REOPEN SPL
Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM)
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
Schema-Tipo
Novembre 2019
REOPEN SPL
Acqua Rifiuti Trasporti
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - xxx@xxxxxxxxx.xx
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Linea di intervento | 2. Know-how development |
Attività | 2.2. Supporto specialistico |
Work package | 2.2.1. Interventi di supporto |
Tipologia di documento | ☐ Documento di lavoro ☒ Output |
Tipologia di output (se del caso) | r2.2.6 - Schemi di atti amministrativi |
Versione attuale | 01 |
Data rilascio | 5 novembre 2019 |
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Descrizione sinottica | Il presente documento costituisce una proposta di schema di regolamento di funzionamento dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM) |
SCHEMA DI REGOLAMENTO ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL’ EGAM
Ente di governo dell’ambito del Molise
Istituito con legge regionale n. 4 del 22 aprile 2017 e composto da tutti i Comuni del territorio regionale
Approvato con deliberazione Assemblea n. del
Art. 1 DENOMINAZIONE, FUNZIONI E FINALITA’
1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell’uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 22 aprile 2017, n.4, è istituito un unico ente denominato Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM).
2. Nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è responsabile del governo della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale
3. l’EGAM esercita le competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato specificate nella parte terza dello stesso decreto legislativo.
4. L’ordinamento dell’EGAM è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dal Direttore entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, è approvata dal Comitato d’ambito.
5. L’EGAM, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, promuove e garantisce forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio, secondo le procedure stabilite dallo statuto.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, i Comuni aderiscono all’EGAM con delibera consiliare. Qualora i Comuni non provvedano a deliberare l’adesione all’EGAM, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le garanzie di cui all’articolo 147, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. L’EGAM è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.
Art 2
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
1. Ai fini di cui all’articolo 2 e 3 della LR 22 aprile 2017, n.4, l’intero territorio regionale del Molise costituisce l’unico Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii.
Art. 3
SEDE DELL’EGAM
1. L’EGAM ha sede legale a Campobasso ma anche uffici a Isernia.
1. Sono organi dell’EGAM:
a. il Presidente;
b. il Comitato d’ambito;
c. il Direttore;
Art. 4 ORGANI DELL’EGAM
d. le Assemblee territoriali di Bacino
ART. 5 PRESIDENTE
1. Il Presidente dell’EGAM è eletto tra i componenti del Comitato d’ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La sua elezione avviene a maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente ha funzioni generali di impulso, indirizzo e coordinamento degli organi e delle attività dell’EGAM.
3. Contestualmente all’elezione del Presidente e con gli stessi criteri, il Comitato d’ambito elegge tra i suoi membri un Vicepresidente con funzioni vicarie che dura in carica tre anni.
ART 6 COMITATO D’AMBITO
1. Il Comitato d’ambito è formato da:
a) i sindaci dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro;
b) nove componenti, ciascuno dei quali espressione di un Bacino ottimale corrispondente ad ognuno degli ambiti definiti ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2016,
n. 1. A tali fini il Bacino denominato Alto Medio Sannio è suddiviso nei seguenti due Ambiti:
• Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti all’Ambito Alto Medio Sannio)
• Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso appartenenti all’Ambito Alto Medio Sannio).
2. I componenti del Comitato d’ambito di cui al comma 1, lettera b), sono eletti entro trenta giorni dalla prima convocazione dell’Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione; ciascun sindaco componente del Comitato può delegare un assessore o un consigliere del proprio Comune. I Bacini comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro eleggono il proprio rappresentante senza il voto degli stessi Comuni.
3. Il Comitato d’ambito dura in carica tre anni; il componente, tuttavia, decade anticipatamente di diritto allorché cessi, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale è stato eletto. In caso di decadenza del componente del Comitato d’ambito, l’Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza provvede all’elezione del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
4. Il Comitato d’ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’EGAM. In particolare, il Comitato provvede:
a) all’approvazione dello statuto, dei regolamenti e del regolamento per l’esercizio del controllo analogo della società in house;
b) all’approvazione e aggiornamento del Piano di ambito, tenuto conto delle proposte formulate dalle Assemblee territoriali e degli indirizzi della Regione e delle Autorità di distretto idrografico territorialmente interessate;
c) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
d) alla determinazione della tariffa del servizio di cui al decreto legislativo n. 152/2006 da sottoporre all’approvazione della competente autorità nazionale tenendo in considerazione anche le eventuali osservazioni espresse dalle Assemblee territoriali;
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) all’approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
h) all’approvazione dei progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d’ambito;
i) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
j) all’approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna Assemblea territoriale può proporre, e alla quantificazione delle stesse;
k) alla nomina del Direttore dell’EGAM e del revisore unico dei conti;
l) alla formulazione di indirizzi al Direttore per l’amministrazione dell’EGAM;
m) all’approvazione del programma annuale delle attività, della dotazione organica e dei bilanci dell’ente predisposti dal Direttore;
n) all’approvazione della relazione annuale.
5. Il Comitato d’ambito, nello svolgimento delle sue funzioni, valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le decisioni dandone espressa motivazione.
6. Le sedute del Comitato d’ambito sono valide quando sia presente la maggioranza numerica dei componenti.
7. Le sedute del Comitato d’ambito sono pubbliche.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute del Comitato d’ambito sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sui rispettivi siti istituzionali degli enti locali.
9. Le deliberazioni del Comitato d’ambito sono adottate a doppia maggioranza, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.
10. Ai fini delle deliberazioni del Comitato d’ambito, ciascun rappresentante di diritto o eletto rappresenta la popolazione residente del Comune o del Bacino ottimale come risultante dall’annuale aggiornamento ISTAT.
ART. 7
ASSEMBLEE TERRITORIALI DI BACINO
1. Le Assemblee territoriali di Bacino di cui alla lettera d) dell’articolo 4 coincidono con i Xxxxxx ottimali come individuati dall’articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2017, n.4.
2. In ciascun Bacino ottimale è istituita una Assemblea territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o consiglieri delegati, dei comuni ricadenti nel Bacino stesso.
3. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:
a) eleggere il proprio rappresentante nel Comitato d’ambito;
b) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato d’ambito, l’elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;
c) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d’utenza;
d) formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di gestione.
4. L’Assemblea territoriale è presieduta dal sindaco del Comune capofila che provvede anche alla sua convocazione. Il Comune capofila è quello che, tra i Comuni ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento, ha il maggior numero di abitanti.
5. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento.
6. In seconda convocazione le Assemblee territoriali deliberano con gli stessi criteri, a maggioranza dei presenti. 6. In caso di revisione degli ambiti da parte della Regione il Comitato d’ambito provvede al recepimento delle modifiche.
7. I componenti delle Assemblee territoriali di bacino non percepiscono alcuna indennità, né rimborso.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute delle Assemblee territoriali di bacino sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sui rispettivi siti istituzionali degli enti locali.
9. Le deliberazioni delle Assemblee territoriali di Bacino sono adottate a doppia maggioranza, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.
10. Ai fini delle deliberazioni delle Assemblee territoriali di Bacino, ciascun rappresentante di diritto o eletto rappresenta la popolazione residente del Comune o del Bacino ottimale come risultante dall’annuale aggiornamento ISTAT.
ART. 8 DIRETTORE
1. Il Direttore, nominato dal Comitato d’ambito art. 6 lettera k), è prescelto tra professionisti, esperti o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al Direttore è parametrato a quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale.
3. Il Direttore, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un Commissario straordinario nominato con provvedimento del comitato d’ambito, il quale assume tutte le funzioni dell’organo e rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Direttore che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.
4. La carica di Direttore è incompatibile con l’esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell’EGAM.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’EGAM ed ha la responsabilità dell’organizzazione interna e del funzionamento dell’ente, coordinandone la struttura operativa, e provvede in particolare:
a) al governo della risorsa idrica attraverso:
• la proposta di definizione di Accordi di Programma per l’utilizzazione della risorsa idrica nel settore civile, industriale e agricolo;
• il concorso alla determinazione della tariffa dell’acqua all’ingrosso (comprendente i costi industriali, i costi ambientali ed i costi della risorsa), nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni dell’ARERA;
• la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica;
• il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie regionali ed interregionali interconnesse;
• il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale;
• la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti;
• l’individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico;
b) all’adozione del programma annuale delle attività dell’Ente e della relazione annuale;
c) all’adozione dei regolamenti interni di organizzazione;
d) all’adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
e) all’adozione del bilancio dell’Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.
ART. 9 REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed è nominato dal Comitato d’ambito secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.
4. Al revisore dei conti spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.
Art. 10 RISORSE UMANE
1. L’Autorità d’Ambito può utilizzare per il proprio funzionamento le necessarie risorse umane in base alle diverse tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compreso il comando funzionale da parte di enti del comparto pubblico nel rispetto delle disposizioni contenute al capo “Organizzazione degli uffici e dei servizi” del presente regolamento.
Art. 11 ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA
1. La struttura organizzativa dell’Autorità d’Ambito si articola in due aree:
a) AREA TECNICA
b) AREA AMMINISTRATIVA
All’area di cui alla lettera a) sono collegati i seguenti servizi:
• Piano d’Ambito.
• Qualità del servizio.
All’area di cui alla lettera b) sono collegate le seguenti unità operative:
• Affari Legali e Affari generali.
• Amministrazione.
• Segreteria.
• Servizio finanziario.
2. Nell’evolversi della struttura gestionale rispetto ai compiti e agli adempimenti di istituto, sarà possibile prevedere l’istituzione di ulteriori aree e/o servizi.
3. Al fine di contenere la consistenza della dotazione organica, per ovviare alla mancanza di particolari competenze professionali o per la realizzazione di specifici progetti, la conferenza può attribuire incarichi a figure esterne con le seguenti modalità: Prioritariamente a dipendenti degli enti appartenenti all’ambito, ai sensi dell’art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, previo accordo con l’ente di appartenenza, in subordine, a professionisti esterni alla pubblica amministrazione.
Art. 12
AMBITI Dl COMPETENZA DELLE AREE E DEI SERVIZI
1. Gli ambiti di competenza delle aree e dei servizi di cui al precedente articolo sono individuati nel seguito; alle attribuzioni espressamente indicate sono assimilate tutte quelle, non citate, che abbiano analoghe caratteristiche anche in relazione a nuovi compiti svolti dall’Autorità d’Ambito ed alle determinazioni assunte dalla Conferenza.
• Area Tecnica: è competente per tutti gli aspetti prevalentemente tecnici dell’attività dell’Ente di Governo d’Ambito, in particolare per tutto quanto attiene l’organizzazione, pianificazione dello sviluppo e monitoraggio del servizio idrico.
• Piano d’Ambito: è competente per la definizione e gestione del Piano d’Ambito, per la pianificazione degli investimenti, delle tariffe e per la definizione e gestione della Convenzione con il gestore d’Ambito.
• Qualità del servizio: è competente per la valutazione ed il monitoraggio degli aspetti tecnici, organizzativi e di funzionalità degli impianti adibiti all’erogazione del servizio. È competente, inoltre, per la gestione del rapporto con l’utenza e per la gestione delle emergenze.
• Area Amministrativa: è competente genericamente per tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio, nonché lo svolgersi del ruolo istituzionale dell’Ente di Governo d’Ambito ivi compreso il supporto agli organi per la comunicazione istituzionale e di rappresentanza dell’Ente di Governo d’Ambito. È competente, inoltre, per le verifiche sugli aspetti di carattere economico gestionale legati all’organizzazione del servizio idrico.
• Affari Legali e Affari Generali: è competente per la gestione del contenzioso, per la generale organizzazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito e per lo studio ed approfondimento della normativa di interesse, per la gestione del procedimento per la sottoscrizione dei contratti e per le verifiche sugli aspetti economici e gestionali dell’organizzazione del servizio idrico.
• Amministrazione: è competente per l’espletamento di tutte le pratiche connesse al funzionamento dell’ufficio (personale, acquisti, contabilità, logistica, sicurezza, CED).
• Segreteria: questo servizio è collegato funzionalmente all’area amministrativa, ma esplica le sue funzioni per l’intera struttura dell’Ente di Governo d’Ambito nonché per il Direttore Generale. È competente per l’editing finale dei documenti, l’archiviazione, la protocollazione, la gestione della posta in entrata e uscita, nonché per la collaborazione nella stesura dei documenti predisposti dai vari servizi.
• Servizio finanziario: ad esso compete il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria, la predisposizione dei documenti programmatori previsti dal relativo regolamento di contabilità finanziaria e delle loro relative variazioni, la predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione.
Al responsabile del servizio finanziario compete l’apposizione del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Conferenza e del visto di regolarità contabile sulle determinazioni del Direttore dell’Autorità. Al servizio finanziario competono anche le funzioni di economato. La responsabilità del servizio finanziario viene attribuita alternativamente e nell’ordine: a dipendente in ruolo assunto per la specifica mansione, a dipendente di pubblica amministrazione temporaneamente incaricato, al segretario amministrativo, al direttore generale.
Art. 13
ASSUNZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Per il proprio funzionamento l’Ente di Governo Xxxxxx si avvale di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, assunto per concorso oppure trasferito o comandato da enti appartenenti all’ambito, o di personale temporaneamente incaricato, appartenente ad enti compresi nell’ambito, previo convenzionamento con l’ente di appartenenza.
2. Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato le norme di legge in materia, i contratti collettivi di lavoro CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali, i contratti individuali di lavoro e le disposizioni applicative degli istituti normativi e contrattuali degli organi e della dirigenza dell’Autorità d’Ambito ai sensi di legge o di Regolamento nonché, per le materie e nei limiti stabiliti dai CCNL i contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata.
3. I dipendenti sono soggetti alle disposizioni in materia di incompatibilità, diritti, doveri e responsabilità vigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 14 DOTAZIONE ORGANICA
1. La dotazione organica corrisponde alla provvista delle risorse professionali ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione della Conferenza ed è determinata annualmente contestualmente all’approvazione delle linee programmatiche e degli obiettivi.
Art. 15
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI
1. L’accesso alle varie categorie avviene nei limiti dei posti disponibili nelle seguenti forme:
a) concorso pubblico per titoli ed esami;
b) concorso pubblico per titoli;
c) concorso pubblico per esami;
d) selezione tramite comparazione dei curricula e mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.
2. I concorsi e le selezioni devono conformarsi ai principi indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. La selezione dei candidati avviene attraverso una Commissione Esaminatrice nominata con Decreto del Presidente.
Art. 16 BILANCIO CONSUNTIVO
1. Entro il 30 giugno l’EGAM approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nel rispetto delle ordinarie regole civilistiche, con il parere favorevole dei Revisori dei conti.
2. La contabilità dell’Autorità d’Ambito è tenuta in conformità alla Legge per quanto concerne modalità e libri obbligatori.
Art. 17
PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE
1. L’EGAM garantisce l’accesso alle informazioni ed ai propri atti in osservanza delle disposizioni vigenti.
Art. 18 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
1. L’EGAM, al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nell’azione amministrativa, si doterà del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC), con allegato programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nonché delle altre normative nazionali vigenti in materia (decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), e delle direttive e delibere dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
2. Il Direttore provvederà ad individuare e nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’EGAM.
Art. 19
NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si osservano le norme previste dalla legislazione sull’ordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili a dei regolamenti interni disciplinanti l’organizzazione ed il funzionamento dell’EGAM, nonché della Legge Regionale 22 aprile 2017, n.4 e dalle altre leggi Regionali e Nazionali vigenti in materia.