REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA
REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA
INDICE
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Forme della procedura in economia
Art. 3 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento Art. 4 Notifiche e corrispondenza
Art. 5 Computo dei termini
PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA
Art. 6 Servizi e forniture di beni in economia Art. 7 Determinazione a contrarre
Art. 8 Limiti di applicazione per valore e modalita’ di affidamento Art. 9 Limiti per tipologia di forniture e servizi
Art. 10 Pubblicita' e comunicazioni
Art. 11 Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario Art. 12 Scelta del contraente
Art. 13 Obblighi relativi alla regolarita’ contributiva e alla tracciabilita’ dei flussi finanziari Art. 14 Garanzie
Art. 15 Forma del contratto
Art. 16 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture Art. 17 Inadempimenti
Art. 18 Revisione prezzi
Art. 19 Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette
PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 20 Lavori in economia
Art. 21 Determinazione a contrarre
Art. 22 Limiti di applicazione per valore e modalita’ di affidamento Art. 23 Limiti per tipologia di lavori
Art. 24 Pubblicità e comunicazioni
Art. 25 Procedura per l’affidamento lavori in cottimo fiduciario Art. 26 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 27 Scelta del contraente
Art. 28 Obblighi relativi alla regolarita’ contributiva e alla tracciabilita’ dei flussi finanziari Art. 29 Garanzie
Art. 30 Forma del contratto
Art. 31 Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia
Art. 32 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta Art. 33 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
Art. 34 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive Art. 35 Verifica e regolare esecuzione dei lavori
Art. 36 Procedure contabili Art. 37 Inadempimenti
Art. 38 Revisione prezzi
Art. 39 Disposizioni particolari per i lavori agricoli e simili
PARTE QUARTA – SERVIZI LEGALI E TECNICI
Art. 40 Disposizioni particolari per i servizi legali Art. 41 Disposizioni particolari per i servizi tecnici
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito chiamato “Codice dei Contratti” (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato “Regolamento attuativo” (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all’articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: “I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".
4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
6. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
Articolo 2
FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA
1. L’esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:
- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario;
- col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.
Articolo 3
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile di posizione organizzativa.
Articolo 4
NOTIFICHE E CORRISPONDENZA
1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E’ facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.
Articolo 5 COMPUTO DEI TERMINI
1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento; l’ora o il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non sono computati nel periodo.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.
PARTE SECONDA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA
Articolo 6
SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA
1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l’acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell’amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 125 del Codice dei Contratti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.
Articolo 7 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) la forma del contratto;
d) le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
f) il valore economico presunto;
g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.
3. L’atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 8
LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l’affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.
2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere riferiti all’insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell’anno solare.
5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall’articolo 248 del Codice dei Contratti.
6. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell’ente; l’individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
7. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
8. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.
9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall’Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 47 del Codice dei Contratti.
11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.
12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 11.
Articolo 9
LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:
a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a 100.000 euro, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
f) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
g) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
h) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
i) fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
j) fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
l) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
m) fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
n) fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
o) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato,alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
p) fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;
q) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
r) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
s) fornitura di attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
t) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
u) fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
v) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
z) fornitura di opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
x) fornitura di beni per analisi ed interventi provvisori per mobilità e traffico;
aa) fornitura di generi di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
bb) forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
cc) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all’allegato II. A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112,6122,633,886, compresa la manutenzione di aree verdi e parchi gioco;
dd) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria; servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti di cui all’allegato II. A categoria 2, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304 e categoria 3 CPC 73;
dd1) servizio di trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all’allegato II. A CPC 71235, 7321;
ee) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II. A categoria 5, numeri di riferimento CPC 752; ff) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II. A categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81,812,814,compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
gg) servizi informatici e affini di cui all’allegato II. A categoria 7, numeri di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
hh) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II. A categoria 8, numeri di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
ii) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, di cui all’allegato II. A categoria 9, numeri di riferimento CPC 862 compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
jj) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica di cui all’allegato II. A categoria 10, numeri di riferimento CPC 864;
kk) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II. A categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
ll) servizi pubblicitari di cui all’allegato II. A categoria 13, numeri di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
mm) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II. A categoria 14, numeri di riferimento CPC 874,82201,82206;
nn) servizi di editoria e di stampa, di cui all’allegato II. A categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
oo) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II. A categoria 16, numeri di riferimento CPC 94;
pp) servizi alberghieri di cui all’allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
qq) servizi di ristorazione di cui all’allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
qq1) servizi di trasporto per ferrovia di cui all’allegato II. B categoria 18 CPC 711; qq2) servizi di collocamento e reperimento di personale II. B categoria 22 CPC 872;
rr) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II. B categoria 23, numeri di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
ss) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II. B categoria 24, numeri di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
tt) servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II. B categoria 25, numeri di riferimento CPC 93 compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
uu) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II. B categoria 26, numeri di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche di cui all’allegato II. B categoria 27
vv) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
zz) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
aaa) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
bbb) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti; ccc) servizi legali di cui all’articolo 40;
ddd) servizi tecnici di cui all’articolo 41.
2. L’eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l’adeguamento automatico della stessa.
Articolo 10 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI
1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno
essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 11
PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO
1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati anche con le modalità indicate al precedente articolo 8, commi 11 e 12.
