CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019
CIG ZD5216C95B INDICE
Art. 1 OGGETTO
Art. 2 DURATA
Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA Art. 4 OBBLIGHI DEL BROKER
Art. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA Art. 6 VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 7 PENALI
Art. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art. 9 PREROGATIVE ED IMPEGNI DEGLI ENTI Art. 10 RESPONSABILITÀ
Art. 11 COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Art. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO
Art. 14 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI Art 15 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 17 DUVRI
Art. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Art. 19 RINVIO
ART. 1 - OGGETTO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione a favore del Comune di Loano, nei termini di cui agli art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005 e, a titolo indicativo:
1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull'Ente assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Ente;
3. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
6. assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
7. intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dall'Ente contraente e lo verserà all'assicuratore entro e non oltre 7 giorni, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.
8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte. I sinistri passivi saranno gestiti secondo due tipologie:
- sinistri di importo fino a € 5.000,00 verranno gestiti direttamente dalla società incaricata dall’Ente per la gestione in S.I.R.;
- sinistri di importo superiore a € 5.000,00 verranno gestiti dal broker aggiudicatario della procedura di affidamento;
9. assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente, consistenti:
- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- nella gestione dei sinistri attivi;
- nella gestione dei sinistri passivi di importo superiore a € 5.000,00;
- nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune di Loano se di competenza, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
- nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
10. strumenti informatici da mettere a disposizione per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri.
11. consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
ART. 2 - DURATA
Il Servizio avrà durata dal 01/01/2018 al 31/12/2019, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. 209/2005.
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1, il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.
Il broker non assumerà alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Loano, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato per iscritto.
Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di Loano di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, qualora disponibili.
Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:
a) annuale entro il 30/03 di ciascun anno, ad eccezione del primo anno di incarico:
a1) rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo che xxxxxxxxxx gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dìa indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo del Comune di Loano;
a2) relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.
b) semestrale: report sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza, e comunicazione all'Ente - anche tramite e-mail - di ogni singola fase degli stessi sinistri per permettere agli uffici, in qualsiasi momento, di disporre di un dato aggiornato;
c) 90 giorni antecedenti la scadenza delle polizze: consegna del capitolato e di tutti i documenti necessari a poter indire una nuova procedura di affidamento, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di xxxxxxxxxx e l'importo presunto da mettere a base di gara;
d) 30 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione preventiva;
e) 48 ore dalla richiesta per la resa di pareri e consulenze in materia assicurativa. L'eventuale proposta di disdetta e modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e, comunque, entro i termini contrattuali
previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.
II broker:
ART. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER
a) dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune di Loano, come indicato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze e si dovrà impegnare a gestire eventuali sinistri di propria competenza (superiori alla franchigia di € 5.000,00) anche per il periodo intercorrente fino all’aggiudicazione della presente selezione.
In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi compresi quelli di importo inferiore a € 5.000,00, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data;
b) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Loano;
C) sarà obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimarrà sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte;
d) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'amministrazione dell'Ente;
e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune di Loano;
g) individuerà un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo.
Il broker si dovrà impegnare, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici dell'Ente stesso.
Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il nominativo del sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa. Al fine di garantire il Comune di Loano, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa; copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto.
Sono a carico del broker:
1. tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto;
2. i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
ART. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne utilizzo a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Loano.
In particolare il broker dovrà:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
ll Comune di Loano autorizzerà l'utilizzo ed il trattamento dei dati esclusivamente per gli adempimenti previsti dal servizio che verrà affidato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Loano si riserverà il diritto di controllare l'esecuzione del servizio, potendo eseguire accertamenti in qualunque momento. L'Ente, per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti, si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.
ART. 7 – PENALI
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Loano formalizzerà una contestazione, inviandola con mezzo tracciabile (ad es.: raccomandata AR, fax, PEC), assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione a giustificare il comportamento del Broker, sarà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura di:
− Euro 500,00, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
− Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario comunicherà con mezzo tracciabile (ad es.: raccomandata AR, fax, PEC) l'avvenuta infrazione; decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. E' fatto comunque salvo il diritto di ciascun Ente al risarcimento del maggior danno.
ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
II servizio di cui al presente capitolato non comporterà per le Amministrazioni aderenti alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o quant'altro essendo il pagamento del compenso del broker, come di consuetudine, a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi. L’elemento economico del presente appalto assumerà, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi. Pertanto, questa stazione appaltante stabilisce la provvigione relativa all’RC Auto nella misura fissa del 4% e quella relativa agli altri rischi nella misura fissa del 9%, da applicarsi ai premi imponibili relativi alle polizze assicurative, quale commissione da riconoscere al broker per l’espletamento dell’incarico da parte delle Compagnie assicuratrici. Ferma la non onerosità del presente servizio, il valore presunto e non vincolante dell’appalto per l’intera durata contrattuale è stimato in € 37.638,18 sulla base del programma assicurativo dell’Ente, costituente base d’asta.
L’ammontare annuo dei premi assicurativi imponibili, con l’esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni, è ripartito come segue:
- RCA LB € 19.462,09
- ALTRI RAMI € 180.408,93
ART. 9 - PREROGATIVE ED IMPEGNI DEL COMUNE DI LOANO
Resteranno di esclusiva competenza dell'Ente:
1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati Speciali di Appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. Il Comune di Loano si impegna a:
1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato;
2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente iI contratto medesimo;
3. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
4. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. indicare espressamente, in ciascun contratto, la percentuale della provvigione che la Compagnia Assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker.
ART. 10 – RESPONSABILITA'
Il broker sarà l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli sarà responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il broker sarà altresì responsabile, nel caso in cui non lo segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, per eventi che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. XX broker risponderà dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. Il Comune di Loano avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni sia chiamato a rispondere l'Ente, che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il broker dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza relativa all'assicurazione della responsabilità Civile a copertura di negligenze o per errori professionali, prevista dal D. Lgs. n. 209/2005. Il Broker si impegnerà a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti
di quietanza comprovanti l'avvenuto pagamento del premio. La polizza, o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO
Il Comune di Loano si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, allorquando, dopo aver richiamato formalmente il broker con comunicazione inviata con mezzo tracciabile (ad es.: raccomandata A.R., fax, PEC) circa l'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.
Sarà facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni provocati per errore e negligenza professionale e tutelati dall'Assicurazione di Responsabilità Civile di cui ai precedenti artt. 4 e 11. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di Assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO
Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 14 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Loano di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.
ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art.
3 della Legge 136/10, assumerà senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 17 – DUVRI
Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto nella fattispecie non è prevista interferenza tra personale del committente e quello del concessionario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero). L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.
ART. 18 — CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Nel caso di insorgenza di controversie, le stesse dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, sarà competente il Foro di SAVONA.
ART. 19 — RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.