VERBALE DI INCONTRO DI VERIFICA
VERBALE DI INCONTRO DI VERIFICA
Il giorno 29 giugno 2013 in Tresivio tra
Credito Valtellinese S.c., Banca Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, Credito Siciliano S.p.A., Carifano S.p.A., Bankadati Soc.Cons.P.A., Stelline S.I. S.p.A., Mediocreval S.p.A., Finanziaria San ▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A., Creset S.T. S.p.A.,
e la
Delegazione Sindacale “ad hoc” composta da DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA, prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 21 del c.c.n.l. 19 gennaio 2012 e dell’art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 7 luglio 2010.
Le Parti si sono incontrate ed hanno espresso le seguenti posizioni.
La delegazione del Gruppo Creval:
a) esprime preoccupazione per la perdurante situazione di difficile congiuntura economica che indebolisce la qualità del credito e la redditività del settore bancario;
b) ritiene che le previsioni e gli obiettivi di cui all’accordo di Gruppo predetto, oggetto di verifica nel presente incontro, non siano stati sufficienti, prevedendo, a breve, la necessità di dover dare corso all’utilizzo, a livello di Gruppo, di ulteriori misure già previste nel settore per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale;
c) ritiene che la previsione di cui all’art. 6 dell’accordo del 3 agosto 2012 sia chiara ed esplicita nel non prevedere l’erogazione del premio aziendale di Gruppo di competenza 2012, erogazione 2013, laddove, come nel caso di specie, si sia verificato quanto previsto dal comma 6 dell’art. 48 del c.c.n.l. che prevede: “le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo (…) non daranno luogo all’erogazione del premio”;
d) evidenzia che in data 27 aprile u.s. l’assemblea dei soci della Capogruppo Credito Valtellinese ha approvato il bilancio dell’esercizio 2012;
e) ribadisce, conseguentemente, che i risultati raggiunti dal Gruppo bancario Credito Valtellinese e di cui agli articoli 48, comma 6, del vigente c.c.n.l. e 6 dell’accordo sindacale di Gruppo del 3 agosto 2012, non consentono di dare luogo all’erogazione del premio aziendale di competenza dell’esercizio 2012 (erogazione 2013);
La Delegazione Sindacale ad hoc:
a) ribadisce che quanto sottoscritto nell’accordo 3/8/2012, art. 6, dà diritto al pagamento nel 2013 del premio aziendale per tutte le aziende del gruppo nella misura del 60% del premio aziendale erogato dalla capogruppo nell’anno 2012 competenza 2011. Il tutto è dovuto in quanto determinato a stralcio;
b) gli obiettivi previsti dall’accordo di gruppo, oggetto della presente verifica, sono stati interamente raggiunti, costituendo un unicum inscindibile;
c) eventuali ulteriori procedure che dovessero essere aperte tempo per tempo ai sensi del c.c.n.l. verranno affrontate nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
Stanti le predette posizioni, le Parti prendono atto che:
a) in data 15 maggio 2013 il Gruppo inviava una lettera alle Delegazioni delle Sigle Sindacali di Gruppo, comunicando la non erogazione del premio aziendale competenza 2012, erogazione 2013, pur dando disponibilità alla ricerca di soluzioni condivise;
b) in data 21 maggio 2013 le Organizzazioni Sindacali di Gruppo inviavano lettera di diffida all’Azienda e richiedevano l’immediata convocazione di un incontro;
c) in data 7 giugno 2013 prendeva avvio, a livello di Gruppo, un confronto diretto a ricercare soluzioni condivise volte a riconoscere l’impegno del Personale di tutte le Società del Gruppo valorizzando la sostenibilità sociale e conseguentemente valutando l’applicazione delle intervenute normative in tema di detassazione;
ed inoltre che:
d) si debba correlare l’impegno del Personale del Gruppo bancario Credito Valtellinese con l’incremento della produttività, dell’efficienza e della soddisfazione della clientela;
e) sia necessario individuare strumenti innovativi volti a dare al Personale del Gruppo bancario Credito Valtellinese la possibilità di ottenere un’erogazione anche sotto forma di istituti di welfare aziendale, in linea con quanto le Parti avevano già condiviso nell’ambito dell’art. 6, 2° comma, del richiamato accordo sindacale di Gruppo del 3 agosto 2012;
f) dalla verifica dell’accordo sindacale di Gruppo del 3 agosto 2012 non sono emersi elementi di problematicità sulle misure ivi previste.
Premesse:
le Parti, con il presente incontro hanno valutato i risultati presso le Società facenti parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese, di quanto concordato con l’accordo di Gruppo sottoscritto in data 3 agosto 2012, e hanno preso atto:
I. del contenuto di cui all’art. 6 del predetto accordo;
II. delle novità applicative e regolamentari intervenute in tema di Fondo di Solidarietà e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del credito;
III. delle novità normative e regolamentari intervenute in tema di detassazione del salario di produttività,
le Parti come in epigrafe indicate, dopo ampio confronto,
hanno convenuto quanto segue
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte e applicabile a tutte le Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese.
Articolo 2 - Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo (ESSG)
1. Le Parti, nella ricerca di un percorso condiviso in coerenza con i principi e contenuti dell’aggiornamento del vigente Piano Strategico e dell’accordo sindacale di Gruppo del 3 agosto 2012, nonché dell’odierna verifica di realizzazione dell’accordo predetto, si danno atto che:
• le misure organizzative attuate nel Gruppo col richiamato accordo hanno prodotto miglioramenti di produttività ed efficienza e garantito la valorizzazione del welfare aziendale;
• l’impegno profuso dal Personale del Gruppo bancario Credito Valtellinese è ancor più da ritenersi strategico in un contesto sempre più deteriorato dal punto di vista economico e commerciale;
• la perdurante crisi economica sta generando palesi ricadute in termini sociali.
2. Le Parti hanno, pertanto, inteso ricercare misure economiche condivise e a oggi valutate economicamente compatibili da riconoscere, per l’anno 2013, al Personale del Gruppo bancario Credito Valtellinese appartenente alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi, e a tal fine hanno definito una Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo (ESSG), che assorbe e sostituisce interamente la erogazione a titolo di Premio Aziendale competenza 2012 (erogazione 2013), secondo le modalità e tempistiche di seguito riportate. La erogazione verrà corrisposta in due tranches:
I. con le competenze del mese di luglio 2013 sarà erogato un importo, esclusivamente in denaro, secondo i valori riportati nella tabella n. 1 allegata al presente verbale. Per i Dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale tali valori saranno riproporzionati alla durata dell’orario di lavoro svolto.
II. con le competenze del mese di novembre 2013 sarà erogato un importo comprensivo, già per il 2013, della valorizzazione dei benefici economici derivanti dall’applicazione dei vantaggi fiscali rivenienti dal presente verbale. I relativi importi sono riportati nella tabella n. 2 allegata al presente verbale. Per i Dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale tali valori saranno riproporzionati alla durata dell’orario di lavoro svolto.
Articolo 3 – “Opzione Welfare”
1. Le Parti, stante il perdurante sfavorevole rapporto tra il costo dei servizi sociali e il potere d’acquisto delle famiglie, hanno altresì convenuto che l’importo di novembre 2013 sarà integralmente corrisposto sotto forma di beni, servizi e utilità sociali, tramite la scelta alternativa di uno dei seguenti istituti di welfare aziendale:
A. quale contributo straordinario alla forma di previdenza complementare cui il Dipendente è iscritto;
B. quale contributo aggiuntivo per le borse di studio così come disciplinate dalle normative aziendali delle singole Banche e Società del Gruppo, laddove sussistano i requisiti per la corresponsione previsti dalla contrattazione di secondo livello.
2. I Dipendenti del Gruppo potranno scegliere tra i beni, i servizi e le utilità indicate al precedente comma 1 secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dall’Azienda a tutto il Personale. Nel caso di scelta effettuata da parte del Dipendente le somme saranno integralmente destinate per le finalità sopra indicate.
3. Nel caso in cui il Dipendente non intenda avvalersi dell’iniziativa sociale di cui al presente articolo 3, percepirà l’importo di novembre 2013 in denaro.
4. Nel rispetto delle condizioni e delle già richiamate disposizioni contrattuali nazionali, le Parti convengono che, con la sottoscritta disciplina dell’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo di cui all’articolo 2 del presente accordo, la tematica della mancata erogazione del premio aziendale di competenza dell’anno 2012 (erogazione 2013), di cui all’art. 6 dell’accordo sindacale di Gruppo del 3 agosto 2012, è da ritenersi compiutamente definita e conclusa a ogni effetto per tutte le Banche e Società del Gruppo.
Articolo 4 - Criteri di corresponsione
L’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo (ESSG):
a) è determinata avendo riguardo all’inquadramento ricoperto al 30 giugno 2013;
b) è erogata al Personale Dipendente del Gruppo, anche a tempo determinato, in servizio alla data di corresponsione di ciascuna quota dell’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, e superato il periodo di prova, tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
c) in caso di assenza dal servizio tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, è ridotta di tante quote (dodicesimi) quanti sono i mesi interi di assenza, fatta eccezione per i periodi di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza o puerperio e per malattia;
d) è erogata anche in favore dei Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e livello retributivo di inserimento professionale ai sensi dell’art. 46 del vigente
c.c.n.l. nella misura prevista per il Personale Dipendente inquadrato nella 3^ Area Professionale 1° livello retributivo;
e) non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non costituisce base di calcolo per la forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa cui il Dipendente risulti iscritto.
Articolo 5 – Premio Aziendale
1. Le Parti convengono che, in presenza di un risultato economico negativo - voce 280, consolidato operatività corrente lordo - del Conto Economico Consolidato di Gruppo 2013, non si darà luogo ad alcuna erogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, comma 6, relativamente al premio aziendale competenza 2013.
2. Le Parti convengono, altresì, che l’eventuale negoziazione del premio aziendale competenza 2013 (erogazione 2014) dovrà essere definita con una prima disamina a livello
di Gruppo ai sensi di contratto e successivamente anche attraverso la determinazione delle relative dinamiche negoziali.
DICHIARAZIONE DELLE ▇▇.▇▇.
Le delegazioni sindacali prendono atto, in coerenza con il punto II delle premesse, che l’Azienda dichiara di essere intenzionata ad attivare le procedure di confronto previste dall’art. 20 c.c.n.l. vigente entro il prossimo mese di settembre 2013.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
(resa anche ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 22.1.2013)
Le complessive erogazioni di cui al presente verbale, connesse con le finalità descritte in premessa, rispondono alle esigenze di ricerca di maggiore produttività ed efficienza anche attraverso modalità innovative e, pertanto, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM di cui alle richiamate premesse, in quanto retribuzione di produttività, danno titolo ad accedere al beneficio fiscale.
Pertanto le Parti si danno atto che il presente verbale e tutti gli accordi aziendali nel presente accordo richiamati sono conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del predetto D.P.C.M. e in applicazione dell’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013).
Tali erogazioni, inoltre, per le medesime ragioni, soddisfano i requisiti previsti dell’art. 4, comma 28, della legge n. 92/2012, e, pertanto, danno titolo ad accedere anche allo sgravio contributivo previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 (decontribuzione).
Credito Valtellinese S.c., Credito Siciliano S.p.A., ▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A., Bankadati Soc.Cons.P.A., ▇▇▇▇▇▇▇▇ S.I. S.p.A., Mediocreval S.p.A., Finanziaria San ▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A., Creset S.T. S.p.A.
La Delegazione Sindacale ad hoc
DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA
Tabella n. 1 allegata al verbale di incontro del 29 giugno 2013
Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo: prima quota erogata nel mese di luglio 2013
Si indicano, nella tabella sotto riportata, gli importi in denaro relativi alla prima quota della Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo di cui all’art. 2, comma 2, punto I, del verbale del 29 giugno 2013.
Livelli retributivi | Prima quota dell’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo |
QD 4° livello | 1.099 |
QD 3° livello | 931 |
QD 2° livello | 835 |
QD 1° livello | 788 |
3^ area 4° livello | 698 |
3^ area 3° livello | 655 |
3^ area 2° livello | 618 |
3^ area 1° livello | 589 |
2^ area 3° livello | 554 |
2^ area 2° livello | 536 |
2^ area 1° livello | 522 |
Tabella n. 2 allegata al verbale di incontro del 29 giugno 2013
Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo: seconda quota erogata nel mese di novembre 2013
Si indicano, nella tabella sotto riportata, gli importi relativi alla seconda quota dell’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo con valorizzazione dei benefici economici derivanti dall’applicazione dei vantaggi fiscali (ex art. 2, comma 2, punto II, del verbale del 29 giugno 2013).
Livelli retributivi | Seconda quota dell’erogazione straordinaria di solidarietà di Gruppo in servizi di welfare o in denaro |
QD 4° livello | 1.099 |
QD 3° livello | 931 |
QD 2° livello | 835 |
QD 1° livello | 788 |
3^ area 4° livello | 698 |
3^ area 3° livello | 655 |
3^ area 2° livello | 618 |
3^ area 1° livello | 589 |
2^ area 3° livello | 554 |
2^ area 2° livello | 536 |
2^ area 1° livello | 522 |