2. La lettera d'invito deve riportare:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto,con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata o anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
5. In caso di elevata fungibilità dell’oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
Articolo 12 SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d’invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l’assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di
verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell’affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l’oggetto dell’acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
5. Quando l’individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E’ ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
7. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico.
8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l’offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all’apertura e lettura dell’offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.
Articolo 13
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d’ufficio, nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) la verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). 4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
Articolo 14 GARANZIE
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell’articolo 113 del Codice dei Contratti.
Articolo 15 FORMA DEL CONTRATTO
1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in modalita' elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale o con atto pubblico notarile informatico, o mediante scrittura privata.
3. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, nel caso di presenza dell’ufficiale rogante, e l’imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
5. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all’esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all’articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.
Articolo 16
PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, di norma non oltre 30 giorni, e a decorrere dall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell’esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall’articolo 338 del Regolamento attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita da un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l’apposizione dell’attestazione stessa sul documento fiscale.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell’esecuzione, salvo il disposto dell’articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo Dpr. 207/2010.
5. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un’unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall’applicazione della predetta ritenuta.
Articolo 17 INADEMPIMENTI
1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l’intervento in economia, l’Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
Articolo 18 REVISIONE PREZZI
1. E’ esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 19
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 9 e 12 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e s.m.i..
PARTE TERZA
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 20 LAVORI IN ECONOMIA
1. La terza sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l’esecuzione di lavori in economia da parte dell’amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.
Articolo 21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l’affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) la forma del contratto;
d) le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
f) il valore economico presunto;
g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. L’affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.
Articolo 22
LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l’affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.
2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell’ I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all’articolo 248 del Codice dei Contratti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell’Ente.
In subordine l’individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall’Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 47 del Codice dei Contratti.
10. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.
11. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.
Articolo 23
LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI
1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all’articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.
2. L’eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l’adeguamento automatico della stessa.
Articolo 24 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI
1. Le procedure per l’affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 122 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 25
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO
1. La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l’oggetto dei lavori da eseguire;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di interventi d’urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
c) quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000 euro.
Articolo 26
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 23, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici
stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal dirigente competente.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 22, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
a) relazione illustrativa;
b) quaderno d'oneri e condizioni;
c) computo metrico estimativo;
d) elenco prezzi unitari;
e) elaborati grafici.
4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale qualora l'intervento necessiti di permesso a costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
5. Per gli interventi che non necessitano di permesso a costruire il progetto viene approvato dal dirigente.
Art. 27
SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:
a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
b) prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d’invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l’assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. Quando l’individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
5. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell’affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l’affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o
merito tecnico, manutenzione successiva all’esecuzione, assistenza tecnica. E’ ammessa la possibilità di orientare l’affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
7. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico.
8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l’offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all’apertura e lettura dell’offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.
11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.
Articolo 28
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d’ufficio, nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).
3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:
- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).
Articolo 29 GARANZIE
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare la cauzione
provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell’articolo 113 del Codice dei Contratti.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti (di lavori) inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.
Articolo 30 FORMA DEL CONTRATTO
1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in modalita' elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale o con atto pubblico notarile informatico, o mediante scrittura privata.
3. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, nel caso di presenza dell’ufficiale rogante, e l’imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
5. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all’esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all’articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.
Articolo 31
PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI PER I LAVORI IN ECONOMIA
1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, di norma entro 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell’esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall’articolo 338 del Regolamento attuativo.
3. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l’apposizione dell’attestazione stessa sul documento fiscale.
4. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E’ demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l’applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l’individuazione di modalità semplificate di contabilità.
Articolo 32
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Articolo 33
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo l’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.
Articolo 34
LAVORI O XXXXXX NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.
Articolo 35
VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall’operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall’ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell’operatore economico che ha eseguito i
lavori.
Articolo 36 PROCEDURE CONTABILI
1. Al pagamento delle spese in economia in amministrazione diretta si può provvedere
anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell’art. 338 del Regolamento attuativo e dell'articolo 191, comma 2, del Testo Unico Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. I responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.
Articolo 37 INADEMPIMENTI
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile di cui all'articolo 3, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.
Articolo 38 REVISIONE PREZZI
1. E’ esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 39 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo), anche in deroga alle norme vigenti, i soggetti affidatari dei lavori in economia dell'articolo 3 del presente regolamento possono essere individuati, per le previste convenzioni, tra gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali:
a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, compresi finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, i contratti di appalto con gli imprenditori agricoli non possono superare:
a) nel caso di imprenditori singoli l’importo annuale di 50 mila euro;
b) nel caso di imprenditori in forma associata l’importo annuale di 300 mila euro.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, i soggetti affidatari degli interventi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli per concludere contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, nonché per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
PARTE QUARTA
SERVIZI TECNICI E LEGALI
Articolo 40
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI
1. I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000 euro, per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice e s.m.i..
2. In deroga alla competenza di cui all’articolo 3, l’incarico per servizi legali è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.
4. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
6. Trova applicazione l’art. 4, comma 3 del regolamento attuativo DPR 207/2010 e s.m.i.
Articolo 41
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice dei Contratti;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico- amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all’articolo 3.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe
alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell’art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:
- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’ente.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice dei Contratti.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall’articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;
b) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
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