TRA
ACCORDO QUADRO TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E FONDAZIONE “X. XXXXXXXXXX”
TRA
il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito CNR), con sede in Roma, X.xx X. Xxxx, 0 Xxxx, in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
E
la “FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA” (di seguito FTGM), con sede in Pisa, via Trieste n. 41, in persona del Direttore Generale, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE:
• il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
• FTGM, riconosciuta quale Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale con L.R.T. n. 85/2009, è stata costituita dal CNR e dalla Regione Toscana in data 15 maggio 2007, in attuazione della L.R.T. n. 25/2006;
• detta costituzione è stata perseguita e voluta dagli Enti Fondatori al fine di dare assetto stabile all'esperienza trentennale di collaborazione in ambito sanitario tra il CNR e la Regione Toscana, svolta su base convenzionale e, dal 1993, in quanto CREAS-IFC CNR, collaborazione che, fin dall’avvio, ha previsto la diretta partecipazione di personale CNR alle attività cliniche e correlate prima del CREAS-IFC e, poi, della Fondazione, in analogia a quanto previsto per il personale universitario operante presso le Aziende Ospedaliero Universitarie Toscane;
• ai sensi dell'art. 3, comma 1, del proprio Statuto, FTGM dal 1° novembre 2007 svolge le attività di assistenza specialistica, ricerca, alta formazione e sperimentazione di interesse del SSR già erogate da IFC-CNR in quanto CREAS ai sensi del D.M. 26 giugno 1993, presso i due Stabilimenti di Pisa e di Massa;
• a dette attività il personale CNR di cui al presente accordo può dare il proprio apporto per le finalità istituzionali dell'Ente di appartenenza secondo quanto disposto nell’accordo stesso;
RICORDATO CHE:
- il CNR, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dispone di una rete scientifica composta da Dipartimenti con compiti di promozione, coordinamento e controllo di Istituti presso i quali si svolgono le attività di ricerca;
- il Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR ha, tra le proprie finalità, quella di implementare l’integrazione tra gli istituti ad esso afferenti e la rete delle strutture del SSN, anche tramite la stipula di convenzioni ed accordi di collaborazione;
- FTGM è strumento del CNR, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 127/2003 “Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche” e costituisce – in attuazione del citato Protocollo d’Intesa tra CNR e Regione Toscana – il contesto naturale e privilegiato nel quale il CNR persegue i suoi obiettivi di ricerca nel settore specifico di interesse della Fondazione stessa;
- le Parti, proprio a motivo dei risultati ottenuti e delle potenzialità che si intravedono nello sviluppo ulteriore delle integrazioni e delle attività congiuntamente svolte, intendono potenziare ulteriormente i rapporti in essere, ampliandone l’ambito e la portata e facilitando ulteriormente le modalità operative di collaborazione tra ricercatori, sanitari e tecnici delle due Istituzioni.
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. n. 127/2003 "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"
• - il decreto del presidente del CNR 4 maggio 2005, prot. 0025033, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR;
• - il D.Lgs. n. 213/2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;
• - la Legge n. 833/1978 che sancisce all’art. 40 la possibilità di partecipazione alle attività sanitarie anche per il personale degli Enti di Ricerca, sulla base di convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie;
• - l’art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che ha previsto la continuità dei rapporti istituiti tra gli Enti di Ricerca e il Servizio Sanitario Nazionale e il D.Lgs. n. 517/1999 disciplina dei rapporti tra S.S.N. e Università;
• - l’art. 15 della Legge n. 241/90 in base al quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all‘art. 1 comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell‘amministrazione e con il consenso dell‘interessato, l‘assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
• il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
• il D.Lgs. n. 81/2008 recante il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore dal 1 giugno 2015;
• lo Statuto di FTGM, come approvato in data 15 dicembre 2011;
• l’art. 19 comma 8 del CCNL 98-2001
• D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003;
• D.Lgs. n. 200 del 06.11.2007;
• i CCNL 08/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'area della dirigenza medica e veterinaria ed all'area sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa;
• la Convenzione sottoscritta tra CNR e FTGM il 4 luglio 2011 ed il relativo atto di aggiornamento stipulato il 30 luglio 2014.
