UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
A) PARTE GENERALE
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN XXXXXXXX
PARTE GENERALE DEL
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Art. 1 – Definizioni
Ai sensi del presente regolamento s'intende:
1) per Regolamento quadro, il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 3/11/1999 n. 509;
2) per Decreto o Decreti Ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
3) per Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all’art. 12 del Regolamento quadro;
4) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica, un diploma di specializzazione, come individuati nell’art. 3 del Regolamento quadro;
5) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master di primo o secondo livello, come individuati nell’art. 3 del Regolamento quadro;
6) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei Decreti Ministeriali;
7) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline con contenuti affini di cui al D.M. 04/10/00 e successive modifiche;
8) per ambito disciplinare un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
9) per credito formativo universitario, brevemente credito, l’unità di misura della quantità di lavoro di apprendimento;
10) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
11) per ordinamento didattico di un corso di studio l’insieme delle norme del presente regolamento che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
12) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
13) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
14) per learning agreement, l’accordo formativo riportante le attività formative da svolgere all’estero.
Art. 2 – Autonomia didattica
1) Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l’autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano.
2) Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio sono riportati in allegati facenti parte integrante del presente Regolamento.
3) Gli Ordinamenti Didattici previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell’art. 32, co. 2 del presente Regolamento.
4) Le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti sono riordinate e disciplinate da apposito Regolamento.
TITOLO I
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 3 – Xxxxxx e Corsi di studio
1) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari di primo e secondo livello.
2) La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine rispettivamente dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Perfezionamento o Alta formazione istituiti dall’Ateneo.
3) Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
4) Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
5) Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
6) I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.
7) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano assicura la revisione, con cadenza almeno triennale, dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa, ai sensi dell’art. 12, co. 4 del Regolamento quadro.
8) I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
Salvo quanto previsto dall’art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata a servizi didattici integrativi.
9) L’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano può altresì attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello.
Art. 4 – Rilascio titoli congiunti
1) Ai sensi dell’art. 3, co. 9 del Regolamento quadro, l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.
2) Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento didattico del corso di studio.
3) Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l’omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti.
4) In caso di titolo congiunto con atenei italiani, nel titolo stesso dovrà essere riportata l’elencazione delle università convenzionate.
In caso di titolo di studio congiunto con atenei stranieri, le modalità del rilascio saranno disciplinate nell’ambito della prevista convenzione.
5) La convenzione di cui ai punti sopraelencati nella quale dovranno essere specificati tutti gli aspetti operativi della collaborazione dovrà essere approvata dagli organi accademici, e dagli organi di governo di ciascuna università coinvolta nonché da qualsivoglia altro Ente ai quali eventuali normative vigenti demandano l’attribuzione di specifiche competenze in materia.
Art. 5 – Certificato che riporta il curriculum
1) Ai sensi dell’art. 11, co. 8 del Regolamento quadro, l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2) Il suddetto certificato è rilasciato sulla base di attestazioni della struttura didattica o dei docenti.
Art. 6 – Ordinamenti dei corsi di studio
1) Per ciascun corso di studio istituito nell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano, il presente regolamento contiene, in allegato, lo specifico ordinamento didattico.
2) L’ordinamento didattico del corso di studio:
1) determina la denominazione ed indica la classe di appartenenza del corso di studio;
2) indica la Facoltà ove si svolge il corso di studio; qualora all’attivazione del corso concorrano più Facoltà, esso è regolato da un’intesa deliberata dalle facoltà stesse;
3) coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali, determina gli obiettivi formativi di base e professionalizzanti del corso di studio, individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziandone la specificità dell’offerta didattica, nel rispetto degli obiettivi generali della classe;
4) determina il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula ed i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell’art. 10, co. 1 del Regolamento quadro (attività di base, caratterizzanti la classe, affini o integrative) ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel suo complesso (art. 11, co. 3, lett. c);
5) individua, secondo le indicazioni dell’art. 14 del presente regolamento, le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e, ove ritenuto necessario, le modalità di verifica di tali conoscenze;
6) determina le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.
Art. 7 – Regolamento Didattico di Facoltà
Il Regolamento didattico di Facoltà definisce le regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto d’Ateneo.
Art. 8 – Funzioni ed Organi delle Facoltà
1) Le Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto d’Ateneo, hanno compito primario di organizzare l’attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un’equa ripartizione dell’impegno didattico dei docenti.
2) Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di Corso di Studio, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà.
3) Le Facoltà possono istituire quelle Commissioni Permanenti o Temporanee che risultino necessarie alle Facoltà stesse o ai Consigli di Corso di Studio, disciplinandone modalità di funzionamento, attribuzioni e composizione nei rispettivi Regolamenti.
Art. 9 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
1) Per ciascun corso di studio, il corrispondente regolamento didattico è approvato dalla Facoltà di appartenenza su proposta del Consiglio di Corso di studio ed emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, del Consiglio d’Amministrazione o altro organo da quest’ultimo delegato, secondo le rispettive competenze ai sensi delle disposizioni dello Statuto di Ateneo.
2) Il Regolamento didattico del corso di studio, in conformità alle norme generali e all’ordinamento didattico contenuto nel presente regolamento:
1) precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito nell’ordinamento didattico ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;
2) determina gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
3) individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
4) determina la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
5) dette disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previa acquisizione del parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche di cui all’art.
12.3 del Regolamento quadro.
3) Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea specialistica indica i requisiti curricolari richiesti per l’accesso.
Art. 10 – Master universitari
La regolamentazione delle strutture di riferimento relative all’attivazione di corsi che rilasciano Master universitari di primo e secondo livello, è stabilita con delibera del Senato Accademico sentite le Facoltà interessate o eventuali Commissioni Didattiche d’Ateneo specificatamente costituite.
Art. 11 – Competenze dei Consigli di Corso di Studio
1) Le competenze attribuite ai Consigli di Corso di Studio, oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto d’Ateneo e quelle delegate dalla Facoltà, ricomprendono:
1) le proposte relative al regolamento del corso di studio;
2) i pronunciamenti in materia di:
• equipollenza di titoli accademici conseguiti all’estero in base ad accordi culturali e riconoscimenti di titoli accademici conseguiti all’estero, nonché riconoscimento di studi svolti all’estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti.
• immatricolazione studenti con titolo di studi medi conseguiti all’estero.
2) Qualora un corso di studio sia istituito in una Facoltà ma alla sua attivazione concorrano più Facoltà, ai Consigli di Corso di Studio interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti in un quadro di riferimento di cui alle delibere indicate all’art. 6, punto 2.
Art. 12 – Crediti formativi universitari
1) L’unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo studente per l’espletamento delle attività formative prescritte per il conseguimento di un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.
2) Al credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. Anche i programmi delle attività formative dovranno tenere conto del tempo di studio individuale.
3) Ai sensi dell’art. 5, co. 2 del Regolamento quadro, la quantità di lavoro di apprendimento svolto mediamente in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
4) L’ordinamento didattico dei corsi di studio assegna per ogni tipo di attività formativa (descritte nell’art. 10 del Regolamento quadro) un determinato numero di crediti riferendoli, per quanto
riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) del co. 1 del medesimo art. 10, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel suo complesso, nel rispetto dei Decreti Ministeriali (art. 11, co. 3, lett. C) del Regolamento quadro).
5) I regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa (art. 12, co. 2, lett. B del Regolamento quadro), coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere favorevole della commissione paritetica di cui alla normativa vigente. Alla commissione di cui sopra istituita presso l'Università Vita-Salute San Xxxxxxxx e/o le relative Facoltà, composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti spetterà altresì l'esame dei problemi riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.
6) L’assegnazione dei crediti a ciascuna disciplina o a ciascuna attività formativa deve corrispondere al rilievo didattico che essa ha nella formazione di base o professionalizzante.
7) Qualora due o più corsi di studio omonimi all’interno dell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano attivino le medesime discipline, alle stesse dovrà essere attribuito uguale numero di crediti.
8) La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel regolamento didattico di corso di studio e in ogni caso conformemente alle disposizioni o determinazioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni specifiche in ordine al suddetto punto, tale frazione non può comunque essere inferiore alla metà dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso di prevalente presenza di attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico
Art. 13 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti e decadenza dalla qualità di studente
1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame, ferma restando la valutazione del profitto individuale espressa con una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
2) L’Ordinamento didattico dei corsi di studio stabilisce quali crediti, oltre quelli già acquisiti, saranno riconosciuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi presso la stessa o altra università convenzionata (art. 9, co. 4 del Regolamento quadro).
