SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE -
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE -
L’anno 2015 , il giorno 29 del mese di maggio, presso la sede municipale del Comune di Palmi in P.zza Municipio s.n.c.
Tra i Comuni di:
• Palmi (RC), in persona del Sindaco pro-tempore Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – P.zza Municipio - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;
• Xxxxxxx Xxxxxxx (RC), in persona del Commissario Straordinario pro-tempore Xxxx.Xxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;
………………………………………………………….
P r e m e s s o
che l’art. 21, c. 3, della L. 42/2009 elenca le “Funzioni di Polizia locale” tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni;
che la Legge n° 65/1986 “legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” disciplina le funzioni di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza;
che la Legge n. 65/1986 prevede altresì che i Comuni possano gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
che in base all’analisi dei servizi di polizia locale svolti da ciascuno dei Comuni suindicati è risultata una omogeneità delle attività svolte, così come riportato nell’articolato che segue;
che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta un efficace strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;
che tale strumento giuridico può assicurare una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attuare una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti ed un più efficiente impiego delle risorse finanziarie comunali;
che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si è ritenuto opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;
che il Ministero dell’Interno con parere n. 2674 del 16.3.2011 nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all’esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell’ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che “l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi.
che i suindicati Enti hanno manifestato la volontà di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando comportamenti e metodologie di intervento ed hanno adottato le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
Comune di Palmi: Delibera di X.X. x.00 xxx 00.00.0000; Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx: Delibera C.P. n.03 del 21.05.201;
……………
che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;
CAPO I – SCOPI, FINALITA’ E DURATA
Art. 1 Oggetto
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale tra il Comune di Palmi ed l Comune di Bagnara Calabra.
Art. 2 Finalità
1. La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata viene svolta attraverso l'espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Locale nei termini previsti dalla Legge n° 65/1986 e s.m.i..
3. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la sicurezza urbana, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti.
4. I Comuni associati si impegnano ad adottare – ai sensi dell’art. 4 L. 65/1986 - il regolamento del servizio associato di Polizia Locale. Nelle more dell’approvazione di un autonomo Regolamento, in forma transitoria, ci si atterrà al Regolamento vigente nel Comune capofila.
Art. 3 Durata
1. La durata della convenzione è stabilita in sei mesi e decorrere dalla data di stipula del presente atto, tacitamente rinnovabile per uguali periodi in assenza di recesso.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con deliberazione consiliare da parte dei comuni associati.
Art. 4 Recesso
1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare, da comunicare all’altro Ente associato con almeno 60 giorni di preavviso, salvo il caso in cui si addivenga a risoluzione consensuale da parte di tutti gli Enti che hanno sottoscritto la convenzione.
2. Ai Comuni associati non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
CAPO II
L’organizzazione e la gestione del servizio
Articolo 5
Le modalità organizzative e operative
1. Il sistema direzionale del servizio associato è articolato su due livelli:
1) livello di indirizzo e coordinamento;
2) livello gestionale ed operativo.
2. Il livello di indirizzo e coordinamento è svolto dal Sindaco del Comune di Palmi e dalla Commissione Straordinaria di Bagnara Calabra, che ha il compito di verificare l’andamento della gestione e l’attuazione dei servizi, oltre ad elaborare gli indirizzi ed individuare gli obiettivi generali;
3. Il livello gestionale ed operativo è svolto dai seguenti organi:
▪ Il Comandante del Servizio di Polizia Locale;
▪ Il Vice Comandante del Servizio di Polizia Locale;
▪ Il Responsabile di Unità Operativa.
4. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica ed all’efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Comandante del Corpo Intercomunale sovrintende, dirige e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sui territori negli specifici ambiti di
pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell’Ente che non possono rifiutare le loro prestazioni.