• Il Protocollo d’Intesa, stipulato in data 25 maggio 2017, tra il CNR e la Regione Toscana finalizzato alla cooperazione per lo sviluppo organizzativo – gestionale e tecnologico delle reti cliniche.
CONSIDERATO CHE:
• al personale CNR di cui al presente accordo, è garantita la libertà di ricerca e l'autonomia professionale in osservanza della Carta Europea dei ricercatori ed ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR e dell'art. 13 del D.lgs. n. 381/1999;
• è interesse strategico del CNR concorrere alla realizzazione di un sistema istituzionale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione e test di nuove metodiche di diagnosi e cura e al trasferimento di tali conoscenze in ambito clinico;
• le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche ed intendono favorire la costituzione di strutture di ricerca e laboratori congiunti per integrare e le conoscenze e le opportunità di finanziamento offerte dai sistemi della ricerca del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università e di quello del Ministero della Salute;
• la ricerca in ambito biomedico trae dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi, e, pertanto, l’attività di ricerca clinica è inscindibilmente connessa con l’attività assistenziale, disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 e sue modifiche ed integrazioni e dalle normative regionali in materia e si completa con l’integrazione di competenze epidemiologiche, informatiche, ingegneristiche, chimico- farmaceutiche e biologiche;
Quanto precede premesso, richiamato, ricordato e considerato,
CON IL PRESENTE ATTO LE PARTI INTENDONO RINNOVARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CNR E FTGM ANCHE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA SVOLTA DURANTE LA VIGENZA DEI PRECEDENTI ACCORDI, NELL’OTTICA DI DARE ULTERIORE SLANCIO ALLE POSSIBILITÀ OPERATIVE DI COLLABORAZIONE NEGLI AMBITI DI RISPETTIVA COMPETENZA E, PERTANTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO:
Articolo 1 - Premesse
Tutto quanto sopra premesso e considerato viene esplicitamente accettato dalle parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 - OGGETTO
Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra CNR e FTGM per la migliore attuazione delle rispettive precipue finalità istituzionali, stante il comune impegno a proseguire, consolidare ed ampliare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica in particolare nel campo cardiologico, pneumologico, metabolico ed epidemiologico, delle tecnologie biomedicali, della diagnostica ed anche della ricerca sperimentale ed a disciplinare le future progettualità per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca, anche al fine di individuare e testare nuove metodiche di diagnosi cura e follow-up del paziente, attraverso l’immediato trasferimento alla clinica, dei progressi scientifici e tecnologici;
A tal fine FTGM si impegna a garantire al personale CNR di cui al successivo art. 4 lo svolgimento delle predette attività scientifico-assistenziali presso i propri Dipartimenti clinici, nel rispetto della normativa prevista in materia di attività assistenziale, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali.
Articolo 3 ATTIVITÀ CONGIUNTE
Nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano le attività delle due istituzioni, CNR e FTGM si impegnano a favorire la massima collaborazione tra il proprio personale, volta alla realizzazione di sinergie ed all'accrescimento complessivo della massa critica di ricerca, in via primaria ma non esclusiva, nelle seguenti aree disciplinari:
• patologie cardiopolmonari e metaboliche correlate
• bioimaging multimodale
• sviluppo e test in vivo di traccianti innovativi
• sviluppo e validazione di nuove metodiche per la medicina di laboratorio
• trattamenti terapeutici innovativi e personalizzati in ambito cardiopolmonare
• patologie rare, specie cardiopolmonari
• epidemiologia
Più in generale, le parti, inoltre, si impegnano a favorire lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali congiunti.
Le parti, inoltre, si impegnano a favorire lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali congiunti, tenuto conto delle implicazioni di carattere normativo, organizzativo, sanitario ed economico dei progetti stessi sulle rispettive attività, precisandosi in merito che è compito di FTGM, in quanto titolare delle attività sanitarie, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria e dalla normativa sulle sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali, comprese le comunicazioni al Comitato Etico competente.
Ciascuna parte individua un Responsabile dell’attuazione del presente accordo, con il compito di gestire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto dell’accordo stesso: per il CNR è individuato il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica o suo delegato e, per FTGM, il Direttore Generale o suo delegato. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, i Responsabili predispongono un Programma di collaborazione che - congiuntamente sottoscritto - viene a far parte integrante e sostanziale del presente accordo; tale programma potrà essere concordemente aggiornato con cadenza annuale.
CNR e FTGM hanno libera disponibilità delle cognizioni acquisite durante l'esecuzione di quanto previsto al presente articolo e, in quanto applicabile, della normativa inerente le sperimentazioni cliniche e la diffusione dei relativi risultati; in ogni opera o scritto, convegno o manifestazione, relativi alle attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionata la partecipazione di CNR e di FTGM quali enti compartecipanti.
Le Parti, infine, espressamente precisano che:
- FTGM si impegna a garantire, su richiesta nominativa dei Direttori degli Istituti del CNR interessati e con atto del Direttore Generale di FTGM, l’accesso temporaneo alle strutture di FTGM di laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti, specializzandi e borsisti coinvolti in attività formative e di ricerca, promosse sia in collaborazione con FTGM sia autonomamente, alle stesse condizioni degli omologhi FTGM: L'autorizzazione del Direttore Generale FTGM è condizione per l'accesso alle strutture.
- allo stesso modo il CNR si impegna a garantire l’accesso temporaneo alle strutture dei propri istituti di laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti, specializzandi e borsisti proposti su richiesta nominativa dal Direttore Generale di FTGM alle stesse condizioni degli omologhi CNR: anche in questo caso l'autorizzazione del Direttore dell’Istituto interessato è condizione per l'accesso alle strutture di detto Ente.
Articolo 4 - PERSONALE
Le Parti convengono sulla necessità di attuare forme di collaborazione a marcata integrazione del personale che consentano la realizzazione di importanti sinergie nel potenziamento delle proprie capacità operative e si impegnano a garantire reciprocamente ogni necessaria collaborazione al fine di dare attuazione alle singole progettualità mettendo a disposizione il proprio personale di volta in volta partecipante alle attività progettuali e consentendogli l'accesso alle rispettive strutture.
Si impegnano, altresì, a favorire reciprocamente la massima collaborazione per lo svolgimento di progetti congiunti e per la partecipazione congiunta a bandi per l'acquisizione di finanziamenti nazionali o comunitari: a tal fine le unità di personale dei due enti potranno costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento.
CNR e FTGM garantiscono, ciascuno per il proprio personale, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Riguardo alla responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 1218 c.c.e dell'art. 1228 cc. ciascuna delle Parti garantisce eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali condotte nelle proprie strutture sia dal proprio personale che dal personale temporaneamente assegnato dall’altra Parte.
Le Parti, ribadito che la ricerca in ambito biomedico trae dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi, e che pertanto ricerca e assistenza sono inscindibilmente legate, concordano che:
a) il personale CNR in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di attività sanitarie può svolgere attività cliniche funzionali allo svolgimento di progetti di ricerca condotti dai due Enti: le modalità operative di tali attività vengono concordate con i Responsabili delle Unità Operative di FTGM interessate. Per tali attività non è previsto alcun compenso aggiuntivo per detto personale;
b) al fine di promuovere una strutturata integrazione e consentire una costante osmosi operativa tra clinica e ricerca clinica, il CNR, in accordo con FTGM, assegna temporaneamente presso quest’ultima, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 23 bis, co. 7, del D. Lgs.
n. 165/2001 e dall’art. 23 del Regolamento del personale, previo assenso individuale, un massimo di dieci unità di personale; l’elenco del personale assegnato, le modalità operative ed il relativo trattamento economico sono dettagliati nell’Allegato 1) che, firmato dalle Parti viene a far parte integrante e sostanziale del presente accordo. Tale elenco potrà essere modificato d’intesa tra le Parti durante la vigenza del presente accordo.
In ogni caso, per le iniziative progettuali svolte congiuntamente nell’ambito del presente accordo, il personale del CNR potrà svolgere attività di ricerca e/o tecnica presso la Fondazione.
Articolo 5 – PROMOZIONE
CNR e FTGM provvedono alla diffusione e alla promozione dell’accordo e delle opportunità in esso previste, al fine di accrescerne l’efficacia e favorire la partecipazione di ogni soggetto interessato ed estendere le azioni previste nell’ambito della collaborazione.
Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere iniziative per lo sviluppo di programmi su materie specifiche di comune interesse, in particolare negli ambiti indicati all’art. 2, coinvolgendo Enti, Organismi e soggetti in ambito, regionale, nazionale ed internazionale.
