RCA – ARD
Sidra S.p.A.
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CAPITOLATO SPECIALE LOTTO I
RCA – ARD
Allegati: Scheda elenco garanzie dei mezzi aziendali
Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
“Accessori” apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d’aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature de genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
“Assicurato” il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia;
“Antifurto satellitare”Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.
“Bagaglio” Xxxxxxx, borse, sacche, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo e loro contenuto
“Broker” Chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. (Art. 109 – comma 2 – lett. 2 - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi);
“Capitolato” le norme che regolano il rapporto contrattuale ;
“Contraente” l’Amministrazione contraente
“Cose” sia gli oggetti materiali ché gli animali
“Classe di conversione
universale (CU)” Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
“C.d.A.- Codice
delle Assicurazioni” decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209.
“Conducente” Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.
“Degrado” Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
“Franchigia” l’importo pattuito che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro;
“Garanzia” la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo ;
“Legge” la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, così come modificata dal Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 “Codice delle assicurazioni Private”.
“Regolamento” il regolamento di esecuzione della predetta legge (di cui al D.P.R.
24.11.1970 n. 973) e successive modificazioni “Indennizzo” La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. “Risarcimento” la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
“Premio” la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
“Proprietario” l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
“Rischio” la probabilità che si verifichi il sinistro ;
“Sinistro” il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
“Scoperto” la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente ;
“Società” l'Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l’assicurazione;
“Tariffa” la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione del presente capitolato speciale
“Valore a nuovo” il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino (imposte escluse)
“Valore
assicurato” il valore del veicolo dichiarato dall’assicurato nel contratto di assicurazione
“Valore
commerciale” il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni “Eurotax”
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SEZIONE
R.C.A. - ARD VEICOLI COMUNALI
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO OBBLIGATORIA
CONDIZIONI DI GARANZIA
Art.1rca - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
La Società inoltre assicura sulla base delle condizioni aggiuntive i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
Inoltre sono incluse le seguenti estensioni:
1) Responsabilità Civile dei trasportati: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art. 2048 Codice Civile, primo comma)
3) Soccorso vittime della strada: La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
Art.2 rca - DIRITTO DI RIVALSA
La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:
1. se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
2. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt.186 e 187 del vigente Codice della Strada;
4. per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’art. 141, comma 9 di detto codice;
5. per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
6. per i danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente;
7. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
8. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
9. nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
10. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.
Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
Art.3 rca - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde. La Società rilascerà gratuitamente il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.
C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde il contraente è obbligato a restituirla alla Società.
L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto precedentemente disposto.
Art.4 rca - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO E PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA’
Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l’attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:
1) la denominazione della Società;
2) il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
3) il numero del contratto di assicurazione;
4) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
5) la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
6) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
7) la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
8) il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall’assicurato;
9) il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
10) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.;
11) i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
12) la firma del rappresentante autorizzato della Società.
La trasmissione dell’attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.
La Società non rilascia attestazione nel caso di:
a) sospensione della garanzia nel corso di contratto;
b) contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
c) contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l’attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.
In caso di furto del veicolo l’Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. La Società rinuncia alle successive rate di premio.
Periodo di osservazione e Regole evolutive
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):
- PRIMO PERIODO: inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- PERIODI SUCCESSIVI: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.
Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell’evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all’annualità successiva.
Art.5 rca - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal regolamento.
Art.6 rca – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.
La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:
_ familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
_ convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.
La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.
La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell’ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.
2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.
La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l’attestazione dello stato di rischio.
Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.
3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.
Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a restituire il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Nel caso di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997
n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.
Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.
Alienazione del veicolo
In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.
In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.
L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.
Art.7 rca - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
(valido solo per contratti non amministrati a libro matricola)
1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA’
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. La Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE
La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.
Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.
4) REVOCA DELLA SOSPENSIONE
La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell’imposta, l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
5) RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questo ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.
La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l’eventuale integrazione richiesta dalla Società.
Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.
