AREA TECNICA SETTORE VIABILITA’
AREA TECNICA SETTORE VIABILITA’
SOSTITUZIONE DI BARRIERE GUARD RAILS INCIDENTATE O POSA DI NUOVE BARRIERE COMPRESE
QUELLE FONOASSORBENTI
ANNO 2014
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTI: A – B – C - D
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore del Settore Viabilità
Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
I PROGETTISTI
Il responsabile del centro operativo “A” Posizione Organizzativa
Geom. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Il responsabile del centro operativo “B Posizione Organizzativa
Geom. Xxxxxx Xxxxx
Il responsabile del centro operativo “C” Posizione Organizzativa
Geom. Guatta Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il responsabile del centro operativo “D” Posizione Organizzativa
Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Brescia, Dicembre 2014
Indice
CAPO I° - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. | 1 | Oggetto dell’appalto |
Art. | 2 | Luoghi di esecuzione dell’appalto |
Art. | 3 | Condizioni economiche dell’appalto |
Art. | 4 | Criterio di aggiudicazione dell’appalto |
Art. | 5 | Categoria prevalente |
Art. | 6 | Raggruppamento di imprese |
Art. | 7 | Requisiti per la partecipazione alla gara |
Art. | 8 | Documenti che fanno parte dell’appalto |
Art. | 9 | Tempi di esecuzione dei lavori |
Art. | 10 | Penalità in caso di ritardo |
Art. | 11 | Pagamento in acconto |
Art. | 11-bis | Anticipazione dell’importo contrattuale |
Art. | 12 | Conto finale |
Art. | 13 | Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti a saldo |
Art | 14 | Ritardi nel pagamento delle rate di acconto |
Art. | 15 | Ritardi nel pagamento della rata di saldo |
Art. | 16 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. | 17 | Cauzione provvisoria e definitiva |
Art. | 17–bis | Riduzione delle garanzie |
Art. | 18 | Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi |
Art. | 19 | Fallimento dell’appaltatore |
Art. | 20 A | Revisione dei prezzi |
Art. | 20 B | Variazione dei lavori |
Art. | 21 | Cessione del contratto e cessione crediti |
Art. | 22 | Personale dell’impresa |
Art. | 23 | Definizione delle controversie |
Art. | 24 | Norme di sicurezza generali |
Art. | 25 | Sicurezza sul luogo di lavoro |
Art. | 26 A | Piano di sicurezza |
Art. | 26 B | Piano operativo di sicurezza |
Art. | 27 | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza |
Art. | 28 | Responsabilità in materia di subappalto |
Art. | 29 | Pagamento dei subappaltatori |
Art. | 30 | Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori – Recesso |
Art. | 31 | Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore |
Art. | 32 | Obblighi speciali a carico dell’appaltatore |
Art. | 33 | Spese di contratto |
Art. | 34 | Responsabile del procedimento |
CAPO II° - ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO
Art. | 35 | Qualità e Provenienza Dei Materiali |
Art. | 36 | Parapetti Metallici |
Art. | 37 | Prove Tecniche – Statiche Dinamiche – Sulle Barriere |
Art. | 38 | Caratteristiche Delle Barriere Di Sicurezza Tipo “New Jersey” |
Art. | 39 | Qualità Delle Barriere Di Sicurezza Tipo “New Jersey” |
Art. | 40 | Barriere Di Sicurezza Tipo “New Jersey” In Calcestruzzo |
Art. | 41 | Barriere Di Sicurezza Tipo “New Jersey” In Acciaio |
Art. | 42 | Caratteristiche Di Resistenza Agli Urti |
Art. | 43 | Classificazione Delle Barriere Di Sicurezza |
Art. | 44 | Conglomerato bituminoso |
Art. | 45 | Conglomerato cementizio |
Art. | 46 | Barriere fonoassorbenti |
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Regolamento del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; o d.P.R. n. 207/2010
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Capo I° - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Formano oggetto del presente appalto, da realizzare a misura, le opere di rimozione, sostituzione ed installazione delle barriere di sicurezza stradale e barriere fonoassorbenti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx come dettagliato al successivo art. 2.
2. le lavorazioni che formano oggetto dell’appalto, possono così riassumersi;
- rimozione barriere di sicurezza stradale sulle SS.PP. della Provincia di Brescia;
- fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale;
- opere edili per ricostruzione banchettoni/cordoli in calcestruzzo armato.
Le predette lavorazioni dovranno essere effettuate in presenza di traffico utilizzando attrezzatura idonea ed omologata, anche per quanto riguarda la segnaletica di cantiere e per la regolamentazione della circolazione stradale, il cui costo è compreso nei prezzi unitari di ogni singola lavorazione.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.
4. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 – Luoghi di esecuzione dell’appalto
Ai fini dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, le strade in considerazione della morfologia del territorio della Provincia di Brescia, sono funzionalmente suddivise per aree geografiche in n° 4 lotti, come di seguito riportato. Ad ogni lotto fanno riferimento le strade di competenza dei rispettivi centri operativi:
LOTTO A
SP BS 294* -- della Val di Scalve (di Paisco Loveno) |
XX XX 000* -- xxx Xxxxx xx Xxxxx |
XX 6* -- XXXXXXXX - XXXX - XXXXXXX XXXX'XXXXXXXX |
XX 00* -- di VIONE |
SP 81* -- di MONNO |
XX 00* -- XXXXX XXXX - XXXX |
XX XX 345* -- delle Tre Valli (da Crocedomini a SS 42) |
XX XX. xx 00 xxx XXXXXX x xxxxx XXXXXXX* – tratto declassato dall’ANAS Milano da Breno a Berzo Demo |
SP 109* -- BIENNO - PRESTINE |
XX 000 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX |
XX 8* -- PIANCOGNO - ESINE – BIENNO |
SP 8Bis* - Variante all’abitato comunale di Esine |
SP 8ter* - Variante all’abitato comunale di Berzo Inferiore |
SP 86* -- di ONO SAN XXXXXX |
SP 87* -- di CERVENO |
SP 88* -- CETO - CIMBERGO – XXXXXXXX |
XX 00* -- xx XXXXXX |
XX 90* -- di LOSINE |
SP 91* -- di NIARDO |
XX XX 000* -- xxxxx Xxx xx Xxxxxx (xxx o da XX. xx 00 - Xxxxxx Xxxxx – Conf. Bergamasco) |
SP 32* -- MARONE - ZONE |
SP 5* -- MALEGNO - BORNO - CONF. BERGAMASCO |
SP 92* -- MALEGNO - LOZIO |
SP 95 -- di PIANCAMUNO |
SP I -- PISOGNE DARFO B.T. |
SP BS 11 -- Padana Superiore (da Mandolossa a confine Bergamasco) |
XX XX 00XXX -- Xxxxxx Xxxxxxxxx – Variante agli abitati comunali di Chiari e Rovato |
XX XX 00XXX0 -- Xxxxxx Xxxxxxxxx – Bretella di raccordo BREBEMI e SP. 18 |
SP BS 469 -- Sebina Occidentale (da SS 11 a Palazzolo) |
XX XX 000 -- Xxxxxx Xxxxxxxxx |
XX XX 510Quinques -- Sebina Orientale – Raccordo Tsud – XX XX. 000 |
XX XX 510 ter Variante all’abitato comunale di Xxxx |
XX XX 000 Quater Variante agli abitati comunali di Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Marone |
SP BS 573 -- L'Ogliese |
XX 00 -- XXXXXXXXX - xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX |
XX XX 469 -- Sebina Occidentale (da Palazzolo a conf. BG verso Xxxxxxx) |
XX XX 000 VAR -- Sebina Occidentale Variante da Palazzolo s/o a Capriolo |
SP 12 -- ISEO - CLUSANE - PARATICO |
SP 46 -- RODENGO SAIANO - OME |
XX 00 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXX |
XX 47bis -- DEVIANTE PER OME |
SP 47ter -- RACCORDO INCROCIO CAMIGNONE XX 000 |
XX 48* -- XXXX - XXXXXXXX |
XX 00 -- NIGOLINE - BETTOLE DI SAIANO |
SP 49 Dev – Deviante per Passirano |
SP 51 -- XX 00 - XXXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX |
XX 00xxx -- XXXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXX (deviante rotonda Bonomelli) |
XX 00 -- XX 00 - XXXXXXXXX X'XXXX - ISEO |
SP 96 -- CAPRIOLO - CASTELLI CALEPPIO |
SP XI -- ISEO - ROVATO |
XX XXX -- XXXXXX - XXXXXXXX |
XXXXX X
XX 00 -- BORGOSATOLLO – MONTIRONE |
SP 23 V1-- BORGOSATOLLO – MONTIRONE “Variante di Borgosatollo” |
SP 24 -- CHIAVICHE – CADIMARCO |
SP 24 D1 -- CHIAVICHE – CADIMARCO “Variante Ovest di Ghedi” |
SP 29 -- REMEDELLO - MONTICHIARI |
SP 37 -- ISORELLA - FASCIA D'ORO |
SP 66 -- CASTENEDOLO – XXXXX |
XX 00 – CASTENEDOLO – VIRLE TREPONTI |
XX 00 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX - xxxxx XXXXXXXXXXX |
XX 76 -- COMPARTITORI - REMEDELLO - verso XXXXXXXXX |
XX 00 -- XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX |
XX XX 11 -- PADANA SUPERIORE(da Desenzano d/G a conf. Veronese) |
XX XX 000 – GOITESE |
XX XX 000 – GOITESE “Nord” |
XX XX 000 – GOITESE “Variante Est di Montichiari” |
SP BS 343 -- ASOLANA |
XX XX 000 -- XXX XXXXXX |
XX XX 567 -- DEL BENACO “Sottesa” |
XX XX 000 -- XXXXXX (xx Lonato a Montichiari) |
XX 000 -- XXXXXXXXXX - xxxxx XXXXX XXX XXXXXX |
XX 13 -- SS 11 - X. XXXXXXX x. B. - POZZOLENGO (tratto X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) |
SP 13 -- SS 11 - X. XXXXXXX x. B. – POZZOLENGO “Variante di Pozzolengo” |
SP 28 -- DA INNESTO XX 00 X XXXXXXXXXXX |
XX XX 00 -- XXXXXX XXXXXXXXX (raccordo SP 28) |
XX XX 000 -- XX XXXX |
XX XX 572 -- DI SALÒ “Var. 1 Desenzano” |
XX XX 000 -- XX XXXX “Variante di Campoverde” |
SP 25 -- CUNETTONE - ESENTA - verso XXXXXXXXXXX |
XX 00 -- DA LONATO AD ESENTA |
XX 00 -- XXXXXXX - XXXXXXX |
XX 27 -- CASTREZZONE - PREVALLE |
SP 28 -- MOCASINA - BEDIZZOLE - CALCINATO – XXXXXXXXXXX |
XX 00 -- DA INNESTO SS 11 A XXXXXXXXXXX |
XX 0 -- DUE PORTE - PADENGHE |
XX 0 -- XXX XXXXX - XXXXXXXX “Variante di Bedizzole” |
XX 0 -- XXX XXXXX - XXXXXXXX “Variante di Padenghe s.G.” |
XX 00 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXX - XXXXXX |
XX 111* -- IDRO - TREVISO BRESCIANO |
XX 000* -- XXXXXXXXX - XXXXXX XX XXXXXXXXXX |
XX 56* -- VESTONE - TREVISO BRESCIANO |
SP 58* -- IDRO - CAPOVALLE |
SP 9* -- GARGNANO - VALVESTINO – MAGASA – CIMA REST - CADRIA |
SP 115* -- LIMONE S/G - TREMOSINE |
SP 38* -- TREMOSINE - TIGNALE |
LOTTO C
SP VII – BAGNOLO MELLA – SENIGA |
SP VII – BAGNOLO MELLA – SENIGA “Variante Leno” |
SP VII – BAGNOLO MELLA – SENIGA “Variante Seniga” |
SP VII – BAGNOLO MELLA – SENIGA “Variante Pavone Mella” |
SP VIII -- LENO - FIESSE - CA' DI XXXXX |
SP 11 -- ORZINUOVI - ACQUAFREDDA (Tratto Pavone Mella - Acquafredda) |
XX 00 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX “Variante Gottolengo” |
XX 00 -- XXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX “Variante Acquafredda” |
SP 64 -- BORGO SAN XXXXXXX - GAMBARA (Tratto Pralboino - Gambara) |
XX 00 -- XXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXX “Variante di Gambara” |
