Direzione Regionale della Lombardia
Direzione Regionale della Lombardia
Accordo per la regolamentazione del lavoro delocalizzato (coworking) presso gli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Lombardia
La delegazione di parte pubblica della Direzione Regionale della Lombardia, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 Capo II – art. 41, lettera b)
CONSIDERATO quanto emerso nel corso del tavolo tecnico del 6 luglio e del 1° settembre 2022
CONDIVISA l’opportunità - in attesa di una compiuta disciplina a livello nazionale dell’istituto del lavoro delocalizzato - di addivenire ad una prima definizione in ambito regionale di regole univoche per consentire l’accesso a coloro che ne abbiano effettiva necessità, in considerazione del limitato numero di posti disponibili
VISTO l’allegato all’atto prot.281915/2020 della Divisione Risorse che descrive le attività che possono essere svolte in modalità agile (c.d. smart-working)
CONCORDANO
La regolamentazione, le modalità operative ed i criteri di selezione per l’accesso all’attività lavorativa delocalizzata per il personale dell’Agenzia delle Entrate in servizio e in organico presso la Direzione Regionale della Lombardia e le strutture dipendenti.
Il numero delle postazioni disponibili totali è indicato nell’allegato A, parte integrante del presente accordo
1. Fasi della procedura di delocalizzazione
1.1 La procedura di delocalizzazione si svolgerà in due fasi successive una intra provinciale e una inter provinciale.
1.2 La fase intra provinciale consentirà la delocalizzazione presso una struttura logistica diversa da quella di assegnazione nell’ambito della medesima Direzione provinciale di appartenenza; ai fini della procedura in questione si considererà intra provinciale anche la delocalizzazione dei colleghi in servizio presso una qualsiasi struttura avente sede nella città metropolitana di Milano (Direzione regionale, Dp I Milano, Dp II Milano, Up-T Milano territorio) presso una qualsiasi delle medesime strutture.
1.3 La fase interprovinciale consentirà la delocalizzazione presso una struttura di una struttura diversa da quella di organica appartenenza ai colleghi
- che non hanno partecipato alla prima fase intra provinciale descritta al punto 1.2
- la cui istanza non è stata accolta nella prima fase intra provinciale
- che non hanno accettato la delocalizzazione intra provinciale
1.4 Le due fasi della procedura di delocalizzazione saranno regolate secondo quanto di seguito descritto secondo una disciplina uniforme su base regionale.
2. Regolamentazione della delocalizzazione
2.1 Il lavoratore delocalizzato non può usufruire dello smart-working. In caso di accordo individuale già in essere, il lavoratore interessato, in sede di accettazione del provvedimento di delocalizzazione, rinuncia al lavoro agile.
2.2 Ai fini dell’accesso all’istituto, tutte le attività descritte nell’allegato all’atto prot.281915/2020 della Divisione Risorse ai fini del lavoro agile, si considerano, nel presente contesto, delocalizzabili; per ulteriori attività, la possibilità di delocalizzazione potrà essere valutata caso per caso in considerazione di possibili soluzioni organizzative specifiche e dell’autonomia professionale del richiedente e attestata dal suo responsabile apicale (Direttore provinciale/regionale/Direttore Up-t Milano). L’eventuale parere negativo, debitamente motivato, viene comunicato al richiedente che potrà chiederne il riesame al Direttore regionale con istanza da inviare alla casella funzionale xx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.3 Il lavoratore delocalizzato permane a tutti gli effetti in organico ed in servizio presso l’Ufficio di assegnazione, sia ai fini della gestione delle Presenze/Assenze che ai fini della consuntivazione dell’attività svolta. La delocalizzazione viene registrata in GRU nell’apposita sezione relativa alla ubicazione del dipendente.
2.4 Il lavoratore delocalizzato mantiene il proprio profilo orario, se compatibile, con l’orario di servizio dell’ufficio ospitante. La prestazione oraria giornaliera è certificata con le ordinarie modalità di rilevazione (timbrature elettroniche) presso la sede dell’Ufficio ospitante, benché elaborata dalla sede di assegnazione.
2.5 Il lavoratore delocalizzato è tenuto a recarsi presso l’Ufficio di organica appartenenza per confrontarsi con il proprio responsabile sull’andamento delle attività e per ricevere eventuali istruzioni, con cadenza da concordare, ordinariamente una volta a settimana.
2.6 Non spetta il trattamento di trasferta.
2.7 L’assegnazione e la gestione operativa delle attività svolte in regime di delocalizzazione sono concordate dal lavoratore interessato con il proprio responsabile e formalizzate dal responsabile apicale della struttura di organica appartenenza
2.8 L’Ufficio ospitante mette a disposizione del dipendente delocalizzato una postazione di lavoro idonea alle attività da svolgere.
2.9 L’ammissione al lavoro delocalizzato non comporta variazioni nello status giuridico del dipendente e non ne pregiudica le prospettive di sviluppo professionale e formativo, né i diritti sindacali. Al dipendente è garantito lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede di assegnazione.
2.10 I risultati conseguiti nel corso della delocalizzazione saranno misurati e valutati con i consueti strumenti di valutazione.
3. Requisiti di ammissione alla procedura di delocalizzazione
3.1 Alla procedura possono partecipare tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo dell’Agenzia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e in servizio presso gli uffici della regione Lombardia.
3.2 Sono esclusi dalla procedura i dipendenti che ricoprono posizioni organizzative ed incarichi di responsabilità ai sensi degli artt. 17 e 18 del CCNI sottoscritto il 18 dicembre 2006 e i titolari di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1, comma 93, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 2
3.3 Sono esclusi dalla procedura i dipendenti sospesi dal servizio sino al termine per la presentazione della domanda
4. Presentazione delle istanze
4.1 La domanda di partecipazione alla procedura di delocalizzazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul portale intranet regionale.
4.2 Nella domanda di delocalizzazione, in ciascuna fase, sarà possibile inserire una sola preferenza.
4.3 La procedura di delocalizzazione sarà regolamentata dal bando redatto secondo il format allegato in cui sono specificate le sedi e il numero di postazioni disponibili per ciascuna sedi per la fase intraprovinciale.
4.4 Esaurita la fase intraprovinciale, sempre secondo il format allegato, verrà redatto il bando inter provinciale in cui saranno specificate, le sedi e il numero di postazioni disponibili residue per ciascuna sede.
5. Titoli e formazione delle graduatorie
5.1 In entrambe le fasi, la formazione delle graduatorie terrà conto dei titoli e dei punteggi indicati nell’allegato B che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
5.2 A parità di punteggio, saranno applicati i seguenti criteri di precedenza
- maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
- maggiore incidenza dei motivi di salute e difficoltà di deambulazione;
- maggiore incidenza della distanza tra domicilio e sede di assegnazione
5.3 Scaduti i termini per l’accettazione della delocalizzazione intra provinciale, viene avviata la fase inter provinciale. La partecipazione è regolata secondo quanto previsto agli articoli precedenti e scaduti i relativi termini di presentazione delle domande verrà formata la graduatoria di delocalizzazione interprovinciale.
6. Accettazione
6.1 Gli interessati utilmente collocati nelle graduatorie intra provinciali e interprovinciale dovranno esprimere la propria accettazione/rinuncia alla delocalizzazione entro 5 giorni lavorativi, compreso quello di pubblicazione utilizzando la procedura informatica dedicata (già utilizzata per la compilazione e l’invio della domanda). La mancata espressione di volontà sarà considerata come rinuncia alla delocalizzazione. Al termine dei 5 giorni, saranno pubblicate le graduatorie definitive.
7. Tempi di attuazione
7.1 Pubblicazione Bando I fase entro il
7.2 Presentazione domande entro il
7.3 Pubblicazione graduatoria I fase entro il
7.4 Provvedimenti di delocalizzazione entro il
7.5 Decorrenza delocalizzazione I fase
7.6 Pubblicazione Bando II fase entro il
7.7 Presentazione domande entro il
7.8 Pubblicazione graduatoria II fase entro il
7.9 Provvedimenti di delocalizzazione entro il
7.10 Decorrenza delocalizzazione II fase
8. I bandi, intra provinciale per la prima fase e inter provinciale per la seconda fase, emanati a seguito del presente accordo sono portati a conoscenza di tutto il personale in servizio, anche se assente a qualsiasi titolo (ferie, malattia, aspettativa, distacco, comando, part-time etc.) e saranno pubblicati sul sito intranet della Direzione Regionale.
9. Il Presente accordo e i conseguenti provvedimenti di delocalizzazione hanno una durata sperimentale di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dei relativi accordi individuali, salvo decadere – se antecedente – alla data di regolamentazione dell’istituto del lavoro delocalizzato a livello nazionale.
Milano, 2022
Parte pubblica | Organizzazioni sindacali regionali |
Firmato | FP CGIL |
CISL FP | |
UIL PA | |
FLP | |
CONFSAL-UNSA | |
CONFINTESA FP | |
USB PI |
ALLEGATO A: tabella postazioni totali disponibili ALLEGATO B: Xxxxxx e punteggi
CARICHI DI FAMIGLIA Xx fini dell’attribuzione del punteggio i figli presi in considerazione sono quelli in età prescolare e scolare, fino al compimento di 14 anni. | PUNTI | PESO |
Xxxxx in stato di gravidanza | 5 | 0,6 |
Genitore con 1 figlio | 10 | |
Genitore con 2 figli | 30 |
Genitore con 3 figli | 45 | |
Punteggi aggiuntivi | ||
Per ogni figlio in più oltre il terzo | 10 | |
Per ogni figlio fino a 6 anni | 5 | |
Per ogni figlio da 7 a 14 anni | 3 | |
Genitore vedovo/a, separato/a, divorziato/a o unico genitore | 10 | |
MOTIVI DI SALUTE | PUNTI | PESO |
INFERMITA'* RICHIEDENTE | 20 | 0,6 |
INFERMITA'* CONIUGE**, FIGLI, GENITORI | 10 | |
DIFFICOLTÀ DEAMBULAZIONE RICHIEDENTE | 20 | |
*patologie di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 278/2000 | ||
**Lo stesso punteggio di cui sopra viene attribuito anche nell’ipotesi di “convivente di fatto”. In tal caso, trova applicazione la documentazione certificativa anagrafica prescritta dall’art. 4, comma 1, della Legge 08/03/2000 n. 53. (controllare aggiornamento) | ||
DISTANZA DOMICILIO-LAVORO | PUNTI | PESO |
0-30 * | 0 | 0,4 |
31-60 | 10 | |
61-90 | 20 | |
Oltre 91 | 40 | |
*La distanza tra il domicilio e il posto di lavoro (sede di organica appartenenza) sarà stimata in minuti con l’ausilio dei siti web ATM, Trenitalia, passante ferroviario, viamichelin per mezzo privato in assenza di mezzo pubblico. Sarà considerato il percorso più veloce aggiungendo 5 minuti, fino ad un massimo di 10 minuti aggiunti, per ogni cambio di mezzo. |