CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
tra i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Gussago e Rodengo Saiano - Provincia di Brescia
Presso il comune di Palazzolo sull’Oglio
via XX Settembre, 32 - 25036 - Palazzolo sull’Oglio (BS)
Cat. 6 Cl. 5 fasc. 47/2012
Prot. n. del Spett.
Comunicazione via PEC
LETTERA DI INVITO |
art. 1, comma 2, lettera a) Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), n. 2), punto 2.1 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 |
(importo inferiore a euro 150.000) |
per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di |
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A SAN PANCRAZIO – LOTTO B |
FINANZIATI DALL'UIONE EUROPEA - FONDO NEXTGENERATIONEU, NELL'AMBITO DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (I CUI STANZIAMENTI SONO CONFLUITI NEL PNRR) |
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito, composta da 36 (trentasei) pagine compresa la presente e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a base di gara.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxx XxxxxXxXXXXX
ANGOLI
24.01.2022
17:37:13
GMT+01:00
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA | |
procedura: affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, come modificato dal’art. 41, comma 1, lettera a) , numero 2, punto 2.1 della Legge n. 108/2021 criterio: minor prezzo xx xxx. 00, xxxxx 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 50 del 2016 | |
per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A SAN PANCRAZIO – LOTTO B | |
CUP: J47H19001920004 | CIG: 90650045F2 |
Sommario:
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA...........................................................................................................
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta..................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta .......................................................................................................................
1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante ....................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate....................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti...........................................................................................................................................................
1.6. Operatori economici che posso presentare l’offerta..................................................................................................
2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.................................................................
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto...............................................................................................................................
2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione..........................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione .............................................................................................................
2.4. Individuazione dell’intervento....................................................................................................................................
2.5. Altre informazioni........................................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...............................................................................................
3.0. Motivi di esclusione ....................................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione .........................................................................................................................................
3.2. Offerenti in forma aggregata e subappalto ................................................................................................................
3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia provvisoria, contributo Anac e altre condizioni)...........................
4. CAPO 4 - OFFERTA..............................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................................
6. CAPO 6 - FASE DI GARA......................................................................................................................................
6.1. Ammissioni ed esclusioni............................................................................................................................................
6.2. Soccorso istruttorio.....................................................................................................................................................
6.3 Esclusioni definitive.....................................................................................................................................................
6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell’offerta............................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta Economica ................................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse ...................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE ...............................................................................................................................
7.1. Verbali .........................................................................................................................................................................
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse .............................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione..............................................................................................................
7.4. Aggiudicazione.............................................................................................................................................................
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO....................................................................................................................
8.1. Xxxxxxxxxx e adempimenti per la stipula del contratto...............................................................................................
8.2. Adempimenti contrattuali...........................................................................................................................................
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.........................................
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa .......................................................................................................
9.2. DGUE (Documento di gara unico europeo).................................................................................................................
9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo.................................................................
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI .........................................................................................................................
10.1. Controversie ...............................................................................................................................................................
10.2. Altre disposizioni e informazioni.................................................................................................................................
10.3. Riserva di aggiudicazione ...........................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per
giorno | Giovedì | data | 03 febbraio 2022 | ora | 12:00 |
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
La presente procedura di affidamento viene esperita avvalendosi del Sistema di intermediazione telematica messo a disposizione da ARIA S.p.a.LOMBARDIA, denominato SINTEL, a norma e per gli effetti di cui all’art. 58
c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/
Per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono consultare i manuali disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xx-xx/x-xxxxxxxxxxx/ strumenti-di-supporto/guide-manuali-pa
Per partecipare alla procedura di affidamento, i concorrenti dovranno inviare in formato elettronico, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione dell’offerta di cui al punto 1.1, corredata/e di tutta la documentazione richiesta nel presente documento, con le modalità di seguito indicate, a pena di esclusione.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile ad errore od omissione diretta del Concorrente.