XX 00 -- XXXX - XXXXXXXXX |
XX 102 -- PRALBOINO - confine Cremonese verso OSTIANO |
SP 103 -- GAMBARA - confine Cremonese verso OSTIANO |
XX XX 00/XX – XXXXXX XXXXXXXXX (Xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxx) |
XX XX 45bis – GARDESANA OCCIDENTALE (Tratto Bagnolo Mella - San Zeno Naviglio) |
SP BS 45bis – GARDESANA OCCIDENTALE “Variante San Zeno Naviglio” |
XX 00 -- XXXXXXX XXXXX - XXXXX |
XX XX 237 Var. – “VARIANTE VALLE SABBIA” (Tratto Vobarno - Sabbio Chiese) |
SP 116 -- VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C |
SP 31 -- CA' D'ODOLO - BIONE |
SP 41 -- NUVOLENTO - SERLE |
XX 00 -- XXXXXXX - XXXXXX - XXXXX X XXXXXXX |
XX 79 -- SABBIO CHIESE - LUMEZZANE |
SP IV -- TORMINI – BARGHE |
SP V -- TORMINI - CUNETTONE |
XX XX 000 – “DEL CAFFARO” |
XX XX 000 Var. – “VARIANTE VALLE SABBIA” (Tratto Sabbio Chiese – Xxxxxx Xxxxx Xx) |
XX 00 – “BARGHE - PROVAGLIO VAL SABBIA ” |
SP BS 669* – “DEL PASSO DI CROCEDOMINI” |
SP BS 669* – “DEL PASSO DI CROCEDOMINI” “Variante Bagolino” |
SP III – “BROZZO – NOZZA” |
SP 50* -- “TAVERNOLE S/M – NOZZA” |
SP 54* -- “XXXXX XXXX – MURA” |
SP 55 – “VESTONE - FORNO D'ONO” |
SP 110* – “FORNO D'ONO – LIVEMMO” |
XX XX 000 – “DELLE TRE VALLI” - dal km 1+368 al km 37+000 |
SP BS 345* -- “DELLE TRE VALLI” - dal km 37+000 al km 64+970 |
SP 52* -- “LAVONE – PEZZAZE” |
SP 53* -- “AIALE - IRMA – MARMENTINO” |
LOTTO D
SP 10 BRESCIA - BRIONE - POLAVENO |
XX 00 XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX X/X |
SP 19BIS "Raccordo XX 00 xxxxxxx A4 Ospitaletto" |
SP 19D1 "Raccordo tra SP 19 e SP IX" |
SP 21 TRAVAGLIATO - BAGNOLO MELLA |
SP 22 FLERO - PONCARALE |
XX 00 XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX - XX 235 |
SP 45 GUSSAGO - CASTEGNATO |
XX 00 XXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXX XXXXXX |
XX 00 XXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX - XX IX |
SP 100 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso MARTINENGO |
SP 101 PONTOGLIO - confine Bergamasco verso CIVIDATE AL PIANO |
SP 17 ADRO - CHIARI - CIZZAGO |
SP 17B ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Collegamento XXXX000 - Xxxx" |
XX 00X0 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Variante Xxxxxxxxxxxx" |
XX 00X0 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "Diramazione Spina" |
SP 17D3 ADRO - CHIARI - CIZZAGO "variante di Cologne e Chiari" |
XX 00 XXXXXXXXXXX - XXXXX X'XXXXX |
XX 18D1 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Tratto XX00 - Xxxxxxxx" |
XX 00X0 TRAVAGLIATO - URAGO D'OGLIO "Variante Bargnana" |
XX 00X0 XXXXXXXXXXX - XXXXX X'XXXXX "sottopasso ferroviario e autostradale" |
SP 2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI |
SP 2V1 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Rudiano" |
SP 2V2 URAGO D'OGLIO - ORZINUOVI "Variante Urago d'Oglio" |
XX 00 XXXXXXXX - XXXXXXXX - XXXXXXX |
XX 00 CHIARI - CASTREZZATO |
XX 00 XXXXXX - XXXXXXXXX |
XX 70 ERBUSCO - SAN PANCRAZIO |
SP 72 CHIARI - ROCCAFRANCA |
XX 00 XXXXXX - XXXXXXXXX |
XX 00X0 ROVATO - BARBARIGA "Variante Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx" |
XX 00X0 ROVATO - BARBARIGA "Variante Bargnana" |
XX 00 XXXXXXXXX - XXXXX - XXXXXXXX |
XX 00X0 BETTOLINO - DELLO - MANERBIO "Variante di Dello" |
SP 34 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO |
SP 34V1 BARGNANO - LONGHENA - MAIRANO "VARIANTE MAIRANO" |
XX 00 XXXXXX - XXXXXXXX |
XX 75 BAGNOLO MELLA - QUINZANELLO |
SP IX BRESCIA - QUINZANO |
SP IXV1 BRESCIA - QUINZANO "Variante Quinzano d'Oglio" |
SP IXV2 BRESCIA - QUINZANO “Variante di Pontegatello” |
SPBS 235 ORCEANA |
SPBS 235D1 ORCEANA "Variante di Torbole Casaglia" |
SPBS 235D2 ORCEANA "Variante Nord-Est di Torbole Casaglia" |
SPBS 668 LENESE |
SP VIID3 BAGNOLO MELLA - SENIGA "Variante Ovest Leno" |
SPBS 45bis GARDESANA OCCIDENTALE |
XX 00 XXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX |
XX 00X0 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Xxxxx Xxx Xxxxxxx" |
XX 00X0 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx" |
SP 11V3 ORZINUOVI - ACQUAFREDDA "Variante Cigole" |
SP 36 ORZINUOVI - VILLACHIARA |
XX 00 XXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXX |
XX 64D2 Variante di Pontevico alla SPBS45bis |
SP 64V1 BORGO SAN XXXXXXX - GAMBARA "Variante Alfianello" |
Art. 3 Condizioni economiche dell’appalto
L’appalto sarà affidato in quattro lotti distinti di cui al precedente art. 2. L’importo complessivo a base di gara è di € 810.947,80. Gli importi a base di gara per ciascun lotto sono qui di seguito riportati:
QUADRI ECONOMICI DI SPESA | COSTI TOTALI | ||||
LOTTO A | LOTTO B | LOTTO C | LOTTO D | ||
Importo Lavori: | € 200.717,30 | € 200.813,43 | € 200.667,97 | € 200.708,71 | € 802.907,41 |
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso: | € 2.019,65 | € 1.923,52 | € 2.068,98 | € 2.028,24 | € 8.040,39 |
Tot. base d’asta | € 202.736,95 | € 202.736,95 | € 202.736,95 | € 202.736,95 | € 810.947,80 |
Somme a disposizione | € 47.263,05 | € 47.263,05 | € 47.263,05 | € 47.263,05 | € 189.052,20 |
TOTALE | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 1.000.000,00 |
La ditta nella formulazione dell’offerta dovrà tener conto di quanto previsto all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 riferito alle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali del CCNL di settore e di contrattazione decentrata, nonché alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà dimostrare in sede di aggiudicazione definitiva di aver rispettato quanto sopra nella formulazione dell’offerta.