5. Nell’ambito delle Unità Operative gli agenti, appartenenti alla cat.C, possono ricevere, su valutazione del Comandante, incarichi di coordinamento di altri addetti appartenenti alle fasce di responsabilità uguali o inferiori nell’espletamento di attività operative. Per tali incarichi possono essere riconosciuti, in sede di contrattazione decentrata, eventuali benefici economici.
6. Nell’esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all’Autorità del Sindaco del territorio in cui si trova a operare.
7. Nell’ambito delle forme di consultazioni tra il Sindaco del Comune di Palmi e la Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra potranno essere predisposte:
a. Attività programmate
b. Attività straordinarie
8. Le attività programmate previste nel comma precedente sono organizzate secondo le indicazioni fornite dal Sindaco del Comune di Palmi e dalla Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra e le modalità attuative disposte dal Comandante del servizio associato.
9. Le attività straordinarie, di cui al punto b del precedente comma 3 sono esercitate nel rispetto dei principi di mutua collaborazione e massima disponibilità, ferma restando la necessità di definire congiuntamente le modalità di ripartizione dei costi sostenuti, qualora l’attività perduri oltre la semplice emergenza temporanea o si ripeta nel corso dell’anno.
Art. 6
Ordinamento strutturale del Corpo
1. Il servizio di Polizia Locale in forma associata (che si denominerà Corpo di Polizia Locale Intercomunale ) è costituito dal Comando e da Unità Operative.
Art. 7 Articolazione del servizio
1. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli obiettivi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di Polizia Locale Intercomunale acquisisce la struttura organizzativa del Corpo capofila e quindi si articola in Unità Operative, denominate brevemente U.O..
2. Il Comandante, in conformità alle proprie competenze dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267 e alle leggi vigenti e nella propria autonomia organizzativa in
materia di risorse umane, determina, con proprio provvedimento, l'articolazione delle UU.OO., disciplinandone i compiti e le dotazioni organiche e logistiche.
3. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori UU.OO., in via permanente o temporanea, ne avanza proposta al Sindaco del Comune di Palmi e alla Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra, adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.
4. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale è costituito dal personale assegnato dagli Enti associati per tutta la durata del servizio associato e funzionalmente dipendente dal comandante, conservando la propria dipendenza dal comune nel quale è organicamente inserito e si articola quindi in:
a) Comandante, il quale si può avvalere di un ufficio di staff/segreteria (1 unità) con fini di raccolta dati statistici, compiti di pianificazione e affari generali, tenuta del protocollo, cooperazione nelle attività economali e amministrative, cooperazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione dei veicoli e materiali in dotazione.
b) Vice Comandante, che svolge contemporaneamente la funzione di Responsabile di Unità Operativa su designazione del Comandante.
a) Unità Operativa nr.1 retta da coordinatore/specialista di vigilanza cat.D, costituita dal nucleo Radiomobile e dalla Centrale Operativa con compiti di: polizia stradale, infortunistica e rilevamento sinistri, ufficio contravvenzioni e gestione contenziosi amministrativi, pronto intervento, viabilità, gestione emergenze e primo soccorso in caso di calamità e infortuni anche privati, polizia di prossimità; alla U.O.nr.1 vengono inoltre demandati compiti di vigilanza annonaria, controllo esercizi pubblici in sede fissa e su aree pubbliche, commercio ambulante, attività artigianali, affissioni e pubblicità, pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di ogni altra attività di polizia amministrativa e di sicurezza residuale e prevista dalle leggi vigenti e dal T.U.L.P.S. - Sezione Infortunistica Stradale: Considerato che l’U.O.nr.1 viene sempre più impegnata nella rilevazione dei sinistri stradali, la cui gestione richiede l’impiego di personale specializzato sia sotto l’aspetto tecnico-giuridico che sotto il profilo burocratico- amministrativo e, preso atto che il numero di sinistri stradali che vengono rilevati, anche con lesioni personali, è aumentato in maniera esponenziale con la necessità di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria per la redazione degli atti conseguenti, in seno a detta U.O.nr.1 è istituita la Sezione Infortunistica Stradale, il cui coordinamento e controllo può essere affidato a personale interno di comprovata esperienza e professionalità ai sensi dell’art.5 comma 3 in combinato disposto con l’art.5 comma 1 lett.a) della legge 65/1986, lex specialis - Aliquota Operativa alla quale destinare personale che svolge servizio anche in abiti civili con compiti investigativi e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo agli illeciti in materia di codice della strada, ambientali, edilizi, reati
predatori, immigrazione clandestina, contrasto dei fenomeni di degrado urbano; il coordinamento di detta Aliquota deve essere affidato ad Ufficiale di P.G. interno di comprovata esperienza e professionalità individuato ai sensi dell’art.5 comma 3 in combinato disposto con l’art.5 comma 1 lett.a) della legge 65/1986, lex specialis.
