INDICE
INDICE
1. | PREMESSE | 3 |
2. | GARE FRA FORNITORI | 3 |
3. | CONFERMA ORDINE | 3 |
4. | DEFINIZIONE DEI PRODOTTI, OPERE O SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA | 3 |
5. | OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE | 4 |
6. | CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - IMPIANTI ESTERNI | 5 |
7. | PROPRIETÀ INDUSTRIALE - BREVETTI - LICENZE | 5 |
8. | RISERVATEZZA | 6 |
9. | STATO DI AVANZAMENTO - MONITORAGGIO PRODUZIONE E TEMPI DI CONSEGNA | 6 |
10. | REQUISITI DEL FORNITORE | 6 |
11. | ISPEZIONI - TEST | 7 |
12. | QUALITÀ - TRACCIABILITÀ | 7 |
13. | TEMPI DI CONSEGNA | 7 |
14. | PENALI | 8 |
15. | PROTEZIONE E IMBALLAGGIO / ETICHETTATURA E MARCATURA | 8 |
16. | CONSEGNA | 8 |
17. | GARANZIE | 9 |
18. | APPALTO DI OPERE E SERVIZI | 11 |
19. | PARTI DI RICAMBIO | 12 |
20. | ACCETTAZIONE | 12 |
21. | TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ | 12 |
22. | TRASFERIMENTO DEI RISCHI | 12 |
23. | ASSICURAZIONE | 12 |
24. | FATTURAZIONE | 13 |
25. | RISERVA DI PROPRIETÀ | 13 |
26. | RIFIUTO | 13 |
27. | SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ORDINE | 14 |
28. | RECESSO - RISOLUZIONE | 14 |
29. | RINUNCIA | 15 |
30. | EVENTI NON IMPUTABILI E DI FORZA MAGGIORE | 15 |
31. | DISPOSIZIONI VARIE | 15 |
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
32. | LINGUA | 15 |
33. | DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO | 15 |
34. | D.LGS. 231 DEL 08-06-2001 | 16 |
35. | RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E CODICE DI CONDOTTA | 16 |
36. | LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE | 17 |
37. | TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 17 |
1. PREMESSE
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i rapporti di fornitura di prodotti, opere o servizi tra
- la società del gruppo Air Liquide con sede in Italia che abbia emesso un ordine e
- il fornitore destinatario dell’ordine di acquisto (di seguito ordine), la cui denominazione sociale sia indicata nell’ordine stesso.
Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto per “"FORNITORE" si intende la società destinataria dell’ordine. Per "AL" si intende la società del gruppo Air Liquide in Italia che abbia emesso l’ordine.
Le presenti condizioni regolano e sono parte integrante dell'ordine. Eventuali ulteriori documenti saranno validi tra le parti solo se espressamente richiamati e allegati all’ordine, a eccezion fatta per il caso in cui il rapporto di fornitura sia regolato da un contratto quadro. Sono rigettati le Condizioni Generali di Vendita del FORNITORE e altri documenti predisposti unilateralmente da una delle parti, anche se conosciute o conoscibili dall’altra, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1341 cod.civ..
2. GARE FRA FORNITORI
AL può scegliere il FORNITORE all’esito di una gara, nell’ambito della quale siano trasmessi al FORNITORE documenti tecnici o comunque descrittivi dei prodotti delle opere o dei servizi richiesti. In tal caso è onere del FORNITORE prendere completa conoscenza della documentazione e, se necessario, richiedere ulteriori informazioni, evidenziare eventuali errori, omissioni o anomalie, prima di sottoporre ad AL la propria offerta.
A seguito dell’emissione dell’ordine nessuna eccezione potrà essere sollevata dal FORNITORE nei confronti di AL in ordine al ricevimento, alla conoscenza, alla completezza, all’accuratezza e alla correttezza dei documenti sulla base dei quali si sia determinato ad offrire i prodotti, le opere o i servizi alle condizioni che siano state recepite nell’ordine. In particolare il FORNITORE non potrà invocare la mancanza di informazioni a giustificazione del ritardo nella consegna (in relazione ai tempi di consegna concordati) o di un aumento di prezzo.
L’invito a partecipare ad una gara tra fornitori, indipendentemente dagli elementi in essa contenuti, non rappresenta una proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 comma 1 cod.civ., così come l’eventuale offerta del FORNITORE non rappresenta un’accettazione. L’intento di AL di concludere il contratto sarà manifestato esclusivamente mediante l’emissione dell’ordine, che, integrato dalle presenti condizioni generali di acquisto, regolerà il rapporto di fornitura tra AL e il FORNITORE. Ogni diversa precedente intesa, verbale o scritta tra le parti che non sia espressamente richiamata e allegata all’ordine deve considerarsi superata.
3. CONFERMA ORDINE
Al ricevimento dell’ordine, il FORNITORE invierà ad AL la conferma d’ordine per iscritto che dovrà accettare integralmente quanto indicato nell’ordine.
La conferma d’ordine che non riporti le medesime condizioni indicate nell’ordine è da intendersi come una controproposta del FORNITORE. AL, a sua discrezione, avrà facoltà di accettarla o di rigettarla. In caso di mancato invio della conferma d’ordine, AL avrà facoltà di cancellare l’ordine o, a sua discrezione, chiedere l’adempimento nei termini previsti, anche se la conferma d’ordine non sia stata inviata.
Un esempio di modello di conferma d’ordine è in Allegato
4. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI, OPERE O SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura avrà ad oggetto i prodotti, le opere o i servizi identificati nell’ordine e nei documenti che siano espressamente richiamati e allegati all’ordine.
Se non diversamente previsto nell’ordine, i prodotti saranno nuovi e privi di vizi, conformi alle specifiche tecniche eventualmente richiamate e allegate all’ordine e corredati da tutti i documenti richiesti da AL nell’ordine e dagli altri documenti previsti dalla normativa applicabile, comprese le eventuali certificazioni, dai regolamenti e dalle autorità locali (con riferimento al luogo dove ne debba essere fatto uso). I prodotti saranno comunque conformi alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti delle autorità locali applicabili.
Le opere e i servizi dovranno avere ad oggetto quanto richiesto nell’ordine, essere eseguiti dal FORNITORE conformemente alle specifiche indicate nell’ordine e a regola dell’arte, secondo i più alti standard professionali, comunque nel rispetto dell’art. 1176 comma II cod.civ. e di tutte le norme applicabili. Quando le opere e/o i servizi debbano essere eseguiti presso una delle sedi AL o presso le sedi dei clienti AL; si applicheranno tutte le norme relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il FORNITORE ed AL collaboreranno nell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative applicabili nel luogo di consegna.
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
5.1. Ai fini di cui agli articoli 1490, 1497, 1667 cod.civ, Il FORNITORE garantisce che i prodotti sono idonei e hanno le qualità essenziali all’uso cui sono destinati e che le opere e i servizi sono privi di difformità e vizi. I prodotti le opere e i servizi dovra nno essere conformi alle specifiche contenute nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati.
5.2. Il FORNITORE non potrà invocare la mancanza di conoscenza della descrizione dei prodotti, delle opere (compresi gli impianti) e dei servizi da fornire, dei livelli di prestazioni attesi, dello scopo a cui gli stessi sono destinati, delle modalità/termini di consegna o dei siti di installazione o implementazione, delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle autorità agli stessi applicabili, dei vincoli imposti dalle attività di altre aziende che operano sul sito, degli impianti operativi o non operati vi, anche se tali aspetti non siano stati specificamente comunicati da AL, se il FORNITORE li abbia conosciuti prima che l’ordine fosse emesso o, avuto riguardo alla professionalità del FORNITORE, tali requisiti siano conoscibili al FORNITORE, con l’ordinaria diligenza.
5.3. Il FORNITORE si farà inoltre carico di tutti gli adempimenti necessari affinché i prodotti, le opere e i servizi siano conformi alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti delle autorità locali applicabili nel luogo di consegna/installazione o messa in esercizio, fornendo i documenti ed eventuali certificazioni, se richieste, salvo diverso accordo scritto.
5.4. L’esecuzione dell’ordine comporta l’integrale accettazione da parte del FORNITORE dei suoi contenuti e delle condizioni previste per l’esatto adempimento dello stesso.
5.5. Prima dell’emissione dell’ordine; in qualità di esperto nel suo campo, anche ai sensi dell’art. 1176 comma II cod. civ., il FORNITORE dovrà comunicare ad AL per iscritto le eventuali riserve nella sua offerta o le variazioni che ritenga necessarie ai sensi dell’art. 1660 cod.civ. per l’esecuzione dell’opera alla regola dell’arte.
