Tribunale Ordinario di Torino
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"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di
applicazione).
1. I contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti
di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1
e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a)
ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi
locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti
locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non
si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma
scritta.
Art. 2.
(Modalità di
stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,
decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro
anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In
mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è
rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di
locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto
stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla
definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono
depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni
comune dell'area territoriale interessata.
4. Per favorire
la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo
stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla
normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille,
limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due
anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto,
ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è
prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta
da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati
prima della data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 3.
(Disdetta del
contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei
contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del
rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a)
quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b)
quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare
l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le
predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di
cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando
il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed
idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia
compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di
indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in
uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione,
ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile
sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile
per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f)
quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione
nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda
vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri
immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del
contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1,
lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei
lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia
è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità
di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il
proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il
locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito
di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del
presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a
trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4.
Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel
termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui
al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al
comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione
nazionale).
1. Al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il
Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata "convenzione nazionale", che
individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in
relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale
dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità
per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza
di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente
comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali
di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2.
I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del
Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di
cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere
stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in
cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli
attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi
del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di
locazione di natura transitoria).
1. Il decreto di cui al comma
2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la
stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di
durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per
soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In
alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di
studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede
di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente
d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non
lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio
degli immobili).
1. Nei comuni indicati
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio
di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono
sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore
ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali
penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione,
avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il
termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per
il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono
chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il
decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica
con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura
civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore
può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il
differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può
essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore
abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico,
sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di
ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di xxxxxxxx. Il medesimo differimento del termine delle
esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno
dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da
almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato
terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle
esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi
di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i
conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591
del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone
dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano
automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente; l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per
cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo
1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione
sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di
inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso,
della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n.
392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai
destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione
fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la
messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni
fiscali).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2
a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei
criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4,
ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento.
Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per
cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui
al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi
di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della
denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo
1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede,
ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di
cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto
riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della
condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le
determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei
beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1
dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti
da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire
157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi
per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno
2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la
spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a
decorrere dall'anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i
fondi per la previdenza complementare).
1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori
agevolazioni fiscali).
1. Con provvedimento collegato alla
manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a
decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori
entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate
dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di
alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche
nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli
immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla
dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili
con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori
pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al
comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilità che il contratto di locazione è stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma
1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano,
per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso
attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per
la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della
locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei
lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti
minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al
comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi
stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate
al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è
effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a
disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del
comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di
cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi
bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di
cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del
comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità
dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono
l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma
3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999,
2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di
cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla
deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai
sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il
Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a
lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11.
Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo
75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della
condizione abitativa).
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari
alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a
determinare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi
di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può
chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore
al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3.
È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo
definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede
locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2,
sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente
legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o
altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme
indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí
richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la
locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale
azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso
l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che
accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina
il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente
periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla
registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono
effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni
transitorie e abrogazione di norme).
1. In sede di prima applicazione
dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il
termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo
4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in
composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis,
2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61.
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni
abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata
ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire
4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire
299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.