SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Servizio di consulenza per l’adeguamento dell’assetto organizzativo ed
operativo di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) al Regola-
mento Europeo Privacy UE/2016/679. CIG [•]
INDICE DEL CONTRATTO:
ARTICOLO 1 – PREMESSE 2
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 3
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO 6
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESPLETA-
MENTO 7
ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 7
ARTICOLO 6 – PENALI E INADEMPIMENTI 9
ARTICOLO 7 - MODIFICHE AL CONTRATTO 10
ARTICOLO 8 – COPERTURE ASSICURATIVE 10
ARTICOLO 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL
CREDITO 11
ARTICOLO 10 – RECESSO DAL CONTRATTO 12
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE 14
ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DATI DELL’AF-
FIDATARIO 14
ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA 15
ARTICOLO 15 – TRASPARENZA 15
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
ARTICOLO 17 – IMPOSTE, TASSE, SPESE 17
TRA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., P.IVA n.
05645680967, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxx x. 00/00, xxxxxxxxxxxxx xxx [•] [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “CAL” o la “Società”);
E
[•], con sede in [•] ([•] - [•]), [•]– [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona del Legale
Rappresentante [•] (C.F. [•]), nata a [•] il [•], residente in [•] ([•]), Via [•] n. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l”Affida- xxxxx”)
di seguito, entrambi (CAL e l’Affidatario), denominati congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.
PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre in data [•], CAL ha assunto le necessarie deter- minazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe;
b) con atto del [•], CAL individuava la società [•] quale affidataria del servizio in oggetto;
c) il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L.
136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è [•];
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Con- tratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la comples- siva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’affidamento.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE
2.1 CAL conferisce all’Affidatario, che accetta, l’affidamento del servizio di consulenza ai fini dell’adeguamento dell’assetto organizzativo ed operativo di CAL al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (di seguito il “Regola- mento”).
2.2 L’affidamento ha ad oggetto l’assistenza e il supporto legale e di sicurezza informatica in materia di trattamento dei dati personali (di seguito il “Servizio”) al fine di consentire a CAL di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento entro il termine di scadenza fissato al prossimo 25 maggio 2018.
2.3 Pertanto l’Affidatario dovrà svolgere la compliance al Regolamento al fine di verificare gli impatti della nuova normativa sull’assetto organizzativo e ope- rativo di CAL in modo da pianificare le modifiche da attuare. A tal fine l’Affida- xxxxx dovrà assistere e supportare XXX nelle fasi di pianificazione, progetta- zione e attuazione di un percorso di adeguamento alla nuova disciplina norma- tiva dettata dal Regolamento in vista della sua entrata in vigore. A titolo mera- mente esemplificativo e non esaustivo si indicano al successivo punto 2.4 le tipologie e le caratteristiche principali del Servizio richiesto.
2.4 In particolare l’Affidatario, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679” del Garante della Privacy, dovrà effettuare le seguenti attività:
a) Analisi Preliminare della struttura, dell’organizzazione e delle Unità Or- ganizzative di CAL, ricognizione dei presidi già adottati dalla Società in materia di Privacy, Auditing (interviste da svolgersi presso la sede di CAL) finalizzato all’acquisizione di informazioni e documenti sulle politiche di trattamento dei dati in essere presso CAL, verifica della necessità o meno della nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) (c.d. Gap Analysis: individuazione dei gap rispetto ai requisiti posti dalla nuova normativa);
b) Privacy Risks Assessment, di natura legale ivi compresa la sicurezza informatica, dei principali adempimenti previsti dalla normativa indivi- duando GAP, aree di miglioramento e indicazione di misure dei retention. A tal fine dovranno essere individuate e condivise con CAL le attività di adeguamento per la risoluzione delle criticità riscontrate (c.d. Roadmap: identificazione delle iniziative da intraprendere e definizione della Road- map e Implementation: implementazione della Roadmap).
