Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate contengono la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione proposto al Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione effettivamente stipulato potrà subire delle variazioni rispetto a quanto qui previsto, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato, ed a quanto da questi concordato con l'Assicuratore o l’intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" o “nel Modulo”, tale rinvio deve intendersi effettuato ai documenti effettivamente consegnato al momento della sottoscrizione della polizza medesima, nei quali siano riepilogati Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.
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INDICE
• Definizioni
• Dichiarazioni
• Condizioni Generali comuni che regolano l'assicurazione
• Condizioni Speciali
• Condizioni Generali che regolano l'assicurazione R.C.
• Condizioni Speciali R.C.
• Condizioni Generali che regolano l'assicurazione Danni
• Condizioni Speciali Danni
• Condizioni Generali comuni che regolano l'assicurazione cumulativa contro gli infortuni aeronautici
• Condizioni Speciali Infortuni
Definizioni
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che il passeggero indossa o porta con sé durante il viaggio.
Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Certificato di assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".
Esercente: il soggetto che, ai sensi delle norme vigenti, pur non essendo un vettore aereo, ha la continua disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile.
Franchigia: importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo, come di seguito definito.
Gruppo motopropulsore:
a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie
al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori;
b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione. MTOM: la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel Certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile.
Merci: beni materiali di proprietà di terzi, affidati all'Assicurato per il loro trasporto.
Passeggero: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio.
Perdita totale: il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Vettore aereo: l'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio.
Volo:
a) per la garanzia RC:
per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;
per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria.
b) per la garanzia danni: il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto
1 | Condizioni Generali Comuni che regolano l'assicurazione in generale |
Art. 1 - Uso dell'aeromobile
La garanzia comprende oltre a quanto definito in Polizza, i voli per la riconvalida periodica del C.N. e stazione radio, nonché quelli resi necessari da operazioni di riparazione e manutenzione dell'aeromobile con esclusione di quelli conseguenti a smontaggio, sostituzione o riparazione di elementi che possono alterare le caratteristiche dell'aeromobile o comunque modificarne il comportamento aerodinamico.
Art. 2 - Limiti territoriali
2.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.
2.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni previste nelle precedenti normative.
2.3 Valgono comunque e sempre le limitazioni territoriali per i "Xxxxxx Xxxxxx", previste alle Condizioni Speciali RC, Danni e Infortuni.
Art. 3 - Danni esclusi
La Società non risponde:
3.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o dell'Esercente.
La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto 3.1. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici indicati in polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile.
La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.
3.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego:
a) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
b) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
3.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:
a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
d) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
e) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale -per scopi pacifici;
f) inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
g) presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.
3.4 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da dolo dell'Assicurato.
3.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Xxx 0000 (TRIA), l'Assicurato
prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art. 4- Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio
4.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
4.2 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
4.3 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..
4.4 La sospensione parziale o totale di una o tutte le garanzie previste non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato di parte di esso poiché:
a) per le Polizze a garanzia singola: le garanzie saranno prorogate per un periodo di tempo pari a quello della sospensione;
b) per le Polizze a garanzia multipla: al termine del periodo assicurativo si procederà ad una regolazione.
4.5 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla clausola di regolazione del premio e/o premio minimo a deposito.
4.6 Nel caso l'aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav., il rischio si intende xxxxxxx, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c..
Art. 5- Sostituzioni
5.1 La sostituzione nelle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata, purché tale sostituzione non sia conseguente a sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.
5.2 La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore adue mesi.
5.3 Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della polizza.
Art. 6- Inclusioni ed esclusioni di elementi di rischio
6.1 Il Contraente può richiedere:
a) l'inclusione di nuovi elementi di rischio rispetto a quelli stabiliti in polizza;
b) l'esclusione di elementi di rischio già presenti in polizza.
In entrambi i casi la Società dovrà valutare le richieste del Contraente e comunicare la propria accettazione o il proprio rifiuto.
