CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SOGGETTO AGGREGATORE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SOGGETTO AGGREGATORE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'▇▇▇▇▇▇ -ROMAGNA PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 - CIG 7447541142
SCHEMA DI CONVENZIONE
INDICE
1 Valore delle premesse e degli allegati
1-bis Definizioni generali e definizioni tecniche
2 Oggetto della convenzione
3 Valore stimato della Convenzione e suddivisione in lotti
4 Durata della convenzione
4.1 Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura
5 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
6 Esecuzione dei servizi in convenzione
7 Soggetti legittimati e modalità di adesione alla convenzione
8 Richiesta preliminare di fornitura (RPF)
8.1 Sopralluogo
8.2 Piano Dettagliato del Servizio
8.2.1 Sezione Introduttiva
8.2.2 Sezione Tecnica
8.2.3 Documentazione tecnica ed amministrativa
8.2.4 Sezione Economica
8.2.5 Sezione Gestionale
8.2.5.1 Modalità di avvio del Servizio
8.2.5.2 Calendario lavorativo
8.2.5.3 Personale dedicato all'appalto
9 Attività di Energy Management
10 Ordinativo di fornitura
10.1 Presa in consegna e avvio del servizio
10.2 Verbale di presa in consegna
11 Ordine Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF)
12 Riconsegna dei luoghi e collaudo finale
13 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
14 Obbligazioni specifiche del Fornitore
15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
16 Corrispettivi
17 Adeguamento dei prezzi
18 Fatturazione e pagamenti
19 Tracciabilità dei flussi finanziari
20 Penali
21 Garanzia definitiva
22 Intimazione ad Adempiere e Risoluzione
23 Clausole risolutive espresse
24 Recesso
25 Riservatezza
26 Brevetti industriali e diritti d'autore
27 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
28 Subappalto
29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
30 Responsabile del Servizio
31 Foro competente
32 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
33 Oneri fiscali e spese contrattuali
34 Verifiche sull’esecuzione del contratto
35 Clausola finale Clausole vessatorie
CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'▇▇▇▇▇▇ - ROMAGNA PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI
CIG. N. 7447541142
TRA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, in qualità di Soggetto Aggregatore (d'ora innanzi “SA”), con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 13, rappresentata ai fini della presente procedura dal
E
, (d'ora innanzi “Fornitore”) in persona del legale rappresentante, , con sede legale in
, via n. , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di , al n.
, P.I. , domiciliata ai fini del presente atto in , via , n. ,
PREMESSO CHE
1. La Città metropolitana di Bologna è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibere ▇.▇.▇▇. n. 58/2015 e n. 17/2018, in attuazione dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 “i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”.
3. Con d.p.c.m. 24 dicembre 2015 sono state quindi individuate per il biennio 2015-2017 le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del Ssn, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.
4. La Città metropolitana di Bologna, in attuazione di quanto precede e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a evidenza pubblica a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una Convenzione avente a oggetto la prestazione del seguente servizio ricompreso nella categoria del Faciliy Managment Immobili: servizio energia e servizio gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio dell'▇▇▇▇▇▇ - Romagna cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione medesima, fatta eccezione per quelli sanitari.
5. Il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario della procedura e per l'effetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare il servizio, oggetto della presente convenzione, e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi “OF”), anche aggiuntivi (d'ora innanzi “OAF”) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione.
6. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa.
7. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, a seguito dell'emissione di OF, secondo le modalità e i termini descritti nella presente convenzione, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.
8. L’obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi stabiliti.
9. Il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d'ora innanzi “Capitolato”) e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, altresì, dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse al fine anche della formulazione dell’offerta.
10. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l’emissione dei relativi OF.
11. Altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna/o delle/degli stesse/i emesse.
12. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, il Capitolato, il Disciplinare e il Bando di Gara ed i relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 1-bis. Definizioni generali e definizioni tecniche
I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
SA: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibere ANAC n. 58/2015 e n. 17/2018 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell’art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, Società a totale partecipazione pubblica; Amministrazioni o Enti: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione; PA/Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;
Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio: Data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i beni (edifici e relativi impianti) per l’esecuzione del/i servizio/i e assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile;
Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Bologna e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati,
nonché i documenti ivi richiamati;
Fornitore/Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;
Energy Manager (EM)/Esperto in Gestione dell’Energia (EGE): È la figura, individuata dall’Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto in merito al miglior utilizzo dell’energia.
Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): di seguito definito all'art. 8;
Sopralluogo: di seguito definito all'art. 8.1;
Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS): di seguito definito all'art. 8.2;
Ordinativo Fornitura (OF): di seguito definito all'art. 10;
Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF): di seguito definito all'art. 11;
Verbale di Consegna: definito all'art. 10.2 dello schema di convenzione;
Canone: Corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato e della Convenzione. L’importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito al paragrafo 16 del Capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
Pronto Intervento: intervento estemporaneo non programmabile, eseguito, su richiesta del Responsabile del procedimento, della direzione dell’esecuzione del contratto o degli utenti, con modalità e tempistiche proporzionate al livello di urgenza;
Contratto di Fornitura e/o Contratto Attuativo: insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati ed appendici, in particolare nell’Ordinativo di Fornitura e negli eventuali Ordine Aggiuntivo di Fornitura che costituiscono i documenti contrattuali di riferimento che formalizzano l’accordo tra le Amministrazioni e il Fornitore.