Art.8 rca - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO/ SPESE LEGALI E PERITALI
La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non
Elaborazione: ATI Gruppo Ferri Broker S.r.l. – Xxxxxx Italia S.p.A.
riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.9 rca - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art.10 rca - MASSIMALI ASSICURATI (vedi elenco allegato)
Responsabilità Civile Autoveicoli e Motocicli Euro 3.000.000,00= per sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00= per persona e di
Euro 3.000.000,00= per danni a cose ed animali
Responsabilità Civile Autocarri
Euro 3.000.000,00= per sinistro con il limite di
Euro 3.000.000,00= per persona
Euro 3.000.000,00= per danni a cose ed animali
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CONDIZIONI SPECIALI
Art.11 rca - FORMULA TARIFFARIA “BONUS MALUS”
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione precedentemente definiti, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di determinazione del premio della Compagnia.
All'atto della stipulazione della polizza è assegnata la classe di merito indicata nella Circolare ISVAP 552 del 2005, in corrispondenza delle diverse situazioni di rischio:
a) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
c) veicolo immatricolato in Italia per la prima volta
d) veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
e) veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita.
f) veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia
g) veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione
h) veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia
i) veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)
Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto a:
- esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessazione della polizza, in difetto la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto c), il Contraente è tenuto a:
- consegnare una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l’assegnazione ad altra classe di merito, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 14
Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti d) ed g), il Contraente è tenuto a:
- esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno/più di un anno;
- sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.
Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto e), il Contraente è tenuto a:
- esibire una dichiarazione di restituzione del mezzo dal conto vendita poiché rimasto invenduto, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 18.
Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto f), il Contraente è tenuto a:
- consegnare l'attestazione dello stato di rischio dell’ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di diciotto mesi dalla data di scadenza della precedente copertura assicurativa
- far coincidere il contraente/proprietario della precedente copertura proprietario con quello del veicolo da assicurare.
Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto h), il Contraente è tenuto a:
- esibire copia del precedente contratto;
- esibire copia della denuncia di xxxxx;
- esibire l’attestazione dello stato di rischio dell’ultima annualità assicurativa completata.
Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto h), il Contraente è tenuto a:
- esibire copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- consegnare l'attestazione dello stato di rischio dell’ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
- far coincidere il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare;
- far coincidere il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato;
- esibire copia del foglio di immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare e che le stesse siano avvenute da non oltre sei mesi
Per le annualità successive a quelle della stipulazione, la polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, ovvero di apposizione a riserva la polizza, anche in presenza di denuncia di sinistro, o di richiesta di risarcimento, è considerata immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive della Compagnia.
Eliminazione di un sinistro posto a riserva
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa, su richiesta del Contraente, invierà allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio.
Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
Rimborso di un sinistro
E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo all' Impresa il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.
Sostituzione del contratto
Nel caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing ed il veicolo assicurato, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sua sostituzione con altro veicolo da parte dello stesso proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.
Furto dell’autovettura
Nel caso di furto del veicolo assicurato il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o allo stesso locato in leasing) o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni della classe di merito maturata purchè quest'ultimo venga assicurato presso l’Impresa entro un anno dalla data del furto. Nel caso il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del contratto in corso per questo veicolo verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione.
Sospensione del contratto (valido solo per contratti non amministrati a libro matricola)
La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un’interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Rischi di durata inferiore ad un anno
Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità. Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.
Art.12 rca – AZIONE DI RIVALSA
A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
a) se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Art.13 rca - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Art.14 rca - VEICOLI SPECIALI
La garanzia vale, per i trasportati che necessitino di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l’aiuto di mezzi meccanici.
Art.15 rca - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
Art.16 rca – INSERIMENTO VEICOLI IN CORSO DI CONTRATTO
Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente dovesse acquisire nuovi veicoli, la Compagnia si impegna ad inserirli in garanzia, alle stesse condizioni offerte in fase di gara, applicate al costo di tariffa, corrispondente al mezzo acquistato, in atto al momento della richiesta.
