FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
PER LE PRINCIPALI GARANZIE CHE ASSISTONO LA LOCAZIONE FINANZIARIA
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(D.LGS. 385/1993 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico.
SEZIONE I - INFORMAZIONI SU BANCA PRIVATA LEASING SPA
La Banca Privata Leasing S.p.A. è una banca con sede legale, direzione generale e amministrativa in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/X, con indirizzo telematico xxx.xxxxxxxx.xx e con il capitale sociale di Euro 60.000.000,00= interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato per euro 7.370.784,00= Codice Fiscale, Partita I.V.A e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx 01307450351, Codice ABI n. 3417.3, indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx.
SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
a cura del soggetto incaricato dell’offerta, convenzionato con Banca Privata Leasing (dati e qualifica del soggetto convenzionato con Banca Privata Leasing)
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA
FIDEIUSSIONE
La fideiussione è un atto tramite il quale il fideiussore (“Fideiussore”), eventualmente in solido con al- tri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui. Nel contratto di locazione finanziaria il fideiussore garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore (“Utilizzatore”) con la sottoscri- zione del contratto di leasing, nei limiti di un importo massimo garantito.
Il rischio tipico connesso alla prestazione della fideiussione è quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (ovvero dell’Utilizzatore), il Fideiussore è tenuto a provvedere al pagamento in favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti dovuta a quest’ultima in forza del contratto di locazione finanziaria.
PATTO DI (RI)ACQUISTO
È un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria all’Utilizzatore in caso di risoluzione antici- pata del contratto di locazione finanziaria.
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Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)
attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:
- l’avviso contenente le principali norme di trasparenza
- il presente foglio informativo
Luogo
data
firma
SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla concedente presso un terzo fornitore, su scelta e indi- cazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e con facoltà al termine della predet- ta durata contrattuale di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con la concedente la proroga del contratto a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, la concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di servizi aggiuntivi, quali coperture assicurative o prestazioni di manutenzione/riparazione, assistenza, veicolo sostitutivo (Full Leasing) in forza di apposite convenzioni stipulate da Banca Privata Leasing con primarie Compagnie. L’utilizzatore può aderire alla polizza assicurativa proposta in convenzione da Banca Privata Leasing alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, di cui è possibile avere copia anche in sede di informazione pre-contrattuale.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali ina- dempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del cor- rispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purché esse non riguardino il comportamento della concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o norma- tiva. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di fi- nanziamento dell’investimento dell’utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizza- zione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrat- tuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
SEZIONE IV - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA FIDEJUSSIONE
Le condizioni economiche della garanzia non differiscono da quelle della locazione finanziaria, nel
senso che il fidejussore assume l’obbligo di corrispondere alla Concedente tutto quanto dovuto dal
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debitore principale (l’Utilizzatore) per capitale, interessi, anche moratori, e spese.
Si rimanda pertanto a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti per ogni singola tipologia di locazione finanziaria e comunque al Documento di sintesi relativo allo specifico contratto di locazione finanziaria garantito.
PATTO DI (RI)ACQUISTO
Il corrispettivo dell’acquisto/riacquisto è pari al valore risultante dalla tabella convenzionalmente redatta e riportata sul retro del patto di acquisto/riacquisto, in corrispondenza dell’ultimo canone pagato dall’Utilizzatore con valuta da quella data e quindi con interessi nella misura prevista dal con- tratto di locazione finanziaria.
Affinchè il garante possa essere pienamente edotto delle condizioni economiche di quest’ultimo rap- porto si rimanda ai Fogli Informativi predisposti per ogni singola tipologia di locazione finanziaria e comunque al documento di sintesi relativo allo specifico contratto di locazione finanziaria cui il patto di acquisto/riacquisto si riferisce.
SEZIONE V- PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA GARANZIA FIDEJUSSIONE
Obblighi del garante: Il fidejussore garantisce, solidalmente con l’Utilizzatore, fino alla concorren-
za dell’importo indicato nella fidejussione, l’adempimento delle obbligazioni dell’Utilizzatore verso la Concedente, impegnandosi a pagare immediatamente alla Concedente, dietro semplice richiesta scritta, quanto dovutole.