3) In caso di trasferimento dello studente da altra Università non convenzionata ed in tutti gli altri casi in cui non sia stata possibile una predeterminazione dei crediti riconoscibili ai sensi del comma precedente, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento dei crediti rispettando i seguenti criteri (art. 5, co. 5 del Regolamento quadro);
il Consiglio di corso di studio procede al riconoscimento automatico dell’utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico- disciplinare (o insieme di essi) previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione; per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico- disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al comma 6.
Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure il riferimento comune del settore scientifico-disciplinare (art. 12, co. 2, lett. A) del Regolamento quadro), il Consiglio di corso di studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
4) Il regolamento del corso di studio può derogare ai criteri di riconoscimento dei crediti di cui al comma 3. In tal caso, la deroga deve essere espressa ed il regolamento stesso deve necessariamente indicare i criteri di riconoscimento alternativi. In mancanza, trovano diretta applicazione i criteri di cui al già citato comma 3.
La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente dell’esame finale di laurea o laurea specialistica
Art. 13 bis – Studenti Xxxxx Xxxxx
• Sono considerati studenti fuori corso:
- coloro che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l’intero corso di studi e non abbiano superato i relativi esami finché non conseguano il titolo accademico;
- coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti o non abbiano acquisito il numero minimo di crediti o non abbiano ottenuto l’attestazione di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per il passaggio all’anno di corso successivo. All’inizio dell’anno accademico lo studente potrà iscriversi all’anno successivo se avrà ridotto il debito di crediti come specificato dall’articolo 13 del presente regolamento, nonché superato gli esami obbligatoriamente richiesti e/o ottenuto l’attestazione di frequenza prevista.
- coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all’anno successivo, non abbiano chiesto, od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell’interruzione degli studi.
Art. 14 – Ammissione ai Corsi di studio
1) Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica è altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2) Le conoscenze e le competenze di cui al comma precedente sono definite nell’ordinamento didattico di ciascun corso di studio.
3) L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea può prevedere, se ritenuto necessario, una verifica delle conoscenze richieste per l’accesso. Tale verifica può essere effettuata anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e indicate nell’ordinamento didattico. L’eventuale esito negativo della verifica non comporta il diniego all’accesso, ma soltanto l’adempimento da parte dello studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, entro il 10 agosto. L’adempimento di tali obblighi può essere verificato mediante prove specifiche, o anche soltanto mediante la previsione di corsi con obbligo di frequenza ma, in ogni caso, non comporta l’acquisizione di crediti formativi universitari. Nel caso di corsi a numero programmato, l’eventuale verifica delle conoscenze richieste può essere ottenuta mediante l’introduzione di un voto minimo nella prova d’accesso. Lo studente che consegue una votazione inferiore alla prefissata votazione minima ha comunque diritto all’accesso se rientra nel numero programmato; dovrà però soddisfare obblighi formativi aggiuntivi come descritti nel comma precedente.
4) I Consigli di Facoltà possono attuare forme di autovalutazione guidata. L’Ateneo si impegna a rendere tempestivamente accessibili agli studenti iscritti e preiscritti le opportunità di autovalutazione della preparazione iniziale.
5) Salvo quanto disposto dall’art. 6, co.3 del Regolamento Quadro, per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo conformemente alla normativa vigente. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea specialistica deve prevedere i requisiti curriculari minimi richiesti per l’accesso. La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione può essere assolta dal possesso di tali requisiti.
6) L’ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai Decreti Ministeriali (art. 6, co.4 del Regolamento Quadro).
7) Per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Art. 15 – Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali
1) L’ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero minimo e massimo di crediti riservati alle attività formative che lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate o riconosciute dall’Ateneo nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di Studio.
2) La scelta di attività formative attivate presso corsi a numero programmato deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio.
3) I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione ed i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell’Ordinamento didattico.
4) Per gli anni di corso successivi al primo, il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, entro il 30 giugno.
5) I Consigli di Corso di Studio, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma e si pronunciano in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.
Art. 16 – Propedeuticità
1) Il regolamento didattico di Corso di Studio può prevedere propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame.
2) Il regolamento didattico del Consiglio di Corso di Studio può prevedere criteri di verifica periodica delle carriere degli studenti.
Art. 17 – Orientamento e tutorato
1) L’Ateneo istituisce ed assicura, disciplinandolo con apposito regolamento, un servizio di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo ed hanno lo scopo di aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera scolastica. Per tale sua funzione di orientamento formativo in particolare deve essere garantita l’attività di orientamento a partire dalla fase di accoglienza dello studente fino alla eventuale scelta della laurea specialistica.
Le attività di tutorato sono volte al rispetto dei tempi di studio previsti, con l’intenzione di ridurre il rischio di abbandono.
2) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano prevede l’istituzione di un servizio di Ateneo, che può operare anche con l’ausilio di appositi uffici, quale organismo di coordinamento delle attività di orientamento e di tutorato.
3) L’orientamento ed il tutorato sono attuati dalle strutture didattiche, eventualmente anche in collaborazione fra di loro, con quella degli studenti come singoli e nelle forme associative e cooperative, o con la consulenza di strutture esterne. L’esercizio di dette attività costituisce compito e dovere didattico dei docenti e dei ricercatori.
TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Art. 18 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
1) Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2) L’Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3) La condizione ufficiale per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all’estero è una delibera del Consiglio di Corso di Studio, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche dell’insegnamento proposto (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione seguite, materiale didattico e quant’altro).
4) La delibera del Consiglio di Corso di Studio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell’ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra corsi e seminari tenuti presso le Università partner.
5) Le tipologie del riconoscimento sono:
• riconoscimento della frequenza
• riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto
• riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio
• riconoscimento del tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, e delle altre attività formative.
6) Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dai singoli Consigli di Corso di Studio e approvate dal Senato Accademico.
7) Il Consiglio di Corso di Studio può definire le attività formative che si possono seguire all’estero ed i relativi crediti.
8) Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero, è tenuto di norma ad indicare nel proprio learning agreement le attività formative che intende frequentare presso Università straniere. Tale documento deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio.
9) Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio di Corso di Studio delibera di riconoscere le attività formative svolte all’estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio e convertendole, se necessario, nel sistema di crediti adottato.
10) Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di curricula integrati, il riconoscimento avviene secondo le regole previste negli accordi tra le università consorziate.
11) Qualora il periodo di studio sia effettuato nell’ambito di curricula integrati, il riconoscimento avviene secondo le regole previste negli accordi tra le università consorziate.
12) Gli studenti che in autonomia sospendono gli studi in Italia per proseguirli all’estero possono chiedere al Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero secondo quanto previsto al precedente comma 5.
Art. 19 – Programmazione didattica
1) Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre.
2) Annualmente le Facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività didattiche formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, che saranno offerte agli studenti nell’anno accademico successivo.
Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:
• gli obiettivi formativi,
• i contenuti disciplinari,
• il programma delle attività ed il periodo di svolgimento,
• la sede,
• le modalità di verifica del profitto,
• le modalità didattiche di svolgimento.
3) Il Senato Accademico, entro il 30 giugno, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni ed ai trasferimenti.
4) Le Facoltà, annualmente, in accordo con i Consigli di Corso di Studio, stabiliscono, nel rispetto del termine previsto dal precedente comma 1, la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa e le sottopongono entro il 31 luglio all’approvazione del Senato Accademico.
5) Le Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, definiscono inoltre gli orari dei singoli insegnamenti ed i periodi di sospensione delle lezioni o altre attività formative per esami.
6) La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro il 15 luglio di ciascun anno ed è pubblicata nella guida di Facoltà.
7) La sessione d’esame è unica.
8) Xxxxx eventuali diverse disposizioni dei Regolamenti Didattici di Corso di Studio la sessione ha inizio il 15 dicembre e termina il 31 marzo dell’anno accademico successivo. Tuttavia l’esame può essere sostenuto al termine del relativo corso in relazione all’anno di iscrizione.
9) Salvo eventuali diverse disposizioni dei Regolamenti Didattici di Corso di Studio la Facoltà, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli d’esame opportunamente distribuiti nell’arco dell’unica sessione.
10) La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
11) Gli esami possono essere sostenuti dagli studenti in regola con l’iscrizione.
12) Salvo quanto previsto all’art. 6 del D.M. 2/4/2001 riguardante la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:
• I sessione: 2 aprile – 31 luglio
• II sessione: 1 settembre – 22 dicembre
• III sessione: 7 gennaio – 31 marzo
13) I Consigli di Corso di Studio fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.
Art. 20 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative
1) Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2) I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.
3) Qualora il regolamento didattico del Corso di Studio preveda l’obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera scolastica.
4) Se il Regolamento didattico del Corso di Studio prevede l’obbligo di frequenza, lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.
5) Le Facoltà, nell’ambito della legislazione vigente, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative, della collaborazione degli studenti sia come singoli, sia nelle varie forme associative e cooperative.
Art. 21 – Xxxxx e altre forme di verifica del profitto
1) I Regolamenti didattici di Corso di Studio fissano le tipologie degli esami e di altre eventuali forme di verifica del profitto nel rispetto dei principi che seguono.
2) L’esame consiste in una prova individuale orale o scritta, che può essere preceduta da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull’ammissione all’esame finale, e che mira ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle conoscenze e abilità che
caratterizzano la materia sulla quale verte l’esame. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l’ammissibilità all’orale.
3) L’esame orale è pubblico.
4) Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del Curriculum.
5) Il Senato Accademico su proposta delle Facoltà, in relazione a particolari esigenze, può regolamentare lo svolgimento degli esami tramite videoconferenza.
6) L’eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta una valutazione unitaria.
7) Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L’esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode.
8) Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
9) La conoscenza di una lingua dell’Unione Europea - di preferenza la lingua inglese - obbligatoria ai sensi dell’art. 7 co.1 del Regolamento quadro, è verificata con una prova espressa con un giudizio di idoneità e con modalità stabilite dal Senato Accademico.
10) La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio su verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. La valutazione di “respinto” comporta che il relativo esame non possa essere ripetuto prima del decorso del termine di 20 giorni.
11) Non può essere ripetuto l’esame o altra verifica del profitto già svolto con esito positivo.
12) La valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall’articolo 22.
13) Il verbale di cui al co.7, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro cinque giorni dalla data di espletamento dell’esame o altra verifica del profitto, nelle more dell’estensione a tutte le Facoltà di verbalizzazione mediante firma digitale.
14) I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.
15) La valutazione di altre forme di verifica del profitto è demandata al Regolamento del Corso di Studio.
Art. 22 – Commissione d’esame
1) I regolamenti didattici di Corso di Studio determinano le modalità di formazione e funzionamento delle Commissioni d’esame, assicurando in ogni caso l’intervento di almeno due membri di cui uno sia il docente responsabile della disciplina o dell’attività.
2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio all’inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti.
3) In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.
4) Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell’attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l’inizio dell’appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell’attività, nonché prendere visione e discutere, con prosecuzione dell’esame orale, l’eventuale prova scritta, con modalità previste dal Consiglio di Corso di Studio sentita la Commissione didattica. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.
5) Qualora i progetti formativi fossero strutturati con l'adozione di corsi integrati, questi possono essere costituiti accorpando diversi insegnamenti anche di differenti settori scientifico- disciplinari al fine del conseguimento di un obiettivo formativo specifico comune. La Commissione è presieduta, di norma, dal responsabile/coordinatore di corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio tra i docenti impegnati nell’attività didattica in quel corso integrato. Il responsabile/coordinatore di corso integrato proporrà al consiglio di corso di studio la composizione della commissione.
Art. 23 – Durata dei corsi di studio, tempo pieno e tempo parziale
1) Nel Regolamento didattico del Corso di Studio possono essere definiti tre tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso: a) con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curricula con durata inferiore alla normale ma comunque pari ad almeno due terzi di quella normale, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello; c) curricula con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi universitari”.
2) Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni e la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di due anni ulteriori dopo la laurea, se i crediti acquisiti nel corso di I livello sono integralmente riconosciuti per il corso di II livello. Il numero di crediti da acquisire in media per ogni anno è 60. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
3) I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum ad un altro. Tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio di Corso di Studio, il quale delibererà tenendo conto della scolarità svolta e degli anni di iscrizione.
4) Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ad un corso di studio sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, o altro Organo Statutario delegato, e sono diversificati in funzione della durata del curriculum.
5) I commi precedenti non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano titoli universitari di primo livello.
Art. 24 – Compiti e doveri didattici
1) Le Facoltà predispongono un piano di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.
2) I docenti e i ricercatori rendono pubblici gli orari delle proprie attività didattiche e del ricevimento degli studenti svolto durante l’intero arco dell’anno accademico. Queste ed altre attività svolte dai docenti, nell’ambito dei compiti loro affidati, sono annotate nei registri didattici. L’attività didattica si svolge nell’arco di almeno 3 giorni della settimana nel periodo 1 ottobre/30 giugno.
3) L’impegno didattico complessivo, inclusa la formazione alla ricerca e le attività di tutorato e di orientamento, di un docente a tempo pieno è quello fissato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4) L’impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un docente a tempo definito è quello fissato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5) I professori e ricercatori assolvono il proprio impegno didattico primariamente esercitando nella sede di inquadramento i compiti loro assegnati, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio di master o altri titoli previsti dall’art. 6 della L. 341 del 1990.
6) Xxxxx e moduli di insegnamento aggiuntivi al corso di cui il docente è titolare possono essere attribuiti ove necessario ai professori ed ai ricercatori nei limiti dell’impegno didattico complessivo. Ove affidati ai ricercatori, costituiscono compito primario e prevalente.
7) Il docente non può astenersi dalle lezioni se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza il responsabile della disciplina sarà sostituito a lezione, ove possibile, da un professore o ricercatore che formerà i registri delle lezioni per le ore effettuate.
8) Se un docente o ricercatore durante il periodo destinato all’attività didattica intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al presidente del Consiglio del Corso di Studio che lo comunicherà al Preside ed al rispettivo Consiglio indicando il motivo dell’assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate.
9) Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente la settimana.
10) Il Preside in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e Direttori dei Dipartimenti ed Istituti in cui si svolgono le attività didattiche vigila sull’osservanza delle norme che regolano il corretto svolgimento dell’attività didattica e ne è responsabile.
Art. 25 – Modalità di attribuzione dei compiti didattici
1) I professori adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento ed i moduli loro affidati nei corsi di studio istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dalla Legge 19 novembre 1990 n. 341 e dal Regolamento Quadro. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività formative di tutorato e orientamento.
2) L’assegnazione dei compiti didattici è deliberata dalla Facoltà nella quale il docente è incardinato, nel rispetto delle norme vigenti sullo stato giuridico dei docenti.
Art. 26 – Registri didattici
1) I professori di ruolo e a contratto ed i ricercatori sono tenuti a consegnare annualmente i registri delle prestazioni didattiche, comprensivi del registro delle lezioni e del registro delle ulteriori attività didattiche. I professori fuori ruolo sono tenuti a consegnare unicamente il registro delle ulteriori attività didattiche.
2) Sul registro delle lezioni devono essere registrate le lezioni svolte per il corso ufficiale di insegnamento; sul registro delle ulteriori attività didattiche devono essere annotate tutte le altre attività, ivi comprese quelle di orientamento e di tutorato.
3) Il Preside è tenuto a verificare la conformità alle disposizioni vigenti dei registri di cui ai precedenti commi apponendo il visto.
Art. 27 – Verifica della didattica
1) Il Consiglio della Facoltà predispone una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici, utilizzando anche questionari somministrati agli studenti e attività di autovalutazione dei corsi di studio.
2) La relazione annuale, trasmessa al rettore, è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull’attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell’organizzazione e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell’occupazione dei laureati.
3) Tali relazioni verranno presentate al Senato Accademico che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Nucleo di valutazione all’interno dell’Ateneo unitamente alle proprie osservazioni.
4) Le strutture didattiche valutano annualmente i carichi didattici dei docenti e ricercatori e i risultati della loro attività, tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Facoltà e dai rapporti del Nucleo di valutazione interna dell’Ateneo.
Art. 28 – Prova finale
1) Per il conseguimento della laurea, laurea specialistica e diploma di specializzazione lo studente deve superare una prova finale, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli Regolamenti didattici di Corso di Studio, nel rispetto dei principi che seguono.
2) La prova finale per il conseguimento della laurea e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica ed è valutata da un’apposita Commissione.
3) Per il conseguimento della laurea specialistica deve in ogni caso essere prevista la redazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di un’apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall’articolo 29.
4) La prova finale per il conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Ogni elaborato finale o tesi deve avere un abstract
o un riassunto in italiano e in inglese. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici.
5) Il Senato Accademico dispone circa i termini per la domanda di ammissione alla prova finale. I Regolamenti Didattici di Corso di Studio dispongono circa i termini e modalità per l’attribuzione della tesi ove prevista, assicurano che l’attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti, per i quali l’assegnazione delle tesi costituisce un dovere istituzionale, e che ad ogni studente possa essere assegnata preferibilmente una tesi in una disciplina da lui indicata, provvedendo eventualmente all’assegnazione nell’ambito di discipline affini o richieste dal candidato in via subordinata. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione della tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.
6) I Consigli di Corso di Studio possono disporre, in via generale o per situazioni determinate, che l’argomento della tesi non debba necessariamente afferire ad una disciplina presente nel piano di studi del candidato e di cui abbia conseguito i relativi crediti formativi,
7) Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
8) In ogni caso la prova finale è diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui il corso di studi è finalizzato. In ogni ordinamento devono essere previsti i CFU riservati alla prova finale.
9) La Commissione in via preliminare deve deliberare sull’ammissibilità del candidato alla prova finale.
10) La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cendodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su una decisione unanime.
11) Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
12) Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Xxxxxxx si rinvia al regolamento adottato dall’Università e dalle norme vigenti.
Art. 29 – Commissione per la prova finale
Salvo quanto previsto dal D.M. 2/4/2001 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” :
1) I Regolamenti didattici di Corso di Studio determinano la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni per la prova finale, assicurando in ogni caso la presenza di almeno 7 membri, di cui almeno 5 debbono essere docenti di ruolo. Per la laurea di primo livello la composizione minima della commissione è ridotta ad almeno 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo.
2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti o al Preside di Facoltà.
Art. 30 – Iscrizione a corsi singoli
Allo scopo di integrare carriere universitarie già completate, i laureati di primi e secondo livello possono iscriversi a singoli corsi attivati presso i Corsi di Studio previa approvazione del Consiglio di Corso,
sostenere i relativi esami ed ottenerne la certificazione, secondo le modalità definite dalla Facoltà, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Senato Accademico.
Art. 31 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
1) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L’Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2) E’ individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall’Ateneo.
Art. 32 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio
1) E’ assicurata la conclusione dei Corsi di studio, Corsi di Diploma universitario ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.
2) Ai Corsi di studio, Corsi di Diploma universitario di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest’ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3) Per i Corsi di studio e i Corsi di Diploma universitario, di cui al comma 1 è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4) E’ altresì garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per l’iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5) A tal fine le Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti previgenti.
6) Sulla base di tale riformulazione sono riscritte in termini di crediti le carriere degli studenti che optano per l’ordinamento vigente.
7) Il diritto di opzione ai Corsi di Studio riordinati è esercitatile, nell’ambito delle scadenze annuali determinate da ciascun Consiglio di Corso di Studio, entro 3 anni accademici dall’anno di prima attivazione.
8) Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento della laurea di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento quadro.
9) Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. Qualora il numero di crediti riconosciuti sia maggiore di 180:
• lo studente può optare per l’iscrizione diretta al corso di laurea specialistica, senza conseguire il titolo di primo livello;
• lo studente può iscriversi alla laurea specialistica condizionatamente all’assolvimento, entro il 10 agosto, di eventuali debiti formativi per il conseguimento del titolo di primo livello.
10) In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all’estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente regolamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all’anno di corso in quel momento attivato dell’ordinamento vigente.
Art. 33 – Tutela dei diritti degli studenti
I diritti degli studenti relativi alle carriere scolastiche, secondo quanto previsto dall’art. 11 co.9 del Regolamento quadro, costituiranno oggetto di appositi Regolamenti di Ateneo, da emanarsi in conformità alle disposizioni del medesimo regolamento quadro, dei D.M. e del presente R.D.A.
Art. 34 – Scuole di Specializzazione
1) Presso L’Università Vita-Salute X. Xxxxxxxx sono istituite le seguenti scuole di specializzazione in conformità alle vigenti norme di legge di cui all’art. 1 comma 5 del presente Regolamento Didattico d’Ateneo:
Psicologia Clinica
Endocrinologia e Malattie del Ricambio Allergologia e Immunologia Clinica Medicina Interna
Chirurgia Toracica
Chirurgia Generale (Indirizzo in Chirurgia Generale) Gastroenterologia
Malattie Infettive Nefrologia Oftalmologia Urologia Neurochirurgia
Anestesia e Rianimazione Cardiologia
Chirurgia Apparato Digerente Chirurgia Vascolare Ginecologia ed Ostetricia Neurologia
Pediatria Psichiatria Radiodiagnostica Ematologia
Malattie dell’Apparato Respiratorio Microbiologia e Virologia Neurofisiopatologia Otorinolaringoiatria.
2) Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta delle Facoltà universitarie, con delibera del Senato accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
La programmazione delle attività viene approvata dal Senato accademico e, per gli aspetti organizzativi e contabili, dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'elenco dei docenti da parte delle Facoltà interessate, secondo le procedure indicate dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle Facoltà interessate e delle singole scuole. Gli aspetti organizzativi e contabili sono definiti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.