Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Reggio Xxxxxx
(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo del debitore - articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e seguenti del codice di procedura civile)
Il giudice
nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebi- tamento iscritta al n° 1637 del ruolo generale dell’anno 2014 ha emesso il seguente
d e c r e t o
L’oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabili- re se l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamen- to proposto da Xxxxxx Xxxxxxxx ai propri creditori possa essere omologato.
Alla domanda deve essere data risposta negativa, nonostante il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli.
L’articolo 10, terzo comma, della legge 27 gennaio 2012 n° 3 prevede testualmente che «all’udienza» (fissata ai sensi dell’articolo 10 per la discussione dell’accordo) «il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai credito- ri, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 …».
Il testo di legge va interpretato, a mente dell’articolo 12 del- le preleggi, secondo il significato fatto palese dalle parole utilizzate dal legislatore e secondo la connessione di esse.
IL XXXX.xx
Ora, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto.
Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori.
Alla domanda deve essere data risposta positiva.
Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del
31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984.
Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente».
Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx.
Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi.
Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari.
Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano.
È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del
disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto.
È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente.
Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx 00, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00.
Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc…
Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.
IL XXXX.xx
In primo luogo perché il trust è stato istituito in data 31 mar- zo 2014, quando la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dall’odierno proponente ed il suo patrimo- nio prontamente liquidabile era già palese.
In secondo luogo, perché le finalità del trust apparivano, al momento della costituzione, ed appaiono ancora oggi, totalmente fantasiose ed irrealizzabili: infatti, salvo per la parte con- cernente il mantenimento del disponente in modo da fargli con- servare lo stesso attuale tenore di vita, i beni in trust do- vrebbero essere amministrati e gestiti nell’interesse della (i- nesistente) prole dell’Avanzini, che al presente non è nemmeno coniugato e, almeno da quello che consta dagli atti, non è nep- pure stabilmente convivente con qualcuno.
In terzo luogo, perché è stato designato trustee il fratello del disponente, legato al disponente da vincoli di parentela e sprovvisto (almeno stando a quello che risulta dagli atti) di profili professionali coerenti con la complessità dell’attività gestoria.
In quarto luogo, ha assunto il ruolo di guardiano l’avvocato Xxxxx, presumibilmente legato da mandato professionale nei con- fronti dello stesso disponente o del trustee.
In quinto luogo, l’atto istitutivo del trust, pur essendo stato redatto nella stessa data del rogito di dotazione ha preso la forma della scrittura privata autenticata dal notaio Pulvirenti: precauzione notoriamente utilizzata dai notai in presenza di at- ti giuridici di dubbia validità o efficacia.
Infine, i poteri di gestione dei beni in trust sono conformati in maniera tale da consentire al disponente un ampio controllo sulle scelte del trustee.
Come è dato desumere da tali elementi, il trust Xxxx appare di- retto ad ottenere la segregazione dei cespiti descritti nel ro- gito di conferimento, in modo da mantenere la stessa destinazio- ne che essi avevano prima dell’istituzione del trust.
In conclusione, o si è in presenza di un c.d. trust sham (che ricorre quando il trust istituto è meramente apparente), ovvero di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei cre- ditori i beni oggetto dell’atto di conferimento.
Ricorrendo tale secondo caso, è tuttavia evidente che l’articolo 15, primo comma, lettera e) della legge n° 364/1989 e l’inderogabilità dell’articolo 2740 codice civile impediscano il riconoscimento del trust costituito dall’Avanzini (sul punto oc- corre solo aggiungere che non appare possibile realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici).
Pertanto, sussistendo un atto di frode compiuto dall’Avanzini in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovraindebi- tamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologa- to.
A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori ab- biano dato consenso alla proposta stessa.
Al rigetto della domanda segue la liquidazione del compenso in favore del professionista Gestore della crisi, tenendo conto dei criteri e dei parametri previsti dagli articoli 15 e 16 del de- creto ministeriale n° 202 del 2014 e della interruzione della procedura per effetto del rigetto della domanda (si segnala che il compenso massimo, comprese le spese generali, può essere pari al massimo al 10% del passivo, pari ad euro 1.627.942).
p.q.m.
I. rigetta la domanda di omologazione dell’accordo di ristruttu- razione dei propri debiti proposto da Xxxxxx Xxxxxxxx;
II. revoca il decreto 2 dicembre 2014;
IL XXXX.xx
III. ordina la cancellazione della trascrizione del decreto stesso e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità dispo- sta;
IV. liquida alla dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxxx il compenso finale nella misura di euro 8.000,00, compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 10%, oltre al c.p. ed all’i.v.a..
Reggio Xxxxxx, 11 marzo 2015.