ASA S.R,L.
XXX X.X,X.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA REAGENTI CHIMICI – DEPURATORE CONSORTILE – XXXXX XXXXXX
Sito industriale di La Marinella Comune di Porto Xxxxxx
ART. 1. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 4
ART. 2. SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO 4
ART. 3. PRODOTTI DA FORNIRE E QUANTITÀ 4
ART. 4. QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI 5
ART. 5. PIANO DELLE FORNITURE 7
ART. 6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONI 10
ART. 7. NORME GENERALI ED APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI 10
ART. 8. DURATA DELL’APPALTO – CONSEGNA DEI PRODOTTI - PENALE 11
ART. 9. DOMICILIO LEGALE E RAPPRESENTANZA DELLA DITTA ASSUNTRICE 11
ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 11
ART. 11. PAGAMENTI 11
ART. 12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI – INFORTUNI – DANNI – ASSICURAZIONI DEL PERSONALE 12
ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO 13
ART. 14. ESECUZIONE IN DANNO 14
ART. 15. REVISIONE PREZZI 14
ART. 16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ART. 1.OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e lo scarico, presso il Depuratore Consortile di Porto Xxxxxx (SS), dei prodotti chimici indicati nelle “Specifiche tecniche dei Prodotti”. I prodotti oggetto di fornitura saranno utilizzati per i processi di depurazione delle acque reflue urbane e industriali.
L’importo complessivo stimato a base d’asta, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ammonta ad € 839.363,48 + IVA per l’intera durata BIENNALE di validità dell’accordo quadro.
Considerata la natura dell’accordo quadro, al momento non sono individuabili i costi relativi alle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali. Resta inteso che la presenza di eventuali rischi interferenziali e l’indicazione delle misure da attuare saranno esplicitati nei singoli ordinativi che seguiranno la definizione dell’accordo quadro.
L’importo presunto potrà variare, in più o in meno, in base alle effettive forniture che il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, riterrà di fare effettuare secondo le effettive esigenze gestionali, senza che per questo l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere alcuna maggiorazione, o compensi diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato, o risarcimento di danni di qualsiasi specie.
ART. 2.SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO
La scelta del contraente, trattandosi di fornitura di prodotti chimici, avviene attraverso lo strumento dell’accordo quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.lgs 50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del
D. Lgs.50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Le forniture oggetto del presente appalto saranno compensate con i prezzi unitari, al netto dell’I.V.A., offerti dalla Ditta in sede di gara, in base ai kg di reagenti forniti nel periodo di riferimento.
ART. 3.PRODOTTI DA FORNIRE E QUANTITÀ
I prodotti chimici oggetto di fornitura sono i seguenti:
Ipoclorito di sodio 12-13% (sfuso)
Cloruro ferrico 40% (sfuso)
Policloruro di Alluminio 10% (sfuso)
Soda caustica 25% (sfuso)
Antischiuma non siliconico (cisternette da 1 m3)
Idrossido di Calcio fiore (sfuso in polvere)
Le quantità (mensili ed annue) e le caratteristiche dei succitati prodotti chimici da approvvigionare, sono indicate nelle “Specifiche tecniche dei Prodotti” allegate al presente Capitolato. Le quantità indicate sono da ritenersi presunte; pertanto, la Ditta appaltatrice, nella formulazione dell’offerta, dovrà tener conto della possibilità di dover approvvigionare quantità superiori o inferiori rispetto a quelle indicate, senza peraltro avere diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre quello relativo al prezzo contrattuale d’aggiudicazione, ovvero di non dovere approvvigionare alcuna quantità durante il periodo contrattuale, ed anche in tal caso senza avere diritto ad alcun compenso.
Nella quantificazione dei fabbisogni si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
- impianto in esercizio in condizioni standard;
- tipi di processo in atto;
- fluttuazioni e variabilità dei reflui da trattare;
- possibilità e capacità di stoccaggio dei reagenti in impianto.
Il consumo reale è determinato da variabili aleatorie del processo depurativo, che possono comportare nel tempo l’adozione di trattamenti diversi con conseguenti variazioni nella quantità e tipologia dei reagenti utilizzati.
Quanto stabilito nel presente articolo vale per ciascuno dei prodotti chimici oggetto di fornitura con la presente gara.
ART. 4.QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI
Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei prodotti, di cui al precedente Articolo 1, devono soddisfare le prescrizioni riportate nelle “Specifiche tecniche dei Prodotti”allegate al presente Capitolato.
Per quanto concerne i contenitori ed i confezionamenti dei prodotti chimici forniti dalla Ditta aggiudicataria, gli stessi dovranno essere adatti ai prodotti oggetto di fornitura, in relazione:
- alle caratteristiche dei prodotti stessi;
- agli usi previsti con la presente gara;
- a garantire condizioni di perfetta tenuta in condizioni di sicurezza anche durante la fase di stoccaggio in impianto.
In fase di offerta, per ciascun prodotto da fornire, dovrà essere presentata:
- una dichiarazione che attesti la conformità dello stesso, con relativo contenitore, alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato nel relativo allegato;
- l’indicazione riguardante il nome commerciale, il nome chimico, la natura chimica, le condizioni di stoccaggio, la stabilità e la perdita del titolo nel tempo di ciascun prodotto offerto.
Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare:
- un adeguato certificato chimico - analitico, attestante la qualità reale dei prodotti offerti, rilasciato da un laboratorio accreditato ed a firma di un Dottore Chimico iscritto al relativo Albo Professionale, completo del timbro dell'Ordine Professionale di appartenenza.
- per ciascuno dei prodotti di cui al precedente articolo 3, la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza approvate secondo direttiva REACH.
In caso di aggiudicazione delle fornitureil/i prodotto/i che la Ditta si impegna a fornire in sede di gara non potrà subire variazioni nel corso dell’appalto e, in caso di variazione del ciclo tecnologico di produzione, la Ditta appaltatrice dovrà richiedere l'approvazione di ASA, il quale si riserva la facoltà di non accettare il prodotto, qualora le nuove caratteristiche dello stesso lo rendano non idoneo all'uso.
Il succitato certificato chimico-analitico, relativo al prodotto aggiudicato, dovrà attestare le caratteristiche reali dei prodotti che si intende fornire.
In fase di fornitura dei prodotti, la relativa documentazione (bolle di accompagnamento, fatture, ecc.) dovrà riportare il nome commerciale, il nome chimico e le caratteristiche ed i dati necessari all’individuazione del prodotto, cui tale documentazione si riferisce.
I requisiti di conformità dei prodotti richiesti dovranno permanere per tutto il periodo di utilizzo nell’impianto in cui vengono forniti e per il periodo dichiarato nelle schede tecniche per condizioni di stoccaggio ottimali.
Pertanto, ciascun prodotto fornito con la presente gara deve essere idoneo per gli usi richiesti fin già dalla produzione e non deve cambiare tali requisiti di idoneità e conformità nei passaggi successivi fino alla consegna nell’impianto di destinazione e durante tutto il periodo d'uso nel medesimo, secondo quanto indicato al comma precedente.
ASA si riserva, all’atto di consegna, di eseguire campionamenti in contradditorio per ciascun prodotto da sottoporre ad analisi presso laboratorio esterno accreditato, al fine di verificare le
caratteristiche qualitative dei medesimi. Qualora venissero riscontrate difformità nelle caratteristiche del prodotto rispetto alla scheda tecnica allegata alla documentazione di gara, la Ditta fornitrice del prodotto è tenuta, a sua completa cura e spese, al ritiro ed allo smaltimento del prodotto "alterato", nonché allo svuotamento completo ed alla pulizia dei serbatoi di stoccaggio (compreso lo smaltimento nei termini di legge del materiale sedimentato nei serbatoi e del prodotto alterato prelevato), nonché alla fornitura ex-novo delle quantità di prodotto che si è provveduto a rimuovere dai serbatoi di stoccaggio non risultante più conforme.
Durante tutto il periodo di validità del contratto, la Ditta fornitrice sarà tenuta a presentare tutta la documentazione che ASA riterrà opportuno richiedere per avere le garanzie necessarie.
Qualsiasi eventuale danno imputabile alla non idoneità di ciascun prodotto fornito, sarà a carico esclusivo della Ditta fornitrice, salva ogni altra azione che ASA riterrà opportuno esercitare a propria tutela.
ART. 5.PIANO DELLE FORNITURE
La Ditta fornitrice si obbliga ad effettuare le consegne dei prodotti necessari nell’impianto consortile di Porto Xxxxxx con cadenza settimanale per il lotto 1 (ad eccezione dell’antischiuma), con cadenza bimensile per antischiuma e mensile per il lotto 2. Il programma operativo definitivo verrà stabilito con il Responsabile incaricato. Ogni variazione del programma, per volontà della Ditta, dovrà essere preventivamente comunicata al Responsabile incaricato che dovrà rilasciare il proprio benestare mediante apposita comunicazione scritta. Rimane comunque inteso che ASA si riserva la facoltà di modificare il programma proposto, temporaneamente o definitivamente, nella maniera che riterrà più consona alle proprie esigenze operative, dandone apposita comunicazione scritta alla Ditta fornitrice che, in ogni caso, non potrà rifiutarsi di eseguire il programma modificato o trarne argomento per chiedere compensi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente capitolato, o risarcimento di danni di qualsiasi specie. Rimane infine inteso che, nel caso i consumi di reagenti in impianto fossero tali da richiedere un intervento anticipato rispetto a quanto previsto dal programma operativo, il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’esecuzione del contratto, potrà richiedere l’effettuazione della fornitura con cadenza inferiore a quella definita nel programma. In tal caso la Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare la fornitura richiesta entro e non oltre giorni 4 (quattro) dalla data di ricezione della richiesta ricevuta anche a mezzo PEC.
Per quanto suddetto la Ditta aggiudicataria è tenuta a dotarsi di PEC per le comunicazioni che
potranno essere trasmesse dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato.
Tutti i prodotti dovranno essere consegnati nell’impianto consortile di Porto Xxxxxx a cura e spese della Ditta fornitrice, nei serbatoi di stoccaggio presenti in impianto. A tal fine dovranno essere impiegate attrezzature idonee ad effettuare lo scarico dai mezzi di trasporto in condizioni di assoluta sicurezza. Nello scarico dei reagenti in forma liquida, all’interno dei serbatoi di stoccaggio si dovrà provvedere allo svuotamento della tubazione di carico evitando lo sversamento nell'ambiente del reagente scaricato.
Per quanto riguarda l’antischiuma, consegnato in cisternette da 1 m3, la ditta dovrà provvedere al posizionamento a terra, nel luogo previsto, con mezzi adeguati.
Per quanto riguarda il prodotto del solo lotto 2, la ditta fornitrice dovrà provvedere alla fornitura e messa in opera di almeno n. 3 silos da 8 - 10 m3 cad.. Tali serbatoi saranno forniti in comodato d’uso per tutta la durata del contratto e dovranno essere dotati di un sistema pneumatico per il dosaggio del prodotto.
La Ditta fornitrice è tenuta a fornire, per ogni consegna dei prodotti chimici di cui alla presente gara, copia delle cedole di pesata accertanti la reale quantità di prodotto consegnato negli impianti. In assenza della cedola di pesata il riscontro della quantità fornita sarà effettuato sulla valutazione del volume di reagente immesso nel serbatoio. Il quantitativo così determinato verrà riportato nella bolla di consegna. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura verrà effettuata esclusivamente sulla base del quantitativo valutato al momento dello scarico. Preliminarmente alle operazioni di scarico, ASA si riserva comunque la facoltà di procedere, con oneri a completo carico della Ditta fornitrice, alla verifica dei quantitativi di prodotto consegnato con pesate effettuate
presso la pesa pubblica più vicina all'impianto.
Oltre agli oneri ed obblighi indicati nel presente Disciplinare saranno a carico della Ditta appaltatrice:
a) Direzione del servizio e rappresentante della Ditta
Prima dell’inizio del servizio, è obbligo della Ditta nominare un proprio rappresentante preposto alla direzione dello stesso servizio, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica. Questi deve essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza della legislazione vigente nella materia oggetto del presente Capitolato, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in generale di tutta la normativa che disciplina il contratto. Il nominativo del Direttore tecnico dovrà essere comunicato con apposita nota scritta al Responsabile del Procedimento.
b) Personale addetto al servizio
Il personale destinato dalla Ditta appaltatrice all’espletamento del servizio previsto nel presente Capitolato dovrà essere munito di idonea qualifica professionale e dovrà essere in numero adeguato a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Rimane inteso che la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a dotare i suddetti operatori di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie a compiere la prevista attività, compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di adottare, nell'espletamento del servizio, ogni provvedimento e cautela necessari per garantire la incolumità del personale della stessa Ditta e di persone terze. Rimane stabilito che la Ditta appaltatrice assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Responsabile del Procedimento ed in generale tutto il personale presente in impianto preposto al controllo ed alla sorveglianza, il cui compito è quello di verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
La Ditta appaltatrice dovrà applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per le specifiche attività attinenti l’oggetto dell’appalto.
c) Danni
La Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che dovesse arrecare, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, ai beni di ASA. In caso di danni accertati, il Responsabile incaricato procederà alla contestazione scritta degli stessi provvedendo, nel contempo, alla richiesta di risarcimento che verrà quantificato secondo i criteri di seguito riportati:
– per i beni di cui, ad insindacabile giudizio di ASA, si rendesse necessaria l’integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a rimborsare ad ASA il relativo onere, salvo il diritto della Ditta appaltatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti;
– per i beni di cui XXX, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno procedere alla sola riparazione, la Ditta appaltatrice sarà tenuta al rimborso dell’onere relativo alla stessa riparazione e dell’eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene.
In ogni caso la misura del danno da risarcire sarà stabilita da ASA, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile per i danni cagionati per aver eseguito le
prestazioni non a “regola d’arte”, o in modo difforme da quanto previsto in contratto e nella normativa vigente, o per averle eseguite in ritardo.
In dette ipotesi la Xxxxx dovrà rimborsare ad ASA gli importi delle sanzioni eventualmente erogate dagli organi di vigilanza, comprese le eventuali spese legali.
Tutte le somme risultanti a carico della Ditta appaltatrice, per i motivi di cui ai punti precedenti, saranno recuperate dal primo pagamento utile in scadenza e, se questo non fosse sufficiente, dai successivi pagamenti o dalla cauzione definitiva.
In caso di controversie derivanti da danni ai beni di ASA o a terzi, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere la fornitura oggetto del presente Capitolato.
ART. 6.PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONI
L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ed in particolare la Ditta aggiudicataria dovrà comunque allegare all’offerta la seguente dichiarazione: di aver effettuato, nella persona del suo Rappresentante legale o di un suo delegato o procuratore, il necessario sopralluogo nell’impianto di depurazione consortile di Porto Xxxxxx presso il quale dovranno essere effettuate le forniture e di aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze relative allo stesso impianto ed all’ambiente circostante, nonché di tutte le condizioni che possono influire sulla determinazione dei prezzi offerti, allegando il documento che attesta l’avvenuto sopralluogo.
ART. 7.NORME GENERALI ED APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI
La Ditta appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà operare con l'impiego di personale e automezzi idonei, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative vigenti, ed osservare tutti i regolamenti, le norme in vigore, le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di circolazione stradale e di quanto altro possa interessare le attività oggetto del presente Contratto, comprese tutte le disposizioni e norme che venissero emanate durante l’esecuzione dell’appalto.
In particolare la Ditta appaltatrice si impegna allo scrupoloso rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la stessa Ditta ha sede.
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a quanto necessario per evitare danni sia ai prodotti trasportati che ai contenitori, agli operai ed agli operatori presenti negli impianti, ai terzi, alle cose ed agli animali, restando in ogni caso l'unico e solo responsabile di tutte le conseguenze
che potessero derivarne.
ART. 8.DURATA DELL’APPALTO – CONSEGNA DEI PRODOTTI - PENALE
La decorrenza e la durata dell’appalto è quella indicata nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
La Ditta non potrà mai esimersi dall'evadere l'ordine delle forniture e, in considerazione del campo di lavoro particolare, non si ammettono ritardi superiori alle 96 ore (4 giorni) dalla data di fornitura richiesta, così come prevista nel piano delle forniture.
In caso di ritardi, o inadempimento nella consegna, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 3% del valore della fornitura del prodotto richiesto volta per volta, salva ogni altra ragione ed azione di ASA, compresa la richiesta di risarcimento per eventuali danni causati dalla mancanza del prodotto nell’impianto e la risoluzione del contratto per grave inadempienza, grave irregolarità e grave ritardo.