La promozione e lo sviluppo della ricerca diverrà elemento essenziale alla crescita della qualità dell’assistenza erogata ai cittadini anche attraverso collaborazioni con Istituzioni e centri di ricerca italiani ed internazionali finalizzate a promuovere network di ricerca clinica e preclinica.
Articolo 6 – CONVENZIONI OPERATIVE
Per la realizzazione delle iniziative congiunte, le Parti procederanno alla stesura di specifiche convenzioni operative e/o atti esecutivi che descriveranno specificamente:
a) gli obiettivi da realizzare e le attività da svolgere;
b) i termini, le condizioni ed i tempi per lo svolgimento di tali attività;
c) le risorse umane messe a disposizione;
d) la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle modalità di erogazione;
e) il regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
Articolo 7 - BENI E LOGISTICA
Anche ai fini di quanto sopra previsto le parti - ciascuna per il proprio ambito di competenza e per le proprie finalità - si impegnano reciprocamente a consentire l’utilizzo gratuito di arredi, strumenti ed attrezzature
collocati nei locali in cui si svolgono le rispettive attività.
In particolare il CNR conferma la cessione in comodato gratuito per la durata dell’accordo e per gli scopi in esso prefissi dei beni di cui all’elenco (Allegato 2) che, sottoscritto tra le Parti, viene a formare parte integrante e sostanziale dell’accordo stesso.
Le Parti si impegnano ad effettuare una ricognizione del predetto elenco, ai fini del relativo aggiornamento entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Le Parti, inoltre, precisano che:
- FTGM garantirà al personale CNR l'accesso alle proprie tecnologie, laboratori e servizi per lo svolgimento dei predetti progetti di ricerca, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle attività sanitarie: il CNR, in tale ambito, è responsabile del corretto utilizzo di infrastrutture ed apparecchiature di uso clinico e non clinico di FTGM e risponde nei confronti di quest’ultima e/o di terzi con la propria polizza per responsabilità civile verso terzi;
- reciprocamente il CNR consentirà al personale FTGM l'accesso ai propri laboratori di ricerca con modalità analoghe, tenuto conto delle compatibilità organizzative e dell'effettivo impiego di risorse: FTGM, in tale ambito, è responsabile del corretto utilizzo di dette infrastrutture ed apparecchiature e di conseguenza risponde nei confronti del CNR e/o di terzi con la propria polizza per responsabilità civile verso terzi.
Le reciproche attività di cui sopra saranno oggetto di opportuna dedicata valutazione dei rischi da interferenza da parte dei responsabili dei rispettivi servizi di Prevenzione e Protezione con eventuale emissione di documenti di valutazione sottoscritti dai rispettivi Datori di lavoro.
Le Parti concordano la ripartizione degli spazi, come riportata nell’Allegato 3 precisando che tale ripartizione potrà essere rivista con atto scritto dalle Parti stesse, durante la vigenza del presente accordo, previa intesa tra i Responsabili del presente accordo.
FTGM provvede a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e relativi specifici impianti destinati alle attività sanitarie, ed agli adattamenti e modifiche che dovessero conseguire ad esigenze delle medesime.
In riferimento ad interventi di ampliamento/riqualificazione/modifica/adattamento dei locali dell’Edificio “C” dell’Area della Ricerca di Pisa, il CNR si impegna all'esame, per la valutazione delle eventuali ricadute e/o interferenze sugli aspetti strutturali, impiantistici e autorizzativi del complesso e più in generale dell’Area, dei relativi progetti entro trenta giorni dalla presentazione della relativa proposta/progetto da parte di FTGM, dandone conseguente riscontro entro i successivi trenta giorni; analoga modalità dovrà essere rispettata in caso di adeguamenti agli immobili ed impianti richiesti da normative di legge a carattere generale o specificamente riferite allo svolgimento di attività sanitarie.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le Parti concorderanno una puntuale definizione delle competenze operative relativamente agli interventi sugli impianti in dotazione al predetto Edificio “C”. Le Parti riconoscono che FTGM si fa carico delle spese generali e servizi comuni di cui all'Allegato 4) indipendentemente dal fatto che vengano sostenute direttamente o per il tramite dell'Area della Ricerca di Pisa - relative all'Edificio “C” di detta Area affidato ad FTGM stessa in sede di atto costitutivo, previa presentazione dei giustificativi di spesa.
CNR, da parte sua, assicura la gestione dei servizi tecnici, logistici e della sicurezza comuni per detta Area anche in riferimento al predetto Edificio “C”, fornendo a FTGM la relativa documentazione di riscontro prevista dalle normative vigenti.
Quanto alle apparecchiature, FTGM si fa carico della manutenzione delle proprie apparecchiature e di quelle utilizzate da entrambe le parti per le attività comuni.
FTGM, in particolare, si fa carico altresì della manutenzione delle apparecchiature biomedicali ad uso clinico o promiscuo mantenute nell'ambito di contratto di servizi di ingegneria clinica appaltato a terzi, con esclusione delle apparecchiature ad uso esclusivo di IFC che verranno scorporate da detto contratto e rispetto alle quali IFC provvederà autonomamente.
Resta, infine, a carico di IFC-CNR la manutenzione delle altre apparecchiature utilizzate in via esclusiva.
Articolo 8 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
CNR e FTGM convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente convenzione e si impegnano alla reciproca informazione e consultazione in ordine all'andamento delle attività ed alle determinazioni che abbiano influenza sull’esercizio integrato delle rispettive attività di competenza.
Le Parti, inoltre, favoriscono la realizzazione di laboratori congiunti, nonché di strutture e centri interaziendali per attività comuni di ricerca o di servizio: tali realizzazioni saranno disciplinate da convenzioni operative ai sensi del citato.
Articolo 9 - FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA
Al fine di garantire continuità e innovazione nelle aree disciplinari prioritariamente individuate anche in relazione alla complessità dei singoli progetti e dei risultati congiuntamente raggiunti, FTGM corrisponderà al CNR un contributo per il finanziamento di quattro contratti annuali per l’assunzione a tempo determinato di ricercatori e/o tecnologi nell’ambito di specifici progetti individuati dai Responsabili dell’accordo.
Articolo 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comuni delle Parti.
Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziare delle parti.
Le Parti possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente convenzione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 11 - SICUREZZA SUL LAVORO
CNR e FTGM considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente Accordo come prioritaria.
In particolare ciascuna Parte sarà responsabile dell’attuazione dei seguenti obblighi di legge: sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori.
Poiché è prevista una stretta connessione e interferenza tra le attività svolte dai lavoratori delle Parti, con utilizzo comune di laboratori e attrezzature, si concorda fin d’ora che l’adempimento degli obblighi sopra indicati sarà a carico del Datore di lavoro della Parte che ha attivato il rapporto di lavoro con il lavoratore, a qualsiasi tipologia risponda, salvo il caso dell’assegnazione temporanea di cui al precedente art….. in cui gli adempimenti sono a carico di FTGM.
Le Parti si impegnano a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.
In particolare si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di gestione dei rischi interferenti.
La trasmissione dei documenti e delle informazioni aventi rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori viene effettuata in via formale e rinnovata in caso di modifiche delle attività e dei relativi rischi.
Articolo 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 13 - DURATA
Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le Parti, salvo disdetta di una delle parti da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.
Il presente accordo o parte di esso potrà successivamente essere modificato od integrato con atto sottoscritto dalle Parti, anche in riferimento a mutamenti del quadro legislativo od ordinamentale delle parti stesse.
Le Parti potranno recedere dal presente accordo qualora nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente atto dovessero intervenire atti o fatti che mutino le condizioni che hanno portato alla stipula dell'accordo stesso.
In particolare sia il CNR che FTGM potranno recedere anche qualora i competenti Organi, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisino l'opportunità: in tali casi la parte che assume l’iniziativa dovrà dare all’altra parte un preavviso di sei mesi.
Articolo 14 – FORO COMPETENTE
Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Pisa.
Articolo 15 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ed è soggetta a registrazione in caso di uso con onere a carico della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura di metà per ciascuna di esse.
Roma, lì …........... Pisa, lì …..........
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE FONDAZIONE “X. XXXXXXXXXX”
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXXXX Organizzazione:Regione Toscana/01386030 488
Unita':Servizio Sanitario Regionale Data:28/12/2017 15:15:32