b) Unità Operativa nr.2 retta da coordinatore/specialista di vigilanza cat.D con compiti di polizia amministrativa in generale consistente nella raccolta di informazioni e dati anche su richiesta di altre Autorità o organi di polizia, compiti di polizia sociale e urbana al fine del monitoraggio e conseguente tutela delle categorie disagiate ed a rischio emarginazione, in sinergia con i locali Servizi Sociali, nonché studio e contrasto delle devianze giovanili anche mediante appositi strumenti comunicativi e mediatici, accertamenti anagrafici, accertamenti attinenti gli alloggi di edilizia popolare, rapporti istituzionali con gli altri uffici dell’ente, attività di formazione all’esterno in cooperazione con le istituzioni scolastiche.
c) Unità Operativa Territoriale (U.O.T.), retta da coordinatore/specialista di vigilanza cat.D o, in assenza, da coordinatore/ufficiale di P.G. interno di comprovata esperienza e professionalità individuato ai sensi dell’art.5 comma 3 della convenzione in combinato disposto con l’art.5 comma 1 lett.a) della legge 65/1986, lex specialis. Quest’ultima U.O. svolge, a livello periferico e con le risorse organiche assegnate, il presidio del territorio e le medesime funzioni ordinarie delle altre UU.OO., garantendo il primo intervento nelle attività più complesse e richiedendo il successivo intervento delle UU.OO. specializzate.
5. Per la particolare natura tecnico-gestionale dipendono direttamente dal Comandante:
a) La Centrale Operativa che riceve le segnalazioni/richieste dei cittadini, smista le chiamate ai vari uffici competenti, dispone e coordina il primo intervento del personale presente sul territorio secondo le modalità operative che saranno disciplinate da separato “memorandum operativo” redatto dal Comandante e di pertinenza esclusiva degli operatori ad essa assegnati;
b) Il Nucleo Gestione Verbali e Sistemi Informatici, che si occupa di:
1) gestire l’iter susseguente l’accertamento delle infrazioni al codice della strada;
2) seguire le procedure connesse ai fermi e sequestri dei veicoli;
3) fornire informazioni all’utenza sui verbali e sulle cartelle esattoriali relative agli accertamenti amministrativi per i quali non sia stato effettuato il pagamento;
4) fornire informazioni ai cittadini riguardanti il Codice della strada nonché aggiornarsi sulle relative tematiche e procedure operative;
5) trattare i ricorsi e le opposizioni e quindi gestire tutti i procedimenti amministrativi attinenti al contenzioso;
6) gestire la trattazione telematica della decurtazione dei punti della patente presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
7) gestire le procedure di notifica e composizione dei ruoli fino alla definizione degli insoluti;
8) curare i rapporti con la Prefettura e con il Dipartimento dei Trasporti Terrestri; Il coordinatore di questo Nucleo, per il cui ruolo è richiesta specifica professionalità, è inoltre direttamente responsabile dei Sistemi Informatici (software e hardware) per la gestione dei procedimenti e ne riferisce periodicamente l’andamento al Comandante.
6. L’Unità Operativa nr.1 e l’Unità Operativa Territoriale procedono, di iniziativa o su richiesta della Centrale Operativa, al primo intervento informando senza ritardo, nei casi in cui dovessero emergere fatti delittuosi e/o penalmente rilevanti o attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, il coordinatore responsabile il quale darà le opportune direttive immediate, relazionandosi con il Comandante del Corpo;
7. Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l’eventuale ulteriore articolazione delle Unità Operative in sezioni, reparti o aliquote.
Art. 8
Compiti dei Coordinatori – Specialisti di Vigilanza
1. I Coordinatori/U.P.G. sono responsabili verso il Comandante dell'attività svolta nelle UU.OO. alle quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Corpo capofila, sono direttamente preposti, nonché della realizzazione dei programmi, degli obiettivi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti ad essi assegnate.
2. I Coordinatori coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.
3. I compiti dei Coordinatori, nell'ambito della Unità Operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:
a) coordinare le Unità Operative anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
d) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
e) assegnare gli Agenti ai servizi generali, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
f) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale.
4. I Coordinatori curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite; verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente.
5. Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.
Articolo 9
La gestione del personale
1. Gli operatori di Polizia Locale conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.
2. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale è diretto dal Comandante del Servizio che viene individuato nel Comandante del Comune di Palmi – capofila e, in sua assenza, dal Vice Comandante del Servizio.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale , coordina e dispone l’impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, ed assolve le altre funzioni di cui agli art. 9 della L. 65 del 1986 e successive modificazioni. Egli inoltre, ha il compito di:
• Recepire le direttive generali del Sindaco del Comune di Palmi e della Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra ed elaborare i piani operativi per il funzionamento del servizio;
• Relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull’efficacia dell’Associazione di P.L.;
4. La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali dei Comuni associati.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale può definire, con proprio provvedimento, il piano di assegnazione del personale tra le singole UU.OO. e gli uffici del Corpo. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve
consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.
6. Al Corpo di Polizia Locale Intercomunale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti degli Enti associati appartenenti ad altre aree e/o profili professionali con funzioni amministrative e di cooperazione al fine di ottimizzare le risorse umane, dispensare gli operatori di Polizia Locale dalle mansioni amministrative e così aumentare la proiezione esterna ed il controllo del territorio. In tal caso essi verranno assegnati alle UU.OO. che necessitino di supporto, ma non svolgeranno funzioni di polizia e né rivestiranno le qualità giuridiche di cui alla legge quadro 65/86.
Articolo 10 Comune capofila
1. Quale Comune capofila per la gestione della convenzione viene individuato il Comune di Palmi, che istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. un apposito capitolo denominato “Servizio Associato di Polizia Locale”, ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti alla presente convenzione.
2. La SEDE OPERATIVA del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è individuata nel Comune capofila e coincide con la sede del Corpo di Polizia Locale. Il Servizio potrà prevedere la creazione di SEDI TERRITORIALI DECENTRATE presso gli altri Comuni associati, i cui costi di gestione e allestimento andranno a carico degli stessi.
CAPO II
AMBITI TERRITORIALI E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE DA CONDIVIDERE
Art. 11 Ambito Territoriale
1. I confini del territorio entro cui si svolge il servizio associato di Polizia Locale corrisponde a quello dei Comuni convenzionati. Pertanto il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i Comuni convenzionati,
mantenendo al tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell’Autorità.
2. Nell’esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all’Autorità del Sindaco del territorio in cui si trova a operare.
3. L’ambito territoriale di cui all’art. 5, comma 5, della Legge 65/86 (porto dell’arma) è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Associazione.
Art. 12
Attività oggetto della convenzione
1. La gestione associata comprende la funzione di Polizia Locale le cui attività prncipali sono elencate di seguito:
a) polizia urbana e rurale,
b) polizia stradale,
c) polizia amministrativa,
d) polizia commerciale,
e) polizia edilizia ed ambientale,
f) polizia giudiziaria,
g) polizia igienico - sanitaria,
h) educazione stradale,
i) protezione civile,
j) servizi di controllo del territorio,
k) servizi di informazione e comunicazione,
l) servizi di rappresentanza,
m) servizi di gestione sanzioni.
n) contenzioso,
o) gestione amministrativa del servizio.
Art. 13
Forme di consultazioni
1. Le forme di consultazioni tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra il Sindaco del Comune di Palmi e la Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra finalizzati a garantire il miglior funzionamento dei servizi di Polizia Locale.
Art. 14 Risorse
1. Per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale il Comune di Palmi metterà a disposizione tutte le risorse tecnologiche, strumentali ed umane di cui dispone.
2. Il Comune di Bagnara Calabra, non disponendo di risorse tecnologiche e strumentali proprie ed avendo un organico ridotto, corrisponderà al Comune di Palmi un importo semestrale di € 19.802,13 a parziale ristoro dell’attività svolta dal comune capofila, come da schema sotto indicato, relative alle spese semestrali: …omissis…
3. Tale somma, ad eccezione delle spese sotto indicate, dovranno essere corrisposte in due ratei semestrali posticipati.
4. Restano a diretto carico dell’Ente di appartenenza, per ciascuna sede e per gli strumenti e le dotazioni già in possesso di ciascun Corpo di Polizia Locale, fermo restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economia di scala: - le spese ordinarie del personale dipendente; - spese generali per la gestione delle sedi; - spese per carburanti; - spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli; - spese telefonia fissa e mobile; - le spese per acquisto di beni; - le spese per acquisto di vestiario; - le spese per acquisto volumi ed abbonamento prontuari CDS; - le spese per acquisto stampati e cancelleria P.L.; - le spese per prestazioni di servizi; - le spese di abbonamento e visure Motorizzazione Civile; - le spese di formazione ed aggiornamento personale; - le spese del servizio vigilanza effettuato con personale esterno; - le spese generali della sede centrale; - le spese per l’acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi; - le spese per il personale relative agli istituti della turnazione e della reperibilità, del monte ore straordinari, (CCNLL 2002-2005) e delle eventuali indennità per specifiche responsabilità prevista dall’art. 36 del CCNNL 2002- 2005, che previa analisi condotta dal comandante le cui risultanze di ordine finanziario saranno trasmesse agli Enti associati affinchè provvedano all’inserimento delle somme nei rispettivi contratti decentrati integrativi aziendali .
5. Nella cifra corrisposta dal Comune di Bagnara Calabra al Comune capofila è compresa la maggiorazione dell’indennità di posizione organizzativa del Comandante, nella misura stabilita dal CCNL vigente.
Art. 15 Risorse economiche
1. Le spese relative all’esercizio delle attività programmate, sono a carico del Comune territorialmente competente.
2. Le spese relative ad attività straordinarie sono ripartite tra gli Enti interessati in ragione dell’impegno e dell’impiego di risorse e mezzi.
3. I proventi delle contravvenzioni rimangono accreditati a favore del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, che dovrà mettere a disposizione la propria modulistica ed i propri sistemi gestionali.
Art. 16 Accesso agli atti
1. Al fine di garantire la massima trasparenza sull’operato del servizio associato, è consentito l’accesso agli atti, nel rispetto e secondo la modalità della normativa vigente
Art. 17 Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati, a causa della presente convenzione, se non trovano soluzione mediante accordi bonari, saranno decise dal competente organo istituzionale.
Art. 18 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a termini di legge.
Art. 19 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alle norme vigenti.
per il Comune di Bagnara Calabra: per il Comune di Palmi:
Il Commissario Straordinario Il Sindaco
Xxxx.Xxxx Xxxxxxx Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxx