SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AGGIUDICAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER L’ASL ROMA 1 E L’AO SAN XXXXXXXX ADDOLORATA E DI ARREDI NON SANITARI PER L’ASL ROMA 1
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E NON SANITARI PER LA ASL ROMA 1 / AO SAN XXXXXXXX ADDOLORATA
LOTTO TRA
L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 XXXX nella persona del Legale Rappresentante Dott. , nato/a , Prov. , il autorizzata alla stipula del presente Accordo quadro (di seguito “Accordo”) in virtù dei poteri conferitigli con ,
E
L'impresa , C.F. n. , Partita IVA n. , con sede in Xxx/Xxxxxx , x. , XXX , xxxxxxxx nel Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.1.A.A di , Registro Imprese , nel seguito denominata "Fornitore", nella persona di , nato a , il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Accordo in virtù dei poteri conferitigli da ,
PREMESSO CHE
a. L’Azienda Roma 1, con Deliberazione n. del , ha indetto una procedura di gara per l’acquisizione della fornitura, mediante accordo quadro, di stampati;
b. con Deliberazione n. del il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a
Euro;
d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente Accordo;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente Accordo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2
Oggetto
1. L’Accordo disciplina le modalità esecutive concernenti l’affidamento della fornitura di arredi sanitari/non sanitari di cui al lotto della procedura di gara di cui in premessa.
2. Con il presente Accordo il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’ASL Roma 1 ad eseguire i servizi, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica il
tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro , , senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L’Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti. I quantitativi indicati nell'Allegato C al Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell’Accordo.
5. Unico limite della fornitura è l’importo complessivo dell’Accordo, così come sopra valorizzato. L’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.
6. Ogni vincolo ed impegno in capo all’Azienda è subordinato all’emissione di specifici atti amministrativi che autorizzino l’emissione di ordinativi in conseguenza della disponibilità accertata di specifici finanziamenti di cui alla l. 6/1988, alla l. 81/2008 o ad altre normative vigenti in materia. La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell’Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l’emissione dell’ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell’importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.
Articolo 3
Durata dell’Accordo
1. L’Accordo avrà una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile pari al valore posto a base d’asta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo originario.
3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell’efficacia del presente Accordo nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.
Articolo 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell’Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all’ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Accordo, a:
a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’ASL Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
c. erogare la fornitura oggetto dell’Accordo ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo e negli Atti di gara;
d. manlevare e tenere indenne l’ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’Accordo ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell’Accordo, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
g. utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ASL Roma 1 (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell’ASL Roma 1
i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione
Articolo 6
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ASL Roma 1.
3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
Articolo 7
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell’esecuzione dell’Accordo o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
3. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente Accordo.
4. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 8
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’ASL Roma 1 per l’affidamento del servizio oggetto del presente Accordo sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’ASL Roma1.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono
compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Articolo 9
Fatturazione e pagamenti
1. Le fatture dovranno essere emesse in relazione ai singoli ordinativi di fornitura emessi in esecuzione del presente Accordo.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall’ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente.
6. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine
al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.
Articolo 10
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative all’Accordo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L’ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Accordo, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 11
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Accordo;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 12
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
Inadempienza | U.M. | Penale (in rapporto al valore dell’Accordo quadro) |
Mancata produzione della certificazione di conformità al Decreto 10/10/2008 in materia di emissione di formaldeide | evento | 0,5 per mille |
Ritardata consegna rispetto al termine previsto da capitolato o migliorativo offerto | giorno | 0,5 per mille |
Ritardato ritiro del reso | giorno | 0,3 per mille |
Non conformità del materiale consegnato rispetto ai prodotti offerti | evento | 1 per mille |
Non conformità del materiale consegnato rispetto all'oggetto dell'ordine | evento | 0,5 per mille |
Ritardato completamento dell’ordine parziale entro i termini previsti dal capitolato | giorno | 0,3 per mille |
Ritardato intervento in garanzia nei termini previsti dal capitolato | giorno | 0,5 per mille |
Mancata effettuazione operazioni di montaggio e fissaggio | evento | 0,5 per mille |
Mancato ritiro eccedenze | giorno | 0,3 per mille |
Mancata fornitura supporto alla progettazione (se offerto) | evento | 1 per mille |
Mancata comprova del rispetto criteri ambientali o del possesso di certificazioni e/o rispetto di ulteriori requisiti minimi richiesti o migliorativi offerti in corso di fornitura | evento | 1 per mille |
Mancato fornitura del servizio di smontaggio e ritiro usato (se offerto) | giorno | 1 per mille |
Imballaggio non conforme | evento | 0,3 per mille |
Mancato invio della reportistica | giorno | 0,5 per mille |
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della penale.
4. L’ASL Roma 1potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore dell’Accordo.
5. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione dell’Accordo per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero
l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
Articolo 13
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell’ASL Roma 1 una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’ASL Roma 1.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 14
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell’Accordo.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell’Accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 15
Danni, responsabilità civile
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione dell’Accordo.
3. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
4. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l’ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
5. In caso di assenza dei rappresentanti dell’impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l’ASL Roma 1, senza che l’impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Articolo 16
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del d.lgs. 50/2016, l’ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contrato nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi previsti dall’art. 12, comma 4, del presente contratto;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l’ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Accordo saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.
Articolo 17
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, l’ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L’ASL Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
5. L’ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
Articolo 18
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l’ASL Roma 1 lo chieda:
- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d'autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’ASL Roma. L’ASL Roma i si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 20
Responsabile della commessa
1. Con la stipula del presente Accordo il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell’ASL Roma 1.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico ,
numero di fax
.
indirizzo e-mail
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell’ASL Roma 1.
3. In ogni caso l’ASL Roma 1 aderendo all’Accordo dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all’ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 22
Cessione di credito e di contratto
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Articolo 23
Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo dell’Accordo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ASL Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’ASL Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASL Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASL Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’ASL Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 25
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma
Articolo 26
Direttore dell’esecuzione
Con la stipula del presente Accordo l’ASL Roma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. in qualità di Direttore dell’Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.
Articolo 25
Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , indirizzo PEC e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 27 Clausola Antipantouflage
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.
Articolo 28 Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente Accordo, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore.
Si allega, inoltre, al presente Accordo la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
Il Fornitore | ASL Roma 1 |
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Accordo e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata dell’Accordo, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione Il Fornitore