5.6. Fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che AL subisca per l’inesatto o mancato adempimento da parte del FORNITORE delle proprie obbligazioni.
5.7. Nessuna modifica potrà essere fatta alle specifiche o ai piani forniti o approvati da AL e, in generale, a qualsiasi documento richiamato nell'ordine, senza il preventivo consenso scritto di AL.
5.8. In deroga all’art. 1665 comma 4 cod.civ., l’eventuale presentazione ad AL dei piani o la loro approvazione da parte di AL non costituirà accettazione dei prodotti, delle opere e dei servizi e non esenterà in alcun modo il FORNITORE dagli obblighi assunti, anche in caso di errore, in particolare negli studi o calcoli.
5.9. Il personale di AL e del suo cliente, o i suoi rappresentanti autorizzati, devono avere libero accesso a fabbriche e sedi del FORNITORE o dei suoi sub-fornitori, in ogni momento. Il FORNITORE deve fornire a sue spese tutte le risorse e il personale necessari per l'esecuzione delle ispezioni e delle prove indicate nell'ordine. L’esito positivo delle verifiche effettuate da AL non esonererà in alcun modo il FORNITORE dall’esatto adempimento dei suoi obblighi .
5.10. Il FORNITORE si impegna a rispettare e a mantenere per tutta la durata del rapporto di fornitura, i requisiti previsti per legge e richiesti da AL in fase di selezione del FORNITORE, oltre all’idoneità tecnico professionale per l’esecuzione delle o pere e dei servizi. AL potrà richiedere che tali requisiti siano attestati mediante l’adozione di sistemi di certificazione, anche con riferimento a norme ISO o equivalenti. AL si riserva il diritto di effettuare, anche mediante un ente esterno, i controlli che ritenga necessari per valutare l’adeguatezza dei sistemi di certificazione di qualità del FORNITORE e dei suoi sub-fornitori. In caso di mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sopra citati, il FORNITORE sarà tenuto a darne immediata comunicazione ad AL, a cessare le attività eventualmente avviate e a tenere AL indenne da tutte le conseguenze anche economiche da ciò derivanti.
5.11. Il FORNITORE si impegna a rispettare in tutti i suoi punti il “Codice di condotta per fornitori di prodotti e servizi” in allegato
2. AL si riserva il diritto di verificare il rispetto del codice di condotta da parte del FORNITORE. Il mancato rispetto del codice di condotta da parte del FORNITORE comporterà la sospensione ed eventualmente l’annullamento dell’ordine prima che abbia inizio l’esecuzione e, in seguito alla esecuzione, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art 1456 cod.civ., che avrà effetti al ricevimento da parte del FORNITORE della contestazione sollevata da AL in relazione alla violazione del codice di condotta.
6. CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - IMPIANTI ESTERNI
6.1. E’ fatto divieto al FORNITORE di cedere in tutto o in parte il contratto senza la preventiva ed esplicita autorizzazione di AL stessa.
6.2. Se la fornitura abbia ad oggetto opere o servizi, non è consentito il subappalto completo degli stessi. Il FORNITORE potrà subappaltare in parte l’esecuzione delle opere e/o dei servizi, previa autorizzazione scritta di AL. L’intento del FORNITORE di subappaltare in parte le attività oggetto di fornitura dovrà essere manifestato prima dell’emissione dell’ordine.
6.3. In nessun caso, l'approvazione di AL esonererà il FORNITORE dai suoi obblighi nei confronti di AL, cui sarà tenuto anche in caso di inadempimento dei subappaltatori impiegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo il FORNITORE risponderà e sarà responsabile della progettazione, della qualità dei materiali, della produzione, dei tempi di consegna, fornendo le garanzie previste nell’ordine o, in mancanza di indicazioni specifiche, nelle presenti condizioni generali di acquisto
Il FORNITORE garantirà che tutti gli eventuali componenti dei prodotti provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea siano liberamente commercializzabili e utilizzabili da parte di AL nei luoghi di consegna.
Tutti i prodotti saranno corredati di tutta la necessaria documentazione, tradotta nella lingua del paese di utilizzo.
7. PROPRIETÀ INDUSTRIALE - BREVETTI - LICENZE
7.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce di essere proprietario dei prodotti, ai sensi dell’art. 1476 comma 1 numero 2) cod.civ.
Il FORNITORE garantisce inoltre di essere legittimo proprietario, licenziatario, titolare o utente autorizzato dei brevetti, delle licenze, dei processi, del know-how dei marchi, dei disegni, dei modelli o di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai prodotti e/o necessari per l’esecuzione delle opere e dei servizi previsti nell’ordine .
7.2. Il FORNITORE si impegna a proteggere AL contro qualsiasi azione a tenerla indenne da qualsiasi pretesa che terzi possano sollevare nei confronti di AL in relazione alla violazione di brevetti, processi, marchi, disegni o modelli utilizzati per l’esecuzione dell’ordine.
7.3. Qualora i prodotti, le opere o i servizi risultino per qualunque motivo violare diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, il FORNITORE procurerà a proprie cure e spese, il diritto per AL ad utilizzare i prodotti, le opere e i servizi o li sostituirà con altri in modo da evitare qualsiasi violazione di diritti altrui. Eventuali maggiori costi saranno interamente a carico del FORNITORE.
7.4. Fatto salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le parti e fatta eccezione per il diritto morale ad essere riconosciuto autore o inventore, il pagamento del prezzo dei prodotti delle opere e dei servizi deve intendersi comprensivo di tutti i diritti sulle informazioni, i dati, gli studi, i risultati: AL ne sarà proprietaria e avrà facoltà di sfruttarli e/o proteggerli a propria discrezione. Resta inteso che i documenti tecnici di tutti i tipi, compresi piani, elenchi degli impianti, diagrammi e specifiche redatte dal FORNITORE o dai sub-fornitori, e, in generale, tutti i documenti forniti ad AL, diventeranno di proprietà di AL, che avrà il diritto di farne un libero uso.
7.5. Il FORNITORE si impegna ad offrire ad AL la possibilità di beneficiare dei miglioramenti apportati ai prodotti alle opere e ai servizi oggetto della fornitura per dieci anni dopo la firma del contratto, sulla base di condizioni che saranno concordate per iscritto.
8. RISERVATEZZA
8.1. Il FORNITORE si impegna a non utilizzare le informazioni che AL abbia condiviso con lo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni di natura tecnica e commerciale relative ad AL, le sue attività al di fuori dello scopo di eseguire l’ordine. Tali informazioni non potranno essere inoltre comunicate a terzi, divulgate e diffuse. Gli obblighi di riservatezza saranno validi ed efficaci anche al termine del rapporto di fornitura e per ulteriori dieci anni.
8.2. I documenti, anche scritti a mano, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, schemi, xxxxxxxx, schizzi e note di calcolo forniti al FORNITORE da AL, resteranno di proprietà di AL. E’ fatto divieto a chiunque di farne un uso che non sia strettamente collegato con l’esecuzione dell’ordine, di riprodurli in tutto o in parte, trasmetterli, anche in via telematica, a terzi, diffonderli o pubblicarli senza il previo consenso scritto di AL. Il FORNITORE si impegna a utilizzare questi documenti o qualsiasi altra informazione fornita da AL per il solo scopo di soddisfare l'ordine, di custodirli e di assicurare che gli stessi non entrino nel possesso di terzi.
8.3. Gli obblighi di riservatezza saranno validi ed efficaci anche in caso di annullamento dell’ordine e/o risoluzione del rapporto di fornitura. Tuttavia, il FORNITORE non può essere ritenuto responsabile per la divulgazione delle informazioni ricevute da AL, anche prima dell’emissione dell’ordine:
- se abbia ricevuto il preventivo consenso scritto di AL a divulgarli,
- se fossero di pubblico dominio al momento della comunicazione delle stesse al FORNITORE.
Inoltre, il FORNITORE è responsabile nei confronti di AL riguardo al rispetto da parte dei suoi dipendenti e/o subfornitori degli obblighi di riservatezza previsti nella presenti condizioni generali di acquisto.