6.2 Nel caso di inclusione in polizza di un nuovo elemento di rischio, il premio relativo sarà calcolato:
a) a pro-rata temporis se l'inclusione avrà effetto fino alla scadenza della presente polizza;
b) sulla base delle seguenti percentuali del premio annuo se l'inclusione cesserà prima della scadenza della presente polizza:
Danni RCT Infortuni
Durata Percentuali Durata Percentuali
Un giorno | 5% | Un giorno | 5% |
Fino a 15 giorni | 15% | Fino a 15 giorni | 30% |
Fino a 1 mese | 20% | Fino a 1 mese | 40% |
Fino a 2 mesi | 30% | Fino a 2 mesi | 50% |
Fino a 3 mesi | 40% | Fino a 3 mesi | 60% |
Fino a 4 mesi | 50% | Fino a 4 mesi | 70% |
Fino a 5 mesi | 60% | Fino a 5 mesi | 75% |
Fino a 6 mesi | 70% | Fino a 6 mesi | 80% |
Fino a 7 mesi | 75% | Fino a 7 mesi | 85% |
Fino a 8 mesi | 80% | Fino a 8 mesi | 90% |
Fino a 9 mesi | 85% | Oltre 8 mesi | 100% |
Oltre i 9 mesi | 100% |
6.3 L'esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di un elemento di rischio, potrà essere accordata soltanto se l'elemento di rischio:
a) sia indenne da sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore;
b) sia assicurato per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Il premio relativo al periodo di copertura effettivamente prestato sarà calcolato in base alle percentuali per garanzie di durata minore di un anno previste al precedente art. 6.2 punto b).
Art. 7 - Variazioni nella persona del Contraente
7.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
7.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la Società incorporante o con la nuova Società che risulta dalla fusione.
7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
7.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 8 - Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e /o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza. Xxxxx esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.
Art. 9 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione
A) applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
9.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiutom dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.
9.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 9.1 e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 4.3 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in generale.
Art. 10 - Surrogazione della Società
10.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c..
10.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
10.3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 - Sanzioni / Embargo
Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che
a. la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
b. le attività o gli affari assicurati
violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale".
Art. 13 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
13.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Condizioni Speciali Comuni
M) - Premio complementare
Si precisa che qualora l'Aeromobile assicurato per un periodo inferiore a quello di polizza, sia colpito da sinistro che comporti pagamenti di indennizzi e/o spese a carico della Società, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale Aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo, conteggiato secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali Comuni di polizza, e quello già corrisposto.
I) - Sospensione per assicurazione
Si dà atto che le garanzie sopra indicate prestate a favore degli aeromobili assicurati, per un periodo non inferiore a 12 mesi, potranno essere sospese per inattività non conseguente a sinistro comportanti danni e/o spese a carico della Società.
Si conviene tuttavia che, fermo l'impegno da parte del contraente di versare le eventuali rate di premio stabilite in polizza:
a) se la sospensione avrà durata minore di un mese essa non darà diritto ad alcun rimborso di premio o spostamento di scadenza della presente polizza;
b) se la durata della sospensione non sarà maggiore di sei mesi (fermo il disposto di cui al precedente punto a), all'atto della riattivazione si precederà:
• per le polizze a garanzia singola, le garanzie saranno prorogate per un periodo di tempo pari a quello della sospensione;
• per le polizze a garanzia multipla, al termine del periodo assicurativo si procederà alla regolazione del premio;
c) trascorsi sei mesi dal giorno di inizio della sospensione senza che si sia proceduto alla riattivazione della garanzia, l'assicurazione sospesa si considererà automaticamente e definitivamente cessata. In tal caso è dovuto alla Società il premio relativo al periodo per il quale la garanzia è stata effettivamente prestata, in base alle sotto indicate percentuali stabilite per i rischi di durata minore di un anno;
Danni Durata | Percentuali | RCT Infortuni Durata | Percentuali |
Un giorno | 5% | Un giorno | 5% |
Fino a 15 giorni | 15% | Fino a 15 giorni | 30% |
Fino a 1 mese | 20% | Fino a 1 mese | 40% |
Fino a 2 mesi | 30% | Fino a 2 mesi | 50% |
Fino a 3 mesi | 40% | Fino a 3 mesi | 60% |
Fino a 4 mesi | 50% | Fino a 4 mesi | 70% |
Fino a 5 mesi | 60% | Fino a 5 mesi | 75% |
Fino a 6 mesi | 70% | Fino a 6 mesi | 80% |
Fino a 7 mesi | 75% | Fino a 7 mesi | 85% |
Fino a 8 mesi | 80% | Fino a 8 mesi | 90% |
Fino a 9 mesi | 85% | Oltre 8 mesi | 100% |
Oltre i 9 mesi | 100% |
d) per l'elemento di rischio per il quale è stata concessa la sospensione, una eventuale nuova sospensione non potrà essere accordata prima che sia trascorso un anno assicurativo, anche se la garanzia dovesse continuare ad essere prestata su un nuovo contratto.
2 | Condizioni Generali che regolano l'assicurazione della R.C. |
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:
• morte e lesioni personali;
• perdita, distruzione o deterioramento di cose.
Nel caso in cui sia previsto in frontespizio un massimale unico combinato - senza sottolimiti - la Società terrà complessivamente indenne l'Assicurato, per ogni sinistro, sino a concorrenza di tale massimale unico, restando inteso che l'indennizzo corrisposto, per passeggero o per aeromobile, non potrà comunque essere inferiore, ai rispettivi massimali minimi di legge.
Nel caso in cui sia previsto in frontespizio un massimale unico combinato - con sottolimiti - la Società terrà complessivamente indenne l'Assicurato, per ogni sinistro, sino a concorrenza di tale massimale unico, restando inteso che l'indennizzo corrisposto, per passeggero o per aeromobile, non potrà comunque essere superiore agli eventuali sottolimiti previsti in frontespizio ed inferiore ai rispettivi massimali minimi di legge.
Art. 2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.
Art. 3 - Danni da rumore
La Società risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato.
Detta garanzia è prestata nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 4 - Mutamento della persona dell'esercente di aeromobile
Se l'esercizio dell'aeromobile assicurato viene assunto da soggetto diverso da quello indicato all'atto della stipula della presente polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza e salvo quanto previsto all'art. 1013 del cod. nav..
Art. 5 - Trasformazione o aggravamento del rischio
In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
6.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
6.3 L'Assicurato deve inoltre:
a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
b) provvedere al recupero e alla conservazione del bagaglio o delle merci trasportate a bordo dell'aeromobile assicurato;
c) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
7.2 Se l'inosservanza di cui all'art. 6 che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 9 - Certificato di assicurazione
La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.
Condizioni Speciali R.C.
A) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi Art. 1 - Danni cagionati durante il volo.
1.1 La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali R.C. e nelle presenti Condizioni Speciali, dei danni cagionati dall'Assicurato a terzi durante il volo dagli aeromobili indicati in Polizza.
1.2 Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto.
1.3 Per i danni a terzi sulla superficie, a parziale deroga dell'esclusione prevista dall'art. 3.4 delle Condizioni Generali Comuni, sono esclusi i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti salvo che, nel caso di dolo di questi ultimi, il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione ovvero che l'Assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarlo.
1.4 Sono comunque esclusi dalla presente garanzia A i danni previsti e separatamente disciplinati dalle garanzie B e C.
1.5 La Società ai sensi dell'art 1016 cod. nav. - e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
1.6 In caso di mutamento della persona dell'esercente assicurato si applica, quanto disposto dall'art.1013 cod. nav.
Art. 2 - Danni cagionati durante la giacenza
2.1 La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali R.C. e nelle presenti Condizioni Speciali, dei danni cagionati a terzi durante la giacenza dagli aeromobili indicati in Polizza.
2.2 Sono comunque esclusi dalla presente garanzia A i danni previsti e separatamente disciplinati dalle garanzie B e C.
2.3 Sono altresì esclusi:
a) i danni per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
b) salvo quanto disposto al precedente punto 2.2, i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
B) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a passeggeri, bagagli e merci. Art. 1 - Assicurazione della responsabilità verso i passeggeri e bagagli.
1.1 La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali R.C. e nelle presenti Condizioni Speciali, dei danni cagionati dall'Assicurato ai passeggeri o ai bagagli, registrati o non registrati, durante il volo sugli aeromobili indicati in Polizza. Resta inteso che l'indennizzo corrisposto per bagagli non potrà essere superiore ai minimi di legge.
1.2 Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni:
a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
b) arrecati a persone verso le quali l'Assicurato, per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto a contrarre assicurazione ai sensi dell'art. 935 cod. nav.
Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati alle merci
2.1 La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali R.C. e nelle presenti Condizioni Speciali della perdita, distruzione o danneggiamento cagionati dall'Assicurato alle merci durante il volo sugli aeromobili indicati in Polizza. Resta inteso che l'indennizzo corrisposto per merci non potrà essere superiore ai minimi di legge.
2.2 Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni:
a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
b) consistenti nella perdita o avaria di carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi, veicoli e imbarcazioni di qualsiasi natura, prodotti e componenti elettronici, oggetti d'arte o d'antiquariato, animali vivi, masserizie, merci deperibili da trasportarsi con mezzi isotermici o frigoriferi, merci da trasportarsi con cisterne;
c) a carichi appesi o trasportati esternamente all'aeromobile;
d) derivanti da appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore aereo o dall'esercente di aeromobile, dai rispettivi dipendenti o preposti, ovvero col concorso degli stessi;
e) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
f) da bagnamento.
C) Assicurazione dei rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio AVN 52 E Art. 1 - Descrizione del rischio
1.1 A parziale deroga di quanto previsto all'art 3.1 delle Condizioni Generali comuni che regolano l'assicurazione in generale, la Società risponde, per la copertura di Responsabilità Civile, dei danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o dell'Esercente;
1.2 L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.
Art. 2- Limite di responsabilità
2.1 Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente estensione è indicato in polizza.
Tale limite è applicabile per evento ed in aggregato annuo (sottolimite), si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.
2.2 Nell'ambito della copertura prevista dalla presente polizza, questo sottolimite non si applica ai passeggeri, e ai loro bagagli ed effetti personali, per i quali deve intendersi operante l'intero massimale di polizza.
Art. 3- Cessazione automatica
3.1 Le coperture di cui alla presente estensione, cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta, nelle circostanze che seguono:
I) allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, Paesi dell'ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America;
II) con riferimento alla copertura di cui al punto a) dell'art.1.1:
qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale impiego accada, anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
III) relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione:
al momento della requisizione e/o confisca, per qualunque causa.
3.2 Qualora un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai punti I), II) o III), l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei passeggeri.
Art. 4- Esclusioni territoriali
Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:
(Limiti Europa)
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Cecenia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Kosovo, Palestina, Serbia, Siria, Turchia Est. 40°.
(Limiti Mondo intero)
Albania, Algeria, Afghanistan, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bolivia, Bosnia, Bouganville, Burma, Burundi, Cambogia, Cecenia, Chad, Colombia, Congo, Cuba, Dagestan, El Xxxxxxxx, Emirati Arabi, Egitto, Equador, Eritrea, Etiopia, Georgia, Giordania, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia (escluso Java), Ingushskaya, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Kuwait, Liberia, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Nicaragua, Oman, Palestina, Panama, Perù, Pakistan, Qatar, Repubblica Democratica Del Congo, Ruanda, Serbia, Shidda Khartli (Sud Ossetia), Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Timor Est, Turchia Est. 40°, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen del Nord, Yemen del Sud.
Art. 5 - Revisioni e cancellazioni
5.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI)
La Società può rivedere il premio addizionale e/o i limiti territoriali della presente copertura assicurativa, con un preavviso di sette giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno
successivo al ricevimento della comunicazione.
5.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE)
In seguito al verificarsi dell'evento di cui all'art. 3.1 punto II), la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) dell'art.1.1 che precede con un preavviso di 48 ore da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto allo scadere delle
48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta.
5.3 RECESSO PARZIALE (7 GIORNI)
La Società o il Contraente possono far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile.