Luogo di Fornitura: L’edificio, o porzione di esso presso il quale il Fornitore esegue la prestazione oggetto della Convenzione, indicatagli dalla Amministrazione. Per il Servizio Energia è equivalente al sistema edificio/impianto. Conseguentemente, ai fini della presente convenzione e degli atti successivi a essa connessi, sono da considerarsi sinonimi i termini “edificio”, “sistema edificio/impianto” e “luogo di fornitura”.
Referente Locale: La persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’OF e negli eventuali OAF.
Servizio Energia: quanto definito dall’art. 1, comma 1, lettera p), del DPR 412/93 e dal D.lgs. 115/2008 Allegato II e s.m.i.. “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort degli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia” Climatizzazione invernale: l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico, il benessere degli occupanti mediante il controllo della temperatura all’interno degli ambienti e, ove presenti dispositivi idonei, il controllo dell’umidità e della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.
Stagione termica o di Riscaldamento: Periodo annuale di funzionamento degli impianti termici nel rispetto dei limiti previsti per l’esercizio degli Impianti Termici dall’art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i. (art.4 del DPR 74 del 2013). Nella stagione termica l’Amministrazione richiede il Servizio Energia o la sola manutenzione per il sistema edificio/impianto. Stagione di Raffrescamento: Periodo in cui l’impianto di climatizzazione estiva e/o di raffrescamento è in funzione.
Centrale termica: la parte dell’Impianto Termico relativa al solo sistema di produzione.
Libretto di Centrale: il documento di cui all’art. 11, comma 9 e 10 del DPR 412/93 così come modificato dall’art.7 del DPR 74/2013 e s.m.i.
Manutenzione ordinaria:
Come da norma UNI 11063:2017: Tipologia di interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:
• Mantenere lo stato di integrità e le caratteristiche funzionali originarie/in essere del bene;
• mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
• contrastare il normale degrado;
• assicurare la vita utile del bene;
• ripristinare la disponibilità del bene a seguito di guasti e/o anomalie Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:
- rilevazioni di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
− attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva, secondo condizione);
− esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del bene).
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale o la loro destinazione d'uso.
Manutenzione preventiva: Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o secondo criteri e prevista per ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità
Manutenzione ciclica: Manutenzione preventiva effettuata secondo intervalli di tempo stabiliti, ma senza una precedente indagine sulle condizioni dell’entità.
Manutenzione predittiva: Manutenzione su condizione effettuata in seguito a una previsione derivata dall’analisi ripetuta o da caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado dell’entità.
Manutenzione secondo condizione: Manutenzione preventiva che include una combinazione di monitoraggio delle condizioni e/o ispezioni e/o prove, analisi e le azioni di manutenzione che ne conseguono.
Manutenzione a guasto o correttiva: Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità in uno stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
Manutenzione migliorativa: Insieme delle azioni di miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del bene
Manutenzione straordinaria:
Come da norma UNI 11063:2017: Tipologia di interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto alla stima del valore di rimpiazzo del bene e ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso, che riprodurranno futuri benefici economici e il cui ritorno economico può essere attendibilmente determinato.
Gli interventi possono modificare le caratteristiche prestazionali del sistema.
Manuale d’uso: raccolta delle istruzioni e delle procedure di conduzione tecnica e manutenzione necessarie all’utente finale del bene immobile, limitate alle operazioni per le quali non sia richiesta alcuna specifica capacità tecnica.
Piano di manutenzione: serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione.
Programma di manutenzione: documento programmatico, redatto in base alle strategie di manutenzione adottate, nel quale sono indicati gli specifici periodi temporali durante i quali un determinato lavoro di manutenzione deve essere eseguito.
Temperatura richiesta: la temperatura comunicata dall'amministrazione contraente al Fornitore, conformemente ai limiti della normativa vigente (art. 4 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. art. 3 D.P.R. 74 del 2013) e di cui al paragrafo X e identificato poi nel PDS.
Ore di comfort o di riscaldamento: è l’orario, indicato dall'amministrazione contraente all’inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, in cui dovranno essere assicurate le temperature richieste nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 4 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dall’art. 3 D.P.R. 74 del 2013). Tali ore giornaliere devono essere almeno tre consecutive e con non più di due interruzioni della richiesta al giorno.
Gradi-giorno: la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera così come previsto all’art. 1 del DPR 412/93 del testo vigente.
Gradi Giorno reali: la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura richiesta dall’Amministrazione/Ente Contraente e la temperatura media esterna giornaliera.
Sistema edificio/impianto (edificio): Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
Categoria di edificio: la classificazione in base alla destinazione d’uso così come indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
Certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio del l’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazione energetica dell’edi ficio.
Sistema impiantistico: insieme dei sottosistemi impiantistici predisposti al soddisfacimento di uno dei seguenti servizi: riscaldamento ovvero climatizzazione invernale, raffrescamento ovvero climatizzazione estiva, produzione di acqua cal da sanitaria, eventuale autoproduzione combinata di energia elettrica insieme con energia termica per il riscaldamento e/o raffrescamento (ovvero climatizzazione invernale e/o estiva) dell’edificio, ventilazione meccanica con trattamento dell’aria, facenti capo ad un unico sistema di generazione di energia termica, anche se funzionalmente o materialmen te suddiviso in più parti.
Supervisore: sinonimo del Direttore dell'Esecuzione, come definito dall'art. 4.2 del Capitolato.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
1. La presente Convenzione ha a oggetto l’affidamento dei servizi sotto specificati:
1 | Servizio ENERGIA |
2 | servizio gestione e manutenzione (senza fornitura del combustibile degli impianti di climatizzazione invernale) |
3 | servizio gestione e manutenzione (senza fornitura del combustibile degli impianti di climatizzazione estiva) |
2. L'Amministrazione Contraente, per aderire alla presente convenzione, deve attivare il Servizio Energia per i propri immobili; può, altresì, in misura minoritaria, attivare per alcuni immobili il servizio di sola gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale. Inoltre, per gli edifici precedentemente indicati, può attivare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva. L'attivazione del Servizio comprende la fornitura e l’esecuzione di attività ed interventi, compreso il servizio di reperibilità e pronto intervento, come specificati dettagliatamente negli articoli dedicati.
3. Tutti i servizi sono remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone di cui all'ART. 16.
4. Il servizio può essere ordinato dall’Amministrazione nel rispetto dell’Ordinativo Minimo (art. 9, u.c.).
5. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:
• i livelli prestazionali previsti o quelli risultanti da eventuali proposte migliorative offerte in termini di comfort ambientale (temperatura, umidità relativa, ricambi d’aria, illuminazione, etc…);
• l’acquisizione di un quadro conoscitivo degli edifici e degli impianti, la disponibilità e l’efficienza degli stessi e la sicurezza per le persone e le cose.
• gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in Offerta Tecnica, attraverso la razionalizzazione e la riqualificazione tecnologica del patrimonio impiantistico, la diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale.
Art. 3 - Valore stimato della convenzione
1. L'importo a base di gara è pari a Euro 55.000.000=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in euro 175.000,00= , non soggeti a ribasso, ed esclusa l’I.V.A.
2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, i.v.a. esclusa.
4. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l’Importo Massimo, il SA si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.
5. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 7 “Modalità di adesione alla Convenzione”.
6. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato e dall’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.
7. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo”.
8. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.
Art. 4 - Durata della convenzione
La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione.
Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti possono inviare l’OF.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla Convenzione medesima, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
Art. 4.1-Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura
I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 72 mesi, decorrenti dalla data della loro
emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.
Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione.
Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’OF.
Art. 5- Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF, è regolata dal diritto italiano. In particolare:
a) dalle clausole della presente convenzione, del capitolato e atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il medesimo relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17 – adeguamento dei prezzi.
Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione
Con la presente Convenzione si affida al Fornitore ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all’esecuzione del servizio, come di seguito descritto, per gli edifici delle Amministrazioni/Enti Contraenti, come individuati negli OF.
Il Fornitore dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione individuato dall'Amministrazione/Ente Contraente per realizzare gli obiettivi contrattuali, eseguendo le prestazioni individuate nel Capitolato e relativi allegati, secondo le modalità minime ivi previste, integrate secondo quanto previsto dal PDS prodotto dal Fornitore e approvato mediante OF dall'Amministrazione/Ente contraente.
Oltre alle attività previste dal servizio energia, come definite all'art. 1, lett. t), del D.P.R. 412/1993, devono essere fornite tutte le attività previste dal capitolato e dai suoi allegati.
Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione
1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
2. L’Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve attenersi al seguente
iter procedurale:
a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
b) fornire all'aggiudicatario le informazioni e l'assistenza necessaria alle attività di sopralluogo, come specificato all'art. 8.1 della presente convenzione;
c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore;
d) emettere l’OF (OF) relativo ai Servizi richiesti;
e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.
3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente, ad aderire alla convenzione, deve:
a) comunicare la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l’OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data per iniziare il sopralluogo;
b) elaborare e trasmettere all’Amministrazione il PDS e la documentazione allegata;
c) recepire nel PDS e allegati le eventuali osservazioni dell’Amministrazione;
d) formalizzare, ricevuto l’OF, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.
4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.
Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.
Art. 8 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)
1. La RPF è il documento con cui l’Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.
2. La data di trasmissione delle RPF determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l’OF rispetto alle eventuali e successive RPF.
3. Le RPF devono:
1. indicare gli edifici in uso o che potrebbero essere successivamente in uso alla stipula dell’Ordinativo, dell’Amministrazione Contraente (Nome Ente, Citta, Indirizzo, etc.) da inserire nell'OF;
2. indicare la destinazione d’uso degli edifici sopra citati (ai sensi del D.P.R. 412/93, art.3 comma 1);
3. indicare, per gli edifici sopra citati, il consumo storico, espresso in kWh e un dato dimensionale (superficie e/o volume lordo stimato dell’edificio);
4. indicare, sempre per gli edifici sopra citati, ulteriori informazioni relative al Servizio Energia e specificatamene le tipologie di combustibile utilizzato dall’impianto termico e, se disponibili, la spesa storica per la fornitura di combustibili uso riscaldamento e per la manutenzione degli impianti.
5. indicare l'esistenza di un sistema di Telecontrollo, di un Anagrafe e/o di documentazione relativa quale l’attestato di Prestazione Energetica (APE);
6. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;
7. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.
4. L’attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.
Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:
a) comunicare all’Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale - fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 della presente convenzione;
b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di acquisire le informazioni necessarie alla stesura del PDS. Le attività di sopralluogo producono comunque un verbale delle operazioni, da sottoscrivere congiuntamente all'Amministrazione; tempi e modi, comprese le penali relative al sopralluogo, sono specificate nel successivo art. 8.1.
c) confermare o meno per iscritto all’Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l’eventuale OF, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi al termine del sopralluogo, pena l’applicazione della penale prevista nell'art. 20 della presente Convenzione. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l’OF fino alla sua emissione.
8.1 - Sopralluogo
1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dell'edificio e degli impianti relativi al servizio in oggetto, e a raccogliere tutti i dati e le informazioni necessarie a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all’interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.
