Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio Mod. VK99/06
Generali Italia S.p.A.
VALORE COMMERCIO PLUS
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio Mod. VK99/06
Contraente Polizza N.
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Condizioni di assicurazione Generali Valore Commercio Plus mod. VK99/06
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Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Generali Valore Commercio Plus
mod. VK99/06
PARTE COMUNE
I. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato sotto qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il presente contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Generali Italia S.p.A.
Archivi Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Archivi informatici Dati e “Programmi di utente” per “Computer”, contenuti su “Supporti informatici”.
Armadi forti Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.
Attrezzatura
ed arredamento
Attrezzatura ed arredamento dell’esercizio, comprese insegne, macchine d’ufficio e registratori di cassa, nonché quant’altro di simile normalmente pertinente all’attività dichiarata.
Sono comprese le “Macchine elettroniche” Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa.
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Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme, aggiunti dall’Assicurato locatario
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Casseforti mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Chiosco Piccola costruzione di superfice coperta non superiore a 25 m² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi ed infissi e l’eventuale basamento in cemento.
Centrale
di Telesorveglianza
Sistema operativo al quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione (antincendio, antintrusione, rapina, tvcc ecc.) ed in grado di provvedere, mediante personale opportunamente addestrato, alla gestione degli allarmi.
Computer Apparecchiature e macchine elettroniche di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature).
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Merci”.
Contratto di assistenza Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione
tecnica
preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Costruzioni in bioedilizia
Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell’area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura – Arredamento”.
Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
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Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Lastre esterne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Macchine elettroniche Macchine ed apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche ecc.), nonché macchine da scrivere e da calcolare anche elettriche: il tutto facente parte dell’attrezzatura e dell’arredamento dell’esercizio. Sono compresi i “Computer”.
Sono esclusi:
- le macchine e le apparecchiature che, pur avendo componenti elettroniche integrate, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni) e che rientrano pertanto nella partita “Attrezzatura - Arredamento” ovvero alla partita “Fabbricati” ;
- i giochi elettronici;
- quanto indicato sotto la definizione di “Merci”.
Merci Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, beni in lavorazione, riparazione o deposito.
Partita Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un unico capitale.
Programmi di utente Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Programmi in licenza d’uso
Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
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Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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Supporti informatici schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.
Tetto - Copertura - Solai
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a “vetri stratificati di sicurezza” i “vetri antivandalismo / antieffrazione” conformi alla norma UNI 356.
Vetri stratificati
di sicurezza speciali
Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm oppure costituita da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm. Sono parificati a “vetri stratificati di sicurezza speciali” i “vetri antiproiettile” conformi alla norma EN 1063.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
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• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 2.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Art. 2.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di trenta giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo).
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La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
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Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società (tranne il caso di polizza regolabile) rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.7 Indicizzazione
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento inviando raccomandata all’altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.
Art. 2.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto
Art.2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.10 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 2.11 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo
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esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
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3. CODICI ATTIVITÀ
Art. 3.1 - Codice attività
L’assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività commerciale esercitata si identifichi con quella individuata nell’elenco che segue dal “codice attività” indicato in polizza e dall’eventuale “codice seconda attività”.
Sono considerate “attività commerciali” anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.
Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.
Limitatamente alle sezioni Responsabilità Civile e Spese Legali e Peritali eventuali attività di noleggio si intendono comprese soltanto se espressamente indicate nella descrizione dell’attività.
La categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1 e 2 per Responsabilità Civile, 1, 2 e 3 per Incendio e 1, 2, 3 e 4 per il Furto) ed esprime, per ciascuna attività, il grado di “pericolosità” del rischio, in rapporto alla garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.
Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2, 3 o 4: rischi più gravi).
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile, nell’ambito della categoria tariffaria indicata devono intendersi inclusi anche i rischi inerenti a merci od attività diversi da quelli indicati in polizza, purché ascrivibili a categorie tariffarie con numero uguale o più basso.
Nel caso in cui sia indicata in polizza anche il “codice seconda attività” i numeri delle categorie tariffarie riportate saranno i maggiori tra quelli relativi ai due codici attività.
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto le merci appartenenti ad attività di categorie tariffarie superiori e le merci che non possono essere assicurate per la Sezione (ad esempio, le pellicce per la sezione Furto) sono comprese con un limite di indennizzo complessivo del 25% della somma assicurata.
Ove nell’elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere “vendita e/o esposizione e/o deposito”. Per le Sezioni Spese Legali e Peritali ed Assistenza i codici attività hanno valore statistico.
CODICI ATTIVITA' | RAGGRUPPAMENTI | |
050-060 | ESERCIZI PUBBLICI | |
100-170 | ALIMENTARI E SIMILI | |
200-265 | ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI | |
300-340 | MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ALTRI ARTICOLI PER LA CASA | |
400-450 | ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA | |
500-525 | VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI | |
550-570 | SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO | |
600-635 | PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA | |
700-745 | CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA | |
800-835 | VARIE | |
850-870 | ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI |
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Settore ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo) | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
000 | Esercizio vuoto | 1 | = | = |
050 | Bar, Caffetteria, Enoteca | 3 | 3 | 2 |
055 | Pasticceria, gelateria e yogurteria con produzione propria e con servizio di bar | 3 | 3 | 3 |
056 | Pasticceria, gelateria e yogurteria con produzione propria e senza servizio di bar | 2 | 2 | 3 |
057 | Pasticceria, gelateria e yogurteria senza produzione propria e senza servizio di bar | 1 | 2 | 2 |
060 | Ristorante, trattoria, pizzeria, birreria, paninoteca, tavola calda, fast food, friggitoria, rosticceria. | 3 | 3 | 3 |
070 | Cibi da asporto - pizza, sushi, kebab | 3 | 2 | 3 |
080 | Stabilimenti balneari | 3 | 3 | 3 |
Settore ALIMENTARI E SIMILI | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
100 | Alimentari, surgelati, gastronomia senza produzione propria, anche con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia: vendita al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400 mq. | 1 | 3 | 2 |
101 | Alimentari, surgelati, gastronomia senza produzione propria, anche con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia: vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq. | 1 | 3 | 2 |
105 | Acqua, bibite analcoliche, birra | 1 | 2 | 1 |
110 | Caffè, thè, spezie, coloniali in genere | 1 | 3 | 1 |
115 | Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi | 1 | 1 | 1 |
120 | Farine e paste alimentari commestibili, riso; olio e grassi commestibili; dolciumi in genere; zucchero e surrogati; cacao, cioccolato; confetture e conserve alimentari | 1 | 2 | 1 |
125 | Fruttivendolo, prodotti ortofrutticoli in genere | 2 | 1 | 2 |
130 | Latteria | 1 | 2 | 2 |
135 | Macelleria, polleria, carni (fresche, congelate, surgelate) | 1 | 3 | 2 |
136 | Macelleria, polleria, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione | 2 | 3 | 3 |
140 | Negozio di gastronomia, produzione di pasta fresca | 1 | 3 | 3 |
145 | Panetteria con produzione propria, anche di dolciumi | 1 | 2 | 3 |
150 | Pescheria, prodotti ittici (anche conservati ed in scatola) | 1 | 2 | 2 |
151 | Pescheria, prodotti ittici, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione | 2 | 2 | 3 |
155 | Prodotti lattiero-caseari (formaggi, ecc.) | 1 | 3 | 3 |