Il fidejussore si impegna altresì a rimborsare alla Concedente le somme che fossero state incassate da quest’ultima in pagamento di obbligazioni garantite e che questa abbia restituito in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.
Nel caso di pluralità di fidejussori ciascuno di essi risponde, in ogni caso, per l’intero ammontare del debito e, ove la fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente può agire direttamente sui beni personali di ciascuno di essi.
Il fidejussore deve tenersi informato sui rapporti tra l’Utilizzatore e la Concedente assistiti dalla fi- dejussione, nonché informarsi e comunicare alla Concedente gli eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore.
Obblighi della Concedente: La Concedente è tenuta, su richiesta del fidejussore, a comunicare a quest’ultimo l’entità del debito contratto dall’Utilizzatore e garantito dal fidejussore.
Deroghe alla disciplina del codice civile: Il fidejussore rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione astrattamente opponibile alla Concedente e rimane obbligato anche in caso di invalidità dell’obbliga- zione dell’Utilizzatore verso la Concedente.
Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti dell’Utilizzatore, di coobbligati o di altri fidejussori sino a quando la Concedente non sia stata integralmente soddisfatta. Spese: Ogni spesa inerente all’atto di fidejussione è a carico del fidejussore.
Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, per qualunque contro- versia derivante dalla fidejussione è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
PATTO DI (RI)ACQUISTO
Obblighi del Garante: Il Garante si impegna, nel caso di perfezionamento del contratto di leasing, ad acquistare ovvero a riacquistare il bene che ne è oggetto (il “Bene”), qualora il contratto di leasing venga risolto in via anticipata, per il corrispettivo convenuto con la Concedente secondo quanto indi- cato nella precedente sezione IV.
Il Garante accetta il Bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del (ri)acquisto, assumendosi ogni rischio connesso al cattivo funzionamento, ai vizi ovvero ai danni subiti dal Bene, e si fa carico di ottenere la consegna del Bene dall’Utilizzatore, liberando la Concedente da ogni cor-
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relativo obbligo che altrimenti le farebbe carico nella sua qualità di venditrice.
Obblighi della Concedente e facoltà del Garante: La Concedente è tenuta a comunicare al Ga- rante se l’Utilizzatore sia inadempiente agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing, cosicchè il Garante possa sostituirsi all’Utilizzatore nell’adempimento delle obbligazioni facenti carico a quest’ultimo; in caso di mancato pagamento da parte del Garante entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la Concedente sarà libera di provocare la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di (ri)acquisto del Bene a carico del Garante.
Spese: Ogni spesa ed onere per il recupero del bene, ed eventuali imposte e tasse, sono a carico del Garante.
Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, per qualunque contro- versia derivante dal patto di acquisto/riacquisto è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
SEZIONE VI - LEGENDA
Concedente: Banca Privata Leasing S.p.A.;
Fornitore: colui che vende il bene oggetto di leasing alla Concedente;
Utilizzatore: soggetto che stipula il contratto di leasing con Banca Privata Leasing S.p.A.;
Bene: bene oggetto del contratto di leasing stipulato tra l’Utilizzatore e la Concedente;
Debitore principale: l’Utilizzatore, ovvero il soggetto di cui si garantisce l’adempimento in favore dell’intermediario finanziario;
Fideiussore: colui che presta garanzia per le obbligazioni dell’Utilizzatore in favore della Concedente; Garante: a seconda che si versi nell’ipotesi di fideiussione o di patto di (ri)acquisto, il Fideiussore ovvero colui che è tenuto ad acquistare/riacquistare il Bene oggetto del risolto contratto di leasing; Importo massimo garantito: la somma complessiva, per capitale, interessi e spese che il fide- iussore si impegna a pagare all’intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale;
Foro competente: l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie de- rivanti dal contratto cui la clausola di elezione del foro competente si riferisce.
Reggio Xxxxxx, 19 settembre 2011
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Società per Azioni Sede legale e Direzione
Via X. Xxxxxxxx da Feltre 1/A 42122 X. Xxxxxxxx - Reggio Xxxxxx Tel. x00.0000.000000
Fax x00.0000.000000
xxx.xxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxx.xx
Capitale sociale euro 60.000.000 X.X. x X.XXX x. 00000000000 XXXXX XX n. 175539
Codice ABI n. 3417.3
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi