PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, DI DURATA QUINQUENNALE, DI N. 2 SISTEMI PER TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DI TIPO MULTISTRATO, DI ULTIMA GENERAZIONE, A ROTAZIONE CONTINUA E SCANSIONE VOLUMETRICA CON UN NUMERO DI STRATI EFFETTIVI PER...
CONTRATTO DI APPALTO REP. DEL
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, DI DURATA QUINQUENNALE, DI N. 2 SISTEMI PER TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DI TIPO MULTISTRATO, DI ULTIMA GENERAZIONE, A ROTAZIONE CONTINUA E SCANSIONE VOLUMETRICA CON UN NUMERO DI STRATI EFFETTIVI PER ROTAZIONE COMPLETA NON INFERIORE A 128 , COMPLETI DI ACCESSORI A CORREDO PER L’A.O.U. DI SALERNO
TRA
L’A.O.U. San Xxxxxxxx xx Xxx e Ruggi d’Xxxxxxx (di seguito, per brevità, A.O.U. Ruggi con sede legale in Salerno ivi domiciliata ai fini del presente atto in X.xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx X. XXX 00000000000, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, o suo delegato all’uopo preposto Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx , Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi
E
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, in persona del legale rappresentante nato/a a
e residente in in Via (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’A.O.U. di Salerno in qualità di stazione appaltante ha indetto una procedura aperta pubblicata, a norma di legge, per la fornitura in noleggio, di durata quinquennale, di n. 2 sistemi per tomografia computerizzata di tipo multistrato, di ultima generazione, a rotazione continua e scansione volumetrica con un numero di strati effettivi per rotazione completa non inferiore a 128 , completi di hardware, software ed accessori a corredo;
b) che il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto, risultato aggiudicatario definitivo della predetta
procedura ai sensi della deliberazione n. del , ha
manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nei documenti di gara relativi alla fornitura;
c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a) Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla l’A.O.U. Xxxxx, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative al medesimo Contratto;
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b) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura ristretta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato;
c) Capitolato Tecnico: il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Contratto;
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta tecnica),
l’Allegato “C” (Offerta economica),
Il presente Contratto è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’A.O.U. Xxxxx, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto.
Le clausole del Contratto di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l’A.O.U. Xxxxx, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
Il Contratto disciplina le seguenti prestazioni:
a) fornitura in noleggio, di durata quinquennale, di n. 2 sistemi per tomografia computerizzata di tipo multistrato, di ultima generazione, a rotazione continua e scansione volumetrica con un numero di strati effettivi per rotazione completa non inferiore a 128 , completi di hardware, software ed accessori a corredo
b) l’esecuzione dei servizi connessi, così come definiti nel Capitolato Tecnico;
Articolo 4 - Corrispettivo della fornitura
Il Contratto di fornitura per fornitura in noleggio, di durata quinquennale, di n. 2 sistemi per tomografia computerizzata di tipo multistrato, di ultima generazione, a rotazione continua e scansione volumetrica con un numero di strati effettivi per rotazione completa non inferiore a 128 , completi di hardware, software ed accessori a
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corredo come riportato dall’allegata offerta, agli atti del RUP, è di complessivi euro oltre IVA. La fatturazione dovrà avvenire dopo il collaudo della fornitura medesima da parte degli Uffici competenti
Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in aggiudicazione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’A.O.U di Salerno, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto nonché prima dell’inizio dell’appalto comunicare a questa stazione appaltante i nominativi del personale che espleterà il servizio di installazione,manutenzione ed assistenza full risk delle apparecchiature in argomento;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’A.O.U Ruggi, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della fornitura connessa alle norme previste nel Contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate;
f) non opporre all’A.O.U Ruggi qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativi alla fornitura e relative alle prestazioni riguardanti la manutenzione e assistenza full risk delle apparecchiature medesime;
g) manlevare e tenere indenne l’A.O.U Ruggi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all’A.O.U Ruggi, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che il servizio oggetto del Contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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11. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all’A.O.U Ruggi, il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati, fermo restando la cogenza del Patto di integrità.
Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’A.O.U Ruggi per la stipula del presente Contratto.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare all’A.O.U Ruggi ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare all’A.O.U Ruggi con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’A.O.U Ruggi le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio
Le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto sono eseguite per conto del
A.O.U. Xxxxx dal Direttore dell’esecuzione contrattuale individuato nel Dott. Il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
L’A.O.U Ruggi, nel corso dell’esecuzione contrattuale, è tenuta ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura, manutenzione ed assistenza full risk delle apparecchiature, così come dal Fornitore stesso offerte e comunque rispettando i dettami del Capitolato tecnico. L’A.O.U Ruggi, ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte potrà risolvere accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.
Articolo 8 – Penali
Per tutte le fattispecie specificamente previste nel capitolato tecnico o suoi allegati ove vi è un mancato rispetto delle tempistiche dichiarate o nell’offerta tecnica o previste nel capitolato medesimo si applicano le penali pari ad Euro 500
/die.
Inoltre si applicano le penali relativi ad inosservanza del Patto di integrità.
Il Direttore dell’Esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto o collaudo, redigendo in contraddittorio con l’impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni. Nel primo caso, il verbale redatto in contraddittorio sarà inviato al RUP per il seguito. Nel secondo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria, a mezzo pec, per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell’Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’A.O.U Salerno in via prioritaria compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potrà avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti.
L’AOU di Salerno, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, per ritardata o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
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Nell’ambito del Contratto, l’A.O.U si riserva di risolvere il Contratto qualora al Fornitore si applichino penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre tale percentuale l’A.O.U. Xxxxx potrà disporre la risoluzione del contratto ,fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 9 – Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro mediante polizza fideiussoria emessa da n. polizza
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’A.O.U Ruggi., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali;
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell’A.O.U Ruggi verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’A.O.U Ruggi. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 10 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dall’A.O.U Ruggi, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’A.O.U Ruggi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo.
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.O.U Ruggi.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente Contratto;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse.
h) Sono comunque fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dal Patto di Integrità.
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Articolo 11 – Clausola risolutiva
Il presente Xxxxxxxxx si risolve, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere, nel caso Xx.Xx.Xx. S.p.A. Centrale di Committenza Regionale aggiudichi analoga fornitura a seguito di gara centralizzata.
Articolo 12 – Recesso
1. all’A.O.U Ruggi ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo,
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 3. L’A.O.U Xxxxx potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l’Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 14 – Riservatezza
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1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.O.U Ruggi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto aggiudicato in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 pubblicato su G.U. il 04/05/2016;
Articolo 15- Responsabile del Servizio
1. Il Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio,(assistenza e manutenzione full risk) con incarico di essere il referente responsabile nei confronti dell’A.O.U Ruggi per l’esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, L’A.O.U Xxxxx, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto a condizione che il Fornitore abbia dato indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata, che intende subappaltare e la relativa misura percentuale, fermo restando la cogenza del Patto di integrità.
In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
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2. Qualora venga promossa nei confronti dell’A.O.U Xxxxx azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’A.O.U Xxxxx è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’A.O.U Ruggi, queste ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare l’A.O.U. Ruggi sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature utilizzate per l’effettuazione del servizio e componenti opzionali oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall’A.O.U. Ruggi. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Articolo 19 - Assicurazione
Il Fornitore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività connesse al Contratto stipulato. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione contraente, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’utenza della fornitura oggetto dell’appalto, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività previste. Le garanzie minime che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare sono le seguenti:
• RCT verso cose massimale 5.000.000 euro
• RCT verso terze persone 1.000.000 euro.
Pertanto, prima dell’avvio della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia conforme all’originale del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all’intero periodo contrattuale. Qualora il Fornitore, per qualsiasi motivo, non sia più in possesso della copertura assicurativa di cui sopra, Il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l’obbligo del risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 20 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’A.O.U Ruggi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui al Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 pubblicato su G.U. il 04/05/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
2. L’A.O.U Ruggi tratta i dati relativi al Contratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
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4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22 - Fatturazione e Pagamenti
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta alla fatturazione elettronica del corrispettivo con cadenza mensile fermo restando l’ultima mensilità e comunque solo dopo il buon esito dell’oggetto dell’appalto accertato con l’emissione del Certificato di verifica di Conformità da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture e le note di credito/debito devono pervenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio, deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, all’esecuzione di controlli sui file ricevuti e alla trasmissione delle fatture elettroniche di cui alla legge 244/2007, modificata dal D. Lgs. n. 201/2011.
Ciascuna fattura emessa deve contenere il riferimento al rispettivo ordine informatico, al CIG, al CUP, ove obbligatorio.
2. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti sono effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’impresa aggiudicataria.
3. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, comportano la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Azienda.
4. Ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (art .1 co. 629 lett. b - nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72) secondo il meccanismo dello “Split Payment”, L’Azienda corrisponde all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dell'operazione (la base imponibile) ed all'Erario l'importo relativo all'imposta (IVA).
5. La liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento vengono disposte dalla Azienda in ordine cronologico secondo quanto stabilito dalla legge vigente.
Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, che l’A.O.U Ruggi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che L’A.O.U Ruggi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – il Contratto di Fornitura si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24 - Clausola finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto
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scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’A.O.U Ruggi non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Salerno, lì
L’A.O.U Ruggi firmato digitalmente IL FORNITORE
C.F.O P.IVA:
firmato digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; e dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente agli artt: 1) Definizioni; 2) Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici; 3) Oggetto del Contratto; 4) Durata del Contratto; 5) Obbligazioni generali del Fornitore; 6) Obbligazioni specifiche del Fornitore; 7) Verifiche e monitoraggio; 8) Penali; 9) Cauzione; 10) Risoluzione; 11) Clausola risolutiva; 12) Recesso; 13) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; 14) Riservatezza; 15) Responsabile del Servizio; 16) Divieto di cessione del contratto e subappalto; 17)Brevetti industriali e diritti d’autore ; 18) Evoluzione tecnologica; 19) Assicurazione; 20) Foro competente; 21) Trattamento dei dati personali; 22) Fatturazione e Pagamenti; 23) Tracciabilità dei flussi finanziari –
Ulteriori clausole risolutive espresse; 24) Clausola finale e condizioni del presente contratto.
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Salerno, lì
IL FORNITORE
C.F. O P.IVA:
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