I783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING
I783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING
Provvedimento n. 25038
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 luglio 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE); VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTE la segnalazione pervenuta in data 27 maggio 2014 e le successive integrazioni; CONSIDERATO quanto segue:
I. LA SEGNALAZIONE
1. In data 27 maggio 2014 è pervenuta all’Autorità una segnalazione, relativa all’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra le società le seguenti società: Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A. (Buonristoro Vending Group) e le controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l., Sogeda S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., attive in Italia nel settore della distribuzione automatica e semi-automatica di alimenti e bevande (c.d. vending), volta alla compartimentazione della clientela.
2. In particolare, il segnalante dà conto di due conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso e le operatrici del call center del Gruppo Argenta S.p.A., da cui sembra emergere l’esistenza di un “patto di non belligeranza” tra le imprese sopra menzionate, sulla base del quale non sarebbe possibile attivare offerte commerciali, o installare apparecchi per la distribuzione di bevande e alimenti, a favore di soggetti già clienti di una delle imprese partecipanti all’accordo1. Il segnalante, infatti, contattato dal Gruppo Argenta per l’istallazione in prova di una macchina per la distribuzione di caffè, non avrebbe potuto beneficiare dell’offerta commerciale avendo lo stesso dichiarato di essere già cliente di un altro fornitore che risultava, secondo quanto riscontrato dalle operatrici del call center, parte dell’accordo.
3. In data 3 luglio 2014, il segnalante ha integrato la propria comunicazione dando conto di altre conversazioni telefoniche avvenute tra lo stesso e il personale di un’impresa cliente, dalle quali emergerebbe il coinvolgimento nell’intesa anche delle società Ovdamatic S.r.l. e Gedac S.r.l.2.
II. LE PARTI
4. Le società segnalate, attive in Italia nel settore della distribuzione automatica e semi-automatica di alimenti e bevande (c.d. vending), sono:
- Gruppo Argenta S.p.A., con sede legale in Reggio Xxxxxx, via X. Xxxxx, 2;
- D.A.EM. S.p.A. (Buonristoro Vending Group), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx 00 B/C/D e le controllate Molinari S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxx 00, xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Dist.Illy S.r.l., con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00-00; Aromi S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxx 00; Dolomatic S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), Via Segantini 1, Govi S.r.l., con sede legale in Mottegiana (MN), Via Marconi 22/24;
- Sogeda S.r.l., con sede legale in Pescara, via Raiale, 110/bis;
- Ge.S.A. S.p.A., con sede legale in Milano, via X. Xxxxxxxxx, 27;
- Gruppo Illiria S.p.A., con sede legale in Udine, via Xxxxxx Xxxxxxxx, 1;
- IVS Italia S.p.A., con sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx xxxx’Xxxxxxxxxxx, 00;
- Liomatic S.p.A., con sede legale in Perugia (frazione S. Xxxxxxxx), via dell’Orzo;
- Ovdamatic S.r.l., con sede legale in Brescia (frazione X. Xxxxxxx), Xxx Xxxxxxxx, 00/00;
- Gedac S.r.l, con sede legale in Cremona, xxx Xxxxxxxx 0/X.
1 [Cfr. doc 1, segnalazione del 27 maggio 2014.]
2 [Cfr. doc. 6.]
III. VALUTAZIONI
a) Il mercato rilevante
5. Nel caso di specie, in aderenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività3.
6. Ciò premesso, sembra possibile ritenere che il settore economico interessato dalla fattispecie in esame sia quello della distribuzione automatica di bevande ed alimenti (il c.d. vending). In particolare, il vending consiste nella somministrazione di bevande calde e fredde e cibi pre-confezionati, mediante apparecchi automatici e semi-automatici collocati in luoghi pubblici (ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie e università) e privati (società, uffici e grandi magazzini)4.
Dal punto di vista geografico, il mercato interessato dall’intesa sembra avere, in prima approssimazione, una dimensione nazionale in considerazione dell’ambito di attività delle imprese interessate.
b) Le condotte
7. La segnalazione pervenuta sembra attestare la sussistenza di un accordo tra alcuni operatori attivi nella distribuzione automatica e semi-automatica di alimenti e bevande, finalizzato quantomeno a non esercitare gli uni nei confronti degli altri una concorrenza reciproca. In particolare, da quanto segnalato, emergerebbe che diversi operatori del settore in Italia, tra cui le principali imprese, si siano accordati a non promuovere i propri servizi e a non instaurare rapporti commerciali nei confronti dei soggetti già clienti delle altre società partecipanti all’accordo.
Pertanto, è ipotizzabile l’esistenza di un coordinamento tra le società Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Xxxmi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Xxxx S.r.l., Xxxxxx S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l. e Xxxxx S.r.l., volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse attraverso la ripartizione della clientela, in violazione della normativa a tutela della concorrenza, e in particolare dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 101 del TFUE.
8. Le condotte descritte sembrano infatti idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario potendo pertanto integrare gli estremi di un’infrazione dell’articolo 101, par. 1, del TFUE in base a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato. Si consideri al riguardo che, sulla base delle informazioni disponibili, tra i partecipanti alla presunta intesa ricorrono i principali operatori attivi nel settore del vending in Italia.
RITENUTO pertanto che, ove accertate, le condotte sopra descritte configurerebbero un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle imprese Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Xxxmi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Xxxx S.r.l., Xxxxxx S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l. e Gedac S.r.l., in violazione dell’articolo 2 o dell’articolo 101 del TFUE;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Gruppo Argenta S.p.A., D.A.EM. S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Xxxmi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Xxxx S.r.l., Xxxxxx S.r.l., Ge.S.A. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Ovdamatic S.r.l. e Gedac S.r.l. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 101 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.
3 [Cfr. Consiglio di Stato sentenza del 1 marzo 2012 n. 1192, Mercato dello zolfo grezzo; cfr. altresì sentenza del 24 settembre 2012, n. 5067, Acea - Suez Environment/Publiacqua e da ultimo anche le sentenze del Tar del Lazio del 17 novembre 2011, nn. 8947 e a., Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici; e del 29 marzo 2012, nn. 3031 e a., Logistica internazionale.]
4 [Cfr. a titolo di esempio C9403 - GRUPPO ARGENTA/COFFEE BREAK, Provvedimento n. 18532 del 19 giugno 2008.]
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |