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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Disciplina del servizio.
Art. 2 - Determinazione tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio.
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 - Determinazione del numero delle autorizzazioni per autobus. Art. 4 - Xxxxxx preferenziali.
Art. 5 - Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni.
Art. 7 - Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio. Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 9 - Inizio del servizio.
Art. 10 - Durata dell'autorizzazione.
Art. 11 - Trasferibilità dell' autorizzazione.
TITOLO IV - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA - COMPOSIZIONE E NOMINA PER LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SUGLI AUTOVEICOLI AUTORIZZATI
Art. 12 - Commissione Comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati.
TITOLO V - MODALITA' RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI
Art. 13 - Cronotachigrafo. Art. 14 - Tariffe.
Art. 15 - Sostituzione dell'autoveicolo. Art. 16 - Obblighi inerenti all'esercizio.
Art. 17 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli. Art. 18 - Responsabilità nell'esercizio.
Art. 19 - Sospensione dell'autorizzazione. Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione.
Art. 21- Decadenza dell'autorizzazione.
TITOLO VI- SANZIONI -- ADDETTI ALLA VIGILANZA
Art. 22 - Procedura per le sanzioni. Art. 23 - Rimborso di tributi.
Art. 24 - Ulteriori sanzioni. Art. 25 - Addetti alla vigilanza.
TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI -- ESECUTIVITA'
Art. 26 - Norma transitoria.
Art. 27 - Esecutività del Regolamento Comunale.
NORME GENERALI
Articolo 1- Disciplina del servizio
1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia
2. Il servizio di noleggio cm condente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett b), nonché dagli arti.
85 e 93 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 `Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, l'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.
4. Fermo restando il contingentamento delle autorizzazioni di cui all'art. 3 dei presente regolamento, l'autorizzazione costituisce titolo per l'esercizio dell'attività di noleggio can conducente mediante autobus e con essa è possibile immatricolare tutti gli autobus di cui l'impresa titolare intenda dotarsi. Il Comune compete, previa verifica dell'adeguamento del requisito della capacità finanziaria da parte dell'impresa, nei termini previsti dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell 'Unione Europea n. 98/76/0E del 1 ° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/0E del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", fornisce all'impresa titolare ciascuna copia conforme dell'autorizzazione da tenere a bordo, riferita al veicolo interessato con il corrispondente numero di telaio e di targa.
Articolo 2- Determinazione tipi e caratteristiche degli autobus.
1. Si intende per autobus un veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso il conducente, fino a 17, (Minibus),sia un numero superiore a 17 (autobus).
2. II Dirigerne, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui al successivo art. 12, determina con proprio atto, tipi numero e caratteristiche degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 3- Determinazione del numero delle autorizzazioni per autobus
I. Il numero delle licenze di noleggio con conducente mediante autobus e minibus è soggetto a contingentamento.
2. Il numero delle autorizzazioni potrà essere aumentato in casi d’incrementi particolari del contingente, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, previa consultazione della Commissione, di cui a successivo art. 12.
3. Il Comune di potrà rilasciare ulteriori autorizzazioni a quella prevista al comma 1 previa stipula di convenzione con altri Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prestabilita, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ 'ordinamento degli Enti Locali".
4. Relativamente ai trasporti per la scuola dell'obbligo e per disabili, potranno essere rilasciate le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente,mediante minibus(di cui al comma 1 dell’art. 2 a basso impatto ambientale( GPL - Metano - Elettrico), previste dalle norme sui servizi atipici e secondo le prescrizioni disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31/01/1997(GU n° 48 del 27/02/1977) e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n° 841 del 23/02/2001 - per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni, sono destinate solo ed esclusivo trasporto scolastico e per disabili ed hanno validità annuale. Pertanto, non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico. Le stesse potranno essere rilasciate ad imprese che ne fanno richiesta e, che possiedono tutti i requisiti previsti dalle vigente Leggi del settore,senza limiti di contingentamento,il conducente di tali veicoli deve essere in possesso,oltre l’abilitazione tipo Kb e/o Kd, dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 6 de D.M. 448/91 e all’art. 7 D.Lgs. 395/2000. Articolo 4- Xxxxxx preferenziali.
1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con punti 1 all’anno fino a un massimo di tre;
b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente con punti 1 a semestre fino a un massimo di punti otto;
c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
e) soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre.
f) diploma di laurea con un punteggio massimo fino a due;
g) autobus che si intende attribuire al servizio:di nuova immatricolazione punti 4;
2. In caso di parità di titoli si terrà conto della data di presentazione della domanda presentata in Comune.
3. In caso di ulteriore parità nei titoli, si procederà al sorteggio.
Articolo 5- Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione.
Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal Regolamento Comunale;
b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni.
TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 6- Assegnazione delle autorizzazioni.
1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentale, quando se ne verifichi disponibili è effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento di bando di concorso pubblico per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Articolo 7- Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio.
1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'articolo 3.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta resa legale diretta al Comune di Afragola .
Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale e che abbiano una sede nel Comune di Afragola da almeno un anno.
