CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DEL BANDO INNOVAZIONE
CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DEL BANDO INNOVAZIONE
(DGR n. 724 dell’8 giugno 2021)
TRA
VENETO SVILUPPO S.p.A., con sede in Xxxxxxx-Xxxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/X – P.S.T. Xxxx Edificio Lybra, capitale sociale Euro 112.047.840,00 i.v., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia 00854750270, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Venezia il 18 marzo 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2021 (di seguito “Veneto Sviluppo” o “VS” o il “Gestore”)
E
Banca/Intermediario Finanziario
1. ..................................................................................................
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(di seguito il “Finanziatore”)
congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”
PREMESSO CHE
A. la Regione del Veneto (di seguito anche la “Regione”), in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 “Collegato alla legge regionale di stabilità 2021”, con DGR n. 724 dell’8 giugno 2021 ha affidato a Veneto Sviluppo la gestione del ”Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione” (di seguito il “Bando Innovazione”), per iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di innovazione da parte di imprese e liberi professionisti (di seguito il/i “Beneficiario/i”);
B. per l’attuazione della Misura la Regione del Veneto ha messo a disposizione, per il tramite del Gestore, uno specifico plafond di fondi regionali per complessivi 8 (otto) milioni di euro (di seguito il “Plafond Bando Innovazione”);
C. le caratteristiche del Bando Innovazione sono dettagliatamente indicate nell’Allegato A) alla DGR n. 724/2021, in calce alla presente convenzione (di seguito la “Convenzione”) – ALL. A -, al quale si rinvia;
D. il Bando Innovazione prevede la concessione di un intervento pubblico cosiddetto “misto”, composto cioè da un finanziamento agevolato e da una quota di contributo a fondo perduto;
E. a propria volta, ciascun finanziamento agevolato è composto da due distinte quote, una messa a disposizione dal Bando Innovazione per il tramite del Gestore (di seguito: “Quota Gestore”), e l’altra messa a disposizione dal Finanziatore convenzionato (di seguito rispettivamente la “Quota Finanziatore e il “Finanziatore”);
F. con la Convenzione si intende regolare l’operatività del Gestore e del Finanziatore per l’attuazione degli interventi previsti dal Bando Innovazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
2.1. La Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra le Parti per l’attuazione del Bando Innovazione, in particolare per le fasi di: istruttoria delle domande, concessione al Beneficiario del finanziamento e delle agevolazioni, erogazione delle somme messe a disposizione dalle Parti ed il loro successivo recupero.
2.2. Per tutti gli aspetti relativi all’accesso alle agevolazioni del Bando Innovazione qui non espressamente richiamati (ad. es: requisiti dei beneficiari, ammissibilità delle iniziative e dei relativi costi, rendicontazione delle spese ed erogazione, regime di aiuto, controlli, rinunce, revoche e subentri, etc.) si fa esplicito riferimento alle previsioni dell’ALL. A al quale si rinvia.
Art. 3 – Caratteristiche dei soggetti e delle iniziative ammissibili e dei finanziamenti agevolabili
3.1. Le agevolazioni del Bando Innovazione sono riservate alle seguenti tipologie di Beneficiari:
i) imprese (di tutte le dimensioni) ii) liberi professionisti, associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti (di seguito definiti i “professionisti”), in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’allegato A), alcuni dei quali devono essere mantenuti sino all’avvenuto pagamento da parte del Gestore delle agevolazioni, come specificato al punto 3.8 dell’allegato A).
3.2. Le agevolazioni sono destinate alla realizzazione delle seguenti tipologie di iniziative:
- per le imprese: interventi di «innovazione di processo» e/o di «innovazione dell’organizzazione» come definiti al punto 4.1 dell’allegato A).
- per i professionisti: interventi di “innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale” come definiti al punto 4.2 dell’allegato A).
3.3. Le iniziative ammissibili devono essere avviate dopo la presentazione della domanda, come specificato al punto 11.1 dell’allegato A).
