GARA n. 7965618
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO SPERIMENTALE DI ACCOGLIENZA “DIFFUSA” PER ROM SINTI E CAMINANTI
GARA n. 7965618
Lotto 1: CIG 8537176C7E ‒ Lotto 2: CIG 8537187594 – Lotto 3: CIG 8537194B59
Sommario
Art. 1 ‒ Oggetto dell’Accordo Quadro
Art. 2 ‒ Finalità ed Obiettivi
Art. 3 ‒ Azioni ed interventi
Art. 4 ‒ Allestimento/Dotazione minima della Struttura
Art. 5 ‒ Regolamento di funzionamento
Art. 6 ‒ Attuazione e verifica del Piano Individualizzato
Art. 7 ‒ Durata del Contratto
Art. 8 ‒ Equipe professionale impiegata
Art. 9 ‒ Monitoraggio e valutazione del servizio
Art.10 ‒ Corrispettivo Art.11 ‒ Offerte migliorative Art.12 ‒ Volontariato
PREMESSE
A. La realtà delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (di seguito “RSC”), che sul territorio romano vivono nelle aree attrezzate o tollerate ormai da decenni, è caratterizzata da disomogeneità culturale, di lingua e provenienza geografica originaria, religione e organizzazione familiare, ed ha come comune unico denominatore una sorta di “resa alla dimensione del campo”, che rappresenta un microcosmo autoreferenziale e separato dal più ampio contesto cittadino, con il quale intrattiene rapporti meramente utilitaristici (e viceversa) e lontani da una reale integrazione. Tali aree, nate inizialmente come zone di sosta temporanea, sono di fatto diventate ghetti degradati all’interno dei quali si sono sviluppate strategie di sopravvivenza spesso disfunzionali, quando non propriamente criminali. Le condizioni di vita nel campo, anziché favorire la spinta all’uscita, hanno spesso generato un senso di inerzia nell’intraprendere percorsi di inclusione da parte della P.A., privilegiando il ricorso a misure di sostegno di tipo assistenzialistico.
B. Tale situazione ha reso improcrastinabile l’adozione di misure finalizzate al superamento degli insediamenti presenti a Roma attraverso il “Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” d’ora in avanti “Piano Rom”), approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 2017. Tale Piano intende superare il “sistema campi” grazie ad un approccio integrato che contemporaneamente operi sull’inclusione sociale nei settori dell’abitare, dell’istruzione, del lavoro e della salute.
C. Premesso che è necessario prevedere percorsi differenziati e modulati in base alle caratteristiche dei singoli nuclei presenti nei campi, i quai siano coinvolti nei percorsi di inclusione, nondimeno appare indefettibile per la riuscita del Piano Rom anche una previa fase di accoglienza in strutture dedicate che, in forza dell’ormai avvenuto distacco della realtà del campo, faciliti il progressivo passaggio dei nuclei assistiti da una condizione meramente inerte/recettiva ad una condizione proattiva e, in definitiva, di totale autonomia.
Esperienze di accoglienza su scala ridotta e diffuse sul territorio cittadino, infatti, hanno dimostrato di essere efficaci favorendo il contatto con persone di diversa provenienza, inclusa la popolazione autoctona, fornendo modelli e occasioni per il superamento delle condizioni di emarginazione socio-economica.
D. L’accoglienza diffusa per le persone RSC è coerente e conforme con l’impianto teorico e metodologico del “Piano Rom”, finalizzato al graduale superamento delle residenzialità dei campi, dei centri di raccolta e dei villaggi della solidarietà presenti nel territorio capitolino e presenta i seguenti punti di forza:
a) rappresenta l’unico modo per sostenere processi di inclusione sociale attiva realistici, limitando le possibilità di recidiva o fallimento;
b) la permanenza nella struttura sarà temporanea e finalizzata all’autodeterminazione dell’utente.
E. Nell’ottica di prevenire la reiterazione di stili di vita caratterizzanti la convivenza nei campi, di sviluppare al meglio i processi di inclusione, di ovviare alle possibili ricadute negative sulla comunità in cui è ubicata la struttura nonché di favorire il gioco concorrenziale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 51/2016, il servizio è stato suddiviso in tre lotti “territoriali”, estesi non soltanto nel territorio di Roma Capitale ma anche in quello della Regione Lazio.
ART.1
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1 La procedura aperta si articola in tre lotti, ed è finalizzata alla conclusione di tre Accordi Quadri come definiti dell’art. 54, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
I lotti sono suddivisi su base territoriale come segue:
Lotto 1: Municipi I, II, III, IV, V e area regionale Rieti -Tivoli (max 20 posti);
Lotto 2: Municipi VI, VII, VIII, IX, X e area regionale Latina - Frosinone (max 20 posti);
Lotto 3: Municipi XI, XII, XIII XIV, XV e area regionale Civitavecchia - Viterbo (max 20 posti).
1.2. L’oggetto di ciascuno dei tre lotti è identico: l’affidamento del servizio residenziale sperimentale di accoglienza diffusa e temporanea, per un numero complessivo massimo di n. 20 (venti) posti per lotto e, quindi, di n. 60 posti per i tre lotti di gara.
1.3 Il primo Contratto Esecutivo/Applicativo, che verrà stipulato, per ogni lotto aggiudicato, entro il termine ordinatorio di n. 7 (sette) giorni dalla stipula di ciascun Accordo Quadro, avrà la durata di n. 6 (sei) sei mesi, per consentire l’allineamento dei progetti sociali di cui al comma precedente, aventi la medesima durata minima. Resta inteso che i successivi Contratti/Applicativi saranno eventuali e di di durata ed utenza correlate alle specifiche esigenze dell’Ufficio RSC, fermo restando, in caso di stipula, il ricorso al meccanismo di cui all’art. 10 del presente Capitolato speciale.
1.4 Il servizio in esame è rivolto a individui singoli o nuclei familiari RSC, cittadini italiani e/o provenienti dai Paesi europei e/o extra europei, apolidi, residenti e non residenti, presenti da diverso tempo nei Villaggi della Solidarietà e degli insediamenti tollerati di Roma Capitale di cui alla Deliberazione G.C. n. 80/19, che hanno espresso la volontà di avviare un percorso di autonomia sottoscrivendo il Patto di Responsabilità Solidale e hanno necessità di un periodo di accompagnamento verso l’autodeterminazione e l’autonomia.
1.5 Gli standard minimi quali-quantitativi delle prestazioni richieste sono quelli riportati nel presente capitolato speciale.
1.6 Tutte le prescrizioni di seguito indicate sono da considerarsi contrattualmente essenziali ed integrative del regolamento contrattuale contenuto nell’Accordo Quadro.
ART. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI
2.1 Il servizio di accoglienza diffusa ha come finalità quella di sperimentare un modello organizzativo di accoglienza temporanea che risponda in modo coerente ai bisogni emergenti di contrasto all’esclusione sociale e all’emarginazione dei singoli e dei nuclei familiari di origine RSC presenti sul territorio di Roma Capitale.
Il servizio è indirizzato a coloro che hanno aderito al progetto di superamento dei villaggi e degli insediamenti tollerati secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. 105/2017 dalla Deliberazione G.C. n. 80/2019.
L’obiettivo del servizio è di favorire l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale, una gestione adeguata della vita familiare, la protezione dei minori garantendo un sostegno socio-educativo agli adulti nelle funzioni genitoriali.
Il servizio di accoglienza temporanea deve favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ufficio Speciale RSC che curerà la collaborazione con gli Organismi che gestiscono i progetti di fuoriuscita dai Villaggi attrezzati e di campi tollerati, ove presenti.
2.2 In particolare il servizio intende offrire:
a) una risposta ai bisogni primari (vitto, alloggio);
b) la predisposizione di progetti di accoglienza centrati sul sostegno all’inclusione attiva, all’accoglienza anche di medio periodo per favorire un progetto di accompagnamento educativo e di integrazione sociale;
c) un collocamento temporaneo, preferibilmente in appartamenti indipendenti sul modello del condominio sociale o di altre forme di co-housing solidale orientati a obiettivi di autonomia e di inclusione sociale.
2.3 Il servizio di Accoglienza Temporanea Diffusa ha carattere educativo-assistenziale di tipo residenziale con il fine di assicurare i livelli essenziali di gestione della vita quotidiana e del raggiungimento dell’autonomia, sviluppare una adeguata funzione genitoriale secondo un progetto individuale.
2.4 Il servizio si basa su tre livelli d’intervento:
a) individuale sia sul piano sociale e relazionale che educativo e psicologico;
b) nella comunità;
c) tramite la rete dei servizi.
2.5 I progetti personalizzati definiscono gli obiettivi di autonomia, dei tempi e l’individuazione livelli diversi di responsabilizzazione degli utenti.
ART. 3
AZIONI ED INTERVENTI
3.1 L’accoglienza a favore dei singoli e dei nuclei familiari avrà una durata minima di n. 6 (sei) mesi e massima di un anno.
3.2 Gli interventi a favore degli ospiti dovranno sviluppare progettualità individualizzate, con l’obiettivo di favorire il raggiungimento di un sufficiente grado di autonomia e di integrazione sociale attraverso l’implementazione di percorsi idonei a favorire l’acquisizione di una adeguata cura e igiene della propria persona, degli ambienti di vita individuali e degli spazi comuni, una corretta gestione del tempo, nonché promuovere azioni mirate alla responsabilizzazione genitoriale (in ambito educativo-scolastico, monitorando la frequenza scolastica, in ambito della salute con accesso regolare ai servizi sanitari e in ambito relazionale con gli adulti e tra pari, etc.)
3.3 Il servizio di accoglienza viene attivato a seguito di invio da parte dell’Ufficio RSC.
L’Ufficio Speciale RSC si riserva la più ampia discrezionalità in merito all’invio di singoli e/o nuclei RSC ad un lotto piuttosto che ad un altro, fermo restando il rispetto dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 in merito alla concreta determinazione ed al relativo vincolo costituito dal perseguimento del best interest dell’utenza.
3.4 Sarà a cura del Referente individuato dall’Amministrazione al momento dell’avvio del servizio, presentare il caso all’Appaltatore e partecipare alla formulazione del Piano Individualizzato i cui contenuti progettuali dovranno essere conformi e coerenti con i contenuti del “Piano Rom”.
3.5 L’Ufficio RSC coordinerà sinergicamente, mantenendo ferme le diverse competenze, lo/gli Appaltatore/i del servizio di accoglienza in esame con lo/gli Organismo/i affidatario/i del servizio di supporto all’Ufficio RSC per la predisposizione e l’implementazione dei progetti di fuoriuscita dai plurimi Villaggi attrezzati e campi tollerati di cui alla Deliberazione G.C. n. 80/2019.
Il progetto dei beneficiari dell’accoglienza, infatti, proseguirà nelle azioni e negli interventi di accompagnamento per l’attuazione del Patto di Responsabilità Solidale sottoscritto dagli interessati secondo le misure previste nella Delibera Giunta Capitolina n.105/2017 e s.m.i.
3.6 L’accoglienza è attiva sulle 24 ore per 365 giorni l’anno, comprese le festività di ogni tipo, ed è organizzato negli spazi e secondo la scansione dei ritmi quotidiani di vita, come un normale ambiente familiare.
3.7 I Progetti Individualizzati, condivisi con l’utenza e il Referente individuato dall’Amministrazione, dovranno essere basati sul principio del rispetto delle regole di convivenza e dovranno prevedere, inoltre, l’attivazione di percorsi di educazione civica, autonomia individuale e sociale, l’attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, educazione all’economia domestica, e, ove necessario, l’avvio della regolarizzazione documentale.
3.8 L’Ente gestore dovrà assicurare personale qualificato per il raggiungimento degli obiettivi educativi, alloggio idoneo, reperibilità di un operatore h24 con cellulare dedicato, utenze, servizio di lavanderia e sanificazione, fornitura di vestiario e calzature, beni alimentari o buoni pasto, kit di igiene personale, medicinali generici, piano di sicurezza e dispositivi per la sicurezza, dispositivi relativi all’emergenza sanitaria in corso (mascherine, etc).
3.9 L’accoglienza altresì deve garantire oltre il vitto e l’alloggio, sostegno educativo, interventi per la soluzione delle criticità, prestazioni sociali, psicologiche e sanitarie nel rispetto dell’identità culturale e del principio di autodeterminazione.
3.11 Per il raggiungimento di tali obiettivi le azioni dovranno comprendere percorsi di :
a) educazione civica e al rispetto delle regole e della convivenza civile all’interno del servizio nel condominio e che nel contesto territoriale in cui e ubicato il servizio;
b) educazione all’economia domestica (preparazione dei pasti, dieta equilibrata, pulizia degli ambienti);
c) educazione alla cura di sé, igiene, vestiario se necessario, assistenza medico sanitaria;
d) fornitura di materie prime per la preparazione dei pasti secondo una dieta settimanale opportunamente predisposta o buono presso supermercato per l’acquisto delle materie prime.
e) sostegno alla responsabilità genitoriale rispetto alla cura dei minori e alla frequenza scolastica, nello svolgimento dei compiti, nel dopo-scuola, nelle attività ricreative, ludiche e di socializzazione e di scambio con i pari;
f) sostegno per la regolarizzazione giuridica e amministrativa (permesso di soggiorno, carta d’identità, iscrizione anagrafica, etc.);
g) elaborazione e attuazione del Piano Individualizzato educativo-assistenziale, concordato con il referente dell’Ufficio RSC;
h) l’organismo dovrà curare il controllo giornaliero delle presenze e predisporre un sistema di documentazione relativa all’organizzazione del servizio, e una scheda utenti;
i) la documentazione relativa alle presenze giornaliere degli utenti fruitori dovrà essere trasmessa con cadenza mensile all’Ufficio Speciale RSC;
j) riunioni mensili di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nel Piano socio-assistenziale con il referente dell’Amministrazione
k) dovrà essere garantito il lavoro di rete con i servizi territoriali, del Terzo Settore e del Volontariato che a vario titolo concorrono al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano Individualizzato;
l) l’ente gestore dovrà operare in costante raccordo con l’Ufficio RSC al quale comunicherà tempestivamente ogni situazione critica
m) l’ente gestore dovrà predisporre un sistema di monitoraggio e auto - valutazione del servizio
ART. 4 ALLESTIMENTO/DOTAZIONE MINIMA DELLA STRUTTURA
4.1 Il servizio potrà essere realizzato in alloggi idonei per l’accoglienza di singoli nuclei familiari formati o in strutture in regime di condominio sociale o di co-housing.
4.2 Le strutture adibite all’accoglienza debbono avere quale riferimento normativo la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 23 dicembre 2004, n. 1305.
4.3 Le strutture devono avere i seguenti requisiti:
a) alloggi o appartamenti in immobili a destinazione d’uso ordinario (cat. da A1 ad A8, previa approvazione del Condominio ubicate sul territorio della Regione Lazio);
b) pienamente e immediatamente fruibili;
c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
d) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico;
e) gli alloggi dovranno essere opportunamente arredati, muniti di servizi igienici, acqua calda e doccia e angolo cottura per la preparazione dei pasti e avere spazi adeguati alla loro consumazione.
f) sono a carico dell’Organismo affidatario gli oneri relativi all’attivazione delle utenze e relativi consumi, quota condominiale, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi durante tutto il periodo di vigenza del contratto.
g) il servizio di accoglienza dovrà comprendere fornitura di materie di beni alimentari per la preparazione dei pasti secondo una dieta settimanale opportunamente predisposta oltre a un kit per l’igiene personale e degli ambienti, nonché la fornitura di prodotti farmaceutici da banco e kit di primo soccorso.
h) in considerazione dell’emergenza Covid deve essere prevista la sanificazione periodica mensile degli spazi e delle superfici dell’intera struttura.