La domanda può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore,con l’indicazione del recapito telefonico e titolo di studio.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, che lo stesso rispetti la normativa CEE sulle immissioni inquinanti n. 2002/880/CE-A( euro 3) , nonché la sede legale dell'impresa ,le eventuali unità locali e l’ubicazione della rimessa.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
a) possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448/91 oltre a quelli riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;
b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, possesso della residenza in Italia;
c) l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C.;
d) disponibilità obbligatoria nel Comune di Afragola di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio e l’ubicazione dell'autorimessa legittimamente detenuta;
e) conoscenza degli obblighi di cui all'art 16 lett. j) secondo la quale non può esercitare qualsivoglia altra attività che limiti il regolare espletamento del servizio;
f ) numero di partita I.V.A. e numero di codice fiscale;
g ) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;
5. Se trattasi dì società in aggiunta occorre attestare:
a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA ,
b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
c) l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la normativa in vigore,
d) che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione comunale di cui al successivo articolo 12.
6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare l’elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida
7. Rimane in facoltà dell'interessato, in luogo delle dichiarazioni di tutti o taluni degli atti sopra elencati, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa', che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare l'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.
Articolo 8- Rilascio dell'autorizzazione.
1. L'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio è disposta dal Dirigente Comunale responsabile del servizio in base alla graduatoria di cui al precedente art. 6, comma 1.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Comunale responsabile del servizio, verificata la documentazione di cui a successivo art. 9, comma 1.
3. A far data dal 11/08/ 2003 l'autorizzazione dà titolo alla immatricolazione di tutti gli autobus di cui l'impresa intenda dotarsi, ai sensi della circolare Regionale del 08/04/2005 n°0302091.
Articolo 9 - Inizio del servizio
1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione di cui all'art 8 comma. 1, l'Amministrazione Comunale provvederà ad acquisire la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;
b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione con i relativi estremi;
c) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd,
d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo;
e) atto comprovante il requisito della onorabilità come da D. Lgs. 395/2000, art. 5;
f ) atto comprovante il requisito della capacità finanziaria, come da D. Lgs. 395/2000 art. 6;
g) atto comprovante il requisito dell’idoneità professionale, come da D. Lgs. 395/2000, art 7 e D.M. 448/91. Ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo, di cui alla lettera d), per causa a lui non imputabile, l'Amministrazione Comunale potrà assegnare un termine massimo di 60 giorni entro il quale l'interessato dovrà acquisire la proprietà,o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.
2. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio.
Articolo 10 - Durata dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.
2. L'intestatario dell’autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del Regolamento comunale.
3. L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 285/92 `Muovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, è inoltre soggetta entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a vidimazione annuale.
4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.
Articolo 11- Trasferibilità dell'autorizzazione.
1. Su richiesta del titolare può essere assentito il trasferimento della licenza comunale di esercizio, per atto tra vivi e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant'anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida
Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d’idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 395/2000, art. 10. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in ari il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato dì capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Dirigente comunale responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o `mortis causa." subordinatamente al verificasi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 395/2000.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere per l’aquisizione di una nuova autorizzazione nel Comune.
5. E' facoltà dell'interessato, in luogo del deposito dei documenti di cui al presente articolo, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. Lgs. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare I'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.
TITOLO IV
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA — COMPOSIZIONE E NOMINA
Articolo 12 - Commissione Comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche e controlli sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, il Sindaco provvede, entro un mese dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva composta dal:Presidente • Dirigente Area competente;
Componenti:
• il Dirigente del Settore o Funzionario delegato;
• un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
• un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore noleggio autobus con conducente;
• un rappresentante designato congiuntamente delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di categoria D.
2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
3. La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'articolo 6 riguardante l'assegnazione dì nuove autorizzazioni e redige la relativa graduatoria
4. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da patte della Commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
5. Nel corso del servizio la Commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
6. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla Commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la Commissione propone al Dirigente Comunale responsabile del servizio l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
7. La Commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.
TITOLO V
MODALITA' RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 13- Cronotachigrafo.
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13 gennaio 1978, n. 727.
2. devono altresì portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm. 13 di altezza e cm. 10 di larghezza, recante le seguenti scritte:- Comune di Afragola a caratteri neri;- Lo stemma del Comune;- Tipo del veicolo-Il numero della licenza a caratteri neri;- " Noleggio Con Conducente";
Articolo 14- Tariffe.
1. Le tariffe sono stabilite annualmente in base ai costi economici medi dei servizi effettuali, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi di autobus utilizzati nell'esercizio stesso. Ciò allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative nel regolare esercizio dell'attività di noleggio.
2. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso le Camere di Commercio su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
3. La Commissione di cui all'art. 12 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
4. Qualora la Commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma ne fa segnalazione al Dirigente Comunale responsabile del servizio che provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione;
dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Dirigente Comunale responsabile del servizio disporrà la revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 20.
Articolo 15 - Sostituzione dell'autoveicolo.
1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Dirigente Comunale responsabile alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso che rispetti la normativa CEE sulle emissioni inquinanti, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'articolo 12.