9. STATO DI AVANZAMENTO - MONITORAGGIO PRODUZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
9.1. Il FORNITORE eseguirà la consegna dei prodotti, opere e servizi, alla data di consegna indicata nell’ordine.
9.2. Esclusivamente nel caso in cui il termine di consegna dei prodotti, opere e servizi non sia specificato nell’ordine in quanto dipendente da una serie di eventi o attività specificate in un crono-programma o simile documento allegato all’ordine, il FORNITORE si impegna a tenere AL al corrente dello stato di avanzamento di tali eventi ed attività con la frequenza concordata. Nel termine indicato nell’ordine o, in mancanza, entro quindici giorni dalla emissione dell'ordine, il FORNITORE invierà ad AL:
- il crono-programma, comprendente, in particolare, le date di inizio e di completamento di studi, approvvigionamento, produzione (in dettaglio), ispezioni, test, imballaggio, trasporto, installazione, messa in servizio, ecc.;
- le scadenze previste per la presentazione dei documenti (studi, piano di ispezione, procedure, ecc.) in conformità con il sistema di numerazione imposto da AL;
- il previsto report sull'approvvigionamento;
- la data di consegna, con il calendario dettagliato per l'installazione e la messa in funzione, se del caso.
9.3. Il FORNITORE dovrà informare AL di tutti gli eventi che possono influenzare negativamente i tempi di consegna, senza che questo comporti l’accettazione da parte di AL di eventuali posticipazioni della data di consegna.
Il FORNITORE sarà comunque tenuto al rispetto del termine di consegna e AL avrà diritto di far valere i rimedi previsti contrattualmente nell’ordine o nelle presenti condizioni generali di acquisto, oltre agli altri diritti previsti dalla legge.
10. REQUISITI DEL FORNITORE
10.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce di essere dotato di un’autonoma organizzazione, di disporre delle risorse e dei mezzi e di essere autorizzato a svolgere tutte le attività relative alla corretta esecuzione dell’ordine e di agire nel risp etto di tutte le norme applicabili.
Qualora, in base all’ordine, il FORNITORE debba realizzare opere o svolgere servizi in relazione ai quali AL chieda l’attestazione dell’idoneità tecnico-professionale, sarà cura del FORNITORE mettere a disposizione di AL tutti i documenti che AL riterrà necessari anche e non solo ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni.
10.2. In mancanza di alcuno dei requisiti di cui ai paragrafi sopra, o se uno o più requisiti vengano meno nel corso della fornitura, AL si riserva il diritto di revocare l’ordine, prima dell’inizio dell’esecuzione, sospendere e/o risolvere il contratto se il FORNI TORE non garantisca di poter svolgere le proprie attività nel rispetto dei requisiti di legge o richiesti da AL nell’ordine.
Il FORNITORE terrà AL manlevata e indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli (comprese eventuali sanzioni e/o pretese di terzi) che AL possa subire quando, pur in mancanza dei requisiti, il FORNITORE o un sub-fornitore inizi o continui a dare esecuzione all’ordine.
10.3. I lavori e i servizi dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, formato e competente al fine garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal FORNITORE.
11. ISPEZIONI - TEST
11.1. Quando l’ordine abbia a oggetto la fornitura di prodotti, AL il FORNITORE si farà carico di effettuare sugli stessi tutti i controlli e tutte le prove che ne garantiscano la conformità alle specifiche, prima della consegna..
Quando l’ordine abbia a oggetto la realizzazione di un’opera ove sia richiesta una verifica, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la consegna, il FORNITORE comunicherà ad AL che l’opera è pronta per la verifica. In deroga all’art. 1665 cod.civ l’opera non si considererà accettata se AL non abbia effettuato la verifica, anche se il termine per effettuarla sia decorso.
La verifica sarà documentata mediante sottoscrizione di un verbale e non sarà completata se non siano consegnati ad AL tutti i documenti richiesti nell’ordine o comunque previsti per legge.
11.2. I costi di controlli, ispezioni, omologazioni, certificazioni o gli altri adempimenti necessari prima della consegna da parte degli enti preposti saranno ad esclusivo carico del FORNITORE.
11.3. Quando sia prevista la presenza di referenti di AL, il FORNITORE dovrà comunicare ad AL le date di controlli, ispezioni, ecc. con il preavviso specificato nell'ordine e nei documenti dallo stesso richiamati. Se non diversamente ivi convenuto nell'ordine, il periodo di preavviso minimo è di 15 giorni.
11.4. L’esito negativo della verifica dell’opera, ai sensi dell’art 1665 cod.civ., da parte di AL o dei controlli, ispezioni, ecc. da parte degli enti preposti non esonererà il FORNITORE dall’obbligo di consegnare i prodotti e le opere conformi alle specifiche, nei termini previsti nell’ordine. Resta inteso che i costi aggiuntivi sostenuti da AL causati dall’esito negativo delle verifiche, saranno a carico del FORNITORE.
12. QUALITÀ - TRACCIABILITÀ
Su richiesta scritta di AL, il FORNITORE si impegna a fornire tutte le informazioni che permettano di identificare l'origine, il luogo e la data di fabbricazione dei prodotti forniti e dei loro componenti, i controlli di qualità effettuati e tutte le altre informazioni pertinenti, nonché i numeri di serie o di lotto, se del caso.
13. TEMPI DI CONSEGNA
13.1. Il termine di consegna dei prodotti, dei lavori e dei servizi indicato nell’ordine è essenziale nell’interesse di AL ai sensi dell’art. 1457 cod.civ.. Decorso il termine, AL avrà facoltà di comunicare al FORNITORE la propria volontà di ricevere i prodotti, le opere o i servizi nel termine di 15 giorni o di risolvere il contratto. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
13.2. La consegna non sarà perfezionata prima che AL abbia ricevuto, oltre ai prodotti, alle opere e ai servizi, tutti i documenti indicati nell’ordine o comunque previsti per legge.
13.3. Eventuali accordi in relazione al tasso di cambio dovranno essere specificati nell’ordine..
14. PENALI
14.1. Fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto (art. 13), dalla legge e il risarcimento di ogni ulteriore danno, in caso di inadempimento da parte del FORNITORE delle obbligazioni assunte, AL applicherà le penali previste nell’ordine. Se non siano stabilite nell'ordine, in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna contrattuali, AL applicherà penali per il ritardo nella consegna pari al 2% del valore totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo; ogni settimana iniziata sarà dovuta integralmente..
14.2. Le penali saranno applicate da AL a decorrere dal giorno successivo al termine previsto per la consegna e saranno oggetto di emissione di note di credito per gli importi corrispondenti da parte del FORNITORE.
14.3. L'ordine potrà prevedere periodi di tolleranza ("grace period") nei quali, nonostante la scadenza del termine di consegna, non saranno applicabili le penali. Superati detti periodi di tolleranza, le penali si applicheranno a decorrere dal primo gio rno successivo alla data originariamente prevista per la consegna.
15. PROTEZIONE E IMBALLAGGIO / ETICHETTATURA E MARCATURA
15.1. Protezione dei prodotti:
Prima del confezionamento, i prodotti devono essere protetti contro l'esposizione:
- a maltempo e umidità,
- a danneggiamenti da urti e comunque da ogni fattore esterno.
15.2. Imballaggio:
Oltre ad eventuali ulteriori specifiche stabilite nell'ordine, l'imballaggio deve essere progettato e fabbricato in modo da mantenere i prodotti in buone condizioni durante le varie fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. I pezzi di ricambio devono essere imballati separatamente.
15.3. Etichettatura:
Il FORNITORE è responsabile della corretta etichettatura degli imballaggi dei prodotti, in conformità con le normative applicabili e gli standard industriali oltre all’ordinaria diligenza. Eventuali ulteriori istruzioni per l'etichettatura potranno essere riportate nell'ordine e/o nelle istruzioni per la spedizione.
15.4. Le conseguenze di un eventuale danno/perdita da parte di AL causata da un mancato rispetto delle condizioni contenute in questo articolo 15 saranno totalmente a carico del FORNITORE.
16. CONSEGNA
16.1. Il FORNITORE effettuerà la consegna dei prodotti, delle opere e dei servizi nel luogo e nel termine stabiliti nell’ordine. Ove non diversamente specificato, il termine è essenziale e si applica l’art. 13 delle presenti condizioni generali di acquisto.
16.2. La consegna dei prodotti si intenderà effettuata esclusivamente se il FORNITORE abbia messo a disposizione tutti i prodotti e tutti i documenti richiesti in base all’ordine o comunque previsti dalle leggi, dai regolamenti applicabili, dai provvedimenti delle autorità competenti e/o dalle norme tecniche, anche ai sensi dell’art. 1477 cod.civ..
16.3. La consegna delle opere si intenderà effettuata dopo che il FORNITORE abbia comunicato la disponibilità delle opere stesse, secondo quanto previsto dall’art 11.1. delle presenti condizioni generali di acquisto. A seguito della consegna AL effettuerà la verifica nei termini e con le modalità previste nell’ordine.
16.4. La consegna dei servizi si intenderà effettuata quando il FORNITORE abbia eseguito tutte le attività previste nell’ordi ne e abbia messo a disposizione di AL eventuali studi, materiali e gli altri documenti che permettano di conseguire gli scopi indicati nell’ordine.
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
16.5. I documenti di trasporto o gli altri documenti che accompagnano i prodotti saranno redatti nella lingua del paese ove dovrà avvenire la consegna.
Essi dovranno essere inviati ad AL in triplice copia e, in particolare, dovranno comprendere, oltre ai dati previsti dalle leggi applicabili nel paese di consegna, le seguenti informazioni:
- il riferimento al progetto previsto da AL,
- il numero dell'ordine di AL,
- quantitativi e descrizioni dei singoli prodotti contenuti in ciascun pacco o contenitore in caso di trasporto alla rinfusa, indicati in modo da garantire che il numero della tariffa doganale pertinente possa essere assegnato a ciascun elemento e/o per consentire il controllo della quantità all'arrivo al luogo di consegna.
Una copia di ciascun documento di trasporto, deve recare il timbro del FORNITORE e deve essere inviata ad AL.
16.6. Spedizione:
Nel caso in cui la spedizione sia a carico del FORNITORE, i prodotti saranno spediti senza ulteriori istruzioni e/o conferme da parte di AL, salvo se specificato diversamente nell’ordine. Non sono consentite consegne parziali, salvo previa autorizzazione di ALI prodotti dovranno essere tassativamente consegnati all’indirizzo indicato nell’ordine. Se richiesto, il FORNITORE rilascerà ad AL una lettera di vettura indicante la data effettiva di partenza.
16.7. Trasporto:
Nel caso in cui il trasporto sia a carico del FORNITORE, il FORNITORE è responsabile, tra l’altro, per:
- la predisposizione, a sue spese, di specifica copertura assicurativa per il trasporto e gli impianti trasportati, al suo valore di sostituzione,
- in caso di trasporti eccezionali, l'esame di possibili percorsi e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie entro tempi compatibili con i requisiti dell'ordine.
16.8. Consegna
I metodi/termini di consegna sono specificati nell'ordine e si intendono accettati dal FORNITORE.
16.9. Salute e sicurezza
Fatto salvo quanto meglio specificato al seguente articolo 17 in relazione alla fornitura di opere e servizi, il FORNITORE è tenuto a garantire che, nell’eseguire la consegna, i suoi dipendenti, rappresentanti o incaricati rispettino le norme in vigore presso il luogo di consegna specificato nell’ordine, per quanto riguarda l’accesso, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e, comunque, tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
16.10. Documenti di importazione/esportazione
Se le condizioni di consegna (i.a. INCOTERMS nella versione vigente al momento dell’emissione dell’ordine) prevedono che le formalità doganali di importazione/esportazione siano a cura e carico del FORNITORE, il FORNITORE deve fornire sistematicamente e senza ritardo ad AL una copia dei documenti di importazione/esportazione (i.a. bolle doganali, fatture pro- forma, ecc.) che devono fare riferimento a quanto indicato nell'ordine.
17. GARANZIE
17.1. Con riguardo ai prodotti, il FORNITORE garantisce:
- che i prodotti siano di sua proprietà, ai sensi dell’art 1476 cod.civ., non gravati da garanzie reali o altri vincoli ai sensi dell’art. 1482 cod.civ., né da oneri o da diritti di godimento di terzi, ai sensi dell’art 1489 cod.civ.;
- che i prodotti siano nuovi, ove non diversamente previsto nell’ordine;
- che i prodotti siano conformi alle specifiche indicate nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati e comunque immuni da vizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo difetti progettuali, costruttivi e inerenti i materiali, che li rendano inidonei all’uso ai quali siano destinati, anche e non solo avuto riguardo alle informazioni ricevute da AL in base al precedente art. 3;
- che i prodotti abbiamo le qualità promesse e quelle essenziali per l’uso a cui siano destinati.
In deroga all’art 1522 cod.civ., eventuali campioni forniti dal FORNITORE non serviranno a esclusivo paragone per la qualità dei prodotti.
17.2. Con riguardo alle opere e ai servizi, il FORNITORE garantisce:
che le opere e i servizi siano conformi a quanto previsto nell’ordine e privi di vizi, eseguiti alla regola dell’arte, idonei allo scopo precisato nell’ordine e comunque all’uso cui opere e servizi siano normalmente destinati.
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
17.3. Se non diversamente specificato nell’ordine o nei documenti dallo stesso richiamati, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1495 cod.civ. e dall’art 1667 cod.civ., AL denuncerà al FORNITORE le difformità e i vizi di prodotti, opere e servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.
17.4. AL, a sua discrezione, avrà diritto di chiedere al FORNITORE:
- di riparare o sostituire i prodotti difettosi o mancanti delle qualità promesse o essenziali;
- di eliminare vizi e difformità delle opere;
- di eseguire nuovamente le attività qualora i servizi resi non siano conformi alle specifiche. oppure
- di ridurre il prezzo oppure
- di risolvere il contratto e ottenere la restituzione del prezzo. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni.
17.5. Ove non diversamente specificato nell’ordine e fatto salvo l’art. 1669 cod.civ. e quanto sotto specificato in ordine a “garanzia di prestazioni, funzionamento e conformità”, “garanzia meccanica” e “garanzia per difetti occulti”, la garanzia avrà durata di 24 mesi dalla accettazione così come descritta nel seguente art. 20.
17.6. Fatto salvo quanto sopra previsto, anche se non specificamente indicato nell’ordine, quando la fornitura abbia ad oggetto la realizzazione e la messa in funzione di impianti, il FORNITORE offrirà la “garanzia di prestazioni, funzionamento e conformità” e la “garanzia meccanica”, come segue:
17.6.1. Le caratteristiche degli impianti, la loro installazione e condizioni di funzionamento, nonché i parametri garantiti e le condizioni di verifica devono essere conformi a quanto specificato nell'ordine o nei documenti dallo stesso richiamati. Dove le garanzie contrattuali non sono associate a penali, i parametri garantiti sono soggetti ad una garanzia di buona esecuzione. Se gli impianti non rispettano tali condizioni, caratteristiche o valori garantiti, il FORNITORE si impegna a procedere il più rapidamente possibile con le necessarie correzioni, modifiche e sostituzioni, interamente a proprie spese (approvvigionamento, trasporto, lavoro, prove, ecc.), fino ad ottenere i valori o le caratteristiche contrattuali, fatto salvi gli altri rimedi previsti contrattualmente nell’ordine o nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge.
17.6.2. Se viene riconosciuto che il difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di un difetto di progettazione, il FORNITORE provvederà a modificare il progetto per rendere gli impianti idonei e il loro funzionamento conformi alle specifiche. Se viene riconosciuto che il difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di un difetto nei materiali o di fabbricazione, il FORNITORE deve sostituire o modificare i prodotti e sostituire gli impianti o i loro componenti a proprie spese.
17.6.3. Inoltre, la mancata osservanza di determinati livelli prestazionali può essere oggetto di penali. I livelli prestazionali e le corrispondenti penali devono essere specificati nell'ordine.
17.6.4. Le prestazioni e le altre caratteristiche contrattuali devono essere verificate in condizioni di funzionamento corrispondenti all’uso previsto.
17.6.5. Qualora i livelli prestazionali garantiti non siano rispettati, tutte le spese relative a eventuali prove e verifiche addizionali saranno a carico del FORNITORE.
17.7. Garanzia Meccanica
17.7.1. Se non diversamente specificato nell’ordine, il periodo di garanzia meccanica degli impianti è di 24 mesi dall’accettazione degli impianti da parte di AL. Nel corso di questo periodo, il FORNITORE si impegna a riparare o sostituire tutte le parti, i componenti degli impianti o gli impianti riconosciuti come difettosi, interamente a proprie spese (attrezzature imballate, consegnate al sito, compreso smantellamento, movimentazione, re-installazione, tutte le spese per il personale, ecc.), senza alcun ritardo.. Il FORNITORE si impegna altresì a mettere in atto tutte le possibili azioni per ridurre al minimo le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai difetti dell’impianto.
17.7.2. Dopo la riparazione, qualsiasi parte o componente di impianti o qualsiasi impianto modificato, riparato o sostituito deve essere oggetto di una garanzia di identica ampiezza e durata rispetto a quella iniziale.
17.7.3. Se, nel corso del periodo di garanzia, gli impianti sono stati resi indisponibili o inutilizzabili, secondo i termini del contratto, a cause imputabili al FORNITORE, il periodo di garanzia per tali impianti deve essere prorogato per un numero di
giorni pari al numero di giorni di indisponibilità o funzionamento in condizioni che non sono conformi a quelle previste dall’ordine.
17.8. Garanzia contro i difetti occulti
17.8.1. Un difetto occulto è un difetto intrinseco del prodotto fornito, che non è possibile rilevare tramite un'ispezione condotta normalmente da parte dell'acquirente o di cui non si era a conoscenza al momento dell'accettazione, e che rende il prodotto fornito non idoneo allo scopo.
17.8.2. Oltre alle disposizioni degli articoli del Codice Civile italiano, il FORNITORE deve garantire il prodotto fornito contro eventuali difetti occulti per dieci (10) anni.
17.9. Interventi effettuati in garanzia
17.9.1. Nel caso in cui sia necessario effettuare uno o più interventi in garanzia che richiedano l'arresto dell'impianto oggetto della fornitura o altro impianto allo stesso collegato di proprietà di AL o di uno dei suoi clienti, tale arresto potrà avvenire solo con l'accordo preventivo di AL, in vista, tra l’altro, delle esigenze operative sue o del suo cliente.
17.9.2. Nel caso in cui, dopo essere stato debitamente avvertito da AL, il FORNITORE non sia in grado di compiere l’intervento richiesto con urgenza e/o nei termini concordati con AL, AL si riserva il diritto di eseguire l’intervento o di farlo eseguire da un’altra società, in ogni caso a spese del FORNITORE. In tal caso il FORNITORE non potrà eccepire che l’intervento sia stato eseguito da un’altra società, per limitare o escludere l’applicabilità della garanzia o degli altri rimedi contrattuali o per legge e la propria responsabilità. Il FORNITORE terrà AL indenne e risarcirà tutti i danni e le perdite subite da AL a causa/come risultato del suo inadempimento e dell’esito degli interventi effettuati in garanzia.
18. APPALTO DI OPERE E SERVIZI
18.1. Quando la fornitura abbia per oggetto l’esecuzione di opere o servizi il FORNITORE agirà mediante la propria autonoma organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio ai sensi dell’art 1655 cod.civ..
Il FORNITORE e suoi eventuali subappaltatori saranno tenuti al rispetto di tutte le norme, i regolamenti e i contratti collettivi di lavoro applicabili al personale impiegato nello svolgimento delle opere e dei servizi. Il FORNITORE consegnerà periodicamente ad AL la documentazione che attesti il rispetto di tali leggi, regolamenti e contratti, anche da parte dei subappaltatori. Il FORNITORE si impegna inoltre a tenere AL indenne da ogni pretesa che i lavoratori del FORNITORE e i suoi ausiliari e i lavoratori dei subappaltatori sollevino nei confronti di AL, a titolo esemplificativo ai sensi dell’art. 1676 cod.civ e dell’art. 29 del DLgs 276/2003 e s.m.i..
18.2. Avuto riguardo alla realizzazione di opere e/o alla prestazione di servizi da eseguire in uno dei siti AL o, per conto di AL, nei siti dei clienti di AL; il FORNITORE e i suoi subappaltatori dovranno attestare la propria idoneità tecnico professionale, anche e non solo ai sensi del DLgs 81/2008, mediante la presentazione dei documenti previsti per legge e/o richiesti da AL.
Il FORNITORE e i suoi subappaltatori agiranno nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cooperando con AL e, se richiesto, con il cliente al fine di permettere l’esecuzione delle opere e dei servizi in sicurezza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo il FORNITORE e i suoi subappaltatori impiegheranno esclusivamente personale informato, formato ed addestrato per la corretta esecuzione delle opere e dei servizi, dotandolo di tutti i dispositivi di sicurezza e adottando tutte le misure, comprese quelle organizzative, che garantiscano il rispetto delle norme in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro.
18.3. Il FORNITORE e i suoi subappaltatori si atterranno a tutti gli ulteriori protocolli e/o altri documenti che regolamentano l’accesso ai siti AL o dei suoi clienti.
18.4. Nel limite in cui questo sia consentito dalla legge applicabile e fatte salve le azioni spettanti a terzi nei confronti del responsabile, qualora si dovessero verificare danni a carico di dipendenti del FORNITORE, tali danni saranno risarciti direttamente dal FORNITORE.
19. PARTI DI RICAMBIO
Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a qualsiasi ordine successivo all’ordine originario rivolto al FORNITORE che abbia ad oggetto la fornitura di parti di ricambio o componenti, servizi da eseguire su prodotti e impianti acquistati da AL in forza dell’ordine originario stesso, anche se non allegate.
Esse si considerano conosciute o comunque conoscibili ai sensi dell’art 1341 cod.civ da parte del FORNITORE, a seguito del primo ordine.
20. ACCETTAZIONE
20.1. Prodotti - Salvo che non sia diversamente previsto nell’ordine o che non sia specificamente prevista una verifica al momento della consegna, la consegna di prodotti che non debbano essere installati o in altro modo messi in servizio non è seguita da accettazione scritta. Entro 5 giorni dalla consegna AL contesterà per iscritto al FORNITORE la perdita o l’avaria dei prodotti consegnati.
Qualora una verifica sia prevista al momento della consegna, i termini e le modalità per eseguirla saranno stabiliti nell’ord ine o nei documenti nello stesso richiamati.
Sono fatte salve le condizioni e i termini per l’applicazione della garanzia di cui al precedente art.17 ed è esclusa l’applicazione dell’art 1510 cod.civ..
20.2. Opere - L'accettazione delle opere realizzate dal FORNITORE è subordinata alla verifica da parte di AL, che avverrà solo previa consegna da parte del FORNITORE di tutti i documenti previsti nell’ordine o per legge, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo documentazione di qualità, certificati o dichiarazioni richiesti da norme di legge, manuale operativo e tutti i documenti necessari per l'esportazione o l'importazione. Qualora sia prevista la presenza di referenti del FORNITORE, della verifica si darà evidenza con verbale o documento simile, nel quale saranno evidenziate le risultanze della verifica.
L’accettazione sarà perfezionata solo quando la verifica abbia avuto esito positivo e non siano sollevate riserve da parte di AL. Le spese e i costi che il FORNITORE debba sostenere in caso di verifica negativa o con riserve saranno a totale carico del FORNITORE.
L’accettazione potrà avere ad oggetto singole partite (i.a. Stato Avanzamento Lavori) ai sensi dell’art 1666 cod.civ. In tal caso l’accettazione delle singole partite non comporta l’accettazione dell’intera opera che avverrà secondo quanto previsto sopra.
20.3.. Servizi – Quando la fornitura abbia ad oggetto servizi, l’accettazione, documentata attraverso uno specifico verbale, corrisponderà alla autorizzazione da parte di AL alla fatturazione. Anche se non specificamente richiesto nell’ordine, AL avrà diritto di chiedere al FORNITORE un report dettagliato delle attività oggetto della fornitura.
20.4. I termini e le modalità per l’accettazione, se non previsti nell’ordine, saranno concordati tra AL e il FORNITORE e avranno riguardo alle esigenze del cliente di AL quando le attività propedeutiche all’accettazione debbano essere eseguite presso il cliente stesso.
21. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
Se non diversamente previsto nell’ordine o secondo la clausola INCOTERMS ivi indicata, la proprietà dei prodotti sarà trasferita alla consegna nel luogo indicato nell’ordine. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti in relazione agli impianti.
22. TRASFERIMENTO DEI RISCHI
I rischi saranno trasferiti al momento della consegna in conformità con la clausola INCOTERMS specificata nell'ordine.
23. ASSICURAZIONE
Il FORNITORE si impegna a stipulare o a mantenere per tutta la durata del contratto e del periodo di garanzia contratti di assicurazione con primarie compagnie di assicurazione, che forniscano coperture per i rischi derivanti dalla propria attività e i
danni a cose e persone. AL, i suoi dipendenti e collaboratori e i clienti di AL oltre ai loro beni saranno compresi tra i beneficiari di queste coperture. Se non diversamente concordato con AL, i massimali per la copertura dei danni derivanti dalle attività del FORNITORE non potranno essere inferiori a Euro 5.000.000,00 per anno e per evento. I contratti del FORNITORE con le compagnie assicuratrici escluderanno il diritto di rivalsa nei confronti di AL, i suoi dipendenti, assicuratori e clienti. Su richiesta di AL il FORNITORE consegnerà i documenti attestanti l’esistenza, la validità e l’efficacia dei contratti suddetti.
