SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Conto ESAGON
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premessa
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Foglio Informativo e al Modulo di Adesione, il contratto (il "Contratto") tra il cliente (il "Cliente") e Banca CF+
S.p.A. (la "Banca").
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
b) il Foglio Informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio oggetto del presente Contratto, nonché sulle relative condizioni economiche.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul Sito Internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page.
Prima della conclusione del Contratto, la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del Contratto, composta da:
a) Foglio Informativo, che costituisce il frontespizio del Contratto;
b) Modulo di Adesione;
c) queste condizioni generali, comprensive dei relativi allegati:
1) Informativa rilasciata ai sensi dell'articolo
13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2) "Informativa sulla vendita a distanza di servizi finanziari, ai sensi del D.Lgs. 206/2005: Codice del Consumo".
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Il Cliente può accedere ai servizi offerti dalla Banca attraverso il Sito Internet come meglio descritto al successivo art. 19, nonché attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili. L'introduzione di nuove tecniche di comunicazione a distanza o la modifica di quelle esistenti sarà tempestivamente comunicata al Cliente e non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Conto ESAGON (il "Conto Deposito") è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle a richiesta del medesimo, alla scadenza
dell'eventuale termine convenuto, riconoscendo su tali somme una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.
Sulle somme depositate dal Cliente sono riconosciuti gli interessi nella misura del Tasso Giacenza Libera indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Qualora il Cliente decida di assoggettare le somme a vincolo potrà godere del Tasso Risparmio Vincolato disciplinato nel successivo art. 17.
Conto ESAGON è riservato alle persone fisiche di maggiore età che abbiano cittadinanza e residenza fiscale esclusivamente italiana.
La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro. Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Deposito.
Art. 3 – Conclusione del Contratto
Ai fini della conclusione del Contratto il Cliente deve:
a) sottoscrivere il Contratto (in forma cartacea o in altra forma ammessa) in segno di accettazione delle presenti condizioni generali e delle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo, che ne costituisce il frontespizio;
b) inviare alla Banca il Contratto sottoscritto e l'ulteriore documentazione richiesta ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio;
c) disporre il primo versamento sul Conto Deposito a mezzo bonifico a valere sul Conto d’appoggio di cui al successivo art. 16.
Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Banca, verificate le condizioni di cui al comma che precede, comunica al Cliente la propria accettazione e le credenziali di accesso al conto ai sensi del successivo art.
18. Da tale momento il Cliente può operare sul Conto Deposito.
Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferma altresì espressamente la volontà di voler utilizzare i servizi di pagamento resi disponibili dalla Banca anche mediante la rete internet.
La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di apertura del Cliente in considerazione delle proprie procedure interne di valutazione, dandone comunicazione al Cliente.
In caso di mancato perfezionamento del Contratto entro 30 giorni dalla data di avvio della relativa procedura, la richiesta del Cliente e/o il Contratto stesso perderanno ogni efficacia e la Banca provvederà a restituire le somme eventualmente depositate senza corresponsione di interessi.
Art. 4 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.
La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxx.
Art. 5 – Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta a eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.
Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Art. 6 – Identificazione del Cliente
All'atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza.
Qualora il Cliente non ottemperi ai suddetti obblighi e non fornisca tutta la documentazione e/o le informazioni necessarie richieste dalla Banca, quest'ultima, in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili, si asterrà dall'instaurare il rapporto continuativo, ovvero potrà valutare di bloccare l'operatività del Cliente fino a che il medesimo non abbia adempiuto e avrà comunque diritto di porre fine al medesimo rapporto se già in essere.
Nei propri contatti telematici con la Banca, il Cliente accede a Conto ESAGON tramite i Codici di Accesso indicati al successivo art. 19, ferma restando la facoltà per la Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Deposito, sarà tenuto a
dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 7 – Cointestazione del rapporto
Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone.
Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive non è possibile richiedere l'operatività a firme congiunte.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi.
Nei casi di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti.
Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Art. 8 – Poteri di rappresentanza
In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive il Cliente non può autorizzare soggetti terzi (rappresentanti o procuratori) a operare per suo conto nei rapporti con la Banca, fatte salve le ipotesi di rappresentanza legale o necessaria.
Art. 9 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, dal Cliente stesso.
Art. 10 – Comunicazioni al Cliente
La Banca invia i rendiconti periodici e ogni altra comunicazione o documento diretto al Cliente all’indirizzo e secondo le modalità da questi indicate nel Modulo di adesione.
In caso di invio in forma telematica, tali comunicazioni sono rese disponibili sul Sito Internet in modalità tale da consentire il salvataggio su supporto durevole e si intendono a ogni effetto ricevute dal Cliente a decorrere dalla data in cui egli ha la possibilità di accedervi. La Banca può notificare al Cliente tramite posta elettronica la disponibilità delle comunicazioni sul Sito Internet, fermo restando che è comunque onere del Cliente – anche in caso di mancata notifica – consultare periodicamente il Sito Internet per verificare la disponibilità di nuove comunicazioni.
In ogni momento il Cliente ha il diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata, chiedendo alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca a uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio ovvero delle modalità secondo cui intende ricevere la corrispondenza.
Art. 11 – Comunicazioni alla Banca
Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca via posta, presso la sede legale della Banca, xxx Xxxxxxxx,
00 – 00000, Xxxx; via posta elettronica, all'indirizzo email xxxx@xxxxxxxxxxx.xx; all'indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o xxx xxx, xx numero +39 00.0000000.
Il Cliente curerà che le comunicazioni nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
Art. 12 – Commissioni e spese
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.
La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.
Art. 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto.
Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo.
La Banca comunica espressamente al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 10, le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto indicato al successivo art. 17, per le nuove operazioni di vincolo le condizioni economiche saranno quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente e che, pertanto, l'eventuale modifica di tali condizioni rispetto a quelle precedentemente applicate non costituisce una modifica unilaterale del Contratto ai fini del presente articolo.
La comunicazione al Cliente avviene secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per la relativa applicazione, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Qualora il Cliente abbia depositato somme soggette a vincolo, limitatamente alle somme vincolate l'eventuale recesso avrà effetto alla data di scadenza del relativo vincolo. La Banca rimborserà al Cliente le somme non soggette a vincolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso e provvederà automaticamente a rimborsare al Cliente le somme soggette a vincolo alla data di scadenza del vincolo stesso, con valuta in pari data.
Art. 14 – Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000, Xxxx, fax n. +39 00.0000000, posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l'Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 (quindici)
giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate operative, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario", disponibile sul Sito Internet della Banca.
Art. 15 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente il Foro della residenza o del domicilio eletto dal Cliente.
La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO
Art. 16 – Conto d’appoggio
Al fine di operare su Conto ESAGON, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, nel Modulo di Adesione, un rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta intestatario (il "Conto d’appoggio").
Può essere utilizzato come Conto d’appoggio esclusivamente un conto corrente bancario aperto in Italia (il cui IBAN inizi con i caratteri "IT").
Se il Conto Deposito è cointestato, ciascuno degli intestatari può indicare un Conto d’appoggio a sé intestato o cointestato.
Il Conto d’appoggio è l'unico conto corrente dal quale il Cliente può trasferire le somme sul Conto Deposito e verso il quale le somme possono essere accreditate dal Conto Deposito.
Nel corso del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare il Conto d’appoggio, purché lo stesso risponda ai requisiti indicati nei precedenti commi.
Art. 17 – Vincoli sulle somme depositate
Al momento dell'apertura del Conto Deposito ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare il periodo di tempo per il quale il medesimo si impegna a mantenere sul Conto Deposito tutte o parte delle somme depositate, scegliendo tra le opzioni indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. "vincolo"). L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione del vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.
Il Cliente può costituire vincoli di diversa durata accedendo all'area personale del Sito Internet o tramite il diverso canale reso disponibile dalla Banca. Non è consentito al Cliente modificare la durata di un vincolo pattuito.
Il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che con la costituzione del vincolo le somme rimarranno indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.
Sulle somme vincolate il Cliente gode del Tasso Risparmio Vincolato, variabile in funzione della durata del vincolo prescelta.
Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo. Nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.
Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, il Cliente potrà:
- trasferire le somme svincolate sul Conto d’appoggio
di cui al precedente art. 16;
- lasciare depositate le somme svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Giacenza Libera applicabile nella misura indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto;
- richiedere alla Banca, nel rispetto dell'importo minimo vincolabile previsto nel Foglio Informativo vigente al momento della richiesta, di assoggettare le somme svincolate ad un nuovo vincolo, tramite il Sito Internet o il diverso canale che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. Il nuovo vincolo avrà efficacia, anche ai fini del riconoscimento del Tasso Risparmio Vincolato applicabile, dalla data di ricezione della richiesta da parte della Banca.
Art. 18 – Accesso al Conto Deposito
Il Cliente accede a Conto ESAGON e impartisce le disposizioni tramite internet o l'apposita applicazione per smartphone (c.d. "app"), utilizzando i codici di sicurezza forniti dalla Banca (di seguito i "Codici di Accesso").
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali in relazione alle diverse misure di sicurezza tempo per tempo adottate) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni, ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo potrà mettere a disposizione.
Il Cliente prende atto che per accedere al Sito Internet della Banca, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà, in conformità con la normativa vigente, di richiedere una forma di autenticazione forte.
La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i Codici di Accesso assegnati. L'utilizzo dei Codici di Accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.
Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di Accesso ed è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in alcun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane a esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.
In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca telefonando al Servizio Clienti oppure tramite le apposite funzionalità presenti sul Sito Internet o sull'applicazione per smartphone dedicati al servizio. La Banca provvede a bloccare i Codici di Accesso nei tempi tecnici necessari. Il Cliente dovrà fornire conferma scritta della propria comunicazione mediante lettera raccomandata o fax entro le successive 48 ore.
Dopo la comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di Accesso, salvo che abbia agito in modo fraudolento. Prima della comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso. Il limite di importo non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici.
Inoltre, il Cliente non sopporterà alcuna perdita nei casi in cui:
a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'autenticazione forte del Cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;
b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;
c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca.
La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
La Banca può altresì sospendere in qualsiasi momento l'accesso al servizio in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza e sicurezza, preavvisando i Clienti, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. In tali casi la Banca indica la procedura da seguire per ripristinare l'ordinaria operatività. Al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco o la sospensione, la Banca riattiva l'accesso al servizio. Ove la Banca non vi abbia già provveduto, il Cliente può in ogni caso telefonare al Servizio Clienti.
La Banca provvede a fornire tramite il Sito Internet informazioni aggiornate sulle procedure di sicurezza relative all'operatività via internet.
Nell'ambito del proprio Sito Internet, la Banca garantisce, in ogni caso, comunicazioni tramite canali sicuri e protetti. Con l’espressione “canali sicuri e protetti” si intende una modalità di comunicazione utilizzata dalla Banca che garantisce l’autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.
Art. 19 – Accredito degli interessi
Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
In conformità a quanto previsto al precedente art. 17, comma 6, nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.
Nel Foglio Informativo sono altresì indicati la periodicità di maturazione e le modalità con cui sono liquidati gli interessi.
Art. 20 – Versamenti
Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario SEPA Credit Transfer a valere sul Conto d’appoggio.
Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo di giacenza previsto dal Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Art. 21 – Prelevamenti
Il Cliente può disporre prelevamenti dal Conto Deposito esclusivamente:
a) nei limiti delle eventuali somme non soggette a vincolo;
b) mediante trasferimento con bonifico bancario SEPA Credit Transfer sul Conto d’appoggio.
Il Cliente non potrà, in ogni caso, richiedere la restituzione delle somme oggetto di vincolo prima della scadenza del vincolo medesimo.
Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dal Cliente mediante le apposite funzionalità presenti sul Sito Internet o sull'applicazione per smartphone dedicati al servizio, ovvero tramite i diversi canali che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. In mancanza del consenso del Cliente l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.
Il Cliente prende atto che l'ordine di pagamento eseguito in coerenza con il codice identificativo (IBAN) del Conto d’appoggio si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.
Art. 22 – Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca
Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca, ovverosia quando il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente, autorizzata con l'inserimento dei Codici di Accesso.
Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella Giornata Operativa successiva se pervengono alla stessa successivamente al Termine della Giornata Operativa stabilita nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.
Se l'esecuzione dell'ordine deve avvenire in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui sono messi a disposizione i fondi, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.
Gli ordini di cui al comma 1 del presente articolo si considerano irrevocabili una volta che questi sono stati ricevuti dalla Banca ai sensi del medesimo comma.
Gli ordini di cui al comma 2 del presente articolo si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione. Allo scopo, nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto è indicato il Termine della Giornata Operativa.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Art. 23 – Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.
Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.
Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al comma 2.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 24 – Modalità di esecuzione delle disposizioni
In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione ai sensi dell'art. 22, l'importo del prelevamento è accreditato sul conto della banca presso cui è acceso il Conto d’appoggio entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.
In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul Conto Deposito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.
La Banca, nell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito. Per ogni operazione eseguita, la Banca fornisce tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, la data valuta dell'addebito/accredito).
Tale informativa è resa disponibile gratuitamente su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza, o se ciò non è possibile, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Adesione.
La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Art. 25 – Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita (ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite), deve comunicarlo alla Banca per iscritto, secondo le modalità stabilite all'art. 11, richiedendo la rettifica dell'operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento. In ogni caso, tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.
Per andare esente da responsabilità, la Banca deve provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
Art. 26 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 25:
i) quando l’operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, la Banca è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento;
ii) quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuto a trasmettere l’ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento. In tal caso la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della Giornata Operativa successiva a quella in
cui prende atto o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del Conto Deposito come se l'operazione non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione.
Nei casi di cui ai commi precedenti, per andare esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme del presente Contratto e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti, o con lieve ritardo.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione e informa il Cliente medesimo del risultato. Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, sui richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 27 – Prova degli ordini e disposizioni
La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e di quelle eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto
informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.
Art. 28 – Comunicazioni periodiche della Banca
La Banca trasmette al Cliente, con periodicità annuale ed entro 30 (trenta) giorni dal 31 dicembre dell'anno precedente:
a) un rendiconto contenente informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;
b) il Documento di Sintesi contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
Il Documento di Sintesi è trasmesso sono nel caso in cui le condizioni economiche sono variate rispetto all'ultimo Documento di Sintesi trasmesso al Cliente. In ogni caso, il Cliente può accedere al Documento di Sintesi aggiornato in qualsiasi momento, tramite il Sito Internet o, su richiesta, mediante posta elettronica.
Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
Art. 29 – Durata e Recesso
Durata
Il Contratto ha durata indeterminata.
Diritto di ripensamento
In fase di accensione del rapporto, il Cliente può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto (c.d. diritto di ripensamento).
Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento, il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal Cliente.
Diritto di recesso
Fermo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura.
Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente attivi ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
La Banca rende disponibili le somme sul Conto d’appoggio entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo
l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.
Banca CF+ S.p.A.
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto, si intendono per: "Arbitro Bancario Finanziario", il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche e altri intermediari finanziari;
“Autenticazione forte”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
"Cliente", la persona fisica che sottoscrive il Contratto con la Banca;
"Consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; "Documento di Sintesi", il documento contenente le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto; "Foglio Informativo", il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni economiche offerte;
"Foro Competente", il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
"Giornata Operativa" o "giorno lavorativo", ciascun giorno di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni in cui gli enti creditizi che operano sulla piazza di Roma non sono aperti per lo svolgimento della loro normale attività;
"Modulo di Adesione", la proposta contrattuale di adesione al Conto Deposito;
"Sito Internet", il sito internet dedicato al servizio xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
"Tasso Giacenza Libera", il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a vincolo;
"Tasso Risparmio Vincolato", il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a vincolo, variabile in funzione della durata del vincolo;
"Termine della Giornata Operativa", il limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa.
Allegato 1
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 ("Regolamento"), Banca CF+ S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000, Xxxx (nel seguito la "Banca"), Fax 00.0000000 – sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx, email: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.
Banca CF+ S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, DPO) raggiungibile al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono generalmente raccolti direttamente presso l'interessato. Tuttavia, ove ciò sia previsto da norme di legge (ad esempio verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo) o in caso di acquisizione di informazioni presso società di informazioni creditizie e commerciali i dati potranno essere acquisiti anche presso terzi. In tale ultima ipotesi le informazioni di cui alla presente sono fornite all'interessato all'atto della registrazione dei dati, o qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge.
2. Dati personali e categorie particolari di dati personali
Ai fini di seguito illustrati la Banca potrà acquisire e trattare, oltre ai dati identificativi e di contatto, anche dati relativi alla sua posizione ed esposizione creditizia e finanziaria, dati di movimentazione del conto, sussistenza di eventuali procedimenti penali correlati alle attività di prevenzione del terrorismo, profilo di rischio a fini regolamentari.
La Banca non raccoglie dati qualificati come “sensibili” o “particolari” dalla normativa vigente (ivi incluso il Regolamento) in materia di protezione dei dati personali, (ad esempio dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale).
3. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I dati raccolti dalla Banca saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, e saranno utilizzati solo ed unicamente per le finalità qui di seguito descritte:
1. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato (in via esemplificativa, acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di deposito, istruttoria, valutazione del merito creditizio, gestione dei rapporti contrattuali, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto stesso, elaborazioni statistiche, etc.);
2. Finalità connesse ad obblighi rivenienti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, oltre che a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
3. Finalità istituzionali, quali finalità connesse e strumentali alla gestione contabile e fiscale, alla revisione legale dei conti, alle segnalazioni di vigilanza, nonché agli altri adempimenti connessi alla gestione del rapporto;
4. Finalità connesse alla gestione delle procedure esecutive e concorsuali nonché relative all’esperimento dei tentativi
di definizione stragiudiziale delle controversie;
5. Finalità connesse alla gestione del rapporto con l'interessato, per la condivisione di informazioni di servizio, attraverso e-mail, telefono e/o sms (in particolare, per informarlo sia dell'imminente scadenza del vincolo sia di eventuali offerte specifiche e dedicate in caso di eventuale rinnovo di detto vincolo);
6. Finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o negare il consenso selezionando le apposite caselle nel modulo di rilascio dei consensi, quali la promozione e la vendita dei servizi della Banca connessi a Conto Esagon, invio di comunicazioni a carattere informativo e commerciale (ivi incluso newsletter, campagne di fidelizzazione, inviti per la partecipazione a concorsi, campagne promozionali, etc.), indagini e ricerche di mercato, attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela circa i servizi resi e l'attività svolta dalla Banca, effettuate attraverso posta ordinaria, telefono, e-mail, o sistemi di comunicazione a distanza;
7. Finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o negare il consenso selezionando le apposite caselle nel modulo di rilascio dei consensi, quali la promozione e la vendita di eventuali
servizi e prodotti della Banca diversi da Conto Esagon, effettuate attraverso posta ordinaria, telefono, e-mail o sistemi di comunicazione a distanza;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti punti 1-5 è necessario e un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità per la Banca di procedere con l'apertura del conto o proseguire nel rapporto contrattuale; per il trattamento di tali dati non è richiesto il consenso in quanto i trattamenti sono dovuti per assolvere ad obblighi di legge e regolamentari, o ad obblighi contrattuali o per la tutela dei diritti della Banca.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 5 si basa sul legittimo interesse della Banca a mantenere un rapporto duraturo con il cliente.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 6 e 7 è facoltativo e il mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza. In particolare, in mancanza del conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 5 non potrà ricevere comunicazioni commerciali da parte della Banca relative a Xxxxx Xxxxxx, né essere coinvolto in ricerche di mercato o essere informato di eventuali iniziative promozionali indette dalla Banca (ad esempio la partecipazione a concorsi).
4. Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici automatizzati e, comunque, tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Dati sono trattati secondo i principi di lealtà, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (ivi incluso il Regolamento) e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Tutti i dati saranno conservati per quanto necessario alla gestione del rapporto contrattuale e conformemente a quanto indicato dalla relativa normativa applicabile. Si riporta nel seguito uno schema di periodo di conservazione dei dati.
FINALITA' | TEMPI DI CONSERVAZIONE |
Antiterrorismo e Antiriciclaggio | 10 anni |
Gestione adempimenti contabili – contrattuali civilistici | 10 anni |
Obblighi derivanti da normativa fiscale e tributaria | 10 anni |
Prevenzione delle frodi | 10 anni |
Assolvimento obblighi di legge e gestione eventuale contenzioso | 10 anni fatta salva l'ulteriore conservazione |
Marketing | Sin quando l'interessato non revoca il consenso e, in ogni caso, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. |
5. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
Nel perseguimento delle suddette finalità precontrattuali e di esecuzione del contratto e dunque per accettare la richiesta di apertura del conto, i dati possono essere comunicati a soggetti terzi specificamente individuati, anche in qualità di dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati, per i trattamenti e/o servizi strettamente funzionali alle finalità medesime (anche con trattamenti continuativi), quali:
1. Società che forniscono servizi di natura professionale e tecnica per lo svolgimento delle attività funzionali alle finalità sopra indicate (ad esempio fornitori di servizi IT e altri servizi informatici, come CSE Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l.);
2. Società e fornitori di cui la Banca si avvale per l'acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dagli stessi clienti (ad es. lavorazioni relative a pagamenti, imbustamento e trasmissione di comunicazioni alla clientela), per lo svolgimento di istruttorie di tipo tecnico-legale- amministrativo-contabile delle pratiche e/o per attività di gestione amministrativo-contabile dei rapporti (come ad esempio apertura e chiusura del conto);
3. Società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni interessate all'interessato;
4. Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'interessato;
5. Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza alla Banca, con particolare, ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
6. Società di revisione e certificazione del bilancio;
7. Soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
Come indicato al punto 6 del precedente paragrafo 3, la Banca ha anche necessità di realizzare iniziative funzionali alla propria attività come quelle di marketing, controllando ad esempio la qualità dei propri servizi ed accrescendo la propria offerta di prodotti e potrà utilizzare fornitori o consulenti che svolgono attività di informazioni commerciali/promozionali, ricerche di mercato, etc. per conto della Banca o che rilevano per conto della Banca la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
8. Società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo dei rischi e delle frodi ai danni degli intermediari finanziari, delle banche e degli interessati e del recupero crediti, tra cui CRIF S.p.A. con sede legale in Xxx X. Xxxxxx, 0-0 - 00000 Xxxxxxx (XX) che li tratterrà in qualità di titolare autonomo sia in modalità cartacea che automatizzata.
Tali dati verranno, inoltre, comunicati per le medesime finalità agli enti aderenti al Bureau per la tutela del credito di CRIF S.p.A., alle società del gruppo CRIF ad altre società anche estere che operano nel settore della concessione dei finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento. Tali trattamenti avverranno per i tempi necessari al perseguimento di detta finalità, ossia verranno conservati secondo i tempi di permanenza dei dati in uso nel settore delle centrali rischi private. CRIF S.p.A. ha nominato quale responsabile del trattamento la società IBM Italia S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxx (XX). L'elenco aggiornato dei responsabili potrà essere ritirato presso la sede di CRIF S.p.A. o inviato da quest'ultima dietro espressa richiesta dell'interessato ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario al fine di consentire all'Istituto da valutare adeguatamente il rischio di credito.
I dati personali potranno inoltre essere conosciuti e trattati dal personale dipendente e/o dai collaboratori della Banca che operano quali incaricati o responsabili del trattamento a seconda della propria funzione e a seconda delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute dalla Banca.
I dati non sono oggetto di diffusione. I dati non costituiranno oggetto di trasferimento fuori dalla UE.
6. Diritti dell'Interessato
In qualunque momento e gratuitamente, l’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (art 15-21) e della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, ivi incluso:
- Ricevere conferma dell'esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
- Aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);
- Chiederne la cancellazione (fatte salve le eventuali eccezioni applicabili) o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e alla limitazione);
- Opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- Revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Proporre reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- Ricevere i propri dati personali elettronici in un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati), fatte salve le eventuali eccezioni applicabili.
Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti imposti alla Banca.
Per esercitare tali diritti, l’interessato potrà inoltrare una richiesta inviando un’email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Nel contattare la Banca, l’interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la stessa possa gestire correttamente la sua richiesta.
7. Identità e Dati di contatto del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Banca CF+ S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxx nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
Il Responsabile per la Protezione Dati è domiciliato presso la sede della Banca e disponibile all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Allegato 2
INFORMATIVA SULLA VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DEL D.LGS. 206/2005: CODICE DEL CONSUMO
Gentile Cliente,
Banca CF+ S.p.A. (la “Banca”) La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 206/2005 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate.
Precisiamo che, ai sensi del citato decreto, per “contratto a distanza” si intende qualunque contratto concluso tra la Banca e il Consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla fase della conclusione del contratto compresa; ciò avviene senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.).
Per “tecniche di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Parti, venga impiegata per la conclusione del contratto.
La Banca La informa altresì che, prima della stipula del contratto, Lei in qualità di Consumatore e Contraente potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole la documentazione precontrattuale, la documentazione contrattuale e le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione in ogni momento.
Per supporto durevole si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano agevolmente essere recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
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DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA
Gli artt. 67 duodecies e terdecies del D.Lgs. 206/2005 consentono al Cliente consumatore di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso o dalla data in cui vengono fornite le informazioni e le condizioni contrattuali.
L’eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A., Via Piemonte n. 38 – 00187, Roma, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx avendo cura di specificare il numero del Contratto e il nome e cognome dell’intestatario. Non sono previste spese per il recesso.
La Banca sarà tenuta a restituire al consumatore, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. o della richiesta pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata, le somme eventualmente percepite a fronte dell’eventuale esecuzione del contratto (ad esempio le somme versate dal cliente sul Conto), senza corresponsione di interessi. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il Contratto avrà regolare esecuzione.