PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016 - CIG 7347021985
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO – D.P.I. CON FORNITURA BUONI
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso e relative a:
⮚ modalità di partecipazione alla procedura di gara;
⮚ modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
⮚ documenti da presentare a corredo dell’offerta;
nonché ulteriori informazioni relative procedura di aggiudicazione.
L’avvio della gara in oggetto è stato disposto con Provvedimento dell’Amministratore Unico N° 6 del 08/01/2018
SEZIONE I : OGGETTO DELL’APPALTO
I.1) Oggetto e quantitativo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio e stiratura degli indumenti DPI alta visibilità, da
effettuarsi mediante fornitura di buoni non prepagati.
L’appaltatore dovrà garantire l’esistenza di una rete di lavanderie convenzionate sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, utilizzabile dai dipendenti aziendali addetti ai servizi ambientali (circa 230).
Il servizio è finalizzato ad assolvere gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed all’art. 64 del CCNL e riguarda il lavaggio dei seguenti capi da lavoro e dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità:
Tipologia vestiario/DPI | Quantità buoni/anno | Quantità buoni/complessiva |
⮚ Pantaloni estivi/invernali alta visibilità arancio fluo o blu con bande rifrangenti tipo 3M | 11.000 | 33.000 |
⮚ Giacca invernale alta Visibilità arancio fluo o blu con bande rifrangenti tipo 3M (modello tre in uno) | 3.000 | 9.000 |
⮚ Gilet alta visibilità arancio fluo con bande rifrangenti tipo 3M | 3.000 | 9.000 |
Il fabbisogno indicato è rappresentativo della sommatoria dei quantitativi presunti e delle necessità che si stima si manifesteranno, l’offerente si impegna, pertanto, con la sua partecipazione, a soddisfare poi le effettive e reali necessità che scaturiranno dalle esigenze di contratto.
I.2) Valore stimato dell’appalto Il valore stimato della procedura è pari ad €. 185.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad €. 0,00 al netto di IVA e/o altre imposte e non soggetto a ribasso.
Il valore stimato è stato determinato, da parte di ConSer V.C.O., ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, in ragione della previsione del fabbisogno di ConSer V.C.O. S.p.A., al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio e comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un importo stimato complessivamente non superiore ad €. 10.000,00, IVA esclusa.
Il valore stimato dell’appalto che sarà stipulato da ConSer V.C.O. S.p.A. è invece pari ad €.175.000,00 oltre IVA.
L’appalto NON È frazionato in lotti in quanto le prestazioni oggetto dell’affidamento non presentano utilità ed esigenze differenziate alle quali far fronte con appalti separati di minore importo.
La proposta economica per l’esecuzione dei servizi in oggetto, dovrà essere formulata mediante offerta unitaria per ogni tipologia di buono lavaggio, al netto di IVA.
I.3) Durata dell’appalto
L’appalto che sarà affidato alla ditta aggiudicataria della presente procedura ha una durata di 36
(trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
I.4) Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si da atto che consistendo il servizio affidato nella mera fornitura di buoni a consumo, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Le parti s’impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Resta onere dell’operatore economico aggiudicatario, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, elaborare il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi specifici connessi all’attività svolta.
A tal fine si provvederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
SEZIONE II: INDICAZIONI PRELIMINARI
II.1) Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx.
II.2) Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016, che possiedano i requisiti di cui alla sezione III.1) del bando.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in vigenza del regime transitorio.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o
offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
II.3) Documentazione L'accesso libero, diretto e completo alla documentazione, al capitolato tecnico e ad ogni documento complementare relativo alla presente procedura è disponibile in formato elettronico, immodificabile e scaricabile direttamente, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La documentazione di gara comprende:
• progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
• il bando;
• il presente disciplinare, con i relativi allegati;
• lo schema di contratto;
• il capitolato speciale.
II.4) Chiarimenti e comunicazioni É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente a mezzo e-mail, agli indirizzi di cui al punto I.3 del bando di gara. Xxxxxxx prese in considerazione soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua italiana, pervenute entro e non oltre il giorno 06/02/2018.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xx. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, fatto salvo quanto precedentemente indicato in relazione ai chiarimenti sul bando di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto dal partecipante e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio: diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
SEZIONE III: INDICAZIONI PRELIMINARI
III.1) Aggiudicazione dell’appalto
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n.
50/2016, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra i prezzi unitari offerti per ogni tipologia di buono lavaggio e i relativi quantitativi stimati.
SEZIONE IV: REQUISITI DEI CONCORRENTI
IV.1) Requisiti per la partecipazione
Ferme restando le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta, di cui alla successiva sezione
del presente disciplinare, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti alla sezione
III.1) del bando di gara.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, saranno esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante la presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto Decreto ministeriale.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dovranno essere prestate con le seguenti modalità:
1. requisiti relativi alla situazione personale richiesti al punto III.1.1) del bando:
Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi dei candidati dovranno essere presentate conformemente al modello redatto dalla stazione appaltante ed allegato “A” al disciplinare di gara. (vedi successivo punto V.1.1) Documentazione Amministrativa).
Si precisa che l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente indicate tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.
Ai fini delle autocertificazioni relative alle condizioni di cui agli artt. 80, 83 e 91 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea e dalla Circolare M.I.T. n. 3 del 18/07/2016.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2. requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti al punto III.1.2) del bando:
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/2000. A conferma di quanto dichiarato, conformemente agli artt. 86, 110 ed Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016, ai concorrenti sarà richiesta la seguente documentazione
probatoria: presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria; dichiarazione dei redditi o dichiarazione IVA attestante il fatturato globale conseguito.
3. requisiti relativi alla capacità tecnica richiesti al punto III.1.3.) del bando:
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere rese nelle forme di cui all’art.
47 del T.U. n. 445/00. A conferma di quanto dichiarato, conformemente agli artt. 86, 110 ed Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016, ai concorrenti sarà richiesta la seguente documentazione probatoria: elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, comprovata dallo stesso concorrente con la produzione delle relative fatture.
In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, (costituiti o costituendi), i requisiti di partecipazione di cui sopra dovranno essere così posseduti:
Relativamente alla situazione personale:
o il requisito di cui al numero 1. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, per quanto di rispettiva competenza, (l’oggetto sociale complessivamente inteso di dette imprese deve ricomprendere tutte le attività inerenti i servizi oggetto della presente procedura), in caso di consorzi di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
o il requisito di cui al numero 2. punto III.1.1.) del bando dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate, per quanto di rispettiva competenza ovvero, in caso di consorzio, deve essere dichiarato dal consorzio medesimo e dalle consorziate che partecipano allo svolgimento dei servizi, con riferimento ai soggetti con poteri di rappresentanza, come previsto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Relativamente alla capacità economica e finanziaria: il requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda o raggruppata. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Relativamente alla capacità tecnica: il requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I. (costituito o costituendo) nel suo complesso ovvero dal consorzio e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda, raggruppata o consorziata per la propria quota-parte. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
IV.2) Avvalimento Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante (vedi all. A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
SEZIONE V: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
V.1) Modalità e termini di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere inviate, all’indirizzo indicato nella sezione I.1) del bando, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 16/02/2018 - pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura - termine oltre il quale non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico - pena l’esclusione - dovrà essere idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, e consegnato a mezzo raccomandata A/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano, al richiamato indirizzo. Sull’involucro del plico dovrà indicarsi - pena l’esclusione - il nome e l'esatto indirizzo della ditta partecipante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o non costituti tale indicazione dovrà essere riferita esplicitamente alla capogruppo) e la dicitura:
“APPALTO SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO - CIG 7347021985”
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi XxxXxx V.C.O. S.p.A. esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per la consegna fatta ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto da ConSer
V.C.O. S.p.A.: le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero rese da procuratori, dovrà essere allegata copia autentica della relativa procura. Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere presentata in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento dell’impresa oppure da un traduttore ufficiale.
Il predetto plico dovrà contenere n° 2 buste chiuse, contenenti – a pena di esclusione:
V.1.1) BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa
V.1.1.1) Domanda di partecipazione e autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “A” del presente disciplinare, o DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.
Qualora non siano utilizzati i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni, di cui al modello allegato “A” del presente disciplinare dovranno essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e sottoscritte dagli operatori dichiaranti e/o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
In caso di presentazione del DGUE, fino all’aggiornamento dello schema del medesimo al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dovrà essere allegata ulteriore dichiarazione del sottoscrittore della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.
Tale dichiarazione o DGUE dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. Qualora, dalla visura camerale del concorrente, risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, potrà in alternativa essere allegata dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi verificabili in visura. In ogni caso, la dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di partecipazione di soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta e sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti:
⮚ domanda di partecipazione: dalla mandataria/capofila
⮚ autocertificazione/DGUE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compresa la mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:
⮚ domanda di partecipazione: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
⮚ autocertificazione/DGUE: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:
⮚ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
⮚ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
⮚ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
L’autocertificazione o DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice:
⮚ domanda di partecipazione: dal consorzio medesimo
⮚ autocertificazione/DGUE: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
V.1.1.2)Elenco dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 indicando i dati identificativi degli stessi conformemente al modello di cui all’allegato “AA” del presente disciplinare.
V.1.1.3)Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo della domanda
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
a. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
a. dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
a. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
b. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
a. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
b. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
V.1.1.4) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, nell’importo e secondo le modalità prescritte alla sezione III.3.1) del bando.
Qualora partecipino soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria dovrà - a pena di esclusione - essere prodotta:
⮚ in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di imprese;
⮚ in caso di RTI costituendo, dalla designata mandataria, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
⮚ in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo;
⮚ in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, ovvero che partecipano alla gara;
⮚ in caso di consorzio costituito di cui alla lett. e) dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati.
V.1.1.5) Codice “PassOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, con indicazione del CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
V.1.1.6) Dichiarazione attestante la volontà di subappaltare, eventuale, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, una o più parti del servizio oggetto dell’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrervi.
In caso di ricorso al subappalto il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
V.1.1.7) Documentazione di avvalimento, eventuale, conforme ai contenuti di cui all’art. 89 del D.lgs.
n. 50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrervi.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento ed allega:
1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 da dichiararsi con le stesse modalità previste per la ditta partecipante, o DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, a firma dell’ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PassOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle “black list”, dovrà essere allegata dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
V.1.1.8) Attestazione dell’avvenuto versamento di euro 20,00 a favore di A.N.A.C., quale condizione di ammissibilità del contraente alla procedura. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, recante evidenza del codice CIG relativo alla procedura; la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
V.1.2) Busta B - Offerta economica
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità - a pena di esclusione - dovrà contenere unicamente l’offerta economica, redatta in conformità con il modello - allegato “B” al presente disciplinare.
La stessa dovrà riportare le seguenti denominazioni: estremi della ditta offerente e, rispettivamente, la dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta economica dovrà essere espressa con indicazione dei prezzi unitari offerti per ogni tipologia di buono lavaggio; non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
L’offerta economica vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l’aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ConSer V.C.O. S.p.A.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui di cui al precedente punto V.1.1.1).
SEZIONE VI: MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
VI.1) Apertura dei plichi
Tutti i plichi ricevuti nei termini fissati, saranno aperti, in seduta pubblica il giorno 19/02/2018, a partire
dalle ore 14:30, presso l’ufficio gare e contratti di ConSer V.C.O. S.p.A., sito in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00.
Durante le operazioni di apertura dei plichi, sono ammessi ad assistere i titolari di imprese individuali, i rappresentanti legali di società di capitale, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari o persone munite di delega rilasciata dai soggetti sopra richiamati. Le persone ammesse, nel numero massimo di UNA per ogni ditta partecipante, potranno chiedere di verbalizzare le eventuali osservazioni. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto VI.2);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
In particolare, in questa fase, saranno considerate nulle e quindi escluse dalla procedura:
- le offerte che siano state presentate in ritardo per qualsiasi causa compresa la forza maggiore;
- le offerte che presentano irregolarità nella presentazione del plico o della busta contenente l’offerta economica, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in
particolare, la mancata sigillatura della busta “B” inserita nel plico, nonché la non integrità della medesima tale da compromettere la segretezza.
VI.2) Soccorso Istruttorio In applicazione del disposto di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, saranno sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio”.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e determina quindi l’esclusione dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta, è onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
La data certa è comprovabile mediante: Data certa digitale (apposizione di una marca postale elettronica EPCM), Marca temporale digitale, Annullamento marca da bollo (presso ufficio pubblico con apposizione timbro), Verbale di deposito notarile, Posta elettronica certificata (con documento nel corpo della mail); ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati
VI.3) Apertura offerte economiche Qualora tutte le ditte partecipanti siano direttamente ammesse alla procedura si procederà, nella prima seduta di gara, all’apertura delle buste relative alle offerte economiche ed alla valutazione della loro regolarità.
In caso di attivazione del soccorso istruttorio, tali operazioni saranno effettuate in seduta pubblica successiva (di cui sarà data notizia, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo e-mail) previa comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio e definitiva ammissione delle ditte partecipanti interessate.
Saranno considerate nulle e quindi escluse:
⮚ le offerte in aumento;
⮚ le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
⮚ le offerte redatte in lingua diversa da quella italiana, se non accompagnate da traduzione;
⮚ le offerte non sottoscritte o sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l’offerente.
VI.4) Verifica offerte anomale Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
VI.5) Controllo sul possesso dei requisiti In relazione al controllo sul possesso dei requisiti di ordine speciale, le verifiche di quanto dichiarato saranno effettuate ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova, idonei alla dimostrazione del possesso requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale indicati al punto IV.1), commi 1, 2 e 3 del disciplinare di gara. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C.
Ai fini della verifica è richiesta la documentazione di cui alla sezione IV.1), commi 1, 2 e 3 del presente disciplinare.
Quando tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza. La stazione appaltante si riserva di procedere, nel caso in cui le dichiarazioni fornite dai concorrenti risultino generiche rispetto alle richieste del bando, a richiedere ai concorrenti ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo completo quanto dichiarato.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
SEZIONE VII: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
VII.1) Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si comunica
che i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara, saranno trattati in relazione alle operazioni di espletamento della gara medesima ed alle successive esigenze contrattuali ed agli adempimenti legali e fiscali, conseguenti l’affidamento. Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza del soggetto interessato ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o persone non autorizzate, sia mediante supporti cartacei che attraverso l’ausilio di strumenti informatici.
In particolare, si comunica che:
- il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e distribuzione dei dati.
- I dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative all’appalto in questione.
- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
VII.2) Natura del conferimento Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.
VII.3) Dati sensibili e giudiziari Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge Privacy.
VII.4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di volta in volta, costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall’art. 13 del Codice.
VII.5) Diritti del concorrente interessato Le ditte hanno diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003; per l’esercizio di tali diritti, le ditte potranno rivolgersi agli uffici amministrativi della società.
VII.6) Titolare del trattamento
Il Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Il responsabile Unico del procedimento Xxxxxx Xxxxxxxx |
Titolare del trattamento dati è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, lì 17/01/2018