3.4. Le agevolazioni vengono concesse in forma mista di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, nella misura e nei casi specificati dall’ALL. A.
3.5. Il finanziamento agevolato è composto da due quote di pari importo: i) la Quota Gestore, a tasso zero, con assunzione a carico del Plafond Bando Innovazione del rischio di mancato rimborso da parte del Beneficiario per l’importo di competenza, ii) la Quota Finanziatore, regolata ad un tasso non superiore al tasso convenzionato (di seguito il “Tasso Convenzionato”).
3.6. Il Tasso Convenzionato è il tasso di interesse massimo applicabile sulla Quota Finanziatore, ed è pari all’indice “Euribor” (in caso di tasso variabile) o all’ indice “Eurirs” (in caso di tasso fisso) maggiorato di 500 punti base (5%). Per la verifica del rispetto del Tasso Convenzionato, il Gestore fa riferimento alle quotazioni riportate nel documento “Tabella Fondi”, pubblicato mensilmente sul proprio sito alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx?xxxxxxx0, ed in particolare ai parametri “Euribor/Eurirs a 3/6 mesi – media mese precedente – tasso 360”, senza considerare, in caso di valori negativi dell’indice, l’eventuale applicazione di “clausole floor” da parte del Finanziatore.
3.7. E’ previsto un unico contratto di finanziamento (di seguito il “Contratto di Finanziamento) contenente due distinti piani di ammortamento, uno riferito alla Quota Gestore e l’altro riferito alla Quota Finanziatore, aventi le medesime caratteristiche:
- durata massima di rimborso 7 anni (84 mesi) comprensivi di eventuale preammortamento (escluso quello tecnico per allineamento scadenze);
- rate trimestrali/semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare.
3.8. I testi contrattuali adottati dal Finanziatore per la concessione del finanziamento agevolato dovranno contenere i richiami alla normativa del Bando Innovazione e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell’intervento agevolato qualora sia accertata la revoca dell’agevolazione, e il conseguente obbligo all’immediata restituzione delle somme di pertinenza
della Quota Gestore. E’ comunque consentita al Finanziatore la facoltà di proseguire l’operazione a condizioni ordinarie.
3.9. Qualora nell’ambito dell’iniziativa agevolata il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, lo stesso sarà regolato ad un tasso non superiore al Tasso Convenzionato.
3.10. Il finanziamento è erogabile in un’unica soluzione a fronte di rendicontazione delle spese.
Art. 4 – Ammissione alle agevolazioni
4.1. Premesso che la domanda di agevolazione viene redatta e presentata direttamente dal Beneficiario, utilizzando, previo accreditamento, la piattaforma informatica “Finanza 3000” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/x0000/, il Finanziatore si impegna a:
a. effettuare in modo unitario, per proprio conto e nell’interesse del Gestore, la valutazione del merito di credito del Beneficiario relativamente all’intero finanziamento (quindi sia con riferimento alla Quota Gestore che alla Quota Finanziatore) in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità;
b. in caso esito positivo di concedibilità del finanziamento da parte del Finanziatore e di esito positivo di ammissibilità alle agevolazioni da parte del Gestore di cui al successivo articolo 4.2., a mettere a disposizione la propria Quota, unitamente alla Quota Gestore, per il finanziamento delle iniziative ammesse all’agevolazione, ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza del Gestore, le somme che le saranno trasferite per l’erogazione dei finanziamenti.
c. informare prontamente il Gestore qualora in prossimità dell’erogazione del finanziamento venga a conoscenza di eventi che possano pregiudicare il merito di credito del Beneficiario.
4.2. Il Gestore per ciascuna domanda presentata, sulla base della positiva valutazione del merito creditizio e della concedibilità del finanziamento rilasciata dal Finanziatore, effettua la valutazione di ammissibilità alle agevolazioni dell’iniziativa presentata, rispetto alla disciplina regionale di riferimento. In particolare verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e di sostenibilità economica previsti e la corretta quantificazione del punteggio “automatico”, ed infine prende atto delle risultanze della valutazione “tecnica” effettuata dall’apposita Commissione regionale ai fini della formulazione della graduatoria, in base alla quale provvede a deliberare la definitiva concessione dell’agevolazione. Il Gestore provvede a dare comunicazione (anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet) dell’avvenuta ammissione all’agevolazione all’impresa richiedente e al finanziatore, indicando nel dettaglio i termini dell’operazione finanziaria e dell’agevolazione concessa, ovvero la non ammissione, e le correlate motivazioni della stessa.
4.3. A supporto dell’operazione, il Finanziatore potrà acquisire le garanzie ritenute caso per caso più idonee, che verranno estese anche alla Quota Gestore, anche qualora si tratti di garanzie pubbliche, purché quest’ultime risultino compatibili con la natura pubblica della Quota Gestore, nella misura in cui l’eventuale agevolazione dalle stesse determinata in favore del Beneficiario sia cumulabile con quella concessa ai sensi dalla presente misura. In caso contrario dette garanzie potranno venir acquisite sulla sola Quota Finanziatore. Resta fermo il privilegio generale spettante al Gestore ex art. 9 D.Lgs. 123/1998, nel caso di revoca dell’agevolazione. Le garanzie acquisite saranno prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie derivanti dall’erogazione del finanziamento agevolato.
4.4. In caso di mancato riconoscimento del privilegio, le garanzie vengono eventualmente escusse dal Finanziatore anche per la Quota Gestore con la regola del “pari passu”, con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
4.5. Qualora tutte o parte delle garanzie sul finanziamento individuate dal Finanziatore fossero applicabili sulla sola Quota Finanziatore, il Gestore si riserva di non ammettere alle agevolazioni l’iniziativa presentata, ovvero di far acquisire al Finanziatore altre forme di garanzia integrative e compatibili a presidio della sola Quota Gestore.
4.6. Per le operazioni oggetto della Convenzione, il Finanziatore si impegna ad applicare al Beneficiario, caso per caso, le condizioni più favorevoli possibili relativamente ai costi accessori dell’operazione, quali commissioni, spese di istruttoria o altro.
Art. 5 Erogazione dei finanziamenti
5.1. A seguito dell’ammissione alle agevolazioni e della successiva rendicontazione dell’iniziativa realizzata con esito positivo, il Gestore rende disponibile al Finanziatore la Quota Gestore di ciascun finanziamento, a scadenze predefinite e dietro richiesta di quest’ultimo, mediante le procedure informatiche già note alle Parti.
5.2. Ricevuta la Quota Gestore, il Finanziatore di impegna ad erogare il finanziamento al Beneficiario, entro il termine massimo dei successivi 15 giorni, eventualmente prorogabile dal Gestore su richiesta motivata. Decorso inutilmente tale termine, il Finanziatore sarà tenuto a restituire la Quota Gestore maggiorata dell’interesse legale, oppure con pari valuta dell’accredito ricevuto.
5.3. L’intervenuta restituzione della Quota Gestore non preclude al Finanziatore la possibilità di reiterare la richiesta di erogazione della Quota Gestore, entro i termini di validità della delibera di ammissione del Gestore.
Art. 6 Obblighi del Finanziatore post erogazione del finanziamento
6.1. Il Finanziatore si obbliga a:
a. trasmettere al Gestore con modalità informatica il Piano di Ammortamento, entro il mese successivo dall’erogazione del finanziamento, ed eventualmente, su richiesta dello stesso, la copia del Contratto di Finanziamento sottoscritto dal Beneficiario;
b. retrocedere al Gestore le somme incassate di pertinenza della Quota Gestore, entro 10 giorni lavorativi dall’incasso. Decorso tale termine il Finanziatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; eventuali diversi termini di retrocessione correlati a temporanee esigenze del Finanziatore, comunque non oltre il mese successivo alla scadenza prevista, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore su richiesta motivata del Finanziatore;
c. retrocedere le rate pagate in ritardo dal beneficiario unitamente agli interessi di mora a carico dal beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall’incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con il Gestore in relazione alle temporanee esigenze del Finanziatore;
d. ripartire equamente tra Finanziatore e Gestore tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che attraverso l’attivazione delle eventuali garanzie, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del “pari passu”, fatto salvo quanto precedentemente indicato all’art. 4;
e. all’uopo autorizzato dall’impresa beneficiaria, fornire al Gestore su richiesta dello stesso, la documentazione relativa alla pratica di fido e consentire inoltre al Gestore di effettuare, anche per conto della Regione del Veneto, controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.
f. per l’intera durata dell’operazione, tenere informato il Gestore dell’eventuale declassamento del merito creditizio attribuito al beneficiario finale. Il Finanziatore ha inoltre l’onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio.
6.2. Nel caso in cui il Finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Gestore.
Art. 7 – Estinzione anticipata
7.1. Il Beneficiario può chiedere, anche per il tramite del Finanziatore, l’estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento agevolato, purché motivata. Il Gestore istruisce le richieste di estinzione secondo le procedure in uso e note alle Parti.
7.2. Il Finanziatore può a sua volta richiedere l’estinzione del finanziamento a seguito di inadempienze contrattuali intervenute da parte del Beneficiario.
7.3. L’istruttoria delle richieste di estinzione da parte del Gestore è finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali cause di revoca dell’agevolazione concessa. Il Gestore comunica al Beneficiario e al Finanziatore l’esito delle proprie verifiche.
Art. 8 – Revoca, risoluzione del contratto e recupero del finanziamento
8.1. In caso di inadempienza da parte del Beneficiario degli obblighi assunti o al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dall’ALL. A alla Convenzione, come richiamate nel Contratto di Finanziamento, il Gestore è tenuto ad attivare il procedimento di revoca del finanziamento agevolato con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Bando Innovazione.
8.2. Il Finanziatore potrà, nell’ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto, risolvere il finanziamento, dandone comunicazione motivata scritta al Gestore. Il Finanziatore si obbliga altresì a comunicare al Gestore ogni informazione di cui sia a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza dall’agevolazione regionale, senza indugio al verificarsi dell’evento e comunque non oltre 60 giorni dal momento in cui acquisisce l’informazione, al fine di consentire al Gestore la valutazione e l’adozione dei provvedimenti di competenza.
8.3. Il Finanziatore, previa comunicazione al Gestore e salvo diversa indicazione da parte del medesimo, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell’intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto del Gestore. Qualora il Finanziatore ritenesse non utile l’espletamento di ulteriori attività di recupero, ne darà comunicazione al Gestore affinché lo stesso possa valutare di proseguire per proprio conto dette azioni di recupero.
8.4. Per il recupero delle rate insolute il Finanziatore potrà proporre al Gestore modifiche contrattuali, specifici piani di rientro o accordi transattivi individuati con il Beneficiario. Il Gestore farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della proposta, come condizione per l’eventuale perfezionamento delle modifiche e gli accordi di cui sopra. Le spese legali esterne sostenute e documentate dal Finanziatore per il recupero del credito saranno ripartite tra le Parti secondo la medesima percentuale di attribuzione delle somme recuperate.
8.5. Salvo diversa comunicazione del Gestore, in caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario, il Finanziatore interverrà in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura, in caso di revoca dell’agevolazione, di far valere la posizione privilegiata del credito afferente la Quota Gestore, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998. Il Finanziatore si impegna a tenere costantemente informato il Gestore sulle attività espletate nell’ambito delle procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora il credito afferente la Quota Gestore non sia assistito dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra Gestore e Finanziatore.
8.6. Ai fini del recupero dei crediti riferiti alla Quota Gestore da parte del Finanziatore, il Gestore fornirà al Finanziatore stesso, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
8.7. L’inadempimento per il mancato rimborso - anche parziale – della Quota Gestore dovuta dal beneficiario produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore del Fondo Innovazione.
8.8. Detti interessi di mora saranno calcolati ad un tasso nominale annuo determinato dal tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza della rata, maggiorato di 200 punti base annui (2%), come previsto dall’art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000.
8.9. In caso di mancato rimborso del prestito da parte del Beneficiario, il Finanziatore potrà applicare sulla Quota Finanziatore, a suo esclusivo favore, il tasso di mora contrattualmente previsto.
8.10. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, saranno ripartite pro- quota tra il Finanziatore e il Gestore in base alla percentuale di concorso nel finanziamento, in modo tale che eventuali perdite risultino sempre suddivise in proporzione, fermo restando quanto previsto all’articolo 8.4. La ripartizione pro-quota, di cui sopra, non si applica nel caso di somme recuperate in ambito concorsuale in xxx xxxxxxxxxxxx xx X.Xxx. x. 000/0000, che saranno accreditate interamente sul conto corrente riferito al Bando Innovazione.
Art. 9 – Mandato senza rappresentanza
9.1. Il Gestore conferisce al Finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché egli in nome proprio e per conto e nell’interesse del Gestore possa:
a. stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
b. acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza propria e del Gestore;
c. esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti il contratto di finanziamento, procedere all’incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento;
d. in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata e salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, mettere in atto tutte le iniziative necessarie per il recupero, anche coattivo, del finanziamento in essere, tra le quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore;
ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
iv. porre in essere ogni azione, che ancorchè non espressamente qui specificata, sia connessa a tutto quanto sopra indicato e utile e adeguata al buon espletamento del mandato;
v. previa comunicazione al Gestore e dietro suo specifico benestare, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, definire eventuali accordi transattivi con il beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune.
9.2. Nell’ipotesi in cui il finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Gestore.
9.3. In tutti i casi in cui risulti necessario che il Finanziatore agisca in rappresentanza del Gestore, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.
Art. 10 – Divieto di cessione del credito del Fondo Innovazione
10.1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito riferito alla Quota Gestore nei confronti del Beneficiario, rappresentato dalla Quota Gestore in essere, non è cedibile.
10.2. Le Parti convengono che qualora, contrariamente a quanto previsto dal precedente comma 1, uno o più crediti riferiti alla Quota Gestore risultassero essere stati ceduti, il Finanziatore sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
Art. 11 - Prova delle somme dovute
11.1. Al fine dell’accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili.
Art. 12 – Durata della convenzione
12.2. E’ riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla Convenzione mediante l’invio di lettera raccomandata/PEC con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
Art. 13 – Modifiche della Convenzione
13.1. Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che in corso di esecuzione della stessa si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
14.1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è Veneto Sviluppo S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx, e-mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
14.2. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, salvo quanto previsto al paragrafo 3, punto 3.10 e paragrafo 9, punto 9.1 dell’ALL. A.
14.3. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
14.4. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore di Veneto Sviluppo l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 000, 00000–XXXX, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
14.5. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza
alla partecipazione al Bando Innovazione.
Le Parti prendono atto di ricoprire ciascuna, nei riguardi dei soggetti richiedenti il finanziamento, la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali e quindi ciascuna Parte sarà autonoma nella gestione della normativa di riferimento in materia.
Art. 15 – Riservatezza
Art. 16 – Foro competente
16.1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti riconoscono concordemente la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 17 – Spese
17.1. La Convenzione sarà registrata in caso d’uso.
Art. 18 – Domiciliazione - Comunicazioni
18.1. Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso le sedi indicate in intestazione.
Gli indirizzi PEC da utilizzare per ogni comunicazione sono i seguenti:
- Per Veneto Sviluppo S.p.A. – xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Per il Finanziatore -
Art. 19 – Rinvio
19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si rinvia ai contenuti dell’ALL. A.
Venezia, ,
Veneto Sviluppo S.p.A. Il Finanziatore