160 | Rivendita di pane | 1 | 2 | 2 |
165 | Salumeria, salumi in genere | 1 | 3 | 2 |
170 | Vini, liquori e altre bevande alcoliche (per birra, vedi codice 105) | 1 | 3 | 1 |
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Settore ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
200 | Abbigliamento in genere, confezioni, maglieria e biancheria per la persona | 3 | 4 | 1 |
201 | Abbigliamento in pelle, pelli | 2 | 4 | 1 |
205 | Calzature in genere | 2 | 3 | 1 |
210 | Cappelli e berretti | 2 | 1 | 1 |
215 | Coperte, copriletto, trapunte, foderami, biancheria per la casa | 2 | 3 | 1 |
220 | Cordami, spaghi, sacchi e simili | 3 | 1 | 1 |
225 | Filati | 2 | 2 | 1 |
230 | Guanti, calze, cravatte, fazzoletti | 3 | 3 | 1 |
235 | Materassi e cuscini, escluse le operazioni di materassaio. Esclusi quelli di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna e microporosa | 3 | 2 | 2 |
240 | Mercerie, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, trini e passamanerie | 2 | 3 | 1 |
245 | Moquette, tappeti (per quelli orientali, vedi cod. 265) | 3 | 3 | 2 |
250 | Pelletterie, valigie, articoli da viaggio, xxxxx e xxxxxxxx, cinture, portafogli, ombrelli | 2 | 4 | 1 |
255 | Pellicce e pelli da pelliccia (non opera la sezione Furto) | 3 | = | 1 |
260 | Stoffe, tessuti, velluti per arredamento; tendaggi, arazzi | 2 | 3 | 1 |
261 | Stoffe, tessuti, velluti per l'abbigliamento | 2 | 4 | 1 |
265 | Tappeti orientali e di pregio | 3 | 4 | 1 |
Settore MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
300 | Audiovisivi (televisori, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, autoradio, videocamere ed altri simili apparecchi); accessori e ricambi relativi | 3 | 4 | 2 |
305 | Articoli casalinghi, stoviglie e posate, soprammobili ed utensili per la cucina | 2 | 2 | 1 |
310 | Carta da parati | 2 | 1 | 1 |
315 | Cornici (per antichità ed arte, vedi codice 805) | 3 | 1 | 1 |
320 | Elettrodomestici (non audiovisivi) ed apparecchi domestici (macchine per cucire e per maglieria, stufe, ecc.); accessori e ricambi relativi | 2 | 3 | 2 |
325 | Lampadari e lampade da tavolo | 3 | 1 | 1 |
330 | Mobili ed articoli per l'infanzia, carrozzine (per abbigliamento, vedi codice 200; per giocattoli, vedi codice 720) | 3 | 1 | 2 |
335 | Mobili in genere (per antichità ed arte, vedi codice 805). Esclusa la lavorazione del legno e di tappezzeria, salvo piccoli adattamenti | 3 | 2 | 2 |
340 | Vetri, specchi, cristalleria | 2 | 2 | 1 |
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Settore ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
400 | Apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento | 1 | 1 | 2 |
405 | Articoli fotografici ed ottici, comprese eventuali operazioni di sviluppo e stampa | 3 | 4 | 1 |
410 | Apparecchi tecnici e scientifici, bilance non elettroniche, meccanismi di precisione | 3 | 2 | 1 |
415 | Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 2 |
420 | Elettronica: personal computer, tablet e laptop, apparecchiature e componenti elettroniche, calcolatrici, video games | 3 | 4 | 2 |
423 | Telefonia: telefoni cellulari, compresi accessori e pezzi di ricambio | 3 | 4 | 1 |
425 | Ferramenta, articoli fai da te, attrezzi agricoli e per il giardinaggio, utensileria e rubinetteria, articoli in metallo (per utensileria elettrica, vedi codice 415) | 1 | 2 | 2 |
430 | Laminati, trafilati, profilati, pani di metallo (per stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile, vedi codice 431) | 1 | 1 | 2 |
431 | Laminati, trafilati, profilati, pani di: stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile | 1 | 3 | 2 |
435 | Macchine e meccanismi: agricoli, edili, stradali, industriali, per la zootecnia ed il giardinaggio, compresi accessori e pezzi di ricambio (per utensileria elettrica, vedi codice 415) | 1 | 1 | 2 |
440 | Macchine per caffè, cucine, fornelli ed altri simili apparecchi per la comunità e per i pubblici esercizi | 2 | 1 | 2 |
445 | Macchine per duplicare, fotocopiatrici e simili, macchine per scrivere e attrezzatura ed arredamento d'ufficio | 2 | 3 | 2 |
450 | Medaglie, coppe e targhe | 2 | 2 | 1 |
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Settore VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI | |||||||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||||||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | |||||||
500 | Accessori e ricambi per auto e veicoli in genere (per audiovisivi, vedi codice 300; per pneumatici, vedi codice 525) | 2 | 3 | 2 | |||||
505 | Accessori e ricambi per natanti e motori marini (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 2 | |||||
510 | Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, veicoli in genere | 1 | 2 | 2 | |||||
515 | Lubrificanti (oli e grassi) | 2 | 2 | 1 | |||||
520 | Natanti in genere e motori marini. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio | 3 | 2 | 2 | |||||
521 | Natanti in genere e motori marini. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio, compresi ricambi e accessori | 3 | 3 | 2 | |||||
525 | Pneumatici e camere d'aria. Escluse operazioni di vulcanizzazione | 3 | 3 | 2 | |||||
530 | Distributore autolavaggio | carburanti | senza | autofficina | e | senza | 3 | 4 | 3 |
Settore SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO | ||||
550 | Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni. Esclusa la preparazione di munizioni | 3 | 4 | 1 |
551 | Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio. Esclusa la preparazione di munizioni (in caso di presenza di armi, munizioni o abbigliamento, vedi codice 550) | 3 | 3 | 1 |
555 | Bigiotteria e minuteria d'ornamento personale | 1 | 2 | 1 |
560 | Noleggio e vendita di dvd, videogames e supporti multimediali | 3 | 4 | 1 |
565 | Strumenti musicali e relativi accessori, edizioni musicali, dischi e cassette audio, compact-disc, videocassette non incise (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 1 |
570 | Articoli da regalo, souvenir, bomboniere | 3 | 2 | 1 |
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Settore PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA | |||||||||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||||||||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | |||||||||
600 | Articoli di sanitaria, igienici e medicali, corsetteria, apparecchi ortopedici ed elettromedicali | 2 | 1 | 2 | |||||||
605 | Vendita al dettaglio di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, senza limite per infiammabili | 3 | 1 | 2 | |||||||
606 | Vendita all'ingrosso di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, col limite di 500 kg per infiammabili | 3 | 1 | 2 | |||||||
610 | Detersivi, detergenti ed altri prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali | 3 | 1 | 1 | |||||||
615 | Erboristeria alimentari | e | prodotti | macrobiotici | - | integratori | 2 | 3 | 2 | ||
620 | Farmacia, anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia | 2 | 3 | 3 | |||||||
621 | Parafarmacia, anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia | 2 | 3 | 2 | |||||||
625 | Prodotti farmaceutici (commercio all'ingrosso) | 2 | 4 | 1 | |||||||
630 | Prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, l'enologia ed il giardinaggio; anticrittogamici e antiparassitari, concimi e fertilizzanti, diserbanti e disinfestanti | 3 | 2 | 2 | |||||||
635 | Profumeria, cosmetici, prodotti bellezza della persona | per | l'igiene | e | la | 3 | 3 | 2 |
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Settore CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
700 | Articoli di materia plastica non espansa né alveolare, di gomma non microporosa né spugna. | 3 | 1 | 1 |
705 | Articoli in legno e in vimini. Escluso antichità ed arte | 3 | 1 | 1 |
710 | Cartoleria, cartolibreria, carta per imballaggi, articoli per belle arti, cartotecnica e timbri (per penne a sfera e stilografiche, matite automatiche, vedi codice 740; per filatelia e numismatica, vedi codice 820) | 2 | 1 | 1 |
715 | Fotocopie, eliografia | 2 | 2 | 1 |
720 | Giocattoli (per giochi elettronici, vedi codice 420) | 3 | 2 | 1 |
721 | Ludoteca | 3 | 2 | 3 |
725 | Libri, giornali, riviste | 2 | 1 | 1 |
730 | Materiali e manufatti incombustibili per l'edilizia, compresi: pietra, marmi, graniti, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane ed altri prodotti ceramici; vetri, cristalli; stucchi | 1 | 1 | 2 |
731 | Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili, compresi metalli non ferrosi e relative leghe. Espansi o alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci | 3 | 2 | 2 |
732 | Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili. Espansi od alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci | 3 | 2 | 2 |
735 | Paniforti, pannelli truciolari, legno compensato, squadrati di legname, tavolame | 3 | 1 | 2 |
740 | Penne a sfera e stilografiche, matite automatiche | 2 | 3 | 1 |
745 | Serramenti, anche avvolgibili o blindati, in legno e in plastica | 3 | 1 | 2 |
746 | Serramenti, anche avvolgibili o blindati in metallo | 2 | 1 | 2 |
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Settore VARIE | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
800 | Animali vivi (forniture, accessori e mangimi). Esclusi allevamenti | 3 | 1 | 1 |
805 | Antichità ed arte | 3 | 4 | 1 |
810 | Articoli religiosi | 2 | 1 | 1 |
812 | Candele e saponi, vendita | 2 | 2 | 1 |
815 | Emporio, Bazar (esercizi caratterizzati da un vasto assortimento di merci) | 3 | 4 | 1 |
818 | Modellismo | 3 | 4 | 1 |
820 | Filatelia e numismatica (non opera la sezione Furto) | 3 | = | 1 |
825 | Fiorai. Piante ornamentali e fiori non in coltivazione o in serra (con il massimo per piante e fiori secchi del 20% del valore totale di tutte le merci per la sezione Incendio) | 3 | 1 | 2 |
830 | Gioielleria, oreficeria, argenteria (non opera la sezione Furto) | 1 | = | 1 |
831 | Compro oro (non opera la sezione Furto) | 1 | = | 1 |
835 | Tabaccheria, articoli per fumatori e relativi accessori (con il massimo del 20% per valori bollati per la sezione Furto) | 3 | 4 | 1 |
836 | Sigarette elettroniche | 2 | 4 | 1 |
840 | Parrucche | 3 | 1 | 1 |
Settore ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI | ||||
850 | Barbiere, parrucchiere per uomo - senza vendita articoli | 1 | 1 | 2 |
851 | Barbiere, parrucchiere per uomo - con vendita articoli | 1 | 2 | 2 |
855 | Lavanderia, stireria e tintoria (riguardanti indumenti usati) - anche automatiche. | 3 | 3 | 2 |
