Contract
OGGETTO: Definizione di nuove modalità di pagamento per fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale a partire dall’anno 2009 e autorizzazione alla definizione di accordi transattivi tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS, gli IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l’Azienda ARES 118 (unitamente “le Aziende Sanitarie”), da un lato, e i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, dall’altro, relativamente a crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economico – finanziaria e Partecipazione VISTO l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Legge
Finanziaria per l’anno 2007”) con il quale viene modificato il piano sanitario nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del servizio sanitario nazionale per il triennio 2007 – 2009;
VISTO il piano di rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell’articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l’anno 2007 (il “Piano di Rientro”);
VISTO l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali (l’ “Accordo”), conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
RITENUTO opportuno che la Regione supporti iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati dai fornitori nel completamento dei processi di lavorazione delle fatture che rendono le stesse liquidabili e nel contempo responsabilizzare le Aziende
sanitarie portando il sistema verso una normalizzazione dei processi amministrativo-contabili ed al riallineamento tra cassa e competenza, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;
CONSIDERATA la necessità di introdurre un sistema informativo integrato per la gestione del ciclo passivo, dal recepimento dell’ordine fino alla fase di pagabilità della fornitura;
RITENUTO fondamentale per la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, attuare una reingnerizzazione dei processi contabili delle Aziende Sanitarie attraverso il controllo dei tempi di completamento della fase di liquidazione delle fatture, in coerenza con la normativa di riferimento, e comunque entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura;
VALUTATA l’esigenza di razionalizzare i pagamenti del servizio sanitario regionale garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, salvaguardando le specificità;
CONSIDERATA la necessità di estinguere, secondo modalità uniformi, il debito sanitario relativo all’anno 2008, affinché, a partire dal 2009, si attui una procedura che preveda il pagamento delle fatture entro 180 giorni dalla data di emissione;
VALUTATO che tale procedura debba garantire:
1. tempi certi di liquidazione delle fatture da parte delle Aziende Sanitarie, mediante l’introduzione un sistema integrato che effettui il monitoraggio di tutto il ciclo passivo delle Aziende stesse, dal recepimento dell’ordine fino alla fase di pagabilità della fornitura;
2. tempi certi di pagamento, mediante il supporto di un soggetto che attui, per conto delle Aziende Sanitarie, un sistema centralizzato per il pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR, garantendo regolarità ed omogeneità di trattamento, salvaguardando le specificità;
3. limitazione del rischio connesso a possibili contenziosi, mediante la stipula di appositi accordi con i fornitori;
4. creazione di adeguato supporto al credito di fornitura, per colmare i tempi intercorrenti fra l’emissione ed il pagamento delle fatture;
RITENUTO quindi opportuno e necessario attivare sin d’ora – su iniziativa dell’Assessorato al Bilancio Programmazione Economica e Partecipazione – le adeguate iniziative volte:
1. a far sì che le Aziende Sanitarie provvedano alla regolare liquidazione delle fatture, man mano che verranno emesse, entro massimo 120 giorni dalla data di emissione delle stesse, realizzando un sistema integrato per la razionalizzazione della spesa sanitaria che effettui il controllo di tutto il ciclo passivo delle Aziende Sanitarie;
2. a garantire regolarità dei pagamenti ai fornitori ed omogeneità nel rispetto dei tempi per la realizzazione e gestione di un sistema centralizzato per il pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR, operativo a partire dal 2009;
3. alla stipula da parte delle Aziende Sanitarie di accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, anche con il supporto delle associazioni imprenditoriali e di categoria, che prevedano:
✓ il pagamento della sorte capitale entro 180 giorni dalla data di emissione della fattura;
✓ la rinuncia agli interessi maturati e maturandi nonché all’attivazione di contenzioso in relazione ai crediti oggetto dell’accordo;
✓ il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento, di un indennizzo sull’ammontare dei crediti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, pari al: tasso legale di cui all’art.1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, dal 181° giorno fino al 240° giorno; Euribor ad un mese maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 241° giorno fino al 360° giorno, Euribor ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 361° giorno fino alla data di effettivo pagamento;
VISTA la D.G.R. n. 1041 del 21 dicembre 2007, con cui è stata autorizzata la conclusione di accordi transattivi tra le Aziende Sanitarie e i fornitori di beni
e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o loro cessionari relativamente ai crediti per fatture emesse nell’anno 2007;
VISTA la D.G.R. n. 162 del 7 marzo 2008, con cui è stata autorizzata la conclusione di accordi transattivi tra le Aziende Sanitarie e i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o loro cessionari relativamente ai crediti per fatture emesse fino al 31 dicembre 2006;
CONSTATATA l’ampia adesione dei fornitori di beni e servizi sanitari ed in generale dei soggetti titolari dei crediti sanitari alle operazioni di transazione autorizzate con la D.G.R. n. 1041 del 21 dicembre 2007 e con D.G.R. n. 162 del 7 marzo 2008, che hanno consentito un significativo abbattimento della debitoria commerciale relativa agli anni pregressi fino al 31 dicembre 2007;
CONSIDERATA l’opportunità di consentire ai fornitori del Sistema Sanitario Regionale e/o loro cessionari che, per qualsivoglia motivo, non abbiano aderito alle operazioni di transazione indicate nei precedenti punti, di sottoscrivere accordi transattivi in relazione ai crediti pregressi;
VALUTATA la necessità di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al sistema sanitario, che comprometterebbe il riallineamento tra la competenza e la cassa, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie impegnano a completare la procedura di certificazione delle fatture relative al primo semestre 2008 entro il 6 febbraio 2009, delle fatture relative agli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2007 entro il 6 marzo 2009 e delle fatture relative al secondo semestre 2008 entro il 30 aprile 2009;
CONSIDERATO che con riferimento a tali crediti, i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali e di categoria, hanno manifestato la loro disponibilità, alla sottoscrizione di accordi transattivi con le singole Aziende Sanitarie debitrici volti alla rinuncia al contenzioso in essere e ad attivare nuovo contenzioso in relazione
ai crediti derivanti da fatture relative agli anni pregressi insieme a quelle emesse nel corso del 2008 con rinunzia ad ogni onere o spesa, ivi comprese le spese legali nonché alla rinuncia agli interessi ed ulteriori accessori anche mediatamente connessi ai predetti crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione di tali crediti e dei successivi pagamenti;
RITENUTO opportuno che la Regione prenda atto unicamente delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di certificazione e di pagamento avvenga in modo uniforme ed accurato senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti;
RITENUTO opportuno che le Aziende Sanitarie debbano impegnarsi a pagare i crediti certificati in due tranches: la prima tranches, relativa al credito del primo semestre 2008 certificato entro il 6 febbraio 2009 ed al credito pregresso certificato entro il 6 marzo 2009, entro il 29 maggio 2009; la seconda tranches, relativa al credito del secondo semestre 2008 certificato entro il 30 aprile 2009, entro il 30 ottobre 2009;
CONSIDERATO che, le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2007, limitatamente alla sorte capitale, entro il 29 maggio 2009;
CONSIDERATO che, le Aziende Sanitarie si impegnano a concedere ai fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale e/o loro cessionari che aderiscono alla transazione, in riferimento unicamente alle fatture emesse nell’anno 2008, un indennizzo, pari al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, calcolato (i) sull’ammontare dei crediti certificati della prima tranches a partire dal 1 novembre 2008 e fino alla data di pagamento del 29 maggio 2009 e (ii) sull’ammontare dei crediti certificati della seconda tranche a partire dal 1 febbraio 2009 sino alla data di pagamento del 30 ottobre 2009;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli atti transattivi, in caso di ritardato pagamento, si debba applicare un indennizzo sull’ammontare dei crediti certificati pari a: Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 1 punto percentuale su base annua nel caso di ritardo fino a 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di pagamento stabilita; Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali su base annua a partire dal 181° giorno (centoottantunesimo giorno) fino alla data di pagamento, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, fermo restando l’applicazione dell’eventuale minor tasso di mora previsto da preventivi accordi.
Il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali. All’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
1. di attuare, a partire dal 2009, una procedura che consenta regolarità e puntualità nei pagamenti a regime delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, con il completamento della fase di liquidazione delle fatture entro 120 giorni dalla data di emissione ed il pagamento delle fatture a 180 giorni dalla data di emissione delle stesse;
2. di realizzare un sistema integrato per la razionalizzazione della spesa sanitaria che effettui il monitoraggio di tutto il ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dal recepimento dell’ordine fino alla fase di pagabilità della fattura;
3. di realizzare e gestire un sistema centralizzato per il pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR, operativo a partire dal 2009, che garantisca omogeneità di trattamento e rispetto dei tempi precedentemente indicati;
4. di autorizzare l’Assessore al Bilancio Programmazione Economica e Partecipazione ad intraprendere le opportune iniziative tese alla stipula da parte delle Aziende Sanitarie, sulla base di criteri di omogeneità e trasparenza, di accordi con le diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, salvaguardando le specificità, che prevedano:
a. il pagamento della sorte capitale entro 180 giorni dalla data di emissione della fattura;
b. la rinuncia agli interessi maturati e maturandi ed ad ogni eventuale onere o spesa nonché a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell’accordo;
c. il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento, di un indennizzo sull’ammontare dei crediti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, pari al: tasso legale di cui all’art.1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, dal 181° giorno fino al 240° giorno; Euribor ad un mese maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 241° fino al 360° giorno, Euribor ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 361° giorno fino alla data di effettivo pagamento;
5. di autorizzare, relativamente ai crediti derivanti da fatture emesse negli anni pregressi e fino al 31 dicembre 2008, le Aziende Sanitarie alla stipula di accordi transattivi con i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, ivi compresi i fornitori del settore sanitario operanti per il tramite di enti senza fini di lucro e le case di cura ex pio istituto, e/o loro cessionari che prevedano i seguenti termini e condizioni:
a) le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere entro il 6 febbraio 2009 la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, entro il 6 marzo 2009 la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse entro il 31 dicembre 2007 ed entro il 30 aprile 2009 la certificazione dei crediti relativi a fatture emesse dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008;
b) le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento dei crediti certificati in due
tranches:
i. il primo pagamento pari al credito del primo semestre 2008 certificato entro il 6 febbraio 2009 ed al credito pregresso certificato entro il 6 marzo 2009, sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 29 maggio 2009;
ii. il secondo pagamento pari al credito certificato entro il 30 aprile 2009 sarà effettuato dalle Aziende Sanitarie entro il 30 ottobre 2009;
c) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari potranno partecipare ai suddetti atti transattivi per tutti i crediti derivanti da fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 purché per la totalità dei crediti relativi all’annualità 2008 e purché dichiarino la totalità dei crediti di cui sono titolari per fatture emesse al 31 dicembre 2007 (“la Dichiarazione”). La sottoscrizione degli atti transattivi dovrà avvenire entro il 5 dicembre 2008. La richiesta di certificazione dei Crediti e la Dichiarazione dovrà
avvenire entro e non oltre il 7 novembre 2008 - in relazione alle fatture emesse fino al 30 giugno 2008 - ed entro e non oltre il 28 febbraio 2009 in relazione alle fatture dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008. In relazione ai crediti per i quali non sia presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione e Dichiarazione nei termini indicati, tali Crediti si considereranno integralmente rinunciati, inclusi i relativi interessi di legge o contrattuali maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge o contrattuale, nonché gli eventuali procedimenti pendenti ad essi relativi;
d) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, a partire dalla sottoscrizione degli atti transattivi, non daranno impulso e sospenderanno qualsivoglia procedura legale eventualmente instaurata precedentemente alla sottoscrizione di tali atti nei confronti delle Aziende Sanitarie e non attiveranno nuove procedure legali relativamente ai Crediti; successivamente all’avvenuta certificazione da parte delle Aziende Sanitarie, i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari rinunceranno, nei termini che saranno indicati negli atti transattivi, a tutte le azioni legali attivate in relazione ai crediti certificati;
e) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari rinunciano altresì agli interessi maturati e maturandi fino alle date di pagamento di cui al precedente punto b), oltre ad ogni eventuale onere o spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali ed altri accessori in relazione ai crediti certificati, salvo l’indennizzo previsto al successivo punto i);
f) i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o i loro cessionari, qualora intendano cedere i Crediti, oggetto di richiesta di certificazione, potranno farlo solo a condizione che detti crediti siano ceduti nella loro interezza e per la loro totalità, relativamente all’anno 2008, mediante atti di cessione contenenti un elenco completo dei crediti che ne formano oggetto perfezionati e notificati con ricezione da parte dei soggetti ceduti entro e non oltre il 30 gennaio 2009;
g) ove i creditori del sistema sanitario regionale intendessero cedere i loro crediti, potranno intervenire agli atti soltanto i cessionari divenuti tali per cessioni effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata purché le cessioni non siano sospensivamente condizionate al rilascio della certificazione o ad altre circostanze e purché regolarmente notificate a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto della formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n.2440/1923 con ricezione entro il giorno di sottoscrizione dell’atto transattivo;
h) in relazione alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2007, le Aziende Sanitarie si impegnano ad effettuare il pagamento, unicamente della sorte capitale, di tutti i crediti certificati, entro il 29 maggio 2009;
i) in relazione a fatture emesse nell’anno 2008, le Aziende Sanitarie si impegnano a concedere ai fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e/o loro cessionari che aderiscono alla transazione un indennizzo, pari al tasso legale di cui all’art.1284 c.c. in vigore, divisore 365, calcolato (i) sull’ammontare dei crediti certificati della prima tranches a partire dal 1 novembre 2008 e fino alla data di pagamento del 29 maggio 2009 e (ii) sull’ammontare dei crediti certificati della seconda tranche a partire dal 1 febbraio 2009 sino alla data di pagamento del 30 ottobre 2009;
j) in caso di ritardato pagamento si applica un indennizzo sull’ammontare dei crediti certificati pari a: Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 1 punto percentuale su base annua nel caso di ritardo fino a 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di pagamento stabilita; Euribor ad un mese, divisore 365, maggiorato di 2 punti percentuali su base annua a partire dal 181° giorno (centoottantunesimo giorno) fino alla data di pagamento, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e salvo il minor tasso applicabile al rapporto di fornitura sottostante;
k) la regolamentazione degli aspetti organizzativi e legali seguirà lo stesso percorso già autorizzato dalla D.G.R. n. 1041 del 21 dicembre 2007.
6. di dare atto che il procedimento di certificazione e di pagamento avverrà attraverso il coordinamento e supporto tecnico della Regione in modo uniforme ed accurato, senza peraltro prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti.
La presente deliberazione verrà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione (xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx) nonché di darne adeguata pubblicità a mezzo stampa.