CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE ALLA DATA............................................
CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE ALLA DATA............................................
Condizioni per operazioni di deposito
Tasso annuo massimo nominale (al lordo della ritenuta fiscale) 1,5%
Tasso per la sottoscrizione del prestito sociale “condividendo” 0%
Divisore per il calcolo degli interessi 365 gg.
Data di capitalizzazione degli interessi e contributo spese 31 dicembre
Accredito degli interessi sul deposito: 1 Gennaio dell'anno successivo
Condizioni per operazioni di prelievo
Preavviso per il ritiro 2 gg.
Valute
Versamenti
in contanti stesso giorno
bonifico bancario 3 gg.
bollettino conto corrente postale 5 gg.
assegno circolare, assegno bancario su piazza e fuori piazza 7 gg.
Prelievi
in contanti e con altri mezzi stesso giorno
Verrà inviato aggiornamento trimestrale del deposito nel caso vi siano stati movimenti.
Non viene addebitato alcun costo per le operazioni di deposito. Sui prelievi viene addebitato il costo del bonifico, vaglia o assegno.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha la facoltà di variare il tasso di interesse sui depositi dei soci, dandone comunicazione scritta solo in caso di variazione sfavorevole, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione (vedi art. 8 del Regolamento per la gestione dei prestiti sociali).
Il sottoscritto...............................................................................socio n. .....................................................................
nato il................................ a................................................ codice fiscale..................................................................
dichiara di conoscere e accettare il regolamento per la gestione dei prestiti sociali riportato sul retro, e specificamente l'articolo n. 8.
Data Firma del socio prestatore
Dichiara infine di aver ricevuto un esemplare del presente contratto e regolamento.
Data Firma del socio prestatore
TALI INFORMAZIONI NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.
Sede legale e Bottega del Mondo:
xxx xxx Xxxxxxxx 00x - 00000 Xxxxxxx tel. 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Bottega del Mondo EticaMENTE:
xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) tel./fax 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Sede operativa e Magazzino:
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Tel./fax 000 000000 xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Regolamento per la gestione dei prestiti sociali
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 gennaio 2007 (Legge 17.2.1971 n. 127; artt. 13 e 14 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e relative modifiche)
Art. 1 – In conformità allo Statuto è istituita una sezione di deposito a risparmio: tale sezione funzionerà esclusivamente al fine di raccogliere risparmio tra tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e di finalizzarlo agli obiettivi indicati nell'oggetto sociale.
Art. 2 – Per la funzionalità di questo servizio devono essere osservate le seguenti norme:
a - istituzione di un rapporto di conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della tariffa, allegato “A” del D.P.R. 25.10.1972 n. 642;
b - registrazione per ogni socio dell'integrale svolgimento di conto corrente su apposite schede numerate che devono contenere, tra l'altro, le seguenti annotazioni:
▪ il numero di iscrizione al libro soci;
▪ nome, cognome, luogo e data di nascita;
▪ domicilio, residenza e professione del socio;
▪ codice fiscale del socio;
▪ il numero identificativo di un documento di riconoscimento del socio;
▪ data e firma dell'impiegato addetto per ogni
operazione.
c - Il rilascio al socio di un libretto di prestito sociale nominativo che sarà
aggiornato in occasione di ogni operazione dall'operatore abilitato;
d - Per i soci persone giuridiche il titolare del conto dovrà depositare la
propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Cooperativa.
Art. 3 – All'apertura del libretto di xxxxxxxxx, la Cooperativa stipula e sottoscrive col socio depositante un contratto di prestito sociale redatto in duplice esemplare, di cui uno viene consegnato al socio.
Art. 4 – L'ammontare dei versamenti è soggetto ai limiti massimi posti dalla normativa vigente. Tenuto conto del limite dell'entità complessiva dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia, finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei soci risparmiatori, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stabilisce annualmente il tetto massimo entro il quale contenere l'ammontare dei depositi “vincolati” e si riserva la facoltà – dandone preventiva comunicazione ai soci stessi – di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei depositi “liberi”, secondo modalità e procedure all'uopo determinate, e che saranno parimenti comunicate.
Art. 5 – Nessun deposito o ritiro può essere effettuato senza la presentazione del libretto a risparmio o di una richiesta di rimborso debitamente firmata dal socio titolare del libretto. Il libretto a risparmio deve riportare la dicitura “Cooperativa non iscritta all'albo delle aziende di credito”. Il libretto è nominale e non trasferibile, non è un titolo di credito, non può essere ceduto né costituito in pegno. Il titolare è tenuto a custodire con ogni cura il libretto, restando responsabile di ogni pregiudizievole conseguenza che potrebbe risultare dallo smarrimento, dalla sottrazione o dall'uso abusivo o illecito del libretto stesso.
Art. 6 – La Cooperativa si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento la copia del libretto a risparmio per eventuali operazioni di controllo.
Art. 7 – In caso di smarrimento, sottrazione o di distruzione del libretto di prestito sociale, il socio depositante dovrà farne denuncia alla Cooperativa e all'Autorità Giudiziaria e avrà diritto al rilascio di un duplicato. In caso di morte del depositante si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità. Con la cessazione del rapporto che può avvenire in qualsiasi momento, anche ad iniziativa della Cooperativa, il libretto deve essere restituito alla Cooperativa.
Art. 8 – I depositi, “liberi” o “vincolati”, vengono remunerati al tasso di interesse stabilito, nel limite massimo, dal Consiglio di Amministrazione di norma all'inizio di ogni anno. La liquidazione verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno; gli interessi verranno accreditati nel libretto a risparmio in data 1 gennaio; gli interessi potranno essere ritirati, accreditati sul libretto o convertiti in nuove quote di capitale sociale. Ogni variazione di tasso, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, andrà in vigore 30 giorni dopo la deliberazione; il Consiglio di Amministrazione, periodicamente e in occasione di ogni variazione, emana ed affigge presso la sede sociale dei fogli informativi sulle condizioni economiche
cui sono soggetti i depositi. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi l'entità del prestito di un socio supera il limite consentito, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio. I conti con somme inferiori a € 50,00 (cinquanta) e senza movimento per un intero anno, cessano di produrre interessi.
Art. 9 – Nel caso di libretti cointestati a due o più persone, ciascuno dei cointestatari può prelevare disgiuntamente dall'altro o dagli altri cointestatari, a meno che non ci siano accordi, redatti in forma scritta, firmati da tutti i cointestatari e consegnati alla Cooperativa, che dispongono diversamente, con piena liberazione della Cooperativa stessa anche nei confronti degli altri contitolari.
Le notificazioni e le comunicazioni, in mancanza di diversi accordi scritti, possono essere fatte dalla Cooperativa ad uno solo dei contitolari, e sono efficaci anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i contitolari nei confronti della Cooperativa dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca potrà essere invece validamente effettuata da uno soltanto dei titolari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere eseguita da tutti. In ogni caso le nomine, le revoche, le modifiche e le rinunce non saranno opponibili alla cooperativa finché essa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedervi. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Cooperativa sino a quando questa non ne abbia ricevuto notizia legalmente certa, ed avranno efficacia soltanto se relative ad uno soltanto dei contitolari.
Art. 10 – Il tasso di interesse dei depositi a risparmio del socio verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione conformemente allo spirito e agli scopi della Cooperativa.
Ciascun socio potrà scegliere un tasso di interesse inferiore a quello massimo stabilito.