L’appalto, viene effettuato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06 periodi secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207
2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’Art. 161 comma 12 del DPR 207/2010.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Lotto | Codice identificativo della gara (CIG) |
A | CIG: 60608893D3 |
B | CIG: 6060995B4A |
C | CIG: 6061080172 |
D | CIG: 6061311013 |
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto, sarà aggiudicato tramite procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 x.xx 37 e dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. All'aggiudicazione dell’appalto si procederà mediante l’affidamento di 4 lotti distinti, di cui all’art. 2 del presente capitolato, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art 122 comma 9 del Dlgs 163/2006, è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 5 – Categoria prevalente
Nel presente intervento, la parte dei lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e sempre in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, è classificata nella categoria di opere generali OS 12-A classifica I per ogni lotto di partecipazione.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’art.107, del DPR 207/2010.
L’eventuale subappalto, regolato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/10, dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Brescia.
Art. 6 – Raggruppamento di imprese
Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese raggruppate nelle forme e con le modalità di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, nonché dell’attestazione SOA in corso di validità nella classifica adeguata ad assumere i lavori oggetto dell’appalto, da presentare secondo le modalità indicate nel bando di gara.
Art. 8 – Documenti che fanno parte dell’appalto
Faranno parte integrante del contratto relativo ad ogni singolo lotto ex art. 137 del D.P.R. 207/2010:
- il presente capitolato;
- il capitolato generale per le parti non abrogate
- gli elaborati progettuali;
- l’elenco dei prezzi;
- il piano di sicurezza e coordinamento ex art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
- le polizze a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
- cronoprogramma.
Art. 9 – Tempi di esecuzione dei lavori
Tutti gli interventi previsti dall’appalto in argomento dovranno essere eseguiti e completati per ogni singolo lotto, entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla data del processo verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore, ricevuta la consegna, dovrà iniziare i lavori contemplati dall’appalto con tempestività e comunque entro il termine di giorni 20 dalla data di consegna. In caso di mancato inizio dei lavori entro il predetto termine, scatterà formale diffida da parte della Direzione Lavori nei confronti della ditta appaltatrice, ad iniziare i lavori entro 10 giorni. Se anche entro il nuovo termine, fatto salve motivate cause non dipendenti dalla propria volontà, l’appaltatore non darà corso ai lavori, si procederà ex art. 136 del D.Lgs 163/2006 per grave “inadempimento alle obbligazioni contrattuali”.
Ogni singolo intervento dovrà essere completato nell’arco della giornata o della mattinata successiva per lavorazioni notturne e comunque nei tempi assegnati dal Direttore Lavori o dal Responsabile del Centro Operativo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i lavori in relazione ad eventuali e particolari esigenze legate al traffico veicolare.
Art. 10 – Penalità in caso di ritardo
Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del DPR 207/2006 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per il completamento di tutti gli interventi, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’ammontare stesso.
Art. 11 – Pagamento in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (lettere centomila/00)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data di chiusura.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.
Art. 11-bis - Anticipazione dell’importo contrattuale
E' prevista la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26/ter del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013. Con riferimento al disposto di cui all'art. 124, commi 1 e 2 del DPR 207/2010, l'anticipazione di cui sopra è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, salvo quanto previsto all'art. 140, commi 2 e 3 del medesimo D.P.R.
Art. 12 – Conto finale
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Art. 13 – Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti a saldo
Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei medesimi, la Direzione Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare l’efficienza dei lavori stessi.
Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 90 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.
La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La corresponsione all’Appaltatore della rata a saldo dei lavori, non costituirà presunzione d’accettazione dei lavori ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Il pagamento sarà disposto previa presentazione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento D.P.R. 207 del 2010;
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Al pagamento del corrispettivo a saldo si provvederà previa:
a) acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6 commi 3 e 4 del medesimo D.P.R., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista;
c) accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 14 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 11 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
Art. 15 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 13, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi previsti dall’articolo 4, comma 2 , lettera a) del Decreto Legislativo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
Art. 17 – Cauzione provvisoria e definitiva
La cauzione provvisoria prescritta dall’art. 75 del D.Lgs 163/06, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria, è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art. 3 del presente Capitolato, da presentare per ogni lotto di partecipazione .
La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.
La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10.
Art. 17 – bis – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e quello della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50 per cento, qualora i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni sopra citate. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
Art. 18 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.
La somma assicurata dovrà essere pari al 100% dell’importo complessivo del singolo lotto in gara maggiorato dell’IVA.
L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi ai lavori svolti dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull’Appaltatore.
La polizza assicurativa dovrà coprire la Responsabilità Civile dell’Appaltatore verso terzi (RCT), per tutte le attività relative ai lavori appaltati, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (comma 2 dell’Art.125 del DPR 207/2010).
Art. 19 – Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 163/2006
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 20 A – Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6bis, la compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del regolamento D.P.R. 207/2010.
Art. 20 B – Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in
meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione ai sensi dell’art. 161 comma 4 del Regolamento che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010, vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 26 A, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 27, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 26 B.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
10. Ai sensi dell'art.37 del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90 le varianti in corso d'opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 21 – Cessione del contratto e cessione crediti
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 116 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117.
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 – Personale dell’impresa
Il personale che l’Impresa destina ai lavori deve essere costantemente per numero, quantità e professionalità, adeguato all’impegno richiesto dagli interventi da eseguire.
L’Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell’ambito delle operatività da eseguire. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste della Provincia di Brescia e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con la Stazione appaltante.
Art. 23 – Definizione delle controversie
Tutte le controversie tra la Provincia di Brescia e l’Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori di cui al presente capitolato, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Brescia.
Art. 24 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 25 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
Art. 26 A - Piano di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
8. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
Art. 26 B - Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Art. 27 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 28 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 27.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 29 – Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto. L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.
In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né delle rate di acconto né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 30 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso
La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135 e 136, 138, 139,140 del Dlgs 163/2006.
La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del DPR 207/2010, in caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del D.Lgs n. 163/2006.
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
c) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
e) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
g) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
h) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
i) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
j) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Art. 32 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
f) L’appaltatore per i tipi di barriere da impiegare nell’appalto, dovrà fornire:
- certificazione di prova d'impatto al vero (crash-test) eseguita presso i Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dei LL.PP.;
- certificato di conformità CE e relativo “Allegato”;
- dichiarazione di conformità CE del fabbricante;
- etichetta per marcatura CE;
- manuale d’installazione.
Art. 33– Spese di contratto
Ai sensi dell’art. 139 del DPR 207/2010, tutte le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d’appalto - I.V.A. esclusa - sono a carico dell'Appaltatore.
L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006 il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante apposizione di firma digitale. La ditta aggiudicataria è tenuta ad essere in possesso, al momento della convocazione per la stipula contrattuale, dell’apposito dispositivo hardware rilasciato dagli enti preposti.
Art. 34 – Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Direttore del Settore Viabilità della Provincia di Brescia.
CAPO II° - ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO
Art. 35 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
1. CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE
I materiali occorrenti per i lavori di cui all'appalto, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto stabilito dal presente Capitolato.
In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza; comunque prima della posa in opera, dovranno essere ritenuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
Quando la Direzione Xxxxxx avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro a cura e spese dell'Appaltatore.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esime l'Impresa dalla responsabilità della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
2. PROVE DI CONTROLLO
L'Impresa è obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni, agli Istituti che verranno specificati ed indicati dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio e ne potrà essere ordinata la conservazione in locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione dei sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e conservazione.
Le diverse prove ed esami verranno effettuati presso i Laboratori Ufficiali e i risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I materiali da impiegare nei lavori dovranno rispondere ai requisiti di seguito fissati.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di altro sarà fatta di volta in volta in base a giudizio della Direzione dei Lavori che, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da ditte di provata capacità ed esperienza.
3.1 Acqua
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose: per impasti cementizi non dovrà presentare tracce di cloruri e solfati.
3.2 Leganti idraulici - calci aeree
Dovranno corrispondere ai requisiti riportati nel D.M. 14-1-1966 e successive modifiche di cui al D.M. 3-6-1968 e prescritti dal D.M. 14 gennaio 2008; per i cementi, in particolare, i requisiti meccanici e fisici devono fare riferimento alla norma UNI-EN-197-1/2007 .
3.3 Ghiaie - ghiaietti - pietrischi - pietrischetti - sabbie per calcestruzzi
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle "norme di accettazione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato" del C.N.R. edizione 1952.
La granulometria degli aggregati litici per conglomerati sarà prescritta dalla Direzione Lavori in base alla destinazione, al dosaggio del cemento ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati.
L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni lavoro.
In linea di massima, salvo quanto si dirà in seguito, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere di dimensioni non superiori a 5O mm per lavori correnti di fondazione ed elevazione, muri di sostegno, rivestimenti: a 40 mm se si tratta di volti di getto di un certo spessore, a 30 mm se si tratta di cementi armati; 20 mm se si tratta di cappa per volti o di getti di limitato spessore.
3.4 Pietrischi- pietrischetti- graniglie- ghiaie - ghiaietti- sabbie - additivi per pavimentazioni
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "norme di accettazione" del
C.N.R. (fascicolo 4 ed. 1953) e relative tabelle U.N.I. nonché essere corrispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
3.5 Laterizi
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti nel X.X. 00 novembre 1939 n.
2233.
3.6 Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, taglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/2/1908, modificato dal X.X. 00 luglio 1925 e D.M. 14/02/1992.
Su richiesta della Direzione Lavori, per tutti i materiali ferrosi, saranno presentati alla stessa certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici.
3.7 Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provveduti fra le più scelte qualità delle categorie prescritte e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
3.8 Bitume - emulsioni bituminose – catrami
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione di bitumi per usi stradali", Bollettino Ufficiale n° 68 del 23/05/1978 (caratteristiche per l'accettazione) e B.U. n° 81 del 31/12/1980 (campionatura dei bitumi), "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", fascicolo n° 3, ed. 1958 e B.U. n° 98 del 26/05/1984 (campionatura delle emulsioni bituminose), "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali", fascicolo n° 1, ed. 1951, tutti del C.N.R..
3.9 Bitumi liquidi
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", fascicolo n° 7 ed. 1957 del C.N.R.
Art. 36 – PARAPETTI METALLICI
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita.
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. 14.01.2008 punto 5.1.3.10.
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con materiali rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008, mentre per altri tipi di acciaio o di metallo si dovrà fare riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali comunque richiamate dal predetto D.M..
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere.
L'interasse dei sostegni è indicato nella corrispondente voce di Xxxxxx.
Per ogni singolo manufatto, si dovrà fornire in progetto un grafico dal quale risulti lo schema di montaggio del parapetto.
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di ancoraggio predisposti, o da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati con adeguata malta secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate della D.L..
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate dalla Direzione dei Lavori altrettanto pure il ripristino delle superfici manomesse.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a mm 45 e spessore non inferiore a mm 2,4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno. I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Art. 37 – PROVE TECNICHE – statiche dinamiche – SULLE BARRIERE
Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratteristiche delle prestazioni e sia dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali (da realizzare a norma del D.M. 21-06-2004 e successive modifiche ed integrazioni), dovranno essere eseguite, come previsto dalle Circolari del Ministero LL.PP. del 15-10-1996 e del 06-04-2000, presso i sotto elencati istituti autorizzati:
a) il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni - Centro rilevamento dati sui materiali di Fiano Romano della società Autostrade S.p.A.;
b) il Laboratorio L.I.E.R., Laboratorie déssais INRETS - Equipments de la Route, con sede in X00 Xxxxx xx Xxxxxxxx X.X. 000 00000 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx;
c) TUV BAYERN SACHSEN E. V. - Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Xxxxxxxxxxxxx, 00 X-00000 XXXXXXXX (Repubblica Federale Tedesca).
Art. 38 – CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO “New Jersey”
Le barriere di sicurezza tipo “New Jersey” stradali potranno essere installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia carreggiata a protezione di specifiche zone.
Dette barriere saranno realizzate secondo le caratteristiche tecniche costruttive e le modalità previste dal progetto esecutivo e preventivamente approvato dalla D.L..
Inoltre saranno fornite e messe in opera dall'Impresa, sotto le direttive e le disposizioni che impartirà la D.L., dopo l'approvazione del progetto stesso, redatto a carico dell'Impresa.
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere, sono quelle previste dall'art. 3 delle istruzioni del D.M. 21.06.2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade provinciali e la qualità delle pertinenze stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita dei veicoli, dette barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle seguenti disposizioni ed istruzioni:
1) Decreto del Ministero LL.PP. in data 15.10.1996, che aggiorna il D.M. 18.02.1992 n. 223 ;
2) Circolare. Ministero LL.PP. n. 2595 del 09.06.1995,
3) Circolare. Ministero LL.PP. n. 2357 del 16.05.1996,
4) Circolare. Ministero LL.PP. n. 4622 del 15.10.1996,
5) Circolare Ente ANAS n. 748 del 26.07.1996.
6) D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15.10.1996,
7) Decreto del Ministero LL.PP. in data 03.06.1998;
8) Decreto del Ministero LL.PP. in data 11.06.1999;
9) Circolare Ministero LL.PP. del 06.04.2000. 10)Decreto del Ministero LL.PP. in data 21.06.2004 11)Decreto del Ministero LL.PP. in data 28.06.2011
Nel caso di “barriere di sicurezza” da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sotto passi, strade sopraelevate, ecc.), le stesse dovranno soddisfare oltre che alle disposizioni tecniche sopra elencate anche alle norme previste dal D.M. 14.01.2008 p. 5.1.3.10 “Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio”, e dovranno appartenere alla classe “H 4 a, b”.
Le barriere di sicurezza tipo “New Jersey” devono assicurare, sia l’invalicabilità e sia il “contenimento” dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile.
Art. 39 – QUALITA’ DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO “New Jersey”
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo o in metallo con profilo New Jersey possono essere utilizzati nello spartitraffico centrale, nelle protezioni laterali, quali ponti o viadotti esistenti, di nuova costruzione, o ampliati.
Nello spartitraffico, a seconda della sua struttura o dimensione, si potrà utilizzare il tipo “mono filare” o “bifilare” poggiando gli elementi direttamente al suolo e collegandoli tra loro con una piastra d'acciaio al piede, nel caso di bifilari, con una piastra al piede ed in testa o un'altra piastra oppure con una barra “diwidag” con manicotto, nel caso di monofilari.
Sulle opere d'arte stradali (ponti, viadotti, muri di sostegno, ecc.) potranno essere impiegate barriere “a profilo geometrico tipo New Jersey”, a struttura metallica, aventi un peso proprio contenuto (non superiore a 150 Kg/m), rispetto a quelle in calcestruzzo (le quali registrano un peso proprio medio di circa 840 Kg/m), in special modo ove rimane difficoltoso, gravoso ed oneroso intervenire con idonea “riqualificazione” strutturale delle solette e/o delle travi di bordo.
Art. 40 – BARRIERE DI SICUREZZA TIPO “New Jersey” IN CALCESTRUZZO
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno realizzate in conglomerato cementizio, anche debolmente armato, di adeguata composizione e resistenza o in elementi prefabbricati, ovvero con il metodo della estrusione gettate in opera.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere “NEW JERSEY” dovrà essere rispettata la sezione tipo prevista dal progetto ed, in particolare, i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
Saranno fornite e messe in opera dall'Impresa secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche costruttive previste dal progetto esecutivo e nel rispetto delle disposizioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori.
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori lo studio preliminare della composizione del conglomerato cementizio e della eventuale armatura, da effettuarsi presso Laboratori Ufficiali, in base alla natura ed alla granulometria dei materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione della proposta.
Il calcestruzzo, comunque, dovrà presentare un valore della resistenza a compressione (RcK) non inferiore a 30 N/mm2.
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri per ogni rifinitura e per la predisposizione delle zone di approccio alla barriera, salvo la posa in opera delle barriere che sarà pagata con l'apposito prezzo di elenco.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio su opere d'arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche pesanti, dalla carreggiata stradale.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere “NEW JERSEY” dovrà essere rispettata la sezione tipo prevista dal progetto ed in particolare i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
Art. 41 – BARRIERE DI SICUREZZA TIPO “New Jersey” IN ACCIAIO
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Xxxxxx e saranno fornite e messe in opera dall’Impresa secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche costruttive previste dal progetto esecutivo e nel rispetto delle disposizioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere “NEW JERSEY” dovrà essere rispettata la sezione tipo prevista dal progetto ed in particolare i segmenti - rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
Esse avranno una struttura metallica prefabbricata con profilo geometrico tipo “New Jersey”, costituta da elementi modulari metallici, in acciaio zincato non inferiori al tipo Fe 360 B, collegati tra loro tramite cerniere od altri dispositivi, adatti ad un effetto “catenaria”, in caso d'urto di veicolo. Superiormente agli elementi modulari saranno posizionati i corrimano, in tubolari d'acciaio non inferiori al tipo Fe 510 B, zincati a caldo, aventi una sezione (nominale) di non meno 14 cm.
Tubolari sostenuti da opportuni montanti verticali in acciaio zincato rastremati e/o sagomati.
Detti elementi modulari avranno sistemi e dispositivi “duttili” di collegamento, per l'ancoraggio al piano d'appoggio (marciapiede o pertinenza laterale), costituiti da tasselli in acciaio ad alta resistenza di classe 8.8, zincati a caldo, (es.: tipo LIEBIG ULTRAPUS filettatura M 20x360 mm o tipo HILTI HUC-1 filettatura M 20x360 od altri tasselli equivalenti idonei e congruenti).
I tasselli d'ancoraggio, posti ad interasse (previsto dal progetto), dovranno essere “duttili” ed in grado di non trasmettere alla struttura del viadotto le sollecitazioni prodotte da veicoli collidenti sulla barriera.
Le barriere metalliche dovranno comunque essere in grado di ridirezionare con sufficiente grado di sicurezza i veicoli in urto sulle medesime.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio su opere d'arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche pesanti, dalla carreggiata stradale.
Gli elementi modulari metallici della barriera potranno essere chiusi sul lato esterno con mantello (leggero) in lamiera d'acciaio zincata eventualmente verniciata per motivi d'impatto ambientale.
Comunque la barriera stradale metallica a profilo “New Jersey” (per viadotti ed opere d'arte stradali), non dovrà superare il peso unitario di 150 Kg/ml, e dovrà essere del tipo “H4 a, b”.
La relativa voce di elenco potrà prescrivere, anche parzialmente, le caratteristiche tecniche costruttive previste dal progetto esecutivo ed indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi previsti per la realizzazione e posa in opera.
Detta barriera in acciaio dovrà avere lo scopo di ridurre considerevolmente le sollecitazioni, indotte sulle mensole laterali e/o cordoli di bordo, delle suddette opere d'arte stradale.
Inoltre dette barriere metalliche potranno essere, ove la riqualificazione strutturale degli impalcati risulti particolarmente onerosa, di adeguata composizione e resistenza e saranno realizzate da elementi prefabbricati modulari (di appropriata lunghezza, peraltro prevista dal progetto) e comunque saranno installate in opera secondo e le prescrizioni progettuali e le indicazioni dettate dalla Direzione dei lavori.
Art. 42 – CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AGLI URTI
Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque significativi interventi, dovranno avere caratteristiche di resistenza almeno pari a quelle richieste dal D.M. LL.PP. del 21.06.2004 tabella A), e successive modifiche ed integrazioni, per il tipo di strada, di traffico, ubicazione della barriera e sua destinazione.
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei "Certificati di omologazione" esibiti dall'Appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. del 21.06.2004 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, nel caso di non avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. un'idonea documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo le prove dal vero (crash test), effettuate secondo le procedure fissate dai citati Decreti Ministeriali. Le prove dovranno essere state effettuate presso i campi prove autorizzati come da Circolare del Ministero LL.PP. n°4622 del 15.10.1996. La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla D.L. all'atto della consegna dei lavori.
Art. 43 – CLASSIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
Classe N1: | Contenimento minimo | Lc = 44 KJ; |
Classe N2: | Contenimento medio | Lc = 82 KJ; |
Classe H1: | Contenimento normale | Lc = 127 KJ; |
Classe H2: | Contenimento elevato | Lc = 288 KJ; |
Classe H3: | Contenimento elevatissimo | Lc = 463 KJ; |
Classe H4: Contenimento per tratti ad elevatissimo rischio Lc = 572 KJ; *Lc = 724 KJ;
* Nel caso in cui la prova di impatto è eseguita con veicolo autoarticolato.
TABELLA “A” - CLASSI MINIME DI BARRIERE DA IMPIEGARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI STRADA DEL TIPO DI TRAFFICO E DELLA DESTINAZIONE DELLA BARRIERA
TIPO DI STRADA | TRAFFIC O | DESTINAZIONE BARRIERE | ||
SPARTITRAFFI CO | BORDO LATERALE | BORDO PONTE | ||
a (1) | b | c (2) | ||
Autostrade (A) e strade extraurbane principali (B) | I | H2 | H1 | H2 |
II | H3 | H2 | H3 | |
III | H3 - H4 (3) | H2 - H3 (3) | H4 | |
Strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di scorrimento (D) | I | H1 | N2 | H2 |
II | H2 | H1 | H2 | |
III | H2 | H2 | H3 | |
Strade urbane di quartiere (E) e strade locali (F) | I | N2 | N1 | H2 |
II | H1 | N2 | H2 | |
III | H1 | H1 | H2 |
(1) Ove esistenti.
(2) Valido per opere d'arte con lunghezza superiore a 10 ml.
(3) La scelta della classe sarà determinata dal progettista in funzione della larghezza della barriera, caratteristiche geometriche della strada e percentuale di traffico pesante.
Art. 44 – CONGLOMERATO BITUMINOSO
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e
setacci UNI
crivello 25
crivello 15
crivello 10
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0,4
setaccio 0,18
setaccio 0,075
Passante %
totale in peso
100
65 - 100
50 – 80
30 - 60
20 – 45
7 – 25
5 – 15
4 – 8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 38/1973).
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
- la stabilità Xxxxxxxx, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza
Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973);
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3÷7%. La prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Art. 45 – CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori.
La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78.
Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg 400 di cemento per m3 di sabbia e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con Kg 350 di cemento per m3 di sabbia; quelle per intonaci, con Kg 400 di cemento per m3 di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature.
Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e controllo che l'Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.
Le resistenze caratteristiche cubiche delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere a quelle indicate nei calcoli di progetto.
Qualora la Direzione Lavori ritenesse di variare tali valori, l'Appaltatore dovrà uniformarsi alle prescrizioni della medesima ed il prezzo sarà variato secondo quanto stabilito in Capitolato.
L'impasto dei materiali, se fatto a braccia d'uomo, sarà predisposto sopra aree convenientemente pavimentate, preferibilmente dovrà essere eseguito a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 14.02.1992 e altre norme vigenti.
Particolare attenzione va riposta ai dettami delle norme UNI EN 206-1: 2006 E UNI 11104:2004, recepite dal citato D.M. 14.01.2008, sulla determinazione delle classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e dei relativi parametri compositivi del calcestruzzo in ordine alla sua durabilità.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solo nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasti che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.
Qualora l'Impresa voglia fornire calcestruzzi mediante l'impiego di autobetoniere dovrà richiederne preventivamente l'autorizzazione alla Direzione Lavori la quale si riserva l'insindacabile facoltà di autorizzarne l'impiego o sospenderlo successivamente in corso d'opera a seguito di manchevolezze riscontrate.
L'Impresa dovrà altresì produrre alla Direzione Lavori le certificazioni attestanti il valore della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio fornito.
Nel prezzo di Capitolato si intende compensato qualsiasi onere derivante dall'impiego di autopompe, fluidificanti ed additivi aeranti, di pigmentazione del getto o per altro scopo.
MURATURE IN GETTO:
La muratura in getto sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificato i piani di posa, le cassaforme, i cavi da riempire, in modo che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi ed alle prescrizioni della Direzione Lavori
Si avrà cura di prevenire che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione Lavori
Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi od irregolarità di sorta.
E' stabilito che l'assestamento in opera venga in ogni caso eseguito mediante vibrazione con idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm ottenuti dopo al vibrazione.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente resa scabra, pulita e lavata.
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.
A getti ultimati l'Impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari, o che verranno comunque prescritti, per la stagionatura dei getti, particolarmente in modo da evitare un rapido prosciugamento usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo; il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori
Durante il periodo di stagionatura si dovrà assolutamente evitare che i getti siano soggetti ad urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La Direzione Lavori avrà facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzioni di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.
CASSEFORME E ARMATURE:
Per tali opere provvisionali, quando il tipo o sistema non sia di prescrizione progettuale, l'Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione Lavori il progetto corredato dei calcoli di stabilità, precisando sia i materiali, sia i mezzi di costruzione; la Direzione Lavori ha la facoltà di rifiutare le strutture che saranno proposte dall'Impresa e di chiedere che l'Impresa stessa proponga altri tipi di strutture che possano essere ritenute più idonee, restando in ogni caso l'Impresa la sola ed esclusiva responsabile a tutti gli effetti.
Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le prescrizioni di legge e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori
Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, l'Impresa è tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della sovrastruttura il disarmo possa venir fatto simultaneamente, salvo diverse prescrizioni della Direzione Lavori
Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature, delle centinature o dei vari, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme e le prescrizioni che venissero impartite dagli uffici competenti, Enti o persone responsabili, anche per quanto riguarda l'ingombro degli alvei attraversati, il rispetto della zona interessata dalla nuova costruzione, le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi o sottopassi di strada, ferrovie ed altro.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori
sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.
La Direzione Lavori, per opera di minore importanza, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare l'uso di casseforme in legno; esse dovranno però essere eseguite con tavole piallate e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.
Le superfici in vista dei calcestruzzi dovranno risultare lisce e compatte di getto, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze, essendo stabilito che sulle murature in calcestruzzo e sui cementi armati non dovranno essere fatti intonaci, salvo per quei casi particolari in cui ciò fosse esplicitamente ordinato dalla Direzione Lavori
Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo; ciò qualora altri difetti od irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori a suo esclusivo giudizio, riterrà tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Eventuali ferri di legatura, sporgenti dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita; gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.
I ferri di armatura di cemento dovranno essere, di norma, collegati fra loro a mezzo di legature efficienti, eseguite con filo di ferro ricotto, serrate con appositi dispositivi; le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dalla Direzione Lavori e realizzate, in tal caso, secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori stessa.
FERRO PER CEMENTO ARMATO E FERRO LAVORATO:
A) I ferri per c.a. e c.a.p. dovranno essere sagomati e disposti in modo tale da avere una distanza minima dalle pareti perimetrali del getto (copriferro) secondo UNI EN 1992-1-1 in funzione della classe di esposizione delle opere. La posizione dei ferri nei getti dovrà essere assicurata da appositi elementi distanziatori onde gli stessi assumano le posizioni previste nel progetto. Nei punti di interruzione i ferri dovranno essere sovrapposti per una lunghezza di almeno 40 diametri. La Direzione Lavori si riserva però la facoltà insindacabile di disporre la saldatura delle verghe di maggior diametro e di indicare la posizione delle medesime. Le saldature, dove prescritte, saranno eseguite elettricamente con elettrodi idonei ed intensità di corrente adeguata. La saldatura sarà normalmente eseguita di punta, integrata con rafforzamento laterale costituito da due spezzoni di ferro di ugual diametro, di lunghezza fissata dalla Direzione Lavori con saldatura a cordone lungo tutta la superficie di contatto. In ogni momento la Direzione Lavori potrà effettuare prelievi in officina e prove in Istituti sperimentali, che saranno a carico della Ditta appaltatrice, per accertare le caratteristiche dei materiali; analogamente potrà pretendere i certificati comprovanti la qualità degli acciai e le loro provenienze. Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008.
B) Il ferro da usarsi per parapetti, carpenterie, ecc. dovrà essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Per le opere di qualche rilievo l'appaltatore dovrà preparare e presentare alla Direzione Lavori un campione il quale, dopo essere stato approvato dalla stessa, servirà da modello per tutta la provvista. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione Lavori, dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio ed a tre mani successive ad olio cotto con biacca e tinta a scelta. I chiusini in acciaio fuso dovranno essere esenti da difetti di fusione e da sbavature. Il modello sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Direttore Lavori il quale ne fisserà le dimensioni e la forma definitiva.