2. In tal caso, si procederà all'aggiornamento dell'autorizzazione entro i termini previsti per legge (gg. 90).
Articolo 16 - Obblighi inerenti all'esercizio.
1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle ad ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il cronotachigrafo e il contachilometri funzionino regolarmente;
c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di Polizia Urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
e) tenere comportamento corretto con il pubblico;
f ) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore, al competente Ufficio Comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene:
h) comunicare per iscritto al competente Ufficio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'Autorità Comunale riterrà necessario disporre;
j) non esplicare apra attività che, in qualsiasi misura, limiti il regolare svolgimento del servizio.
Articolo 17 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli.
1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore odi evidente pericolo.
Articolo 18 - Responsabilità nell'esercizio.
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti degli autoveicoli, tutte le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.
Articolo 19 - Sospensione dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Dirigente Comunale responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'articolo 12.
Articolo 20- Revoca dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata a seguito di provvedimento del Dirigente Comunale responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 12, nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare della autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 7, comma 5, lettera d);
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazioni;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
f ) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà. personale;
h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
i) quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
j) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.
Articolo 21- Decadenza dell'autorizzazione.
1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente Comunale responsabile del servizio nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'articolo 9;
b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'articolo 10;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che tale interruzione, autorizzata dal Dirigente Comunale responsabile del servizio, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
d) per perdita dei requisiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs.395/2000;
e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
f) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
g) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 15;
h) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'articolo 11.
TITOLO VI . SANZIONI -- VIGILANZA
Articolo 22 - Procedura per le sanzioni.
1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenenti invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. L'eventuale applicazione delle sanzioni soggiace alla procedura di cui alla L. 689/81;
4. L'Autorità competente a valutare eventuali ricorsi è il Dirigente del Settore Trasporti.
Articolo 23- Rimborso di tributi.
In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.
Articolo 24- Ulteriori sanzioni.
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre inflazioni al Regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.
L'applicazione delle precedenti sanzioni soggiace alla procedura di cui alla Legge 689/81.
Articolo 25- Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sull'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente compete al Comando Polizia Municipale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza e della forza pubblica.
TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI – ESECUTIVITA’
Articolo 26 - Norma transitoria
1. In sede d’esame dei provvedimenti concernenti i Regolamenti Comunali per i servizi di autobus in noleggio con conducente sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Comune ancorché non raggiunga i numeri massimi previsti al precedente art 3 e i precedenti provvedimenti, concernenti la trasferibilità delle autorizzazioni.
2. Le imprese titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autobus, potranno richiedere al Comune il rilascio di ulteriori autorizzazioni, indipendentemente dal contingentamento indicato all'art. 3 del presente Regolamento, ai sensi della Legge N° 218 del 11/08/2003 e di cui alla circolare Regionale dell’08/04/2005 N° 0302091,in virtù delle nuove direttive per la regolamentazione da parte dei Comuni dei servizi di noleggio autobus con conducente".
3. L'impresa dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità di non avere presentato analoga istanza presso altri Comuni precisando, inoltre, di rispettare tale obbligo, pena la revoca delle autorizzazioni di cui è titolare; Qualora l'impresa si avvalga di questa facoltà tutte le autorizzazioni precedentemente assegnate non potranno essere trasferite, come previsto dall'art. 11, comma 1, punto a) del presente Regolamento .
4. Il Comune, previa verifica dell'adeguamento del requisito della capacità finanziaria da parte dell'impresa, rei termini previsti dal D.Lgs. 395/2000, rilascia le ulteriori autorizzazioni sopraccitate e comunica alla Provincia l'avvenuta ottemperanza entro 30 giorni dal rilascio.
5. Relativamente ai trasporti per la scuola dell'obbligo e per disabili, potranno essere rilasciate le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente,mediante minibus(di cui al comma 1 dell’art. 2 a basso impatto ambientale( GPL - Metano o Elettrico), previste dalle norme sui servizi atipici e secondo le prescrizioni disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31/01/1997(GU n° 48 del 27/02/1977) e dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n° 841 del 23/02/2001 - per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o per disabili. Tali autorizzazioni, sono destinate solo ed esclusivo trasporto scolastico e per disabili ed anno validità annuale. Pertanto, non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione del servizio atipico. Le stesse vengono rilasciate ad imprese che ne fanno richiesta e che posseggono tutti i requisiti previsti per Xxxxx e dal presente regolamento, senza limiti di contingentamento, il conducente di tali veicoli deve essere in possesso, oltre l’abilitazione alla guida, dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 6 de D.M. 448/91 e all’art. 7 D.Lgs. 395/2000.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L. n. 285/1992, Legge n° 21/92, D.P.R. n. 495/1992, dal D.M 448/1991, dal DM del 31/01/1997, dalla Legge 218/2001 e D.Lgs. 395/2000 e, agli altri Regolamenti Regionali e Comunali, per quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Articolo 27 - Esecutività del Regolamento Comunale
Il Regolamento Comunale relativo alla disciplina del servizio di noleggio entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio del Comune.