24. FATTURAZIONE
24.1. Salvo che sia diversamente stabilito nell’ordine per, a titolo e semplificativo e non esaustivo, forniture continuative di prodotti o servizi o per singole partite delle opere da eseguire, AL non accetterà fatturazioni parziali. Salvo che sia diversamente stabilito nell'ordine, le fatture dovranno essere emesse nei confronti della società e della divisione di AL che abbia rilasciato l'ordine. Le fatture devono includere riferimenti chiari e precisi all’ordine di acquisto, progetto e assegnazione indicati da AL, il valore al netto delle imposte e, se del caso, l'importo dell'IVA e il valore comprensivo di tutte le imposte, conformemente alla normativa in vigore.
24.2. Le fatture possono essere emesse solo dopo l’accettazione dei prodotti, delle opere e dei servizi. Le fatture devono includere la data in cui esse sono state emesse ed essere corredate di tutte le prove e i documenti previsti nell'ordine. Le fatture, inviate in formato pdf all’indirizzo e-mail corrispondente alla Società che ha emesso l’ordine, saranno pagate in accordo con le condizioni stabilite nell'ordine. Qualsiasi fattura non conforme (i.a. priva di indicazione del numero di ordine e/o descrizione completa dei prodotti e dei servizi fatturati e/o di importi corretti) o retrodatata o rilasciata prima di adempimento degli obblighi contrattuali o delle date di scadenza concordate sarà automaticamente contestata e non sarà contabilizzata. AL si riserva il diritto di detrarre eventuali penali applicabili al momento della liquidazione della fattura.
24.3. I metodi/termini di pagamento saranno specificati nell’ordine.
25. RISERVA DI PROPRIETÀ
Eventuali clausole che prevedano la riserva di proprietà si intendono qui rigettate da AL.
26. RIFIUTO
26.1. Quando, a seguito della consegna, siano verificati inadempimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per mancato rispetto dei termini dell'ordine, non conformità dei prodotti, opere e servizi, mancata presentazione di documenti, AL rifiuterà prodotti opere e servizi in tutto o in parte specificando le ragioni della mancata accettazione.
26.2. Fatte salve le regole sulle garanzia di cui al precedente art 17 e gli altri rimedi previsti nell’ordine, nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge, il FORNITORE sarà tenuto a porre rimedio agli inadempimenti e dovrà tenere AL indenne da ogni conseguenza pregiudizievole. AL sospenderà i pagamenti e potrà a sua discrezione pretendere:
- la fornitura di prodotti e la realizzazione di opere e servizi conformi all’ordine
- la restituzione delle somme già versate, fatto salvo il risarcimento del danno. Ogni costo e spesa saranno a esclusivo carico del FORNITORE.
26.3. Quando la fornitura abbia ad oggetto impianti e gli stessi non siano stati accettati, il FORNITORE, su richiesta di AL, dovrà lasciare gli impianti a disposizione di AL fino al momento in cui sia possibile installare gli impianti sostitutivi. Su richiesta di AL, il FORNITORE provvederà alla rimozione degli impianti rifiutati in un periodo da concordare tra AL e il FORNITORE, a proprie spese e rischio di quest’ultimo, senza diritto ad alcun indennizzo.
27. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ORDINE
AL avrà diritto di sospendere o annullare l'ordine in tutto o in parte fino alla consegna, in qualsiasi momento, su iniziativa e a discrezione di AL, comunicandolo al FORNITORE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, tenendo il FORNITORE indenne dai costi che il FORNITORE sia in grado di dimostrare.
27.1. Al ricevimento della comunicazione della sospensione, il FORNITORE dovrà:
- cessare tutte le attività indicate nella comunicazione di sospensione, ivi comprese le attività affidate a terzi;
- continuare ad eseguire solo le attività che non formano oggetto della sospensione;
- custodire i prodotti già fabbricati e i lavori in corso contro eventuali perdite o danni;
- fornire ad AL una relazione dettagliata che illustra l'avanzamento di ogni parte dell'ordine, individuando gli studi, i mater iali e i prodotti disponibili, il periodo massimo di custodia di ogni prodotto, istruzioni speciali per la conservazione, nonché i materiali e gli elementi necessari per completare l'ordine, se del caso.
27.2. Durante il periodo di sospensione, le parti si incontreranno entro un termine ragionevole per discutere la ripianificazione nel caso in cui la sospensione dell’ordine sia revocata da parte di AL e l’ordine torni ad essere efficace.
27.3. Qualora decida di revocare la sospensione, AL comunicherà al FORNITORE, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, l’intento di dare esecuzione all’ordine. Qualora il periodo di sospensione sia inferiore a 6 (sei) mesi, si applicheranno le condizioni iniziali dell'ordine, fatto salvo quanto verrà stabilito sui tempi di consegna.
27.4. Qualora il periodo di sospensione dovesse superare i 6 mesi, AL comunicherà una proroga della sospensione o l’annullamento dell’ordine.
28. RECESSO - RISOLUZIONE
28.1. Dopo che il FORNITORE abbia iniziato a dare esecuzione all’ordine, AL avrà diritto di recedere in ogni momento, dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata al FORNITORE.
Il FORNITORE avrà diritto esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti e documentati fino al momento della comunicazione del recesso.
28.2. AL sarà tenuta a rimborsare al FORNITORE esclusivamente i costi per studi effettivamente consegnati, materiali e lavori in corso che non possano essere utilizzati altrimenti, prodotti finiti e spese di magazzinaggio.
28.3. Entro 3 (tre) mesi dal recesso , AL potrà a sua discrezione:
- richiedere la consegna di materiali, lavori in corso nella loro condizione alla data del recesso e prodotti finiti pagati;
- richiedere la distruzione degli stessi.
- autorizzare il FORNITORE a disporre dei materiali, lavori in corso o prodotti finiti non ancora pagati.
28.4. Se il FORNITORE non adempie a tutti o parte dei suoi obblighi contrattuali derivanti dall'ordine, AL diffiderà il FORNITORE ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il termine di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata e il contratto sarà risolto ai sensi dell’art 1454 cod.civ qualora il FORNITORE non sia in grado di porre rimedio all’inadempimento contestato.
Sono fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto e per legge.
E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
28.5. Fatte salve le altre clausole in cui, nelle presenti condizioni generali di acquisto, sia previsto il diritto di AL di risolvere il rapporto di fornitura, AL potrà risolvere il contratto quando occorra uno dei seguenti eventi:
- sia decorso il termine essenziale di consegna;
- il FORNITORE comunichi l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i prodotti, le opere e i servizi ai sensi degli articoli 1463 e 1464 cod.civ.;
- le condizioni del FORNITORE mutino in modo tale da non assicurare l’esatta prestazione delle obbligazioni assunte, anche ai sensi dell’art 1461 cod.civ.;
- il FORNITORE non abbia i requisiti necessari per eseguire le obbligazioni assunte;
- il FORNITORE abbia comunicato un cambio di controllo o di avere assunto impegni contrattuali in conflitto con la regolare esecuzione del contratto e AL ritenga, a sua discrezione, che tale evento possa determinare un conflitto di interessi, mettere a rischio la riservatezza delle proprie informazioni, la reputazione o in altro modo recare pregiudizio a AL o a società del gruppo.
29. RINUNCIA
La rinuncia temporanea, anche ripetuta da parte di AL a far valere il proprio diritto a ottenere l’esatto adempimento delle obbligazioni a carico del FORNITORE non comporta in alcun modo la rinuncia definitiva a pretendere l’esatto adempimento, la tutela dei propri diritti e il risarcimento del danno.
30. EVENTI NON IMPUTABILI E DI FORZA MAGGIORE
AL avrà facoltà di sospendere l’ordine qualora sia impossibilitata a darvi esecuzione a causa di eventi al di fuori del suo c ontrollo e/o eventi di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, inondazioni, catastrofi ambientali, interruzioni delle comunicazioni o delle forniture di energia elettrica, scioperi, scioperi generali, serrate, limitazione alla viabilità, ecc.). In tal caso AL comunicherà tempestivamente al FORNITORE l’occorrere dell’evento non imputabile e/o di forza maggiore e le sue obbligazioni saranno sospese fino alla comunicazione con la quale AL informi il FORNITORE rispettivamente di voler dare esecuzione all’ordine o recedere definitivamente tenendo il FORNITORE indenne dei costi sostenuti e documentati fino al momento della prima comunicazione.
31. DISPOSIZIONI VARIE
31.1. Indipendenza delle parti
Il rapporto di fornitura è concluso tra parti indipendenti. Nessuna delle clausole previste nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, né nelle presenti condizioni generali di acquisto può essere interpretata nel senso di conferire ad una delle parti potere o mandato per agire in nome o per conto dell'altra parte, come preponente e agente, costituire una joint-venture, un’associazione o società tra le parti.