4.4 L’Affidatario e tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni normative e amministrative dettate dagli organi competenti alla tutela della salute pubblica.
4.5 In ogni caso, l’aggiudicatario deve avere la disponibilità (a titolo di locazione, di comodato d’uso, ovvero dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile a concedere la struttura in caso di aggiudicazione del bando, etc.) dello/degli immobile/i che propone in offerta per la realizzazione del servizio.
4.6 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un sopralluogo presso lo/gli immobile/i in cui sarà svolto il servizio per verificarne l’idoneità e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti adatta in relazione all’oggetto del presente capitolato.
4.7 L’Affidatario dovrà garantire in ogni momento l’accesso agli incaricati dell’Ufficio Speciale RSC per esercitare il controllo dell’efficienza e della regolarità dei servizi.
ART. 5 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA
5.1 Al fine di ottimizzare il servizio d’accoglienza promuovendo la responsabilizzazione e garantendo standard adeguati di convivenza, lo/gli affidatario/i dovrà/dovranno allegare all’interno della “Busta B - offerta tecnica telematica” una proposta di Regolamento di funzionamento della struttura, contenente anche le modalità organizzative interne del Servizio e le possibili procedure concordate con l’Ufficio Speciale RSC.
5.2 Prima della stipula del Contratto Quadro, l’Ufficio RSC provvederà a redigere la versione definitiva del Regolamento, la quale costituirà un allegato del Contratto avente il medesimo valore giuridico.
5.3 Le persone accolte nella/e Struttura/e dovranno sottoscrivere, rispettare il Regolamento e averne una copia a disposizione.
5.4 L’Ente gestore è tenuto ad informare tempestivamente l’Amministrazione nei casi di infrazione e inadempienze. L’eventuale mancata collaborazione e aderenza agli obiettivi concordati potranno comportare la dimissione anticipata dall’accoglienza.
5.5 I posti disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, sono a disposizione esclusiva della stazione appaltante.
ART. 6
ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO INDIVIDUALIZZATO
6.1 Il Piano Individualizzato dovrà essere concordato con il referente dell’Ufficio RSC e condiviso con gli utenti che si impegnano a partecipare alle azioni previste, con l’adozione dei conseguenti comportamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Deve comprendere azioni mirate a favore l’acquisizione di una adeguata cura e igiene della propria persona, degli ambienti di vita individuali e degli spazi comuni, di una corretta gestione del tempo di supporto e sostegno alle funzioni genitoriali degli adulti, favorire l’inclusione sociale allo scopo di rendere il progetto il più possibile idoneo a favorire la fuoriuscita del soggetto dal circuito d’accoglienza.
6.2 ll Piano Individualizzato dovrà essere periodicamente monitorato per verificarne l’andamento con riunioni mensili. Nel caso in cui si rilevino situazioni di scarsa adesione o non rispetto degli impegni da parte dell’utente, sarà formalizzato un richiamo scritto. Il reiterare di tali situazioni può determinare un provvedimento riparatorio e in casi particolarmente gravi la revoca dell’accoglienza. Nel Regolamento di accoglienza dovranno essere codificate le graduazioni dei richiami, i provvedimenti e i casi che determinano la revoca dell’accoglienza.
ART. 7
DURATA DEL CONTRATTO
7.1 Ciascuno dei tre contratti di Accordo Quadro ha durata di mesi n. 24 (dodici) naturali e consecutivi; decorrerà dal giorno 01/04/2021 al 31/03/2023, o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo oggetto d’aggiudicazione.
7.2 Il primo Contratto Esecutivo/Applicativo, che verrà stipulato, per ogni lotto aggiudicato, entro il termine di n. 7 (sette) giorni dalla stipula di ciascun Accordo Quadro, avrà la durata di n. 6 (sei) sei mesi.
7.2 L’Ufficio RSC - ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 - si riserva le facoltà di prorogare i contratti per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente – stimate nel massimo di sei mesi – nonché di variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, che sarà disposto con separato atto.
Art. 8.
EQUIPE PROFESSIONALE IMPIEGATA
8.1 L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di operatori sociali con comprovata esperienza e competenza in servizi analoghi svolti a favore di immigrati, minori, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e vittime di tratta.
8.2 L’idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata attraverso i curricula presentati nell’offerta progettuale
8.3 Nell’offerta tecnica, per ciascun Xxxxx, dovrà essere indicato il personale che si intende impegnare in relazione agli interventi proposti, i titoli di studio e professionali, specificando l’inquadramento contrattuale e le ore di lavoro per ciascuna figura che si prevede di contrattualizzare secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con la specifica di eventuale personale aggiuntivo volontario.
8.4 L’equipe professionale deve esser composta, per ciascun Lotto, almeno dalle seguenti tre figure:
a) n. 1 Responsabile/Coordinatore, Categoria contrattuale D2, per 18 ore settimanali;
b) n. 2 Educatori Professionali, Categoria contrattuale D2, per 38 ore settimanali ciascuno;
c) n. 2 Operatore Socio Sanitari, Categoria contrattuale C2, per 38 ore settimanali ciascuno.
A. Il Responsabile/Coordinatore
8.5 Il Responsabile/Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti titoli:
a) laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno n. 2 (due) anni nel ruolo di responsabile/coordinatore di servizi o strutture socio/assistenziali
b) laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza, adeguatamente documentata di almeno n. 4 (quattro) anni nel ruolo di responsabile/coordinatore di servizi o strutture socio/assistenziali;
c) diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza adeguatamente documentata di almeno n. 6 (sei) anni, nel ruolo di responsabile/coordinatore di servizi o strutture socio/assistenziali.
8.6 Il Responsabile avrà i seguenti compiti:
a) di organizzare e gestire il personale;
b) di coordinare la gestione del servizio;
c) di garantire l’accoglienza degli ospiti individuando forme flessibili di assistenza, sostegno e gestione del quotidiano;
d) di raccordarsi con il referente dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti;
e) di coordinare sul piano tecnico degli interventi educativi personalizzati;
f) di lavorare in sinergia con i servizi sociali, gli enti, le autorità e le risorse del territorio;
g) di coordinare e monitorare le risorse del volontariato eventualmente utilizzate.
B. L’Educatore professionale.
8.7 L’Educatore Professionale deve essere in possesso del titolo di Laurea di primo livello, come disposto dalla normativa vigente.
8.8 L’Educatore Professionale avrà i seguenti compiti:
a) partecipare alla progettazione del piano individualizzato attraverso attenta osservazione e analisi;
b) collaborare alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano personalizzato educativo-assistenziale e alla verifica delle attività finalizzate al miglioramento del livello di autonomia e delle ospiti, nonché all'integrazione sociale di concerto con il il Referente dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
c) intervenire nella gestione della vita quotidiana al fine di armonizzare le relazioni all’interno della struttura e favorire la costruzione di percorsi di integrazione nel tessuto comunitario
d) sostenere gli ospiti nel ruolo genitoriale
e) supportare i minori nel percorso scolastico, nelle attività ricreative, ludiche e di socializzazione
C. L’Operatore Socio-sanitario.
8.9 L’Operatore Socio-sanitario deve possedere una qualifica riconosciuta ai sensi della normativa vigente avere almeno n. 2 (due) anni di esperienza adeguatamente documentata in servizi o strutture socio/assistenziali.
8.10 L’Operatore Socio-sanitario svolgerà i seguenti compiti:
a) affiancare gli ospiti nella vita quotidiana;
b) collaborare con l’equipe per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano personalizzato educativo- assistenziale.
8.11 L’equipe professionale deve poter coinvolte figure di consulenti (legale, mediatore culturale,consulente per l’occupazione lavorativa, consulente per l’accesso alla casa, etc.) a chiamata.
8.12 Possono essere impiegati nella struttura organizzativa del servizio anche volontari. in tal caso l’Affidatario garantisce la regolare assicurazione ed un’adeguata formazione.
I volontari contribuiranno a sviluppare i processi di inclusione e possono svolgere la funzione di custode sociale all’interno dell’appartamento per le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).
8.13 Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente dell’equioe con specifica professionalità, l’affidatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta alla Stazione appaltante per le opportune valutazione ed autorizzazioni.
8.14 L’Ufficio Speciale RSC si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore, fornendo giustificato motivo, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato.
8.15 Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.
ART. 9
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
9.1 L’Ufficio Speciale RSC esplica le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni svolte dal/dagli Affidatario/i attraverso le figure professionali e amministrative incaricate.
9.2 Nello specifico. l’Ufficio Speciale RSC:
a) sovraintende alla regolare esecuzione del servizio;
b) monitora la situazione complessiva dell’utenza ammessa al servizio;
c) coordina i rapporti interistituzionali e con il terzo settore coinvolto con il servizio in esame, anche attraverso protocolli di intesa;
d) definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a eventuali criticità derivanti da situazioni di particolare vulnerabilità e complessità.
ART. 10 CORRISPETTIVO
1.1 Il corrispettivo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, per ogni individuo accolto, è fissato in € 40,77 (Iva esclusa), ribasso escluso.
10.2 L’importo complessivo massimo e presuntivo di ciascun Lotto è pari ad € 595.242,00 (Iva esclusa), al lordo del ribasso sulla base d’asta.
10.3 L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
10.4 Il corrispettivo massimo giornaliero (importo a base di gara al netto del ribasso offerto diviso 730 giorni diviso 20 utenti) verrà suddiviso in:
a) quota fissa, pari al 25%, che sarà erogata indipendentemente dall'inserimento degli utenti, per la durata del contratto applicativo, fatto salvo previsto dagli artt. 1.3 e 7.2 supra, come compartecipazione al mantenimento per le spese fisse delle strutture e del personale, calcolata sul numero dei posti max affidati all’Appaltatore tramite il singolo Contratto Applicativo del singolo Lotto;
b) quota variabile, pari al 75%, che sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura, per ogni giorno di effettiva presenza dell’ospite nella struttura, entro il numero dei posti max affidati all’Appaltatore tramite il singolo Contratto Applicativo del singolo Lotto.
10.5 Nel caso di dimissione o trasferimento, la retta pro-die/pro-capite non verrà corrisposta per il giorno d’uscita.
10.6 L’Organismo partecipante potrà presentare la propria offerta su uno o più Lotti, territorialmente definiti, a seconda di dove insistano gli alloggi da esso reperiti, per il numero di n. 20 (venti) persone da accogliere per Xxxxx.
10.7 Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art. 4, co. 2 della deliberazione C.C. n. 259/05.
10.8 In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare, a pena d’esclusione, gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro), oltre ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/16.
ART. 11 OFFERTE MIGLIORATIVE
11.1 Eventuali proposte migliorative inserite nell’Offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti e saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante.
11.2 Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità; in tale sede il concorrente dovrà eventualmente dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.
11.3 I servizi aggiuntivi indicati dal/i concorrente/i che risulterà/risulteranno aggiudicatario/i non comportare avere alcun onere, finanziario e non finanziario, diretto o indiretto, a carico dell’Amministrazione.
ART. 12 VOLONTARIATO
12.1 Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’Accordo Quadro, l’affidatario potrà garantire la disponibilità anche di volontari, purché assicurati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 117/201 (ed impegnandosi a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività), sollevando espressamente Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
12.2 I volontari impiegati devono essere in possesso di specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.