ACCORDO PER L’ACCESSO AI SERVIZI FLUSSI INFORMATIVI, REGISTRO DELLE ESPOSIZIONI E CRUSCOTTO INFORTUNI
ACCORDO PER L’ACCESSO AI SERVIZI FLUSSI INFORMATIVI, REGISTRO DELLE ESPOSIZIONI E CRUSCOTTO INFORTUNI
Tra
l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL o congiuntamente all’INL, le Parti) con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144 codice fiscale 01165400589 rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore Generale, posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx;
e
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL o congiuntamente all’INAIL, le Parti) con sede legale in Roma, piazza della Repubblica n. 59, codice fiscale 97900660586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore, posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
Premesso che
l’INAIL è un Ente pubblico non economico che ha la funzione istituzionale di gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;
l’INL è un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro ed esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi.
Visto
La legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “che, all’articolo 15 prevede che le Pubbliche amministrazioni possano stipulare Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. che all’articolo 50 prevede, tra l’altro, che: “qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", articolo 7 comma 1;
il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in particolare l’articolo 13 recante “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i recante il” Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, in particolare i seguenti articoli:
l’articolo 8, comma 3) così come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 secondo cui “l’Inail rende disponibili (…) all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate”;
l’articolo 13 come modificato dal suddetto decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 secondo cui “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta (..) dall'Ispettorato nazionale del lavoro (….);
l’articolo 243, comma 8, lettera a) secondo cui “il datore d lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni consegna copia del registro di cui al comma 1 del
medesimo articolato all’Inail (ex ISPESL) ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute”;
l’articolo 280, comma 3, lettera a) secondo cui “il datore di lavoro: consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute”;
l’articolo 280, comma 3, lettera b) secondo cui “il datore di lavoro: comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio”;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL
il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, di seguito il “Regolamento UE”;
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge n. 139/2021, di seguito “Codice”;
le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del giugno 2013 “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;
Le Parti concordano e stipulano quanto segue,
Articolo 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
Al fine di realizzare un’efficace attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il presente Accordo prevede l’utilizzo, a titolo gratuito, dei servizi telematici denominati Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni erogati on line da INAIL sul Portale istituzionale.
Il servizio Flussi informativi permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e malattie professionali con indicazioni identificative dei lavoratori infortunati
e tecnopatici e delle aziende collegate a tali eventi con relativi indicatori per la programmazione e il supporto all’azione dei decisori delle politiche d’intervento.
Il servizio Cruscotto infortuni permette la consultazione dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 nonché dei dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Il servizio Registro di Esposizione permette la consultazione dei dati riferiti ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata con l’obiettivo di pianificare l’attività di vigilanza e delle politiche di prevenzione a livello epidemiologico, nonché nell’ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promozione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro.
In particolare, il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in ordine alla modalità di accesso dell’INL ai dati e alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati INAIL relative alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate, per le finalità istituzionali dell’INL medesimo richiamate in premessa.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si intendono per:
• “Codice”, l’insieme della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, vigente al momento della stipula della Convenzione: d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.;
• “Regolamento generale per la protezione dei dati o GDPR”, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
• “CAD” il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;
• “Dati”, le informazioni contenute nella banca dati relative a persone fisiche, non identificati o/e non identificabili, nonché a persone giuridiche, enti od associazioni.
• “Dati personali” tutte quelle informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali e la sua situazione economica (articolo 4 numero 1 Regolamento UE 2016/679)
• “Dati particolari” quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679)
• “Dati relativi alla salute” i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (articolo 4 numero 15 Regolamento UE 2016/679)
• “Servizio”, l’accesso ai dati personali presenti nelle banche dati secondo le modalità indicate nel presente Accordo;
• “Utente”, il soggetto abilitato all’utilizzo dei servizi;
• “SPC”, il sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e successive modificazioni ed integrazioni;
• “Tracciatura”, tracciamento delle operazioni compiute con identificazione dell’utente incaricato che accede ai dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza;
• “Regole tecniche”, le disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD)” e successive integrazioni e modificazioni;
• “Accordo di servizio”, un atto tecnico che ha lo scopo di descrivere l’oggetto del servizio e le relative modalità di erogazione e fruizione. Redatto in formato WSDL dall’erogatore, viene reso pubblico attraverso le infrastrutture condivise dal SPC (SICA);
• "Credenziali di autenticazione"(Strong Authentication), i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
• "Profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
• “Responsabile dell’Accordo”, soggetto nominato da ciascuna delle Parti quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale;
• “Referente tecnico”, soggetto individuato da ciascuna delle Parti preposto all’attivazione e alla successiva gestione operativa dei servizi nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell’Accordo;
• “Supervisore”, soggetto nominato dall’Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e al controllo del loro utilizzo da parte degli utenti del proprio Ente di appartenenza e alle comunicazioni all’altra parte di eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali;
• “Gestore/i delle utenze”, soggetto/i nominato/i da ciascun Ente e deputato/i alla profilazione, abilitazione, disabilitazione, sostituzione e gestione delle utenze.
Per le altre definizioni in materia di “amministrazione digitale” si fa riferimento a quelle contenute nel “Codice dell'Amministrazione Digitale”.
Per le altre definizioni in materia di “protezione dei dati personali” si fa riferimento a quelle contenute nell’articolo 4 del Codice.
Articolo 3
Accesso ai servizi e modalità di consultazione dei dati
I servizi Flussi informativi, Registro delle Esposizioni e Cruscotto infortuni sono resi accessibili a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.
L’accesso ai servizi è disponibile 24 ore su 24 salvo modifiche comunicate da INAIL che potrà sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza dello stesso.
L’assistenza al servizio sarà garantita dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, le segnalazioni di disservizi e/o malfunzionamenti saranno effettuate secondo le modalità indicate dal Referente tecnico INAIL di cui al successivo articolo 8.
È onere del soggetto fruitore dotarsi dei sistemi informatici e tecnologici idonei alla fruizione del servizio di cui al presente Accordo aventi misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.
Le regole tecniche e di sicurezza, le modalità operative relative all’accesso ai servizi e alla consultazione dei dati raccolti nei rispettivi applicativi sono definiti negli allegati tecnici che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 4
Tracciamento degli accessi e controlli
L’INL si impegna a comunicare ai propri autorizzati al trattamento che, secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, l’INAIL procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni di log che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato svolgendo il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questo Accordo.
A fronte di eventuali anomalie riscontrate l’INL consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare a INAIL tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell’attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.
Articolo 5
Misure di sicurezza e responsabilità
Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all’interno degli allegati tecnici di cui al precedente articolo 1, in particolare, in relazione ai profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione degli utenti preposti all’utilizzo dei servizi oggetto del presente Accordo.
L’INL si impegna a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell‘articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Il presente Accordo è stipulato nel rispetto degli articoli 2-ter e 2-sexties del decreto legislativo n. 196/2003 aggiornato dal decreto legislativo n. 101/2018 così come modificato dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021) nonché come ulteriore misura di accountability dalle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
Articolo 6
Esonero da responsabilità
L’INAIL rende disponibili i dati, anche personali e particolari, come risultano al momento dell’interrogazione e non si assume responsabilità alcuna per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalla stessa, per variazioni che possano successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell’accesso non preventivamente pianificabili.
L’INL prende atto e accetta di esonerare INAIL da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni di cui all’oggetto del servizio del presente Accordo.
L’INL esonera altresì INAIL da qualsiasi responsabilità derivante da contestazione stragiudiziale e/o controversia giudiziale che possa direttamente o indirettamente derivare dalla comunicazione dei dati di cui al servizio oggetto del presente Accordo.
In ogni caso il soggetto fruitore esonera INAIL da qualsiasi responsabilità derivante da trattamenti dei dati effettuati con modalità o per finalità che non siano lecite, corrette e trasparenti secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE e nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo.
INAIL non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nelle condizioni del presente Accordo.
Articolo 7
Diposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati
L’INL, in qualità di soggetto fruitore e quale Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 139/2021 nonché le prescrizioni già dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 , con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali e osservando, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
L’INL, in ogni caso, si impegna affinché i dati personali non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge nonché a conservare le informazioni per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività necessarie per le finalità istituzionali dichiarate in premessa e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede alla consultazione medesima.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice).
L’INAIL assicura l’accesso ai servizi di cui al precedente articolo 1 esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo.
L’INL, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informa gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantisce l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. L’informativa viene resa tramite sito istituzionale INL.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente agli Interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 8
Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale nonché il proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell’attivazione e della successiva gestione operativa dei servizi e della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell’Accordo.
L’INL, in qualità di Ente fruitore dei dati, nomina il proprio Supervisore che provvede all’adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica e alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati, anche attraverso un adeguato flusso informativo con l’unità interna Risorse umane.
Il Supervisore INL provvede, altresì, alla designazione dei soggetti abilitati all’accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed ha il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla Parte fornitrice dei dati nonché di comunicare al Referente tecnico INAIL eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali anche per i rispettivi adempimenti di competenza in caso di data breach.
Inoltre, le Parti, sulla base dei rispettivi assetti organizzativi interni, nominano uno o più Gestori delle utenze con i compiti di profilazione e abilitazione, disabilitazione, sostituzione e gestione delle utenze.
I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione dell’Accordo saranno successivamente comunicati dalle Parti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.
Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai referenti e firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire l’Accordo in oggetto, nel rispetto del Regolamento. Le Parti possono rivolgersi all’altra per far valere i propri diritti così come previsto all’articolo 15 e ss. del GDPR.
Articolo 9
Variazione dell’Accordo e sospensione del servizio
INL e INAIL prendono atto e accettano che potranno essere modificate le condizioni del presente Accordo, variando in particolare le modalità di accesso al servizio e la modalità e la tipologia di dati oggetto di acquisizione in base a sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali, come ad esempio, a mero titolo esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, in materia prevenzionale, di tutela dei dati personali, di sicurezza dei sistemi informativi. Gli allegati tecnici e le modalità operative potranno
essere modificati da INAIL sulla base di sopraggiunte esigenze tecnologiche e comunicate a INL dal Referente tecnico per mezzo di posta elettronica certificata e senza ulteriori formalità.
INAIL, ove necessario, si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, il servizio messo a disposizione in caso di sopravvenute modifiche normative nelle materie sopra richiamate o a seguito di qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con il presente Accordo ovvero in caso di mutamento degli strumenti tecnologici per l’accesso ai sistemi informativi.
INAIL potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sul sistema informatico, riservandosi a tal fine il diritto di sospendere in qualsiasi momento il servizio per il periodo di tempo ritenuto necessario, dandone tempestiva comunicazione.
Le Parti, laddove si renda necessario interrompere l’accesso ai servizi per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati stessi.
Articolo 10
Xxxxxx, rinnovo e recesso
Il presente Accordo, di durata quinquennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per pari durata e per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente mediante espressa comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.
Ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dall’Accordo, in ogni momento, manifestandone la volontà all’altra Parte, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata.
Il recesso potrà essere esercitato qualora siano venute meno le finalità di cui al presente Accordo ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali, quali a titolo esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, in materia prevenzionale, di tutela dei dati personali, o qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con il presente Accordo ovvero in caso di mutamento degli strumenti tecnologici per l’accesso ai sistemi informativi che implichino per le Parti l’eccessiva difficoltà ovvero onerosità per la prosecuzione dell’Accordo medesimo.
Articolo 11
Oneri finanziari, spese e registrazione
Il presente Accordo è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun corrispettivo; gli oneri finanziari e le spese sono a carico di ciascuna delle Parti.
Il presente Accordo ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del CAD non è soggetto a a spese di registrazione.
Articolo 12
Foro competente e valore delle clausole
Le Parti si impegnano a definire amichevolmente ogni questione che possa scaturire dell'esecuzione, interpretazione, risoluzione o recesso del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa per la risoluzione bonaria delle questioni sopra richiamate, qualsiasi controversia eventualmente derivante sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile le clausole relative a limitazioni di responsabilità, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria di cui al presente Accordo.
Articolo 13
Forma dell’Accordo
Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l’atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c.
Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 x.x. x x’xxxxxxxx 00 xxx xxxxxxx legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
Articolo 14
Composizione dell’Accordo e validità delle premesse e degli allegati
Il presente Accordo è composto da n. 14 (quattordici) articoli e n. 3 (tre) allegati tecnici, le premesse e gli allegati tecnici ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per l’INAIL Per l’INL
Il Direttore generale Il Direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx