POLITECNICO DI MILANO DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO FORNITURA DI GAS TECNICI E SERVIZIO DI CONSEGNA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). N.CIG 80356804E9 Area Gestione...
POLITECNICO DI MILANO |
FORNITURA DI GAS TECNICI E SERVIZIO DI CONSEGNA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). |
N.CIG 80356804E9 |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 4
Art. 1 – Oggetto della fornitura 4
Art. 1.1 – Qualità dei prodotti 6
Art. 1.2 – Contenitori a bombola per gas tecnici 6
Art. 1.3 – Garanzia dei prodotti 7
Art. 1.4 – Modalità di consegna e ordinativi 7
Art. 1.4.1 – Consegne Urgenti 8
Art. 1.5 – Responsabile di commessa 8
Art. 1.6 – Resoconto trimestrale 9
Art. 1.7 – Resi 9
Art. 1.8 Ritiro dei resi in caso di difformità 10
Art. 1.9 – Formazione 10
Art. 1.10 – A.D.R 10
Art 2 – Termine presentazione offerte 11
Art. 3 – Importo della fornitura 11
Art. 4 – Durata dell’appalto 11
Art. 5 - Sopralluogo 11
Art. 6 –Punti di consegna 12
Art. 7 Requisiti Generali 13
Art. 8 Requisiti di idoneità 13
Art. 9 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 13
Art. 10 - Subappalto 14
Art. 11 – Anomalia dell’offerta 14
Art. 12 – Modalità per la presentazione delle offerte 14
Art. 12.1 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 15
Art. 12.2 – PASSOE 15
Art. 12.3 – Documento di gara unico europeo 15
Art. 12.4 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 16
Art. 12.5 – Schede tecniche prodotti 18
Art. 12.6 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 19
Art. 13 – Modalità di aggiudicazione della gara 19
Art. 14 – Conclusione del contratto 19
Art. 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 20
Art. 16 – Polizza assicurativa 20
Art. 17 –Penali 20
Art. 18 – Risoluzione del contratto 21
Art. 19 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 22
Art. 20 – Riservatezza 23
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari 23
Art. 22 – Normativa anticorruzione 23
Art. 23 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 24
Art. 24 – Norme di riferimento 24
Art. 25 – Foro competente 24
Art. 26 – Trattamento dati personali 24
Art. 27 – Responsabile del procedimento 25
Art. 28 – Chiarimenti e comunicazioni 25
Art. 28.1 Chiarimenti 25
Art. 28.2 Comunicazioni 26
Art. 29 – Accesso agli atti 26
Art. 30 – Spese contrattuali 26
Art. 31 – Revisione prezzi 27
Art. 32 – Allegati 27
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 27
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di gas tecnici vari in bombole, compressivo del servizio di consegna ed eventuale allacciatura alla rete, necessari per le attività di ricerca dei dipartimenti del Politecnico di Milano.
I Gas tecnici oggetto di gara con le relative bombole sono stimate in:
TIPOLOGIA GAS | Purezza | Capacità Bombola Lt. | QUANTITA' (n. bombole) |
ARGON | 5.0 | 14 | 4 |
ARGON | 5.0 | 40 | 37 |
ARGON | 5.5 | 14 | 4 |
ARGON | 5.5 | 40 | 127 |
ARIA PURA | Pura | 40 | 131 |
AZOTO | 5.0 | 40 | 272 |
AZOTO | 5.5 | 40 | 72 |
AZOTO BIP | BIP | 50 | 70 |
CO2 | 4.5 | 14 | 21 |
CO2 TECNICO | Tecnico | 40 | 5 |
CO2 TECNICO bombola con pescante | Tecnico | 40 | 27 |
ELIO | 5.0 | 14 | 3 |
ELIO | 5.0 | 40 | 23 |
ELIO | 5.5 | 14 | 3 |
ELIO | 5.5 | 40 | 90 |
ELIO BIP | BIP | 50 | 50 |
IDROGENO | 4.5 | 40 | 72 |
OSSIGENO | 3.5 | 40 | 50 |
OSSIGENO | 5.0 | 40 | 15 |
G20 | / | 40 | 3 |
METANO | 4.5 | 40 | 5 |
miscela sintetica 10 componenti per gas naturale sintetico | / | 20 | 2 |
miscela sintetica 10 componenti per gas naturale sintetico da Lt.20 ricertificata SNAM | / | 20 | 2 |
IDROGENO | 5.0 | 40 | 48 |
IDROGENO | 6.0 | 40 | 4 |
I quantitativi sopra indicati sono presunti sulla base dei dati storici di consumo. Le quantità potranno variare in quanto l’utilizzo dei materiali è a scopo di ricerca pertanto non determinabile per il futuro. Sarà garantito un consumo pari al 35% di quanto indicato complessivamente per l’intero Ateneo.
I gas tecnici forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti qualitativi (titolo, grado di purezza, …) indicati nella precedente tabella.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a fronte della particolarità dei prodotti i quali sono a servizio di attività di ricerca e qualora ve ne sia la necessità, di richiedere articoli fuori catalogo, se disponibili. Per tali prodotti verranno richiesti singole quotazioni per nuovi prezzi.
La fornitura dei prodotti dovrà essere comprensiva di trasporto, ADR, consegna al luogo indicato, eventuale servizio di allacciamento e di quant’altro occorra a renderli e mantenerli perfettamente funzionali all’uso cui sono destinati. Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto e consegna al piano, nonché dei costi di tutti i servizi connessi.
Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle indicate specificamente per ogni singolo prodotto segnalato all’interno del “Listino prezzi All. 5”.
Sarà cura del Fornitore comunicare ai referenti dei dipartimenti ogni informazione che sia utile e/o necessaria per utilizzare in modo corretto e sicuro i beni oggetto della fornitura. A tale scopo, il Fornitore dovrà fornire al personale dei dipartimenti della S.A. tutta la documentazione necessaria, in particolare dovrà essere messa a disposizione per ciascun prodotto fornito la SDS (Scheda Dati di Sicurezza) conforme alla normativa vigente in materia in formato cartaceo e su supporto informatico in lingua italiana. Il Fornitore avrà l’onere di provvedere agli aggiornamenti necessari della SDS e di ogni altro documento in materia di sicurezza, mettendo a disposizione delle strutture le versioni aggiornate.
L’Operatore economico si impegna a svolgere tutte le attività necessarie al fine di svolgere la fornitura e il servizio alla regola d’arte. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti attività: movimentazione in fase di consegna dei prodotti ordinati, dei contenitori mobili dei gas tecnici dalle postazioni di stoccaggio locale alle postazioni di lavoro e/o, ove presente, alla centralina di erogazione gas della struttura interessata; attività di smontaggio del contenitore (es., bombola) vuoto dalla centrale di decompressione, eventuale allaccio alla rete di distribuzione, eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta tra serpentina e bombola, eventuale montaggio della bombola piena alla apertura della valvola della bombola e della centrale di decompressione, con verifica della pressione della bombola e della linea di distribuzione.
Le forniture potranno essere attivate da qualsiasi struttura e/o dipartimento delle sedi di Milano e de Poli Territoriali di Como, Lecco, Mantova, Cremona, Piacenza e in qualsiasi altro luogo richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 1.1 – Qualità dei prodotti
Al fine di garantire un’ottima qualità dei prodotti sarà onere dell’Appaltatore fornire in sede di gara, per ciascun prodotto, una scheda tecnica in cui siano riportati i requisiti qualitativi garantiti e conformi a quanto richiesto dal presente documento.
Il Fornitore dovrà assicurare la tracciabilità dei lotti di produzione dei gas tecnici. Sarà altresì suo onere garantire che tutte le bombole presentino un’etichettatura conforme alla normativa ADR per il trasporto di prodotti pericolosi attualmente in vigore. L’etichetta dovrà pertanto recare il nome del gas, il nome del fornitore e del riempitore, il numero di lotto e l’officina di produzione.
Art. 1.2 – Contenitori a bombola per gas tecnici
I gas tecnici dovranno essere forniti in adeguato contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia. Il Fornitore, dovrà assicurare la fornitura di bombole adeguate alla tipologia di gas tecnici forniti.
Dovrà essere assicurata la fornitura di delle bombole a noleggio titolo gratuito. A termine del contratto. salve eventuali proroghe previste allo stesso fornitore, la restituzione di tale bombole avverrà ad esaurimento del gas entro massimo 2 anni e il ritiro sarà a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
I contenitori resteranno di proprietà del Fornitore, il quale dovrà sopportare tutti i costi relativi al collaudo, manutenzione, messa a norma e ogni ulteriore attività che si dovesse rendere necessaria.
La Stazione Appaltante si impegna a restituire i contenitori nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della loro consegna, tenuto ovviamente conto del normale deterioramento conseguente il corretto uso.
Le bombole dovranno avere l'ogiva dipinta del colore distintivo dei gas contenuti ed avere inoltre, secondo la normativa vigente:
a) punzonatura:
• natura del gas contenuto;
• pressione massima di esercizio;
• pressione di collaudo;
• data del collaudo iniziale e del collaudo più recente;
• tara del contenitore;
• nome o marchio del fabbricante;
• numero di serie;
• capacità del contenitore;
• nome o marchio del proprietario;
b) stampigliatura:
• numero UN, natura e nome del gas e tipo di purezza;
• simbolo rappresentativo delle caratteristiche chimiche della miscela (combustibile, comburente, tossico);
• composizione qualitativa della miscela;
• sigla commerciale;
c) etichettatura conforme al Regolamento CE 1272/2008 (cd. CLP) e alla normativa ADR in materia di trasporto su strada di sostanze pericolose.
Art. 1.3 – Garanzia dei prodotti
Il Fornitore dovrà garantire per i prodotti oggetto della fornitura:
- la conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione, importazione e commercializzazione. Il Fornitore dovrà uniformarsi alle ulteriori norme in materia che dovessero eventualmente sopravvenire nel periodo di vigenza del contratto e fino alla conclusione dell’esecuzione dello stesso;
- la rispondenza agli standard di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione;
- il possesso e la messa a disposizione dei certificati di purezza per i gas tecnici;
- il possesso e la messa a disposizioni delle certificazioni di sicurezza aggiornate; tali certificazioni dovranno essere conformi alla legislazione vigente in Italia;
- la conformità delle bombole alle normative in vigore, al fine di garantire la sicurezza, anche durante la fase di trasporto;
- l'indicazione di eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e l'utilizzazione;
- l'indicazione sul contenitore della data di validità o collaudo dello stesso;
Tutti i dati e le informazioni indicati nei punti che precedono dovranno essere forniti dal Fornitore in lingua italiana. È consentito fornire gli stessi in lingua inglese esclusivamente nel caso in cui non siano reperibili in italiano. Non è ammesso il mero rinvio al sito internet del Fornitore.
Art. 1.4 – Modalità di consegna e ordinativi
I beni forniti dovranno essere consegnati al punto di consegna indicato in sede di ordine (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.). Dovrà perciò essere garantita la movimentazione delle bombole fino al punto di consegna anche quando questo si trovi ai piani o non sia accessibile alle attrezzature in dotazione al Fornitore. Il Fornitore dovrà incaricare personale debitamente formato e idoneo, munito di tesserino di riconoscimento da indossare ben in vista.
Dovrà inoltre essere garantita in caso di richiesta l’allaccio delle bombole alla rampa di collegamento all’impianto di attribuzione della Stazione Appaltante. Per tale servizio è previsto un contributo, da scontare in sede di gara, come indicato nel listino prezzi All. 5.
Ogni singola struttura e/o dipartimento invaierà al Fornitore gli ordinativi di fornitura, le richieste avverranno mediante invio di una mail riportante i seguenti dati minimi:
• Struttura richiedente;
• Referente della struttura;
• Codice IPA (della struttura richiedente);
• Numero e tipologia di bombole;
• Indirizzo di consegna;
• Eventuale DUVRI specifico;
• Eventuale richiesta di xxxxxxxx alla rete di distribuzione;
• Eventuale codice CUP
• Eventuale esenzione IVA o riduzione dell’aliquota dovuta
Le richieste saranno inviate da ciascuna struttura con cadenza di due ordinativi mensili, una metà e uno a fine mese. A seguito della richiesta il fornitore inoltrerà al richiedente entro 2 giorni solari una comunicazione scritta con indicata la data della consegna unitamente al calcolo dell’importo della fornitura secondo i prezzi indicati in sede di gara come da allegato 5.
Il Termine di Consegna fa riferimento a 5 giorni consecutivi dal ricevimento dell’Ordine. In caso di consegna parziale verno concessi ulteriori 3 gg consecutivi per ultimare l’ordine In caso di mancata consegna entro i termini previsti potranno essere applicate le penali previste all’art 17.
La consegna dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente in presenza di un incaricato del dipartimento/struttura.
Gli oneri inerenti alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna al piano, con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i gli orari indicati per ogni struttura, indicativamente dal lunedì al venerdì orari 00-00 00-00, esclusi i giorni festivi.
In fase di consegna il fornitore si impegna a ritirare le bombole vuote per ciascuna struttura.
Le consegne dovranno essere effettuate con idonei mezzi e personale abilitato. Il trasporto dei gas dovrà rispettare quanto previsto dall’accordo Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR.
Art. 1.4.1 – Consegne Urgenti
Ogni singola struttura in caso di necessità, potrà richiedere prestazioni, con le modalità indicate nei precedenti paragrafi, con caratteristiche di urgenza.
Dovrà essere garantita in caso di richiesta la fornitura di bombole di gas tecnici entro e non oltre 2 giorni consecutivi dal ricevimento dell’Ordine. Per tale servizio è previsto un contributo, da scontare in sede di gara, come indicato nel listino prezzi All. 5.
Art. 1.5 – Responsabile di commessa
Il Responsabile di commessa è la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti dell’Amministrazione nella gestione del Contratto di Fornitura.
Il Responsabile di commessa deve possedere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta e costante supervisione. Tali soggetti devono essere comunicati per iscritto all’Amministrazione prima dell’inizio delle loro attività.
Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
· programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo della commessa;
· raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
· processo di fatturazione;
· gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione;
Il Responsabile del Servizio deve garantire una costante ed efficace informazione all’Amministrazione sull’andamento del Contratto di Fornitura.
Ad intervenuta aggiudicazione e prima dell'inizio dello svolgimento delle attività, l’Aggiudicatario dovrà nominare un proprio Responsabile di commessa con funzione di interfaccia unica verso il Politecnico di Milano. Al fine di garantire l’integrazione funzionale e la sinergia tra i diversi servizi, è obbligatoriamente richiesto che tale figura sia unica per l’intero appalto, anche in caso di aggiudicazione a RTI.
Art. 1.6 – Resoconto trimestrale
Con cadenza trimestrale, entro 15 giorni lavorativi successivi alla fine del trimestre di riferimento, il Fornitore invia al Direttore dell’esecuzione un Resoconto trimestrale al fine di illustrare le attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei servizi.
Il Fornitore deve illustrare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.
Il resoconto deve contenere almeno gli elementi di seguito riportati:
· indicatori di prestazione individuati dal Fornitore e concordati con l’Amministrazione;
· soluzioni apportate alle criticità riscontrate;
· problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
· soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione;
· quant’altro ritenuto opportuno.
Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione devono essere successivamente condivise con l’Amministrazione e, previa autorizzazione di quest’ultima, attuate.
Inoltre, il Fornitore deve produrre un documento denominato “Resoconto finale del Contratto” prima della data di scadenza del Contratto di Fornitura. Tale documento deve avere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli Resoconti Annuali
In caso di mancata consegna dei Resoconti potranno essere applicate le penali previste all’art 17.
Art. 1.7 – Resi
Nel caso di difformità qualitativa, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati oppure di prodotti viziati oppure di prodotti difettosi oppure di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per tipo di gas o grado di purezza, la non integrità dell’imballo e del confezionamento, la consegna di prodotti viziati o difettosi) e/o di difformità quantitativa tra quanto previsto dall’ordine e quanto consegnato dal Fornitore e risultante dal Documento di trasporto, anche se rilevate a seguito di prove e/o utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, il Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo PEC, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetto di reso e/o provvedere alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Committente.
Art. 1.8 Ritiro dei resi in caso di difformità
Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i Prodotti che presentino difformità, concordando con il Committente le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
Superato il predetto termine, l’Amministrazione può procedere all’esecuzione in danno del Fornitore effettuando l’acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l’eventuale differenza di costo al Fornitore.
Inoltre se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei Prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla Stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal Prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.
Art. 1.9 – Formazione
Il Fornitore dovrà garantire l’organizzazione di misure formative, a cura di propri dipendenti e/o collaboratori esterni di una o più lezioni formative, nel caso in cui queste siano richieste, per ciascuna struttura interessate. le misure formative dovranno avere ad oggetto:
- approfondimenti sulla sicurezza;
- aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica specialistica di riferimento;
In caso di richiesta, sarà cura del Fornitore prendere contatto e coordinarsi con il referente del dipartimento/struttura.
Le lezioni dovranno essere per un minimo di 20 partecipanti e potranno essere organizzate aggregando più strutture richiedenti.
Art. 1.10 – A.D.R.
Il fornitore dovrà garantire la conformità legislativa ADR rispettando i seguenti requisiti (con eventuale adeguamento a modifiche normative e legislative sopravvenute):
- Certificato di Formazione Professionale ADR, base (patentino ADR), per trasporto in colli;
- mezzo conforme al trasporto di bombole (corretta ventilazione nel vano di carico);
- estintori a bordo del veicolo (1 da 2 kg in polvere da tenere in cabina e 1 per il carico, dipendente dalla massa del veicolo) ai sensi del cap. 8.1 ADR;
- istruzioni scritte a bordo dei veicolo, sez. 5.4.3 ADR ;
- borsa ADR (equipaggiamenti diversi e di protezione individuale, cap. 8.1 ADR;
- conformità delle etichette sui colli, cap. 5.2 ADR;
- conformità dei pannelli sul veicolo, cap. 5.3 ADR;
- i recipienti devono essere di tipo idoneo ed in condizioni di perfetta efficienza;
- le bombole devono essere ben fissate sul veicolo oppure al interno di gabbie metalliche o bloccate su apposite selle applicate sul piano di carico;
- le bombole devono essere fissati con sicurezza in modo che non possano nè rotolare nè cadere.
In caso di richiesta di gas tossici non previsti in sede di gara ma richiesti, come specificato nei paragrafi precedenti, il fornitore si impegna a produrre la documentazione idonea e attivare le azioni conformi alla normativa vigente.
Art 2 – Termine presentazione offerte
L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema telematico di gara entro e non oltre il termine del 29/10/2019 ore 15:00
Art. 3 – Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di gara è fissato in € 220.000,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, ADR, eventuale allaccio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, noleggio bombole, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo a base di gara è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tali oneri e/o altre imposte e contributi di legge e non sono soggetti a ribasso.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.900,00 + Iva.
L’ammontare definitivo dell’appalto verrà comunque determinato a misura, sulla base del computo del servizio effettivamente eseguito. Saranno fatturate unicamente le attività eseguite richieste dalla S.A.
Gli importi delle sigle forniture e dei servizi di consegna supplementari saranno determinati in base ai singoli prezzi offerti come da allegato 5 – Offerta economica.
Art. 4 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo esaurimento precedente dell’ammontare posto a base di gara.
Art. 5 - Sopralluogo
Il sopralluogo presso i luoghi indicati al paragrafo art. 6 “Punti di consegna” interessati per i servizi oggetto dell’appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione dei sopralluoghi è causa di esclusione dalla procedura di gara.
I sopralluoghi potranno essere effettuati nei soli giorni dal lunedì al venerdì.
Le richieste di sopralluogo dovranno essere inoltrate per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto riservata alle comunicazioni con la Stazione Appaltante.
La richiesta dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati di gara e dell’operatore economico: CIG, nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 14/10/2019.
Il calendario con le date, ora e luogo dei sopralluoghi per ogni sito saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo rispetto al primo sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo separatamente per ciascuno dei 10 ambiti indicati al paragrafo 6 del presente documento.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
Art. 6 –Punti di consegna
Per ciascuno dei punti di consegna sarà indicato, in sede di avvio richiesta di fornitura, un referente per la struttura richiedente.
Il referente sarà la persona di contatto, differente per ciascun punto di consegna, che effettuare le richieste di fornitura.
I punti di consegna sono attualmente i seguenti:
Polifab
1)- Sede Città Studi: xxx X. Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Dipartimento Fisica
2)- Sede Città Studi: - Edifici 7-8-9 Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00 Xxxxxx
- Arcolab in xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx
3)- Polo di Como: - xxx Xxxxxx 00 - Xxxx
Dipartimento di Meccanica
4)- Sede Bovisa: - Edifici B13 e B16 – Xxx Xx Xxxx, 00 Xxxxxx
- Edificio B23 – Xxx Xx Xxxx, 0 Xxxxxx
Dipartimento D.I.C.A.
5)- Sede Città Studi: Laboratorio di ingegneria ambientale: campus Bassini- Via Golgi 39, edificio 21 bombolario seminterrato;
6)- Polo di Cremona: Laboratorio Rozzi: Xxx Xxxxx 00/00 Xxxxxxxxx X Xxxxxxx;
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
7)- Sede Città Studi: - Edificio 21 – Xxx Xxxxx 00 – xxxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxx 00 – Via Golgi 42 – piano terra di fianco all’xxxxxxxx
- Xxxxxxxx 00.0 e Edificio 32.2 – secondo piano – con ingresso da Xxx Xxxxxxx 00 oppure da Xxx Xxxxxxx 00
Dipartimento Chimica
8)- Sede Città Studi: - Edificio 3 e 6 – Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 Xxxxxx
- Xxxxxxxx 00 – Xxx Xxxxxxxxxx, 0 Xxxxxx
Dipartimento di Energia
9)- Sede Bovisa: - Laboratori Xxxxxxxx XX00X Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/X
- Xxxxxxxxxxx RELAB edificio B14A Xxx Xx Xxxx 00;
- Laboratori edificio B16 Via La Masa 34;
- Laboratori edificio B18 Via La Masa 34 10)- Sede Città Studi: - Laboratori Xxxxxxxx 00 Xxx Xxxxxx 00/0
I punti di consegna potranno variare in numero e ubicazione durante l’esecuzione del contratto. L’operatore economico si impegna ed eseguire le consegna e i servizi oggetto del presente disciplinare per qualsiasi nuovo punto alle medesime condizioni contrattuali stipulate.
Art. 7 Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
La mancata accettazione delle clausole contenute nei Patti di integrità del Politecnico di Milano
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Art. 8 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Art. 9 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui all’ artt. 4 e 1.4, un aumento del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il
limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Le quantità potranno variare in quanto l’utilizzo dei materiali è a scopo di ricerca pertanto non determinabile per il futuro.
Sarà garantito un consumo pari al 35% di quanto indicato complessivamente per l’intero Ateneo.
Art. 10 - Subappalto
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”.
Come previsto all’ art. 105 c.2 D.lgs 50/2016 la quota massima di subappalto non può superare la soglia del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Art. 11 – Anomalia dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Art. 12 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO e Patto di Integrità – obbligatorio amministrativo
• Ricevuta di pagamento del contributo ANAC firmato digitalmente – obbligatorio amministrativo (art. 12.1)
• Attestazione PASSOE firmata digitalmente – obbligatorio amministrativo (Art. 12.2);
• Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo art. 12.4) – obbligatorio ammnistrativo;
• idonea documentazione a comprova del requisito posseduto per le riduzioni nei casi cui
all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti – opzionale amministrativo (Art. 12.4)
• Attestati di sopralluogo – obbligatorio amministrativo (Art. 5;)
• Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio amministrativo (Art. 12.3);
• Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
• Ulteriori autocertificazioni come da allegato 7 (di cui al successivo articolo 12.3) – obbligatorio amministrativo;
• Schede tecniche requisiti qualitativi garantiti dei Gas (Art. 12.5) – Obbligatorio Tecnico;
• All.2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali firmata digitalmente – opzionale Tecnico (Art. 12.6)
• All. 5 Elenco dei prezzi unitari compilato e firmato digitalmente – Obbligatorio economico
L’All. 5 Elenco dei prezzi unitari deve essere compilato inserendo i prezzi unitari che saranno applicati in sede di gara. A pena di esclusione, il totale dei prezzi offerti, moltiplicati per le quantità previste per ciascuna voce dal presente documento, deve risultare uguale o inferiore al prezzo complessivo a base d’asta e dovrà risultare uguale al prezzo totale offerto ed indicato sulla piattaforma MEPA.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 12.1 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxx.xx/
La ricevuta dovrà essere scansionata in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 12.2 – PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Art. 12.3 – Documento di gara unico europeo
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio
2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx
Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione come da allegato 7 compilata e sottoscritta digitalmente.
Art. 12.4 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 4.400,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura. In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento.
In questa ipotesi dovrà essere indicato il codice IBAN dell’Operatore Economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.
Art. 12.5 – Schede tecniche prodotti
È richiesto ai partecipanti di caricare per ogni prodotto indicato all’art. 1 una scheda tecnica in cui siano riportati i requisiti qualitativi garantiti e conformi a quanto richiesto dal presente documento.
Nelle schede tecniche dovranno essere indicati minimo il tipo di gas e il grado di purezza oltre qualsiasi altra informazione utile
Art. 12.6 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando il modulo di cui
all’allegato 2 del presente capitolato.
Si richiede espressamente di motivare l’eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 13 – Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi degli artt. 36 c. 9-bis e 95 del Codice.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 14 – Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Art. 16 – Polizza assicurativa
Il Fornitore si obbliga a produrre, prima della stipula del contratto, copia conforme all’originale di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell’avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari 500.000,00 Euro.
Art. 17 –Penali
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dal presente documento.
L’Amministrazione può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche qualitative atte ad accertare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sia dal punto di vista “tecnico” che con quanto disposto nel presente capitolato.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna o ritiro dei resi sarà applicata una penale pari al 1% del valore del singolo ordine.
In caso di difformità della purezza dei gas forniti verranno applicati € 100,00 (cento/00) per ciascuna segnalazione. Sarà cura del fornitore sostituire il prodotto secondo quanto indicato all’art. 1.8 e relativa penale in caso di ritardo.
Per il mancato rispetto delle scadenze della presentazione dei resoconti verranno applicati € 25,00 (venticinque/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo e per ciascuna scadenza.
Per altre inadempienze, non contemplate nel presente articolo, dovute a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale commisurata all'inadempienza: da € 25,00 (venticinque/00) a € 100,00 (cento/00) per segnalazione a giudizio del R.U.P.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione secondo quanto previsto all’art. 1.8 del presente documento.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano.
Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:
- Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- 2 ritardi all’anno nella consegna dei materiali eccedenti i 10 giorni solari;
- 2 contestazioni formali all’anno in caso accertata difformità del grado di purezza dei materiali consegnati;
- 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico;
- Frode nella esecuzione del servizio;
- Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente.
- Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti:
- Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
- Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi;
- Mancata compilazione dei documenti di legge;
- Danneggiamento beni di proprietà della committente;
- Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività;
- In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi
in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.
Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva.
Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.
In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati.
Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.
Art. 19 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio indicato per ciascun punto di fornitura.
Dovrà essere emessa una fattura mensile per ciascun punto di fornitura. Per ogni punto di fornitura sarà indicato il diverso Codice Univoco Ufficio.
Se richiesto dal referente di ciascun punto di consegna la fattura dovrà riportare eventuale codice CUP, differente per ciascuna fattura.
Se richiesto dal referente di ciascun punto di consegna la fattura dovrà riportare aliquota dedicata.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
È possibile richiedere l’anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 22 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/ .
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 23 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 24 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 25 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 26 – Trattamento dati personali
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti principi di cui all’Art. 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, all’avvio del servizio il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR , “Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente appalto.
I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara,. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti, per la procedura di gara, possono essere comunicati al personale della stazione appaltante ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, 00. “Responsabile interno al trattamento dei dati, inteso come soggetto che coordina le attività di trattamento sotto la direzione del Titolare, è il dirigente dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA o SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 27 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 28 – Chiarimenti e comunicazioni
Art. 28.1 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell’interfaccia ““Invia richiesta Chiarimenti” della presente procedura, entro il giorno 21/10/2019 alle ore 11.00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Comunicazioni ricevute” attraverso comunicati inviati dalla Stazione appaltante, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 28.2 Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 28.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure qualora effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara.
Si considera valido l’indirizzo fornito in sede di iscrizione anagrafica alla piattaforma MEPA. Qualora il concorrente indichi erroneamente in tale anagrafica un indirizzo non PEC, le comunicazioni inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara sono comunque considerate valide a tutti gli effetti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e l’anagrafica MEPA dell’operatore deve essere tempestivamente aggiornata; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000, email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Art. 29 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 30 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 31 – Revisione prezzi
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo.
All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.
Art. 32 – Allegati
All. 1 - Schema di formulario DGUE
All. 2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali All. 3 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
All. 4 - Conto dedicato
All. 5 - Listino prezzi Offerta ECONOMICA All. 6 – DUVRI
All. 7 – Ulteriori autocertificazioni Milano, lì 20/09/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)