Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2021
Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2021
della EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV)
(ERV-RVB Settore alberghiero 2021 nella versione Condizione particolare N. 1 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori HGV)
Se nelle presenti condizioni di assicurazione compaiono denominazioni riferite a persone riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.
Parte generale
Articolo 1
Chi è il soggetto assicurato?
I soggetti assicurati sono le persone specificate nel certificato di assicura- zione.
Articolo 2
Dove si applica la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa si applica all’interno del territorio europeo in senso geografico, in Russia, in tutti gli stati e le isole bagnati dal Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira, nelle Isole Azzorre e Canarie, ad eccezione della Siria e della Crimea.
Articolo 3
Quando ha inizio e quando termina la copertura assicurativa?
1. La copertura assicurativa per il viaggio si applica fino alla scadenza pre- scelta. Le seguenti clausole riferite al viaggio trovano applicazione ana- logamente anche per i contratti d’albergo.
2. La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui si lascia il proprio luogo di residenza abituale, ovvero la seconda residenza, o il luogo di lavoro, e termina con il rientro in uno dei suddetti luoghi o, se prece- dente, alla scadenza dell’assicurazione. Gli spostamenti tra i vari luoghi precedentemente indicati non sono compresi nella copertura assicura- tiva.
3. Per le prestazioni di annullamento del viaggio, la copertura assicurativa ha inizio all’atto della stipula della polizza (al riguardo si veda però l’Ar- ticolo 4, punto 2.).
Articolo 4
Quando va stipulata l’assicurazione?
1. L’assicurazione deve essere stipulata prima della data di inizio del viag- gio.
2. Le assicurazioni che prevedono prestazioni per annullamento del viaggio devono essere stipulate al più tardi entro 3 giorni dalla prenotazione del viaggio. Qualora l’assicurazione venga stipulata solo dopo la prenota- zione del viaggio, la copertura assicurativa per le prestazioni di annulla- mento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell’assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). Si tenga conto della norma speciale ri- guardante il motivo di annullamento “Gravidanza” di cui all’Articolo 11 punto 2.1.3.
Articolo 5
Quando va pagato il premio?
Il premio va pagato subito dopo la stipula della polizza di assicurazione.
Articolo 6
Cosa non è assicurato (esclusioni)?
1. Non è prevista copertura assicurativa per gli eventi
1.1. provocati con dolo o colpa grave dall’assicurato;
1.2. che sopraggiungono a seguito di attività o operazioni effettuate du- rante il servizio prestato presso la marina militare, l’esercito o l’ae- ronautica militare;
1.3. causati da qualsiasi influsso risultante da armi nucleari, biologiche e chimiche (armi NBC);
1.4. legati a situazioni di guerra, guerra civile e condizioni di conflitto o disordini interni. Nel caso in cui l’assicurato venga sorpreso da uno di tali eventi durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all’immediato viaggio di rientro dal paese interessato. Non è prevista in ogni caso alcuna copertura assicura- tiva per la partecipazione attiva a guerre, guerre civili, conflitti e disordini interni;
1.5. che insorgono durante viaggi intrapresi nonostante il monito delle autorità. Sono da intendersi quale monito delle autorità contro i viaggi tutti i moniti (per un intero paese) e i moniti parziali (per uno specifico territorio) lanciati dal Ministero degli Esteri austriaco. In caso di monito contro i viaggi a causa di epidemie o pandemie, l’esclusione si applica solamente per eventi direttamente e causal- mente correlati a queste. Nel caso in cui venga lanciato un monito durante il viaggio coperto dall’assicurazione, tale da imporre l’ur- gente rientro, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all’immediato viaggio di rientro dal paese interessato.
1.6. risultanti da atti intenzionali perseguibili penalmente, tentati o com- piuti dall’assicurato;
1.7. conseguenti a scioperi;
1.8. provocati dal suicidio o dal tentato suicidio dell’assicurato;
1.9. che sopraggiungono durante viaggi in territori inaccessibili o ine- splorati e a un’altitudine superiore ai 6.000 metri s.l.m.;
1.10. provocati dall’influsso di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge austriaca sulla radioprotezione (Strahlenschutzgesetz) oppure cau- sati dall’energia nucleare;
1.11. che compromettono considerevolmente lo stato di salute psico-fi- sica dell’assicurato attraverso l’assunzione di alcool, sostanze stu- pefacenti o medicinali;
1.12. conseguenti alla guida di un veicolo a motore, se il conducente è sprovvisto del permesso di guida che sarebbe necessario per
guidare nel paese in cui è occorso l’evento; questo vale anche nel caso in cui il veicolo in questione non venga guidato su strade pub- bliche;
1.13. conseguenti all’utilizzo di apparecchi per il volo da diporto o spor- tivo (es. apparecchi di volo da diporto o sportivo a motore, alianti, deltaplani, deltamotore, mongolfiere, parapendio e utilizzo di para- caduti) o come passeggero di un apparecchio di volo da diporto o sportivo a motore, per il quale è presente l’autorizzazione al tra- sporto di passeggeri. Per passeggero s’intende un soggetto che non sia causalmente correlato all’uso dell’apparecchio di volo da diporto o sportivo e non sia un membro dell’equipaggio né eserciti un’attività professionale mediante apparecchio di volo da diporto o sportivo. Punto 1.13. non trova applicazione in caso di annulla- mento del viaggio;
1.14. conseguenti alla partecipazione, in veste di conducente, di passeg- gero o di occupante di un veicolo a motore, a competizioni motori- stiche (ivi incluse le relative sessioni di allenamento e di qualifica- zione), nelle quali lo scopo sia percorrere nel minor tempo possibile un tracciato prestabilito o superare ostacoli o un terreno acciden- tato, o che occorrano durante corse su circuiti automobilistici. Punto 1.14. non trova applicazione in caso di annullamento del viag- gio;
1.15. risultanti dall’esercizio di attività sportive che rientrano nella cate- goria del professionismo, incluso l’allenamento. Punto 1.15. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
1.16. conseguenti alla partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali o internazionali, nonché alle prove ufficiali per tali manife- stazioni. Punto 1.16. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
1.17. risultanti dall’esercizio di attività di immersione nel caso in cui l’as- sicurato non sia in possesso di un brevetto internazionale valido per effettuare immersioni alla profondità considerata, tranne nel caso di partecipazione ad un corso di immersione con un insegnante auto- rizzato. Non è comunque prevista copertura assicurativa in caso di immersioni ad una profondità superiore a 40 m. Punto 1.17. non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio;
2. Per i casi di annullamento del viaggio e di interruzione del viaggio, non è prevista copertura assicurativa qualora il motivo dell’annullamento del viaggio esistesse o fosse prevedibile già all’atto della stipula dell’assi- curazione e il motivo dell’interruzione esistesse o fosse prevedibile già all’inizio del viaggio.
3. Se il contraente o l’assicurato è una persona, un’azienda o un’organiz- zazione sottoposta a sanzioni, che figura nell’elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, degli Stati Uniti d’America o della Repubblica d’Austria, e in proporzione alla sanzione, non viene con- cessa alcuna copertura assicurativa per questa persona, azienda od or- ganizzazione, non viene effettuato alcun pagamento e non viene erogata alcuna prestazione, che spetti ad essa direttamente o indirettamente.
Articolo 7
Cosa significano le somme assicurate?
1. Le somme assicurate riportate nell’elenco delle prestazioni della polizza rappresentano la prestazione massima dell’assicuratore per tutti i casi di sinistro prima e durante un viaggio.
2. In caso di stipula di più polizze che si sovrappongono con riguardo alla durata della copertura assicurativa, non è prevista una moltiplicazione delle somme assicurate.
Articolo 8
Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?
Gli obblighi, la cui violazione determina l’esenzione dalla prestazione da parte dell’assicuratore secondo i requisiti e le limitazioni previsti dal § 6 comma 3 della legge austriaca sui contratti assicurativi - VersVG (vedasi Ap- pendice), sono i seguenti:
Il contraente o l’assicurato devono
1. comunicare immediatamente all’assicuratore l’avvenuto caso di sinistro; fornire all’assicuratore immediata ed esaustiva comunicazione scritta in merito all’evento dannoso e all’entità del danno;
2. al verificarsi di un motivo di annullamento del viaggio rientrante nella copertura assicurativa, annullare il viaggio con la massima tempestività possibile, onde contenere il più possibile le spese di annullamento;
3. per quanto possibile contribuire all’accertamento dei fatti, fornendo all’Assicuratore ogni informazione utile allo scopo, veritiera, e consen- tire ogni indagine accettabile sulla causa e sull’ammontare dell’obbligo della prestazione assicurativa;
4. nella misura in cui ciò sia ragionevole nelle circostanze del singolo caso,
4.1. trasmettere all’assicuratore la documentazione comprovante la causa e l’ammontare dell’obbligo della prestazione assicurativa (ad esempio fattura dei costi di annullamento, conferme della prenota- zione, verbali di polizia, dichiarazioni delle compagnie aeree, certi- ficati medici e ospedalieri, fatture, ecc.). La documentazione in ori- ginale deve essere trasmessa all’assicuratore dietro specifica ri- chiesta, qualora l’assicuratore risarcisca il danno;
4.2. in caso di malattia o infortunio, farsi rilasciare una conferma dal medico curante (in caso di interruzione del viaggio dal medico del luogo);
4.3. denunciare tempestivamente i danni insorti in custodia di
un’impresa di trasporti o di una struttura ricettiva al soggetto inte- ressato immediatamente dopo la scoperta e farsi rilasciare la rela- tiva attestazione;
4.4. denunciare tempestivamente i danni insorti a seguito di un’azione rilevante penalmente, esponendo in maniera precisa le circostanze di fatto e fornendo indicazioni in merito all’entità del danno all’uffi- cio di polizia competente del posto, e farsi rilasciare la relativa at- testazione.
Articolo 9
In che forma devono essere trasmesse le dichiarazioni?
Tutte le denunce e le informazioni del contraente, del soggetto assicurato e di altri terzi soggetti legati al contratto assicurativo devono essere trasmesse mediante modulo online dell’assicuratore, mail, fax o posta.
Articolo 10
Cosa trova applicazione in caso di pretese risultanti da altre assicurazioni (principio della sussidiarietà)?
Tutte le prestazioni assicurative hanno carattere di sussidiarietà e vengono pertanto erogate solo qualora non sia possibile ottenere risarcimento da altre assicurazioni sociali o private esistenti. I diritti dell’assicurato derivanti dal presente contratto di assicurazione rimangono intatti: se l’assicurato denun- cia il sinistro all’assicuratore, questi deve pagare anticipatamente e liquidare il sinistro alle condizioni previste.
Parte speciale
X. Xxxxxxxxxxxx del viaggio e interruzione del viaggio
Articolo 11
Che cos’è assicurato?
1. Oggetto del contratto di assicurazione è un viaggio prenotato (es. siste- mazione presso una struttura alberghiera o locazione di una struttura ricettiva). Possono essere assicurate anche eventuali prestazioni o spese di viaggio accessorie, prenotate aggiuntivamente, le quali do- vranno essere anch’esse considerate nell’ammontare della somma di as- sicurazione annullamento viaggio prescelta.
2. Si verifica un caso di sinistro se l’assicurato non può intraprendere il viaggio o una parte del viaggio oppure deve interrompere il viaggio a causa di uno dei seguenti motivi:
2.1. Motivi medici
2.1.1. Decesso dell’assicurato;
2.1.2. Malattia grave improvvisa, lesioni personali gravi derivanti da un incidente, inatteso acutizzarsi di una malattia esistente o di una conseguenza di incidente, rottura o allentamento delle protesi articolari impiantate nell’assicurato o reazione avversa a vaccino;
2.1.3. Parto prematuro o comparsa inattesa di gravi complicazioni fino alla 35a settimana di gravidanza inclusa.
L’arrivo di una gravidanza è coperto dall’assicurazione solo se la polizza è stata stipulata al più tardi entro i 3 giorni suc- cessivi alla prenotazione del viaggio;
2.2. Motivi professionali o scolastici
2.2.1. Perdita, senza colpa, del posto di lavoro a seguito del licen- ziamento dell’assicurato da parte del datore di lavoro;
2.2.2. Messa in cassa integrazione dell’assicurato a causa di diffi- coltà economiche di natura stagionale dell’azienda, in cui è impiegato l’assicurato, se a causa di ciò lo stipendio lordo normalmente percepito si riduce di almeno il 35% per un pe- riodo di almeno tre mesi consecutivi;
2.2.3. Richiamo dell’assicurato al servizio militare o civile, posto che le autorità competenti non accettino la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio del richiamo in servizio;
2.2.4. Mancato superamento dell’esame di maturità o di un analogo esame a conclusione di un corso di studi almeno triennale da parte dell’assicurato immediatamente prima della data prevista del viaggio prenotato prima dell’esame.
2.3. Motivi familiari
2.3.1. Malattia grave improvvisa, lesioni personali gravi derivanti da un incidente, inatteso acutizzarsi di una malattia esistente o di una conseguenza di incidente, rottura o allentamento delle protesi articolari impiantate nell’assicurato o decesso (anche suicidio) di un familiare o di un’altra persona vicina all’assicurato, qualora a seguito di ciò sia richiesta con ur- genza la presenza dell’assicurato. L’assicurato è tenuto a specificare per iscritto il nome di tale persona all’atto della stipula dell’assicurazione; per ogni prenotazione è consen- tito indicare solo una persona;
2.3.2. Presentazione di domanda di separazione o di divorzio (in caso di separazione consensuale la corrispondente do- manda) presso il tribunale competente o cessazione della coabitazione sotto lo stesso tetto prima del viaggio assicu- rato che prevede la partecipazione di entrambi i coniugi o partner;
2.3.3. Scioglimento della convivenza (da almeno sei mesi) mediante rinuncia alla residenza congiunta prima del viaggio assicu- rato, che prevede la partecipazione di entrambi i conviventi (è necessaria la dichiarazione giurata dei conviventi interes- sati);
2.4. Motivi derivanti da fatto illecito e danni materiali
2.4.1. Danni materiali considerevoli alla proprietà dell’assicurato presso uno dei suoi luoghi di residenza a causa di eventi na- turali (inondazioni, uragani, ecc.), incendio, rottura delle tu- bazioni dell’acqua o reati commessi da terzi, qualora a se- guito di tali eventi sia richiesta la presenza dell’assicurato.
2.5. Altri motivi
2.5.1. Notifica inaspettata di una citazione in giudizio alla persona dell’assicurato, posto che il tribunale competente non ac- cetti la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio della citazione.
3. Il caso di sinistro si applica nei confronti degli assicurati interessati dall’evento, nei confronti dei loro familiari partecipanti al viaggio come
assicurati equivalenti e inoltre, per ogni evento, nei confronti di massimo altri sei assicurati equivalenti anch’essi partecipanti al viaggio. Per “as- sicurati equivalenti” si intendono coloro i quali sono parimenti assicurati presso la Europäische Reiseversicherung AG Vienna in caso di sinistro.
4. Per “componenti del nucleo familiare” si intendono il coniuge (ovvero, rispettivamente, il partner registrato in caso di unione di fatto, e il con- vivente in caso di luogo di residenza congiunto), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, bambini in affido), i genitori (patrigni e matrigne, suoceri, nonni, genitori affidatari), fratelli e sorelle, e cognati dell’assicurato – in caso di unione di fatto regolarmente registrata o di convivenza presso lo stesso luogo di residenza, si intendono inoltre i relativi figli, genitori e fratelli dei partner/conviventi.
Articolo 12
Quali costi vengono rimborsati?
L’assicuratore rimborsa
1. in caso di annullamento del viaggio
1.1. i costi di annullamento dovuti in virtù del contratto di viaggio;
2. in caso di interruzione del viaggio, le quote già pagate, ma non utilizzate, del viaggio coperto da assicurazione;
3. Non è previsto il rimborso per le spese di abbattimento e licenze di caccia in caso di viaggi a scopo venatorio.
B. Arrivo ritardato
Articolo 13
Quali costi vengono rimborsati in caso di arrivo ritardato?
1. Si verifica un caso di sinistro se durante il viaggio di andata verso la località di soggiorno prenotata sopraggiunge uno degli eventi di seguito indicati, a causa del quale tale località non può essere raggiunta alla data prenotata ed è quindi impossibile usufruire dei servizi di pernotta- mento e vitto:
1.1. Infortunio o incidente stradale del soggetto assicurato;
1.2. Guasto tecnico all’autovettura privata utilizzata;
1.3. Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (ivi inclusi i ritardi di volo) di almeno due ore (nella fattispecie si fa riferimento all’arrivo ritar- dato nel luogo di destinazione). Non è prevista copertura assicura- tiva in caso di catastrofi naturali, blocchi di spazio aereo, blocchi degli aeroporti, blocchi stradali (eccetto eventi atmosferici in loco conformemente al punto 1.4.), code, ritardo dei voli in caso di bi- glietti prenotati integrati e mancato rispetto dei tempi minimi di coincidenza;
1.4. Blocco stradale conseguente a un evento naturale occorso sul po- sto (es. pericolo di valanghe e slavine, smottamento, inondazione).
2. L’assicuratore rimborsa le spese extra per il vitto e l’alloggio, che risul- tino necessarie e possano essere documentate, fino al massimale pat- tuito (copertura singola). Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica generale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da sabato a venerdì) superi l’ammontare di € 800.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spet- tanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l’as- sicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in propor- zione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.
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Appendice
Estratto della legge austriaca sui contratti assicurativi (VersVG)
§ 6. legge austriaca sui contratti assicurativi
(1) Se nel contratto è convenuto che l’assicuratore deve essere esonerato dalla prestazione in caso di violazione di un obbligo il cui adempimento nei confronti dell’assicuratore è previsto prima che si verifichi il sinistro, l’effetto giuridico convenuto non si produce ove la violazione sia da considerarsi non imputabile alla persona obbligata. L’assicuratore può recedere dal contratto senza preavviso entro un mese da quando ha conoscenza della violazione, a meno che la violazione sia da considerarsi non imputabile alla persona ob- bligata. L’assicuratore che non receda dal contratto entro un mese non potrà in alcun modo invocare l’esonero concordato.
(1a) Inoltre, in caso di violazione di uno degli obblighi volti a salvaguardare l’equivalenza tra rischio e premio che sta alla base del contratto di assicura- zione, l’esonero concordato insorge solo proporzionalmente alla misura in cui il premio convenuto sia inferiore alla tariffa del premio previsto per il maggiore rischio. In caso di violazione di obblighi relativi a semplici segna- lazioni e denunce, che non influiscano in alcun modo sulla valutazione del rischio da parte dell’assicuratore, l’esonero dalla prestazione è limitato ai casi di violazione intenzionale.
(2) In caso di violazione di un obbligo imposto al contraente, a prescindere dall’applicabilità del comma 1a, al fine di ridurre il rischio o di evitare l’au- mento del rischio, l’assicuratore non potrà invocare l’esonero dalla presta- zione, a meno che la violazione non abbia influito sull’insorgere del sinistro o sull’entità della prestazione dovuta dall’assicuratore.
(3) Se l’esonero dalla prestazione è convenuto per il caso di violazione di un obbligo da adempiere nei confronti dell’assicuratore dopo il sinistro, l’effetto giuridico convenuto non si produce se la violazione non è dovuta né a dolo, né a negligenza grave. Se l’obbligo non viene violato con l’intenzione di in- fluenzare l’obbligo di prestazione dell’assicuratore o di compromettere l’ac- certamento di circostanze palesemente significative per l’obbligo di presta- zione dell’assicuratore, l’assicuratore è tenuto alla prestazione, a meno che la violazione non abbia inciso né sull’accertamento del sinistro né sulla de- terminazione o sull’entità della prestazione dovuta dall’assicuratore.
(4) È nullo qualsiasi accordo che autorizzi l’assicuratore a recedere dal con- tratto in caso di violazione di un obbligo.
(5) L’assicuratore potrà accampare diritti in relazione alla violazione per ne- gligenza di un obbligo concordato solo a condizione che il contraente abbia ricevuto in precedenza le condizioni contrattuali o altri documenti con cui venga comunicato l’obbligo in questione.
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Agenzia d’assicurazione
Europäische Reiseversicherung AG
con sede a Vienna, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx Tel. +43/1/000 00 00, E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Registro Imprese Tribunale Commerciale Vienna FN 55418y
Autorità di vigilanza: FMA, autorità di vigilanza dei mercati finanziari dell'Austria, sezione Vigilanza sulle Assicurazioni,
Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0, X-0000 Xxxxxx.
La società Europäische Reiseversicherung appartiene al gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritto al Registro delle imprese assicurative IVASS con il numero 026