Contratto preliminare perla Costituzione di diritti di superfiCie e di servitù alfine della realizzazione,
LA NATURA, LA NOSTRA ENERGIA
Contratto preliminare perla Costituzione di diritti di superfiCie e di servitù alfine della realizzazione,
gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaiCo
Il presente contratto (il “Contratto”) è sottoscritto in data […] tra:
[…], una società di diritto italiano con sede legale in […], iscritta al registro delle imprese di […] al numero […], qui rappresentata dal Sig. […] xx xxxxxxx xx […] (xx "Xxxxxxxxxx”); e
[…], una società di diritto italiano con sede legale in […], iscritta al registro delle imprese di […] al numero […], qui rappresentata dal Sig. […] in qualità di […] (la "Concessionaria”)
(la Concedente e la Concessionaria di seguito congiuntamente definite le “Parti”)
premesso Che
a) la Concessionaria è una società operante nel settore delle energie rinnovabili e in particolare nel
settore della realizzazione e gestione di parchi fotovoltaici nel territorio italiano;
b) la Concedente è proprietaria ed ha la piena ed esclusiva disponibilità delle unità immobiliari ubicate
nel Comune di […] site in via […] e identificate al Catasto del Comune di […] al foglio […], particelle/ mappali […] (gli "Immobili”) attualmente utilizzate quali […] [da identificare le aree degli Immobili su cui l’Impianto sarà effettivamente istallato] [inserire altresì gli altri dati necessari all’identificazione degli Immobili];
c) la Concessionaria è interessata (per sé e/o per persona fisica e/o giuridica da nominare nei termini
di cui al presente Contratto) a realizzare e gestire sul tetto e/o sul lastrico solare degli Immobili un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione della radiazione solare della potenza massima di […]; e
d) le Parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale la Concedente è intenzionata costituire a
favore della Concessionaria il diritto di superficie e i diritti di servitù necessari alla realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico.
le parti stipulano e Convengono quanto segue
1. premesse e definizione di parCo fotovoltaiCo
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Ai fini del presente Contratto per impianto fotovoltaico si intendono: i pannelli solari; le strutture
metalliche di supporto e recinzione; i trasformatori; le linee elettriche; le centrali di trasformazione; le cabine elettriche di trasformazione e collegamento alla rete di distribuzione; le opere civili ed elettriche accessorie; e ogni altra opera civile e/o elettrica necessaria od opportuna per la costruzione, la realizzazione, la gestione, lo sfruttamento, la manutenzione e il mantenimento del parco fotovoltaico (di seguito cumulativamente indicato l’ “Impianto”).
2. Consenso e oggetto
2.1 Subordinatamente all’avveramento delle condizioni di cui all’articolo 3 del presente Contratto, la
Concedente si impegna a concedere e a costituire in favore della Concessionaria, che s’impegna ad accettare:
(i) ai sensi dell’articolo 952 del codice civile un diritto esclusivo di superficie al di sopra del tetto e/o del lastrico solare degli Immobili consistente nel diritto di fare e mantenere l’Impianto (il “Diritto di Superficie”); e
(ii) tutti i diritti di servitù sugli Immobili necessari e/o opportuni alla migliore realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di passaggio, di cavidotto, di elettrodotto, di passaggio di condutture elettriche, di acquedotto, e di scarico, scolo e somministrazione di acque (i “Diritti di Servitù” e assieme al Diritto di Superficie i “Diritti”).
2.2 Le aree degli Immobili gravate dai Diritti di Servitù e i Diritti di Servitù concessi dalla Concedente
saranno individuati in dettaglio congiuntamente dalle Parti nel Contratto Definitivo (come di seguito definito) o con atto successivo al Contratto Definitivo sulla base (i) del progetto esecutivo dell’Impianto predisposto dalla sola Concessionaria nonché (ii) delle autorizzazioni e licenze rilasciate a favore dell’Impianto. In caso di disaccordo tra le Parti, le aree degli Immobili gravate dai Diritti di Servitù e i Diritti di Servitù concessi dalla Concedente saranno individuati da un esperto nominato, ai sensi dell’articolo 1349 del codice civile, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trovano gli Immobili. L’esperto così nominato deciderà con xxxx apprezzamento.
2.3 La collocazione e conformazione dell’Impianto sono individuate in xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
allegata sub A) al presente Contratto. Resta comunque inteso tra le Parti che quanto indicato nell’allegato sub A) deve essere inteso come esemplificativo, potendo la Concessionaria apportare tutte le modifiche
che si rendessero opportune al fine di predisporre il progetto esecutivo e per assicurare la corretta procedura di realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto, ivi inclusa la dimensione, la potenza e l’esatta collocazione dell’Impianto.
2.4 La Concedente dà atto di essere stata informata e di essere a conoscenza delle caratteristiche
tecniche e delle modalità di funzionamento dell’Impianto, degli standard operativi normalmente osservati dai gestori di tali impianti e delle necessità manutentive dell’Impianto e di non avere alcuna obiezione o osservazione al riguardo.
3. Condizioni sospensive
3.1 La stipula del contratto definitivo di costituzione del Diritto di Superficie e dei Diritti di Servitù
(il “Contratto Definitivo”) è sospensivamente condizionata al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni”):
(a) mancato esercizio, nel termine previsto dalla normativa vigente, da parte delle competenti autorità pubbliche del potere inibitorio relativo alle Dichiarazioni di Xxxxxx Xxxxxx (DIA) presentate per la realizzazione dell’Impianto;
(b) il rilascio da parte della competente società di distribuzione elettrica della connessione alla rete elettrica dell’Impianto ai sensi del Testo Unico delle Connessione Attive;
(c) il rilascio di ogni ulteriore autorizzazione, permesso, licenza o nulla-osta necessario per la realizzazione, messa in marcia commerciale, gestione e manutenzione dell’Impianto; e
(d) l’ottenimento da parte della Concessionaria (o da parte del cessionario del presente Contratto ai sensi dell’articolo 14.1 del presente Contratto o da parte della persona nominata per gli effetti dell’articolo 1401 del codice civile ai sensi del articolo 9.1 del presente Contratto) del finanziamento bancario o dell’impegno inderogabile al finanziamento bancario necessario al fine della realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto.
3.2 La Concedente riconosce espressamente che le Condizioni sono poste a favore della Concessionaria
e che la stessa può rinunciarvi in ogni momento con comunicazione scritta. In tale caso il Contratto Definitivo sarà sottoscritto tra le Parti entro il termine stabilito dall’articolo 8.1 del presente Contratto.
3.3 Le Condizioni dovranno avverarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Contratto. In caso contrario le Condizioni si intenderanno definitivamente non avverate, il presente Contratto cesserà di avere efficacia, salvo per quanto previsto dall’articolo 16 del presente Contratto e le Parti nulla avranno più a che pretendere l’una dall’altra ai sensi del presente Contratto. La
Concessionaria comunicherà prontamente alla Concedente l’avveramento di ciascuna delle Condizioni o il verificarsi di eventi che impediscano a titolo definitivo l’avveramento delle Condizioni. Le Parti, con atto scritto, potranno prorogare il termine per il verificarsi delle Condizioni, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 3.2 del presente Contratto.
4. durata, perimento dell’impianto e riduzione in pristino
4.1 La durata del Diritto di Superficie e dei Diritti di Servitù è definita tra le Parti in 20 (venti) anni
decorrenti dal momento in cui l’Impianto diventerà operativo, restando inteso tra le Parti che l’Impianto si intenderà operativo quando l’attività di produzione di energia mediante conversione fotovoltaica avrà inizio e la corrente elettrica prodotta sarà immessa sulla rete elettrica di dispacciamento. Allo scadere i Diritti potranno essere rinnovati per un ulteriore periodo previo accordo tra le Parti.
4.2 La Concedente riconosce alla Concessionaria in relazione a ciascun Immobile: (i) il diritto di
rinnovare il Contratto Definitivo alla scadenza del Termine Iniziale per un ulteriore periodo di 5 anni (il “Primo Rinnovo”) e (ii) il diritto di rinnovare il Contratto Definitivo alla scadenza del Primo Rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni (il “Secondo Rinnovo”). A tal fine la Concedente comunicherà al Concedente l’intenzione di rinnovare il Contratto Definitivo con comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza, rispettivamente, del Termine Iniziale e del Primo Rinnovo.
4.3 Ai sensi dell’articolo 954, comma terzo, del codice civile le Parti dichiarano che il perimento
dell’Impianto non comporta l’estinzione del Diritto di Superficie.
4.4 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.4, in deroga all’articolo 953 del codice civile, entro
6 mesi dalla scadenza dei Diritti (il “Periodo di Ripristino”), la Concessionaria è obbligata a propria cura e spese a rimuovere dagli Immobili l’Impianto ed ogni opera relativa e a ridurre in pristino lo stato dei luoghi. A tal fine la Concedente rinuncia espressamente all’accessione di cui all’articolo 953 del codice civile e si obbliga, per l’intera durata del Periodo di Ripristino, a consentire alla Concessionaria di compiere ogni attività sugli Immobili che si renda necessaria od opportuna al fine della riduzione in pristino e della rimozione delle opere (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso, il passaggio e la permanenza di uomini e mezzi sugli Immobili anche successivamente alla data di scadenza del Contratto Definitivo). Resta inteso tra le parti che dalla data di cessazione del Contratto Definitivo sino al termine del Periodo di Ripristino nessun corrispettivo sarà dovuto dalla Concessionaria alla Concedente in quanto lo stesso deve ritenersi compreso del corrispettivo di cui all’articolo 5 del presente Contratto. Qualora al termine del Periodo di Ripristino la Concessionaria non avesse terminato i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, la Concedente potrà provvedere direttamente a tali lavori in danno alla Concessionaria, che sarà tenuta a rimborsare alla Concedente le spese e i costi ragionevolmente sostenuti.
4.5 In deroga all’articolo 4.3 che precede, la Concedente, con comunicazione dovuta almeno un anno
prima della scadenza del termine ventennale del Contratto Definitivo, potrà chiedere alla Concessionaria di non rimuovere l’Impianto, acquisendo così la proprietà dell’Impianto (comprensivo di ogni opera
accessoria) nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova alla scadenza del termine ventennale. Il corrispettivo dovuto dalla Concedente alla Concessionaria per il trasferimento dell’Impianto sarà concordato in buona fede tra le Parti con riferimento al valore di mercato dell’Impianto al momento del trasferimento. In caso di disaccordo tra le Parti, il corrispettivo sarà determinato da un esperto nominato ai sensi dell’articolo 1473 del codice civile dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trovano gli Immobili. L’esperto così nominato deciderà con xxxx apprezzamento.
5. Corrispettivo
5.1 Il corrispettivo dovuto dalla Concessionaria al Concedente per il Diritto di Superficie e per i Diritti
di Servitù è stabilito per i primi 20 anni del Contratto Definitivo in via forfettaria in Euro […] per 20 anni, in ragione d'anno (il "Corrispettivo”). Il Corrispettivo sarà rivalutato annualmente a partire dalla sottoscrizione del Contratto Definitivo nella misura del 50% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai verificatosi nell’anno precedente. Il Corrispettivo sarà versato in rate semestrali anticipate.
5.2 Sino al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo, la Concessionaria avrà la facoltà di
sostituire il Corrispettivo dovuto per il Termine Iniziale calcolato e pagabile ai sensi dell’articolo 5.1 con il pagamento di un corrispettivo pagabile in un’unica soluzione scontata: la soluzione unica sarà calcolata moltiplicando il Corrispettivo scontato al 50%, esclusa ogni forma di rivalutazione annuale, per il Termine Iniziale. Tale corrispettivo sarà pagato dalla Concessionaria alla Concedente al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo.
5.3 Il corrispettivo dovuto per il Primo Rinnovo e per il Secondo Xxxxxxx sarà pari al 10% del prezzo
di vendita dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto e ritirata da parte della società elettrica di distribuzione. Il Corrispettivo sarà versato in rate semestrali posticipate e sarà calcolato sulla base dell’energia ritirata da parte della società elettrica di distribuzione nel semestre precedente.
5.4 Il Corrispettivo sarà pagato dalla Concessionaria alla Concedente nel rispetto della normativa
vigente in materia.
6. trasCrizione del Contratto preliminare
6.1 Le Parti convengono che il presente Contratto preliminare sia trascritto per gli effetti di cui
all’articolo 2645 bis del codice civile a cura del Notaio che procede alla stipula dello stesso in forma di atto pubblico
6.2 Le spese inerenti la trascrizione del presente Contratto saranno a carico della Concessionaria.
7. assistenza all’Iter autorizzativo e aCCesso agli immobili
7.1 Le disposizioni del presente articolo 7 troveranno applicazione dal momento della sottoscrizione
del presente Contratto e per l’intera durata del Contratto Definitivo.
7.2 La Concedente, si impegna ad autorizzare la Concessionaria e a collaborare con la stessa per
richiedere o rinnovare presso gli enti e uffici competenti le dovute autorizzazioni e concessioni, prestandosi a sottoscrivere eventuali domande e richieste ovvero a rilasciare nulla-osta e autorizzazioni e, in generale, a compiere ogni attività necessaria, utile o opportuna al fine di consentire il rilascio o rinnovo delle suddette autorizzazioni e concessioni.
7.3 La Concedente riconosce alla Concessionaria, il diritto di accedere agli Immobili in maniera libera
ed indipendente, anche con autocarri e macchinari, al fine della realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di accedere agli Immobili, anche precedentemente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo, al fine di svolgere le indagini e verifiche necessarie e/o opportune all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e alla progettazione dell’Impianto. Resta inteso tra le Parti che il diritto di accesso della Concessionaria sarà sempre esercitato dalla stessa (i) nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza, (ii) avendo cura di minimizzare il disturbo arrecato alle attività della Concedente e (iii) avendo cura di non arrecare alcun danno agli Immobili.
8. Contratto definitivo
8.1 Le Parti stipuleranno il Contratto Definitivo entro 180 (centoottanta) giorni dal verificarsi delle
Condizioni. In caso di rinuncia alle Condizioni da parte della Concessionaria ai sensi dell’articolo
3.2 del presente Contratto, le Parti stipuleranno il Contratto Definitivo entro 30 giorni dalla relativa comunicazione di rinuncia. Resta inteso tra le Parti che i termini di cui sopra sono fissati nell’interesse esclusivo della Concessionaria e che la Concedente non potrà chiedere la stipula del Contratto Definitivo prima siano decorsi tali termini.
8.2 La stipula del Contratto Definitivo avverrà innanzi il Notaio designato dalla Concessionaria. A tal
fine, la Concessionaria comunicherà per iscritto alla Concedente il nominativo del Notaio prescelto e la data della stipula almeno 15 giorni prima della data fissata (la “Comunicazione”). Le spese inerenti il Contratto Definitivo e i costi di trascrizione saranno a carico della Concessionaria.
8.3 La Concedente al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo rinuncerà all’iscrizione
dell’ipoteca legale a suo favore.
9. Contratto per persona da nominare
9.1 Sino al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo, la Concessionaria avrà la facoltà
di nominare, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del codice civile, la persona fisica o giuridica che sottoscriverà il Contratto Definitivo. La nomina sarà comunicata dalla Concessionaria alla Concedente in forma scritta.
10. obblighi della ConCedente
10.1 Con la sottoscrizione del Contratto Definitivo, la Concedente è obbligata:
10.1.1 a riconoscere, per quanto di sua competenza, alla Concessionaria il diritto di svolgere ogni e
qualsiasi attività sugli Immobili connessa e/o funzionale alla realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto;
10.1.2 a fornire alla Concessionaria il supporto logistico necessario per l’istallazione dell’Impianto
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: energia elettrica per alimentare le attrezzature, utilizzo dei piazzali per stoccare provvisoriamente i materiali necessari e acqua da utilizzarsi per le attività di cantiere; la Concessionaria provvederà a rimborsare alla Concedente i costi vivi sostenuti in relazione al supporto logistico prestato;
10.1.3 a non concedere a terzi diritti di qualsivoglia natura (reale od obbligatoria) e a non porre in
essere, comportamenti, fatti o atti che possano risultare di pericolo, ostacolo o pregiudizio alle attività di realizzazione, gestione, e manutenzione dell’Impianto da parte della Concessionaria;
10.1.4 a riconoscere alla Concessionaria il pieno e assoluto diritto di stipulare ogni e qualsiasi contratto
con eventuali soggetti finanziatori della stessa in relazione ai diritti derivanti dal presente Contratto o dal Contratto Definitivo, ivi compresa l’accensione di ipoteca sul Diritto di Superficie e sulle opere realizzate; e
10.1.5 ad assicurare alla Concessionaria e a ogni altro operatore coinvolto (Enel S.p.A., Enel
Distribuzione S.p.A., Xxxxx S.p.A., Telecom S.p.A., ecc.) tutta la collaborazione idonea e opportuna per il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto Definitivo.
11. obblighi della ConCessionaria
11.1 La Concessionaria si impegna a realizzare l’Impianto nel rispetto delle disposizioni delle Autorità
competenti e dei vincoli posti dalla normativa vigente.
11.2 La Concessionaria si obbliga a svolgere le proprie attività ai sensi del Contratto Definitivo avendo
cura di minimizzare il disturbo arrecato alle attività della Concedente e avendo cura di non arrecare alcun danno agli Immobili.
12. provenienza e diChiarazioni urbanistiChe
12.1 In ordine alla provenienza, la Concedente dichiara e garantisce che gli Immobili sono nella sua
piena proprietà e disponibilità per esserle pervenuti in virtù dei seguenti titoli: atto di […] per rogito del Notaio […] del […] [inserire elenco dei titoli di provenienza dell’Immobile].
12.2 Ai sensi della vigente normativa urbanistica, la Concedente dichiara sotto la propria personale
responsabilità che i fabbricati facenti parte degli Immobili sono stati edificati […] [inserire le licenze edilizie relative agli immobili, il certificato di destinazione urbanistica e ogni altra dichiarazione urbanistica richiesta dalla normativa vigente].
13. diChiarazioni e garanzie della ConCedente
13.1 La Concedente dichiara e garantisce a favore della Concessionaria alla data di stipula del
presente Contratto e confermerà alla data di stipula e per l’intera durata del Contratto Definitivo quanto segue:
13.1.1 la Concedente ha la piena e legittima proprietà, l’esclusiva e libera disponibilità e il pacifico
godimento degli Immobili;
13.1.2 gli Immobili sono liberi ed esenti da oneri, pesi, vincoli, ipoteche, servitù passive, privilegi,
iscrizioni e, in generale, da qualsiasi trascrizione pregiudizievole ad eccezione di […] [inserire le trascrizioni pregiudizievoli esistenti, restando comunque intesto che non vi dovranno essere trascrizioni che rendano il progetto non finanziabile];
13.1.3 gli Immobili non sono oggetto di alcun procedimento di natura civile, amministrativa o penale
né di alcun provvedimento giudiziale, esecutivo o conservativo che abbia l’effetto di pregiudicare in tutto o in parte la piena ed esclusiva proprietà o il pacifico godimento dell’Immobile; non vi sono circostanze note che possano limitare o pregiudicare la realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto;
13.1.4 gli Immobili sono conformi a tutta la normativa applicabile in materia di tutela dell’ambiente,
ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di sostanze inquinanti o contaminanti (ivi compresi amianto, PCB o altro materiale nocivo) e di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee; e
13.1.5 gli Immobili sono attualmente liberi da manufatti che possano ostacolare la realizzazione,
gestione e manutenzione dell’Impianto.
14. Cessione dei diritti da parte della ConCessionaria
14.1 La Concedente riconosce espressamente che il presente Contratto e il Contratto Definitivo
potranno essere liberamente trasferiti dalla Concessionaria a terze parti operanti nel settore delle energie rinnovabili. La cessione del Contratto o del Contratto Definitivo dovrà essere notificata per iscritto alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata AR e la cessione diverrà efficace ad ogni effetto di legge nei confronti della Cedente dal momento del ricevimento.
15. Cessione degli immobili da parte della ConCedente
15.1 Nell’ipotesi di trasferimento della proprietà degli Immobili, la Concedente si impegna, anche
ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, affinché il nuovo proprietario si assuma gli obblighi ed i diritti derivanti dal presente Contratto e dal Contratto Definitivo, fermo restando che l’esistenza ed il contenuto del presente Contratto e del Contratto Definitivo dovranno essere riportate negli eventuali atti di trasferimento o di disposizione dei diritti. In particolare obblighi, patti e condizioni del presente Contratto e del Contratto Definitivo dovranno essere portati a conoscenza di eventuali istituti di credito che dovessero iscrivere ipoteca sugli Immobili.
16. riservatezza
16.1 Le Parti convengono che i termini del presente Contratto e del Contratto Definitivo nonché ogni
informazione scambiata nel corso dell’esecuzione dello stesso dovranno essere tenuti strettamente riservati dalle Parti e non potranno essere divulgati a terzi, fatta eccezione per i rispettivi dipendenti, amministratori e consulenti.
16.2 Il presente impegno di riservatezza non trova applicazione in merito ad informazioni che: (i) al
momento della comunicazione all’altra parte siano di dominio pubblico o diventino dopo tale data di dominio pubblico, a condizione che tali informazioni non divengano di dominio pubblico a causa di una violazione del presente accordo; o (ii) siano legittimamente in possesso dell’altra parte prima della data di comunicazione.
16.3 Il presente impegno di riservatezza non trova altresì applicazione in caso la divulgazione delle
informazioni sia richiesta per disposizione di legge o di un’autorità avente efficacia vincolante.
17. misCellanea
17.1 I termini e le condizioni contenute nel presente Contratto costituiscono le complete intese
intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, intercorsi tra le stesse, con riferimento alle materie trattate nel medesimo.
17.2 Nessun accordo o patto che modifichi il presente Contratto sarà vincolante tra le Parti, salvo
che sia concluso per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia sottoscritto dalle Parti a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri.
17.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualunque tolleranza, anche reiterata,
di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica, abrogazione o rinnovazione delle obbligazioni e dei diritti nascenti dal presente Contratto.
17.4
civile.
Per quanto non disciplinato nel presente contratto dalle Parti, si rinvia alle norme del codice
17.5 Qualsiasi comunicazione che ciascuna delle Parti sia tenuta a effettuare in base al presente
Contratto si considererà validamente effettuata se inviata mediante lettera raccomandata, fax o corriere ai seguenti indirizzi:
- la Concedente: […]
- alla Concessionaria: […]
17.6 Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Parte
interessata all'altra Parte e saranno efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale comunicazione.
18. legge appliCabile e giurisdizione
18.1 Il presente Contratto e il Contratto Definitivo sono governati dalla legge italiana.
18.2 Ogni controversia relativa al presente Contratto e al Contratto Definitivo sarà devoluta alla
competenza esclusiva [del foro di…] [di un collegio arbitrale con sede…]