DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA
SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO
DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA BIENNALE DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO.
SIMOG N° ____________
CIG DERIVATO
TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE con sede in , in persona del ,
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese
di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Xxxx in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da
, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
PREMESSO CHE:
- L’ Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ha indetto con Determinazione n. del
una procedura aperta in lotti separati, per la conclusione, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro, per la Fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio cgm per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - SIMOG N° 8232699 per un importo complessivo dell’appalto di Euro , (
/ ) IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione n. del del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria ha ravvisato la necessità di approvvigionarsi del bene/servizio in oggetto per il
tramite di A.R.I.C. e a tal fine ha individuato il Referente con mandato di elaborare il relativo Capitolato Tecnico e comunicare i fabbisogni, così come riportati nel predetto documento e relativi allegati;
- in data è stato stipulato con il fornitore un Accordo Quadro avente ad oggetto la Fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio cgm per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;
- che nell’ambito dell’Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto attuativo le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di Accordo Quadro;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- che il presente contratto non implica l'espletamento delle procedure antimafia essendo di importo inferiore ai limiti previsti;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
CONTENUTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo anche se non formalmente allegati: l’Accordo Quadro, il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico, i relativi allegati e tutta la documentazione prodotta dal Fornitore e in particolare l’offerta tecnica e l’offerta economica.
ARTICOLO 2 OGGETTO
Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l’affidamento della Fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio cgm per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.
[Declinare la fornitura o il servizio e/o allegare schema fabbisogni ASL e quadro economico]
ARTICOLO 3 DURATA
Il presente Contratto Attuativo si perfeziona, entro giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro. La scadenza del Contratto Attuativo coincide con la scadenza dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
L’importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in € oltre IVA.
Il Fornitore emetterà fatture mensili sulla base delle quantità fornite e in base ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica allegata all’Accordo Quadro e contenenti tutte le indicazioni e tutti i dati di cui all’Art.8 dell’Accordo Quadro.
Le fatture indicheranno altresì il CIG derivato -
Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica/cartacea, tramite
-
Il pagamento delle fatture avverrà su base -
ARTICOLO 5
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE
Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nel contratto di Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.
ARTICOLO 6
PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico.
Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur
essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 7 RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto Attuativo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, del Disciplinare di gara nonché dell’Accordo Quadro.
L’Azienda Sanitaria potrà altresì recedere, anche parzialmente, dal presente Contratto Attuativo, ai sensi di quanto stabilito nell’Accordo Quadro e Capitolato Tecnico, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
ARTICOLO 8 CESSIONE DEL CONTRATTO
E CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.
In caso di violazione di detto divieto, l’A.R.I.C. e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
ARTICOLO 9 GESTIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’Art. 7 dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria individua quale Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto Attuativo il Dott. .
Ai sensi dell’Art. 7 dell’Accordo Quadro, il Fornitore individua quale Responsabile del presente Contratto Attuativo il Dott.
ARTICOLO 10 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE
Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 11 FORO COMPETENTE
Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di .
Xxxxx, approvato e sottoscritto
lì
Azienda Sanitaria
Il Fornitore