860 | Parrucchiere per donna, estetista, visagista, centri di estetica (la Sezione RCG non opera per i centri di estetica) - senza vendita prodotti bellezza | 1 | 1 | 3 |
861 | Parrucchiere per donna, estetista, visagista, centri di estetica (la Sezione RCG non opera per i centri di estetica) - con vendita prodotti bellezza | 1 | 2 | 3 |
865 | Sartoria su misura e modisteria | 3 | 4 | 1 |
870 | Studio di fotografia (per articoli fotografici ed ottici, vedi codice 405) | 3 | 3 | 1 |
875 | Toelettatura per animali | 1 | 1 | 3 |
880 | Onoranze funebri | 3 | 2 | 2 |
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VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE INCENDIO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri:
• “Fabbricati”;
• “Attrezzatura-Arredamento”;
• “Merci”.
Sono esclusi dalla partita “Fabbricati”:
• quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato in polizza la somma assicurata relativa alla GARANZIA ADDIZIONALE 1 Rischio locativo;
Sono esclusi dalla partita “Attrezzatura-Arredamento”:
• i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.
• le cose relative alla partita “Macchine elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
La somma assicurata della partita “Merci” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati in polizza.
Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Attrezzatura-Arredamento” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata:
- Valori che non costituiscano merce oggetto di vendita, fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti. Valore di ricostruzione e rimpiazzo
L’assicurazione è prestata:
- per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il “Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 - Danni materiali e diretti
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
a) incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
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Pagina 18 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi;
d) implosione;
e) onda sonica;
f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
g) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) urto veicoli non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa;
i) da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici, esclusi i danni alle “Macchine elettroniche” ed alla partita “Merci”, fino a concorrenza di euro 1.000,00, se non diversamente indicato (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.3 - Fenomeno elettrico).
La Società si obbliga a indennizzare altresì:
j) xxxxx conseguenziali da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
Art. 2.2 - Rottura delle “Lastre esterne”
Se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:
- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l’azione della grandine;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell’assicurazione.
Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile. Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 2.1 della presente Sezione (incendio, esplosione o scoppio ecc.), il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 2.500,00.
La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne.
Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art.
7.7 della presente Sezione.
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Nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole
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speciali.
Art. 2.3 – Danni alle “Macchine elettroniche”
Se assicurata la partita “Macchine elettroniche”, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati agli stessi da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga dell’art. 3.1 lettera f) della presente Sezione.
Sono inoltre compresi, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione i danni causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Ferme le altre esclusioni di cui all’art. 3.1 della presente Sezione, la Società inoltre non risponde dei danni:
a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nelle normali prestazioni dei contratti d’assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall’Assicurato;
c) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate, o attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
d) per smarrimenti e ammanchi constatati in sede di inventario;
e) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
f) di furto e rapina.
Relativamente ai danni di natura elettrica, in caso di danno è operante una franchigia di euro 200,00.
Limitatamente ai “Computer”, qualora non siano installati o non siano stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.
Inoltre, l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.
Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all’art. 2.1 della presente Sezione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a euro 100,00.
La Società indennizza inoltre, fino alla concorrenza di euro 1.000,00, i costi necessari ed effettivamente sostenuti:
- per la duplicazione o per il riacquisto dei “Programmi in licenza d’uso”;
- per la ricostruzione degli “Archivi informatici”;
che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile che abbia colpito i “Computer”.
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Art. 2.4 - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
La Società pagherà anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione:
a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di merci, attrezzatura, arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 ovvero di euro 10.000,00 se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G309;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro, sino alla concorrenza di euro 10.000,00 ovvero di euro 20.000,00 se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G309.
Art. 2.5 - Oneri aggiuntivi
1. Danno subito dai vicini
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da terzi che occupino una porzione dello stesso fabbricato che ospita l’attività assicurata e l’Assicurato non possa accedere ai propri locali e debba forzatamente sospendere l’attività, la Società corrisponderà allo stesso una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
2. Danno subito dai fornitori di beni
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da fornitori dell’Assicurato da cui dipenda in esclusiva l’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’Assicurato provi che nonostante egli si sia tempestivamente ed efficacemente attivato, non sia stato in alcun modo possibile rifornirsi temporaneamente attraverso canali alternativi, con la conseguente forzata sospensione dell’attività, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni. Tale garanzia è operante solo se assicurata la somma “Merci”.
3. Danno subito dai fornitori di servizio
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da fornitori in esclusiva di energia elettrica, acqua, gas, nel caso in cui la mancata erogazione del servizio sospeso comporti la forzata sospensione dell’attività dell’Assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
Per tutte le condizioni della presente clausola, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad euro 1.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
3. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
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b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
Condizioni di assicurazione
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c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sono inoltre esclusi i danni:
d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
g) determinati da dolo dell’Assicurato;
h) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 – Caratteristiche del Fabbricato
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, è costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l’eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. L’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.
Se richiamato in polizza il codice D130, per i soli Chioschi è tuttavia tollerata la “costruzione in bioedilizia”.
Art. 4.2 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg. Relativamente al codice attività “550” tale limite si intende elevato a 20 kg.
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i prodotti pirotecnici di libera vendita purché siano rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve comunque superare il 10% del valore di tutte le altre merci.
Gli infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:
- i liquori in bottiglia;
- gli infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento.
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Art. 4.3 - Fenomeno elettrico (escluse le “Macchine elettroniche”)
La Società risponde, a deroga di quanto previsto dall’art. 3.1 lettera f della presente Sezione, dei danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati” e “Attrezzatura–Arredamento” causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica).
Se indicato in polizza il codice G010 sono escluse dalla presente garanzia le cose assicurate alla partita “Fabbricati”.
Per i trasformatori con oltre 12 anni d’esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall’eventuale estensione di garanzia “valore a nuovo”.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 300,00 per ogni singolo sinistro. Tale importo si intende ridotto a euro 200,00 in caso di danno che coinvolga la sola partita “Attrezzatura-Arredamento”.
La Società non risponde dei danni:
a) alle “Macchine elettroniche” così come definite alla voce “Definizioni”;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Agli effetti di questa garanzia, in ogni caso, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore a euro 1.000,00.
Tale importo si intende elevato a:
- euro 5.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE05;
- euro 15.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE15.
- euro 25.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE25.
Art. 4.4 - Buona fede
Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.
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Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell’art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all’indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi la Società avrà comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.
Condizioni di assicurazione
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Art. 4.5 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.
Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal successivo art. 4.7.