ART. 9.DOMICILIO LEGALE E RAPPRESENTANZA DELLA DITTA ASSUNTRICE
A tutti gli effetti del contratto, la Ditta affidataria della fornitura dovrà eleggere domicilio speciale in Sardegna.
Ogni ordine o comunicazione telefonica relativa al presente appalto potrà essere fatta da ASA alla Ditta appaltatrice, direttamente al domicilio indicato.
Pertanto la Ditta affidataria della fornitura dovrà munirsi di PEC per il ricevimento delle comunicazioni da parte di ASA.
ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Per quanto attiene la cauzione provvisoria da presentare per la partecipazione alla gara e la cauzione definitiva da presentare in caso di aggiudicazione, le stesse dovranno essere prestate secondo l’importo e le forme previste nel Bando e nel Disciplinare di gara.
ART. 11. PAGAMENTI
L’appaltatore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli Contratti di fornitura gli estremi degli stessi (descrizione della fornitura, CIG dell’accordo quadro e cig derivato).
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate ad ASA s.r.l, xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
I pagamenti saranno effettuati, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Responsabile del Procedimento
previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.
ART. 12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI – INFORTUNI – DANNI – ASSICURAZIONI DEL PERSONALE
La Ditta appaltatrice risponderà sempre, ed in ogni caso, tanto verso ASA quanto verso i terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose arrecato durante l’esecuzione del servizio affidato con il presente appalto, esonerando nella forma più ampia da ogni responsabilità ASA.
Pertanto la Ditta appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, ASA contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da una sua inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali, ovvero da propria negligenza. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà sulla Ditta che sarà, pertanto, pienamente responsabile degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restandone sollevata ASA. A tal fine la Ditta dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni che potrebbero derivare a terzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, con un massimale unico non inferiore a € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00).
La suddetta garanzia per responsabilità civile verso terzi potrà essere sostituita, qualora la Ditta disponga già di polizza di responsabilità civile verso terzi, da una attestazione, rilasciata dalla compagnia di assicurazione con la quale la polizza è stata contratta, che indichi specificatamente gli estremi della polizza, il massimale, il periodo di validità e che ASA è espressamente considerata terza.
Copia della polizza, o della succitata attestazione, deve essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima dell’inizio delle attività oggetto del presente Capitolato.
La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile per i danni, o per la parte dei danni, cagionati per aver eseguito le prestazioni non “a regola d’arte”, o in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato o dalla normativa vigente o per averle eseguite in ritardo.
In dette ipotesi la Ditta appaltatrice dovrà rimborsare gli importi delle sanzioni eventualmente irrogate a carico di ASA dagli Organi di Vigilanza (comprese le spese legali).
Sono a carico della Ditta le assicurazioni per tutti gli operatori che verranno impiegati dalla Ditta medesima per l’espletamento dell’appalto, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.
La Ditta appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative, ed osservare tutti i regolamenti, le norme in vigore, le prescrizioni delle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro e di quanto altro possa interessare il servizio in argomento, comprese tutte le disposizioni e norme che venissero emanate durante l’esecuzione dell’appalto.
Ogni innovazione o mutamento di assicurazione, deve essere comunicato per iscritto dalla Ditta al Responsabile del procedimento.
La mancata, incompleta, indebita o comunque irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti utilizzati dalla Ditta appaltatrice, autorizza ASA a farne denuncia alle autorità preposte, anche quando si tratti di mancato rinnovo o modifica delle condizioni generali di assicurazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.
ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO
XXX avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente accordo quadro, nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
b) per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
c) mancata fornitura decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dal contratto attuativo;
d) qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
e) per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dalla stazione appaltante;
f) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione di ASA in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da ASA, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità (qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò), XXX potrà rivalersi sui crediti
dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.
ART. 14. ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la Ditta appaltatrice non dia corso all’esecuzione della fornitura programmata, ovvero ordinata da ASA, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, ASA ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, una o più Ditte operanti nel settore.
In tal caso i maggiori oneri che ASA dovesse sopportare, rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del contratto, saranno posti a totale carico della Ditta appaltatrice.
ART. 15. REVISIONE PREZZI
I prezzi di contratto sono invariabili per tutta la durata dell’appalto ed è, pertanto, categoricamente esclusa la loro revisione.
ART. 16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:
a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;
è fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell’ articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.