Comune di FOGGIA
Comune di FOGGIA
Regolamento per l’uso del Gonfalone, della Fascia Tricolore, delle
Bandiere, e Cerimoniale dei lutti.
Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 10/03/2022
Regolamento per l’uso del Gonfalone, della Fascia Tricolore, delle Bandiere, e per il cerimoniale dei lutti.
Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 10 marzo 2022
Art. 1 Contenuto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell’intera comunità, richiedono la partecipazione dell’Amministrazione Comunale.
Disciplina altresì l’utilizzo della fascia tricolore e delle bandiere, e fornisce aspetti protocollari legati al cerimoniale dei lutti.
Art. 2 – Il Gonfalone
Il Gonfalone è l'emblema con il quale la Città di Foggia rappresenta unitariamente la comunità locale.
E’ diviso orizzontalmente (troncato) nei colori di rosso scarlatto (superiore) ed azzurro marino (inferiore), proprio in riferimento - rispettivamente - alle fiamme e alle acque della tradizione religiosa. E’ riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo Stemma, nella forma dello Scudo Sannitico, proprio dei capoluoghi di provincia, che risalta al centro tra i due campi di colore, fregiato, in alto, della corona muraria (per il titolo di Città concesso a Foggia) con l'iscrizione convessa in oro “CITTA’ DI FOGGIA” ed in basso, di una fronda di alloro verde con le bacche d’oro e di una fronda di quercia verde con le ghiande d’oro unite dal nastro tricolore. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo Stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
Il Gonfalone della Città di Foggia è insignito delle seguenti onorificenze:
Medaglia d'oro al valor militare (02/05/2006) - In occasione dei devastanti attacchi e bombardamenti aerei del 22 luglio e del 19 agosto 1943, la popolazione della città di Foggia seppe dare sublime testimonianza di coraggio e di altruismo allorchè, con spregio del gravissimo pericolo della vita in atto, suoi figli civili e militarizzati seppero tra immani difficoltà impedire che i rovinosi incendi fossero portati a conseguenze più gravi e le vittime moltiplicassero, prodigandosi, mentre gli spezzoni venivano ancora furiosamente lanciati, oltre che nei soccorsi, nel sottrarre con lucida e provvida determinazione a ulteriori deflagrazioni e distruzioni i convogli ferroviari carichi di munizioni. Successivamente, nonostante quelle indicibili sofferenze e pesanti distruzioni, altri suoi figli trovarono la forza di opporsi in armi al nemico ostacolando, con rinnovato vigore, la manovra in ritirata delle truppe tedesche nei sobborghi della città, ormai sepolta sotto le macerie.
Foggia, luglio - settembre 1943
Medaglia d'oro al merito civile (08/07/1959) - Resisteva impavida alle offese della guerra, sopportando con stoico coraggio ripetuti bombardamenti aerei che causarono la perdita di oltre 20.000 cittadini; mai venendo meno alla sua fede nel libero avvenire della Patria. Maggio-settembre 1943.
Art. 3 – Custodia del Gonfalone
Sono custoditi tre esemplari del Gonfalone:
Il primo, non più in uso, realizzato secondo la foggia storica, stabile, posto dietro un vetro, in un mobile appositamente costruito, collocato presso la Caserma del Corpo di Polizia Locale;
Il secondo, mobile, è collocato nella stanza di rappresentanza del Sindaco della città;
Il terzo, mobile, sempre custodito dalla Polizia Locale.
La chiave dell'armadio è custodita sotto la responsabilità del consegnatario.
Art. 4 – Uso del Gonfalone
1. .Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, la Città fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore, accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).
Il Gonfalone rappresenta la Città nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e filantropico, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Non è necessaria alcuna specifica autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale faccia presenziare il Gonfalone della Città alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
Festa del Santo Patrono della Polizia Locale (X. Xxxxxxxxxx) 20 gennaio Giornata della memoria – 27 gennaio
Giornata del Ricordo – Foibe 10 febbraio
Festa Patronale – 22 marzo (Processione religiosa 21 marzo) Anniversario Eccidio Fosse Ardeatine (24 marzo)
Festa del Corpo della Polizia locale – 12 aprile Anniversario della Liberazione (25 aprile)
Cerimonia religiosa per l’apparizione della Vergine dell’Incoronata (fine aprile)
Processione religiosa del Venerdì Santo Festa del Lavoro (1° maggio)
Festa della Repubblica (2 giugno) Festività del Corpus Domini
Processione religiosa del 14 agosto (Assunzione)
Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Arnate (4 novembre)
Funzioni religiose o civili connesse dalla dichiarazione di un lutto cittadino, regionale o nazionale.
3. La partecipazione del Gonfalone è prevista, inoltre:
- in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri (nella camera ardente e durante lo svolgimento delle esequie religiose o civili) deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Xxxxxxx ed Assessori, previo accordo con la famiglia del defunto.
- durante le esequie di alte Autorità religiose, civili e militari del territorio che siano vigenti in carica al momento del decesso (a mero titolo esemplificativo: Arcivescovo, Prefetto, Questore, Comandante dei
Carabinieri, Rettore…), di cittadini insigniti di medaglia d'oro della città, o al valor civile o al valor militare;
4. Quando il Gonfalone partecipa a cerimonie funebri è bardato da due strisce di nastro nero a cravatta all’estremità dell’inferitura.
5. Altresì, è necessaria specifica autorizzazione scritta del Sindaco, dopo sua personale decisione sull’opportunità della partecipazione dell’insegna, per la presenza del Gonfalone della Città alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
- cerimonie di gemellaggio;
- cerimonie non comprese tra quelle sopra elencate, anche se organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti, pubblici o privati, cui il Comune sia invitato a presenziare
- Manifestazioni patriottiche o celebrative promosse da Associazioni militari, combattentistiche, d’arma e partigiane.
- Manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguano obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
6. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione da parte del Sindaco del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della sua capacità di rappresentare il sentire della comunità locale.
7. Analogamente il Sindaco può autorizzare per iscritto l’invio del Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgano fuori dal territorio comunale
Art. 5 - Modalità per la concessione in uso e l'invio del Gonfalone
La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all’Ente viene, di volta in volta, autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario. A tal fine, il
soggetto richiedente deve presentare apposita istanza al Sindaco.
Art. 6 – Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone
1. Il Gonfalone viene scortato obbligatoriamente da due Agenti di Polizia Locale in alta/grande uniforme. In casi eccezionali, il Gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, con abbigliamento decoroso.
2. La partecipazione del Gonfalone della Città deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da altro amministratore del Comune da lui delegato, abbigliato con la Fascia Tricolore. L’Autorità segue il Gonfalone a tre passi di distanza.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche, il Gonfalone della Città di Foggia è collocato in testa al corteo, al posto d'onore riservato alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone della Città.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d’onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla cerimonia sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d’onore è riservato a queste ultime.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone segue il feretro e viene poi posizionato, durante le esequie religiose alla destra araldica dell’altare o della tribuna degli oratori (alla sinistra della platea). Nella stessa posizione è collocato il Gonfalone quando la rappresentanza del Comune prende parte a cortei, a cerimonie religiose e civili, al chiuso o all’aperto.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone segue immediatamente il clero, secondo l’ordine di rappresentanza protocollare.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia (legge 22/1998, D.P.R. 121/2000 D.P.C.M. 14/04/2006) nonché dalle regole consolidate del cerimoniale
Art. 7 – Fascia Tricolore
1. A norma dell’art. 50 comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il distintivo del Sindaco è la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma della Città di Foggia, da indossare con il verde al collo, appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.
2. L'uso della Fascia Tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, che la utilizza nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche, anche all’aperto, assuma ufficialità.
3. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, al fine di assicurare la continuità nell’espletamento dei compiti istituzionali, il Sindaco potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente dal Vice Sindaco, nelle ipotesi previste dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, oppure da un Assessore/Consigliere comunale delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
4. E’ prevista la partecipazione del Sindaco o del Vice-Sindaco con fascia tricolore alle occasioni che prevedono la presenza del Gonfalone, e durante le esequie a cui il Sindaco o il Vice Sindaco partecipi a titolo pubblico.
5. L’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso Sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, è ammesso nelle ipotesi indicate da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del D.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore….”
Art. 8 – La bandiera della Città di Foggia
La Bandiera della Città di Foggia è divisa orizzontalmente (troncata) nei colori di
rosso scarlatto (superiore) ed azzurro marino (inferiore), in riferimento - rispettivamente - alle fiamme e alle acque della tradizione religiosa; lo Stemma Storico risalta al centro, tra i due campi di colore.
Art. 9 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo di Città L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.
All'esterno del Palazzo di Città sono esposte permanentemente la bandiera nazionale, quella europea e quella cittadina riportante lo Stemma.
Art. 10 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali All'interno del Palazzo di Città e nelle altre sedi comunali la bandiera nazionale, quella europea e quella cittadina riportante lo Stemma sono permanentemente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare (su aste a terra rispettivamente alla destra della scrivania del Sindaco e della posizione del Presidente del Consiglio – la bandiera europea ha alla propria destra quella nazionale).
In occasione di cerimonie ufficiali e particolari ricorrenze o manifestazioni civili della Città, la bandiera nazionale, quella europea e quella cittadina sono esposte, a discrezione del Sindaco e su sua precisa indicazione, nelle sale a ciò destinate.
Il Sindaco può altresì disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
Art. 11 - Modalità di esposizione delle bandiere
Le dimensioni ordinarie delle bandiere (nazionale, europea e cittadina) sono:
per l’esterno cm 300 x 200 oppure cm 450 x 300 (l’asta da balcone è lunga preferibilmente 4 m. e l’asta da terra 8 m)
per l’interno cm 150 x 100 (l’asta da interno è alta 250 cm)
Le bandiere devono essere usate ed esposte nel massimo rispetto delle regole del decoro, né su di esse, né sull’asta e/o pennone che le reca possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che esse siano esposte all’esterno sia
all’interno.
Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza
La bandiera nazionale è esposta al centro, quella europea è collocata a destra, nella posizione d’onore (ovvero la posizione sinistra rispetto all'osservatore), quella cittadina è collocata a sinistra (ovvero la posizione destra rispetto all'osservatore). Qualora si riceva un ospite straniero che rappresenti lo Stato o il governo del paese, la bandiera va esposta a fianco alla bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita alla bandiera straniera può essere ceduta la posizione d’onore (a destra della bandiera italiana).
L’Ente è tenuto a designare un responsabile dell’esposizione corretta delle bandiere, il quale deve curarne il decoro, la pulizia o la sostituzione per deterioramento.
Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero, a cravatta.
Per commemorare un lutto glorioso posso adattarsi due strisce di velo bianco
Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge.
CERIMONIALE DEI LUTTI
Art. 12 – Manifesti funebri
L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco dispone l’affissione di manifesti funebri in caso di decesso di:
- Sindaco, Amministratori Comunali in carica o dipendenti comunali in servizio, oppure di loro congiunti di 1° grado (genitori, figli), o conviventi;
- Ex sindaci;
- Dipendenti comunali in quiescenza;
- Alte Autorità religiose, civili e militari del territorio che siano vigenti in carica al momento del decesso (a mero titolo esemplificativo: Arcivescovo,
Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Rettore…);
- Cittadini insigniti di medaglia d'oro della città, o al valor civile o al valor militare;
- Defunti per i quali è stato proclamato il lutto nazionale o cittadino.
Il Sindaco, inoltre, può autorizzare per iscritto l’affissione di manifesti funebri da parte dell’Ufficio di Gabinetto per il decesso di:
personalità che a qualunque titolo abbiano dato lustro al territorio e per qualsiasi altro caso di decesso non elencato tra quelli precedenti che ritenga meritevole del cordoglio cittadino.
I manifesti funebri la cui affissione è disposta dall’Ufficio di Gabinetto avranno il seguente incipit: “Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l’Amministrazione tutta della Città di Foggia” a significare il cordoglio espresso da tutti gli Amministratori (Assessori e Consiglieri), dirigenti e dipendenti dell’Amministra- zione Comunale.
Tali manifesti, in ragione della aconfessionalità dell’Amministrazione Comunale e per il fatto che ad essa non può essere nota la fede e il sentimento religioso del defunto, devono riportare solo lo Stemma cittadino e la scritta “Città di Foggia” senza alcun simbolo religioso.
Art. 13 Lutto cittadino
Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche o per fatti che coinvolgono tragicamente l’intera collettività, o una particolare collettività, può essere decretato il lutto cittadino.
Viene posta a mezz’asta solo la bandiera della città di Foggia, che ne ha decretato il lutto, salvo che le altre istituzioni non si uniscano al lutto (il Sindaco non può porre a mezz’asta la bandiera nazionale senza autorizzazione del Prefetto)
Possono essere decretate in aggiunta, altre forme di manifestazione quali:
- Un minuto di raccoglimento in aula consiliare e/o in aula giuntale;
- Un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro, nelle scuole, all’inizio dell’orario di lavoro o alle ore 12:00;
- Chiusura totale o parziale dei locali di spettacolo e di manifestazioni leggere;
- Un minuto di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 12:00 o chiusura durante lo svolgimento dei funerali;
- Quindici secondi di raccoglimento all’inizio delle trasmissioni di notizie delle emittenti televisive;
- Fascia nera al braccio dei dipendenti pubblici
Art. 14 – Camera ardente
L’Amministrazione Comunale allestisce una camera ardente, di norma nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, nel caso di decesso del Sindaco o di Amministratori Comunali in carica, di cittadini insigniti di medaglia d'oro della città, o al valor civile o al valor militare, e - solo su decisione e specifica autorizzazione scritta del Sindaco - di personalità che a qualunque titolo abbiano dato lustro al territorio.
Nella camera ardente sarà sempre presente il Gonfalone della Città, listato a lutto, piantonato da due Agenti di Polizia Locale in alta uniforme e posizionato alla testa del feretro, sul suo lato destro (a sinistra dell’osservatore).
Art. 15 – Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.