Art. 4.6 - Rinuncia all’azione di rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. La Società inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo – all’azione di rivalsa dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l’Assicurato:
- ne faccia motivata richiesta entro 90 giorni dall’accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l’azione di risarcimento.
Art. 4.7 - Cose presso altre ubicazioni – Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre
L’assicurazione sia delle “Merci” sia dell’ “Attrezzatura – Arredamento” è estesa alle cose di proprietà del Contraente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
Art. 4.8 - Aumento della somma assicurata per le festività natalizie
Si conviene che agli effetti delle garanzie prestate con la presente sezione Incendio la somma assicurata con la partita “Merci” è maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.
Nella determinazione di tale maggiorazione deve essere comunque esclusa la somma relativa a “Merci in aumento”.
Art. 4.9 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
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Art. 4.10 - Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
Qualora sia stato convenuto:
- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.
Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all’importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la indennità viene determinata ai sensi dell’art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 4.11 - Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà
La presente assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.
L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.12 - Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
Art. 4.13 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall’art. 7.8 della presente Sezione, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita.
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I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
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Art. 4.14 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.
5. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE
1 Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
2 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
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L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
3 Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
Interruzione di esercizio da incendio ed altri rischi complementari
La Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, il danno derivante dalla perdita dei ricavi dovuta a interruzione forzata e totale dell’attività di vendita conseguente al verificarsi di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta aeromobili e veicoli spaziali, onda sonica, urto di veicoli stradali, fumo, gas e vapori ed “eventi speciali” in quanto operanti (atti vandalici e dolosi, esplosione e scoppio di ordigni, eventi atmosferici e, se scelta la garanzia estesa, sovraccarico di neve e acqua condotta) che abbiano dato luogo a:
- danno indennizzabile (o che sarebbe stato indennizzabile se non avesse operato l’eventuale franchigia) in base a quanto disposto dalla presente assicurazione;
ovvero:
- danno ad immobili ed enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l’accesso ai locali dell’esercizio assicurato.
Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, salvo quanto disposto al punto successivo (intossicazione ecc.);
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.
Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili
Per i negozi e gli esercizi ove si vendono o si somministrano alimentari o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari in genere ecc.), la Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, anche il danno derivante dalla perdita di ricavi dovuta alla chiusura totale dell’esercizio disposta dall’Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:
- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso l’Assicurato e i suoi familiari).
Determinazione dell’indennizzo spettante
L’indennizzo spettante per ogni giorno di inattività totale è pari alla somma indicata in polizza, con il massimo di 1/250 dell’importo che si ottiene detraendo dai ricavi dell’anno solare precedente quello in cui è avvenuto il sinistro, le relative spese per acquisti di merci e scorte. Il conteggio dei giorni di inattività totale va fatto in base ai giorni di effettiva apertura dell’esercizio (esclusi riposo settimanale, festività ecc.).
Se il sinistro avviene prima che sia trascorso un intero anno solare di attività, l’indennizzo suddetto non potrà superare l’importo dei ricavi relativi a tutto il periodo di attività svolta in precedenza, al netto delle spese come sopra definite, diviso il numero di giorni effettivi di attività.
Si definiscono “ricavi” quanto incassato o da incassare (al netto di IVA) per la vendita di merci o la prestazione di servizi.
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Il periodo considerato ai fini dell’indennizzo non potrà eccedere i 90 giorni ed è limitato al tempo minimo
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ragionevolmente necessario per la ripresa dell’attività.
Per ogni sinistro è pattuita una franchigia pari a tre volte la “Indennità giornaliera” indicata in polizza.
Se nel periodo di tempo considerato l’Assicurato esercita in altri luoghi una attività totalmente o parzialmente sostitutiva, l’indennizzo dovuto sarà ridotto in proporzione tra i ricavi ottenuti dall’attività sostitutiva e quelli che si sarebbero ottenuti se non si fosse verificato il sinistro.
Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato dopo il ripristino dell’attività esercitata e ciò a parziale deroga dell’art. 7.8 della presente Sezione.
Aumento dell’importo dell’indennizzo per le festività natalizie
Si conviene che agli effetti della presente garanzia addizionale la somma indicata in polizza viene maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio. Si intende maggiorato anche il valore del relativo massimo che diviene pari a 1/200 dell’importo che si ottiene detraendo dai ricavi dell’anno solare precedente quello in cui è avvenuto il sinistro, le relative spese per acquisti di merci e scorte.
Spese per il riavvio dell’attività
Qualora l’interruzione forzata e totale dell’attività di vendita si prolunghi per oltre 15 giorni, la Società risarcisce le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell’attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:
a) nel caso si renda necessario comunicare il trasferimento ad un nuovo indirizzo ovvero promuovere la riapertura dell’esercizio, verranno rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie. Tali spese comprendono, fino ad un importo massimo complessivo di euro 2.500,00 per sinistro, sia la pubblicità effettuata tramite stampa e/o radiodiffusione locale, sia la pubblicità effettuata tramite affissioni o depliant;
b) nel caso si renda necessario l’intervento di personale per riavviare l’attività (ad esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino ecc.), la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.
6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE
CODICE G022 - Danni indiretti
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, la Società pagherà un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.
Detto indennizzo verrà calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all’importo del risarcimento per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Attrezzatura-Arredamento” e “Merci”.
Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l’importo del risarcimento per danni diretti e materiali aumentato
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del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.
CODICE G023 - Maggiori spese
La Società, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l’Assicurato, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, delle spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.
CODICE G523 - Eventi speciali
La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Attrezzatura–Arredamento” e “Merci” da:
A - Eventi sociopolitici
persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli. Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 lettere l) e n) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.
La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione.
Sono esclusi i danni:
- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
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Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
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- con applicazione di uno scoperto del 10% o della eventuale maggiore percentuale indicata in polizza, col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita e con l’ulteriore limite del 10% della somma assicurata alla partita “Attrezzatura-Arredamento” per enti all’aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.
Agli effetti della presente garanzia, a deroga di quanto sopra riportato e se richiamato in polizza il codice D130, per i chioschi con costruzione in bioedilizia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:
- per singolo sinistro, dello scoperto del 10% o della eventuale maggiore percentuale indicata in polizza, con il minimo di euro 1.000,00.
B - Eventi atmosferici
uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
I danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
Sono esclusi i danni:
- subiti da “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all’aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Agli effetti della presente garanzia, a deroga di quanto sopra riportato e se richiamato in polizza il codice D130, per i chioschi con costruzione in bioedilizia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:
- per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00.
Se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato anche il codice G306, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro, dei danni causati:
- dagli eventi atmosferici ai pannelli solari
- dalla grandine:
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Relativamente a tale estensione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00.
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C - Ordigni esplosivi
esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto A.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
D - Acqua condotta
fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte. Sono esclusi i danni:
- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
- interrate o installate all’esterno del fabbricato;
- installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con la partita “Merci”;
- limitatamente ai danni conseguenti a gelo, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per annualità.
Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì, fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo, le “spese di ricerca e riparazione” e cioè:
- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 se indicato in polizza il codice SR01.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo relativo a tali spese sarà effettuato previa detrazione, di un importo pari a euro 250,00.
La Società inoltre rimborsa il maggiore importo fatturato dall’Azienda erogatrice del servizio idrico dovuto a un maggior consumo dell’acqua erogata derivante da perdite occulte conseguenti a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
L’importo dovuto dalla Società viene corrisposto a condizione che il consumo, risultante nella fattura di pagamento emessa dall’Azienda erogatrice del servizio idrico, conseguente a un maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati delle due annualità precedenti riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.
Se l’utenza è stata attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.
L'entità dell’importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del sinistro per tipologia di servizio.
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Per perdita occulta si intende la dispersione avvenuta in una parte dell'impianto interrata, murata o comunque
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non visibile esternamente in modo diretto.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 500,00.
Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l’Azienda erogatrice del servizio idrico od eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.
E – Sovraccarico neve
crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti sia i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.
Sono esclusi i danni:
- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN01.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.
Se viene richiamato in polizza il codice SN01, la Società a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino alla concorrenza del massimale di euro 5.000,00 per sinistro, dei danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.
Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
In ogni caso sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Se in polizza viene indicato, invece del codice G523, il codice G522, le garanzie di cui ai punti D (Acqua condotta) ed E (Sovraccarico neve) si intendono escluse, e la garanzia eventi speciali si intende composta solo dai punti A), B) e C), ferma restando l’applicazione di franchigia, limite di risarcimento e recesso.
Recesso
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La Società e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia eventi speciali mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota, di pertinenza della presente garanzia, indicata in polizza sotto la voce “premio annuale eventi speciali” (comprensivo della relativa imposta).
In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione dell’Assicurato la parte relativa al periodo di rischio non corso del premio (al netto dell’imposta) pagato per la presente garanzia eventi speciali.
CODICE D110 - Lastre interne
L’assicurazione “rottura delle lastre esterne” si estende, per una somma fino a euro 2.500,00, alle lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide collocate all’interno dei locali dell’esercizio su:
- vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell’esercizio;
- banchi, mensole e tavoli facenti parte dell’attrezzatura e dell’arredamento.
Sono escluse le cornici e le fonti di luce.
Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata sopra indicata, anche di eventuali danni causati a merce, attrezzatura ed arredamento dalla rottura di lastre interne.
CODICE TI01 - Cose trasportate
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’esercizio e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- la garanzia decorre dal momento in cui le merci lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l’ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le merci sono consegnate al destinatario;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- subiti da merci trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg o trasportate su rimorchio.
Agli effetti della presente garanzia:
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il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro
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200,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 15.500,00.
CODICE TI02 - e-Commerce - Danneggiamento prodotto
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:
a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.
La garanzia è operante a condizione che:
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme fissate per legge;
b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto e la richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettategli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
ed inoltre che:
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
f) l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore.
La Società non indennizza i danni:
- causati con colpa grave dell’Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un limite di indennizzo di euro 2.000,00 per annualità assicurativa.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve:
c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
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e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti,
c) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all’art. 7.1 della presente Sezione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’art. 7.5 della presente Sezione;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) per i Fabbricati si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per l’Attrezzatura-Arredamento si stima il relativo “valore a nuovo” , intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.
Per le Merci si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.
Art. 7.6 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per i beni rientranti nella partita Fabbricati, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
• il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
Per i beni rientranti nella partita Attrezzatura-Arredamento e nella partita Lastre esterne l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
• il primo, stimato deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
In ogni caso:
• per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
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• per gli Archivi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico.
• per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
• per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Per i beni rientranti nella partita Merci la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.
Inoltre, se assicurata la partita “Macchine elettroniche”, per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all’art. 2.3, vale quanto di seguito riportato:
• per le Macchine elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”
- per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo”
ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
• per i Programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.
• Per gli Archivi informatici l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.
Art. 7.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell’art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui sia operante il disposto dell’art. 2.7 “Indicizzazione” della Parte Comune – pertanto in polizza non è riportato tra i “codici di clausole speciali” il codice A343 – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” . Nell’effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.
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Per “Valori”, “Archivi” e “Supporti informatici” l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
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Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 37 di
Art. 7.8 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall’art. 3.1 lettera g) della presente Sezione.
Relativamente alla partita “Fabbricati” e alla partita “Attrezzature - Arredamento”, il pagamento del “supplemento d’indennizzo” è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 7.9 - Anticipo sul pagamento dell’indennizzo
L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione:
• che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso;
• che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall’art. 3.1 lettera g) della presente Sezione;
• che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 75.000,00. L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha
predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzature - Arredamento”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tali partite è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 7.10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Pagina 38 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
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Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 39 di
VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE FURTO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 Cose Assicurate
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento” di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione dell’attività indicata in polizza.
Sono esclusi dalla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”:
• i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077;
• i veicoli con targa (che non costituiscano merce oggetto di vendita).
Sono inoltre assicurati:
• Valori (che non costituiscano merce oggetto di vendita) fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”:
- contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;
- contro il furto: ovunque posti nei locali come sopra indicati; il limite è elevato al 30% se questi enti sono custoditi in armadi forti e casseforti aventi le caratteristiche descritte alla voce “definizioni”;
- trasportati al di fuori dei locali dell’esercizio (vedi capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, lettera j).
• Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”. Relativamente ai documenti, la Società rimborserà le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00.
• Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”.
La somma assicurata della partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati in polizza.
L’eventuale franchigia indicata in polizza non opera per i danni a “Valori”, oggetti personali, “Archivi” e “Supporti informatici”.
L’assicurazione può essere prestata:
• a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile;
• a primo rischio relativo e cioè con applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
La scelta tra una delle due forme è riportata in polizza mediante indicazione della somma assicurata nella cella relativa alla forma stessa.
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 Danni materiali e diretti
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate:
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Pagina 40 di Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
a) Xxxxx con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
3) con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso.
In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento
o sottrazione delle chiavi, tale scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.
b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.
d) Con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
e) Con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
f) Attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all’esterno dei locali.
Per i furti commessi con le modalità di cui alle lettere d), e), f) non è operante lo scoperto previsto per il
furto commesso con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza.
g) Xxxxx avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
h) Xxxxxx anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
i) Sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
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Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Furto - Pagina di
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j) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;
commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa.
La Società indennizza altresì:
le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dagli addetti a seguito di xxxxxx o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini di polizza con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione;
Se l’Assicurato è una società l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.
Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.
k) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
l) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.
La Società si obbliga ad indennizzare altresì:
m) i danni materiali e diretti da furto, avvenuto con le modalità sopraindicate, di fissi ed infissi del fabbricato che siano di proprietà del Contraente e che non rientrino nella definizione di “Attrezzatura-Arredamento” in quanto facenti parte dei “Fabbricati”, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”;
n) i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, - col limite annuo di euro 2.000,00 - senza applicare gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
o) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all’Assicurato o agli altri addetti.L’indennizzo, corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza, sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia. In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata Merci – Attrezzatura – Arredamento con il massimo di euro 500,00;
p) i danni conseguenti a rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Merci – Attrezzatura – Arredamento con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e valori e di euro 250,00 per il denaro.
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Pagina 42 di Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
3. ESCLUSIONI
Art. 3.1 – Esclusioni
La Società non risarcisce i danni:
a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che, in tutti i casi sopraindicati, l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
e) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’art 2.1 lettere g) ed h);
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
La Società, inoltre, non risarcisce i danni:
g) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l’assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell’8° giorno.
h) verificatisi in occasione di confische e requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Caratteristiche del fabbricato
Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto con:
a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
c) altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per xxx xxxxxxxxx (xxxx ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).
Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:
- con materiali comunemente impiegati nell’edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.
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Tuttavia è applicato lo scoperto del 20% quando il furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.
Condizioni di assicurazione
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Se richiamato il codice clausola speciale D130, l’assicurazione è operante anche per i chioschi realizzati con costruzione in bioedilizia con applicazione di uno scoperto del 20% in caso di furto.
Art. 4.2 - Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora in caso di sinistro, si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non siano conformi a quanto indicato nella presente clausola, viene convenuto uno scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora:
- la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il furto sia stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.
L’assicurazione è operante altresì con applicazione di uno scoperto del 20% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
Art. 4.3 - Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
Qualora sia stato convenuto:
- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.
Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all’importo della franchigia.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità viene determinata ai sensi dell’art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
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Art. 4.4 - Riduzione della somma assicurata
In caso di sinistro la somma assicurata con la partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento”, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell’indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Art. 4.5 - Valore a nuovo per “attrezzatura – arredamento”
A parziale deroga dell’art. 7.5 della presente Sezione, per la determinazione dell’ammontare del danno relativamente alle cose costituenti “Attrezzatura – Arredamento” si farà riferimento al “valore a nuovo”, intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento ivi previsto.
Sono escluse totalmente dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al “valore a nuovo”.
Art. 4.6 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 4.7 - Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà
La presente assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.
L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.8 - Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
Art. 4.9 - Delimitazione territoriale
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La garanzia opera unicamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
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5. GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Art. 5.1 - Vetrinette interne ed esterne
L’assicurazione delle merci è estesa al furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di addetti all’esercizio) ed esterne.
Relativamente alle vetrine esterne, la garanzia è operante:
- purché le stesse siano validamente fissate e chiuse con serrature e lucchetti e siano poste nelle vicinanze degli accessi dell’esercizio;
- con l’applicazione dello scoperto del 25%, con il minimo di euro 50,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- con il limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata per annualità assicurativa.
Art. 5.2 - Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)
La Società pagherà un indennizzo supplementare sino a concorrenza del 10% del danno liquidato a termini di polizza, con il limite massimo di euro 5.000,00, a titolo di indennità aggiuntiva purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche qualora l’indennizzo complessivo superasse la somma assicurata.
Art. 5.3 - Cose presso altre ubicazioni – Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre
L’assicurazione di “Merci - Attrezzatura – Arredamento” è estesa alle cose di proprietà del Contraente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.
Art. 5.4 - Assicurazione in locali non intercomunicanti
L’assicurazione si estende alle cose poste in altri locali situati nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all’esercizio e posti entro 300 m (in linea d’aria) dallo stesso.
Art. 5.5 - Aumento della somma assicurata per le festività natalizie
Si conviene che agli effetti delle garanzie prestate con la presente sezione Furto la somma assicurata con la partita “Merci-Attrezzatura-Arredamento” è maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.
In caso di assicurazione “a Primo Rischio Relativo” si intende maggiorato del 15% anche il valore totale dichiarato delle cose assicurate.
Nella determinazione di tali maggiorazioni deve essere comunque esclusa la somma relativa a “Merci in aumento”.
Art. 5.6 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento
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del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Art. 5.7 – Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, le garanzie rimangono in vigore per le Merci
– Attrezzature - Arredamento, che non abbia riportato danneggiamenti, nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo presso altra ubicazione.
Limitatamente alla garanzia furto, la garanzia avrà effetto purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.
6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE
CODICE G040
Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro
Si conviene, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 4.4 della presente sezione, che la somma assicurata venga automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell’indennizzo pagato.
Tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri nell’annualità assicurativa, è valido fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata.
CODICE G060
Assicurazione integrativa rapina e portavalori
Il limite di indennizzo per l’assicurazione dei “valori” per i rischi “rapina” (art. 2.1 lettere h), i)) e “portavalori” (art. 2.1. lettera j)) viene elevato, con un massimo di euro 10.000,00, dal 10% al 20% della somma assicurata.
CODICE G070
Assicurazione integrativa rapina e portavalori
Il limite di indennizzo per l’assicurazione dei “valori” per i rischi “rapina” (art. 2.1 lettere h), i)) e “portavalori” (art. 2.1. lettera j)) viene elevato, con un massimo di euro 25.000,00, dal 10% al 30% della somma assicurata.
CODICE D233
Impianto di allarme antintrusione
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 10%.
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CODICE D234
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Impianto di allarme antintrusione collegato
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione collegato con la Centrale di Telesorveglianza - che prevede, ad ogni segnalazione di allarme, l’invio di un suo incaricato presso il sito dal quale è stato inviato il segnale di allarme e che provvederà ad effettuare una accurata ispezione – ovvero collegato con le Forze dell’Ordine.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 25%.
CODICE D241
Mezzi di protezione e chiusura speciali
La condizione particolare art. 4.2 “Mezzi di chiusura dei locali” è sostituita dalla seguente:
“Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della “rapina”, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina, ecc. ) dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
a) serramenti di:
- legno pieno (intendendosi per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm;
- lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale);
- vetro stratificato di sicurezza speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro; senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm²”.
Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui sopra, riprende pieno vigore la predetta condizione particolare art. 4.2 peraltro con lo scoperto del 20%. Se il furto è commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, lo scoperto è elevato al 30%.
CODICE D250
Cose trasportate
L’assicurazione viene estesa, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ai danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’esercizio e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che
- ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni
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- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg o trasportate su rimorchio;
- a veicoli;
- subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00.
CODICE DAUT
Distributori automatici
L’assicurazione è estesa al furto con scasso subito dai distributori automatici e alla merce in essi contenuta, attinente l’attività assicurata, posti in apposita apertura della vetrina dell’esercizio commerciale assicurato.
La garanzia è operante anche per distributori posti sia all’interno sia all’esterno dei locali, purché gli stessi siano validamente fissati e chiusi con serrature e lucchetti e siano posti a non più di 20 m in linea d’aria dagli accessi dell’esercizio.
La garanzia è operante anche per i danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati al distributore ed alla merce avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo.
La presente garanzia non opera in ogni caso per gli accettatori di denaro dei distributori di carburante.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà corrisposto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore a euro 1.000,00.
CODICE G249
Assicurazione integrativa Maggiori Costi
La Società indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti al prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione dell’attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini della presente sezione.
7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
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a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
Condizioni di assicurazione
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b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l’importo approssimativo del danno;
d) presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del loro valore;
e) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
L’Assicurato o il Contraente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennizzo. Se l’Assicurato o il Contraente omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) ed e) saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
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a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all’art. 7.1 della presente Sezione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno ai sensi dell’art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev’essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - sottratte, danneggiate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) “Merci” - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
b) “Attrezzatura – Arredamento” - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Art. 7.6 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno si determina:
- per “merci” e “attrezzatura-arredamento” valutando per le cose sottratte, il valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per gli “Archivi” e i “Supporti informatici” valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Art. 7.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
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Se l’assicurazione è prestata “a Primo Rischio Relativo”, si conviene che se dalle stime fatte in base ai criteri esposti al precedente art. 7.5 il valore della partita supera il valore totale dichiarato per le cose assicurato maggiorato del 10%, la somma dovuta dalla Società è pari all’importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore totale dichiarato così maggiorato e quello risultante al momento
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del sinistro.
La regola sopra esposta non si applica per documenti e valori.
Se l’assicurazione è prestata “a Primo Rischio Assoluto” il disposto del presente articolo non si applica.
Art. 7.8 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 3.1 lettera f) della presente Sezione.
Art. 7.9 - Recupero
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l’Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
Art. 7.10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell’attività commerciale
A) Responsabilità Civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri.
L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione;
d) le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato a tutti gli effetti.
B) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
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La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
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1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato, tutti in quanto soggetti all’INAIL, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato agli effetti dei precedenti punti 1. e 2. La garanzia si intende operante, in relazione ad entrambi i punti 1. e 2., anche per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da titolari e dipendenti di ditte che svolgono in appalto servizi inerenti al funzionamento dell’esercizio (pulizia ecc.) quando svolgono detti lavori presso le dipendenze dell’Assicurato.
Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente punto 1.
La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell’Assicurato non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i lavoratori non soggetti all’INAIL l’assicurazione opera a termini del precedente punto 2, sempre che occupati nel rispetto della vigente legislazione.
Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS70, la parte del presente articolo contraddistinta dalla lett. B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro si intende abrogata e la relativa garanzia si intende pertanto non operante.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Esclusioni
Sono sempre esclusi i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) da detenzione od impiego di esplosivi;
c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o da prodotti contenenti l’amianto;
d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
e) derivanti da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera.
Per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, di cui al punto 1.1 A), sono altresì esclusi i danni:
f) derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
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g) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni nonché a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate;
h) a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
i) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
k) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua,
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (Responsabilità Civile per le cose consegnate e non consegnate negli alberghi e nei locali assimilati agli alberghi).
n) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti o somministrati dall’Assicurato dopo la consegna a terzi;
o) provocati da persone non dipendenti dell’Assicurato (ad eccezione di lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL, soci o familiari coadiuvanti) e di cui questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
p) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
q) derivanti dalla proprietà o conduzione di immobili e dei relativi impianti fissi;
r) dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
s) provocati da animali potenzialmente pericolosi, anche se oggetto dell’attività commerciale assicurata; tra i cani si intendono tali esclusivamente pit-bull, rottweiler e dobermann.
Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).
Art. 2.2 Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo, con esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 3.1 Danni da cose vendute o somministrate
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. n) della presente Sezione sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate, ferma l’esclusione dei danni derivanti da attività di produzione e lavorazione effettuate dall’Assicurato.
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Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall’Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all’acquirente.
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L’assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della polizza e causati da cose vendute e somministrate, o comunque consegnate, durante il periodo di validità della garanzia.
Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Art. 3.2 Cose indossate o portate dai clienti
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose indossate o portate dai clienti nell’ambito dei locali dell’esercizio e non consegnate. Per ogni sinistro sono stabiliti una franchigia assoluta di euro 150,00 ed un limite di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni cliente danneggiato.
Art. 3.3 Prelievo, rifornimento e consegna di merci
Sono compresi i danni avvenuti durante operazioni di prelievo o rifornimento di merci da fornitori o consegna a clienti di merci vendute compresi, a parziale deroga dell’art. 2.1 lett. h) e i) della presente Sezione, i danni alle cose trovantisi nell’ambito di dette operazioni e i danni alle cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato diverse da veicoli a motore.
Per ogni sinistro è pattuito uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00.
Resta ferma l’esclusione dei danni a cose detenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si
compiono i lavori, nonché i danni derivanti da lavori di installazione, rimozione, manutenzione ecc.
Art. 3.4 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. p) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).
Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 150,00.
Art. 3.5 Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altre ditte
A parziale deroga di quanto disposto nell’art.1.1 paragrafo A) lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi:
a) i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di sorveglianza;
b) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l’apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
c) i titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell’azienda (fermo quanto disposto nell’art. 3.6) in regola con la vigente legislazione;
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d) le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.
per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 3.6 Conduzione e proprietà dei locali dell’esercizio
A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati o locali ove si svolge l’attività assicurata indicata in polizza, compresi eventuali, magazzini e depositi purché distanti non oltre 300 metri.
Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.
Non è assicurata la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio (salvo richiamo di specifica clausola opzionale).
Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro.
La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) sempre che:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.);
- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Sono comunque esclusi i danni:
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a condutture e impianti sotterranei nonché ai fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- a cose che si trovino nei locali dove si svolgono ristrutturazioni.
Se richiamato in frontespizio di polizza, alla voce Clausole Speciali, il codice CS90 la garanzia di cui al presente articolo si intende limitata ai danni derivanti dalla normale conduzione dei fabbricati e locali ove si svolge l’attività indicata in polizza, con esclusione di ogni responsabilità civile riconducibile alla proprietà (o altro diritto reale) degli stessi.
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Art. 3.7 Responsabilità personale degli addetti
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Contraente-Assicurato nonché dei familiari collaboratori nell'esercizio per danni materiali e corporali da essi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Si intende compresa la responsabilità civile personale e diretta del titolare o del dipendente nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (artt. 31 e segg.), nonché dei soci che prestano la propria opera nell'impresa e dei lavoratori parasubordinati della stessa soggetti all'INAIL.
Agli effetti della presente garanzia, se non è richiamato il codice CS70, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'impresa assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (escluse le malattie professionali).
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 3.8 Responsabilità per fatto di titolari e di dipendenti di altre ditte
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. o) della presente Sezione, l’assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell’interesse dell’Assicurato:
a) i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico o a lavori complementari all’attività dell’impresa (per esempio aziende di trasporto, di pulizia, di manutenzione);
b) i prestatori d’opera non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione e prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l’Assicurato faccia uso per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione;
c) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce l’assicurazione per l’effettuazione di attività promozionali o per attività di istruzione (stages ecc.).
Inoltre l’assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da collaboratori non dipendenti dei quali l’impresa si avvalga e di cui debba pertanto rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Art. 3.9 Servizi di vigilanza - Cani da guardia
Ad integrazione dell’art. 1.1 della presente Sezione l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente del servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati.
Sono inoltre compresi i danni cagionati da cani utilizzati a guardia dell’azienda ad eccezione di quelli indicati nell’art. 2.1 lett. s) della presente Sezione.
In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS51 l’assicurazione comprende anche i danni cagionati da pit-bull, rottweiler e dobermann, in quanto utilizzati a guardia dell’azienda.
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In ogni caso per i danni a cose cagionati dai cani viene applicata una franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni sinistro.
Art. 3.10 Committenza auto dipendenti
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. j) della presente Sezione l’assicurazione opera anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato ai sensi di legge (articolo 2049 Codice Civile) nella sua qualità di committente di propri dipendenti (e parasubordinati ed essi equiparati) che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori a condizione che:
• i veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione;
• al momento del sinistro il veicolo sia guidato dal dipendente stesso, munito di regolare patente di abilitazione.
La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all’art. 1.1 punto A) lett.
a) della presente Sezione.
L’estensione opera con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.
Art. 3.11 Partecipazione a fiere, mostre e mercati
Ad integrazione dell’art. 1.1 della presente Sezione l’assicurazione comprende, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dall’esercizio temporaneo, per periodi di durata non superiore a 15 giorni continuativi, dell’attività commerciale identificata in polizza nell’ambito di fiere, esposizioni e mostre che si tengono in territorio Italiano o di Stati appartenenti all’Unione Europea.
L’assicurazione comprende inoltre, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dalla partecipazione occasionale a mercati e manifestazioni folkloristiche, in territorio Italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano), con esclusione dell’esercizio continuativo dell’attività assicurata in forma ambulante.
Nei casi suddetti si intendono compresi i danni derivanti da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nelle aree appositamente riservate (anche come committente di tali lavori).
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. h) e i) della presente Sezione, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell’ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose, diverse da veicoli a motore, di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute; ferma l’esclusione dei danni a cose detenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. L’estensione di cui al presente comma opera, per i danni a cose, fino a concorrenza del limite massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Viene inoltre applicata una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro. In caso di danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta si applica la franchigia prevista dall’art. 3.4 della presente Sezione.
Art. 3.12 Inquinamento accidentale
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A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. l) della Sezione Responsabilità Civile, detta assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature dell’esercizio.
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La presente estensione di garanzia viene prestata:
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l’importo massimo di euro
150.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500 per ogni sinistro.
Art. 3.13 Garanzie addizionali
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:
- dall’uso di biciclette da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
- dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché‚ dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi (fermo quanto previsto dall’art. 3.1 della presente Sezione);
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, installati altrove dai locali dell’esercizio purché in territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall’organizzazione di viste guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e altre manifestazioni in genere;
- da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.
- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell’esercizio commerciale.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
Per l’assicurazione di:
a) Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l’inchiesta a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta e deve essere corredata da copia dell’analoga denuncia fatta all’INAIL. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed
11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
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giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 Dichiarazione del numero degli addetti
Ai sensi dell’art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto, il numero degli addetti all’impresa assicurata per ciascuna ubicazione, intendendosi per tali titolari, lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato), parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti, prestatori d’opera non dipendenti dei quali l’impresa si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx) di cui l’impresa faccia uso per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione, altri collaboratori non dipendenti dei quali il titolare si avvalga e di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Art. 5.2 Deroga alla regola proporzionale (operante solo nel caso in cui il premio della presente Sezione sia non regolabile)
Qualora nel corso della durata del contratto il numero totale degli addetti all’impresa di cui al precedente art.
5.1 e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento del numero degli addetti, ai sensi dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.
Art. 5.3 Regolazione del premio (operante solo nel caso in cui il premio della presente Sezione sia regolabile sul fatturato)
Nel caso il premio sia convenuto sulla base del fatturato realizzato, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell’art. 2.2 della Parte Comune a tutte le Sezioni, sulla base dell’importo risultante dagli elementi esposti in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell’elemento “fatturato realizzato”, preso come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato realizzato.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
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Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della
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differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il
quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il registro delle fatture e quello dei corrispettivi.
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Qualora nel corso della durata del contratto il numero degli addetti all’impresa di cui al precedente art. 5.1 e indicato in polizza fosse soggetto a variazione, l’Assicurato non è tenuto a darne comunicazione alla Società e per esso non si applicano gli artt. 2.4 e 2.5 della Parte Comune a tutte le Sezioni.
Art. 5.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati
L’assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all’art. 4.2 della presente Sezione). Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell’ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
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Sezione RC Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE SPESE LEGALI E PERITALI
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Via Xxxxxx Xxxxx 9/B – Numero verde 000000000 – Fax (000) 0000000, xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.
DEFINIZIONI
Nella presente Sezione le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:
Impresa l’Impresa che stipula l’Assicurazione, cioè il Contraente;
Assicurato l’Impresa e i dipendenti dell’Impresa regolarmente iscritti a libro paga e matricola nonché i soci e familiari coadiuvanti, i lavoratori parasubordinati, gli associati in partecipazione dell’Impresa - tutti in quanto soggetti all’INAIL – e i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx) – tutti con riferimento esclusivo all’attività svolta per conto dell’Impresa nell’ambito dei compiti connessi all’esercizio della stessa.
Fatto illecito l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico;
Illecito extracontrattuale
quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante;
Inadempimento contrattuale
il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto;
Sinistro il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;
Delitto la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa;
Contravvenzione la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda;
Transazione l’accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro;
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Colposo (o contro l’intenzione)
il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie;
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Xxxxxx (o secondo l’intenzione)
il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge;
Spese di giustizia nel processo penale
costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato;
Sentenza passata in giudicato
provvedimento definitivo, non più impugnabile;
Derubricazione del reato
il caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale;
Estinzione del reato cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Garanzie prestate
La Società assume a proprio carico in luogo dell’Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell’ambito dell’attività d’impresa svolta nell'ubicazione indicata in polizza compresi eventuali magazzini o depositi purché distanti non oltre 300 metri che abbia dato luogo alle vertenze di cui all’articolo seguente (Vertenze assicurate).
Tali spese sono esclusivamente:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese investigative svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).
Art. 1.2 Vertenze assicurate
La garanzia è operante esclusivamente per:
a) vertenze relative a danni che l’Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell’Assicurato;
c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati ove l’Impresa esercita la propria attività;
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d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti dell’Impresa da propri dipendenti, da propri agenti o rappresentanti e altri lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL nonché da prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi);
e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato;
f) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione o di derubricazione del reato, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
g) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 81/2008 (“Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri”), Reg. UE 2016/679 e normativa vigente (“Privacy”), con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante, e 193/2007 (“Igiene dei prodotti alimentari”);
h) procedimenti civili o penali nei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
i) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell’Assicurato in relazione a forniture all’Impresa di beni o di servizi (compresa la somministrazione di lavoro) inerenti la propria attività, qualora il valore della vertenza superi euro 2.000,00 (euro 1.000,00 se l’Impresa non ha dipendenti); per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 500,00.
Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. i), sempre che il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l’esclusione per i casi di ricorso all’arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo; il presente a linea (h) non si applica alla fornitura di servizi assicurativi.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Esclusioni
L’assicurazione di cui alla presente Sezione e non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:
a) imputazioni per fatto doloso dell’Assicurato;
b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall’art. 1.2 della presente Sezione - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;
c) diritto tributario e fiscale;
d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
e) rapporti fra soci e/o amministratori;
f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;
g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato;
h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
k) diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 1.2, lett. g), della presente Sezione;
l) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all’art. 1.2, lett. d), della presente Sezione relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore dell’Impresa;
m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
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Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall’art. 16, lett.i) della
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presente Sezione.
Art. 2.2 Operatività della garanzia
L’assicurazione di cui alla presente Sezione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi; che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 1.2, lett. d), della presente Sezione (Vertenze assicurate) e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un’altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione di cui alla presente Sezione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.
Art. 2.3 Estensione territoriale
L’assicurazione di cui alla presente Sezione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 3.1 Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
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2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx, oppure
• per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 3.2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all’art. 3.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale” , DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 3.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
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• gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
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• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.
DAS non è responsabile dell’operato di legali e consulenti tecnici.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 3.3 Liquidazione del danno
DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell’operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell’Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l’attività professionale svolta in favore dell’Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.
La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.
In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
Art. 3.4 Coesistenza con l’assicurazione di Responsabilità Civile
Nel caso coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla
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presente polizza, quest’ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
In particolare, le garanzie di cui alla presente polizza esplicheranno effetto solo qualora si cessato l’interesse dell’Assicuratore della Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all’art. 1917, 3° comma del Codice Civile.
4. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 4.1 Dichiarazione del numero degli addetti
Ai sensi dell’art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto, il numero degli addetti all’impresa assicurata per ciascuna ubicazione, intendendosi per tali titolari, lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato), parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti, prestatori d’opera non dipendenti dei quali l’impresa si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx) di cui l’impresa faccia uso per l’esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l’assicurazione, altri collaboratori non dipendenti dei quali il titolare si avvalga e di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Art. 4.2 Deroga alla regola proporzionale
Qualora nel corso della durata del contratto il numero totale degli addetti all’Impresa, di cui al precedente art.
4.1 e indicato in polizza, fosse soggetto a variazione e l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento del numero degli addetti, ai sensi dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.
Art. 4.3 Liquidazione dell’azienda o cessazione dell’attività
In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell’azienda o di cessazione dell’attività d’impresa dichiarata in polizza, l’assicurazione di cui alla presente Sezione si risolve di diritto.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell’azienda, fermo quanto previsto dall’art. 2.2 della presente Sezione (Operatività della garanzia).
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Nel caso in cui l’azienda venga sottoposta a procedure concorsuali o di amministrazione controllata ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell’adozione del provvedimento.
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VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE "ASSISTENZA QUI GENERALI"
In caso di necessità chiamare il numero 000 000 000, in funzione 24 ore su 24
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE ASSISTENZA
Struttura Organizzativa È la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto delle Generali Italia S.p.A. al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.
Esercizio I locali sede dell’attività commerciale dell’Assicurato, la cui ubicazione è indicata in polizza.
Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.
Prestazioni Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.
In Viaggio Qualunque località ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell’Assicurato.
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Art. 1.1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico presso il proprio esercizio, ala Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
Impianto idraulico:
a) allagamento o infiltrazione nell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
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b) mancanza d’acqua nell’esercizio, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
Sono esclusi:
- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento nell’esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento;
b) allagamento dell’esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento.
La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
Art. 1.2 – Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua , si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’esercizio commerciale e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale per sinistro di euro 500,00.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’esercizio, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore
- per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 1.3 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è operante per:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
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c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
Condizioni di assicurazione
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Art. 1.4 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio;
b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio.
Art. 1.5- Invio di un serrandista in caso di emergenza
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell’esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, o tentato furto, incendio, implosione, esplosione, scoppio.
Art. 1.6 – Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica.
Art. 1.7 – Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell’esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta del Contraente o dell’Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’istituto di Vigilanza.
Art. 1.8 – Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio-qualunque località ad oltre 5 km dal comune in cui è ubicato l’esercizio commerciale- in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata,
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tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta delle Struttura Organizzativa, documentate.
Art. 1.9 Consulenza medica
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell’esercizio durante l’orario di operatività, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
Art. 1.10 – Invio di un medico in caso di urgenza
Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente punto 1.9, sia ravvisata la necessità dell’intervento di un medico nell’esercizio, verrà inviato, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Art. 1.11 – Trasporto in autoambulanza in Italia
Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia una delle persone presenti nell’esercizio abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata sul posto, sostenendone le spese.
Tale garanzia opera entro il limite di chilometri200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).
Art. 1.12 – Trasmissione di messaggi urgenti
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in viaggio e, a seguito di infortunio o malattia, sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a comunicare il messaggio al destinatario.
Art. 1.13 – Ricerca di persone in viaggio
Nel caso in cui l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia necessiti di comunicare urgentemente per gravi motivi con i suoi dipendenti e/o soci in viaggio in Italia, verrà rintracciato il destinatario e messo in contatto con l’Assicurato.
2. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Art. 2.1 - Richiesta di assistenza
L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.
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L’assistenza sanitaria, di cui ai precedenti punti 1.9, 1.10 e 1.11, è prestata a favore di coloro (titolari, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che si trovano nell’esercizio durante l’orario di operatività. Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per le prestazioni di cui al punto 1.9).
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Art. 2.2 – Modalità per la richiesta di assistenza
L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800.713.782 (dall’estero x00 00.00.00.00.00).
Qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare, l’Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Pixxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.
- numero di polizza preceduto dalla sigla GENN;
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
Art. 2.3 - Colpa grave
La Società risponde dei danni causati dai sinistri per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 2.4 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 2.5 – Limiti delle prestazioni
Le prestazioni non sono dovute per sinistri:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) determinati da dolo dell’Assicurato;
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
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