31.2. Nullità parziale
Se una clausola del contratto sia considerata nulla in forza di legge, regolamento o decisione giudiziaria, le altre clausole del contratto resteranno in vigore, anche in deroga all’art. 1419 cod.civ., secondo quanto previsto all’art 1367 cod.civ..
31.3. Compensazione
AL potrà compensare gli importi dovuti dal FORNITORE per qualsiasi motivo, comprese le penali, con gli importi dovuti al FORNITORE ai sensi dell’art. 1241 e ss cod.civ..
32. LINGUA
I documenti forniti con i prodotti le opere e i servizi, dovranno essere in lingua italiana, fatto salvo diversa indicazione scritta, specificamente indicata nell’ordine o nei documenti dallo stesso richiamati. In nessun caso saranno accettati manuali d’uso e istruzioni o altri documenti necessari per l‘utilizzo in sicurezza di prodotti ed opere e/o per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni da parti degli enti locali competenti, in lingua diversa dalla lingua italiana anche ai sensi della risoluzione 98/C 411/01 del Consiglio dell’Unione Europea.
33. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Non saranno inoltre efficaci nei confronti di AL mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione del pagamento senza la preventiva ed esplicita autorizzazione di AL stessa.
34. D.LGS. 231 DEL 08-06-2001
Il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI di AL elaborati in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’ordine, il FORNITORE dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti di AL a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del rapporto di fornitura.
Il FORNITORE prende atto che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per AL, costituirà grave inadempimento e darà facoltà ad AL di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il rapporto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, AL avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l’esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall’Autorità Giudiziaria.
L’esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del FORNITORE, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di manlevare AL per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
35. RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA E CODICE DI CONDOTTA
35.1 Responsabilità sociale d’impresa
Il FORNITORE si impegna a rispettare i diritti umani e dei lavoratori escludendo qualsiasi forma di lavoro minorile in conformità con il diritto internazionale del lavoro.
Il FORNITORE si impegna a misurare e mettere in atto, nel corso del contratto, un piano d'azione al fine di ridurre, se del caso gas serra emessi, emissioni inquinanti (NOX, SOX, COV), utenze (acqua ed energia), scarichi di rifiuti e in particolare acqua effluente
Il FORNITORE dovrà garantire che il personale e il personale delle imprese sub-contraenti rispetti tutte le leggi sulla salute e la sicurezza e le norme specifiche sulla salute e la sicurezza dei propri impianti, e garantire anche che tutti i dipenden ti e i collaboratori operino in condizioni di lavoro sicure.
Il FORNITORE deve avere e tenere aggiornato tramite adeguati documenti un sistema che garantisca la salute e la sicurezza nello svolgimento delle proprie attività (i.a. procedure di lavoro sicure e politiche in linea con le pratiche e le politiche di sicurezza sul lavoro).
Il FORNITORE garantisce che tutti i dipendenti e i collaboratori siano informati, formati e addestrati al fine di svolgere le attività in sicurezza.
In caso di un intervento da parte del FORNITORE (o un terzo designato dal FORNITORE) su un sito di AL o di un cliente di AL, esso dovrà rispettare (o far rispettare a tali terzi) le norme e le regole in vigore alla data e nel luogo di intervento, e le disposizioni generali e particolari relative a disciplina, supervisione e sicurezza applicabili sul sito in questione. Xxxx dovrà inoltre assicurare che i suoi dipendenti e/o le persone che agiscono per suo conto sul sito in questione rispettino rigorosamente tali norme.
Il FORNITORE deve tenere aggiornato un registro con tutti gli infortuni e adottare tutte le misure necessarie per ridurre il numero di incidenti.
Il FORNITORE accetta di essere valutato sulle sue performance in termini di Responsabilità sociale di impresa da AL o da un terzo designato da AL. Se il punteggio di valutazione ottenuto è pari o inferiore a 3/10 il FORNITORE si impegna a mettere in atto un'azione correttiva entro un periodo di 18 mesi. Dopo un periodo di 18 mesi, il FORNITORE si impegna ad essere valutato nuovamente da AL o dal terzo designato da AL a proprie spese.
35.2. Codice di Condotta
Il FORNITORE è tenuto a rispettare in ogni sua parte il CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI di Air Liquide qui in Allegato 2.
La violazione anche di una sola delle norme contenute nel CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI da parte del FORNITORE, è considerata come una grave violazione del contratto, che può dar luogo a risoluzione ad esclusiva discrezione di AL.
36. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il rapporto di fornitura tra AL e il FORNITORE e AL sarà regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le AL e il FORNITORE relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione dell’ordine, dei documenti dallo stesso richiamati, comprese le presenti condizioni generali di acquisto, sarà esclusivamente competente il foro di Milano.
37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini del presente contratto, le Parti si danno atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato.
In particolare, il Committente informa il Fornitore che i suoi dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto saranno trattati con le modalità e nei termini indicati nella informativa in Allegato 4"
AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A. | CGA Rev. 2 Page 18 of 25 | |
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
ALLEGATO 1
CONFERMA D’ORDINE
Spettabile AIR LIQUIDE,
con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto il Vostro Ordine di Acquisto n. e di accettarlo in tutte le sue parti con allegate le Condizioni Generali di Acquisto.
Il FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il FORNITORE dichiara di conoscere e di accettare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di acquisto di Air Liquide
art. 2 – Gare tra fornitori art. 3 – Conferma d’ordine
art. 6 – Cessione del Contratto – Subappalto – Impianti esterni art. 27 – Sospensione e Annullamento dell’Ordine art. 28 – Recesso - Risoluzione
art. 33 – Divieto di Cessione del credito
art. 36 – Legge Applicabile e Foro competente
Il FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)
Ringraziando anticipatamente per la preferenza accordataci, vogliate gradire i Nostri più cordiali saluti.
AIR LIQUIDE ITALIA S.P.A. | CGA Rev. 2 Page 19 of 25 | |
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO |
ALLEGATO 2
CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI
Air Liquide Italia S.p.a. (di seguito, per brevità “Air Liquide”), in linea con i valori del Gruppo Air Liquide e gli strumenti che caratterizzano il sistema di corporate governance di Air Liquide: Codice Etico, Codice di Condotta Anticorruzione, Codice di Condotta per l’assegnazione delle forniture, Codice di comportamento in materia Antitrust e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nel rispetto delle Policy del Gruppo Air Liquide adottate in materia di Responsabilità Sociale ed Ambientale, richiede che i propri fornitori, le rispettive case madri, società sussidiarie e consociate, inclusi i loro dipendenti ed appaltatori, rispettino i principi etici di Air Liquide di seguito indicati e si assicurino che gli stessi siano rispettati a tutti i livelli.
1. Rispetto delle Leggi e delle Normative nazionali e internazionali
I fornitori di Air Liquide si impegnano a rispettare, senza deroghe o eccezioni, tutte le leggi nazionali e gli accordi internazionali relativi alla tutela dei diritti umani, dei diritti sociali e dei diritti del lavoro, come previsti dall’Organizzazione Internazione del Lavoro nonché ad effettuare il controllo delle esportazioni e rispettare le eventuali sanzioni imposte dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite.
2. Lavoro minorile e lavoro forzato
Air Liquide non accetta alcuna pratica ritenuta incompatibile con quanto indicato dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (Risoluzione ONU del 20 Novembre 1989).
L’età minima di lavoro non può essere inferiore all’età obbligatoria di frequenza scolastica. I giovani introdotti al lavoro devono essere protetti da lavori potenzialmente pericolosi, che possano compromettere la loro educazione o che possano essere rischiosi per la loro salute fisica, mentale e per il loro benessere sociale.
Air Liquide richiede che i propri fornitori non applichino alcuna forma di lavoro forzato e ne vietino in qualsiasi maniera l’utilizzo.
Qualsiasi lavoro, incluse le ore straordinarie, deve essere eseguito su base volontaria e i dipendenti devono essere liberi di porre termine al rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi e dai Contratti Collettivi di categoria vigenti.
3. Salute e Sicurezza sul posto di lavoro
Tutti i lavoratori hanno il diritto di vivere in un ambiente di lavoro sicuro e salubre, senza rischi per la propria integrità personale.
In considerazione di ciò, i fornitori di Air Liquide si impegnano a rispettare le leggi e le normative che mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro, impegnandosi a fare altrettanto per i dipendenti Air Liquide che dovessero trovarsi presso i loro stabilimenti.
In particolare, ogni fornitore accetta di registrare tutti gli eventi con infortuni, implementando tutte le azioni possibili per ridurne ed azzerarne il numero.
4. Discriminazione e prevenzione di molestie
In linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con i Principi Etici del Gruppo, Air Liquide si attende che i fornitori offrano ai propri dipendenti condizioni di lavoro eque e giuste, che vengano valutate
le opportunità di riconoscimento e gli avanzamenti di carriera indipendentemente da origini, genere, credo religioso o disabilità e che non venga tollerata alcuna forma di discriminazione.
Qualsiasi molestia, in qualsiasi forma attuata: diretta o indiretta, fisica o verbale, è proibita. XXX richiede, inoltre, ai fornitori di assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro esente da rischi di molestie.
5. Rispetto per l’ambiente
Il rispetto per l’ambiente e la protezione delle risorse naturali è una priorità per Air Liquide e per i propri clienti. È responsabilità di ogni fornitore contribuire all’impegno di Air Liquide, applicando le leggi e le normative a tutela dell’ambiente.
I fornitori di Air Liquide si impegnano a organizzare le proprie attività in modo da evitare o minimizzare impatti negativi sull’ambiente attraverso un miglioramento continuo dei prodotti e degli strumenti di produzione, allo scopo di renderli sempre più eco-compatibili.
I fornitori di Air Liquide si impegnano a misurare, ove possibile, le emissioni all’aria di gas serra, composti organici volatili (VOC), aerosol, sostanze corrosive, particelle solide e prodotti chimici che danneggiano lo strato d’ozono.
Si impegnano, altresì, a ridurre tali emissioni, abbassare i consumi di acqua e energia nonchè a smaltire in modo adeguato qualsiasi sostanza che possa avere un impatto negativo sull’ambiente.
6. Conflitto d’interessi
I dipendenti di Air Liquide sono tenuti ad evitare qualsiasi situazione che possa generare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di Air Liquide.
In tal senso, lavorare contemporaneamente per un cliente, fornitore o concorrente, ovvero detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle suddette società potrebbe costituire un conflitto di interesse per il dipendente.
Air Liquide si aspetta che i propri fornitori rispettino questi principi in tutti i loro contatti con dipendenti Air Liquide.
7. Prevenzione della corruzione
I dipendenti di Air Liquide hanno il divieto di promettere o offrire vantaggi in qualsiasi forma, direttamente o attraverso intermediari, a privati o a rappresentanti di enti pubblici o privati di qualsiasi nazione, per ottenere trattamenti di favore o influenzare il risultato di negoziazioni o di business, in generale coinvolgenti Air Liquide.
Inoltre, i dipendenti di Air Liquide non possono offrire ai fornitori né accettare dagli stessi alcuna forma di pagamento o remunerazione.
Possono, tuttavia, essere accettati doni o benefits di modico valore, il cui unico scopo sia la promozione dell’immagine aziendale ed il mantenimento di normali rapporti d’uso. Il valore di riferimento di tali beni deve essere quello nominale e qualsiasi oggetto deve riportare il logo dell’azienda.
I fornitori di Air Liquide sono tenuti ad attenersi a tali regole nei contatti con i dipendenti di Air Liquide e a far rispettare tali regole anche ai propri appaltatori.
8. Riservatezza
Air Liquide richiede ai suoi fornitori il rispetto degli accordi di riservatezza in vigore, al fine di evitare la diffusione di qualsiasi informazione strategica, finanziaria, tecnica o commerciale relativa ad Air Liquide che non sia di dominio pubblico.
Allo stesso modo, qualsiasi informazione personale, professionale o privata relativa a singole persone deve essere protetta, prendendo tutte le precauzioni per evitarne la diffusione.
L’obbligo di riservatezza si applica anche a informazioni ottenute da partner o clienti di Air Liquide.
Tali prescrizioni restano valide anche nel caso di interruzione dei rapporti professionali tra Air Liquide e il fornitore.
I fornitori non rendono pubblico il loro rapporto con Air Liquide e non possono usare il marchio Air Liquide senza il consenso scritto da parte di quest’ultima. Nel caso in cui tale consenso venga accordato, i fornitori si atterranno alle modalità e istruzioni ricevute.
9. Beni e risorse aziendali
I fornitori di Air Liquide sono responsabili della corretta conservazione dei materiali e delle risorse (a titolo esempio esemplificativo e non esaustivo: installazioni, apparecchiature, contenitori, computer), messi a loro disposizione da Air Liquide, proteggendoli da deterioramenti, perdite o furti.
Tali beni devono essere utilizzati per gli scopi e nei contesti definiti da Air Liquide e non possono essere usati per scopi differenti senza il previo consenso scritto di Air Liquide.
Air Liquide richiede, inoltre, ai propri fornitori il rispetto di tutte le leggi nazionali ed internazionali relative alla proprietà intellettuale nonché il rispetto dei diritti che Air Liquide e/o terzi vantino in materia.
10. Rispetto delle leggi sulla concorrenza
I fornitori di Air Liquide sono tenuti a rispettare le regole sulla correttezza dei rapporti commerciali e sulla concorrenza.
In generale, tali regole vietano azioni e manovre che limitano o distorcono il commercio e la concorrenza, nello specifico, vietano accordi per la fissazione dei prezzi, vietano la distorsione di gare d’appalto nonché qualsiasi forma di associazione mirata a impedire la concorrenza in modo innaturale e qualunque condotta abusiva da parte di imprese che hanno un significativo potere commerciale.
11. Accesso alle informazioni per verifica
Durante le fasi di selezione, qualificazione e valutazione, Air Liquide si riserva il diritto di verificare il rispetto delle regole descritte nel presente Codice di Condotta, tramite questionari o audit condotti da Air Liquide o da terzi.
I fornitori saranno, altresì, tenuti a fornire ad Air Liquide informazioni complete ed accurate, anche tramite accesso ai propri documenti.
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI
1. INTRODUZIONE
Con la presente, le società Air Liquide Italia S.p.A., Air Liquide Italia Produzione S.r.l. ed Air Liquide Italia Service S.r.l., tutte con sede legale in Milano, Xxx Xxxxxxxx, x. 00, (xx seguito, le "Società”) la informano, in qualità di titolari del trattamento, che i dati personali dell'interessato (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto a cui la presente informativa è allegata (di seguito, il "Contratto") tra le Società e la controparte del Contratto (di seguito, il "Fornitore") e nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stesso connesse (di seguito i "Dati Personali" e gli individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli "Interessati"), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali e ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il "Regolamento Privacy").
2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Le Società sono i titolari del trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali.
3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLE SOCIETÀ?
Le Società raccolgono e trattano i Dati Personali forniti dal Fornitore e/o dagli Interessati, come ad esempio quelli relativi ai propri dipendenti quali: nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono.
4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Le Società trattano i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, per:
a) lo svolgimento delle trattative e l'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Società e il Fornitore;
b) per far valer e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero crediti;
c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse.
5. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?
Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio
per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),
per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera c).
Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c) sopra indicate avrebbe il risultato di impedire alle Società di concludere il Contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.
6. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI?
Le Società potrebbero comunicare i Dati Personali degli Interessati a
collaboratori, dipendenti e fornitori dei Titolari, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con Xxx;
consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono le Società nello svolgimento delle attività;
istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il Fornitore;
subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con i Titolari, in qualità di responsabili esterni del trattamento; e
enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
fornitori di servizi cloud o IT.
7. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?
I Dati Personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea. I Dati Personali potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea, in particolare negli Stati Uniti d'America, posto che le Società si avvalgono dei servizi tecnologici di un Cloud Provider avente sede negli Stati Uniti d’America. L'eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’art. 44 del Codice Privacy e degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy.
L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei Dati Personali detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali Xxxx Personali sono conservati facendone espressa richiesta ai Titolari all'indirizzo di cui al paragrafo 9 della presente informativa.
8. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?
L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali, può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 9 - in ogni momento esercitare i propri diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui i diritti di ottenere (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
(b) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'Interessato può altresì avvalersi degli ulteriori diritti previsti dal seguente paragrafo 10.
9. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare le Società ai seguenti indirizzi e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
10. COSA CAMBIA DAL 25 MAGGIO 2018?
Le seguenti previsioni divengono efficaci a decorrere dal 25 maggio 2018, quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy").
Termine di conservazione dei Dati Personali: i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 saranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Ulteriori diritti dell'Interessato: l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (a) chiedere alle Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali; (c) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (d) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano.
Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia del Regolamento Privacy. Le Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.
Il Responsabile del Trattamento Il Direttore Procurement