Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
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Indice
Nota Informativa comprensiva del Glossario PAG. | 1/8 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/8 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 1/8 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 5/8 |
Glossario PAG. | 7/8 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/8 |
Art. 1 - Informazioni Generali PAG. | 1/8 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio PAG. | 1/8 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio PAG. | 1/8 |
Art. 1.3 - Premio unico anticipato. PAG. | 1/8 |
Art. 1.4 - Durata dell’assicurazione PAG. | 1/8 |
Art. 1.5 - Limiti assuntivi… PAG. | 1/8 |
Art. 1.6 - Variazioni apportate sulla propria posizione Postaprevidenza Valore PAG. | 1/8 |
Art. 1.7 - Pagamento delle prestazioni… PAG. | 2/8 |
Art. 1.8 - Foro competente e procedura di mediazione PAG. | 2/8 |
Art. 1.9 - Modifiche al contratto di assicurazione PAG. | 2/8 |
Art. 1.10 - Cambio di attività, professione e pensionamento dell’Assicurato PAG. | 2/8 |
Art. 1.11 - Rinuncia al diritto di surrogazione PAG. | 2/8 |
Art. 1.12 - Prescrizione PAG. | 2/8 |
Art. 1.13 - Oneri fiscali PAG. | 2/8 |
Art. 1.14 - Regime fiscale dei premi PAG. | 2/8 |
Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge PAG. | 2/8 |
Art. 1.16 - Reclami PAG. | 2/8 |
Art. 1.17 - Lingua in cui è redatto il contratto PAG. | 3/8 |
Art. 1.18 - Limiti territoriali PAG. | 3/8 |
Art. 1.19 - Collegio Medico PAG. | 3/8 |
Art. 2 - Piani di copertura PAG. | 4/8 |
Art. 3 - Garanzia A Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia PAG. | 4/8 |
Art. 3.1 - Prestazione assicurata PAG. | 4/8 |
Art. 3.2 - Esclusioni PAG. | 4/8 |
Art. 3.3 - Tumulti PAG. | 5/8 |
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi PAG. | 5/8 |
Art. 3.5 - Termini di carenza PAG. | 5/8 |
Art. 4 - Garanzia B Assicurazione di Disoccupazione (garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti) PAG. | 5/8 |
Art. 4.1 - Prestazione assicurata PAG. | 5/8 |
Art. 4.2 - Esclusioni PAG. | 5/8 |
Art. 4.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi PAG. | 6/8 |
Art. 4.4 - Termini di carenza PAG. | 6/8 |
Art. 5 - Garanzia C Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (garanzia riservata ai Lavoratori autonomi) PAG. | 6/8 |
Art. 5.1 - Prestazione assicurata. PAG. | 6/8 |
Art. 5.2 - Esclusioni .....................................................................................................................PAG. 6/8
Art. 5.3 - Tumulti ........................................................................................................................PAG. 6/8
Art. 5.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ........................................................................PAG. 6/8
Art. 5.5 - Termini di carenza ........................................................................................................PAG. 6/8
Art. 6 - Garanzia D Assicurazione di Malattia grave
(garanzia riservata ai Non lavoratori) ..............................................................................................PAG. 7/8
Art. 6.1 - Prestazione assicurata.................................................................................................PAG. 7/8
Art. 6.2 - Esclusioni .....................................................................................................................PAG. 7/8
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ........................................................................PAG. 7/8
Art. 6.4 - Termini di carenza ........................................................................................................PAG. 8/8
Moduli ed Informative Accessorie Informativa Privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri Modulo di Denuncia Sinistro
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.
Nota Informativa comprensiva di Glossario
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU- RAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUI- DATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU- RAZIONE
1. Informazioni generali
Poste Assicura S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più am- pio Gruppo Poste Italiane), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, autorizzata all’esercizio delle assicura- zioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 ed avente sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bi- lancio approvato relativo all’esercizio 2010:
• il patrimonio netto ammonta a 7,41 milioni di Euro di cui il capitale sociale è pari a 5 milio- ni di Euro e le riserve patrimoniali sono pari a 2,41 milioni di Euro;
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 1,01 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 3,56 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3,5 milioni di Euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato per una durata di 10 anni senza tacito rinnovo.
Avvertenza: L’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dalle garanzie con preavviso di 60 giorni da ogni ricorrenza annuale e con le moda- lità specificate all’Art. 1.4 delle Condizioni di Assi-
curazione. Il recesso comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio paga- to per tali garanzie al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
3.1 Descrizione sintetica delle garanzie L’Impresa si impegna a fornire alle persone fi- siche, che abbiano aderito al piano individuale pensionistico Postaprevidenza Valore di Poste Vita S.p.A. e pagato il relativo premio unico, un pacchetto di garanzie finalizzato ad agevolare all’Assicurato il regolare proseguimento del ver- samento dei contributi sul piano individuale pen- sionistico Postaprevidenza Valore.
Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli Artt. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Le prestazioni assicurative offerte da Poste As- sicura S.p.A. sono qui di seguito sinteticamente illustrate:
Garanzia A: Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia
In caso di Invalidità totale e permanente da infor- tunio e malattia verificatasi prima della scadenza della copertura e salvi i casi di esclusione pre- visti nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa liquiderà un importo pari a Euro 2.400,00 o Euro 4.800,00 in base al piano prescelto all’atto della sottoscrizione. L’Assicurato ha diritto al paga- mento di tale importo esclusivamente qualora l’invalidità totale e permanente riconosciuta sia di grado non inferiore al 66% della totale, da de- terminarsi secondo i criteri e le percentuali pre- visti dalla Tabella Inail di valutazione del grado di invalidità (allegata al Fascicolo Informativo) indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Nel caso di Invalidità totale e permanente deri- vante da malattia, la garanzia non opera nei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto.
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Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato un sinistro per Malattia grave (come di seguito descritta).
