CAPO I -
FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI INDUMENTI DI LAVORO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
- CAPO I -
NORME GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DEL L’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A. o Capitolato) ha per oggetto l’affidamento della fornitura in noleggio degli indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di GAIA SpA.
L’appalto comprende altresì il lavaggio, la sanificazione e la manutenzione.
L’esecuzione dell’appalto servizio sarà soggetta alle norme previste dal presente capitolato speciale, nonché dal D.Lgs. n. 163/06 e smi e dal DPR 210/07 e smi; saranno inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione dell’appalto.
ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO CONTRATTUALE
La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ex artt. 124, c.1, X.Xxx. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale.
L’importo contrattuale presunto per l’esecuzione della fornitura è pari a € 201.000,00 al netto di I.V.A di legge. Non sono previsti costi relativi agli oneri di sicurezza da interferenze.
Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla G.U.R.I. come previsto dall’art. 121, c.2 D.Lgs. 163/06.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà, ove ne ricorresse la necessità, di richiedere alla Ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio, ai sensi dell’art. 125, c. 10 del D.Lgs. 163/06 e smi.,
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo l'adeguamento prezzi previsto dal successivo articolo 6.
ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.
I rapporti tra l’Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.
L’Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire un numero di fax e un indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà fornire un numero di telefono di un responsabile da contattare in caso di emergenze attivo nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana (festivi compresi).
È stato nominato direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010 e smi il responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’appalto, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara (valore contrattuale presunto).
L’importo così determinato genererà i canoni di noleggio calcolati su base mensile: con tale corrispettivo si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.
Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 “Revisione periodica del prezzo”.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società
G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a trentasei mesi a decorrere dal termine indicato nel contratto di appalto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l’esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. La rilevazione delle taglie sarà a carico dell’impresa aggiudicataria e dovrà essere completata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, che GAIA SpA trasmetterà per raccomandata A/R, anticipata via fax o via e-mail. Una volta rilevate le taglie e definite le codifiche, l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere alla Stazione Appaltante una scheda personalizzata, all'interno della quale figurino tutti i dati relativi ai capi conferiti al singolo addetto.
Dovrà inoltre essere fornita alla Stazione Appaltante, modulistica relativa alla rilevazione delle taglie in caso di nuove assunzioni, e modulistica per le segnalazioni di interventi di riparazione o di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire durante il periodo contrattuale.
ART. 6 - REVISIONE PREZZI
Il prezzo del servizio risultante all’atto dell’aggiudicazione si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto. L’appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.
Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 115 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.
ART. 7 - GARANZIE
A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, pari minimo al 10% del valore contrattuale.
ART. 8 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, in disposizione combinata con l’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/06 si individuano in linea di massima le seguenti incidenze delle prestazioni, indicando quale prestazione prevalente il servizio di servizio di lavaggio e igienizzazione:
PRESTAZIONI | INCIDENZA % | IMPORTO € |
A lavaggio e igienizzazione | 59 | 118.590,00 |
B fornitura in noleggio degli indumenti | 34 | 68.340,00 |
C ritiro e trasporto | 7 | 14.070,00 |
L’appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto.
Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice dei Contratti, le attività sopra descritte, appartenenti alla prestazione prevalente sono subappaltabili in misura non superiore al 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/00 e degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono interamente subappaltabili o scorporabili.
Al fine dell’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 118 X.Xxx. citato.
L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.
Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità, per l’appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A.
S.p.A. l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a subappaltare.
I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell’appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l’appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 118 citato.
ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
9.1 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’emissione della fattura relativa ai canoni di noleggio, dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata. La fattura dovrà riportare analiticamente le voci di costo relative a ciascun centro di utenza.
Le fatture dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
Il pagamento, effettuato ai sensi di legge tramite bonifico bancario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d’ufficio del DURC.
In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.
Si fa presente, che ai sensi della recente normativa (D.L. 66/1 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014), vi è l’obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.
9.2 RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10
Ai sensi dell’articolo 4, c.3, del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. del Certificato di Verifica di Conformità.
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’aggiudicatario alle commesse pubbliche. G.A.I.A. S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L’aggiudicatario nei contratti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ART. 11 - PENALITÀ
L’appaltatore, nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, é tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.
In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l’inizio della fornitura indicato al precedente articolo 5 “Durata del contratto” è specificamente stabilita una penale pari a 500,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata iniziata la
prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell’ammontare dell’importo dell’ordine - al netto dell’IVA – a titolo di mancato adempimento.
2. per il mancato rispetto dei termini indicati dall’articolo 20, lett. h) “Ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti” sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo per ciascun indumento;
3. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna degli indumenti sarà applicata una penale pari a 250,00 €;
4. per il mancato rispetto del termine indicato dall’art. 22 “resoconto della fornitura/servizio effettuato” sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo;
5. nel caso in cui le verifiche condotte da G.A.I.A. S.p.A. in contraddittorio con l’appaltatore diano esito positivo in merito alla presenza di tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, ovvero nel caso in cui si rilevi una non corrispondenza alle specifiche di cui all’art. 21 “Caratteristiche tecniche degli indumenti” sarà applicata una penale pari a € 500,00.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.
Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all’impresa.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del contratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento.
L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a G.A.I.A. S.p.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni, a giudizio di G.A.I.A. S.p.A., non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, G.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di xxxxxx e tratterrà l’importo dal primo pagamento in scadenza o, in mancanza, dalla cauzione.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO – CLAUSOLE DELL’IMPRESA
13.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che G.A.I.A. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 e smi;
- per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare;
- qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 116, c.2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.”.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
13.2 - ESECUZIONE D’UFFICIO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d’ufficio totalmente o parzialmente alla servizio oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell’appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l’eventuale maggiore prezzo all’appaltatore e fatto salvo l’applicazione delle penali maturate e l’addebito dei maggiori oneri.
13.3 - CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta.
ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno quindici giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R.
In tal caso G.A.I.A. S.p.A., ai sensi dell’art. 1671 del C.C., sarà tenuta al pagamento:
- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- delle spese sostenute dall’Appaltatore e idoneamente documentate, nonché del mancato guadagno;
Dalla data di comunicazione del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a SpA
ART. 15 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’affidamento s’intenderà senz’altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.
ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con l’Appaltatore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.
Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico dell’Appaltatore. In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato art. 11, potrà ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto:
- da parte di G.A.I.A. S.p.A.: l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell’offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate.
- da parte dell’Appaltatore entro il termine fissato: G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell' Appaltatore stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.
Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) copia del presente capitolato speciale d’appalto;
b) copia dell’offerta.
ART. 18 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L'appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A S.p.A. ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A S.p.A.
- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 20 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO RICHIESTO
Nel seguito, con il termine “indumenti”, si farà riferimento sia agli indumenti da lavoro che ai D.P.I. intesi come indumenti da lavoro che assicurino la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Rientrano nell’oggetto del presente capitolato con le modalità infra indicate le seguenti attività:
a) noleggio di indumenti
b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)
c) confezionamento (piegatura ed imballaggio)
d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli indumenti
e) sostituzione degli indumenti
f) personalizzazione degli indumenti per garantirne l’utilizzo esclusivo al singolo e specifico utente
g) rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica
h) ritiro degli indumenti sporchi e consegna degli indumenti puliti
i) custodia degli indumenti
k) controllo e garanzia degli indumenti
l) verifiche sui capi ad alta visibilità
L’appaltatore è altresì obbligato a fornire, con cadenza mensile, un report dei controlli di qualità effettuati sugli indumenti. In alternativa potrà dotarsi di procedura informatica con accesso tramite internet fornendo alla ditta appaltante l’accesso per reperire le informazioni e dati relativi alla movimentazione del vestiario.
E’ prevista inoltre a carico dell’appaltatore una specifica attività di formazione degli utenti circa il corretto uso degli indumenti e le modalità con cui effettuare le consegne ed i prelievi.
a) - noleggio
Il servizio dovrà garantire ai dipendenti interessati la dotazione degli indumenti di cui alla successiva TAB. 1.
TAB. 1 – INDUMENTI E DOTAZIONI
TIPO DI INDUMENTO | SOTTOTIPO | FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO | DOTAZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE | |
Operatore impianto | Manutentore | |||
Polo alta visibilità | Estiva manica corta | giornaliera | 13 | 13 |
polo | Invernale manica lunga | bisettimanale | 5 | 5 |
Pantalone | Estivo | bisettimanale | 5 | |
Invernale | settimanale | 3 | ||
Pantalone antifiamma antistatico | Estivo | bisettimanale | 5 | |
Invernale | settimanale | 3 | ||
Pile antistatico | Invernale | Settimanale | 3 | 3 |
Giubbotto alta visibilità | Invernale | mensile | 2 | 2 |
Giubbotto antifiamma antistatico alta visibilità | Estivo | mensile | 2 | |
Gilet alta visibilità | Estivo | settimanale | 3 | 3 |
Dotazione non nominativa solo per impianto di Asti – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 000/x
Grembiule antiacido | bisettimanale | 100 pz. totali |
La composizione delle dotazioni, sulla base delle esigenze d’impianto, garantisce l’adeguato ricambio degli indumenti.
La dotazione iniziale dovrà essere consegnata prima dell’inizio della fornitura presso le sedi indicate da G.A.I.A.
S.p.A. nella TAB 3 e le sostituzioni dovranno essere effettuate secondo quanto previsto alla successiva lettera e). Gli indumenti dovranno riportare le marcature e le etichettature previste dalle specifiche normative di riferimento.
b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)
Per il lavaggio e l’igienizzazione dei capi l’appaltatore dovrà considerare i seguenti parametri:
1. le indicazioni del confezionista espresse nell’apposita etichetta di manutenzione cucita su ogni capo;
2. il rispetto di tali indicazioni ed il mantenimento dei requisiti della norma UNI EN ISO 13688 "Indumenti di protezione - Requisiti generali" sono comunque prevalenti rispetto alla qualità sensoriale (ad es. assenza di macchie ottenuta a discapito dei requisiti predetti).
Il lavaggio degli indumenti dovrà essere effettuato con le frequenze indicate nella Tabella 2 e con le modalità di seguito precisate.
Per igienizzazione si intende il trattamento al termine del quale la carica batterica superficiale sui capi lavati è inferiore a 1 UFC (Unità Formante Colonia)/cm2 .
Il numero di capi consegnato al lavaggio ed all’igienizzazione dipende dal numero di cambi previsti per ciascun capo e più precisamente:
TAB. 2 – FREQUENZE DI CAMBIO
TIPO DI INDUMENTO | SOTTOTIPO | FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO |
Polo alta visibilità | Estiva (manica corta) | Giornaliera |
Polo | Invernale (manica lunga) | 2 volte settimana |
Pantalone | Estivo | 2 volte settimana |
Invernale | settimanale | |
Pantalone antifiamma antistatico | Estivo | 2 volte settimana |
Invernale | settimanale | |
Pile antistatico | Invernale | Settimanale |
Giubbotto alta visibilità | Invernale | Mensile |
Giubbotto antifiamma antistatico alta visibilità | Estivo | Mensile |
Gilet alta visibilità | Estivo | settimanale |
Grembiule antiacido | Bisettimanale |
Tutti gli indumenti, facenti parte della dotazione, saranno posti da parte del personale di G.A.I.A. S.p.A., adeguatamente formato in merito, nel contenitore dedicato allo “sporco”, anch’esso fornito a noleggio.
Da tale scomparto gli indumenti saranno prelevati dall’appaltatore perché siano sottoposti al lavaggio; gli indumenti dovranno essere lavati ed igienizzati utilizzando prodotti che non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti, nonché a problematiche ambientali delle fasi del processo di lavaggio e di igienizzazione.
Tutti i trattamenti eseguiti sui capi non dovranno pregiudicarne le caratteristiche di traspirazione e durata dei tessuti.
Vista la possibile esposizione del personale operante negli impianti a contaminazioni microbiologiche, nonché a contaminazioni con diverse tipologie di sostanze (oli, grassi etc.) il processo di lavaggio deve garantire l’idoneità degli indumenti sotto ogni profilo igienico e sanitario; i prodotti utilizzati dovranno avere azione battericida e fungicida e dovranno essere scelti tenendo conto delle valenze ambientali.
In relazione al processo di igienizzazione, l’appaltatore dovrà produrre un attestato di conformità rilasciato da laboratorio certificato (ISO 9001:2008 e/o accreditato ACCREDIA per le prove oggetto del presente appalto) con cadenza annuale che attesti che il trattamento con le sostanze disinfettanti utilizzate è tale da ottenere un capo igienizzato; GAIA SpA si riserva comunque il diritto di far effettuare una volta all’anno una analisi di verifica di conformità - a spese dell’appaltatore - presso un laboratorio di propria scelta.
L’appaltatore dovrà inoltre produrre la scheda tecnica dei prodotti disinfettanti utilizzati.
c) confezionamento (piegatura ed imballaggio)
Gli indumenti lavati ed igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati in sacchetti trasparenti di nylon - o materiale equivalente - protettivo riportanti all’esterno, su apposita etichetta ben visibile, il nominativo del dipendente e la sede di appartenenza, avendo cura di non pregiudicare la stiratura del capo consegnato.
d) interventi di manutenzione degli indumenti - controllo e garanzia degli indumenti
Ogni singolo indumento è sottoposto a cura dell’appaltatore, al controllo per l’attuazione dell’eventuale ordinaria e straordinaria manutenzione.
Si intende manutenzione ordinaria l’insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed efficienti gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: piccoli rammendi, sostituzione di
bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere,
Per le manutenzioni straordinarie, l’appaltatore dovrà, di volta in volta, comunicare per iscritto, anche xxx xxx, xx referente indicato da GAIA SpA l’entità delle riparazioni e, solo dopo autorizzazione scritta, anche via fax, potrà
procedere in tal senso. Pertanto, eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria non fossero autorizzati da G.A.I.A. S.p.A., si procederà alla sostituzione dell’indumento secondo le modalità di seguito indicate.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell’appaltatore che vi dovrà provvedere a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo a carico di G.A.I.A. S.p.A..
Successivamente a tutti gli interventi di riparazione, l’appaltatore sottoporrà l’indumento al controllo di idoneità. Nel caso in cui i controlli non confermino l’idoneità dell’indumento, questo sarà marchiato come “scartato” e sostituito con un altro identico e conforme, senza ulteriori oneri per G.A.I.A. S.p.A..
e) sostituzione indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche originarie
Gli indumenti noleggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con indumenti nuovi dello stesso tipo nei casi in cui non presentino più le caratteristiche originarie richieste in termini di conformità normativa e non siano più riparabili mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In ogni caso la dotazione degli indumenti deve essere tale da assicurare un aspetto decoroso e dignitoso ai dipendenti degli impianti di G.A.I.A. S.p.A..
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione degli indumenti non più idonei.
Nel caso di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal personale di G.A.I.A. S.p.A., questi saranno sostituiti e addebitati a GAIA S.p.A. in base al valore residuo rilevabile dall’applicazione della formula di cui al successivo articolo 29 “Valore residuo”. G.A.I.A. S.p.A. non dovrà corrispondere nulla per la sostituzione dei capi smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal proprio personale, qualora trattasi di indumenti che hanno raggiunto la durata massima, fissata in 30 lavaggi per i capi in tessuto misto cotone-sintetico e 25 lavaggi per quelli in tessuto di solo cotone.
L’appaltatore è comunque garante della gestione degli indumenti noleggiati e ha l’obbligo di consegnare ai dipendenti di G.A.I.A. S.p.A. indumenti sempre idonei all’uso e pienamente rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro ed altre prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.
f) personalizzazione degli indumenti
Ciascun indumento assegnato ai dipendenti interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere associabile ad una sola persona mediante un sistema di identificazione (tipo codice a barre o codice alfanumerico o microchip) posto all’interno del capo, che permetta di seguire tutte le fasi del ciclo di vita del capo stesso. L’unica eccezione sarà per i grembiuli in tessuto antiacido che verranno considerati dotazione dell’impianto di Asti e dovranno essere identificati genericamente per poterne tracciare l’utilizzo ma non dovranno essere nominativi.
Il supporto utilizzato per il sistema di identificazione prescelto dovrà garantirne la leggibilità e quindi dovrà essere compatibile con il tipo di lavaggio.
Gli indumenti dovranno riportare le marcature e le etichettature previste dalle specifiche normative di riferimento. Inoltre su tutti i capi, ad esclusione dei grembiuli antiacido, dovrà essere posta l’identificazione del dipendente (cognome e almeno iniziale del nome).
L’Appaltatore dovrà ripristinare il contrassegno di identificazione a sue spese in caso di danneggiamento o illeggibilità.
g) rilevamento delle taglie ed acquisizione anagrafica effettiva
L’appaltatore dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato, presso le sedi di appartenenza; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi per ripetute giornate, al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili e senza impattare negativamente sulle esigenze di servizio della stazione appaltante.
A tal fine l’appaltatore dovrà concordare preventivamente con il referente indicato da G.A.I.A. S.p.A. giornate e orari.
Il rilevamento delle taglie dovrà avere inizio al più tardi entro cinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
In caso di variazione d’organico del personale della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna altresì a recarsi, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, senza alcuna spesa a carico di
G.A.I.A. S.p.A., presso la sede che verrà indicata per procedere alla misurazione.
Gli eventuali aggiornamenti/modifiche delle taglie verranno effettuati, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A., con le modalità ed i tempi indicati al precedente capoverso.
Tutte le operazioni di rilevamento delle taglie dovranno concludersi entro i sei giorni lavorativi successivi al periodo fissato per il loro inizio e comunque in tempo utile per l’inizio della fornitura entro la data concordata. Eventuali
variazioni dovranno essere preventivamente concordate con G.A.I.A. S.p.A. e subordinate all’approvazione della stessa.
Tutti i dati relativi alle operazioni di rilevamento delle taglie, compresi i successivi aggiornamenti, dovranno essere riportati su schede personali di ogni dipendente predisposte dall’appaltatore, da trasmettere in copia a G.A.I.A. S.p.A.: tali schede saranno lo strumento di riferimento degli ordinativi di fornitura, che potranno pertanto non riportare le taglie e le misure dei beni ordinati.
h) ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti
L’appaltatore dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, con le frequenze di cui alla precedente tabella 2, al ritiro degli indumenti da lavare presso le sedi indicate in TAB. 3.
Il ritiro dovrà essere effettuato negli orari di apertura degli impianti, in giorni e orari concordati con la stazione appaltante prima dell’inizio della fornitura.
Qualora tali giornate coincidano con festività, sarà considerato valido il ritiro il giorno successivo. Le operazioni di ritiro degli indumenti non dovranno creare intralcio al regolare servizio del personale di G.A.I.A. S.p.A..
Eventuali variazioni delle tempistiche di ritiro potranno essere concordate tra le parti previa comunicazione scritta ed approvazione formale con anticipo di almeno 15 giorni.
Ogni ritardo nel ritiro degli indumenti sporchi potrà dare luogo all’applicazione della penale di cui all’articolo 11 “Penalità”.
La consegna degli indumenti puliti avverrà nello stesso momento e con le stesse modalità previste per il ritiro degli indumenti sporchi, di cui sopra.
Come termine di consegna dell’indumento pulito, si considera la data prevista per il successivo ritiro dell’indumento sporco per la tipologia di indumento e per il dipendente cui è assegnato.
Ogni ritardo nella consegna degli indumenti puliti potrà dare luogo all’applicazione della penale di cui all’articolo 11 “Penalità”.
Ogni anomalia riscontrata nelle modalità di consegna potrà essere contestata e, nei casi più gravi o in caso di ripetuta violazione, G.A.I.A. S.p.A. potrà procedere all’applicazione della penale di cui all’articolo 11 “Penalità”.
Ad ogni consegna di indumenti lavati ed igienizzati - ed eventualmente oggetto di interventi di manutenzione - dovrà essere consegnata una bolla riportante l’elenco degli indumenti restituiti per ciascun dipendente.
i) custodia degli indumenti
Per ciascuna sede indicata dalla stazione appaltante dovranno essere posizionati, nei locali indicati, a cura e spese dell’appaltatore appositi armadietti per la consegna degli indumenti puliti e, separatamente idonei contenitori per gli indumenti sporchi che abbiano le seguenti caratteristiche sotto riportate.
Sia gli armadietti che i contenitori saranno messi a disposizione dall’appaltatore, il quale ne curerà anche la manutenzione.
Armadietti per gli indumenti puliti:
- dovranno avere una capienza sufficiente a contenere tutti gli indumenti avviabili contemporaneamente a lavaggio per ciascun dipendente; in aggiunta dovrà essere fornito un numero adeguato di armadietti per contenere i grembiuli antiacido in dotazione all’impianto.
- l’armadietto dovrà essere dotato di serratura con chiusura a chiave: una coppia di xxxxxx sarà consegnata al dipendente, mentre un’ulteriore copia sarà in possesso dell’appaltatore per il ritiro/consegna degli indumenti; su richiesta scritta del dipendente, in caso di smarrimento di entrambe le copie, dovrà essere rilasciata al dipendente una copia supplementare della chiave di apertura degli scomparti a lui assegnati;
- personalizzazione dell’armadietto: su ciascun armadietto dovrà essere apposta, a cura dell’appaltatore, una targhetta indelebile con il nome ed il cognome del dipendente assegnatario.
Gli armadietti (scomparti) posizionati presso ciascuna sede dovranno essere in numero pari al numero di dipendenti interessati al servizio per la specifica sede, aumentato del 5% (armadietti liberi) in modo da garantire la gestione di anomalie operative. Essi dovranno comunque essere adattati, a cura dell’aggiudicatario, alle esigenze strutturali di ogni sede interessata.
L’assegnazione dei singoli armadietti ai dipendenti dovrà tenere conto dell’altezza degli stessi, in modo tale che nessuno debba impiegare sgabelli o scale per accedervi.
Contenitori per gli indumenti sporchi:
- dovranno avere una capienza sufficiente a contenere gli indumenti sporchi di tutti gli operai (un contenitore per l’impianto di compostaggio e l’ecostazione di San Xxxxxxx, almeno quattro per il Polo di trattamento rifiuti);
- chiusura adeguata che permetta il deposito ma renda impossibile l’estrazione dei capi se non da parte del personale addetto al ritiro.
l) verifiche dei capi ad alta visibilità
Per ciascun capo ad alta visibilità devono essere accertate le seguenti caratteristiche (secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 20471:
- i capi devono essere certificati presso organismo notificato che ne accerti la rispondenza ai parametri della norma in termini di superficie e colore del materiale di fondo e superficie e colore del materiale riflettente (devono riportare marchio CE con pittogramma identificativo);
- su ogni capo lavato deve essere sistematicamente eseguito il controllo della conformità residua rispetto ai parametri della norma UNI EN ISO 20471:
1 - rispondenza del colore del materiale di fondo
2 – requisiti fotometrici per il materiale retroriflettente 3 – area minima dei materiali ad alta visibilità
I capi non a norma dovranno essere scartati e sostituiti senza alcun onere aggiuntivo da parte della ditta appaltante.
L’appaltatore dovrà fornire la procedura operativa seguita per l’esecuzione di tali controlli e la certificazione di conformità ai sensi della norma UNI EN ISO 20471.
ART. 21 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INDUMENTI
Gli indumenti dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia, ovvero il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il D.Lgs.
n. 475/92, nonché i disposti del D.P.R. n. 224/88 in materia di responsabilità da prodotti difettosi.
Tutti gli indumenti di lavoro facenti parte delle dotazioni individuali devono essere conformi a quanto disposto dalla norma armonizzata UNI EN ISO 13688 "Indumenti di protezione - Requisiti generali", ovvero devono rispettare le norme su contrassegno e su informazioni relative al costruttore; inoltre i capi devono essere confezionati accuratamente in ogni loro dettaglio, gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati ed eliminati gli eventuali fili residui; all’interno dei capi deve essere posta una etichetta con indicata la taglia e la composizione dei tessuti utilizzati.
Inoltre dovranno essere utilizzati per le chiusure esclusivamente bottoni metallici e/o cerniere. In particolare:
- la polo manica corta alta visibilità deve essere adatta ad operare anche in ambienti caldi e soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 20471 per indumenti di classe 1.
- la polo manica lunga deve avere una percentuale di cotone di almeno il 50% e avere polso a costina elasticizzata.
- il pantalone estivo deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche
laterali all’altezza dei fianchi e almeno una laterale poco sopra il livello delle ginocchia ed elastici ai fianchi.
- il pantalone invernale deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche laterali all’altezza dei fianchi e almeno una laterale poco sopra il livello delle ginocchia ed elastici ai fianchi; deve essere imbottito (tipo trapunta con ovatta di spessore adeguato).
- il pantalone estivo antifiamma antistatico deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche laterali all’altezza dei fianchi e almeno una laterale poco sopra il livello delle ginocchia
ed elastici ai fianchi e soddisfare i requisiti delle norme UNI EN ISO 11611 in abbinamento con il giubbotto antifiamma e UNI EN 1149.
- il pantalone invernale antifiamma antistatico deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche laterali all’altezza dei fianchi e almeno una laterale poco sopra il livello delle ginocchia
ed elastici ai fianchi; deve essere imbottito (tipo trapunta con ovatta di spessore adeguato) e soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 11611 in abbinamento con il giubbotto antifiamma e UNI EN 1149.
- il pile antistatico deve essere a casacca con elastico ai polsi, collo alto con cerniera lampo. Norme di riferimento UNI EN 1149.
- il giubbotto invernale alta visibilità deve essere foderato internamente con imbottitura adeguata e chiusura lampo, dotato di cappuccio removibile e maniche staccabili, resistente all’acqua almeno nella parte del torso (per
le maniche non è richiesto). Deve soddisfare le norme UNI EN ISO 20471 per indumenti di classe 1.
- il giubbotto antifiamma antistatico alta visibilità deve avere chiusura lampo, due taschini e deve essere conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 11611 in abbinamento con i pantaloni estivi e invernali antifiamma e soddisfare le norme UNI EN 1149 e UNI EN ISO 20471.
- il gilet alta visibilità deve essere traspirante e di tessuto traforato conforme ai requisiti minimi della norma UNI EN ISO 20471 per indumenti di classe 1.
- il grembiule antiacido deve essere simile a quello utilizzato nel campo alimentare, che copra solo davanti, dal
torace a poco sopra le ginocchia, che soddisfi i requisiti minimi degli indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi ai sensi della norma UNI EN 13034 per equipaggiamento di tipo 6).
In sede di aggiudicazione definitiva i concorrenti dovranno presentare un campione dei prodotti offerti affinché la stazione appaltante possa valutare la rispondenza alle caratteristiche richieste ed effettuare la scelta dei colori in base a quelli disponibili per ogni singolo capo.
ART. 22 - RESOCONTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO EFFETTUATO
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese di svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà far pervenire a G.A.I.A.
S.p.A. su supporto informatico (Excel o Word) e su supporto cartaceo controfirmato, il resoconto delle forniture/servizi prestati nel corso del mese precedente.
Tale rapporto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome, cognome e matricola di ciascun dipendente interessato;
- situazione mensile, suddivisa in settimane, di:
- numero di indumenti noleggiati per ciascuna tipologia;
- numero di lavaggi effettuati per ogni singolo indumento, nel corso del mese in esame e complessivamente;
- numero di interventi manutentivi e/o riparativi effettuati su ciascun singolo indumento, nel corso del mese in esame e complessivamente;
- date di ritiro di ciascun indumento sporco e di consegna dello stesso capo pulito.
All’atto della consegna degli indumenti, l’appaltatore dovrà consegnare a G.A.I.A. S.p.A. una dichiarazione che riporti, per ciascun dipendente avente diritto:
- sede e data del precedente ritiro;
- numero e tipo degli indumenti del precedente ritiro;
- sede e data della consegna;
- numero e tipo degli indumenti consegnati.
In alternativa prevedere un eventuale modalità di accesso informatico al gestionale della stazione appaltante che garantistica la reperibilità delle informazioni richieste.
ART. 23 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI G.A.I.A. S.p.A.
Tutte le necessarie informazioni agli utenti della stazione appaltante per un regolare svolgimento del servizio e la conseguente diffusione agli stessi saranno a carico e cura dell’appaltatore.
ART. 24 - VERIFICHE CONDOTTE DA G.A.I.A. S.p.A.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di far esaminare - a spese dell’appaltatore ed in contraddittorio con esso - gli indumenti lavati e igienizzati, presso un laboratorio specializzato di propria fiducia.
Gli indumenti da far analizzare saranno prelevati a campione fra quelli consegnati dall’appaltatore, alla presenza di una persona dalla stessa incaricata; nel caso in cui gli indumenti presentino tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, G.A.I.A. S.p.A. potrà procedere all’applicazione della penale di cui all’articolo 11 “Penalità”.
G.A.I.A. S.p.A. inoltre si riserva di effettuare, in qualunque momento, verifiche di rispondenza alle normative di riferimento degli indumenti lavati e/o manutenuti e/o riparati: in tale ultimo caso, i campioni da sottoporre ad esame saranno prelevati fra quelli consegnati dall’appaltatore, alla presenza di una persona dallo stesso incaricata; nel caso in cui qualcuno degli indumenti esaminati non soddisfi le specifiche previste per la tipologia specifica, la stazione appaltante potrà procedere all’applicazione della penale di cui all’articolo 11 “Penalità”.
ART. 25 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore che si obbliga a presentare al
competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimali di € 500.000,00 per danni a cose,
€ 1.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione dei lavori, per un'idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.
In alternativa alla specifica polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.
ART. 26 - VALORE RESIDUO
Il valore residuo VR di un indumento si calcola sulla base del tipo di tessuto e sul numero di lavaggi.
La ditta appaltante dovrà consegnare prima dell’inizio del servizio l’elenco dei prezzi (VN) di ciascun indumento nuovo.
Detto VN, il valore unitario dell’indumento nuovo, viene diminuito proporzionalmente al numero di lavaggi cui è sottoposto secondo la seguente formula:
VR = VN * [ 1- (N lavaggi / N limite ) ] dove:
N lavaggi corrisponde al numero di lavaggi effettuati sull’indumento
N limite corrisponde al numero di lavaggi “limite” oltre il quale il capo ha valore residuo nullo (VR = 0):
Per capi in tessuto misto cotone – sintetico: N limite = 30 Per capi in tessuto solo cotone: N limite = 25
ART. 27 - VARIANTI
GAIA SpA si riserva espressamente la facoltà di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni richieste in caso di riduzione parziale del servizio entro il 20%, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta; è escluso altresì per l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte. Il compenso dovuto all'Appaltatore verrà proporzionalmente ridotto.
GAIA SpA ha altresì la facoltà di aumentare entro il 20% il servizio.
L’appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..
L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da GAIA SpA e che questa gli abbia ordinato.
ART. 00 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella fornitura, con l’esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant’altro
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.
L’appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla
categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.
L’appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell’osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell’’appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall’inadempienza.
L’appaltatore è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
L’appaltatore prima dell’inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’appalto.
A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire al’appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale dl lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all’Ente suddetto, l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80% dell’importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso all’appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell’Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
ART. 29 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’APPALTO
Nell’ambito dell’esecuzione delle attività di cui al presente appalto, il fornitore deve munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione.
ART. 30 VERIFICA DI CONFORMITA’
30.1 - ACCETTAZIONE DELLE DOTAZIONI
La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti.
La semplice consegna al personale ricevente di GAIA SpA non significa accettazione dell’attrezzatura, essendo quest’ultima subordinata alla verifica di regolare esecuzione
A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura a GAIA SpA, né il tempo necessario per l’esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione della medesima.
Per la denuncia all’impresa dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata GAIA SpA non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 e all’art. 1667 cod. civ.. La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell’impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere - sarà fatta entro 120 giorni dal loro accertamento, anche nel caso in cui fosse già stato emessa l’attestazione di regolare esecuzione
Alla consegna sarà emesso apposito verbale di consegna della fornitura che sarà notificato all’aggiudicatario al fine dell’emissione della fattura in acconto.
30.2 VERIFICA DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE - TERMINI E CONTENUTI
Trattandosi di un appalto di servizi con prestazioni continuative si procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 312 del DPR 207/10 e seguenti.
Con periodicità almeno semestrale ed ogniqualvolta sia ravvisata la necessità, saranno eseguite verifiche in esito alle quali saranno redatti appositi verbali di conformità in corso di esecuzione, così come previsto dall’art. 317 c.2 del DPR 207/10, in cui verrà riferito sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali; inoltre i verbali conterranno le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari dal Direttore dell’Esecuzione per il buon andamento del contratto.
Per le operazioni di controllo, la stazione appaltante si avvarrà di proprio personale.
30.3 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/10, al termine dell’esecuzione del contratto, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità se l’Appaltatore avrà completamente e regolarmente eseguito le prestazione contrattuali.
Trovano applicazione gli articoli da 312 a 324 del DPR 207/10.
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TABELLE RIEPILOGATIVE
Sono di seguito riportate tre tabelle di riepilogo delle dotazioni, delle mansioni, degli impianti e una riassuntiva dell’intera fornitura da utilizzare come base per l’offerta.
Per il calcolo della dotazione (D), secondo le linee guida della Regione Piemonte, si sono utilizzate le seguenti formule:
D = (n° di cambi settimanali x 2) + 1
D = (n° di cambi con frequenza superiore alla settimana x 2)
TAB. 1 – INDUMENTI E DOTAZIONI
TIPO DI INDUMENTO | SOTTOTIPO | FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO | DOTAZIONE | |
Operatore impianto | manutentore | |||
Polo alta visibilità | Estiva manica corta | Giornaliera | 13 | 13 |
polo | Invernale manica lunga | Bisettimanale | 5 | 5 |
Pantalone | Estivo | Bisettimanale | 5 | |
Invernale | Settimanale | 3 | ||
Pantalone antifiamma | Estivo | Bisettimanale | 5 | |
Invernale | Settimanale | 3 | ||
Pile antistatico | Invernale | Settimanale | 3 | 3 |
Giubbotto alta visibilità | invernale | Mensile | 2 | 2 |
Giubbotto antifiamma antistatico alta visibilità | Estivo | Mensile | 2 | |
Gilet alta visibilità | Estivo | Settimanale | 3 | 3 |
Dotazione non nominativa solo per impianto di Asti – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 000/x
Grembiule antiacido | bisettimanale | 100 pz. totali |
TAB. 2 MANSIONI – NUMERO PERSONALE PER IMPIANTO
MANSIONE | DESCRIZIONE | NUMERO PERSONALE* | ||
POLO TRATTAMENTO RIFIUTI | IMPIANTO COMPOSTAGGIO | ECOSTAZIONI | ||
operatore impianto | addetto alla gestione degli impianti, addetto alla movimentazione dei materiali | 65 | 6 | 5 |
manutentore e operatore discarica | addetto alla manutenzione meccanica/elettrica o addetto alla gestione discarica | 9 | 2 |
*Totale = 87 addetti + DOTAZIONE NON NOMINATIVA DI 100 PZ. GREMBIULI ANTIACIDO
TAB. 3 – SEDI G.A.I.A. S.p.A. PER LA CONSEGNA
ID | IMPIANTO | UBICAZIONE |
VT | Polo di pretrattamento e di valorizzazione dei rifiuti | Comune di Asti, loc. Quarto Inferiore. 273/D |
SD | Impianto di compostaggio | Comune di San Xxxxxxx d’Asti, B.ta Martinetta n. 100 |
EC | Ecostazioni | Comune di San Xxxxxxx d’Asti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0/X |