L’invio dell’offerta dovrà avvenire seguendo gli step dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx. Il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte:
FASE 1 - invio della documentazione amministrativa: nella busta telematica amministrativa dovrà essere inserita la documentazione amministrativa costituita da: DGUE, PASSOE, EVENTUALI CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI (come, a titolo di mero esempio le certificazioni di qualità, l’eventuale impegno a costituirsi in raggruppamento).
FASE 2 - Invio dell’offerta economica.
Nella busta telematica dell’offerta economica l’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, la propria offerta economica, redatta preferibilmente sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e debitamente sottoscritta digitalmente.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma Sintel per procedere all’invio dell’offerta.
I Manuali e le istruzioni presenti sulla piattaforma (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xx-xx/x-xxxxxxxxxxx/ strumenti-di-supporto/guide-manuali-pa) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
E’ inoltre possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800116738.
I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo Pdf-Creator o simili in modo che sia possibile la ricerca delle parole.
1.3. Profilo di committente e recapito fisico della Stazione appaltante.
il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:
Ente | Comune di Palazzolo sull’Oglio | Ufficio | Protocollo | ||
Indirizzo | Via XX settembre | num. | 32 | ||
CAP | 25036 | Località | Palazzolo sull’Oglio | Provincia | Brescia |
1.4. Definizioni utilizzate
1.4.1.Definizioni generali:
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al successivo punto
9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.
1.4.2.Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero la presente Lettera di invito, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «data del presente Documento»: la data di ricevimento della lettera di invito di cui alla lettera a);
c) 1)«Busta amministrativa» o «Busta telematica amministrativa»: il plico telematico contenente la documentazione amministrativa ci cui al Capo 3;
2))«Busta economica» o «Busta telematica dell’Offerta economica» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4;
d) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla Tabella A allegata al Regolamento di cui al punto 1.4.1, lettera b);
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla lettera b) del punto 1.4.1.
1.5. Atti presupposti 1.5.1.Qualificazione dei candidati invitati:
NON PERTINENTE
1.5.2.Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.
1.5.3.Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 21 dicembre 2021;
b) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 21 dicembre 2021
c) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del responsabile del servizio con provvedimento n. 57 del 21 gennaio 2022, sottoscritta in data 24 gennaio
2022;
d) il progetto esecutivo integrale è disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
1.6. Operatori economici che possono presentare l’offerta 1.6.1.Riserva agli offerenti invitati
Fermo restando quanto previsto al punto 1.6.2, possono presentare offerta esclusivamente gli operatori economici invitati e per i quali permangono l’assenza dei motivi di esclusione previsti dagli atti di gara e il possesso di tutti i requisiti dichiarati nella fase di qualificazione di cui al punto 1.5.1, lettera a).
1.6.2.Modifiche ammesse agli offerenti in Forma aggregata:
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del Codice, è ammessa la presentazione dell’offerta da parte di offerenti già invitati, che si costituiscono in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l’operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo;
b) in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, la compagine degli offerenti in Forma aggregata è ammessa esclusivamente nei limiti di cui ai punti da 3.2.1 a 3.2.4.
1.6.3.Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)
Valore stimato complessivo dell’appalto: € 145.000,00 di cui:
1) | € 144.001,15 | Lavori, soggetti a ribasso |
2) | € 998,85 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |
Ai sensi del comma 1, lettera e) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di consentire delle lavorazioni in variante, in aumento rispetto all’importo iniziale di progetto, purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo di legge. L’importo netto di tali eventuali varianti può essere autorizzato fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario.
Contemporaneamente al lotto di cui alla presente lettera di xxxxxx viene avviata la procedura per l’affidamento di analogo intervento, costituente il lotto C.
Gli operatori economici invitat i sono chiamat i a presentare offerta per entrambi i lotti. In applicazione del principio di rotazione di cui al successivo punto 3.0.8, tuttavia non verrà presa in esame l’offerta dell’o.e. che risulterà aggiudicatario dei lavori del presente lotto.
2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione.
La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
categoria | prevalente: | Importo | classifica |
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | € 145.000,00 | I |
2.3. Termini di esecuzione dell’appalto:
A modifica ed integrazione degli elaborati progettuali, si precisa che la durata dei lavori è fissata in 90 (novanta) giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, come dettagliatamente disciplinato dall’art. 21 del C.S.A., disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3. Le opere relative alla zona Sagrato (qualora in capo a questo o.e.), meglio individuate nell’apposita tavola del PSC, dovranno comunque essere terminate entro il 31/05/2022.
Le modalità di pagamento dei corrispettivi spettanti per l’esecuzione dei lavori sono regolamentati dagli artt. 26, 27 e 28 del C.S.A disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
Su richiesta dell’Appaltatore, potrà essere erogata un’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura del 30% dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia assicurativa o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
2.4. Individuazione dell’intervento 2.4.1.Breve descrizione dell’intervento:
Trattasi delle opere da posatore di pietra sulla superficie definita nella Tavola 05 Planimetria di progetto 1:200
– Definizione lotti esecutivi come “APPALTO pietra n.1 (LOTTO B)”. Queste opere sono individuate dettagliata- mente nell’elaborato D2 Computo Metrico Estimativo, dove queste lavorazioni sono tutte definite nella classi- ficazione: SpCat 2 – LOTTO B – opere in pietra”
2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC47): Palazzolo sull’Oglio (BS), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx.
2.4.3. Vocabolario principale: Codice CPV 45233222 - 1 – lavori di lastricatura e asfaltatura
2.5. Altre informazioni
2.5.1.Criterio di affidamento: Definito al Capo 5.
2.5.2.Modalità di contabilizzazione dei lavori:
“A MISURA”, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. ai sensi dell'art. 43, comma 7, del regolamento di cui al DPR 207/2010.
2.5.2.Ammissibilità di varianti offerta: NO
2.5.3. Forma del contratto:
Atto pubblico amministrativo in formato elettronico, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
2.5.4. Spese contrattuali
Disciplinate al punto 8.1.3 del presente documento.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre nel plico telematico BUSTA AMMINISTRATIVA)
Al primo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “BUSTA AMMINISTRATIVA”, presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati open source con i documenti indicati al presente capo, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
La documentazione amministrativa, da introdurre nel plico BUSTA AMMINISTRATIVA è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, raggruppato o raggruppando), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la sua forma giuridica;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’accettazione degli atti di cui al punto 3.0.9, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
b) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, raggruppato o raggruppando), in ottemperanza alle specifiche previsioni di cui titolo III del D.L. n. 77/2021, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 108/2021, apposita dichiarazione attestante:
--- per gli xx.xx aventi un numero di dipendenti superiore a 15, l’assolvimento, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (dichiarazione resa nella sezione D, punto 4, del DGUE);
--- per tutti gli operatori economici l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle disposizioni di cui al citato titolo III del D.L. n. 77/2021, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 108/2021 (dichiarazione resa su modulo allegato alla documentazione di gara);
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.2:
--- dall’operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:
NON PERTINENTE
e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice:
--- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
--- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.
1. NON PERTINENTE
2. Si evidenzia che:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;
--- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con l’appendice 5;
--- la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc.).
4. NON PERTINENTE.
5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.
3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)
3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del codice dei contratti, per alcuno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della pena principale e a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80 del codice, ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)
Sussistenza di:
a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.
3.0.3.Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione è disposta:
a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, nonché al successivo punto 3.0.5, lettera d), lettera e), lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
--- in caso di impresa individuale: il titolare;
--- in caso di società di persone: tutti i soci;
--- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
--- in caso di altro tipi di società, quali società di capitali, società cooperative e società consortili: i rappresentanti legali, gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
--- i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del Regolamento.
--- i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, nonché relativamente ai procuratori generali e i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
b) per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente alle appendici 1 e 2 del DGUE)
In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di
provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3.0.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)
Sono altresì motivi di esclusione i seguenti casi:
a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, ed in possesso dei requisiti di professionalità (avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, oppure società tra professionisti che abbiano i citati requisiti professionali) che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa candidata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale già omologato, la partecipazione è ammessa salvo che la sentenza o il decreto di omologazione abbiano imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
2. Quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
3.0.6.Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), ), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l'aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f),f-bis), f-ter),g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
--- è inferiore a 15;
--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.0.8.Motivo di esclusione per violazione del principio di rotazione
In attuazione del principio della rotazione, di cui agli art. 36, comma 1, del Codice ed al punto 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4, l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura non potrà essere invitato o risultare aggiudicatario di gare indette con la medesima procedura e per la medesima categoria di opere, in attuazione delle indicazioni operative allegate al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26 maggio 2020
3.0.9.Protocollo di legalità e Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 199 del 30 dicembre 2019.
Il predetto atto è disponibile all’indirizzo web di cui al punto 1.3.
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 6.1, attestante i Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione.
3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale (articolo 83, comma 1, lettera b) e lettera c) e 83, comma 2, del Codice)
Gli operatori economici in possesso dell’attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, soddisfano i requisiti di capacità economico-finanziaria.
Trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, in alternativa al possesso della qualificazione SOA di cui al successivo punto 3.1.3, può essere presentata una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico organizzativo richiesti dall’art. 90 del D.P.R. n, 207/2010 (tuttora in vigore in forza del combinato disposto di cui all’art. 83, comma 2, e dell’art. 216, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici).
I requisiti devono essere riferiti a lavori della medesima natura indicata nella nomenclatura della categoria di riferimento e riportata al punto 2.2 del presente avviso e devono essere riferiti all’ultimo quinquennio.
Con tale dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante deve essere certificato che:
a) l’IMPORTO DEI LAVORI eseguiti mediante attività diretta dell’impresa nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, ammonta ad un importo non inferiore all’importo dei lavori (Euro 145.000,00). I lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli oggetto di gara, riconducibili alla categoria
prevalente OG3, classifica I)
b) il COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE, composto da retribuzioni e stipendi, contributi so- ciali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti ai sensi del precedente punto a);
c) l’ATTREZZATURA TECNICA di cui si dispone è adeguata per l’esecuzione dei lavori in appalto
3.1.3.Attestazioni SOA (Iscrizione in elenchi ufficiali di esecutori di lavori pubblici, art. 84 del Codice) (art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)
a) Attestazione SOA nella categoria prevalente OG3, in classifica I;
Trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, in alternativa al possesso delle qualificazioni SOA dianzi indicate, può essere presentata una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico organizzativo indicati al punto 3.1.2.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (attestazioni SOA: condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e/o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara delle medesime categorie.
3. L’operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale della SOA; in tal caso deve produrre, oltre all’attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all’articolo 77 del Regolamento; ai sensi della stessa norma, se l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
3.1.4.Certificazioni (non obbligatorie)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Possesso di:
a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.
2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.
3.2. Offerte presentate in Forma aggregata e subappalto 3.2.1.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale
Ai sensi dell’articolo48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento:
a)
mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è
sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, fermo restando che il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere tali requisiti nella misura richiesta all’operatore economico singolo;
c) ai sensi dell’articolo 48 commi 1, 3 e 6, del Codice e dell’articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento, ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve:
--- indicare la propria quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio;
--- essere in possesso del requisito di cui al punto 3.1.3, in misura non inferiore a quella necessaria per qualificarsi in relazione alla parte di lavori che intende assumere nell’ambito del raggruppamento o consorzio;
d) nei raggruppamenti o consorzi di tipo orizzontale, ai sensi all’articolo 92, comma 2, del Regolamento, la misura del requisito di cui al punto 3.1.3, non può essere inferiore:
--- al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all’offerente singolo, per l’operatore economico mandatario o capogruppo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
--- al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all’offerente singolo per ciascun operatore economico mandante;
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e, se del caso, all’appendice 5, del DGUE)
1. Per i singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere;
--- una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
--- una misura dei lavori da assumere non superiore alla quota di partecipazione.
2. Le percentuali di ripartizione di cui alla lettera d) riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presente gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli operatorie economici.
3. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all’operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun operatore economico mandante.
3.2.2.Reti di imprese e contratti di rete:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’operatore economico delegato mandatario;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori dei lavori;
--- che mettono in comune i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1.
3.2.3.Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara, fermo restando quanto consentito dal comma 7-bis del succitato art. 48 del Codice;
b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
c) l’assenza di indicazioni significa che il consorzio eseguirà i lavori con la propria organizzazione consortile e lo impegna in tal senso.
3.2.4.Operatori economici che ricorrono all’avvalimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
b) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c)
3.2.5.Subappalto facoltativo (articolo 105, comma2, del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) il subappaltatore deve essere qualificato nella categoria oggetto del presente appalto, come definita al punto 3.1.3 della presente lettera di invito;
b) il subappaltatore deve dichiarare che non sussistono a suo carico i motivi ostativi di cui all’art. 80 del codice dei contratti;
b) l’offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
c) in caso di subappalto la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
3.2.6.Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio e necessario ai fini dell’ammissione) (art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014) (condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)
(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
NON PERTINENTE
3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni) da inserire nella busta telematica amministrativa
3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
Come previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178, Supplemento Ordinario n. 24/6, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria
3.3.2.Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
Come previsto dalla tabella di cui all’art. 2 della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121
del 29 dicembre 2020, gli operatori economici sono esent i dal versamento del contributo di cui all’art. 1,
comma 67, della Legge n. 266 del 2005, in quanto l’importo lavori a base di gara è inferiore ad Euro 150.000,00.
3.3.3.Sopralluogo in sito : NON PERTINENTE
4. CAPO 4 – OFFERTA
(Documentazione della busta telematica della «Offerta Economica»)
Al secondo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica inserendola a video.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale dell’impresa mandataria/capogruppo o della delegataria.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore generale o speciale di tutte le imprese raggruppande.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA”, il documento di offerta redatto preferibilmente sul modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, assolta la competente imposta di bollo, e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:
a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1);
e) è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f);
f) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 2);
g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione digitale deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
Il documento di offerta, una volta sottoscritto digitalmente deve essere inserito nel plico telematico
dell’offerta economica.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del Codice; l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), espresso con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 4, lettera d).
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissioni ed esclusioni 6.1.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
Al fine di permettere la corretta predisposizione degli spazi in ossequio alle misure di distanziamento volte a prevenire il contagio da Covid-19, gli operatori economici sono invitati a comunicare entro le ore 12:00 del giorno 03 febbraio 2022 l’eventuale nominativo dell'incaricato autorizzato a partecipare alla seduta all’indirizzo mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1.
e) nei casi di cui alla lettera d),si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.
6.1.2.Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel seguente luogo:
Ente | Comune di Palazzolo sull’Oglio | Ufficio | Lavori Pubblici | ||||
Indirizzo | Via XX Settembre | num. | 32 | ||||
CAP | 25036 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxx’Xxxxx | Xxxxxxxxx | XX | ||
nella seguente data: | |||||||
giorno | Giovedì | data | 03 febbraio 2022 | alle ore | 14:45 |
oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
a) accedere alla piattaforma Sintel ed a comunicare il numero e il nominativo dei concorrenti che hanno sottomesso offerta nei termini ;
b) aprire la busta telematica Amministrativa di ogni singolo concorrente in ordine di presentazione risultante dalle registrazioni di SINTEL, verificare la validità della firma digitale e la completezza e regolarità dei documenti amministrativi presentati;
b) a verificare la correttezza formale della busta dell’Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
6.1.3.Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle buste gli offerenti il cui plico:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo;
--- non contiene l’Offerta economica telematica oppure contiene l’Offerta economica fuori dalla relativa cartella telematica, rendendone visibile i contenuti prima dell’apertura delle offerte, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
--- la cui busta telematica dell’Offerta Economica presenta modalità di redazione o sottoscrizione difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità.
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che per l’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta telematica dell’Offerta Economica, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici;
e) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto non competente ovvero diverso da quelli ammessi dal punto 9.3.4.
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c) e lettera d), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione o delle lavorazioni o parti di lavoro di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
f) la cui garanzia provvisoria:
--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
Si considera prestata in maniera insufficiente anche la garanzia presentata in misura inferiore per effetto dell’errata applicazione del calcolo delle riduzioni come previsto all’art. 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice;
--- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.9.
6.2.2.Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque)giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente;
c) l’inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione determina l’esclusione l’offerente
d) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta.
6.3. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultino falsi o mendaci;
--- siano in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non siano idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione dei relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
6.3.1.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell’offerta
Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all’ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.
6.5. Gestione della «Offerta economica» 6.5.1.Apertura della «Offerta economica»
Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all’ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) alla verifica della validità della sottoscrizione digitale, alla verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
d) ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi della manodopera e della sicurezza aziendali propri dell’offerente di cui al Capo 4, lettera e), ai sensi dell’articolo 97, comma 10, del Codice;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
g) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.
6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della sottoscrizione digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici
raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza dell’importo dei costi della manodopera e di sicurezza aziendali propri dell’offerente, previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice ed ai sensi del Capo 4, lettera e) del presente invito; si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15 come richiamata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19.
6.5.3.Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
6.6.1.Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (CINQUE) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto9.3.1, in seduta pubblica:
a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice;
b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 previsto dalla stessa lettera e);
c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
d) in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l’assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice:
--- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale [ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta migliore (di minor ribasso in quanto la meno anomala);
--- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala [ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante, propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta migliore (di maggior ribasso in quanto economicamente più conveniente).
6.6.2.Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
a) ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
c) ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice:
--- si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);
--- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all’esclusione automatica e, fermo restandone la facoltà, trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3,
7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 7.2.1.Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6.2, lettera b) o lettera c), presupposte alla verifica
di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2.Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
f) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l’offerente:
f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 97, comma 5, del Codice.
7.2.3.Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti
a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.6) utile d’impresa;
d.7) costi della manodopera od oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95, comma 10, del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione 7.3.1.Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia
di anomalia di cui al punto6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 15 (quindici), all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.
7.3.2.Verifica dei requisiti
Immediatamente dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, primo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le
pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati dalla Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione 7.4.1.Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta
prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
7.4.3.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98del medesimo decreto legislativo;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- la Stazione appaltante può imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.1.2, lettera f).
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 8.1.1.Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) NON PERTINENTE;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.1.2.Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
--- la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
8.1.3 Forma del contratto e stima delle spese contrattuali
a) Il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo in formato digitale elettronico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, a rogito del Segretario Generale;
Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico dell’appaltatore
b) al contratto verrà allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce integrazione al contratto medesimo, .
b) la stipula del contratto è assoggettata all’imposta di bollo, di registro (riscosse per conto dello Stato) ed al rimborso dei diritti di segreteria come di seguito indicato:
b.1) imposta di bollo sul contratto in formato elettronico : Euro 45,00 (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 modificata dal D.M. 22.2.2007);
b.2) imposta di bollo sul Capitolato Speciale d’Appalto (composto da 89 facciate) nella misura di Euro 16,00 ogni 4 facciate, per un totale di Euro 368,00, ai sensi dell’art. 2, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e
risposta Agenzia Entrate n. 35/2018;
b.3) imposta di registro per la registrazione del contratto nella misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986;
b.4) diritto proporzionale di segreteria ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 604 dell'8 giugno 1962, (Tabella D), calcolati sull’importo netto del contratto; il diritto di segreteria calcolato sull’importo lavori a base di gara è pari ad Euro 975,11. Tale importo, quindi potrà subire decrementi in ragione dell’importo contrattuale determinato a seguito del ribasso offerto.
Si precisa che l’imposta di Bollo e l’imposta di Registro vengono riscossi dal Comune per il successivo riversamento nelle casse dell’Erario.
I diritti di segreteria sono destinati al Comune
8.2. Adempimenti contrattuali 8.2.1.Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all’articolo 32,
comma 11, quinto periodo, del Codice.
8.2.2.Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
--- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
--- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
--- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
--- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa 9.1.1.Validità e formalità delle dichiarazioni:
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
a) in forza dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:
--- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
--- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
c) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.
9.1.2.Altre condizioni:
a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 9.2 che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
9.1.3.Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Si richiamano le note di chiarimento alla documentazione amministrativa del Capo 3, in relazione alla possibilità di riutilizzo del DGUE già utilizzato nella fase di Qualificazione di cui al punto 1.5.1 o della semplificazione nella compilazione del DGUE per le informazioni e le condizioni NON MUTATErispetto alla predetta fase di Qualificazione.
9.2.1.Compilazione del DGUE
E’ un documento individuale riservato all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Tale modello è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:
--- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
--- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3.
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. AVVALIMENTO NON PERTINENTE AI SENSI DEL PUNTO 3.2.4
Sezione D. Informazioni in relazione ai subappaltatori. Si tratta di indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare ma per le quali il subappalto è facoltativo (categorie delle quali si possiede la qualificazione, oppure categorie a qualificazione non obbligatoria). In caso di subappalto obbligatorio si rinvia alla Parte IV, Sezione C.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto
3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro
della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- f-bis) presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;
--- f-ter) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
-- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4)
--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesta al punto 3.1.1;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa se in possesso dell’attestazione SOA. In caso di assenza del possesso della qualificazione SOA, allegare dichiarazione come previsto al punto 3.1.2 del presente Documento)
Sezione C. Capacità tecniche e professionali: nel caso l’operatore economico offerente sia carente di attestazione SOA allegare la dichiarazione richiesta al punto 3.1.2 del presente Documento.
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. (omessa in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti con le copie dei relativi documenti di riconoscimento; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.
9.2.2.Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti con le quote di partecipazione (parte finale, lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in ogni caso ciascun operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione fino a 4 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica»” che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti
pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. AVVALIMENTO NON PERTINENTE AI SENSI DEL PUNTO 3.2.4
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Appendici integranti il DGUE:
(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico): indicazione delle quote di partecipazione o delle lavorazioni assunte da ciascun operatore economico.
9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo
9.3.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l’obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici come indicata sulla Piattaforma Sintel;
b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l’obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.3.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.3.3:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni della procedura” nella Piattaforma Sintel; solo in caso di malfunzionamento della predetta procedura, le richieste di cui alla presente lettera potranno essere presentate a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e nella sezione “Documentazione di gara” sulla Piattaforma Sintel; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
d) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 nonché nella sezione “Documentazione di gara” presente nella procedura sulla Piattaforma Sintel.
9.3.3.Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
9.3.4.Sopralluogo assistito in sito : NON PERTINENTE
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.1.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, con le seguenti precisazioni:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
10.1.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo xxxxxxx e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
10.1.3.Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento odi liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
10.2.2.Trattamento dei dati personali
Si veda l’informativa allegata alla presente lettera di invito.
10.2.3.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d’appalto:
a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
c) il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
d) la documentazione di cui al punto 1.5.3.
10.3. Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
Palazzolo sull’Oglio, 24 gennaio 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxx Xxxxxx
Allegati: modelli per la partecipazione:
(articolo48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
--- DGUE: Documento unico di gara (DGUE), per l’operatore economico (operatori economici offerenti singoli e, raggruppati, operatori economici consorziati, operatori economici ausiliari);
--- Dichiarazione DL 77/2021.
--- Modello di Offerta economica.