A tal fine l’implementazione e l’adeguamento dei presidi societari alle pre- scrizioni e alle novità del Regolamento riguarderanno ad esempio: raffor- zamento diritto oblio, diritto accesso, diritto portabilità dati, accountability, privacy by design e privacy by default, registro trattamenti, data breaches, valutazione di impatto;
c) Messa a norma delle tutele societarie sotto il profilo legale e di sicu- rezza informatica: tale attività dovrà avvenire anche tramite: l’adegua- mento dei processi e delle procedure aziendali e se necessario dei rego- lamenti interni; la redazione, l’aggiornamento, la revisione e l’integrazione della documentazione societaria; la predisposizione di modulistica-tipo e
documentazione-tipo; la predisposizione di documenti per la contrattualiz- zazione con terze parti; l’adeguamento sistemi informativi; la gestione delle richieste di accesso. A titolo esemplificativo tale attività riguarderà l’ade- guamento di: privacy policies, cookie policy, clausole contrattuali, informa- tive agli interessati, consensi, atti di nomina, deleghe, eventuali notifica- zioni al Garante, sicurezza sistemi informatici, trattamenti svolti tramite reti di comunicazione elettronica e tramite il sito web di CAL, etc.
d) Formazione del personale dipendente secondo le modalità previste dalla normativa, corredata da slide e documenti di approfondimento da di- stribuire ai partecipanti e con rilascio di attestato di partecipazione;
e) Formazione specifica e avanzata del personale dipendente di CAL re- sponsabile/incaricato del trattamento di dati e dell’eventuale DPO in- terno, tramite sessioni formative mirate e specifiche.
Tale formazione deve assicurare una “manutenzione” idonea a garan- tire che il livello di adeguamento raggiunto dal suddetto personale possa essere mantenuto nel tempo e assicurando la piena autonomia di CAL nel trattamento dei dati. A tal fine l’Affidatario dovrà altresì fornire uno scaden- ziario degli eventuali adempimenti/aggiornamenti obbligatori successivi alla data del 25 maggio 2018.
2.5 Resta inteso che l’esecuzione di tutte le attività elencate al precedente punto 2.4, finalizzate a rendere CAL compliance al Regolamento, dovrà essere condotta tenendo in considerazione la peculiare natura soggettiva di CAL quale società sottoposta, in generale, alla normativa pubblicistica e, in particolare, agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 175/2016, di Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e di anticorruzione e trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.
2.6 L’attività oggetto del presente contratto dovrà essere svolta in coordina- mento con le strutture della Società, in particolare con il Responsabile dell’Area Personale, Privacy e Servizi Generali e il Responsabile dell’Area Sistemi Infor- mativi.
2.7 Nell’adempimento della prestazione oggetto del Contratto, l’Affidatario do- vrà assicurare una piena autonomia di giudizio e di valutazione in merito alle problematiche sottoposte ad esame.
2.8 Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del Con- tratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto.
2.9 L’Affidatario si impegna a espletare la prestazione oggetto dell’affida- mento avvalendosi di un team di lavoro che garantisca esperienza in tema di privacy e di sicurezza informatica, e nell’ambito del quale sia garantita la pre- senza di almeno un Avvocato che abbia maturato un’esperienza nell’ambito della Privacy da almeno 5 anni, Avv. [•].
2.10 CAL si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all’Affidatario l’espletamento della prestazione nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo punto 4.1.
2.11 La prestazione oggetto del presente Contratto è svolta presso la sede dell’Affidatario e di CAL.
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO
3.1. Il corrispettivo per l’espletamento delle prestazioni di cui al precedente ar- ticolo 2. è pari a Euro [●] (Euro [●]), comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla prestazione del contratto, oltre I.V.A. nelle misure di legge.
3.2. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo e comunque remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del Servizio, in ogni sua componente prestazionale. Il corrispettivo è comprensivo anche dei costi sostenuti dall’Affidatario per spese di viaggio.
3.3. Il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non soggetto a revisioni o adeguamenti, per tutta la durata dell’appalto.
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESPLETA-
MENTO
4.1. Le Parti danno atto che il presente Contratto ha durata dalla sottoscrizione dello stesso sino al 30 novembre 2018 nel rispetto delle tempi- stiche di seguito riportate:
i. entro e non oltre il 25 maggio 2018 dalla sottoscrizione del contratto le attività di cui al precedente art. 2.4, lett. a), b) e della lett. c) limitata- mente a quelle che in base alla normativa devono essere attuate entro il suddetto termine previsto dalla normativa;
ii. entro 6 mesi dalla dal termine di cui al precedente punto i., il completa- mento delle attività di cui alle lett. c), d) e e) del precedente punto 2.4.
ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
5.1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 3.1 sarà corrisposto secondo la seguente cadenza:
- 70% del corrispettivo a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui ai punti da a) a c) del precedente art. 2.4;
- 30% del corrispettivo a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui ai punti d) e e) del precedente art. 2.4.
5.2. Maturati i presupposti di cui al precedente art. 5.1., ferma restando la veri- fica – da parte di CAL - del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l’Affidatario emetterà fattura per l’importo dovuto che invierà a mezzo p.e.c. all’indirizzo di cui al successivo art. 13.
5.3. Il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni f.m. dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario, previa verifica della posizione contribu- tiva dell’Affidatario.
5.4 La liquidazione della fattura è altresì subordinata alla regolarità fiscale ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da CAL alle Autorità competenti.
5.5. L’Affidatario non potrà sospendere in nessun caso il servizio, neanche qualora CAL ritardasse il pagamento delle fatture emesse.
5.6 L’inadempimento da parte dell’Affidatario di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal Contratto darà a CAL il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l’Affidatario avrà posto fine a tale inadem- pimento. XXX non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.
5.7 In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali un’inadem- pienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell’Affidatario, trova applicazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.8 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero ri- chiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell’Affidatario, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui XXX avrà ricevuto la fattura e/o la documentazione accompagnatoria corretta dall’Affidatario.
5.9 L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si as- sume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.
5.9.1 Al fine di cui al precedente art. 5.9,., l’Affidatario dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone de- legate ad operare sul conto sono specificati nel “Modello per comunica- zione ex art. 3 L.136/2010” allegato al presente Contratto, per formarne parte integrante e sostanziale.
5.9.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: [•].
5.9.3 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo 5.9. e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto del Con- tratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 6 - PENALI E INADEMPIMENTI
6.1. L’Affidatario è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. 4.1.
In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle
suddette tempistiche, verrà comminata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
6.2. Qualora l’inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l’Af- fidatario deve notificare tale circostanza a CAL via pec all’indirizzo di cui al successivo art. 13.
6.3. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia del 10%, oppure l’Affidatario non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, CAL può di- sporre la risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 10, comunicando all’Affidatario la volontà di xxxxxsi della clausola risolutiva via pec.
L’importo della penale potrà essere compensato da CAL con gli importi da que- sta dovuti all’Affidatario ove manchino o siano insufficienti i crediti vantati nei confronti di XXX. In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarci- mento dell’eventuale maggior danno sofferto.
6.4. In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione CAL può chiedere l’esecuzione a spese dell’Affidatario di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del Contratto senza oneri aggiuntivi a carico di CAL.
ARTICOLO 7 – MODIFICHE AL CONTRATTO
7.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del presente Con- tratto avrà efficacia se non accettato per iscritto da CAL.
7.2. Xxxxxxx aggiuntivi proposti dall’Affidatario o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel presente Contratto non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da CAL.
ARTICOLO 8 – COPERTURE ASSICURATIVE
8.1 CAL dà atto che, contestualmente alla stipula del Contratto, l’Affidatario produce polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed in aggregato annuo.
8.2 L’Affidatario ha consegnato a CAL copia di una polizza assicurativa per responsabilità civile e professinale a copertura di tutti i rischi connessi all’ese- cuzione dell’attività contrattuale e per tutte le conseguenze che per fatti, ina- dempienze e/o errori imputabili all’Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000 (unmilione/00) per sinistro. L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da CAL o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso dell’esecuzione del contratto.
8.3 Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza assicurativa di cui so- pra resteranno a carico dell’Affidatario, assumendo questi l’obbligo dell’inte- grale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a Terzi.
L’Affidatario dovrà consegnare a CAL copia dei certificati di assicurazione at- testanti il pagamento dei premi relativi a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura per la durata del Contratto.
In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’Affi- datario dovrà fornire copia dichiarata conforme all’originale dell’atto di rinnovo. ARTICOLO 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL
CREDITO
9.1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contra- rio è nullo di diritto ai sensi dell’art. 105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/16.
9.2. É vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
9.3. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all’art.
106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della
L. 13 agosto 2010, n. 136. L’Affidatario/Xxxxxxx ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il CIG e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L’atto di cessione dovrà di- sciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del ce- dente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che con- sentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il CIG ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
ARTICOLO 10 – RECESSO DAL CONTRATTO
10.1. CAL, ai sensi dell’art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
10.2. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
10.3. All’Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 10.2., secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell’importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi
del citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile:
a) nel caso previsto dall’articolo 5.9. del presente Contratto;
b) nel caso previsto dall’articolo 14.3. del presente Contratto;
c) nel caso previsto dall’articolo 15.2. del presente Contratto.
11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 11.1., il Con- tratto s’intenderà risolto di diritto non appena CAL avrà dichiarato all’Affidata- rio, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c. all’indirizzo di cui al successivo art. 12, l’intenzione di avvalersi della presente clausola riso- lutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di CAL.
11.3 Qualora l’Affidatario non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, CAL, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 (quindici) giorni, o altro mag- gior termine ritenuto idoneo da CAL medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto.
11.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto, verrà riconosciuto all’Affida- tario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e ac- cettate da CAL, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a CAL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da CAL medesima.
11.5 In caso di avveramento di una delle ipotesi di cui al precedente articolo
11.1., CAL comunicherà all’Affidatario la data di restituzione della documenta- zione fornita per consentire l’espletamento dell’affidamento oggetto del Con- tratto oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del predetto Contratto.
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE
12.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva l’autorità giudi- ziaria ordinaria presso il foro di Milano, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione del Contratto e senza nulla poter opporre.
ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE-
DELL’AFFIDATARIO
13.1 Le Parti danno atto che:
(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: [•]
Xxx Xxxx x. 00/00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 00.00000000; p.e.c.: xxxxxx@xxxxxxxx.xx; email: [•]
(b) referente dell’Affidatario è: [•]
Tel. [•]; p.e.c.: [•] email: [•]
13.2 Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo p.e.c., ogni eventuale variazione di tali dati e l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo). In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche tempora- nea, del Referente dell’Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da CAL. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una
specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal pre- sente articolo.
13.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma 13.1.
ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
14.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o docu- mento che divenga noto in conseguenza o in occasione della esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.
14.2. Tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati, né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di XXX.
14.3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ARTICOLO 15 – TRASPARENZA
15.1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret- tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o control- late, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro
o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecu- zione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso as- sunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale CAL ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Con- trollo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da CAL e pubblicato sul relativo sito internet xxx.xxxxxx.xx – sezione Società Trasparente – Disposizioni Generali, impegnandosi nel corso dell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi.
15.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiara- zioni rese ai sensi del precedente art. 15.1., ovvero l’Affidatario non rispet- tasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al prece- dente art. 15.1., XXX avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del prece- dente art. 11 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che
(i) il titolare dei dati rilasciati ai fini dell’affidamento in oggetto è l’Amministratore
Delegato, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2016.
16.2 Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Con- tratto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
16.3 Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informa- tici e telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel ri- spetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dalla normativa vigente.
16.4 L’Affidatario esprime altresì consenso alla pubblicazione su sito xxx.xxxxxx.xx dei dati e delle informazioni relativi al presente contratto in ot-
temperanza alla Legge n. 190/2012 e alla normativa vigente.
ARTICOLO 17 – IMPOSTE, TASSE E SPESE
17.1. Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente Contratto sono a carico dell’Affidatario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Milano, lì [•]
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ([•])
[•]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
L’Affidatario [•]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Affidatario di- chiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
L’Affidatario [•]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82