2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati energetici, tecnici (ad es. architettonici, impiantistici, etc.) e amministrativi (ad es. contratti di fornitura, etc…) necessari all’individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi (rif. par. 8) e delle attività dei Servizi ed al corretto avvio e gestione degli stessi.
3. Durante i sopralluoghi, il Fornitore acquisirà le informazioni necessarie all’identificazione degli interventi di riqualificazione energetica da proporre attraverso il PDS, dell’indice energetico dell’edificio, come di seguito specificato al par XX, necessario per la determinazione degli impegni di efficientamento energetico, la quantificazione degli impianti esistenti, le temperature e gli orari di comfort richiesto o atteso ecc.
4. L’ Amministrazione è tenuta a consegnare, durante il sopralluogo, copia di tutta la documentazione e a confermare i dati di consumo storico, le condizioni di servizio e tutte le informazioni già rese disponibili all'aggiudicatario.
5. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente con l’Amministrazione.
6. I sopralluoghi devono essere svolti in un tempo adeguato al numero di edifici di cui alla RPF, secondo il criterio di seguito indicato. Per un numero di edifici minore o uguale a 30 il limite temporale per il sopralluogo è di 15 giorni lavorativi; per un numero di edifici superiore a 30 il limite temporale è pari al numero degli edifici diviso due. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 della presente convenzione.
8.2 - Piano Dettagliato del Servizio
1. Il PDS è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche e operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall’Amministrazione. Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni e i dati necessari per la sottoscrizione dell’OF (rif. par. 5.3,) cui è obbligatoriamente allegato.
2. Il PDS dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all’Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, di cui al verbale redatto in contraddittorio con l'amministrazione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. D).
3. ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni dal ricevimento del PDS l'Amministrazione potrà:
• approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche; ovvero
• richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 5 (cinque) giorni,
pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20 della presente Convenzione. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del PDS modificato, l’Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).
Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.
Ove l’Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, rispettivamente di 10 (dieci) giorni e di 5 (cinque) giorni, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF, fatto salvo eventuale diverso accordo intervenuto tra l'Amministrazione e il Fornitore.
Per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova RPF. Il PDS sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 17).
Sarà compito del referente verificare che, all’interno di tutte le sezioni del PDS, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell’Amministrazione Contraente sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.
Il PDS approvato e relativi allegati devono essere allegati all’OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 10 e 11): in quest’ultimo caso il PDS è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all’OF, costituendo parte integrante dello stesso.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il PDS e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:
1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 8.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 8.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 8.2.3);
4. Sezione economica (rif. Art. 8.2.4)
5. Sezione Gestionale (rif. Art. 8.2.5) 8.2.1 Sezione Introduttiva
Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:
• identificare l’Amministrazione in riferimento all’RPF ricevuta;
• identificare il documento di cui il PDS costituisce l’allegato (OF, OAF etc.)
• identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d’uso dell’edificio e delle sue parti:), etc.;
• indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo; eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all’applicazione della penale di cui al successivo art. 20;
• altro.
I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici. 8.2.2 Sezione Tecnica
In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere:
• la consistenza del sistema edificio/impianto;
• la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 8.2.3;
• la consistenza degli elementi tecnologici presenti nell’edificio ;
• i dati e le informazioni necessarie anche a determinare il canone dei Servizi richiesti (rif. Par. 16 del Capitolato);
• gli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi di risparmio proposti in Offerta Tecnica e gli eventuali interventi di adeguamento normativo proposti;
• le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e alle eventuali altre attività offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per componente, sottocomponente e frequenza; La scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
• altri dati e/o informazioni;
8.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa
Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell’Amministrazione Contraente, e consegnatagli in copia; Il Fornitore indica e descrive, poi, la documentazione tecnica ed amministrativa eventualmente mancante e/o non disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l’ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della documentazione mancante e/o non disponibile. Per documentazione tecnica dell’Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende:
• la documentazione utile alla Costituzione dell’Anagrafica;
• il libretto di impianto/centrale ed ogni altro documento relativo all’impianto;
• altro.
Il Fornitore descrive altresì quant’altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti. 8.2.4 Sezione Economica
La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l’intera durata del contratto.
Il Fornitore evidenzia gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui al paragrafo 7 del capitolato.
8.2.5 Sezione Gestionale
In relazione ai Servizi richiesti dall’Amministrazione per ogni Edificio, il Fornitore deve descrivere:
• le modalità di avvio del Servizio;
• il Calendario lavorativo dell’edificio e Parametri di erogazione dei Servizi;
• il Personale dedicato all’Appalto;
• Anagrafica Tecnica
• altro.
8.2.5.1 Modalità di avvio del Servizio
Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.
Se viceversa non vi sia evidenza dell’espletamento dell’attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall’avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.
Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.
Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore (Call Center ecc.).
8.2.5.2 Calendario lavorativo e Parametri di erogazione dei Servizi
Sarà riportato il calendario lavorativo relativo ai luoghi presso i quali verrà erogato il servizio, redatto in modo che l’erogazione dei servizi non intralci le normali attività svolte dall’Amministrazione Contraente.
In base a tale calendario dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste.
Saranno altresì riportati, per singolo edificio, i parametri di erogazione dei servizio, quali temperature, ricambi d’aria, orari di comfort e quant’altro necessario a definire completamente il servizio proposto.
8.2.5.3 Personale dedicato all’Appalto
Il Fornitore identifica il Personale dedicato al Servizio ed alle attività ad esso associate indicandone a titolo esemplificativo e non esaustivo la qualifica, il mansionario, ecc.
Art. 9 – Attività di Energy Management
Il Fornitore descrive, sempre nel PDS, il programma delle attività relative all'Energy Management; specificatamente descrive modalità di svolgimento e tempistica relativa alle prestazioni definite nel Capitolato e/o migliorate in Offerta Tecnica relativamente al Sistema Informativo, Anagrafica Tecnica, Telegestione e Telecontrollo oltrechè definisce programmi per le attività di certificazione energetica e di diagnosi energetica.
Art. 10 – Ordinativo di Fornitura
1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi “OF”) è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti ordinano al Fornitore la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'offerta Economica.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti di fornitura tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell’Ordinativo stesso.
4. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 175.000,00= netti, fatta salva la facoltà del fornitore di accettare ordinativi di fornitura per importi inferiori.
10.1 - Presa in consegna e avvio del servizio
1. Nel PDS allegato all’OF sarà indicata la data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna dei relativi sistemi edifici/impianti. Il Verbale di presa in Consegna vale come avvio del servizio.
2. La data di presa in consegna degli edifici è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto. A partire da tale data il Fornitore assume, per gli Impianti Termici, la qualifica di Terzo Responsabile.
3. Eventuali ritardi nell’inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 20.
4. Le variazioni/aggiornamenti all’OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 11.
10.2 - Verbale di presa in consegna
1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici e degli impianti di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.
In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di ▇▇▇▇▇ in Consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e le eventuali apparecchiature per tutta la durata del contratto.
2. Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.
Art. 11 - Ordine Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF)
1. L’OF può essere modificato/integrato tramite Ordine Aggiuntivo (d'ora innanzi “OAF”) formalizzato come previsto dall'art. 7 della Convenzione, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell’Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei luoghi originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all’OF, cioè l'inserimento di uno o più nuovi edifici).
2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.
3. L’OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.
4. L’emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 6 (sei) anni dall’attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF, potranno essere attivati servizi, la cui durata sarà analoga a quella del primo servizio attivato nell’OF.
5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.
Art. 12 - Riconsegna dei luoghi e collaudo finale
1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Amministrazione gli edifici, gli impianti ed i loro accessori, nonché i locali interessati, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza dell’esercizio e del contenimento dei consumi energetici. Eventuali migliorie e/o sostituzione di parti degli impianti, così come gli interventi di riqualificazione energetica, realizzati come da progetto e da as-built, sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell’Amministrazione.
2. La riconsegna degli edifici dovrà avvenire entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei suddetti immobili e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione che si dovessero rendere necessarie. Il Fornitore, fino alla data di scadenza del contratto, mantiene il ruolo di Terzo Responsabile e deve svolgere tutte le attività di gestione e conduzione degli impianti.
Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il servizio.
3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale entro 30 giorni dalla scadenza dell'OF.
4. Lo stato di conservazione degli immobili deve essere accertato, congiuntamente dall’Amministrazione e dal Fornitore in un apposito verbale di riconsegna.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio, dovrà essere seguito lo stesso iter procedurale, previsto per la riconsegna finale.
6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
7. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegni gli immobili secondo le modalità previste dal presente articolo, verrà applicata al Fornitore la penale di cui al successivo art. 20.
8. Eventuali giacenze di combustibile presenti nei serbatoi/depositi dell’Amministrazione, sono da considerarsi di proprietà dell’amministrazione medesima. Nel caso di riconsegna di impianti di riscaldamento alimentati a metano, il Fornitore è tenuto, a sue spese, a provvedere alla risoluzione/voltura dei contratti di fornitura e, congiuntamente all’Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori.
Art. 13 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente Convenzione e negli atti e documenti richiamati, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l’OF da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’OF.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.
12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.
13. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.
Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) garantire e prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) eseguire gli OF, anche ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell’Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20;
c) attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore (o Direttore dell’Esecuzione del contratto) per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati;
d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione ;
e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato, nel PDS e/o nell’Ordinativo di Fornitura;
f) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;
h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio
personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;
l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
m) mantenere, nel corso della durata degli OF i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;
n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’OAF.
2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente.
3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente. Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore deve, inoltre:
1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all’art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
4. esibire su richiesta il libro unico del lavoro;
5. comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell’inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.
Art. 16 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone saranno calcolati, sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo paragrafo 16.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato, nel PDS e nell’OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.
Art. 17 - Adeguamento dei prezzi
La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto avviene separatamente per le varie componenti del canone
e verrà effettuata su base annuale sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo paragrafo 16.
Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l’anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all’art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.
Art. 18 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 19 del capitolato.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF, pena la risoluzione di diritto dei medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto. 4.L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 20.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.
2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.
7. Il SA verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al SA e all’Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante
che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell'Amministrazione /Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Art. 20 – Penali
1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
2. In caso di inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali, relative all’attivazione e chiusura del servizio, nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nella Tabella seguente:
INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | SOGGETTO | |
A | Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
B | ▇▇▇▇▇▇▇ nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.1 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
C | Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
D | ▇▇▇▇▇▇▇ nella presentazione del PDS | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
E | ▇▇▇▇▇▇▇ nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente | Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione | Soggetto Aggregatore |
F | Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione | Amministrazione contraente |
G | Ritardo nella riconsegna degli immobili | Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione | Amministrazione contraente |
TABELLA N. 1 PENALI RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE/CHIUSURA DELLA CONVENZIONE
3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali, a favore dell’Amministrazione stessa, nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente
INADEMPIMENTO SANZIONATO | VALORE PENALE | |
A | Mancato mantenimento dei parametri del servizio relativi alla Climatizzazione (Temperatura ambiente - Umidità Relativa - Ricambi d’aria minimi) negli orari richiesti di erogazione del comfort e dei parametri | Euro. 100,00 (€ cento/00) per ogni ora di durata del disservizio (le frazioni di ora contano per ora intera) per ogni edificio/luogo di fornitura; |
B | Qualora il disservizio di cui alla precedente penale A) perduri | Euro 200,00 (€uro duecento/00) per ogni ora (le |
TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI NELLA CONVENZIONE
per più di quattro ore, a partire dalla quinta ora | frazioni di ora contano per ora intera) per ogni edificio/luogo di fornitura; | |
C | Mancato mantenimento delle prestazioni relativi alla Temperatura dell’acqua calda per gli impianti termici integrati alla Climatizzazione Invernale | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni ora di durata del disservizio (le frazioni di ora contano per ora intera), per ogni edificio/luogo di fornitura e dopo una prima segnalazione scritta o telefonica inoltrata al Call Center da personale abilitato |
D | Interruzioni del servizio diverse dalle precedenti conseguenti a mancato o intempestivo intervento o per inadempienze da parte del Fornitore | Euro. 75,00 (€ settantacinque/00) per ogni ora di durata del disservizio (le frazioni di ora contano per ora intera) per ogni edificio/luogo di fornitura |
E | Mancata presenza sull’impianto (a seguito di richiesta d’intervento o di segnalazione di disfunzione) nei tempi indicati nella Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” inserita nell’OFFERTA TECNICA: | Euro. 100,00 (€ cento/00) per ogni ora di durata del disservizio (le frazioni di ora contano per ora intera) per ogni edificio/luogo di fornitura |
F | Mancata reperibilità di cui alla Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” di cui all’OFFERTA TECNICA | Euro. 75,00 (€ settantacinque/00) per ogni ora di durata del disservizio (le frazioni di ora contano per ora intera) per ogni edificio/luogo di fornitura |
G | Mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal “LIBRETTO DI IMPIANTO” e/o dal “LIBRETTO DI CENTRALE” (D.P.R. 412/1993 e s.m.i., D.P.R. 16/04/2013 n. 74) degli impianti di climatizzazione | Euro. 75,00 (€ settantacinque/00) per ogni mancata registrazione |
H | Mancata effettuazione delle verifiche e delle misure riportate nel “LIBRETTO DI IMPIANTO” e/o dal “LIBRETTO DI CENTRALE” (D.P.R. 412/1993 e s.m.i., D.P.R. 16/04/2013 n. 74) degli impianti di climatizzazione | Euro. 100,00 (€ cento/00) per ogni misura e verifica non effettuata |
I | Mancato rispetto dei termini programmati e/o prescritti per la consegna di beni e di servizi e/o per l’esecuzione di interventi | Euro. 75,00 (€ settantacinque/00) per ogni giorno di ritardo |
L | Mancato rispetto dell’organico offerto nella Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” di cui all’OFFERTA TECNICA | Euro. 75,00 (€ settantacinque/00) per ogni ora/persona mancante e/o non idonea |
M | Mancata presentazione del PIANO DELLA QUALITÀ nel termine indicato all’Art. 7.7 del Capitolato | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito |
N | Mancato rispetto del PIANO DELLA QUALITÀ nel termine indicato all’Art. 7.7 del Capitolato | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni infrazione rilevata ai protocolli esposti dal Fornitore nel Piano della Qualità |
O | Mancata osservanza della TEMPISTICA DI MANUTENZIONE | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni mancato rispetto delle periodicità di manutenzione |
P | Mancata presentazione del SISTEMA INFORMATIVO nel termine indicato all’Art. 10.3 del Capitolato | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito |
Q | Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 10.3 del Capitolato relativi alle attività di gestione ed uso del SISTEMA INFORMATIVO | Euro 25,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito |
R | Mancata presentazione dell’ANAGRAFICA TECNICA nel termine indicato all’Art. 10.4 del Capitolato | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito |
S | Mancato aggiornamento dell’ANAGRAFICA TECNICA e/o Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 10.4 del Capitolato | Euro 25,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito |
T | Mancata presentazione del SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO nel termine indicato all’Art. 10.5 del Capitolato | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito |
U | Mancato aggiornamento del SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO e/o Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 10.4 del Capitolato | Euro 25,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito |
V | Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 10.6 del Capitolato relativi alle attività del CONTAC CENTER | Euro 25,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni non esecuzione di attività rispetto a quanto stabilito (la non presenza e/o non risposta è considerata mancata attività) |
z | Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 11 del Capitolato relativi alle attività di Controllo Certificazioni | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito |
AA | Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse | Euro 50,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno |
previsti all’Art. 12 del Capitolato relativi alle attività di Progettazione | di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito | |
BB | Mancato rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti all’Art. 1 del Capitolato relativi agli Interventi di Riqualificazione Energetica | Euro 100,00 ((€uro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e/o non esecuzione di attività rispetto al termine stabilito |
CC | Mancato raggiungimento dell’obbiettivo di risparmio energetico definito all’Art 14 del CSA | Prodotto del “Risparmio non conseguito” per 2 volte il “PREZZO SPECIFICO COMPONENTE ENERGIA PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI A METANO, GPL O ALTRO COMBUSTIBILE GASSOSO, PEG” |
DD | Mancato raggiungimento dell’obbiettivo di risparmio energetico definito all’Art 14 del CSA per due stagioni consecutivi | Nel caso in cui il risparmio atteso non venga realizzato per due stagioni consecutive la penale di cui al precedente punto CC) verrà ulteriormente moltiplicata per due |
4. Vengono, di seguito, meglio specificati gli inadempimenti per cui la semplice descrizione da tabella risulterebbe non completa:
A) Mancato mantenimento dei parametri del servizio relativi alla Climatizzazione (Temperatura ambiente - Umidità Relativa - Ricambi d’aria minimi) negli orari richiesti di erogazione del comfort e dei parametri: qualora nei locali di un edificio (Luogo di Fornitura), negli orari richiesti di erogazione del comfort e/o dei parametri stessi, come definiti al PTE e/o richiesti dall’Amministrazione, si riscontri una prestazione diversa ai limiti minimi ammessi (inclusa tolleranza) di cui all’Art 2.1.1 del capitolato e del PDS proposto, si determinerà l’applicazione della penale sopra definita; La verifica dei parametri del servizio si effettua mediante la verifica della prestazione relativa alla climatizzazione (Temperatura Ambiente inferiore alla temperatura richiesta, umidità relativa e numero di ricambi d’aria inferiori o superiori al valore richiesto inclusa tolleranza) temperature ambiente avverrà come segue :
- se l’edificio è servito dal sistema di Telegestione e Telecontrollo, la verifica può essere effettuata
direttamente dalle registrazioni del sistema stesso;
- se l’edificio non è servito dal sistema di Telegestione e Telecontrollo, la verifica viene effettuata in contraddittorio, fermo restando che – in caso di disaccordo – la temperatura di riferimento è quella valutata dall’incaricato dall’ EM/EGE ovvero dal Responsabile del Contratto.
Nel caso in cui il Fornitore non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi di temperatura in contraddittorio, saranno ritenute probanti e valide le temperature rilevate dagli incaricati dall’ EM/EGE ovvero dal Responsabile del Contratto;
C) Mancato mantenimento delle prestazioni relativi alla Temperatura dell’acqua calda per gli impianti termici inte grati alla Climatizzazione Invernale: Qualora nei locali di un edificio si riscontri una Temperatura Acqua calda sanitaria Fornita minore della Temperatura Acqua calda sanitaria Richiesta (con tolleranza di legge o pari al 10% della misura) si determinerà l’applicazione della penale sopra definita; La verifica della temperatura dell’acqua calda sanitaria richiesta avverrà come segue :
- se l’edificio è servito dal sistema di Telegestione e Telecontrollo la verifica può/deve essere effettuata
direttamente dalle misure e/o dalle registrazioni del sistema stesso;
- se l’edificio non è servito dal sistema di Telegestione e Telecontrollo, la verifica viene effettuata in contraddittorio, fermo restando che – in caso di disaccordo – la temperatura di riferimento è quella valutata dall’incaricato dall’ EM/EGE ovvero dal Responsabile del Contratto.
Nel caso in cui il Fornitore non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi di temperatura dell’acqua calda sanitaria in contraddittorio, saranno ritenute probanti e valide le temperature rilevate dagli incaricati dall’ EM/EGE ovvero dal Responsabile del Contratto;
D) interruzioni del servizio diverse dalle precedenti conseguenti a mancato o intempestivo intervento o per
inadempienze da parte del Fornitore: Qualora nell’edificio si verifichino interruzioni del servizio non rilevate dalle prestazioni relative alla climatizzazione o alla temperatura dell’Acqua calda e la causa sia imputabile ad un mancato intervento e/o ad un ritardo nell’intervento stesso si determinerà l’applicazione della penale sopra definita;
E, F) Mancata presenza sull’impianto e mancata reperibilità di cui alla Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” di cui all’OFFERTA TECNICA: Il Fornitore, in Offerta Tecnica presenta la relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” che all’Art. 3 “INTERVENTI IN ORARIO DI SERVIZIO E REPERIBILITÀ” descriverà le prestazioni ed i tempi offerti dal Fornitore relativamente alla reperibilità ed al tempo di arrivo sull’impianto nei casi previsti. Le due penali previste sono per i casi di inadempienza alle prestazioni proposte e valutate in offerta tecnica;
I) Mancato rispetto dei termini programmati e/o prescritti per la consegna di beni e di servizi e/o per l’esecuzione di interventi: Il Fornitore ha una serie di termini relativi alla consegna di beni e/o sevizi, così come per le esecuzioni degli interventi, compresi quelli di riqualificazione; i termini sono definiti in Capitolato, proposti in Offerta Tecnica e/o nel PDS relativo all’OF e vincolano il Fornitore medesimo. Ritardi rispetto a tali scadenze determina l’applicazione della penale sopra definita;
L) Mancato rispetto dell’organico offerto nella Relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” di cui all’OFFERTA TECNICA: Il Fornitore, in Offerta Tecnica, presenta l’organico che si impegna a destinare all’espletamento del presente appalto mediante la compilazione di quanto previsto all’Art.2 “STRUTTURA DEDICATA AL SERVIZIO” della relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” definendo al contempo i requisiti minimi delle figure stesse; Le inadempienze, in termini di personale e di sua qualifica determinano l’applicazione della penale sopra definita;
M,N) Mancata presentazione e/o rispetto del PIANO DELLA QUALITÀ nel termine indicato all’Art. 7.7 del Capitolato: Il Fornitore, come da Art 7.7, presenta entro il termine stabilito un “Piano della Qualità” che contiene un Piano/Programma di manutenzione, con cui si vincola all’esecuzione di attività secondo tempistiche ed in momenti definiti. Ritardi rispetto a tali scadenze o inadempienze a quanto contenuto determinano l’applicazione della penale sopra definita;
O) Mancata osservanza della TEMPISTICA DI MANUTENZIONE: Il Fornitore, in Offerta Tecnica, descrivere il sistema di gestione delle manutenzioni che intende adottare nel corso dell’appalto, definendo anche la frequenza per le attività manutentive mediante la compilazione di quanto previsto all’Art.6 “SISTEMA DI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E RELATIVO SISTEMA DI CONTROLLO” della relazione “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” e, successivamente alla presa in carico degli edifici mediante quanto definito nel “Piano di manutenzione” parte integrante del “Piano Specifico della qualità” di cui all’Art 7.7 del Capitolato; Le inadempienze, in termini di personale e di sua qualifica determinano l’applicazione della penale sopra definita;
P,Q,R,S,T,U) Mancata presentazione, rispetto delle prestazioni e dei tempi per le stesse previsti e aggiornamento relativo a SISTEMA INFORMATIVO, ANAGRAFICA TECNICA, SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO: Il
Fornitore, in Offerta Tecnica, nella relazione “SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT”” descrive, nei paragrafi relativi ,Il Sistema Informativo, l’Anagrafica Tecnica, ed il Sistema Di Telegestione e Telecontrollo coniugando quanto previsto negli articoli 10.3, 10.4, 10.5 del capitolato. Si hanno perciò attività e tempi di esecuzioni e presentazione. Ritardi e inadempienze rispetto a quanto previsto determinano l’applicazione della penale sopra definita;
CC) Mancato raggiungimento dell’obbiettivo di risparmio energetico definito all’Art 14 del CSA: Il Fornitore deve raggiungere gli obiettivi di risparmio proposti in fase di offerta e quantificati, per l’OF, mediante quanto definito all’art. 14 del capitolato. Nel caso in cui il risparmio realmente prodotto dagli interventi di riqualificazione, misurato e denominato Risparmio Energetico realmente perseguito REP sia, per la stagione termica in esame, inferiore al Risparmio Energetico atteso RER, l'obiettivo di risparmio energetico è considerato non raggiunto ed è possibile
individuare un “Risparmio non conseguito” come definito nell’Art 14. del capitolato stesso. Il Fornitore, in offerta economica, propone il ribasso percentuale relativo a combustibili gassosi %G mediante il quale è possibile definire il PEG
= Prezzo specifico della componente energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso; (corrispettivo previsto per la componente energia “E” del servizio energia per gli impianti alimentati a metano, gpl o altro combustibile gassoso pari al prezzo predefinito (rif. Allegato elenco prezzi) ribassato in sede di Offerta Economica (rif. Allegato 3 al Disciplinare) espresso in Euro/kWh. La penale sopra definita è il prodotto tra queste due grandezze moltiplicato per due; Si ha perciò una penale non fissa ma commisurata al non raggiungimento dell’obbiettivo dove, al crescere del mancato raggiungimento dell’obbiettivo cresce la penale o, per meglio dire, diminuisce la il canone rendendo lo stesso commisurato all’effettiva efficienza del servizio. Nel caso in cui il risparmio atteso non venga realizzato per due stagioni consecutive la predetta penale verrà ulteriormente moltiplicata per due
5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.
6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo, ha la potestà di risolvere di diritto la presente Convenzione.
7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF, come previsto dall'art. 113-bis.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall’Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione stessa.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 21 - Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro
= ( /00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
◆ l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della
Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell’esecutore;
◆ il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.
5. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.
10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.
Art. 22 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione
In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione e dei singoli OF, il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti agiranno ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
In particolare, il SA e/o le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore, tramite posta elettronica certificata, una diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, intimando il termine di 15 giorni per adempiere, trascorsi i quali, in permanenza dell'inadempimento, la convenzione e/o il/i contratto/i attuativi si intenderanno risolti di diritto, con conseguente escussione della garanzia. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 23 – Clausole risolutive espresse
Ferma restando la facoltà di cui all'art. 22 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraente, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione;
d) nelle ipotesi previste dall'art. 20, commi 4 e 5, della presente convenzione;
e) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione e Pagamenti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 21 (Garanzia definitiva), 25 (Riservatezza), 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 28 (Subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione;
f) mancato rispetto delle norme di sicurezza;
g) in tutte le altre ipotesi previste dalla presente convenzione.
▇.▇▇ S.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
b) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, il SA e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del S.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno. Art. 24 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto
di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
4. Il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora il S.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Art. 25 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la
pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Art. 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore a Euro
a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo OF si risolve di diritto.
Art. 28 - Subappalto
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.
2. Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo OF (contratto) l’esecuzione delle seguenti prestazioni indicate in sede di offerta:
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3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016
Art. 29 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1.E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione/Ente debitrice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.
Art. 30 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del SA, nonché di ciascuna
Amministrazione/Ente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico, numero Cellulare , numero fax indirizzo e-mail
.
Art. 31 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Art. 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata in forma o pubblico-amministrativa con firma digitale ed è soggetta a registrazione.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
Art. 34 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.
Art. 35 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso.
Clausole vessatorie
Il sottoscritto, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 132 codice civile, di accettare tutte le condizioni e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:
Art. 5 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Art. 14 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 20 (Penali); Art. 22 (Intimazione ad Adempiere e Risoluzione); Art. 23 (Clausole risolutive espresse); Art. 24 (Recesso); Art. 28 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Art. 31 (Foro competente); Art. 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali).
Il SA
Il FORNITORE
(Il Legale Rappresentante)