Art.17 rca – OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA CLASSE CU
A partire dal 1 novembre 2005 ed in occasione della prima scadenza contrattuale, è fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino, assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale di assegnazione e di adeguare conseguentemente la disciplina contrattuale. In assenza di indicazione della classe CU da parte del precedente assicuratore, situazione che può verificarsi nella fase di prima applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autovetture, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati.
E’ necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate per qualsiasi veicolo in formula bonus/malus la classe di merito di assegnazione comunemente denominata CIP, da oggi classe di conversione universale(CU).
In fase di prima applicazione per l’individuazione della classe di conversione universale e per la sua evoluzione valgono i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori, così come previsto dalla Circolare dell’ISVAP n°552 del 2005.
Per le annualità successive, l’assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutuate dalla tabella di cui alla clausola bonus/malus autovetture contenuta nell’ultimo provvedimento CIP precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993).
Sono, inoltre, estese anche ai veicoli diversi dalle autovetture le interpretazioni estensive fornite dall’ISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003, in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.
A.R.D.
CONDIZIONI DI GARANZIA
Art.1ard - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti esclusivamente dai veicoli specificati nella tabella allegata, nei limiti dei valori assicurati e per i rischi di seguito meglio specificati.
Inoltre fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20 % del valore stesso del mezzo, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.
1.a) ard - INCENDIO
L'assicurazione comprende i seguenti eventi:
◊ incendio - azione del fulmine;
◊ esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
◊ spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni.
ESTENSIONE INCENDIO
La garanzia é estesa a:
◊ i danni materiali e diretti causati ai veicoli da incendio avvenuto in conseguenza di tumulti, scioperi, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, fenomeni atmosferici e tellurici.
♦ Non sono indennizzabili i danni
• a cose non pertinenti al veicolo assicurato e che si trovino sullo stesso
1.b) ard - FURTO
L'assicurazione comprende i seguenti eventi:
◊ furto e/o rapina totale e/o parziale (consumati o tentati);
◊ danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
◊ danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
Art.2 ard - ESCLUSIONI
L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a) i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
d) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art.3 ard – CHIUSURA INDAGINE PRELIMINARE
In caso di danno da furto l’assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine; l’Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società, non appena possibile ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell’indagine o dall’eventuale giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.
Art.4 ard - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
a) Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo.
Limitatamente alle autovetture e per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza applicazione del degrado d’uso, con il limite del valore assicurato.
b) Danni parziali
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del
degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi audiofonovisivi”.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
c)Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.5 ard - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Documentazione da presentare in caso di furto senza ritrovamento del veicolo assicurato
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’invio da parte dell’Assicurato all’Impresa dell’annotazione della perdita di possesso e dell’estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L’Impresa, sia in caso di furto parziale che di furto totale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, ha facoltà – in casi motivati e prima di pagare l’indennizzo - di richiedere il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale relativa al furto.
Recupero del mezzo rubato
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa. Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso. In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento del danno l’Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all’Impresa, la quale tratterrà il ricavato della vendita; se l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto.
Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto.
Art. 6 ard - EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI
La Compagnia risponde dei danni diretti, esclusi i danni conseguenti dalla circolazione dei veicoli, subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
- atti dolosi di terzi;
- trombe, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;
- i danni materiali e diretti causati ai veicoli da incendio avvenuto in conseguenza di tumulti, scioperi, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, fenomeni atmosferici e tellurici;
- caduti di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.
Art. 7 ard - RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per;
- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.
La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.
La garanzia non comprende invece i danni:
- a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.
Art. 8 ard - DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA
L’Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva a furto e/o rapina.
I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione.
Art. 9 ard - ROTTURA CRISTALLI
La compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell’autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.300,00 per anno.
La garanzia non comprende:
- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti dell’autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli.
Art.10 ard - FRANCHIGIE E SCOPERTI
Nei casi previsti dalla sezione ARD, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno risarcibile a termini di polizza con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 150,00= sull’importo liquidabile, il predetto scoperto rimarrà sempre a carico dell’Assicurato stesso e non potrà essere garantito con altra copertura a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
NORME CONTRATTUALI COMUNI ALLE GARANZIE
R.C.A. – A.R.D.
ART. 1NC - COLPA GRAVE
A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 2 NC - BUONA FEDE
L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante lo stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Art.3 NC – PAGAMENTO DEL PREMIO / TERMINI DI RISPETTO
La rateazione del premio è annuale.
Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa indicata in polizza.
Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è anch’esso di sessanta giorni dalla data di scadenza della rata, nonché di eventuali premi in corso di annualità ed eventuali conguagli. Se il Contraente non paga le annualità di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta.
La consegna dei contrassegni dovrà avvenire almeno 5 giorni prima della decorrenza stessa. I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti.
Art.4 NC - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti descritti per le singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato può contattare immediatamente il servizio telefonico della Compagnia al numero verde …………………….; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.
L’operatore della Compagnia avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. La denuncia di sinistro può essere inoltrata alla Società anche via Internet, utilizzando la sezione Denuncia Sinistro del sito della Compagnia.
In alternativa, il Contraente o l’Assicurato può dare avviso scritto al Broker o all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro nove giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 39/1977, la denuncia deve essere redatta sul “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
Inoltre, ai fini dell’art. 135 del C.d.A., la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di xxxxxxxx o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
Art.5 NC - INFORMAZIONE SINISTRI
La Società si impegna, entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, a fornire all’Ente Contraente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri indicando il numero dei sinistri complessivamente denunciati e di questi quanti siano stati liquidati e in che misura, quali siano rimasti senza seguito e quali siano stati riservati ed in quale misura.
Art.6 NC - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.7 NC - FORO COMPETENTE
Foro competente per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è quello di Catania.
Art.8 NC - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Le parti convengono di riconoscere come prevalente le norme previste all’interno del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 “Codice delle assicurazioni Private”.
Art.9 NC - Decorrenza, durata, frazionamento, scadenza e proroga dell’assicurazione
La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 30/09/2010 e/o dal giorno indicato dal Xxxxxx incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni TRE, con rateazione annuale, al termine del quale cesserà automaticamente senza tacita proroga.
Pertanto alla scadenza contrattuale, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
All’Amministrazione competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.
E’ facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste dall’Art. 3 NC.
Art. 10 NC - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo di telex o telefax.
Art. 11 NC. - Gestione del contratto
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all’Ati Xxxxxx Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker S.r.l., Capogruppo Gruppo Ferri Broker S.r.l, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx Tel. 095/0000000 Fax.095/0000000 (riferimenti e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; xxxxxx@xxxxxx.xxx; xxxxxxxx@xxxxxx.xxx )
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, il ruolo di intermediario relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite l’ATI Broker ed in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Alla sopra citata Società, quale broker di questa Azienda, in forza dell’incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni
dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto, in misura pari al 6% sul premio imponibile, in conformità a quanto sottoscritto con il Contraente.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, fax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del fax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide, pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società nei modi e nei termini in uso nel mercato al netto delle relative provvigioni. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri;
- La Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
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APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO ARD
PER IL PERIODO 2010 – 2013
SEZIONE | Numero Mezzi assicurati | Premio annuo Lordo | ||||
RCA | € | |||||
ARD | € |
il/i sottoscritto/i (nome, cognome)
data e luogo di nascita
residente a nella sua qualità di
della Ditta domicilio fiscale
CAP Codice fiscale Partita IVA
DICHIARA / DICHIARANO
1)di OFFRIRE per la polizza di cui sopra il premio lordo triennale di EURO in
cifre ( ) in lettere corrispondente al ribasso del % (in cifre) %(in lettere) da rapportarsi al premio lordo a base d’asta triennale
Compagnia Percentuale di ritenzione del rischio %
Compagnia Percentuale di ritenzione del rischio %
Compagnia Percentuale di ritenzione del rischio %
La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d’oneri, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto.
DATA FIRMA DELEGATARIA
FIRMA COASSICURATRICE FIRMA COASSICURATRICE