La cancellazione avrà effetto alla ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
5.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO
La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.
3 | Condizioni Generali che regolano l'assicurazione Danni |
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
Sono a carico della Società:
I) i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di funzionamento dell'aeromobile e di ogni sua parte;
II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall'art. 12.1. b) che segue;
III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.
La Società risponde inoltre delle spese necessarie alla rimozione del relitto, con un limite di spesa di Euro 50.000,00. Tale garanzia è operante purché il danno che determina la necessità di rimozione sia conseguente a sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, e purché la richiesta di rimozione sia fatta dalle autorità competenti all'Assicurato o dal proprietario del terreno su cui il relitto si trova.
Art. 2 - Danni esclusi
La Società non risponde:
I) dei danni:
a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell'aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;
b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro;
II) dei danni causati da:
a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;
d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente o del Proprietario che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo;
e) impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;
f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'aeromobile, salvo il caso di emergenza;
g) impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
h) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'aeromobile;
j) trasporto dell'aeromobile per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.
Art. 3 - Esercente diverso dall'Assicurato
Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.
Art. 4 - Trasformazione o aggravamento del rischio
4.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
4.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:
a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile.
Art. 5 - Misure di sicurezza
L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.
Art. 6 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile
6.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
6.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza.
Art. 7 - Facoltà di ispezione
L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.
Art. 8 - Avviso di sinistro
8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'aeromobile.
8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'aeromobile si trova.
Art. 9- Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
9.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve provvedere affinché:
a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione dell'aeromobile sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, il recupero sia compiuto, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
c) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto dell'aeromobile.
9.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.
Art. 10- Intervento della Società
10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.
Art. 11- Accertamento del danno
11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.
11.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.
Art. 12- Indennizzo e spese rimborsabili
12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.
12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
12.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.
Art. 13- Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.
13.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.
Art.14- Esclusione dell'abbandono
In deroga all'art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.
Art. 15 - Franchigie e deduzioni
15.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Speciali.
15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 12.1 a) che precede, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.
Art.16- Pagamento dell'indennizzo
16.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.
16.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.
16.3 Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.
16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.
16.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da sinistro.
Art.17- Clausola arbitrale
17.1 Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.
17.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
Art. 18- Premio complementare
Se uno o più aeromobili sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.
Condizioni Speciali Danni Aeromobile
A) - Eventi catastrofici.
A deroga dell' art. 2 comma II lettera a) delle Condizioni Generali Danni sono compresi in garanzia i danni e le spese derivanti da eventi catastrofici, quali terremoto, maremoto, alluvione, inondazione e simili.
B) - Violazioni intenzionali
A parziale deroga dell'art. 2 comma II lettera d), sono inclusi in garanzia i danni e le spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aero navigabilità da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti e/o preposti del Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'a/m.
I) - Sconto felice esito
Alla fine dell'annualità assicurativa, verrà concesso uno sconto per felice esito pari al 15% del premio netto rischi ordinari, purché si verifichino le seguenti condizioni:
a) che la polizza sia stata stipulata per almeno 12 mesi;
b) che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società;
c) che non sia stata concordata fra le Parti alcuna sospensione totale della garanzia;
d) che la presente polizza sia rinnovata alla sua naturale scadenza per un ulteriore anno con la medesima
Società.
P) - Assicurazione dei Rischi Guerra AVN 51 BIS Art. 1 - Descrizione del rischio
1.1 A deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 lettere b) d) f) delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'assicurazione in generale, la Società risponde dei danni materiali derivanti da sinistri che l'aeromobile assicurato subisca a cagione di:
a) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
b) atti di sabotaggio e dolosi;
c) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile in volo (inclusi tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o dell'Esercente.
1.2 Sono altresì a carico della Società i danni materiali derivanti da sinistri che si verifichino mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati.
Art. 2 Recesso
2.1 La Società e il Contraente possono recedere dal contratto in ogni momento, mediante notificscritta che diviene operante allo scadere di 7 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui viene emessa.
La Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso, il premio netto in proporzione alla parte di rischio non corso.
2.2 Qualora il recesso avvenga dopo che sia stato denunciato un danno, la Società rimborserà, entro il termine di cui al comma precedente, il pro-rata dell'80% del premio netto pagato.
2.3 Nel caso di premio convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, sarà in ogni caso dovuto il premio risultante dall'applicazione degli elementi stabiliti per il suo conteggio.
Art. 3 Cessazione automatica
3.1 L'assicurazione di cui alla presente estensione scadrà automaticamente che sia stata data o no notifica di disdetta:
I) in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) tra due o più delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, ex Paesi della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Repubblica Popolare Cinese, ma se l'aeromobile è in volo allo scoppio del conflitto, l'assicurazione, in obbedienza ai suoi termini e condizioni e, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti e sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio dopo tale avvenimento;
II) in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra azione o forza o materiali radioattivi dovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non vi è implicato.
3.2 A condizione che non si siano verificati sinistri dipendenti dalla garanzia prestata con la presente estensione, in caso di annullamento della copertura per disdetta della Società o per le cause di cui ai precedenti punti I) e II), sarà rimborsato al Contraente il pro rata del premio netto versato e non goduto.
3.3 La copertura di cui alla presente estensione s'intenderà sospesa nei confronti dell'aeromobile interessato, nel caso vi sia appropriazione, confisca o requisizione dell'aeromobile stesso da parte del Governo o di una qualsiasi altra Autorità Italiana.
Art. 4 - Limitazione di copertura
L'assicurazione di cui al presente allegato non diverrà operante se, prima del momento stabilito perl'inizio della sua validità, si sia prodotto uno degli eventi previsti ai punti I) e II) del precedente art. 3.1;parimenti essa si riterrà nulla se il Contraente sporge reclamo sapendo che lo stesso è falso o fraudolento (nell'ammontare o in altro) ed in tal caso tutti i reclami sporti a termini della presente copertura saranno irrisarcibili.
Art. 5 - Limiti territoriali
Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi:
(Limiti Europa)
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Cecenia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Kosovo, Palestina, Serbia, Siria, Turchia Est. 40°.
(Limiti Mondo intero)
Albania, Algeria, Afghanistan, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bolivia, Bosnia, Bouganville, Burma, Burundi, Cambogia, Cecenia, Chad, Colombia, Congo, Cuba, Dagestan, El Xxxxxxxx, Emirati Arabi, Egitto, Equador, Eritrea, Etiopia, Georgia, Giordania, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia (escluso Java), Ingushskaya, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Kuwait, Liberia, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Nicaragua, Oman, Palestina, Panama, Perù, Pakistan, Qatar, Repubblica Democratica Del Congo, Ruanda, Serbia, Shidda Khartli (Sud Ossetia), Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Timor Est, Turchia Est. 40°, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen del Nord, Yemen del Sud.
4 | Condizioni Generali che regolano l'assicurazione cumulativa contro gli infortuni aeronautici |
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, nello svolgimento delle attività dichiarate in Polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.
1.2 E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
1.3 La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio.
1.4 Sono considerati infortuni anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore.
1.5 A parziale deroga dell'art. 1900 c.c., l'assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.
1.6 In caso di incidente aeronautico l'assicurazione comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.
Art. 2 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri e parapendii etc.);
b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
d) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 1.5 che precede;
e) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Art. 3 - Aggravamento e diminuzione del rischio
3.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
3.2 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
3.3 Ogni cambiamento delle attività di volo dichiarate in Polizza che aggravino il rischio deve essere comunicato alla Società, non appena possibile.
3.4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4- Variazioni nel numero delle persone assicurate
4.1 Il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate. Non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.
4.2 Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia. L'esclusione non potrà essere esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.
4.3 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o, se successivo, dal giorno indicato dal Contraente.
4.4 Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.
4.5 Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società.
Art. 5- Morte
5.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
5.2 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la
Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 6- Invalidità permanente
6.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma \ assicurata.
6.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori contenuti nella tabella riportata in appendice.
6.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
6.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'allegata tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.5 Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori previsti nella tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
a) nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate in tabella, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
b) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
6.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati in tabella, e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. 7- Inabilità temporanea
7.1 Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma a tale titolo assicurata:
• integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie attività;
• al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue ordinarie attività.
7.2 L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell'infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
7.3 L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
Art. 8- Franchigie
8.1 Per i passeggeri assicurati con la presente polizza, l'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità permanente, sarà corrisposta senza l'applicazione di alcuna franchigia.
8.2 Per i piloti e i tecnici assicurati con la presente polizza l'indennità liquidata per ciascun sinistro sarà corrisposta con l'applicazione della seguente franchigia. Fino a Euro 100.000,00 di capitale assicurato l'indennità per Invalidità Permanente di cui all'art. 6 che precede, verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia. Sull'eccedenza di Euro 100.000,00 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'Invalidità Permanente Totale. Se invece l'Invalidità risulterà superiore al 10% dell'Invalidità Permanente Totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale.
8.3 L'indennizzo per inabilità temporanea di cui all'art. 7 che precede decorre dal decimo giorno successivo a quello dell'infortunio.
Art. 9- Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato
9.1 In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
9.2 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..
9.3 La denuncia dell'infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
9.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
9.5 Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
Art. 10- Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale
10.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
10.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico,
la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
10.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
10.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo.
10.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
10.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
10.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.
Art. 11- Altre assicurazioni
Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate per iscritto alla Società.
Art. 12 - Regola proporzionale
Qualora l'aeromobile assicurato disponga di un numero di posti passeggero autorizzati maggiore di quelli dichiarati dal Contraente e al momento di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, i passeggeri a bordo dell'aeromobile stesso dovessero risultare in numero maggiore di quello dei posti assicurati, le somme garantite saranno ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti passeggeri assicurati e quello dei passeggeri effettivamente trasportati. Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, nel numero dei passeggeri effettivamente trasportati non saranno inclusi quelli che risultassero assicurati contro gli infortuni dallo stesso Contraente con altra garanzia in forma nominativa.
Condizioni Speciali Infortuni
C) - Condizioni Speciali relative all'assicurazione del Personale Navigante - art. 935 del cod. nav. - Estensioni Art. 1
La garanzia comprende:
1.1 il caso di ernia causata da infortunio, restando inteso che se l'ernia è operabile la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute all'infortunato fino a Euro 5.000,00 mentre se non è operabile la Società corrisponde un'indennità pari al 15% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
1.2 il caso di morte derivante da febbre perniciosa causata da infezione malarica; in questa ipotesi spetta agli aventi diritto la proporzione di 50% della somma assicurata per il caso di morte.
Art. 2
A parziale deroga dell'art. 6 delle Condizioni Generali Infortuni saranno applicate le percentuali previste dalle Tabelle e relative note contenute nell'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
D) - Dolo colpa grave Contraente
A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Condizioni Generali Infortuni, sono compresi gli infortuni cagionati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società per il caso di dolo.
E) - Tabelle "I.N.A.I.L."
A parziale deroga dell'art. 6 "Invalidità permanente" delle Condizioni Generali Infortuni, per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell'allegato 1) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
Tabella ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici
L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.
Descrizione Percentuale
des sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un arto superiore 70% 60%
- una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
- un pollice | 18% | 16% |
- un indice | 14% | 12% |
- un medio | 8% | 6% |
- un anulare | 8% | 6% |
- un mignolo | 12% | 10% |
- una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
- una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità | ||
della scapola | 25% | 20% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) | 10% | 8% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
- al di sopra della metà della coscia | 70% | |
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole | 35% | |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% | |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica | 15% | |
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno | 15% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | |
Esiti di frattura amielico-somatica con deformazione a cuneo di: | ||
- una vertebra cervicale | 12% | |
- una vertebra dorsale | 5% | |
- 12° dorsale | 10% | |
- una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti | ||
del capo e del collo | 2% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 13 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato Art. 15 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia Contrattuale
Art. 23 - Recesso del contratto - Anticipata risoluzione Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione