COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 16/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Attraverso un’associazione di consumatori, il ricorrente (che aveva stipulato una polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento a copertura dei rischi di decesso, invalidità, inabilità e disoccupazione) contestava il rifiuto di dar corso al richiesto indennizzo oppostogli dalla compagnia, nonostante fosse stato licenziato. Questa rispondeva il 30 maggio 2013, confermando la propria posizione, adducendo che l’assicurato era socio di una cooperativa e in quanto tale parificato ad un lavoratore autonomo, con conseguente inoperatività della copertura per il licenziamento.
Sempre a mezzo della medesima associazione, l’assicurato, con lettera del 15 luglio 2013, presentava quindi reclamo all’intermediario con il quale aveva stipulato il contratto di finanziamento, alla compagnia con la quale aveva concluso il collegato contratto di assicurazione e alla banca che aveva erogato il prestito, per formalizzare la richiesta di corresponsione di un indennizzo in misura pari alle rate di rimborso del finanziamento con scadenza successiva all’intervenuto licenziamento, costituendo questo il rischio assicurato.
La finanziaria rispondeva, facendo semplicemente presente di avere inoltrato la richiesta alla compagnia, che, dal canto suo, ancora una volta confermava la precedente posizione.
Il cliente adiva quindi l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo disporsi, sulla base del collegamento funzionale tra contratto bancario e polizza, che gli venisse corrisposto “l’indennizzo assicurativo in misura pari all’ammontare delle rate del finanziamento a far data dall’evento (perdita impiego) fino all’estinzione del finanziamento stesso, oltre interessi legali alla data del reclamo al saldo”.
Accludeva al ricorso, oltre alla corrispondenza scambiata con la compagnia e la finanziaria, il modulo di adesione alla polizza collettiva in esame, la lettera di licenziamento con effetto al 30 settembre 20012 della cooperativa di cui era dipendente, un attestato di inserimento nelle liste di mobilità e una comunicazione della resistente, datata 19 luglio 2013, di sollecito di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento inevase.
La parte resistente faceva pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo in primo luogo e in via preliminare l’incompetenza dell’ABF a conoscere della vertenza in esame in quanto avente ad oggetto l’interpretazione di clausola di contratto assicurativo; in via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda per proprio difetto di legittimazione passiva, risultando legittimata solo la compagnia, e, in estremo subordine nel merito, di rigettarsi il ricorso perché infondato. Sotto quest’ultimo profilo, sosteneva che la copertura assicurativa stipulata fosse meramente facoltativa e che non sussistesse alcun elemento utile a fondare una propria responsabilità precontrattuale per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza.
Versava agli atti, oltre alla corrispondenza intercorsa con il ricorrente in fase di reclamo, copia del contratto di finanziamento e della richiesta di adesione alla polizza collettiva, nonché delle condizioni generali di polizza non sottoscritte però dall’assicurato.
DIRITTO
Ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario, il consumatore chiede disporsi “l’indennizzo assicurativo in misura pari all’ammontare delle rate del finanziamento a far data dall’evento (perdita impiego) fino all’estinzione del finanziamento stesso, oltre interessi legali alla data del reclamo al saldo” sulla base del contratto assicurativo stipulato, collegato funzionalmente e negozialmente al finanziamento concesso dalla resistente.
Questa ha, infatti, aderito alla posizione della compagnia, che ha rifiutato di procedere all’indennizzo sostenendo che il rischio di perdita di lavoro non fosse coperto per essere l’assicurato socio di una cooperativa e quindi parificato ad un lavoratore autonomo.
E’ di immediata evidenza la pretestuosità di tale posizione alla luce di quanto disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 di Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Il terzo comma del relativo articolo 1 chiarisce, infatti, che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma. …… Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. E’ evidente, quindi, che il rapporto del socio lavoratore con la cooperativa può configurarsi come dipendente o autonomo, e soltanto in quest’ultimo caso potranno applicarsi le disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo, dovendo nelle altre ipotesi trovare applicazione quelle in materia di lavoro dipendente. Dalla lettera di licenziamento agli atti, si ha ragione di ritenere che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cooperativa fosse dipendente e non autonomo.
Ciò posto deve valutarsi se il Collegio possa conoscere della domanda in esame. La risposta deve essere sicuramente negativa.
E’ evidente, infatti, che il ricorrente invoca l’esecuzione di una clausola di un rapporto assicurativo senza un diretto collegamento con il contratto di finanziamento (ma solo indiretto, atteso che il reclamato indennizzo avrebbe dovuto coprire le rate cui il mutuatario non era più in grado di far fronte a causa della perdita di lavoro). Non sono, infatti, il contratto bancario o vicende ad esso relative a costituire l’oggetto principale della domanda
Al riguardo, il paragrafo 4 della Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia, statuisce che: “All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. ………
sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring)”.
Già in precedenza, in relazione a fattispecie molto simile a quella in esame, si è avuto modo di chiarire che “se è possibile confermare che la competenza dell’ABF si estende anche ai rapporti accessori e strumentali all’operazione finanziaria di sua specifica competenza (v. per tutte Collegio di Roma, decisione n. 2369 del 28 ottobre 2011) per quanto attiene ad eventuali irregolarità o violazioni relative alla fase genetica del rapporto accessorio, esula, tuttavia, dalla competenza di questo Collegio ogni questione relativa, invece, alla corretta esecuzione di contratti assicurativi (Collegio Roma, decisione n. 1969/2012), in linea con quanto previsto dalle “Disposizioni sui temi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (art. 4). Posto che le questioni sollevate dal ricorrente attengono unicamente alla corretta interpretazione ed esecuzione della polizza assicurativa dal parte della compagnia di assicurazioni e che tale contratto, pur connesso a quello di mutuo concluso con l’intermediario resistente, è stato regolarmente e validamente sottoscritto dal ricorrente, deve confermarsi l’incompetenza di questo Collegio a decidere sul ricorso presentato dal ricorrente” (Decisione n. 1223 del 2013).
L’Arbitro Bancario Finanziario non è, quindi, competente a decidere della domanda e il
ricorso deve dichiararsi improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1