Si rinvia agli Artt. da 3.1 a 3.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia B: Disoccupazione
(garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti) In caso di Disoccupazione a seguito di licenzia- mento di Lavoratori dipendenti e salvi i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicu- razione, l’Impresa liquiderà una somma pari ad Euro 100,00 o Euro 200,00 in base al piano pre- scelto all’atto della sottoscrizione per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione con un massimo di 18 periodi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. È prevista una franchigia assoluta di 60 giorni per sinistro.
La garanzia non opera nei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto ed è previsto un periodo di 90 giorni di Ripresa di occupazione nel caso di licenziamento comunicato all’Assicurato (o di cui sia venuto a conoscenza) nel periodo di carenza o per i successivi eventi di disoccupazione.
Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di pensionamento o qualora sia stato già liquida- to un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave oppure quando un precedente sinistro Disoccupazione si sia chiuso per esauri- mento globale di 18 periodi mensili.
Inoltre la prestazione non sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha paga- to altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Inabilità temporanea totale.
Si rinvia agli Artt. da 4.1 a 4.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia C: Assicurazione di Inabilità tempo- ranea totale da infortunio e malattia
(garanzia riservata ai Lavoratori autonomi)
In caso di Inabilità temporanea totale da infortu- nio e malattia che comporti ricovero di Lavoratori autonomi verificatasi prima della scadenza della copertura e salvi i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa li- quiderà una somma pari ad Euro 100,00 o Euro 200,00, in base al piano prescelto all’atto della sottoscrizione per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale con un massimo di 18 periodi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicu- rativa.
La garanzia prevede 60 giorni di franchigia per sinistro ed una carenza di 90 giorni in caso di ma- lattia. In caso di successivi eventi di Inabilità tem- poranea totale è previsto un periodo di 90 giorni di Ripresa di occupazione.
La garanzia cessa la sua efficacia nel caso sia
stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale permanente o Malattia grave. Inoltre la prestazio- ne non sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a ti- tolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione. Si rinvia agli Artt. da 5.1 a 5.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia D: Assicurazione Malattia grave (garanzia riservata ai Non lavoratori)
In caso di Malattia grave di Non lavoratori veri- ficatasi prima della scadenza della copertura e rientrante nell’elenco previsto nelle Condizioni di Assicurazione e salvi i casi di esclusione speci- ficati, l’Impresa liquiderà un capitale pari a Euro 2.400,00 o a Euro 4.800,00 in base al piano pre- scelto all’atto della sottoscrizione.
La garanzia non opera nei primi 90 giorni dalla decorrenza del contratto.
Tale garanzia cessa la sua efficacia qualora sia stato già liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente.
Si rinvia agli Artt. da 6.1 a 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Con riferimento a tutte le garanzie si precisa che, salvo il caso in cui l’Assicurato abbia effettuato un trasferimento o un riscatto totale della propria posizione pensionistica Postaprevidenza Valore, le indennità dovute ai sensi di polizza vengono liquidate all’Assicurato con pagamenti effettuati, in nome e per conto dello stesso, direttamente sulla posizione individuale pensionistica Posta- previdenza Valore alla quale la presente copertu- ra assicurativa è abbinata.
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Di seguito si riepilogano le caratteristiche di operatività della garanzia:
Garanzia | Tipologia di Assicurati | Carenza | Franchigia | Prestazione Piano A | Prestazione Piano B | |
A | Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia | Lavoratori di qualsiasi categoria e non lavoratori | 90 giorni in caso di malattia | 65% | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
B | Disoccupazione | Lavoratori dipendenti | 90 giorni + 90 giorni di Ripresa occupazione | 60 giorni per sinistro | € 100,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto | € 200,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto |
C | Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia | Lavoratori autonomi | 90 giorni in caso di malattia + 90 giorni di Ripresa occupazione | 60 giorni per sinistro | € 100,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto | € 200,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto |
D | Malattia grave | Non lavoratori | 90 giorni | Nessuna | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di franchigie e massimali.
Si rinvia agli Artt. 3.1, 4.1, 5.1, e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di periodi di carenza contrattuale.
Si rinvia agli Artt. 3.5, 4.4, 5.5, e 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicura- to si riportano tre situazioni ipotetiche relative al mec- canismo di funzionamento di franchigie, massimali e carenze:
Esempi relativi alla garanzia di Disoccupazione | Esempio 1 | Esempio 2 | Esempio 3 |
Indennizzo previsto dal piano prescelto | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Limite indennizzo per sinistro (18 periodi) (Massimale) | € 1.800,00 (540 giorni) | € 1.800,00 (540 giorni) | € 1.800,00 (540 giorni) |
Periodo intercorrente tra la data di decorrenza della polizza e la data di insorgenza del sinistro (espresso in n° di giorni) | ≤ 90 gg | > 90 gg | > 90 gg |
Periodo di Disoccupazione | 180 gg | 190 gg | 600 gg |
Xxxxxxx (xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx) | 00 gg | 90 gg | 90 gg |
Franchigia (espressa in n° di giorni) | 60 gg | 60 gg | 60 gg |
Importo totale indennizzato | Nessun indennizzo perché il sinistro si è verificato durante il periodo di carenza | € 400,00 (Equivale a n° 4 periodi di indennizzo al netto della franchigia e dei periodi inferiori a 30 gg consecutivi) | € 1.800,00 (Equivale a n° 18 periodi di indennizzo per raggiunto limite di indennizzo al netto della franchigia) |
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3.2 Limiti assuntivi
Avvertenza: Sono assicurabili le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Buono Stato di Sa- lute.
Si rinvia all’Art. 1.5 delle Condizioni di Assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
3.3 Periodi di carenza
Avvertenza: Il contratto prevede i periodi di ca- renza di seguito elencati, decorrenti dall’effetto dell’assicurazione:
- per la garanzia A) Invalidità totale e perma- nente da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia;
- per la garanzia B) Disoccupazione: 90 giorni; (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazio- ne);
- per la garanzia C) Inabilità temporanea tota- le da infortunio e malattia: 90 giorni in caso di malattia; (inoltre è previsto che la garanzia non operi nel periodo di 90 giorni di Ripresa occupazione);
- per la garanzia D) Malattia grave: 90 giorni. Durante i periodi di carenza sopra indicati l’e- ventuale sinistro non è indennizzabile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza: Ai fini della stipula del contratto l’As- sicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compromettere il diritto alla pre- stazione come specificato agli Artt. 1.1 e 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Dichiarazione sul proprio buono stato di salute e si evidenzia la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e va- riazioni nella professione
Il presente contratto prevede casi di aggravamen- to e diminuzione del rischio come meglio specifi- cato all’Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato all’Impresa in via pre- ventiva; tuttavia, talune coperture assicurative dipendono dalla qualifica di Lavoratore Dipen- dente, Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore, pertanto l’eventuale modifica di tale qualità verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili, come
meglio specificato all’Art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
Ad esempio, qualora l’Assicurato al momento del- la sottoscrizione del contratto sia Lavoratore au- tonomo e, durante il periodo di copertura, diventi Lavoratore dipendente, automaticamente perde- rà il diritto all’indennizzo per Inabilità temporanea totale acquisendo quello per Disoccupazione.
6. Premi
Le garanzie assicurate vengono prestate a fronte del pagamento anticipato in unica soluzione di un premio, il cui ammontare è determinato in base al piano di copertura prescelto.
Il pagamento del premio unico anticipato può es- sere effettuato con le seguenti modalità:
• addebito sul Conto BancoPosta;
• addebito sul Libretto di Risparmio Postale;
• Carta Postamat e contanti qualora l’am- montare del premio non ecceda il limite di Euro 750,00.
Si rinvia all’Art. 1.2 delle Condizioni di Assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Non sono previsti adeguamenti di premio. Avvertenza: l’Impresa si riserva il diritto di ap- plicare sconti a determinate categorie di soggetti tempo per tempo individuate quali ad esempio coloro i quali avessero già aderito al piano indi- viduale pensionistico Postaprevidenza Valore di Poste Vita S.p.A. in determinati periodi.
7. Rivalse
Avvertenza: L’Impresa rinuncia al diritto di rival- sa nei confronti del responsabile del sinistro così come specificato all’Art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte dell’Assi- curato senza oneri ad ogni ricorrenza annua con preavviso di 60 giorni. Si rinvia all’ Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di det- taglio.
Inoltre, in caso di recesso da Postaprevidenza Valore è prevista la cessazione automatica della presente copertura con restituzione del premio non goduto come previsto dall’Art. 1.6.4 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Co- dice Civile).
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
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11. Regime fiscale
Imposte: I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (Invalidità permanente, Inabi- lità temporanea e Malattia grave) e quelli per la perdita d’impiego (Disoccupazione) sono soggetti all’imposta del 2,5%.
Regime fiscale dei premi: In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del ri- schio Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti del- la vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14.
La detrazione può essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichiarazione dei redditi.
Qualora solo una componente del premio di as- sicurazione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene apposi- tamente indicata dall’Impresa sul documento di polizza.
Regime fiscale delle somme corrisposte: Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUI- DATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previsti dall’Art. 3.4 per l’Invalidità totale e permanente, Art. 4.3 per la Disoccupazione, Art. 5.4 per l’Inabilità temporanea totale e Art. 6.3 per la Malattia grave. A tal fine, l’Assicurato può uti- lizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liqui- dative può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo.
Avvertenza: Per momento di insorgenza del sini- stro si intende:
- per la garanzia Invalidità totale e permanente: nel caso in cui l’invalidità derivi da infortunio la data dell’evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia Disoccupazione: la data di comunicazione all’Assicurato della perdita dell’impiego o, se precedente, la data in cui questi ne sia venuto a conoscenza;
- per la garanzia di Inabilità temporanea totale: nel caso in cui l’inabilità derivi da infortunio la data dell’evento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia;
- per la garanzia Malattia grave: la data di pri- ma diagnosi.
Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico le spe- se e gli oneri necessari per l’accertamento e la sti- ma del danno.
Poste Assicura S.p.A. avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrat- tuali al fine di erogare l’eventuale indennizzo.
Poste Assicura S.p.A. avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della malattia, anche mediante vi- sita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro e mas- simo di 365 giorni dalla guarigione clinica.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla pre- senza del termine di prescrizione di due anni dal verificarsi del sinistro per la denuncia dello stes- so, decorso inutilmente tale temine di prescrizio- ne le somme non potranno essere liquidate.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrat- tuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di appo- sita comunicazione scritta, indirizzata alla funzio- ne aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
fax n°: 00.0000.0000.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comu- nicazione di dati personali, Poste Assicura S.p.A.
- in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamen- te all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalle Imprese, all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx telefono 06.42.133.1
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art.
1.8 delle Condizioni di Assicurazione). Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet dell’Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d’Italia.
Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà
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dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
In caso di controversie con l’Impresa, si rinvia agli Artt. 1.8 e 1.19 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da cor- rispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di li- quidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa all’Autorità Giudiziaria, potranno con- cordare di conferire per iscritto un apposito man- dato irrevocabile per la decisione di tali questio- ni ad un Collegio di tre medici, secondo quanto previsto dall’Art. 1.19 delle Condizioni di Assicu- razione. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato qualsiasi va- riazione delle informazioni contenute nel Fasci- colo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclu- sione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli al- tri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della ve- ridicità e della completezza dei dati e delle no- tizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Rappresentante Legale della Compagnia
in virtù di Procura Speciale Poste Assicura S.p.A.
Glossario
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Aderente a Postaprevidenza Valore: la persona fisica che abbia aderito al piano individuale pensio- xxxxxxx Postaprevidenza Valore di Poste Vita S.p.A.
Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Carenza: il periodo di tempo successivo alla sotto- scrizione durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l’eventuale sinistro non è indennizzabile.
Contraente: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a versare il premio.
Franchigia: la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato; con riferimento alle garanzie Disoc- cupazione ed Inabilità temporanea totale da infortu- nio e malattia si intende il periodo di tempo imme- diatamente successivo al verificarsi di un sinistro durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia che comportino rico- vero, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita vio- lenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiet- tivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli av- velenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, le punture di insetti e di ve- getali, con esclusione della malaria e delle malat- tie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di ma- lore o di incoscienza.
Invalidità totale permanente: la perdita totale e de- finitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicu- rato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66% della totale.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle perso- ne fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedasi definizione di Lavoratore dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
Sono considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti “collaboratori coordinati e continuativi”.
Lavoratore dipendente: la persona fisica che ab- bia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un con- tratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori dipendenti colo- ro che godono di redditi di cui all’Art. 47, comma 1,
D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento).
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia grave: i casi di ictus, cancro, attacco car- diaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali, come da specifiche definizioni integrate nella garanzia Malattia grave.
Non lavoratore: la persona fisica che non sia Lavo- ratore autonomo o Lavoratore dipendente.
Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificati- vo, i pensionati e le casalinghe.
Perdita d’impiego: lo stato dell’Assicurato, il quale sia Xxxxxxxxxx dipendente, qualora egli, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
• abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra oc- cupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
• sia iscritto negli appositi Elenchi Anagrafici in Ita- lia, o percepisca un’indennità derivante da tratta- mento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guada- gni Straordinaria;
• non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
8/8
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” o “messa in Mobilità” o “messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato.
Ripresa di occupazione: il periodo di tempo suc- cessivo alla liquidazione totale e definitiva di un si- nistro Disoccupazione o Inabilità totale temporanea durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispet- tivamente per Disoccupazione o per Inabilità totale temporanea.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il qua- le è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.
Mod. 0061/1 Ed. luglio 2011
data ultimo aggiornamento: 20 luglio 2011
Condizioni di Assicurazione
1/8
Premessa
Il contratto di assicurazione disciplinato dalle presen- ti Condizioni di Assicurazione può essere sottoscrit- to esclusivamente presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.
Art. 1 - Informazioni Generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contra- ente relative a circostanza che influiscono sulla va- lutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come me- glio specificato all’Art. 1.5 delle Condizioni di Assi- curazione.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del gior- no indicato in polizza se il premio unico anticipato è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il pagamento del premio unico anticipato può essere effettuato con le seguenti modalità:
• addebito sul Conto BancoPosta;
• addebito sul Libretto di Risparmio Postale;
• Carta Postamat e contanti qualora l’ammontare del premio non ecceda il limite di Euro 750,00.
Art. 1.3 - Premio unico anticipato
Il premio unico anticipato, comprensivo di imposte, è quello riportato in polizza.
Art. 1.4 - Durata dell’assicurazione
Il contratto ha durata decennale senza tacito rinnovo. È facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua; il recesso deve essere comu- nicato tramite lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
Il recesso dell’Assicurato comporta la restituzione del premio pagato al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso.
Art. 1.5 - Limiti assuntivi
Sono assicurabili le persone di età compresa tra 18 e 65 anni che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Buono stato di Salute all’atto della stipula della presen- te polizza.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla con- creta valutazione del pregresso o attuale stato di sa- lute, le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofreni- ci, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindro- mi e disturbi mentali organici.
Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l’assicurazione se avesse saputo che l’Assicurato al momento della stipula era affetto o era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, l’adesione deve considerarsi annul- labile ai sensi dell’Art. 1892 del Codice Civile ed i sini- stri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Po- ste Assicura S.p.A., in quanto tale fattispecie costitui- sce per l’Impresa aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Po- ste Assicura S.p.A. potrà recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successiva- mente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Variazioni apportate sulla propria posi- zione Postaprevidenza Valore
1.6.1 - Variazioni della contribuzione dell’Assicu- rato
In caso di cambiamento delle modalità o delle caden- ze di versamento dei contributi su Postaprevidenza Valore oppure di variazione degli importi versati, le garanzie di cui alla presente polizza proseguono inal- terate fino alla scadenza originaria.
1.6.2 - Anticipazione o riscatto parziale della po- sizione Postaprevidenza Valore
In caso di anticipazione o riscatto parziale della posi- zione Postaprevidenza Valore, le garanzie di cui alla presente polizza proseguiranno inalterate fino alla scadenza originaria.
1.6.3 - Trasferimento, riscatto totale e accesso alle prestazioni di Postaprevidenza Valore
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica o di riscatto totale della posizione oppure di accesso alle prestazioni previste da Postaprevidenza Valore
2/8
(capitale e/o rendita), le garanzie di cui alla presente polizza resteranno in vigore invariate fino alla sca- denza originaria.
1.6.4 - Recesso da Postaprevidenza Valore
In caso di recesso nei primi 30 giorni dall’adesione a Postaprevidenza Valore, qualora la sottoscrizione del presente contratto sia avvenuta contemporane- amente a tale adesione, le garanzie di cui alla pre- sente polizza cesseranno automaticamente e l’assi- curazione dovrà intendersi risolta a partire dalla data di spedizione della comunicazione di recesso da Po- staprevidenza Valore.
Qualora non risultino sinistri aperti, Poste Assicura S.p.A. restituirà all’Assicurato il premio al netto delle imposte.
Art. 1.7- Pagamento delle prestazioni
Le indennità dovute ai sensi di polizza vengono liqui- date all’Assicurato con pagamenti effettuati, in nome e per conto dello stesso, direttamente sulla posizione individuale pensionistica Postaprevidenza Valore alla quale la presente copertura assicurativa è abbinata. Qualora l’Assicurato effettui un trasferimento o riscat- to totale della propria posizione su Postaprevidenza Valore oppure acceda alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso, l’indennizzo dovuto ai sensi del presente contratto verrà liquidato direttamente all’As- sicurato.
Art. 1.8 - Foro competente e procedura di media- zione
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o il domicilio dell’Assicurato previo esperimento del tentativo obbligatorio di con- ciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010.
Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insor- xxxx, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commer- cio territorialmente competenti (ed iscritte al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla pro- cedura di mediazione prevista dalla legge ed alle di- sposizioni delle Camere di Commercio di riferimento. Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola.
Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al mo- mento dell’attivazione della procedura.
Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet dell’Unioncamere, Unione delle Ca- mere di Commercio d’Italia.
Art. 1.9 - Modifiche al contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto devono essere pro-
vate per iscritto.
Art. 1.10 - Cambio di attività, professione e pen- sionamento dell’Assicurato
Premesso che la copertura è modulata sulla tipologia dell’attività o professione, l’Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, che verrà verificato in caso di sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili.
Art. 1.11 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del re- sponsabile del sinistro.
Art. 1.12 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 1.13 - Oneri fiscali
Le imposte relative al presente contratto sono a cari- co dell’Assicurato.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale appli- cabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all’Assicurato.
Art. 1.14 - Regime fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla per- sona (Invalidità totale permanente, Inabilità tempora- nea totale e Malattia grave) e quelli per la perdita d’im- piego (Disoccupazione) sono soggetti all’imposta del 2,5%.
I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio In- validità permanente non inferiore al 5% o non autosuf- ficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14.
Qualora solo una componente del premio di assicu- razione sia stata destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dall’Impresa sul documento di polizza.
Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore de- trazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.16 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a
3/8
Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comu- nicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
fax al n°: 00.0000.0000.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunica- zione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppu- re non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Im- presa, all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx telefono 06.42.133.1.
In relazione a tutte le controversie che dovessero in- sorgere, relative o comunque connesse anche indi- rettamente al presente contratto permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo espe- rimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione).
Art. 1.17 - Lingua in cui è redatto il contratto
I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
Art. 1.18 - Limiti territoriali
La garanzia Disoccupazione opera per i sinistri avve- xxxx in Italia. Le restanti garanzie operano per i sinistri avvenuti nell’ambito dell’Unione Europea.
Art. 1.19 - Collegio Medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’e- vento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione con- trattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di con- ferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligen- te, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riu- nisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascu- na delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà
delle spese e competenze per il terzo medico, esclu- sa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a mag- gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le par- ti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da rediger- si in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
4/8
Art. 2 - Piani di copertura
Garanzia | Tipologia di Assicurati | Carenza | Franchigia | Prestazione Piano A | Prestazione Piano B | |
A | Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia | Lavoratori di qualsiasi categoria e non lavoratori | 90 giorni in caso di malattia | 65% | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
B | Disoccupazione | Lavoratori dipendenti | 90 giorni + 90 giorni di Ripresa occupazione | 60 giorni per sinistro | € 100,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto | € 200,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto |
C | Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia | Lavoratori autonomi | 90 giorni in caso di malattia + 90 giorni di Ripresa occupazione | 60 giorni per sinistro | € 100,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto | € 200,00 Max 18 periodi per sinistro/36 per contratto |
D | Malattia grave | Non lavoratori | 90 giorni | Nessuna | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
Non sono ammesse variazioni del piano di copertura prescelto all’atto della sottoscrizione.
pertura assicurativa;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolo- | ||
si, sommosse, tumulti popolari; | ||
guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o ope- | ||
razioni militari; contaminazione biologica e/o chi- | ||
mica connessa, direttamente o indirettamente, ad | ||
atti terroristici; | ||
incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di | ||
deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non auto- | ||
xxxxxxx al volo o con pilota privo di brevetto idoneo | ||
e in ogni caso se viaggia in qualità di membro | ||
dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport | ||
aerei in genere; | ||
infezione da virus HIV o da sindrome o stato di | ||
immunodeficienza acquisita o sindromi o stati as- | ||
similabili; | ||
trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato- | ||
mo, naturali o provocati, da accelerazioni di parti- | ||
celle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi | ||
radioattivi, macchine acceleratrici e simili); | ||
partecipazione dell’Assicurato, alla guida o an- | ||
che come passeggero di veicoli o natanti a mo- | ||
xxxx, in competizioni agonistiche e nelle relative | ||
prove; | ||
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stu- | ||
pefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stu- | ||
pefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato | ||
prescritto a scopo terapeutico e sempre che la | ||
prescrizione non sia collegabile a stati di dipen- | ||
denza dell’Assicurato; | ||
operazioni chirurgiche, accertamenti, cure medi- | ||
che o trattamenti estetici non resi necessari da | ||
Infortunio o Malattia dell’Assicurato; |
Art. 3 - Garanzia A - Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia •
Art. 3.1 - Prestazione assicurata • In caso di Invalidità totale permanente da infortunio e malattia verificatasi prima della scadenza della co- pertura e riconosciuta di grado pari o superiore al
66% della totale, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a • corrispondere un capitale pari a Euro 2.400,00 oppu-
re Euro 4.800,00 in base al piano prescelto all’atto della sottoscrizione. L’indennizzo per Invalidità totale permanente da infortunio o malattia è calcolato se- condo i criteri e le percentuali previste dalla Tabel-
la riportata in calce al presente Fascicolo (Tabella • delle valutazioni del grado di invalidità permanente
per l’Industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la- • voro e le malattie professionali approvato con D.P.R.
30/06/65 n. 1124, e successive modifiche intervenute fino alla stipula dell’assicurazione).
La garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già • stato liquidato un sinistro per Malattia grave.
Sono esclusi dall’assicurazione:
dolo dell’Assicurato;
Art. 3.2 - Esclusioni
•
•
sicurato prima della data di decorrenza della co-
dirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’As-
dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o in-
invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni
capacità di intendere o di volere da esso procurato;
dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato d’in-
te dall’Assicurato; atti volontari di autolesionismo
tentato suicidio; xxxxxxxx provocati volontariamen-
•
• •
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, for-
•
depressivi.
me maniaco-depressive o stati paranoidi; stati
Art. 3.3 - Tumulti
abbia preso parte attiva.
a condizione che l’Assicurato non vi
A deroga dell’Art. 1912 del Codice Civile, sono com- presi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo,
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per lui, deve | |
darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., entro | |
30 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o | |
da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Art. | |
1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo | |
di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. | |
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la | |
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai | |
sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia | |
dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indi- | |
cazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e | |
deve essere corredata da certificato medico. Il de- | |
corso delle lesioni deve essere documentato da ul- | |
teriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, | |
deve consentire a Poste assicura S.p.A. le indagini | |
e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni ri- | |
serbo i medici curanti. |
verificato dopo il periodo di carenza di 90 giorni.
il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’indennizzo solo se
Art. 3.5 - Termini di carenza
5/8
È prevista una franchigia assoluta di 60 giorni per | ||
sinistro. | ||
La garanzia cessa la sua efficacia in caso di pen- | ||
sionamento oppure in caso sia già stato liquidato un | ||
sinistro per Invalidità totale permanente o Malattia | ||
grave. | ||
Gli obblighi assunti da Poste assicura S.p.A. con la | ||
presente polizza relativamente al rischio per Disoc- | ||
cupazione sono definitivamente esauriti qualora la | ||
pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del | ||
massimale globale di 18 indennizzi mensili. |
poranea totale da infortunio o malattia.
porti a titolo di indennizzo per il caso di Inabilità tem-
so periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri im-
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stes-
stazione inferiore a 16 ore settimanali.
lavoro dipendente comportante un obbligo di pre-
con contratto “a progetto”, o se con contratto di
se l’Assicurato è Lavoratore dipendente assunto
pazione;
precedenti la data di Perdita d’Impiego/Disoccu-
rativa continuativa come dipendente nei 6 mesi
qualora l’Assicurato non abbia svolto attività lavo-
sa Integrazione Guadagni Ordinaria o Edilizia;
che diano luogo all’indennizzo da parte della Cas-
situazioni di Perdita d’Impiego/Disoccupazione
i casi di messa in mobilità;
di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con
casi in cui l’Assicurato non si sia iscritto nella lista
trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
zazione aziendale in base ai quali sono previsti
suali, avvenute a seguito di processi di riorganiz-
risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consen-
“pensione di vecchiaia”;
raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del
di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana;
contratti stipulati all’estero a meno che il rapporto
contratti stagionali, contratti di lavoro interinale e
lavoro;
voro a tempo determinato e contratti formazione
cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di la-
licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
sionali;
licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o profes-
dimissioni;
licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
sottoscrizione della Polizza;
zione Guadagni Straordinaria al momento della
dura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integra-
qualora l’Assicurato sia soggetto ad una proce-
prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
sia al corrente di circostanze oggettive che fanno
a conoscenza della prossima disoccupazione o
qualora all’atto della adesione l’Assicurato sia
casi:
La copertura non sarà operativa nei sotto elencati
Art. 4.2 - Esclusioni
•
•
•
•
•
•
•
•
Art. 4 - Garanzia B - Assicurazione di Disoccupa-
zione (garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti) •
seguito indicate,
siano Lavoratori dipendenti, con le precisazioni di
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che
Art. 4.1 - Prestazione assicurata
•
Poste Assicura S.p.A., in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento, liquiderà
settimanali.
portante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore
getto”, o se con contratto di lavoro dipendente com-
voratore dipendente assunto con contratto “a pro-
Nessuna prestazione è dovuta se l’Assicurato è La-
specificato.
munque, trascorso il periodo massimo di indennizzo
in unica soluzione una volta cessato tale stato o, co-
si precisa che la liquidazione dell’indennizzo avverrà
stro al momento del verificarsi della Disoccupazione,
Fermo l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sini-
assicurativa.
e 36 nel corso della durata della singola copertura
xxxxx, con un massimo di 18 periodi per ogni sinistro
periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupa-
per ogni
una somma pari ad Euro 100,00 o Euro 200,00 in • base al piano di copertura prescelto all’atto della sot- toscrizione. Gli indennizzi saranno liquidati
•
•
•
6/8
sima.
costi saranno a totale carico della Società mede-
di persone di fiducia di Poste Assicura S.p.A. i cui
consentire un’indagine e/o accertamenti da parte
nenza in tali liste di mese in mese;
o l’inserimento nelle liste di mobilità e la perma-
comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento
sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
provante la cessazione del rapporto di lavoro;
soccupazione inviando copia del documento com-
comunicare a Poste Assicura S.p.A. la propria di-
Disoccupazione:
denuncia Sinistro, entro 30 giorni dal verificarsi della
L’Assicurato deve, utilizzando l’apposito Modulo di
te o Malattia grave.
to liquidato un sinistro per Invalidità totale permanen-
La garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già sta-
È prevista una franchigia di 60 giorni per sinistro.
curativa.
Art. 4.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
1.
titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.
periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso
vo che esse abbiano carattere ricreativo.
relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sal-
partecipazione dell’Assicurato in competizioni o
trapezista e stuntman;
xxxxxx, immersione con autorespiratore, attività di
o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football ame-
Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci
di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di
tica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata
pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atle-
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se
to) o complicazioni derivanti da detti eventi;
parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procura-
saranno operative nei sottoelencati casi:
Oltre a quanto indicato nell’Art.3.2, le coperture non
Art. 5.2 - Esclusioni
2.
3.
•
4. •
•
Art. 4.4 - Termini di carenza
La garanzia opera dopo un periodo di carenza di 90 | ||
giorni. | ||
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato o | ||
di cui lo stesso sia venuto a conoscenza durante il | ||
periodo di carenza, perché lo stesso abbia diritto agli | ||
indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto | ||
come Lavoratore dipendente e, conseguentemente | ||
a ciò, dovrà avere successivamente prestato servizio | ||
per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di | ||
90 giorni consecutivi. | ||
Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato | ||
chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa | ||
all’esaurimento del massimale globale, nessun in- | ||
dennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di | ||
Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente | ||
tra gli eventi, l’Assicurato sia ritornato ad essere La- | ||
voratore dipendente per un periodo pari alla “Ripresa | ||
di occupazione” di 90 giorni consecutivi. |
Art. 5 - Garanzia C - Assicurazione di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (garanzia riservata ai Lavoratori autonomi)
ricovero,
prima della scadenza della copertura, che comporti
verificatasi
to indicate
ano Lavoratori autonomi, con le precisazioni di segui-
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che si-
Art. 5.1 - Prestazione assicurata
, Poste Assicura S.p.A., in caso di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia
Fermo l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sini- | |
stro al momento del verificarsi della Inabilità tempo- | |
ranea totale, si precisa che la liquidazione dell’inden- | |
nizzo avverrà in unica soluzione una volta cessato | |
tale stato o, comunque, trascorso il periodo massimo | |
di indennizzo specificato. | |
Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo in- | |
tero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea | |
totale, con un massimo di 18 periodi mensili per ogni | |
sinistro e 36 nel corso della singola copertura assi- |
liquiderà una somma pari ad Euro 100,00 o Euro 200,00 in base al piano di copertura prescelto all’atto della sottoscrizione.
•
Art. 5.3 - Tumulti
bia preso parte attiva.
a condizione che l’Assicurato non vi ab-
A deroga dell’Art. 1912 del Codice Civile, sono com- presi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo,
Art. 5.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato o chi | |
per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicu- | |
ra S.p.A., utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia | |
Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo, | |
entro 30 giorni dall’infortunio o dall’inizio della ma- | |
lattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi | |
dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di | |
tale obbligo può comportare la perdita totale o par- | |
ziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 | |
del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio o della | |
malattia deve contenere l’indicazione del luogo, gior- | |
no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata | |
da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve | |
essere documentato da ulteriori certificati medici. I | |
certificati devono essere rinnovati alle rispettive sca- | |
denze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire | |
a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti | |
necessari. |
Art. 5.5 - Termini di carenza
Poste Assicura S.p.A., pagherà l’indennizzo solo se | |
il sinistro, per una inabilità causata da malattia, si è | |
verificato dopo il periodo di carenza di 90 giorni. | |
Nessun indennizzo sarà inoltre corrisposto per succes- | |
sivi sinistri per Inabilità temporanea totale se, dal termi- |
7/8
pressivi
maniaco-depressive o stati paranoidi; stati de-
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
che o trattamenti estetici non resi necessari da
operazioni chirurgiche, accertamenti, cure medi-
denza dell’Assicurato;
prescrizione non sia collegabile a stati di dipen-
prescritto a scopo terapeutico e sempreché la
pefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato
pefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stu-
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stu-
competizioni agonistiche e nelle relative prove;
come passeggero di veicoli o natanti a motore, in
partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche
radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
celle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi
mo, naturali o provocati, da accelerazioni di parti-
trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato-
similabili;
immunodeficienza acquisita o sindromi o stati as-
infezione da virus HIV, o da sindrome o stato di
aerei in genere;
dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport
e in ogni caso se viaggia in qualità di membro
xxxxxxx al volo o con pilota privo di brevetto idoneo
deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non auto-
incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di
atti terroristici;
mica connessa, direttamente o indirettamente, ad
razioni militari; contaminazione biologica e/o chi-
guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o ope-
si, sommosse, tumulti popolari;
partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolo-
pertura assicurativa;
sicurato prima della data di decorrenza della co-
dirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’As-
dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o in-
invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni
capacità di intendere o di volere da esso procurato;
dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di in-
te dall’Assicurato; atti volontari di autolesionismo
tentato suicidio; xxxxxxxx provocati volontariamen-
dolo dell’Assicurato;
Sono esclusi dall’assicurazione:
Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.
ne del sinistro precedente non è trascorso un termine di
Art. 6.2 - Esclusioni
• Art. 6 - Garanzia D - Assicurazione di Malattia grave • (garanzia riservata ai Non lavoratori)
indicate,
siano Non lavoratori, con le precisazioni di seguito
Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che
Art. 6.1 - Prestazione assicurata
•
Poste Assicura S.p.A., in caso di sinistro indennizzabile secondo quanto di seguito previsto, si obbliga a corrispondere un capitale pari a Euro
2.400,00 o Euro 4.800,00 in base al piano di coper- • xxxx prescelto all’atto della sottoscrizione.
Nessuna franchigia è prevista per questa garanzia. •
nente.
to liquidato un sinistro per Invalidità totale e perma-
La garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già sta-
osseo.
re, polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo
toporsi come ricevente ad un trapianto di cuo-
trapianto di organi principali: l’effettivo sot-
regolare o già sottoposto a trapianto renale.
rato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi
dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’Assicu-
insufficienza renale: malattia renale terminale,
struzione mediante tecniche laser.
con catetere a palloncino o la risoluzione di un’o-
le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica
soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse
più coronarie con innesti di bypass, condotto su
il restringimento (stenosi) o l’occlusione di una o
chirurgico: intervento chirurgico per correggere
patologia coronarica che richiede intervento
mi cardiaci.
razioni elettrocardiografiche, aumento degli enzi-
xxxx: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alte-
diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fat-
ciente di sangue nella regione interessata. La
scolo cardiaco risultante da un apporto insuffi-
attacco cardiaco: necrosi di una parte del mu-
pelle diverso dal melanoma maligno.
rus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della
vasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi vi-
linfocitica cronica), ma esclude il cancro non in-
prende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia
ligne e dall’invasione dei tessuti. Questo com-
scita e dal diffondersi incontrollato di cellule ma-
cancro: tumore maligno caratterizzato dalla cre-
nente.
Deve esservi prova di deficit neurologico perma-
extracranica.
cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte
riore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto
produca sequele neurologiche di durata supe-
ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che
le seguenti Malattie gravi:
Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dal-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
.
In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve |
darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utiliz- |
zando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riporta- |
to nel presente Fascicolo, entro 30 giorni dalla data |
in cui è stata diagnosticata la Malattia grave o da |
quando ne ha avuto la possibilità. L’inadempimen- |
to di tale obbligo può comportare la perdita totale |
o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. |
1915 del Codice Civile. La denuncia della Malattia |
grave deve essere corredata da certificato medico. Il |
decorso della Malattia grave deve essere documen- |
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi
•
•
8/8
tato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. Poste Assi- cura S.p.A. infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
Art. 6.4 - Termini di carenza
Poste Assicura S.p.A. pagherà l’indennizzo solo se la Malattia grave si è verificata dopo il periodo di ca- renza di 90 giorni.
Mod. 0061/2 Ed. luglio 2011
data ultimo aggiornamento: 20 luglio 2011
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torie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudi- ziaria e alle Forze dell’Ordine.
Solamente qualora Xxx acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori in- dicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mer- cato e indagini statistiche con le modalità indicate).
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Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assi- cura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicu- razione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il paga- mento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, clini- che convenzionate, società di servizi informatici e te- lematici o di archiviazione dati; società di servizi po- stali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i sog- getti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mer- cato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
In considerazione della complessità della nostra or- ganizzazione e della stretta interrelazioni fra le fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento posso- no venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipen- denti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indi- cate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in con- formità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuita- mente chiedendolo a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
fax 06/5492.4555
xxx potrà conoscere anche la lista dei Responsabili
in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conosce- re in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o can- cellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro tratta- mento(5).
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Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
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La ringraziamo per la Sua attenzione e collabora- zione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dal- la documentazione descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguen- temente di indennizzo del danno subito.
Maggiori informazioni relative le modalità di denun- cia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )
(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.
(3) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pa- gamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
(5) Questi diritti sono previsti dall’ Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Postaprotezione Domani Modulo di Denuncia Sinistro
Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:
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oppure
a mezzo fax al numero 00.0000.0000
L’ASSICURATO
N° polizza:………………………………………………………………..
Cognome e Nome ............................................................... Sesso ❑M ❑F data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita .......................................... Prov Cod. Fisc.
Comune di residenza............................................................................. Cap......................... Prov. .....................
Tel.: (casa) ......................................... (ufficio) ............................................. (cell) ...............................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
Occupazione..........................................................................................................................................................
GARANZIE
(barrare la garanzia per la quale è richiesto l’indennizzo e corredare la presente richiesta dai documenti specifici)
❑ A - Invalidità totale permanente (garanzia riservata a tutti gli Assicurati)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Compagnia.
❑ B - Disoccupazione (garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti)
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro riportante la motivazione;
- copia dell’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese;
- copia della lettera di assunzione e/o busta paga.
❑ C - Inabilità temporanea totale ( garanzia riservata ai Lavoratori autonomi)
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Compagnia.
❑ D - Malattia grave (garanzia riservata ai Non lavoratori)
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Compagnia.
Riferimenti per la liquidazione del sinistro:
Accredito in nome e per conto dell’Assicurato su Postaprevidenza Valore di Poste Vita S.p.A.
- N° Contratto ............................................... Sottoscritto il:……………………………………..…..…..…..…..
Qualora sia stato effettuato un trasferimento o riscatto totale della propria posizione Postaprevidenza Valore oppure l’Assicurato abbia avuto accesso alle prestazioni pensionistiche previste da tale contratto, Poste Assicura S.p.A., verificate le suddette circostanze, procederà a liquidare gli indennizzi dovuti direttamente:
- sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato IBAN………………………………………………………..
oppure
- sul conto corrente Banca ……………………………..……. IBAN……………………………………………………
Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza la Compagnia mi ha reso l’informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003.
Luogo e Data L’Assicurato (o chi ne fa le veci)
................................ ..................................................................................
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Sordità completa di un orecchio | 15% | |
Sordità completa bilaterale | 60% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | --- | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell’anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% | 9% |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% |
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun oc- chio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità per- manente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Informativa ai sensi dell’Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifiche ed integrazioni.
• Poste Assicura S.p.A., con Sede Legale e Dire- zione Generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
- 00000 Xxxx.
• Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di Ban- coPosta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx (xx seguito l’”Intermediario”) (di seguito indicate congiuntamente come le “Società”), in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, for- niscono le seguenti informazioni in merito all’uti- lizzo dei dati personali.
Art. 1 - Fonte dei dati personali
I dati personali della clientela in possesso delle So- cietà sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell’Intermediario, in occasione della stipula del con- tratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell’attività assicurativa, ai quali le Società si atten- gono costantemente.
Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati, nell’ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’e- secuzione del contratto e alla gestione dei rap- porti con la clientela, anche attraverso la comuni- cazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, ese- cuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicura- tiva, alle quali Poste Assicura S.p.A. é autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regola- menti, dalla normativa comunitaria, da disposizio- ni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di “antiriciclaggio”, adeguamento a Circolari emana- te dall’Isvap in relazione allo svolgimento dell’atti- vità assicurativa e di intermediazione).
Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte. Inoltre il con- senso non è necessario per il trattamento di alcu-
ni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclag- gio ai sensi del D.lgs.n. 231/2007).
Inoltre il consenso non è necessario per il trattamen- to di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento. Con riferimento ai dati “sensibili”, che ricomprendo- no, tra l’altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell’in- teressato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l’impossibilità di formaliz- zare il rapporto contrattuale.
c) finalità per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. Previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, ef- fettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servi- zi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.
Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente cor- relate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la con- servazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Xxxxxx.
Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati posso- no essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le So- cietà necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o apparte- nenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati
in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicurato- ri, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di con- tratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Socie- tà; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di tele- comunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); so- cietà di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o sup- porti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamen- ti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgo- no attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assi- stenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività po- ste in essere dalle Società anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svol- gono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.
Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.
All’interno delle Società e dei rispettivi gruppi di ap- partenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uf- fici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particola- re servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
Art. 5 - Diritti dell’interessato previsti dall’Art. 7 del Codice
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice l’interessato ha dirit- to di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo ri- guardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità, moda- lità e logica su cui si basa il trattamento; l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Respon- sabili designati ai sensi dell’Art. 5, comma 2, del Co- dice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di respon- sabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamen- to, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Infine l’interessato ha diritto di opporsi, per motivi le- gittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti
Per ottenere informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice, il Cliente deve rivolgersi per iscritto ad i Titolari:
1. Poste Assicura S.p.A., - Ufficio Privacy - Xxxxxx- xx Xxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx
2. Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni BancoPosta - Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx.
Poste Assicura S.p.A.
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Mod. 0061 Ed. luglio 2011
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Poste Assicura S.p.A. • 00000 Xxxx (XX) Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.