CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, , AI SENSI DEGLI ARTT. 152 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I.
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, , AI SENSI DEGLI ARTT. 152 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I.
C.I.G. 63819431F8 TRA
SEGEN S.p.a. , con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxxx (Xx), Xxx Xxxx x. 0, CAP 67054, C.F./P.I , in
persona del Direttore generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato il ........... a ...................... e domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
CONCESSIONARIO .............................., con sede legale in ......................................., alla piazza/via
................................................, n. ...., CAP , C.F./P.I. ............................................, R.E.A. n , , in persona
del Legale rappresentante pro-tempore .........................................................., nato a il
................................., domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente))
PREMESSO CHE
1. in data .................................................... [indicare l’organo deliberante ] ha approvato il Progetto preliminare/definitivo per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Xxxxx Xxxxx (Aq) da porre a base di gara, dopo aver acquisito in data [•] il rapporto finale di validazione [• inserire gli estremi ];
2. in data [•] con provvedimento amministrativo [ specificare il provvedimento ] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani, m ediante procedura di gara [ specificare se aperta o ristretta] con l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 144 del Codice;
3. in data [•] è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•]14 e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•]del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, a scelta della stazione appalta nte, sui seguenti quotidiani [•];
4. con il provvedimento [ specificare il provvedimento ] n. [•] in data [•] è stato individuato ai sensi dell’articolo 144 del Codice quale aggiudicatario finale della Concessione [specificare l’aggiudicatario] costitui to da [•];
5. con il provvedimento [ specificare il provvedimento ] n. [•] in data [•], il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento di costruzione e gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani [•] in favore di [•] , in qualità di Concessionario;
6. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la Concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un impianto per il trattamento d ei rifiuti solidi urbani ;
8. l’importo dell’investimento , pari a [•] milioni di euro e in particolare i costi di progettazione pari a [•] euro e di costruzione pari a [•] euro, la durata della Concessione, l’importo e le modalità di correspon sione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli seguenti della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico -Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico -Finanziario.
14 Solo se l’opera è sopra soglia ai sensi del Regolamento della Commissione europea n.1251/2011 e di q uanto stabilito dall’art. 28 del Codice.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato I sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati a lla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riporta re il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’interve nto stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE
n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal successivo articolo 24 della presente Convenzione.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specific ato, i termini elencati nell’Allegato II, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della pr esente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
3. NORME APPLICABILI
1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano l e disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Cod ice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.
4. CONDIZIONI GENERALI
1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liq uidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, c oncordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni ne cessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitra le nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessio nario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
4. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e /o la sospensione dell’aggiudicazione dell a Concessione è stato notificato al Concedente.
5. OGGETTO
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solid i urbani nel territorio del Comune di Sante Xxxxx (Aq).
2. In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo ai lavori [ indicare le tipologie specifiche di intervento] del [indicare l’opera] ai sensi dell'articolo 93, commi 4 e 5 del Codice e degli articoli da 24 a 43 del Regolamento ;
b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera;
c) l’esecuzione dei lavori a reg ola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
d) la manutenzione ordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Programma manutentivo dell’Opera;
e) l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al successivo arti colo 15.1;
f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durat a della Concessione;
g) [indicazione della gestione funzionale ed economica di opere e parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della Concessione ai sensi dell’art. 143, comma 1 del Codice ].
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presen te Convenzione e dei Documenti Contrattuali.
4. L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico -Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.
5. La documentazione tecnica correlata al l’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, dur ante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna form a della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingeg no concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedi menti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le resp onsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, d xxxxxx, modelli ed altre opere dell’ingegno.
7. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le a ttività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti ]
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione ha la durata complessiva di 20 anni (VENTI anni) decorrenti dalla d ata di efficacia della presente Convenzione.
2. La durata della Concessione sarà così suddivisa:
(a) [•] mesi [/ anni] per la progettazione dell’Opera decorrenti dalla data di cui al precedente comma 1;
(b) [•] anni per la costruzione dell’Opera decorr enti dalla data di Consegna dei lavori;
(c) [•] anni per la gestione dell’Opera decorrenti dal Collaudo. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
7.1 Principali obblighi del Concessionario
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attivit à inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
2. Per la progettazione, il Concessionario -a propria cura e spese - assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello s tato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenz ione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro [• 6 mesi] dall’efficacia della Convenzione;
b-ter) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo, entro [• mesi] dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo da parte del Concedente;
b-quater) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo e/o Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organis mi preposti all’approvazione medesima, entro [• mesi] dalla richiesta del Concedente;
5. Il Concessionario si obbliga altresì a: a) realizzare l’Op era a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all’articolo 181 e se guenti del Regolamento, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
c) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito n ella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l ’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fin e, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le poli zze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
f) svolgere tutte le attività og getto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
g)rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone per iodica comunicazione al Concedente e segn alando eventuali ritardi e modalità di recupero;
h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provve dimenti di competenza di quest’ultimo;
i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti deri vanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previ denza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare / specificare le obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche proprie del Progetto ]
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.
7. Il Concessionario procede all’affidamento dei lavor i di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 11 della present e Convenzione.
8. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel cors o della gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 del C odice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
9. Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione ovvero prevedendo la possibilità di sub entro nel Contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
7.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1. Il Concessionario si impegna a:
a) fornire al Concedente, ove xxx xxxxxx, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente C onvenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
b) trasmettere al Res ponsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli inc aricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si imp egna, altresì, a partecipare alle visite s tabilite dai Xxxxxxxx in corso d’opera;
d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell ’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche p arziale, dell’Opera o dei Servizi;
[In luogo della lettera i) le Parti possono specificare tali circostanze o eventi]
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, pres upposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confro nti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli ob blighi derivanti dalla presente Convenzione;
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di ade mpiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
e) inviare periodicamente [specificare la cadenza ] e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi , al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente di seguito indicate [ specificare le informazioni ]:
(ii)….
f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] g iorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Conv enzione per cause imputabili al Concessionario.
8. APPALTI E SUBAPPALTI
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto
2. E’ ammesso il subappalto de i lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 37, comma 11 e 118 del Codice, dall’articolo 170 del Regolamento, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Xxxx e dichiarato nell’Offerta.
3. Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi e seguiti direttamente dai soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate ne l Bando di gara.
4. I soggetti terzi cui i lavo ri sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Codice e dei requisiti di quali ficazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in rela zione alle prestazioni appaltate o subappaltate.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno [•] giorni prima dell’iniz io dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/su bappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore/subappaltatore, dei requi siti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Ban do di gara, per lo svolgimento delle atti vità allo stesso affidate.
6. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concede nte procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine di [•] giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
7. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell’appalto o del subappalto.
9. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Conve nzione. In particolare, egli è responsabile:
a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della xxxx xxxx esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosc iute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consul enti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo pers onale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecu zione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
c) per qualunque danno causato a persone e a cose in consegu enza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.
2. Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti dir ettamente dalla Società di progetto e/o dai soci non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfet ta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte su bappaltata.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
10.1 Principali obblighi del Concedente
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettiva mente stanziati e destinat i all’Opera.
10.2 Ulteriori attività del Concedente
1. Al Concedente compete:
a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale rea lizzazione dell’Opera, come di seguito riportate [ descriverle puntualmente] :
(i)…
(ii)…
(iii)…
b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Xxxxx non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni, come di seguito riportati [ descriverli puntualmente ] :
(i)…
(ii)…
(iii)…
c) compiere le atti vità di verifica ai fini dell’approvazione del Progetto [ Definitivo e/o Esecutivo ] presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre [•] mesi [ /giorni ] dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/ o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
d) effettuare le attività di Direzione dei lavori, di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla pres ente Convenzione;
e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla defini zione del Contratto di Finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
2. Il Concedente si impegna a comuni care al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestion e. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e docume nti:
a) ogni provvedimento [ di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento •] relativo agli obblighi assunti ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 ;
b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interes sate dal Progetto;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione .
3. il Concedente deve impegnarsi a porre in essere gli atti necessari al perfezionamento delle garanzie fornite dal Concessionario in ordine alla realizzazione dell'opera.
4. Tenuto conto che la realizzazione dell'opera sarà finanziata mediante ricorso a tecniche di finan za di progetto, l e Parti convengono che potranno essere concordate eventuali integrazioni alla Convenzione, tali comunque da non alterare i termini del rapporto concessorio, al fine di consentire il ricorso e l'ot tenimento dei finanziamenti bancari.
SEZIONE III– FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
11. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
11.1 Consensi e pianificazione
1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Xxxxx non delegabili a terzi da parte del Conceden te e gli obblighi di cui al precedente articolo 13.1, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta es ecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l’erogazione dei Servizi, ponendo in es sere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionari o, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesim o.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
11.2 Modalità,tempi di esecuzione dei lavori e prezzi
1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previ sti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.
[E’ lasciata alle Parti facoltà di inserire riferimenti specifici rispetto ai tempi e alla normativa di settore cui l’Opera si riferisce, ovvero introdurre ulteriori claus ole relative al Concessionario con riferimento alla Fase di Costruzione e di realizzazione dell'Opera. Si tratta di previsioni specifiche per ogni settore e pr ogetto].
3. I prezzi applicati saranno quelli dell’elaborato elenco dei prezzi unitari alleg ato alla presente Convenzione. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzi one o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesim o - e pertanto non contenuti nell’elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui all’articolo 163 del Regolamento.
[eventuale] 11.3 Lavori complementari
1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l’accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste , nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’ articolo 147 del Codice.
2. All’esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l’approvazione da parte del Conced ente del relativo Progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo qua nto stabilito all’articolo 14.2, comma 3 della presente Convenzione.
3. L’affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fas e di Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico -Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione.
11.4 Varianti
1. Il Concessionario sarà tenuto ad apporta re le variazioni al Progetto approvato [ Progetto Esecutivo ] richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
(i) non determinino un'alterazione sostanz iale del Progetto esecutivo;
(ii) non comportino incremento dei costi previsti per l a realizzazione dei lavori al di sopra dell'importo complessivo di euro [•], della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di [•] giorni, o incremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico -Finanziario al di sopra dell'importo c omplessivo annuale di euro [•].
2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte d al Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico fin alizzate a rendere più funzionale l’opera.
3. Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, primo comma alle lettere a), b), c), d) ed e -bis), del Codice, come specificati dall’art. 161 del Regolamento, e al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 132 del Codice.
Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere appro vate dal Concedente ai sensi dell’articolo 161, commi 9 e 10 del Regolamento. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propr ia approvazione o rigetto nel più breve tempo poss ibile e comunque entro [•] giorni dal ricevimento della proposta.
4. Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 14 .2, comma 3.
5. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Op era, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del Codice. In tali casi, il Concess ionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito
(eventuale) 11.5 Espropriazioni
1. Il Concedente esercita i poteri espropriativi. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del DPR n.327/2 001, il Concedente, con apposito provvedimento, può delegare in tutto o in parte, l’esercizio dei poteri esp ropriativi
al Concessionario che, in tal caso, d xxxxxx Xxxxxxxx espropriante.
2. Il Soggetto espropriante è tenuto a curare anche le trascrizioni nei registri immobiliari e le is crizioni in catasto, a provvedere alla liquidazione delle indennità in xxx xxxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx, nonch é alla corresponsione delle indennità sulla base degli eventuali accordi bonari.
3. Qualora il Concessionario sia responsabile del Progetto definitivo e/o esecutivo è altresì respon sabile della stima di tutti gli oneri derivanti dal procedimento ablatorio o da eventua li accordi bonari, da inserire nel Piano Economico-Finanziario.
4. Ove i poteri espropriativi siano delegati al Concessionario, lo stesso dovrà aggiornare periodica mente il Concedente sullo stato delle procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure.
11.6 Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza
1. La Direzione dei Lavori compete al Concedente che provvederà a istituire l’Ufficio di Direzione d ei lavori composto da un Direttore d ei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
2. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzio ne e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinar e sospensioni parziali o totali dei lavori e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.
3. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.
11.7 Responsabile del Procedimento e della Gestione dell’Ope ra
1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessi onario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compi ti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Co nvenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza c on il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
3. Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disp osizioni normative in ordine alla corretta r ealizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e par teciperà altresì alle visite delle commissioni di collaud o, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali Contributi pubbl ici;
d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 14.9. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione d ei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione.
[E’ comunque fatta salva la facoltà de l Concedente di nominare un Responsabile della Gestione diverso dal RUP
]
11.8 Prove e collaudo
1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del Codice e dall’art. 216 del Regolamento.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti dell a commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seg uenti del Regolamento.
4. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a f ornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il pe rsonale occorrente.
5. Xxx Xxxxxxxx in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
6. Entro [• sei mesi ] dalla data di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 141 del Codice, sarà emesso il Certificato di collaudo secondo le modalità di cui all’articolo 229 e seguenti del Regolamento.
11.9 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione
1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazion e, sia di
Costruzione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Prog etto Definitivo e [ /o ] del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’articolo 10.1, comma 2 lettere [ b-bis - b-quater/ b-bis)-b)ter/ b)-bis)] si applicherà una penale pari a Euro [•]. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 5% (cinque per cento) dell’importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà, in conformi tà con quanto disposto dall’articolo 145, comma 3 del Regolamento, una penale corrispondente allo [• % ] da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva del la penale non potrà, comunque, superare il [• %] dell’importo totale dei valori, al netto di IVA.
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui a ll’articolo
10.2 rispetto a quanto previsto dalla relativa lettera f), si a pplicherà una penale pari a euro [•].
5. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in o ccasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei pr edetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria .
12. FASE DI GESTIONE
12.1 Servizi e market test
1. Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell’Opera secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.
[Include manutenzioni programmate, servizio energia]
0.Xx Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata dell a presente Convenzione i Servizi di cui al Capitolato di Gestione .
3. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione ordinaria dell’Opera con le modal ità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo in modo da garantirne la piena funzional ità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, così come previsto nell’Allegato [•].
4. Limitatamente ai Servizi Accessori di seg uito elencati, al termine della gestione del singolo servizio [triennio, quinquennio, etc .] così come risultante dal Bando di gara, il Concedente procederà all’affidamento del medesimo tramite gara:
[Le Parti devono indicare i Servizi Aggiuntivi soggetti a market test]
(i) …….
(ii) ……
SEZIONE IV– FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
13. FORZA MAGGIORE 1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e indicandone la preved ibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azion i comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati d alla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
14. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori.
2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui agli artt. 158, commi 1 -6 e 159 commi 1e 2 del Regolamento determini una sospensione tot ale dell’attività di costruzione per un periodo massimo di [•90] giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all’artico lo 158, comma 3 del Regolamento, i termini di realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospension e.
Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 160 del Regolamento, nonché quanto disposto, per l’ipotesi di sospensione parziale dei lavori, dagli a rticoli 158 e 159 del Regolamento medesimo.
3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la fa coltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’espletamento delle attività [ che riguardano l’oggetto della Concessione ], di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previ sto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Pian o Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di reced ere dalla presente Convenzione.
5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibil ità definitiva di realizzare l’Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero d elle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.
15. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1.Qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa al Concedente una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur pa rzialmente.
2. Entro [• 10] giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi [•] giorni circa le motivazioni addotte dal Concess ionario in relazione ai Servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno [•] giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento de ll’accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali previste nella Convenzione.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessi onario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 308 del Regola mento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza su l luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico -logistiche, dando preavviso scr itto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 5.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripr esa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 4:
a) qualora la sospensione ecceda i [•] giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente co mma 1, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospen sione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente con siderati, siano tali da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.
7. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione .
SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
16. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si risc ontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 143 commi 8 e 8 bis del Codice e allorquando le variaz ioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali e venti solo le seguenti fattispecie:
a) gli eventi di Forza Maggiore ;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o st abiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario;
d) i periodi di sospensione d ei lavori;
e) [eventuale] lavori complementari .
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizio ni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico -Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai sensi dell’art. 143 comma 8 del Codice.
3. Al verificarsi di una delle fatti specie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico -Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico -Finanziario, in formato edit abile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico -Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Econ omico Finanziario revisionato.
4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutra lizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputa bili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico –Finanziario, si applica quanto previsto per la risoluzione del contratto.
SEZIONE VI– CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE
17. CONTRIBUTO
1. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Conce dente un Contributo pari a euro [•] con le seguenti modalità:
a) una somma pari a euro [•] ( lettere) quale contributo al Comune ospitante l'impianto ( ecoristoro);
b) una somma pari a euro [•] ( lettere) quale diritti di concessione da corrispondere alla Soc. SEGEN spa . I predetti Contributi che il Concessionario si impegna a corrispondere devono intendersi al netto di IVA.
2. I Contributi di cui al comma 1, saranno corrisposti entro 60 giorni con conguagli trimestrali sui quantitativi dei rifiuti trattati presso l'impianto realizzato.
4. Nel caso di ritardo da parte del Conce ssionario nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termin i stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati n ella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale [ salvo diverso accordo tra le Parti ].
18. CORRISPETTIVI
Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Con cessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione di cui all’articolo 6, comma 2, lett. c) pagando un Corrispettivo [• trimestrale.] costituito da: ecoristoro e diritti di concessione.
a) I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro [ 60] giorni dalla data di ricezione della fattura relativa al periodo [• trimestre] di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli 22.2 e 22.3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Xxxxx xxxxx.
19. Procedura di applicazione delle penali
1. Il Concessionario, qualora ne sussistano i pre supposti, comunica al Concedente l’avvenuto inadempimento e la misura della penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i [• 5 ] giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a s eguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertat o inadempimento. Resta ferma la facoltà del Conce dente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro [•] giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della question e al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Respo nsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sosti tutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato [•] sarà maggiorata di una percentuale pari al [•%], a titolo di indennizzo per il disa gio causato.
20. TARIFFE
1. Per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa il Concessionario si impegna ad applicare le Tari ffe fissate nell’Allegato [•] e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato medesimo. Il Concession ario si impegna, altresì, a far applicare le medesime Tariffe anche a eventuali terzi affidatari delle gestione dei Servizi stessi.
21. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilit à dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[ bancario/io postale/i ]di seguito indicato/i,dedicato/i [ - anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente trami te lo strumento del bonifico [ bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:
a) [•]: conto corrente [ bancario/postale ] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•];
b) generalità e il codice fiscale delle persone delega te ad operare su tale conto: [•] (C.F. • nato a •).
3.Ciascun bonifico [ bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136, e nella specie [•].
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni da lla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consent ire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 28.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad i nserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, u n’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con
divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da q uesti ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadem pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiam ata, sarà tenuto a darne immediata comunicaz ione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•].
7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappal tatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette contr oparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero d egli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbl igazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria contropart e agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolut a del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stess o/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
22. CAUZIONI
1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Co ncessionario presta, contestu almente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice, cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del Codice, rilasciata da [•], pa ri al [•%, % ] dell’importo totale dei lavori oggetto della pr esente Convenzione, ridotto del [•%, 50% ] nei casi previsti dall’articolo 40 comma 7 del Codice. Tale garanzia sarà determinata sull'importo annuale della concessione.
2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’ Oper a, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all’avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al [•%,
% ] dell’importo annuo dei Corrispettivi di cui all’art. 22. Tale cauzione, da prestarsi con le moda lità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
23. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 129 comma 1 del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso d ell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al [•%, 5% ] della som ma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, comma secondo del Regol amento;
b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 129 comma 2 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’ Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indenniz zo deve essere non inferiore al [•%, 20% ] del valore dell’ Opera realizzata con i l limite massimo di euro [•];
c) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 129, comma 2 del Codice, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro [•].
2. La copertura assicurativa di cu i al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicur ativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d i ultimazione dei lavori.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea , a stipulare,
ai sensi dell’articolo 111 comma 1 del Codice, a far data dall’approvazione del progetto, una polizz a assicurativa a copertu ra dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di colla udo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art icolo 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico de l Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non infe riore a euro [•].
4. Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice c ivile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro [•] per sinistro e euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la du rata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Co ncessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovrann o includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesi mo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendent e o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se n on espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione o la sostituzione di oper e edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidenta li, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima d ella data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:
a) almeno [•] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui ar ticolo 129, comma 1 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, copia delle polizze di cui al l’articolo 129 comma 2 del Codice unitamente al relativi certificati di assicurazione.
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità d i ciascuna polizza.
7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche pe r fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi a usiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1.Le Parti convengono espressamente , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civil e, che il grave e persistente inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun a tto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro [• ] giorni da ll’inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•], l’intenzione di av valersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tal e comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto , a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempiment o, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 135 e 136 del Codice e dagli articoli 27 e 29 della pre sente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diff ida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indir xxxx di posta elettronica [•]del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.
2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
a) mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 8;
b)gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per l’indispon ibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ;
c) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai prece denti articoli 25 e 26;
d) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. [Essendo indicati i casi a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti possono disciplinarne alt ri]
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di ri solvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e dell’articolo 24 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.
4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le s eguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ov vero al Concessionario:
a) qualora l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tut ti i costi necessari affinché l’Opera possa essere realizzata conformem ente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indir e una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Conc edente;
(iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazi one delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
(ii) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
(iii) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tut to al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.
5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono defin itivamente accertati.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qual ora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni dell a presente Convenzione.
26. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 159 del Codice, potranno impedire la risoluzi one designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i [•] giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui a l precedente comma, i Finanziatori manife stino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per [•] giorn i successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di
promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto suben trante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Fi nanziatori a condizione che:
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrisponde nti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
b) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i [•90] giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegna to dal Concedente. Salvo quanto disposto dall’articolo 159 del Codice, le Parti si impegnano sin d’ora, sus sistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti nentro i termini stabiliti al comma 3, si procederà all a risoluzione della presente Convenzione, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni imm obili al Concedente liberi da qualsiv oglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•30] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 28, comma 5.
27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all e sue obbligazioni, , previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [•] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risolu zione della presente Convenzione. La diff ida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•].
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per [• 12] mesi .
3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Conc edente dovrà corrispondere al Concessionario:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risu ltante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documenta zione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza d ella risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto d i finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
[Le Parti specificheranno il dettaglio degli oneri connessi ai costi dei finanziamenti da riconoscer e]
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionar io provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad ade mpiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o con testazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destin ate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei cred iti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/ giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
[Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Op era]
28. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustif icati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elet tronica [•]del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del prese nte articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
a) il valore dell’ Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al ne tto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella conta bilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione proget tuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza d ella revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere
i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
[Le Parti specificheranno il dettaglio degli oneri connessi ai costi dei finanziamenti da riconoscer e]
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 20 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
3. Al fine di quantific are gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all’eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di conseg na entro [•] giorni successivi alla ricezione da parte del Concessiona rio del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati r egistrati si intendono definitivamente accertati.
4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/ giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
6. L’efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 158, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.
29. RECESSO
1. Qualora entro un periodo di [• 60] giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presen te articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorn i successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantifi care gli importi relativi alle sole seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risu ltante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortam enti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettu ale approvata; il tut to al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in rela zione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Docum entazione progettuale approvata.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme xxx xxxxx essere corrisposte entro [•] mesi [ /giorni ] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato i l
Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni dell a presente Convenzione.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell’e ffettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
30. SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali acces sori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno [•] mesi prima della scadenza della Concessione, la pr ocedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
31. EFFICACIA
1. La presente Convenzione assume efficacia da [ le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui la Convenzione assume efficacia in base alla normativa vigente ].
32. COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica cert ificata:
a) per il Concedente: [ indicare l’indirizzo PEC ];
b) per il Concessionario: [ indicare l’indirizzo PEC ].
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunica zione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti