ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 2/11/CONS
Allegato B alla Delibera n. 678/11/CONS
ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 2/11/CONS
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE FISSA E CONTRATTI DI SERVIZIO
Si illustrano di seguito gli esiti della consultazione pubblica di cui alla Delibera n. 2/11/CONS. Il testo è articolato come segue:
- si riporta dapprima il testo del documento oggetto di consultazione pubblica;
- a seguire, per ciascun quesito, sono riportate distintamente le osservazioni dei soggetti rispondenti, le conclusioni dell’Autorità nonché l’indicazione di eventuali modifiche proposte.
Si è ritenuto altresì di riportare le osservazioni espresse dai soggetti rispondenti in merito alle sezioni 1.1, 1.2 e 1.3 del documento di consultazione per le quali tuttavia non era previsto un apposito quesito.
Per la versione integrale del testo di “linee guida” si rimanda all’Allegato A alla presente delibera.
Premessa 69
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA 70
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria 70
1.1.1Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice delle Comunicazioni .
........................................................................................................................................70
1.1.2.Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria 73
1.2. Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM 77
1.2.1. Il perimetro dei servizi di accesso SPM 84
1.3. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida. 86
1.4. Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi 90
1.5. Ambito di applicazione ed estensione 91
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA 95
2.1. Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente 95
2.2. L’evidenza contabile separata dei costi di “Equivalent Open Access” 96
2.3. La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM 111
2.3.1. Obbligo di separazione contabile 111
2.3.2. Obbligo di contabilità dei costi 117
2.3.3 Estensione alle reti NGAN 117
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO 119
3.1. Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo 119
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio 119
3.1.2 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente 129
3.1.3 Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici 133
3.1.4 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione 139
3.2. Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo 145
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO 149
4.1. Contenuto dei contratti di servizio 150
4.2. Tempi di fornitura dei contratti di servizio 153
4.3. Pubblicazione dei contratti di servizio 154
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME 157
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali 157
5.2 Tempi di implementazione per il Mercato 6 158
5.3 Pubblicazione della contabilità regolatoria 160
Premessa
1. Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di definire le modalità implementative degli obblighi in materia di contabilità regolatoria individuati in capo all’operatore dominante con le delibere dell’Autorità nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, che garantiscono la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa all’approvazione degli Impegni di Telecom Italia (anche TI), in particolare relativamente al Gruppo di Impegni n. 8.
2. Ai sensi del Gruppo di Impegni n. 8, così come recepito nelle successive delibere dell’Autorità, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità, all’interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna (anche transfer charge) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato) forniti da Open Access - e/o da qualsiasi altra funzione di TI cui ne siano attribuite le competenze - alle funzioni commerciali di TI.
3. Parimenti, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità evidenza contabile separata - all’interno della Contabilità Regolatoria - relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite competenze relative ai servizi regolati oggetto degli Impegni, includendo tutti gli elementi necessari alla verifica dell’equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) ed i prezzi praticati agli altri Operatori nella fornitura dei servizi wholesale.
4. L’evidenza dei transfer charge all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio rappresenta, dunque, uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche equivalenti - sia internamente che esternamente - ed assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di non discriminazione.
5. Ciò premesso, nel seguito del presente documento, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento vigente e delineato il modello di equivalence sottostante agli Impegni approvati dall’Autorità, si illustra lo scopo delle presenti linee guida e se ne individuano gli ambiti di intervento (cfr. capitolo 2).
6. Nel seguito, vengono quindi declinate la modalità di rappresentazione dei servizi SPM di accesso nell’ambito della contabilità regolatoria (cfr. capitolo 3), le relazioni di scambio tra i vari aggregati contabili, nonché le modalità tecnico- operative per la valorizzazione e rendicontazione del transfer charge in modo equivalente ai prezzi applicati ai servizi wholesale (cfr. capitolo 4). Infine, vengono descritti contenuti e modalità di presentazione dei contratti di servizio (cfr. capitolo 5).
1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA
1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria
1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice delle Comunicazioni
7. In un mercato non perfettamente concorrenziale un’impresa che detiene un significativo potere di mercato potrebbe adottare pratiche anticompetitive a discapito dei concorrenti1. Il rischio risulta accentuato se l’impresa è in grado di sfruttare le asimmetrie informative dovute alla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti.
8. Uno strumento che consente al regolatore di superare, almeno in parte, le suddette limitazioni di carattere informativo è costituito dall’accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell’impresa regolamentata e che consenta, di conseguenza, di verificare se l’impresa abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, il perseguimento degli obiettivi regolamentari risulta agevolato dalla disponibilità per il regolatore di un efficace sistema contabile.
9. Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto, all’art. 11 della “direttiva accesso”, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) possano imporre obblighi di separazione contabile alle imprese notificate, in base ai quali un’impresa verticalmente integrata deve rendere trasparenti i prezzi all’ingrosso praticati per la vendita di servizi ad altri operatori ed i prezzi per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. “prezzi di trasferimento interno”). Ciò consente, tra l’altro, di verificare il rispetto dell’obbligo di non discriminazione relativamente alle condizioni economiche applicate ai vari servizi nonché di prevenire eventuali sussidi incrociati a danno dei concorrenti.
10. La suindicata direttiva prevede, inoltre, che le ANR possano specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le ANR possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente
1 Ad esempio creazione o rafforzamento di barriere all’ingresso, prezzi predatori, prezzi discriminatori, sussidi incrociati tra servizi, price squeeze, trasferimento del potere di mercato da un mercato a monte ad un mercato a valle della catena produttiva.
normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. L’articolo 48 del Codice delle Comunicazioni (il Codice) ha recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” in tema di separazione contabile.
11. Sempre in tema di sistemi contabili, l’art. 13 della “direttiva accesso” e l’art. 17 della “direttiva servizio universale” prevedono che le ANR possano imporre agli operatori notificati, inter alia, l’obbligo di predisporre un sistema di contabilità dei costi. In particolare l’art. 13 della “direttiva accesso” prevede che, qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le ANR possono approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori e possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. Le ANR provvedono affinché, qualora sia imposto un obbligo di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una relazione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
12. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dalle ANR. Gli articoli 50 e 67 del Codice hanno recepito nell’ordinamento nazionale quanto disposto dalla “direttiva accesso” e dalla “direttiva servizio universale” in tema di contabilità dei costi.
13. La Commissione Europea (CE) al fine di fornire indicazioni alle ANR volte a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell’elaborazione dei dati e dei processi di audit e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate, ha pubblicato la Raccomandazione 2005/698/CE2 (la Raccomandazione). Tale Raccomandazione aggiorna la precedente Raccomandazione 98/322/CE per recepire le significative modifiche apportate dal nuovo quadro normativo3.
14. La Commissione nella Raccomandazione del 2005 sottolinea che: i) lo scopo dell’obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell’imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi; ii) lo scopo dell’obbligo di separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a
2 Raccomandazione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.
3 Quali l’ampliamento del campo di applicazione, un approccio differente quanto all’imposizione di obblighi ex-ante, l’attuazione del principio di neutralità tecnologica.
quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell’operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell’operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese verticalmente integrate, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.
15. A tal fine la Raccomandazione prevede che gli operatori notificati predispongano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato “per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione”, cioè per ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per servizi ad essi appartenenti. In altri termini, la Raccomandazione del 2005 prevede che gli obblighi di separazione contabile si applichino ai mercati dei diversi livelli della catena produttiva, ed ai servizi ad essi appartenenti, nei quali l’operatore è notificato.
16. Gli oneri di cessione (anche transfer charge o trasferimenti interni) o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente, in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione.
17. Un’ulteriore importante novità introdotta dalla Raccomandazione riguarda la possibilità delle ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, di poter estendere l’obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l’operatore è notificato, anche ai mercati in cui l’operatore non detiene significativo potere di mercato4 .
18. Inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), in allegato I, prevede che: “A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/19/CE, le ANR dovrebbero imporre la separazione contabile per far osservare gli obblighi di orientamento ai costi. La contabilità separa per le infrastrutture NGA e/o per gli elementi del servizio per i quali sussiste l’obbligo di accesso dovrebbe essere tenuta in modo che l’ANR possa i) individuare il costo di tutti i beni pertinenti per la determinazione dei prezzi di accesso (compresi deprezzamento e variazioni di valore) e ii) controllare efficacemente se l’operatore SMP concede l’accesso agli altri operatori del mercato alle stesse condizioni e agli stessi prezzi praticati per la propria componente a valle. Tale controllo dovrebbe comprendere l’effettuazione di testi di compressione dei margini. Per evitare il doppio conteggio, i costi dovrebbero essere ripartiti sulla base di criteri oggettivi tra i vari prodotti all’ingrosso e al dettaglio che utilizzano i fattori produttivi”.
4 Cfr. considerando 5 e articolo 4 della Raccomandazione.
1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria
19. L’Autorità, nel secondo ciclo delle analisi di mercato, ha provveduto ad imporre agli operatori notificati gli obblighi regolamentari previsti dal Codice delle Comunicazioni, tra cui gli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi, in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione del 2005.
20. Per quanto riguarda i mercati dell’accesso, l’Autorità con la delibera n. 314/09/CONS ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato nei seguenti mercati dell’accesso al dettaglio ed all’ingrosso:
- Mercati al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato n. 1a) e non residenziali (mercato n. 1b);
- Mercato dell’accesso fisico all’ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL (Mercato 4);
- Mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all’ingrosso forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL (Mercato 5).
21. Successivamente, con la delibera n. 731/09/CONS l’Autorità ha imposto a Telecom Italia obblighi differenziati tra i mercati all’ingrosso e al dettaglio, in linea con quanto previsto dal Codice. Per quanto riguarda i mercati all’ingrosso (Mercati 4 e 5), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di fornire accesso; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo di non discriminazione;
iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi. Per quanto riguarda i mercati al dettaglio (mercati 1a ed 1b), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di contabilità dei costi; ii) obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità delle condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio; iii) di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; iv) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.
22. Inoltre, con la delibera n. 2/10/CONS l’Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato anche nel mercato dei circuiti affittati (terminating) per il rilegamento delle sedi d’utente (Mercato 6) ed ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti negli altri mercati dell’accesso all’ingrosso, elencati al punto precedente.
23. Il perimetro merceologico dei mercati rilevanti individuati dall’Autorità nel secondo ciclo di analisi, in alcuni casi, differisce da quello individuato nel primo ciclo di analisi sulla base della Raccomandazione 2003/311/CE, come riportato nella tabella seguente.
Tabella 1 – Comparazione delle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di accesso tra il primo ed il secondo ciclo di analisi.
Definizioni I ciclo di analisi (Rac. 2003/311/CE) | Definizioni II ciclo di analisi (Rac. 2007/879/CE) | ||
Mercati | Definizione | Mercati | Definizione |
Mercati 1 e 2 di accesso al dettaglio | La domanda, da parte dell’utenza residenziale e non residenziale, e l’offerta di servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati a prescindere dalla tecnologia sottostante. | Mercati 1a e 1b di accesso al dettaglio | La domanda e l’offerta di servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e/o ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo managed), attraverso tutte le tecnologie in rame, fibra ottica e wireless fisse (WLL). |
Mercato 11 dell’accesso disaggregato all’ingrosso | La domanda e l’offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale e di servizi di accesso condiviso. | Mercato 4 dell’accesso all’ingrosso (fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa) | La domanda e l’offerta dei servizi all’ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in posizione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL. |
Mercato 12 dell’accesso a banda larga all’ingrosso | La domanda e l’offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare. | Mercato 5 dell’accesso a banda larga all’ingrosso | La domanda e l’offerta dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all’ingrosso forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL. |
Mercato 13 dei segmenti terminali di linee affittate | La domanda e l’offerta di servizi di segmenti terminali di linee affittate (terminating) in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps. | Mercato 6 dei segmenti terminali di linee affittate | La domanda e l’offerta di servizi di segmenti terminali (terminating) di linee affittate, in tecnologia tradizionale (SDH e PDH) ed Ethernet, per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d’utente (Mercato A). |
24. Dalla tabella si evince che le nuove definizioni dei mercati rilevanti hanno comportato:
- un ampliamento del perimetro del Mercato 4 (mercato 11 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), che non è più limitato al solo accesso fisico su rame, ma comprende anche la fibra ottica e il WLL;
- una riduzione del perimetro del Mercato 5 (mercato 12 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), dovuta all’esclusione dei servizi xDSL su tecnologia satellitare;
- una variazione del perimetro del Mercato 6 (mercato 13 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003) dovuta, da un lato, all’inclusione dei circuiti terminating su tecnologia Ethernet e, dall’altro lato, all’esclusione dei circuiti terminating per il rilegamento delle BTS.
25. Le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, nell’imporre l’obbligo di separazione contabile, hanno individuato, ai fini contabili, le relazioni verticali tra i mercati rilevanti dell’accesso appartenenti ai diversi livelli della catena produttiva. Tali relazioni sono illustrate in sintesi nella figura seguente5.
Figura 1 – Relazioni verticali tra mercati ai fini contabili
Mercato 4
Circuiti Terminating
Bitstream + Naked Bitstream
Mercato 6
Mercato 5
WLR
Mercati non regolamentati
Mercato 1
26. Si osservi, inoltre, che le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS garantiscono la conformità delle disposizioni regolamentari a quanto previsto dalla delibera n.
5 In Allegato 1 sono riportate in dettaglio le relazioni di trasferimento per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti.
718/08/CONS, relativa all’approvazione degli Impegni di Telecom Italia, oltre a specificare le modalità con le quali questi ultimi integrano e rafforzano gli obblighi regolamentari.
27. Per quanto riguarda, in particolare, il Gruppo Impegni 8 relativo all’integrazione della contabilità regolatoria di Telecom Italia ed alla determinazione dei transfer charge, la delibera n. 731/09/CONS, all’art. 59 (Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni), impone a Telecom Italia di predisporre, e sottoporre all’approvazione dell’Autorità, in appositi contratti di servizio, i transfer charge corrispondenti ai servizi di accesso all’ingrosso forniti dalla funzione Open Access, o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che Telecom Italia predisponga e sottoponga all’approvazione dell’Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso.
1.2. Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
28. Nell’ambito del quadro regolamentare e normativo vigente in tema di contabilità regolatoria (sintetizzato nel precedente par. 1.1) assume rilievo il modello di equivalence predisposto da Telecom Italia nell’ambito degli Impegni ed approvato dall’Autorità con delibera n. 718/08/CONS, volto a garantire e rafforzare le esigenze di non discriminazione, trasparenza e separazione contabile già previste dalla delibera n. 152/02/CONS e s.m.i..
29. Per dare separata evidenza contabile a Open Access nel documento di contabilità regolatoria, al fine di verificare l’applicazione dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso SPM, occorre individuare la struttura organizzativa interessata alla fornitura dei servizi SPM, all’interno della quale la funzione Open Access risulta inserita, ed il relativo perimetro funzionale.
30. La funzione Open Access, nata a seguito di una riorganizzazione interna di Telecom Italia, è deputata alla gestione, pianificazione, sviluppo e razionalizzazione della rete di accesso. Essa rappresenta il centro di fornitura dei servizi di accesso SPM alla divisione retail di Telecom Italia, nonché alla divisione Wholesale della stessa, che a sua volta costituisce l’interfaccia con gli operatori concorrenti (anche OLO) ai fini della fornitura dei suddetti servizi SPM.
31. Per svolgere le attività di produzione, l’unità Open Access interagisce principalmente con le seguenti funzioni aziendali:
• Network, che garantisce la pianificazione tecnica e architetturale delle reti, le attività di sviluppo nonché la realizzazione e manutenzione della piattaforma CORE e dei relativi servizi;
• Information Technology, che si occupa dell’innovazione, dello sviluppo e dell’esercizio dei sistemi informativi.
32. Di seguito verranno identificati le funzioni organizzative e i processi che intervengono nella catena di produzione dei servizi di accesso SPM forniti da Open Access agli operatori concorrenti e alle altre divisioni di Telecom Italia; verrà, quindi, proposta un’ipotesi di modello contabile.
33. La funzione Open Access svolge, dunque, l’attività di produzione per la fornitura dei servizi di accesso SPM destinati alle funzioni commerciali di Telecom Italia e agli operatori concorrenti. In particolare, ad Open Access è demandata la responsabilità delle seguenti attività: i) lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture di rete fissa di accesso; ii) la gestione dei processi produttivi e la fornitura dei servizi di accesso (delivery); iii) l’assistenza tecnica relativa ai predetti servizi, svolta nei confronti degli operatori e dei clienti finali di Telecom Italia (assurance).
34. Più precisamente, Open Access garantisce lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture della rete d’accesso, nonché il presidio integrato dei processi di delivery ed assurance dei servizi alle funzioni di Telecom Italia ed in particolare:
(a) riceve dalla funzione Wholesale di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi e le richieste di assistenza tecnica per i clienti OLO;
(b) riceve dalle funzioni Retail di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi per i clienti Telecom Italia.
(c) gestisce direttamente i rapporti con la clientela di Telecom Italia per le richieste di assistenza tecnica.
35. La funzione Wholesale di Telecom Italia, a sua volta, gestisce i rapporti con gli operatori concorrenti in una logica di one-stop shopping. Essa funge, cioè, da centro di riferimento per qualsiasi loro esigenza (quale, ad esempio, la richiesta delle offerte, la stipula dei contratti, le attività di project management, le richieste di prestazioni di provisioning e assurance, la fatturazione e l’assistenza commerciale), in relazione all’acquisto all’ingrosso dei servizi di accesso prodotti da Open Access e dei servizi di rete prodotti dalla funzione Network (quali, ad esempio, la fornitura di circuiti trasmissivi e l’interconnessione alle reti fissa e mobile).
36. Con particolare riferimento ai servizi destinati agli operatori concorrenti, la funzione Wholesale cura, tra l’altro, le seguenti attività:
(a) le verifiche di natura formale e contrattuale in relazione agli ordini di fornitura e alle richieste di assistenza;
(b) le verifiche di natura commerciale in relazione agli ordini di attivazione, variazione e cessazione delle forniture provenienti dagli operatori.
37. Pertanto, TI Wholesale svolge attività inerenti alla gestione sia dei servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni che di altri servizi intermedi, che a loro volta possono essere regolamentati (ad esempio, i servizi di interconnessione) oppure non/de- regolamentati.
38. Stante la struttura organizzativa di TI così delineata, è possibile procedere ad una caratterizzazione dei processi produttivi da cui derivano i servizi SPM oggetto degli Impegni.
39. Le delibere n. 731/09/CONS (articoli 59 e 67) e n. 2/10/CONS (articoli 17 e 19), che come visto in precedenza definiscono le condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, consentono di distinguere i processi produttivi e le corrispondenti attività/costi in due tipologie: i “processi di rete” ed i “processi di gestione” (figura 2). Tali processi devono essere entrambi opportunamente documentati nella contabilità regolatoria, al fine di verificare l’effettivo rispetto del principio di non discriminazione.
Figura 2 – I processi produttivi dei servizi di accesso SPM
40. I processi di rete riguardano, in particolare, le attività di natura strettamente produttiva dei servizi SPM svolte sia per l’interno (funzioni commerciali di TI) sia per l’esterno (OLO) e possono essere così definiti:
(a) sono innescati dagli ordini di attivazione, cessazione e variazione dei servizi, nonché dalle richieste di assistenza tecnica provenienti da TI retail e/o dagli operatori concorrenti;
(b) includono gli interventi sulle reti in rame (quali, ad esempio, l’attivazione delle linee in modalità ULL) e in fibra ottica;
(c) includono le attività di configurazione, sia manuale che automatica, degli elementi attivi di rete, ovunque ubicati, necessari per la fornitura o la manutenzione dei servizi, interagendo a tal fine con la funzione Network (rientrano in tali attività di configurazione, ad esempio, l’assegnazione del numero telefonico e l’attivazione di una linea in modalità ADSL);
(d) sono supportati da risorse informatiche (es. i servizi informatici o di acquisto).
41. I processi di gestione riguardano, invece, le attività di natura amministrativo- commerciale svolte per la fornitura interna (verso le funzioni commerciali di TI) ed esterna (verso gli altri operatori) dei servizi SPM. Essi comprendono:
(a) le attività/risorse necessarie per l’acquisizione degli ordinativi dei servizi di rete SPM, per la diretta commercializzazione dei servizi (es. ULL), ovvero per la loro combinazione (es. accesso bitstream come combinazione dei servizi ULL e di accesso al DSLAM);
(b) la commercializzazione relativa sia alle attività per gli OLO (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione operatori”), sia alle attività orientate alle funzioni commerciali interne (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione interna”).
42. I processi produttivi dei servizi SPM oggetto degli Impegni sono, dunque, svolti congiuntamente dalle funzioni organizzative Open Access e Wholesale.
43. Muovendo dall’analisi dei processi produttivi sopra illustrata e procedendo all’evidenziazione dei fenomeni contabili associati a dette attività è possibile individuare un modello di separazione contabile basato sull’aggregato “Equivalent Open Access” (EOA), che ingloba le attività produttive gestite dalla funzione Open Access e quelle svolte da TI Wholesale, relativamente ai servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni (figura 3).
Figura 3 – Modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM
44. Tale aggregato ha l’obiettivo di “simulare” sul piano economico e contabile un’entità separata, cui fanno capo i servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni, come altresì integrati dalle successive delibere di analisi di mercato, ferma restando la necessità di fornire, all’interno dei prospetti contabili: a) l’evidenza separata dei costi e dei ricavi di Open Access e TI Wholesale; b) il dettaglio dei costi e dei ricavi generati da ciascun servizio SPM di accesso.
45. Il modello contabile suindicato permette di individuare i seguenti “attori”, rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’obbligo di non discriminazione:
(a) “Equivalent Open Access”: rappresenta l’entità che cura le attività di realizzazione fisica dei singoli servizi di rete SPM e le relative attività di commercializzazione e gestione di tali servizi verso gli operatori OLO e verso TI Retail. Raccoglie sia i processi di rete che i processi di gestione prima descritti, rappresentando le attività svolte dalla funzione organizzativa Open Access e dalla divisione TI Wholesale secondo il modello di figura 3;
(b) “TI Retail”: rappresenta l’entità di TI che cura tutte le attività legate alla commercializzazione al dettaglio dei servizi richiesti dalla clientela finale e formalizza la richiesta di produzione e fornitura interna dei corrispondenti servizi SPM di accesso verso EOA (“ordini”);
(c) Operatore Concorrente: rappresenta gli operatori concorrenti che richiedono all’entità EOA la produzione e la fornitura (“ordini”) dei
servizi wholesale SPM a loro necessari per soddisfare le richieste dei propri clienti finali.
46. Le divisioni commerciali degli OLO e di Telecom Italia, sulla base delle richieste di servizi di comunicazione al dettaglio provenienti dalla clientela finale, domandano i servizi SPM di accesso all’entità contabile “Equivalent Open Access”.
Le osservazioni degli operatori
D0.1 Telecom Italia concorda con la descrizione del modello generale di equivalence incentrato sull’entità Equivalent Open Access (di seguito, anche EOA), che prescinde dall’organizzazione aziendale dell’operatore SMP ed è volto a fornire una rappresentazione contabile di tutte le componenti di rete e dei processi necessari per la realizzazione e commercializzazione dei servizi SMP di accesso. Tuttavia, la Società sottolinea che una rappresentazione completa di EOA non può essere limitata esclusivamente alle strutture di Open Access e National Wholesale Services di Telecom Italia, poiché esistono ulteriori processi produttivi, funzionali alla realizzazione e commercializzazione dei servizi SPM, facenti capo ad altre funzioni aziendali.
D0.2 Gli Operatori alternativi valutano positivamente l’approccio generale proposto dall’Autorità in relazione all’obbligo di separazione contabile che, prescindendo dalla struttura organizzativa dell’operatore dominante, è basato sull’insieme dei processi gestionali e di rete impiegati dall’operatore dominante per la fornitura dei servizi/prodotti SPM agli operatori concorrenti e alle proprie divisioni commerciali. Gli Operatori propongono alcune precisazioni di seguito indicate.
D0.3 Un Operatore ritiene fuorviante una rappresentazione di EOA quale entità simmetrica per le divisioni commerciali di Telecom Italia e gli Operatori alternativi, stanti le differenze di flusso nei processi connessi alla fornitura dei servizi SMP di accesso alle divisioni commerciali di Telecom Italia e agli Operatori alternativi.
D0.4 Alcuni Operatori ritengono che il modello basato sull’entità Equivalent Open Access, che ingloba le funzioni Open Access e Telecom Italia Wholesale, non sia esaustivo. L’aggregato EOA come descritto nello schema di provvedimento (punti 41-46), a parere degli stessi Operatori, non terrebbe conto di alcune componenti di trasporto necessarie per la fornitura del servizio bitstream con interconnessione al nodo parent (ATM o Ethernet), non rientranti strettamente nel perimetro della funzione Open Access. Per tale ragione, essi ritengono che il perimetro dell’aggregato EOA debba essere ampliato includendo tutte le funzioni cui sono attribuite le competenze per la realizzazione dei servizi/prodotti SMP oggetto di rilevazione (quali ad es. il backhauling per i
servizi bitstream ATM ed Ethernet e le componenti di rete per i servizi di raccolta e di terminazione).
D0.5 Infine, un Operatore propone che nell’aggregato EOA siano tracciate anche le relazioni pertinenti alla fornitura di servizi a Telecom Italia Mobile. Pertanto, nel blocco indicato come “OLO Retail”, di cui alla citata figura 3, andrebbero inclusi sia gli operatori di rete fissa sia Telecom Italia Mobile.
Le conclusioni dell’Autorità
D0.6 Il modello di equivalence illustrato nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica ha come obiettivo l’individuazione di un aggregato fittizio che simuli, dal punto di vista contabile, la separazione funzionale del ramo di Telecom Italia deputato alla fornitura dei servizi di accesso wholesale. Per tale ragione è stata individuata un’entità fittizia, denominata Equivalent Open Access, indipendente dalla struttura organizzativa interna di Telecom Italia, che include nel proprio perimetro i servizi di accesso SMP che devono essere oggetto di evidenza contabile separata e contabilità dei costi ai sensi delle delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS, che garantiscono la conformità a quanto disposto con la delibera n. 718/08/CONS.
D0.7 Con riferimento alle precisazioni avanzate in merito alla necessità di estendere il perimetro di EOA, in particolare fino ad includere la funzione Network, l’Autorità rileva che l’entità EOA include già tutte le attività connesse alla fornitura dei singoli servizi di accesso SPM, nonché tutte le attività relative alla commercializzazione e gestione di tali servizi verso gli operatori OLO e verso TI Retail. In tale rappresentazione, peraltro, sono incluse le attività di realizzazione e di manutenzione, nonché i servizi informatici di supporto, in quanto, come riportato al punto 31 dello schema di provvedimento ed evidenziato graficamente in figura 3, nella mappatura delle componenti/attività e dei processi sottesi alla fornitura dei servizi SMP di accesso si tiene conto anche dell’interazione tra Open Access e le funzioni aziendali Network e Information Technology. Ciò detto, sono modificati i punti 34 e 45 dello schema di provvedimento, nel senso di declinare ulteriormente le suindicate interazioni tra Open Access e le funzioni aziendali Network e Information Technology.
D0.8 Infine, in merito alla proposta di un operatore di evidenziare in maniera separata l’acquisto di servizi di accesso SMP da parte di Telecom Italia Mobile (anche TIM), si precisa che gli attuali obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi prevedono la fornitura di scritture contabili all’interno delle quali sia data evidenza del totale dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi SMP, con distinzione dei ricavi complessivamente associati alla vendita verso l’esterno e dei ricavi interni. I ricavi derivanti dall’esterno, tuttavia, allo stato attuale sono indicati senza alcuna evidenza separata dell’operatore che acquista il servizio,
sia esso TIM o altro operatore (TIM è pertanto trattato come se fosse un OLO). Tuttavia, laddove in futuro i sistemi contabili e gestionali di TI relativi al fisso e al mobile convergano in un unico sistema (rendendo impossibile la trattazione di TIM come se fosse un OLO), l’Autorità conviene con quanto segnalato dall’operatore ossia ritiene che TI debba rappresentare separatamente i ricavi complessivamente associati alla vendita verso l’esterno, i trasferimenti interni (vale a dire verso le divisioni commerciali di rete fissa) e i ricavi derivanti dalla vendita a TIM (vale a dire alle divisioni commerciali di rete mobile). Si modifica in tal senso il comma 46 dello schema di xxxxxxxxxxxxx.Xx perimetro dei servizi
di accesso SPM
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
47. Una volta illustrati i processi produttivi e rappresentato il modello contabile di equivalence relativo alla fornitura dei servizi SPM, risulta necessario determinare il perimetro applicativo dello stesso, ossia l’elenco dei servizi SPM in esso compresi, attraverso la lettura congiunta delle disposizioni degli Impegni ex delibera n. 718/08/CONS e delle disposizioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS.
48. Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i servizi SPM, come definiti ai fini dell’applicazione degli Impegni con la delibera n. 718/08/CONS, indicando con la “X” quelli per i quali è previsto l’obbligo di contabilità dei costi, in adempimento agli esiti delle nuove analisi di mercato.
Tabella 2 – Relazioni tra obblighi regolamentari e Gruppo di Impegni 8.
Mercati/Servizi | Obblighi regolamentari Ex del. 731/09/CONS e 2/10/CONS | ||
Separazione Contabile | Contabilità dei costi | ||
Mercato 4 (delibera 731/09/CONS, artt. 8, 11, 59 e 67) | Full ULL | X | X |
ULL dati | X | X | |
Virtual ULL | X | X | |
Canale numerico | X | X | |
Subloop ULL | X | X | |
Shared Access | X | X | |
Colocazione | X | X | |
Prolungamento dell’accesso con portante in fibra | X | X | |
Mercato 5 (delibera 731/09/CONS, artt . 8, 12, 59 e 67) | Bitstream nodi parent ATM, Ethernet | X | X |
Bitstream nodi distant ATM, Ethernet | ─6 | ─6 | |
Bitstream nodi IP level | ─6 | ─6 | |
Bitstream DSLAM ATM, Ethernet7 | X | X | |
Kit di consegna ATM e Ethernet | X | X | |
Mercato 6 (delibera n. 2/10/CONS, artt. 17 e 19) | Terminating analogici | X | X |
Terminating digitali 1,2Kbps - 2,5Gbps | X | X | |
Multi-punto A/D <19,2 Kbps, rete TI - cliente OLO | ─8 | ─8 | |
Parziali 64 Kbps - 155 Mbps | ─8 | ─8 | |
CDA | ─8 | ─8 | |
CDN 1,2Kbps - 2,5Gbps | ─8 | ─8 | |
Multi-punto A/D <19,2 Kbps, nodo OLO - cliente OLO | ─8 | ─8 | |
RPVD < 2 Mbps | ─8 | ─8 | |
RPVD ad alta capacità | ─8 | ─8 | |
Circuiti terminating Ethernet | X9 | X9 | |
WLR (delibera n. 731/09/CONS, artt. 8, 13, 59 e 67) | Linee Attive (clienti residenziali) distinte per tipologia di accesso10 | X | X |
Linee Attive (clienti non residenziali) distinte per tipologia di accesso9 | X | X | |
Linee Non Attive (clienti residenziali) distinte per tipologia di accesso9 | X | X | |
Linee Non Attive (clienti non residenziali) distinte per tipologia di accesso9 | X | X |
6 L’elenco servizi di cui all’art.12, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS non include i servizi bitstream ai Nodi Distant e IP Level tra quelli per cui sono previsti gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
7 Solo nelle aree di centrale non aperte all’unbundling
8 Servizi appartenenti al vecchio quadro regolamentare, richiamati dalla delibera n. 718/08/CONS.
9 La delibera n. 2/10/CONS prevede l’obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi anche per i servizi terminating su tecnologia Ethernet, che non erano stati previsti dalla delibera n. 718/08/CONS.
10 Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.
49. Il precedente elenco rappresenta, dunque, la lista esaustiva dei servizi SPM sui quali, in base al criterio ricostruttivo descritto, è da prevedersi l’applicazione degli obblighi di contabilità separata e di contabilità dei costi.
Le osservazioni degli operatori
D0.10 In merito alla tabella 2, Telecom Italia osserva che all’interno della stessa si distingue tra il servizio WLR su “linea attiva” dal servizio WLR su “linea non attiva”. Tale distinzione a parere della Società non è in linea con gli attuali obblighi di separazione contabile in capo a Telecom Italia.
D0.11 Due Operatori ritengono che nella tabella 2, oltre ai servizi indicati, debbano essere inclusi anche i servizi non regolamentati erogati da Telecom Italia agli operatori alternativi e alla propria divisione commerciale al fine di rilevare eventuali sussidi incrociati tra servizi regolamentati e servizi non regolamentati..
Le conclusioni dell’Autorità
D0.12 Quanto al perimetro dei servizi di accesso SPM, l’Autorità conferma quanto previsto nello schema di provvedimento, chiarendo che i servizi indicati in tabella 2 rappresentano tutti i servizi di accesso SPM, individuati attraverso la lettura congiunta delle disposizioni degli Impegni ex delibera n. 718/08/CONS e delle disposizioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS, soggetti agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
D0.13 Parimenti, con riferimento all’osservazione di Telecom Italia, l’Autorità ritiene di eliminare la distinzione tra “linea attiva” o “linea non attiva” circa la fornitura del servizio WLR inizialmente indicata nello schema di provvedimento. Telecom Italia è tenuta alla produzione di un unico conto economico e di un rendiconto di capitale per il servizio di accesso WLR, indipendentemente dal fatto che la fornitura del servizio sia su “linea attiva” o “linea non attiva”. E’ modificata di conseguenza la tabella 2 dello schema di provvedimento. Gli elementi di dettaglio su “linea attiva” e “linea non attiva” sono riportati nelle tabelle di dettaglio dei costi.
1.3. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
50. L’obiettivo principale del Gruppo di Impegni n. 8 è assicurare ai concorrenti e al mercato ulteriori garanzie di trasparenza e non discriminazione riguardo alle
condizioni economiche applicate internamente ed esternamente nella fornitura dei servizi relativi alla rete di accesso.
51. L’attuale separazione per mercati regolati non consente di cogliere, da sola, se non in fase di revisione, la modalità di attribuzione di costi comuni e congiunti ai vari servizi. La nuova separazione contabile, pertanto, ha l’obiettivo di evidenziare i costi diretti o attribuiti ad Open Access e i relativi driver di allocazione di tali costi prima del ribaltamento sui servizi regolati.
52. In tal senso, una migliore visibilità, all’interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio, dei prezzi dei servizi trasferiti internamente – i transfer charge – rappresenta uno strumento aggiuntivo per verificare l’effettiva applicazione di condizioni economiche equivalenti, sia internamente che esternamente. L’equivalenza fra le condizioni economiche implica che vengano applicati gli stessi prezzi a parità di condizioni tecniche.
53. Il gruppo di impegni n. 8 prevede altresì l’integrazione del contenuto dei contratti di servizio, previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, con le condizioni economiche di cessione interna al fine di garantire una formalizzazione dei prezzi interni valida sul piano giuridico e di processo. Inoltre, i contratti di servizio devono fornire anche indicatori della qualità applicata ai servizi interni, utili ai fini della verifica della replicabilità tecnica.
54. Tanto premesso, al fine di sostanziare il principio di non discriminazione, è necessario individuare i parametri economici da assumere quali indicatori di riferimento, affinché sia definita una adeguata integrazione alla reportistica di Contabilità Regolatoria. In particolare, occorre definire regole progettuali e implementative, atte a garantire la piena trasparenza dei trasferimenti inerenti ai servizi di accesso SPM. Tali regole rappresentano l’oggetto delle presenti linee guida.
55. In tale ambito, in primo luogo, saranno specificati gli strumenti idonei a dare una rappresentazione autonoma, e con un sufficiente grado di dettaglio, dei servizi scambiati in ciascun mercato, in modo tale da verificare l’applicazione di condizioni equivalenti a tutta la clientela di riferimento.
56. In tal senso, la delibera n. 718/08/CONS, al punto 60, “i) Trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi, transfer charge, contabilità separata di Open Access”, indica che per “garantire un’effettiva e completa parità di trattamento tra le divisioni interne di Telecom Italia e gli operatori alternativi è necessario che sia fornita una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate da Open Access alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi, e che quindi Telecom Italia integri i contratti di servizio previsti dalla delibera n. 152/02/CONS con le condizioni economiche praticate alle proprie divisioni interne (cd. oneri di cessione interna)”.
57. In secondo luogo, saranno individuate le informazioni elementari necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentare e di vigilanza e, in particolare, per la valutazione delle condizioni economiche praticate da Open Access agli operatori concorrenti (contenute nelle offerte di riferimento) e a Telecom Italia Retail, per la verifica delle offerte commerciali al dettaglio presentate da Telecom Italia (oggetto di valutazione per il tramite dei test di prezzo previsti dalla regolamentazione vigente) e per disporre di un set di informazioni utile alle analisi di mercato.
58. In altri termini, è necessario un aggiornamento dei formati contabili in ragione dell’evoluzione del mercato e della regolamentazione registrata negli ultimi anni. Più precisamente, occorre che la contabilità regolatoria ed, in particolare, la rendicontazione dei trasferimenti interni fornita nell’ambito dei contratti di servizio siano sufficientemente dettagliate, in modo da riportare ogni elemento utile per svolgere, con accuratezza e tempestività, le attività di regolamentazione e di verifica.
59. A tal riguardo, è opportuno prevedere un appropriato livello di disaggregazione dei costi dei servizi e delle loro componenti, nell’ottica di una sistematizzazione delle informazioni contabili rilevate. Attualmente, infatti, parte dei dati utilizzati per la valutazione delle condizioni di offerta non sono presenti esplicitamente in contabilità e sono oggetto di apposite comunicazioni di dettaglio durante l’iter procedimentale. Dalla contabilità regolatoria dovrebbe, inoltre, emergere chiaramente che i costi sottostanti ai servizi contenuti nelle offerte di riferimento sono equivalenti alla base dei prezzi dei servizi trasferiti internamente.
60. Inoltre, sono da evidenziare, nei nuovi documenti contabili, i costi dei servizi e delle relative componenti di rete al fine di un loro impiego nell’ambito dei test di prezzo applicati alle offerte presentate da Telecom Italia (prima o dopo la commercializzazione)11. In particolare, il test di replicabilità è svolto confrontando le condizioni economiche dell’offerta commerciale di Telecom Italia con i costi che sosterrebbe l’operatore concorrente efficiente che volesse lanciare un’analoga offerta. Ai fini dell’applicazione del test di prezzo, l’Autorità utilizza in via prioritaria, l’Offerta di Riferimento in vigore pubblicata dall’operatore notificato12 ed approvata dall’Autorità, nonché la più recente contabilità resa disponibile dall’operatore notificato soggetto all’obbligo di contabilità dei costi. È, pertanto, utile che nel documento contabile sia riportato con il giusto dettaglio ogni elemento di costo relativo ai servizi soggetti all’analisi di replicabilità.
61. Infine, i dati relativi a ricavi e volumi desunti dalla contabilità regolatoria possono costituire un utile riferimento per le richieste dati inviate dall’Autorità
11 Cfr. art. 1, comma 5, lettera b della delibera n. 499/10/CONS.
12 Soggetto all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’art. 46 del Codice.
ai fini delle analisi di mercato. In altri termini, gli Uffici dell’Autorità nel predisporre i questionari per le analisi di mercato, possono utilizzare come punto di partenza i dati contabili sui ricavi ed i costi totali relativi a ciascun servizio/mercato e, quindi, richiedere a Telecom Italia ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria per la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione del significativo potere di mercato.
Le osservazioni degli operatori
D0.14 Telecom Italia concorda con le finalità generali indicate nello schema di provvedimento volte a definire una informativa ed una reportistica coerenti, omogenee e trasparenti, pur rilevando alcune precisazioni.
D0.15 Telecom Italia osserva che il modello di equivalence delineato dallo schema di provvedimento soggetto a consultazione possa essere assunto a riferimento solo ed esclusivamente ai fini della rappresentazione dei risultati economici complessivi. In tal senso, il suddetto “modello contabile” – che a giudizio della Società comporterebbe un’equivalenza degli input delle divisioni commerciali di Telecom Italia e degli operatori al più basso step della ladder of investment - dovrebbe essere nettamente distinto dal “modello di replicabilità” previsto dalla delibera n. 499/10/CONS.
D0.16 A parere della Società, l’introduzione di ulteriori obblighi quali la produzione di nuovi prospetti contabili o di dettagli dei report di contabilità regolatoria ad hoc funzionali alla verifica della replicabilità delle offerte commerciali di Telecom Italia costituirebbe un onere aggiuntivo rispetto agli scopi dello schema di provvedimento in esame. Inoltre, il contenuto dei report risulterebbe comunque non esaustivo e inadeguato a fornire indicazioni prospettiche. Ne seguirebbe, a giudizio di Telecom Italia, la modifica e/o rimozione dei punti 53, 57, 60 e 150 del documento di consultazione, in quanto a parere della Società contrastanti con il quadro regolamentare di riferimento.
D0.17 Gli Operatori alternativi condividono sostanzialmente l’approccio dell’Autorità volto ad individuare un sistema efficace di contabilità regolatoria funzionale alla verifica del principio di non discriminazione. Nel dettaglio, alcuni Operatori osservano anche che la disponibilità di dati coerenti e trasparenti all’interno del documento di contabilità regolatoria faciliti una più compiuta valutazione da parte dell’Autorità circa la replicabilità delle offerte commerciali di Telecom Italia.
Le conclusioni dell’Autorità
D0.18 L’Autorità rileva che i soggetti rispondenti alla consultazione hanno sostanzialmente espresso apprezzamento e condivisione in merito alle finalità dello schema di provvedimento.
D0.19 Puntualmente, con riferimento alle precisazioni rilevate da Telecom Italia, in merito alla possibilità di utilizzare gli input desunti dalla contabilità regolatoria ai fini della verifica di replicabilità delle offerte commerciali di Telecom Italia Retail, si fa notare che la delibera n. 499/10/CONS, art. 1, comma 513, annovera, tra le fonti contabili di riferimento per la valutazione dei costi rilevanti, le informazioni della contabilità regolatoria. Ulteriori indicazioni in merito sono riportate anche negli allegati tecnici alla suindicata delibera14. L’Autorità pertanto utilizza le informazioni della contabilità regolatoria nei limiti e nei termini specificati dalla delibera n. 499/10/CONS.
D0.20 L’Autorità conferma in tal senso il proprio orientamento mantenendo quanto riportato ai punti 53, 57 e 60 dello schema di provvedimento.
D0.21 Quanto al punto 150, si rimanda di seguito alle conclusioni relative al quesito D.10.
1.4. Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi
62. Per il perseguimento delle suindicate finalità regolamentari ed economiche, il gruppo di impegni n. 8 prevede:
• la predisposizione, da parte di Telecom Italia, di un sistema contabile separato che consenta di evidenziare e consuntivare separatamente i ricavi realizzati per la fornitura interna e per la fornitura esterna dei servizi SPM di accesso all’ingrosso. Per ciascun Mercato si prevedono, dunque, aggregati contabili separati, in grado di evidenziare le relazioni verticali tra i rispettivi servizi;
13 “Ai fini dell’applicazione del test di prezzo, l’Autorità utilizza, in via prioritaria:
a. l’Offerta di Riferimento in vigore pubblicata dall’operatore notificato, soggetto all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’art. 46 del Codice ed approvata dall’Autorità;
b. la più recente contabilità resa disponibile dall’operatore notificato soggetto all’obbligo di contabilità dei costi, ai sensi dell’art. 50 del Codice;
c. riferimenti di costo, per le parti non incluse in contabilità regolatoria, desumibili da contratti o accordi di fornitura stipulati dall’operatore notificato e/o da operatori alternativi;
d. ove applicabile, eventuali proxy sulla base di benchmark di mercato nazionali ed internazionali, anche sulla base di dati forniti dagli operatori alternativi.”).
14 Cfr. Allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS, pag. 52 e Allegato 2 alla delibera n. 499/10/CONS, pag. 88.
• la predisposizione di conti economici, relativi a ciascun servizio, che riportino:
- per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio;
- per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (transfer charge) derivanti dalla cessione interna dei servizi;
- i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio.
• l’evidenza contabile separata di Open Access, “o di qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi SPM di accesso all’ingrosso”;
• la stipula di contratti di servizio tra “Open Access” e le direzioni commerciali, che riportino il dettaglio delle condizioni tecnico- economiche di trasferimento interno (transfer charge), utilizzate come base di riferimento per la formulazione delle offerte retail.
63. Qualora vengano opportunamente utilizzati, tali strumenti, infatti, sono sufficienti ad evidenziare tutti gli elementi informativi che consentano di effettuare un confronto diretto fra le condizioni economiche applicate internamente ed esternamente.
64. Si rimanda ai capitoli successivi per la trattazione puntuale in materia di rappresentazione contabile dei servizi SPM di accesso (cap. 3), definizione dei transfer charge al prezzo (cap. 4) e dei contratti di servizio (cap. 5).
1.5. Ambito di applicazione ed estensione
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
65. Quanto illustrato ai paragrafi precedenti si riferisce agli aspetti contabili relativi ai servizi SMP forniti dalla funzione Open Access.
66. Tuttavia, si osserva che Telecom Italia è soggetta agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi anche in altri mercati in cui detiene SMP, diversi dall’accesso, che non rientrano nel perimetro di Open Access, quali i mercati dell’interconnessione (servizi di raccolta, di inoltro e transito distrettuale e di terminazione).
67. Un sistema di contabilità regolatoria, che sia completo, coerente e riconciliabile con il bilancio d’esercizio, deve includere i dati relativi a tutti i mercati regolamentati seguendo i medesimi criteri.
68. In questo senso si ritiene opportuno evidenziare già in questa sede la possibilità di estendere i criteri individuati per la contabilità dei servizi rientranti in Open Access (ad esempio i criteri di valorizzazione dei transfer charge al prezzo, il dettaglio dei contratti di servizio, etc.) anche ai mercati/servizi che non vi rientrano e a quelli relativi a nuovi eventuali mercati.
69. In particolare, per quanto riguarda i mercati dell’interconnessione, con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, l’Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nei seguenti mercati rilevanti: i) mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; ii) mercato dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa; iii) mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. In questi mercati l’Autorità ha, quindi, imposto a Telecom Italia gli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza;
iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
70. Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, l’Autorità ha adottato i medesimi criteri che improntano le regole contabili adottate per i mercati dell’accesso, con le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS. In tal senso, anche per i servizi di raccolta, terminazione ed inoltro/transito distrettuale, l’Autorità ha disposto che Telecom Italia, ai fini della corretta valorizzazione dei transfer charge al prezzo, presenti all’Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura dei suddetti servizi di interconnessione agli altri operatori presenti nell’Offerta di Riferimento, e gli equivalenti prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna15.
D1. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di estendere la metodologia declinata nelle presenti linee guida relative alla contabilità regolatoria per i servizi SMP di accesso rientranti nel perimetro di Open Access anche ai mercati/servizi che non vi rientrano e a quelli relativi a nuovi eventuali mercati?
Le osservazioni degli operatori
D1.1 Telecom Italia condivide l’orientamento dell’Autorità nel ritenere che un sistema di contabilità regolatoria completo, coerente e riconciliabile con il bilancio di
15 Cfr. artt. 10, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS e artt. 8, 10, 11, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS.
esercizio debba prevedere il medesimo approccio metodologico per tutti i servizi dei mercati regolamentati, ai fini di una rappresentazione omogenea dei risultati economico patrimoniali dei servizi SPM.
D1.2 In tal senso, la Società ritiene necessario lo sviluppo di regole applicative per l’adeguamento delle linee guida ai servizi di trasporto a traffico commutato coerentemente agli esiti delle delibere di analisi di mercato n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS.
D1.3 Parimenti, Telecom Italia rileva alcune precisazioni con riferimento alla generale possibilità di prevedere l’estensione della metodologia declinata nelle presenti Linee Guida anche ai mercati/servizi non rientranti nel perimetro di Open Access e a quelli relativi a nuovi eventuali mercati. La Società ritiene che un’estensione delle linee guida ai servizi NGAN possa avvenire esclusivamente a valle di un procedimento di analisi di mercato, in cui venga accertata la necessità di imporre obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi in capo a Telecom Italia, ovvero una volta definito il contesto regolamentare di riferimento.
D1.4 Gli Operatori alternativi concordano con l’orientamento dell’Autorità e condividono che la metodologia venga estesa anche ai servizi che non rientrano nel perimetro di Open Access e ai servizi di eventuali nuovi mercati.
D1.5 Nello specifico, a parere degli Operatori tale metodologia andrebbe estesa anche ai Mercati 2, 3 ed ex 10, a beneficio di una maggiore efficacia dell’attività di verifica e controllo dell’Autorità sulle offerte commerciali dell’operatore incumbent. In tal senso, alcuni Operatori propongono di estendere le Linee Guida anche ai servizi appartenenti a mercati non regolamentati o comunque a servizi erogati commercialmente da Telecom Italia.
D1.6 Con riferimento all’estensione alle reti NGAN dei criteri contabili posti in consultazione, in generale, gli Operatori concordano sull’opportunità di demandare la definizione puntuale dei criteri contabili da applicare alle reti NGAN ad un successivo procedimento, tenuto conto della regolamentazione di dettaglio relativa ai servizi di accesso sulle reti di nuova generazione in vigore nonché degli sviluppi infrastrutturali in essere.
D1.7 AIIP condivide che la metodologia definita nelle presenti Linee Guida venga estesa anche ai servizi che non rientrano tra quelli di Open Access e a quelli di eventuali nuovi mercati. XXXX ritiene essenziale che l’Autorità individui tempestivamente anche il dettaglio degli elementi da rendicontare relativamente alle infrastrutture di posa e alla fibra. In tal senso, l’Associazione propone che la disciplina di dettaglio con riferimento alle reti NGAN sia definita all’interno di un procedimento istruttorio supplementare.
Le conclusioni dell’Autorità
D1.8 Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso in linea generale l’opportunità di prevedere un’estensione della metodologia definita nelle presenti Linee Guida anche ai servizi di cui ai Mercati 2, 3 ed ex 10 di cui alle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS.
D1.9 In tal senso, l’Autorità conferma quanto stabilito con le precedenti delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS e dispone che Telecom Italia presenti all’Autorità entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento una proposta metodologica di valorizzazione del transfer charge al prezzo per i servizi di cui ai Mercati 2, 3 ed ex 10, coerente con le Linee Guida di cui al presente provvedimento nonché alle disposizioni delle suindicate delibere di analisi di mercato.
D1.10 Con riferimento all’osservazione di alcuni Operatori di estendere tout court le Linee Guida a tutti i servizi/mercati, benché non regolamentati, erogati commercialmente da Telecom Italia, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’Autorità non ritiene corretto l’approccio proposto. Si rileva peraltro che, a garanzia di una efficace ed efficiente azione di controllo e verifica, all’interno della contabilità regolatoria è già prevista la rendicontazione dei servizi non regolamentati in forma aggregata all’interno delle scritture contabili relative ai “servizi residuali ed altre attività”.
D1.11 Con riferimento alle valutazioni espresse in merito all’estensione di tale metodologia ai servizi di accesso su reti NGA, si precisa quanto espresso nello schema di provvedimento. La definizione di elementi di maggiore dettaglio in merito agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi dei servizi NGA dovrà essere elaborata a valle degli esiti dei procedimenti regolamentari in essere in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione nonché delle evidenze emerse anche dalla produzione della contabilità sperimentale per l’anno 2010 (punti 106 a 109 ).
D1.12 Xxxxxxxxx, si rimanda a quanto meglio precisato di seguito circa l’opportunità ravvisata dall’Autorità in merito alla rappresentazione in un report “trasversale” (c.d. “Vista dell’accesso”) degli elementi di dettaglio relativi alla Fibra Ottica spenta in rete primaria e secondaria, nonché alle Infrastrutture di ingegneria civile, coerentemente con quanto previsto dalla Raccomandazione del 200516.
D1.13 Acquisite le conclusioni di cui ai punti precedenti, è rimossa la sezione 1.5 dello schema di provvedimento posto a consultazione.
16 Cfr. considerata 5 alla Raccomandazione della Commissione Europea in materia di separazione contabile e contabilità dei costi del 19 settembre 2005.
2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA
2.1. Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente
71. Le delibere di analisi dei mercati (nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS) definiscono gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi per i mercati di accesso wholesale, individuati dalla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, per il WLR e per ciascun servizio ad essi appartenente, stabilendo scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto di Capitale) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso forniti agli altri operatori ed i prezzi di fornitura interna.
72. In particolare, con riferimento al Mercato 4, agli articoli 8 e 11 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso disaggregato e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizio di full unbundling e unbundling dati;
ii. servizio di virtual unbundling;
iii. servizio di sub-loop unbundling;
iv. servizio di shared access;
v. servizi accessori (co-locazione, prolungamento dell’accesso con portante in fibra ed il canale numerico).
73. Per il Mercato 5, agli articoli 8 e 12 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso e relativi servizi accessori e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso;
ii. servizio di accesso al nodo Parent su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il multicast IP);
iii. servizi accessori (kit di consegna ATM ed GBE/IP).
74. Per il Mercato 6, agli articoli 10 e 12 della delibera n. 2/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale
Impiegato di sintesi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate, per il rilegamento di sedi d’utente e relativi servizi accessori.
75. Per il WLR, agli articoli 8 e 13 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso);
ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso).
76. Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il dettaglio dei costi delle componenti/attività sostenuti per la produzione dei servizi forniti da Telecom Italia è descritto agli articoli 61, 63, 66, 67 della delibera n. 731/09/CONS e all’articolo 19, della delibera n. 2/10/CONS.
77. In Allegato 1 sono illustrate per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti le relazioni di trasferimento interno, come previsto dalle suindicate delibere di analisi dei mercati.
2.2. L’evidenza contabile separata dei costi di “Equivalent Open Access” Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
78. Le disposizioni contenute nel gruppo di Impegni n. 8 impongono, come visto in precedenza, a Telecom Italia di predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità all’interno della contabilità regolatoria “evidenza contabile separata relativa ad Open Access”.
79. Tale previsione, tuttavia, non riguarda in senso stretto l’unità Open Access, presente all’interno della struttura organizzativa di Telecom Italia, come chiarito dalle successive delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati. In particolare l’art. 59 della delibera n. 731/09/CONS e l’art. 17 della delibera n. 2/10/CONS, con riferimento alle condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile, prevedono che “Telecom Italia predispone e sottopone all’approvazione dell’Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”, precisando che tale disposizione garantisce la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa, tra l’altro, al Gruppo di Impegni n. 8.
80. Pertanto, detto obbligo di separazione fa riferimento ad una o più funzioni organizzative, che svolgono le attività di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso, includendo oltre all’unità Open Access, “qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”. Tale interpretazione consente di acquisire una evidenza della separazione contabile, che si riferisce a costi e ricavi dei servizi scambiati esternamente ed internamente, prescindendo dall’organizzazione interna di Telecom Italia, passibile di eventuali modifiche dettate da esigenze interne, pur sempre in ottemperanza alla normativa vigente.
81. Tanto premesso, in accordo con quanto esplicitato nella precedente sezione 2.2, è possibile individuare una rappresentazione contabile delle funzioni, cui fanno capo le attività di fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso SMP, che sono state accorpate all’interno dell’entità fittizia chiamata Equivalent Open Access, allo stato ricavata dall’unione “simulata” delle attività svolte dalle unità Open Access e delle attività espletate da TI Wholesale.
82. Inoltre, le attività inerenti alla fornitura dei servizi di accesso compresi nel perimetro applicativo degli Impegni , secondo la classificazione riportata nella sezione 2.2, potrebbero interessare i “processi di rete” e/o i “processi di gestione”. Per una rappresentazione completa a livello contabile delle attività di fornitura dei servizi, tuttavia, è necessario aggiungere alla rendicontazione dei processi (c.d. “Processi di rete” e “Processi di gestione”) anche la rappresentazione delle risorse impiantistiche, vale a dire degli apparati e dei mezzi trasmissivi necessari per la produzione dei servizi (c.d. “Componenti di rete”) e delle infrastrutture civili di posa (c.d. “Infrastrutture di Ingegneria Civile”).
83. A garanzia di trasparenza e non discriminazione, al fine di rendere evidente la ripartizione delle risorse inerenti alla fornitura dei servizi di accesso fra i vari servizi, e di fornire una visione d’insieme della struttura sottostante alla fornitura dei servizi di accesso, oltre alla rappresentazione dei conti economici e dei rendiconti di capitale per ogni mercato (sezione 3.1), l’Autorità ritiene opportuno introdurre un report “trasversale” che dia evidenza dei costi e del capitale impiegato per il totale dei servizi relativi ai mercati dell’accesso (c.d.“Vista unitaria dell’accesso”).
84. Questa “vista unitaria” conterrà il totale dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso e la loro suddivisione fra le risorse di rete e le attività di competenza di Equivalent Open Access. Nello specifico i costi e il capitale impiegato vengono suddivisi in quattro aggregati contabili prima di essere allocati sui servizi SPM di Accesso, come mostrato in figura 4:
• componenti di rete: risorse impiegate per la realizzazione della catena impiantistica dei servizi SPM di accesso (accesso Fonia, accesso al bitstream, accesso al Terminating, Colocazione, fibra ottica spenta) per la
fornitura sia agli altri operatori che all’interno (funzioni retail di Telecom Italia);
• infrastrutture di Ingegneria Civile: infrastrutture civili utilizzate per la posa dei cavi in fibra di Telecom Italia e degli altri operatori;
• processi di rete: attività di fornitura tecnica dei servizi SPM di accesso (assurance, provisioning,…) espletate a seguito di richieste di attivazione, cessazione, variazione di configurazioni dei servizi, interventi di assistenza tecnica sulle reti (in rame o in fibra ottica) e sugli apparati di accesso, avanzate sia dagli altri operatori che dalle funzioni retail di Telecom Italia;
• processi di gestione: includono le attività di commercializzazione e gestione di tutti i servizi wholesale regolati e non regolati richiesti dagli altri operatori (c.d. costi di “gestione operatori”) nonché i costi relativi ai sistemi informativi ed al personale incaricato della gestione degli ordinativi per i servizi regolati e non regolati richiesti dalle divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di “gestione interna”).
Sono esclusi da tali costi tutti quelli relativi alla commercializzazione al dettaglio dei servizi di Telecom Italia verso la propria clientela retail (in particolare Marketing, Pubblicità, Vendita, Fatturazione e Gestione crediti).
Figura 4 – Attribuzione delle risorse di Equivalent Open Access ai servizi SPM
Vendita Servizi
Attribuzione di
Costi e Capitale
Altri Operatori
Servizi SPM di
Accesso
Trasferimenti interni
Servizi Retail di
Accesso
Componenti di Rete
Infrastrutture di Ingegneria Civile
Processi di rete
Processi Commerciali
Trasferimenti interni tra Servizi Wholesale
verso Servizi Retail
85. Di seguito si riporta la tabella con la lista degli elementi che dovranno essere forniti nel report in questione (tabella 3):
Tabella 3 – Form relativo alla “vista dell’accesso”.
valori in euro | A | B | C=A+B | ||||
COMPONENTI E PROCESSI DI RETE DI ACCESSO | Costi Operativi | di cui Ammortamenti | di cui Personale | di cui Costi Esterni | Capitale Impiegato Netto | Costo del Capitale | Costo Totale Componente o Processo |
COMPONENTI DI RETE | |||||||
Impianti d'abbonato | |||||||
Attacco d'utente POTS | |||||||
Attacco d'utente ISDN BRA | |||||||
Attacco d'utente ISDN PRA | |||||||
Apparati di accesso banda larga | |||||||
Apparati trasmissivi | |||||||
Apparati rete di distribuzione | |||||||
Portanti rete di distribuzione primaria | |||||||
Portanti rete di distribuzione secondaria | |||||||
Alimentazione e Condizionamento | |||||||
Spazi | |||||||
Altri Impianti | |||||||
Xxxxx Xxxxxx spenta in rete primaria | |||||||
Xxxxx Xxxxxx spenta in rete secondaria | |||||||
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione in Building | |||||||
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione Ottica Stradale | |||||||
Infrastrutture di Ingegneria Civile | |||||||
Infrastruttura di rete primaria - tubo da 125mm | |||||||
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm | |||||||
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm | |||||||
PROCESSI DI RETE | |||||||
Provisioning Linee Attive | |||||||
Provisioning Linee Non Attive | |||||||
Assurance manutenzione preventiva | |||||||
Assurance manutenzione correttiva | |||||||
"di cui" interventi c/o sede cliente | |||||||
"di cui" specifica ULL | |||||||
Altri Processi | |||||||
PROCESSI DI GESTIONE ALTRI OPERATORI | |||||||
Gestione Commerciale | |||||||
Vendita | |||||||
Fatturazione | |||||||
Altri Processi di gestione | |||||||
PROCESSI DI GESTIONE CLIENTE INTERNO | |||||||
TOTALE ACCESSO | |||||||
86. Per ogni elemento della tabella, si riporta il dettaglio delle voci considerate:
• Componenti Di Rete
o Impianti d’abbonato - comprendente tutti gli impianti di abbonato ed i relativi raccordi ;
o Attacco d’utente POTS - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale POTS e dell’utenza WLR POTS;
o Attacco d’utente ISDN BRA - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN BRA e dell’utenza WLR ISDN BRA;
o Attacco d’utente ISDN PRA - cartoline d’utente per l’attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN PRA e dell’utenza WLR ISDN PRA;
o Apparati di accesso larga banda – DSLAM (ATM o IP) per accessi asimmetrici, modem SHDSL in centrale e RAF per accessi simmetrici SHDSL, apparati ADM per accessi SDH; vengono considerati tutti gli apparati sia per l’accesso retail alla rete dati che per l’accesso al servizio Bitstream sottoscritto dagli OLO;
o Apparati trasmissivi - DCE, MUX-F, Modem HDSL per l’accesso ai segmenti terminali di linee affittate sia retail che wholesale;
o Apparati rete di distribuzione – apparati trasmissivi della rete (elementi di rete di distribuzione primaria e secondaria, armadi) per la fornitura di tutte le coppie per accesso in rame;
o Portanti rete di distribuzione primaria – portanti per la realizzazione del collegamento dell’armadio di distribuzione alla centrale di accesso (fonia, dati o trasmissivo) della rete fissa di TI;
o Portanti rete di distribuzione secondaria – portanti per la realizzazione del collegamento dal distributore a cui è attestato il cliente all’armadio di distribuzione della rete fissa di TI;
o Alimentazione e Condizionamento – apparati per l’alimentazione ed il condizionamento degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo);
o Spazi – spazi industriali degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo);
o Altri Impianti – altri impianti di accesso non catalogati nelle precedenti voci;
o Fibra Ottica spenta in rete primaria;
o Fibra Xxxxxx spenta in rete secondaria;
o Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione in Building;
o Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione Ottica Stradale.
• Infrastrutture di Ingegneria Civile
o Infrastrutture civili rete primaria - tubo da 125mm;
o Infrastruttura di rete primaria - tubo da 63mm;
o Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm.
• Processi Di Rete
o Provisioning linee attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni Retail di TI;
o Provisioning linee non attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee non attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni Retail di TI;
o Assurance manutenzione preventiva – attività di manutenzione preventiva sugli elementi della rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni Retail di TI;
o Assurance manutenzione correttiva - attività di manutenzione correttiva sugli apparati di rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni Retail di TI, di cui:
− “interventi presso la sede del cliente” – attività di manutenzione svolta presso le sedi dei clienti (esclusa l’attivazione di nuovi collegamenti) sia per gli altri Operatori che per le funzioni retail di TI.
− ”specifica ULL” - attività di riparazione guasti effettuate sui doppini in unbundling in corrispondenza della loro attestazione in centrale e dei relativi raccordi dedicati;
o Altri Processi – attività di controllo e supporto operativo svolto non da tecnici relative ai processi di provisioning ed assurance.
• Processi Di Gestione Altri Operatori
o Gestione Commerciale - l’attività raccoglie tutti i costi ricorrenti e non, relativi agli OLO e connessi al ciclo attivo
o Vendita - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione Wholesale
nazionale
o Fatturazione - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione
Wholesale nazionale Charging and Operation ed i relativi costi informatici
o Altri processi di gestione (Sviluppo, gestione ordinativi, etc.)
• Processi Di Gestione Cliente Interno
o Comprende i costi e il capitale impiegato per la gestione degli ordinativi provenienti dalle divisioni interne di Telecom Italia.
87. In contabilità regolatoria le risorse necessarie per la fornitura dei servizi alla clientela interna ed esterna sono attribuite ai vari mercati, di cui si fornisce evidenza contabile separata17, attraverso opportuni driver che nel processo contabile attuale sono rivelati solo in fase di verifica dal revisore.
88. Nell’ottica di garantire la trasparenza nell’attribuzione dei costi e del capitale ai vari servizi regolati e non regolati, Telecom Italia fornirà altresì due report distinti – uno per il costo e uno relativo al capitale – che riporteranno in dettaglio le quote di ciascun elemento della lista che sono attribuite ai vari aggregati per mercati (tabella 4).
89. Inoltre, per ciascun mercato Telecom Italia fornirà anche una descrizione dei driver di allocazione di tali costi all’interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile.
17 La separazione contabile prevede per ogni aggregato individuato l’esposizione di specifici conti economici e rendiconti di capitale.
Tabella 4 – Form relativo alla “vista dell’accesso” e ripartizione delle risorse fra i vari mercati e servizi.
COMPONENTI E PROCESSI DI RETE DI ACCESSO | Mercato 4 | Mercato 5 | Mercato 6 | WLR | Altri servizi non regolati | ||
COMPONENTI DI RETE | |||||||
Impianti d'abbonato | |||||||
Attacco d'utente POTS | |||||||
Attacco d'utente ISDN BRA | |||||||
Attacco d'utente ISDN PRA | |||||||
Apparati di accesso banda larga | |||||||
Apparati trasmissivi | |||||||
Apparati rete di distribuzione | |||||||
Portanti rete di distribuzione primaria | |||||||
Portanti rete di distribuzione secondaria | |||||||
Alimentazione e Condizionamento | |||||||
Spazi | |||||||
Altri Impianti | |||||||
Xxxxx Xxxxxx spenta in rete primaria | |||||||
Xxxxx Xxxxxx spenta in rete secondaria | |||||||
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di | |||||||
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di | |||||||
Infrastrutture di Ingegneria Civile | |||||||
Infrastrutture civili rete primaria - tubo da 125mm | |||||||
Infrastruttura di rete primaria - tubo da 63mm | |||||||
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm | |||||||
PROCESSI DI RETE | |||||||
Provisioning Linee Attive | |||||||
Provisioning Linee Non Attive | |||||||
Assurance manutenzione preventiva | |||||||
Assurance manutenzione correttiva | |||||||
"di cui" interventi c/o sede cliente | |||||||
"di cui" specifica ULL | |||||||
Altri Processi | |||||||
PROCESSI DI GESTIONE ALTRI OPERATORI | |||||||
Gestione Commerciale | |||||||
Vendita | |||||||
Fatturazione | |||||||
Altri Processi di gestione | |||||||
PROCESSI DI GESTIONE CLIENTE INTERNO | |||||||
TOTALE ACCESSO | |||||||
90. A titolo di esempio, nella colonna relativa al Mercato 5 dell’accesso a larga banda all’ingrosso saranno riportate, per ogni voce valorizzata, le quote di costo
(o di capitale) direttamente attribuite necessarie alla realizzazione dell’intera catena impiantistica e di processo dei servizi del mercato in esame, così come rilevati nel relativo conto economico.
91. Nel seguito, definite sul piano contabile l’entità Equivalent Open Access e le risorse necessarie per la produzione dei servizi, si descrive la struttura della contabilità regolatoria separata relativa agli stessi.
D2. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di inserire in contabilità regolatoria i report di dettaglio relativi alla “vista dell’accesso” secondo le modalità suindicate?
Le osservazioni degli operatori
D2.1 Con riferimento alla rappresentazione degli elementi di dettaglio relativi alla c.d. “Vista dell’accesso”, Telecom Italia condivide le modalità proposte dall’Autorità pur con le precisazioni riportate di seguito.
D2.2 In primo luogo, Telecom Italia ritiene che le informazioni di tipo contabile da riportare nel report “Vista dell’accesso” non possano che riferirsi esclusivamente a servizi regolamentati, per i quali sussiste un esplicito obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi.
D2.3 Più precisamente, secondo tale Operatore, il suddetto report andrebbe inteso quale ulteriore declinazione di dettaglio dei costi complessivamente sostenuti e già rendicontati, afferenti alle componenti di rete e all’insieme dei processi di rete e di gestione sottostanti alla fornitura dei servizi SMP di accesso. A parere di Telecom Italia, andrebbero, quindi, eliminati dalla rappresentazione proposta dall’Autorità gli elementi di dettaglio relativi alla Fibra Ottica spenta e all’accesso al Punto di Terminazione, di cui alla sezione “Componenti di rete”, la sezione relativa alle “Infrastrutture di Ingegneria civile”, nonché il dettaglio relativo ai servizi non regolati.
D2.4 In secondo luogo, Telecom Italia propone di eliminare l’evidenza distinta fra i “Processi di gestione altro operatore” e i “Processi di gestione cliente interno”.
D2.5 Riguardo alla proposta dell’Autorità di prevedere che Telecom Italia predisponga una descrizione dei driver di allocazione dei costi all’interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile, la Società osserva che la presentazione di tale documentazione sui driver si configurerebbe come un obbligo aggiuntivo in capo a Telecom Italia. Peraltro, la Società rileva che la descrizione e la revisione dei driver di allocazione sono oggetto di specifica documentazione da parte del revisore incaricato dall’Autorità. A giudizio di Telecom Italia, quindi, anche per evitare eventuali incoerenze tra due documenti
relativi allo stesso oggetto, tale attività dovrebbe confinarsi esclusivamente nell’alveo delle attività revisionali.
D2.6 Gli Operatori alternativi condividono l’orientamento dell’Autorità di inserire un report “trasversale” che dia evidenza dei costi e del capitale impiegato per il totale dei servizi relativi ai mercati dell’accesso. Tale strumento, a parere degli Operatori, contribuirebbe a garantire una maggiore trasparenza circa il rispetto del principio di non discriminazione nella distribuzione totale dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso.
D2.7 Gli Operatori ritengono altresì che gli elementi riportati alle tabelle 3 e 4 di cui allo schema di provvedimento debbano essere ulteriormente integrati con informazioni di dettaglio. Un Operatore chiede che per ciascuna componente/attività/processo sia data evidenza distinta dei costi afferenti a Telecom Italia e agli Operatori alternativi. Al riguardo, ai fini di una migliore leggibilità delle informazioni, un Operatore suggerisce di riconciliare il dettaglio degli item compresi nel report “Vista dell’accesso” con le informazioni contenute nelle Tabelle 28 – 35 della delibera n. 731/09/CONS.
D2.8 Gli Operatori chiedono, inoltre, che sia data evidenza delle componenti/attività e dei processi relativi alla fornitura dei servizi di accesso su rete in rame distintamente da quelli su rete in fibra, mediante la predisposizione di specifici report e l’individuazione di opportuni driver di allocazione delle risorse verso i servizi in rame e in fibra. A titolo di esempio, per i servizi di infrastruttura di posa, alcuni Operatori propongono che sia riportata la quota di costi pertinente alla fornitura di servizi in fibra distintamente da quelli su rete in rame, limitatamente alla fornitura di servizi di accesso. In tal senso, gli Operatori evidenziano l’opportunità di definire ulteriori elementi di dettaglio relativi alla fornitura dei servizi di accesso su rete in fibra tenuto conto degli esiti dei procedimenti regolamentari in essere e, successivamente, anche degli sviluppi infrastrutturali intervenuti.
D2.9 Ai fini della valutazione dei costi di gestione, alcuni Operatori propongono che sia data evidenza delle voci di costo contabilizzate alla sezione “Processi di gestione cliente interno”, nonché del criterio con cui i costi relativi al complesso dei “Processi di gestione” (inteso quale somma dei “Processi di gestione cliente interno” e “Processi di gestione altri operatori”) si allocano all’insieme dei servizi wholesale. A questo proposito, gli Operatori suggeriscono di dare evidenza dell’importo residuo da allocare ai servizi di accesso.
D2.10 Un Operatore propone che sia data evidenza disaggregata delle componenti incluse alla sezione “Altri servizi”, di cui alla tabella 4 dello schema di provvedimento.
D2.11 In merito all’orientamento dell’Autorità circa la predisposizione da parte di Telecom Italia di una relazione descrittiva dei driver di allocazione dei costi,
tutti gli Operatori alternativi concordano. Tuttavia, alcuni rilevano l’opportunità di individuare i driver di allocazione nell’ambito di un procedimento soggetto a consultazione pubblica. Più precisamente un Operatore rimanda all’esperienza del regolatore inglese18.
D2.12 In coerenza con le osservazioni espresse in risposta al quesito D. 1, gli Operatori rilevano l’opportunità di prevedere un report che dia evidenza anche delle componenti e dei processi sottostanti alla fornitura dei servizi erogati nei Mercati 2, 3 ed ex Mercato 10, e delle relazioni di trasferimento tra i suddetti servizi e i servizi di accesso.
D2.13 AIIP concorda con l’orientamento dell’Autorità di prevedere una visione d’insieme della struttura sottostante alla fornitura dei servizi di accesso, in aggiunta alla rappresentazione dei conti economici e dei rendiconti patrimoniali.
D2.14 L’Associazione, tuttavia, non condivide l’esclusione dalla rappresentazione contabile dei costi relativi alla commercializzazione al dettaglio dei servizi di Telecom Italia verso la propria clientela retail e chiede che ne sia data evidenza.
Le conclusioni dell’Autorità
D2.15 Le risultanze della consultazione pubblica hanno evidenziato che tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica hanno condiviso in linea generale l’opportunità di inserire un report “trasversale” che dia evidenza dei costi e del capitale impiegato per il totale dei servizi relativi ai mercati dell’accesso pur con le precisazioni suindicate.
D2.16 Secondo l’approccio proposto da Telecom Italia, nelle tabelle della “Vista dell’accesso” andrebbero riportate le quote di costo o di capitale necessarie alla realizzazione dell’intera catena impiantistica e di processo per l’espletamento, sia verso l’esterno sia verso l’interno, dei servizi SPM dell’accesso, senza distinzione di impiego di risorse per la fornitura di servizi all’esterno o all’interno.
D2.17 In merito alla specifica questione sollevata da Telecom Italia sul fatto che gli elementi di dettaglio indicati nella “Vista dell’accesso” non possano che riferirsi esclusivamente a servizi regolamentati, si rileva che la Raccomandazione della Commissione Europea in materia di separazione contabile e contabilità dei costi
18 Nello specifico, l’Operatore rimanda al documento di contabilità regolatoria (“Regulatory Financial Statements”) predisposto da BT PLC, in cui sono riportate informazioni sulla metodologia di attribuzione dei costi agli elementi di rete assieme alla fonte del dato contabile (sezione 6 “Plant Group Dictionary” del documento denominato “Detailed Attribuition Methods”), nonché informazioni sulla metodologia di attribuzione dei costi – per ogni elemento di rete – ai servizi (sezione 7 “Network Component Allocations
– Network Charging”). Il documento di contabilità regolatoria è annualmente sottoposto dal regolatore inglese a revisione ed integrazione, attraverso una procedura di consultazione pubblica.
del 19 settembre 2005 prevede che, al fine di eseguire i propri compiti di regolamentazione, un’autorità nazionale può acquisire informazioni su mercati non regolamentati ovvero estendere un obbligo di separazione contabile già in capo ad un operatore SMP anche a mercati non SMP, “ad esempio per garantire la coerenza dei dati”.
D2.18 Considerato quanto sopra, l’Autorità precisa che la finalità sottostante alla predisposizione di un report “trasversale” è quella, da un lato, di rendere evidente la ripartizione delle risorse inerenti alla fornitura dei servizi di accesso fra i vari servizi, regolamentati e non regolamentati, e, dall’altro, di fornire una visione d’insieme coerente della struttura sottostante alla fornitura dei servizi di accesso rendendo evidente un processo di attribuzione non discriminatorio. Tale finalità, dunque, non si pone in contraddizione rispetto alla rappresentazione dei conti economici e dei rendiconti di capitale per ogni mercato (sezione 2.1) cui Telecom Italia è soggetta ai sensi delle delibere di analisi di mercato n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS, in applicazione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
D2.19 In tal senso, l’Autorità conferma quanto previsto nella proposta di provvedimento e ritiene corretto che il dettaglio dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dell’insieme dei servizi di accesso non regolamentati - di cui alla sezione “Altri servizi non regolati” alla tabella 4 - debba essere mantenuto per avere una compiuta evidenza del totale costi sostenuti da Telecom Italia.
D2.20 Tuttavia, per completare la rappresentazione in parola, si ritiene opportuno integrare il contenuto della tabella 3, prevedendo che Telecom Italia fornisca evidenza separata dell’eventuale Adjustment CCA/patrimoniale e della quota di costo del capitale relativa alle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita.
D2.21 Inoltre, compatibilmente con le finalità della “Vista dell’accesso”, si ritiene opportuno eliminare dalla tabella 3 la colonna “Costo totale componente o processo”. Difatti, Telecom Italia fornirà due report distinti – rispettivamente per il “Costo operativo” e per il “Capitale impiegato” – che riporteranno in dettaglio le quote di ciascun elemento della lista che sono attribuite ai vari aggregati per mercati, secondo la rappresentazione indicata in tabella 4.
D2.22 Parimenti, coerentemente all’assolvimento delle proprie funzioni regolamentari, l’Autorità ritiene opportuno acquisire degli elementi informativi in merito ai costi di fornitura del servizio di fibra spenta anche nell’ottica di valutare la conformità ai costi di una fornitura efficiente del servizio. Nello specifico, l’Autorità ritiene di confermare quanto previsto nella proposta di provvedimento in merito alla rappresentazione nei report della “Vista dell’accesso” degli elementi di dettaglio relativi alla Fibra Xxxxxx spenta in rete primaria e secondaria, di cui alla sezione “Componenti di rete”. Per contro, ritiene di poter escludere da tale rappresentazione il dettaglio relativo alla realizzazione fisica
dell’accesso ai Punti di Terminazione in quanto la definizione delle modalità di collegamento alle reti in fibra è in corso di definizione nell’ambito del procedimento inerente alla regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione19.
D2.23 Per quanto concerne la richiesta di Telecom Italia di eliminare dalla “Vista dell’accesso” la sezione relativa alle “Infrastrutture di ingegneria civile”, si rileva che la rendicontazione di tali elementi è già prevista nell’ambito dell’obbligo di contabilità dei costi del servizio di accesso disaggregato (Mercato 4) di cui alla delibera n. 731/09/CONS (allegati 27 e 28). Tuttavia, in vista del futuro sviluppo delle reti di nuova generazione (NGAN) che affiancheranno le reti tradizionali in rame, nelle presenti Linee Guida si ritiene opportuno accogliere la richiesta degli Operatori alternativi di specificare i costi relativi alle infrastrutture di posa in funzione del tipo di collegamento, in fibra o in rame, per cui sono preposte. Nello specifico, si distinguono tre tipologie di infrastrutture di posa: le infrastrutture ad uso esclusivo delle reti NGAN, interamente dedicate alla fibra ottica (già installata o da installare); le infrastrutture condivise (rame/NGAN), che sono utilizzate per ospitare sia cavi in fibra che in rame; le infrastrutture ad uso esclusivo delle reti in rame, in cui sono presenti soltanto cavi in rame. Tali elementi di dettaglio sostituiranno quelli indicati nelle tabelle
3 e 4 dello schema di provvedimento. Inoltre, si ribadisce l’opportunità di acquisire degli elementi informativi sui costi di fornitura del servizio di Infrastrutture di ingegneria civile anche nell’ottica di valutare la conformità ai costi di una fornitura efficiente del servizio.
D2.24 Con riferimento alla proposta di Telecom Italia di eliminare dalla “Vista dell’accesso” l’indicazione distinta dei costi connessi ai “Processi di gestione altri operatori” e ai “Processi di gestione cliente interno”, si rileva che tale evidenza, per i servizi regolati e non regolati, è già prevista all’ art. 67 comma 10 della delibera n. 731/09/CONS. Tali informazioni sono utilizzate al fine del calcolo di un mark up medio, ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di “gestione operatori” e di “gestione interna” ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, per il recupero dei costi di “gestione operatori” e di quelli di “gestione interna”.
D2.25 Ciò detto, l’Autorità ritiene di confermare l’evidenza distinta dei costi e del capitale impiegato relativi ai “Processi di gestione altri operatori” e ai “Processi di gestione cliente interno”, in quanto entrambi concorrono alla definizione del mark up. Inoltre, l’Autorità rileva l’opportunità di adeguare l’informazione relativa ai “Processi di gestione cliente interno” a quanto specificato nella norma citata (ovverossia l’art. 67, comma 10 della delibera n. 731/09/CONS), che prevede l’indicazione distinta del dettaglio relativo “ai sistemi informativi e al
19 Cfr. delibera n. 301/11/CONS.
personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia […] per tutti i servizi regolati e non regolati”, con la condizione di non includere all’interno di tali voci i costi di commercializzazione al dettaglio.
D2.26 Infine, riguardo alle osservazioni di Telecom Italia circa l’indicazione dell’Autorità a predisporre all’interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile anche una relazione con la descrizione dei driver di allocazione dei costi, si rileva che tale previsione risponde all’esigenza di garantire una maggiore trasparenza al mercato riguardo alla metodologia adottata da Telecom Italia per allocare i costi ai vari servizi. Tale condizione non si configura come un obbligo aggiuntivo in capo all’operatore dominante ma come una scelta operativa per l’assolvimento degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi imposti dalle delibere di analisi dei mercati. Peraltro tale strumento consentirebbe all’Autorità di beneficiare di ulteriori feedback da parte del mercato sugli aspetti metodologici ai fini di eventuali nuove valutazioni.
D2.27 Nello specifico, si precisa che Telecom Italia, a norma dell’art. 50 comma 4 del Codice, dovrà produrre all’interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile una relazione descrittiva che illustri la metodologia applicata per la ripartizione delle principali categorie di costi fra i vari aggregati, che sarà pubblicata insieme al contenuto della tabella 4 dello schema di provvedimento, come modificato nel presente documento. In aggiunta, Telecom Italia produrrà, esclusivamente per le valutazioni di competenza dell’Autorità, un documento riservato contenente una relazione di dettaglio relativa alla valorizzazione dei driver di allocazione dei costi con le quantità di riferimento. La metodologia di calcolo dei driver descritta in tale documento potrà essere modificata laddove se ne ravvedesse l’esigenza con provvedimento dell’Autorità adottato in esito ad un procedimento in contraddittorio.
D2.28 Cionondimeno, tale operatività non si sovrappone, né tantomeno è da intendersi in alternativa o sostitutiva, rispetto alla verifica da parte del revisore, che resta l’unico soggetto titolato a verificare i criteri di allocazione dei costi (driver) utilizzati da Telecom Italia per la predisposizione della contabilità regolatoria, al fine dell’emissione del proprio giudizio professionale.
D2.29 In tal senso è modificato il punto 89 dello schema di provvedimento, mentre è rimosso il punto 87 dello schema di provvedimento.
D2.30 Inoltre, con riferimento all’osservazione circa il livello di dettaglio dei dati da rappresentare all’interno della “Vista dell’accesso” − tabelle nn. 3 e 4 − nell’ottica di rendere più esaustiva la lista degli elementi sottostanti alla fornitura dei servizi di accesso, nella sezione “Componenti di rete” della “Vista dell’accesso” si ritiene opportuno riportare delle informazioni in merito al servizio di co-locazione. Nello specifico, si ritiene opportuno dare evidenza
separata dei dettagli relativi all’alimentazione e al condizionamento, nonché prevedere l’indicazione distinta delle attività di gestione “Facility” e “Security”.
D2.31 Alla sezione “Processi di rete” si inserisce il dettaglio relativo allo “SLA premium assurance”.
D2.32 L’opportunità di prevedere ulteriori dettagli sarà valutata successivamente alla consegna della contabilità regolatoria sperimentale per l’esercizio 2010 da parte Telecom Italia.
D2.33 Relativamente all’osservazione di un Operatore di rappresentare separatamente i costi afferenti a Telecom Italia e agli altri Operatori, si osserva che la “Vista dell’accesso” ha lo scopo di rappresentare in maniera “trasversale” ed organica il totale dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso e che pertanto il rilievo prescinde dallo scopo del modello.
D2.34 Circa l’osservazione di fornire distintamente indicazione dei costi afferenti alle componenti/attività e dei processi relativi alla fornitura dei servizi di accesso su rete in fibra rispetto a quelli su rete in rame, l’Autorità conferma l’orientamento espresso nello schema di provvedimento di definire ulteriori elementi di dettaglio relativi alla fornitura dei servizi di accesso su rete in fibra tenuto conto degli esiti dei procedimenti regolamentari in essere in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione, oltre che tenuto conto della contabilità sperimentale per l’anno 2010.
D2.35 Con riferimento alle osservazioni relative alla valutazione dei costi di gestione, di cui al punto D2.9, si precisa che le modalità di attribuzione dei costi di gestione ai servizi wholesale sono dettagliate nelle tabelle allegate alla delibera
n. 731/09/CONS, in particolare le tabelle di cui agli allegati 29, 32, 33 e 36. L’Autorità ritiene, pertanto, di confermare quanto contenuto nello schema di provvedimento, fatte salve le modifiche indicate al punto D2.25. Inoltre, non si ritiene corretta la valutazione di AIIP in merito all’opportunità di includere nella rappresentazione contabile anche i costi relativi alla commercializzazione al dettaglio dei servizi di Telecom Italia verso la propria clientela retail, in quanto gli stessi non rientrano fra i costi recuperabili ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, art. 67 comma 10.
D2.36 Circa la proposta di un Operatore di individuare in maniera disaggregata le componenti incluse alla sezione “Altri servizi”, di cui alla tabella 4 dello schema di provvedimento (punto D2.10), l’Autorità ritiene di mantenere quanto indicato nella proposta di provvedimento, fatto salvo gli esiti delle analisi di mercato.
D2.37 Sulla proposta di alcuni Operatori di definire i driver di allocazione dei costi nell’ambito di un procedimento soggetto a consultazione pubblica, l’Autorità, nel richiamare le motivazioni argomentate ai punti D2.26 - D2.29, osserva che, a suo parere, le indicazioni contenute nello schema di provvedimento forniscono adeguate garanzie di trasparenza al mercato. Pertanto, si conferma
l’orientamento espresso nella proposta di provvedimento oggetto di consultazione.
D2.38 Con riferimento all’osservazione di alcuni Operatori circa l’opportunità di inserire nella “Vista dell’accesso” anche i dettagli relativi ai servizi afferenti ai Mercati 2, 3 ed ex 10 (punto D2.12), si precisa che tale tematica, come espresso al paragrafo D1.9, sarà oggetto di un separato provvedimento.
2.3. La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM
2.3.1. Obbligo di separazione contabile
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
92. Nell’ambito della separazione contabile, per verificare la parità di trattamento interno-esterno, occorre stabilire i criteri per la rappresentazione di dettaglio dei costi dei servizi, ivi inclusi i trasferimenti interni. Questi sono valorizzati utilizzando i prezzi unitari estratti dai contratti di servizio20 ed i corrispondenti volumi consuntivati nell’anno di riferimento.
93. I transfer charge vengono inseriti all’interno dei conti economici o come costi o come ricavi, a seconda che derivino dalla cessione agli altri mercati o dall’acquisizione di un servizio.
94. Nello specifico, ogni conto economico riporta:
• i ricavi ottenuti per i servizi forniti esternamente ed internamente (questi ultimi valorizzati come transfer charge al prezzo, suddivisi in base al mercato di provenienza dei ricavi, come precisato nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati con riferimento all’obbligo di separazione contabile);
• i costi propri;
• i costi sostenuti per i servizi regolati acquisiti internamente (valorizzati come transfer charge al prezzo);
• il margine figurativo netto, ottenuto dalla differenza tra i ricavi e la somma dei costi propri e del transfer charge al prezzo.
20 Il dettaglio circa la valorizzazione del transfer charge sarà fornita nel capitolo 3.
D3. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di rappresentare i conti economici secondo le modalità suindicate?
Le osservazioni degli operatori
D3.1 Telecom Italia condivide la rappresentazione dei conti economici secondo le modalità indicate nello schema di provvedimento.
D3.2 Gli Operatori alternativi condividono sostanzialmente la rappresentazione dei conti economici secondo le modalità indicate nello schema di provvedimento, pur con le precisazioni riportate di seguito.
D3.3 Un Operatore propone un maggiore dettaglio relativo alla definizione dei “costi propri” onde evitare una duplicazione nell’imputazione dei costi tra servizi venduti esternamente ed acquisiti internamente. Un Operatore propone che Telecom Italia fornisca dei conti economici che diano evidenza della marginalità e della remunerazione del capitale per l’insieme dei servizi SMP wholesale (Mercati 2, 3, 4, 5, 6 e WLR) regolamentati e non regolamentati (offerte commerciali su accesso e trasporto), nonché per l’insieme dei servizi retail commercializzati da Telecom Italia. I prospetti, così delineati, a parere dell’Operatore, dovrebbero essere resi pubblici al mercato.
D3.4 Un Operatore propone di individuare in maniera disaggregata non solo le quantità afferenti a ciascun servizio venduto esternamente e/o acquisito internamente, ma anche i relativi prezzi unitari delle diverse componenti del servizio, consentendo una verifica immediata dei ricavi e dei costi scambiati internamente. In particolare, chiede che le quantità interne ed esterne vengano riportate all’interno dei conti economici e rese pubbliche.
D3.5 AIIP concorda con l’orientamento dell’Autorità.
Le conclusioni dell’Autorità
D3.6 In merito all’osservazione di un Operatore riguardo alla declinazione dei “costi propri”, ovvero “costi operativi”, gli stessi dovranno essere dettagliati indicando separatamente gli “ammortamenti”, i costi relativi al personale, i “costi esterni e altri”, le “quote da riversare” e l’eventuale “adjustment CCA”, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS − art. 56 comma 5, art. 57 comma 2, art. 58 comma 2 − e alla delibera n. 2/10/CONS – art. 17 comma 2. È quindi modificato il punto 94 dello schema di provvedimento.
D3.7 Con riferimento alla proposta di un Operatore di rendere pubbliche scritture contabili all’interno delle quali sia data evidenza della marginalità e della remunerazione del capitale per l’insieme dei servizi SMP wholesale
regolamentati e non regolamentati, nonché per l’insieme dei servizi retail commercializzati da Telecom Italia, l’Autorità rileva che – fermo restando lo scopo del presente provvedimento - con le delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS si è disposta la pubblicazione di conti economici e di rendiconti patrimoniali di sintesi per ciascun servizio appartenente ai mercati di accesso SMP per i quali è imposto a Telecom Italia un obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi.
D3.8 Parimenti l’Autorità ha individuato puntualmente il contenuto delle scritture contabili (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato). In tal senso, i transfer charge saranno inseriti all’interno dei conti economici o come costi o come ricavi, a seconda che derivino dalla cessione agli altri mercati o dall’acquisizione interna di un servizio. Telecom Italia, altresì, è tenuta a fornire all’Autorità un prospetto di dettaglio relativo alla valorizzazione del transfer charge complessivo, a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento derivati dai contratti di servizio e le relative quantità determinate sulla base delle consistenze installate e dei volumi dei servizi venduti nell’esercizio, come descritto nel successivo capitolo 3.
D3.9 Inoltre, secondo quanto previsto dalle delibere nn. 731/09/CONS − artt. 56 e 57
− e 2/10/CONS − art. 17 − Telecom Italia è tenuta a dare evidenza all’interno delle tabelle di dettaglio delle quantità fornite agli altri operatori e dei prezzi unitari estratti dalle offerte di riferimento. Ciò detto, l’Autorità ritiene di mantenere l’orientamento espresso nello schema di provvedimento, aggiornando tuttavia le previsioni contenute nella sezione relativa all’obbligo di contabilità dei costi con quanto precisato sopra.
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
95. L’obbligo di trasferimento interno dei prodotti/servizi al prezzo imposto dalla normativa vigente non ha impatto sulle scritture patrimoniali della contabilità regolatoria. L’introduzione di un capitale circolante figurativo all’interno del rendiconto del capitale impiegato potrebbe non essere pertinente con il caso di specie in quanto Telecom Italia, in ragione dell’integrazione verticale, non ha la necessità di applicare al suo interno dei sistemi di fatturazione e di gestione del credito che sono invece tipici degli scambi con l’esterno.
96. Inoltre, si evidenzia che il margine figurativo netto derivante dalla rendicontazione dei trasferimenti interni al prezzo non altera il margine economico complessivo della contabilità regolatoria. Per contro, l’introduzione di un capitale circolante figurativo nelle scritture patrimoniali potrebbe
produrre effetti distorsivi sul costo unitario pieno (costi operativi + costo del capitale21) dei singoli prodotti/servizi.
97. Occorre in sostanza valutare se la completa attuazione del principio di equivalence comporti l’applicazione di condizioni di offerta del prodotto/servizio equivalenti a quelle praticate agli operatori alternativi, non solo con riferimento al prezzo, ma anche alle ipotetiche condizioni di pagamento (vale a dire tempi di regolazione dei pagamenti, diposizioni inerenti ad eventuali perdite sui crediti, ecc.).
98. Ad esempio, se si ritiene che tali componenti delle condizioni di offerta siano inscindibili l’una dall’altra, dovrebbero entrambe produrre effetti sul piano contabile: la prima sulla rendicontazione economica, la seconda sulla rendicontazione patrimoniale.
99. L’introduzione, quindi, di un transfer charge al prezzo nei rendiconti economici, al fine di dimostrare la parità di trattamento economico all’interno e all’esterno, dovrebbe implicare in tal caso l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei rendiconti patrimoniali, al fine di tenere traccia degli ipotetici crediti commerciali generati a favore dei servizi cedenti e dei debiti commerciali a carico dei servizi riceventi.
100. A tal proposito, l’Autorità osserva che il capitale circolante figurativo non è strettamente connesso all’introduzione del transfer charge al prezzo, in quanto già in passato il transfer charge al costo simulava un trasferimento interno fra mercati, senza che ciò avesse comportato modifiche a livello finanziario introducendo partite contabili fittizie.
101. Infine, la mancata introduzione del capitale circolante figurativo non costituisce una discriminazione nei confronti dell’operatore dominante in quanto esso stesso già usufruisce dei benefici dell’integrazione verticale che non prevedono la trasposizione all’interno dei vincoli nelle condizioni di pagamento tipici delle transazioni con l’esterno.
D4. Si richiede di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito all’opportunità o meno di introdurre un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali.
Le osservazioni degli operatori
D4.1 A parere di Telecom Italia, al fine di garantire la significatività dei conti economici alimentati con i transfer charge al prezzo, occorrerà anche
21 Il costo del capitale è ottenuto moltiplicando il tasso di rendimento del capitale impiegato per il capitale impiegato (capitale fisso + circolante netto).
identificare e valutare convenzionalmente le componenti delle attività interne sottese al trasferimento interno; l’eventuale mancata considerazione di tali convenzioni per la stima dei costi, renderebbe totalmente priva di significato la lettura dei “margini” e dei valori espressi dai rendiconti del capitale impiegato. Infatti, i margini dei servizi wholesale e retail risulterebbero entrambi sistematicamente alterati dalla mancata considerazione di tali componenti di costo che sorgerebbero laddove il trasferimento non fosse interno ma si trattasse di effettiva vendita all’esterno.
D4.2 Telecom Italia ritiene quindi che gli elementi che compongono le condizioni di offerta siano inscindibili e che, in relazione all’adozione del transfer charge figurativo al prezzo sia necessario introdurre nella contabilità regolatoria anche il valore dell’insieme delle condizioni “equivalenti” di offerta in termini non solo di capitale circolante, ma anche di gestione del credito, perdite su crediti e degli altri processi “equivalenti” sottesi al prezzo. Il computo di tali componenti potrà essere valorizzato in misura pari a quella risultante per il comparto dei servizi resi agli operatori.
D4.3 Ad eccezione di un Operatore che non ha espresso alcuna posizione in merito a tale tematica, la maggior parte degli Operatori ritiene non opportuno introdurre un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali: l’introduzione di un capitale circolante figurativo, essendo il risultato di un processo di fatturazione fittizio tra Telecom Italia e le proprie divisioni commerciali concorrerebbe ad introdurre un elemento di forte discrezionalità in capo alla stessa Telecom Italia nel determinare in maniera totalmente teorica, ad esempio, tempi di regolazione dei pagamenti, disposizioni eventuali perdite dei pagamenti, con effetti distorsivi sulla marginalità dei servizi. Le Società, quindi, non ritengono l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali un elemento funzionale all’attuazione del principio di equivalence e non consequenziale alla valorizzazione del transfer charge al prezzo.
D4.4 Un Operatore ritiene che, l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali, visto che trattasi di elemento del tutto artificiale e discrezionale, possa avvenire solo all’esito di un apposito procedimento di concerto con gli operatori.
D4.5 AIIP ritiene che tra i costi “interni” del servizio dovrebbe essere inclusa anche la percentuale di insolvenza crediti della clientela finale di Telecom Italia, che andrebbe traslata a monte nei conti di Open Access, o come capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali o, più semplicemente, come specifico valore percentuale.
Le conclusioni dell’Autorità
D4.6 Dagli elementi acquisiti nell’ambito della consultazione pubblicata, è emerso che la maggior parte degli Operatori, ad eccezione di Telecom Italia, ha espresso parere negativo circa l’opportunità di prevedere l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali, in quanto posta fittizia e discrezionale.
D4.7 L’Autorità ritiene pertanto non opportuna l’introduzione di un capitale circolante figurativo nei rendiconti patrimoniali al fine di valorizzare gli ipotetici crediti commerciali generati a favore dei servizi cedenti e dei debiti commerciali a carico dei servizi riceventi, che sussisterebbero in caso di una reale separazione societaria tra EOA e le direzioni commerciali di Telecom Italia.
D4.8 Relativamente all’affermazione di Telecom Italia che tale circolante figurativo deriverebbe dall’introduzione del transfer charge al prezzo, si rileva che, nel caso di una reale separazione societaria, i crediti e/o debiti commerciali potrebbero sussistere indipendentemente dalla modalità di valorizzazione del trasferimento, al prezzo o al costo. Difatti, in entrambi i casi la separazione contabile simula la cessione di un servizio da un aggregato contabile ad un altro, con un’unica differenza: nel caso di valorizzazione al costo, si attribuiscono al trasferimento i costi di produzione dei servizi, determinati attraverso la combinazione di specifiche componenti/attività secondo dei fattori di utilizzo; nel caso di valorizzazione al prezzo, si applica a ciascun servizio acquisito internamente i1 prezzo equivalente derivante dall’offerta di riferimento. Al riguardo, si rileva che già dal 2001 il transfer charge al costo simulava un trasferimento interno fra mercati, senza che ciò avesse comportato modifiche finanziarie nel capitale e tantomeno l’introduzione di partite contabili fittizie.
D4.9 Inoltre, la stima degli effetti patrimoniali ed economici del processo di pagamento interno, per un operatore che beneficia già dell’integrazione verticale, risulterebbe del tutto arbitraria, fondandosi su ragionamenti ipotetici, e porterebbe all’introduzione di costi artificiali di transazione. Nello specifico, il costo dei processi di gestione dei pagamenti degli operatori che acquistano servizi wholesale da Telecom Italia (gestione del credito, perdite sui crediti, pagamenti ritardati) è remunerato attraverso la componente di costo del capitale connessa alla fornitura dei servizi wholesale. L’aggiunta di una partita figurativa all’interno del rendiconto di capitale impiegato riguardante processi di pagamento fittizi da parte di Telecom Italia Retail altererebbe il costo unitario pieno di ogni singolo servizio (costi operativi + costo del capitale ), impiegato per la valutazione dei prezzi delle offerte a livello wholesale.
D4.10 La mancata introduzione del capitale circolante figurativo peraltro non costituisce una discriminazione nei confronti dell’operatore dominante in quanto esso stesso già usufruisce dei benefici dell’integrazione verticale che non
prevedono la possibilità di trasporre all’interno dei vincoli nelle condizioni di pagamento tipici delle transazioni con l’esterno.
D4.11 Infine, l’Autorità, nel prendere atto delle osservazioni di AIIP in merito all’opportunità di tenere in conto anche le condizioni di pagamento della clientela retail di Telecom Italia, ritiene che un eventuale intervento nel senso suggerito esuli dagli ambiti del presente provvedimento che prende in esame il livello wholesale.
D4.12 Ciò considerato, sono modificati di conseguenza i punti 95 e 99, mentre sono rimossi i punti 97 e 98 dello schema di provvedimento.
2.3.2. Obbligo di contabilità dei costi
102. Nell’ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, nei prospetti di dettaglio22, oltre alle informazioni sui costi unitari, dovrà altresì essere riportato, per ciascun costo trasferito internamente, il relativo adjustment per la valorizzazione al prezzo (Ca), pari alla differenza fra il prezzo unitario (P) riportato nei contratti di servizio e il relativo costo unitario (C).
103. Con riferimento al servizio WLR dovranno essere riportati altresì i costi delle componenti/attività distinti per tipologia di accesso (utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA).
104. Inoltre, dovranno essere disposti ulteriori prospetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del transfer charge complessivo – riportato nei conti economici – a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento derivati dai contratti di servizio e le relative quantità determinate sulla base delle consistenze installate e dei volumi dei servizi venduti nell’esercizio, come descritto nel successivo capitolo 4.
105. In tali prospetti di dettaglio devono essere inseriti, inoltre, i dati utili alle analisi di mercato, ai test di prezzo ed all’approvazione delle offerte di riferimento (volumi di banda PCR, sia venduta agli OLO che a Telecom).
2.3.3. Estensione alle reti NGAN
106. Relativamente alle infrastrutture di rete in fibra, l’Autorità ha già evidenziato nella delibera n. 731/09/CONS (cfr. considerato 61) che il rispetto del principle of equivalence anche per l’accesso alle infrastrutture necessarie allo sviluppo di reti NGA sia indispensabile per garantire l’efficacia degli obblighi di accesso imposti su tali infrastrutture.
22 Articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19 della delibera n. 2/10/CONS.
107. In conformità all’art. 56, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS (condizioni attuative dell’obbligo di separazione contabile per i mercati dell’accesso all’ingrosso), i conti economici di ciascuno servizio di accesso disaggregato devono includere fra i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi gli ammortamenti degli asset della rete in rame, tra cui quelli relativi alle opere civili di posa dei cavi.
108. In appositi prospetti di dettaglio dovrà essere data evidenza separata dei costi relativi alle opere civili (infrastrutture di posa) e, laddove presente nella rete di accesso, dei costi relativi alla fibra nei diversi segmenti di rete. Per ciascuno di essi devono essere evidenziati separatamente i costi relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei sistemi, nonché i costi di gestione.
109. Il dettaglio degli elementi da rendicontare relativamente alle infrastrutture di posa e alla fibra sarà definito a seguito della ricezione della contabilità sperimentale per l’anno 2010, anche tenuto conto di eventuali indicazioni derivanti dai procedimenti collegati con la delibera n. 498/10/CONS.
3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO
3.1. Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo
3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all’ingrosso e servizi al dettaglio
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
110. L’obbligo di separazione contabile imposto a Telecom Italia nel secondo ciclo di analisi dei mercati definisce le relazioni di trasferimento interno tra servizi wholesale appartenenti a mercati differenti23 e tra servizi wholesale e servizi retail24 e di conseguenza i servizi trasferiti (cfr. Allegato 1).
111. Per definire la corretta modalità di valorizzazione dei prezzi dei trasferimenti interni, risulta necessario in primis individuare una lista di servizi e prestazioni impiegate internamente da TI per la produzione dei servizi SPM wholesale (c.d. “servizi intermedi”) nonché per la fornitura dei servizi finali retail. Tale lista dei servizi trasferiti internamente è determinata sulla base di un principio di equivalenza con quelli contenuti nelle Offerte di Riferimento destinate agli OLO, escludendo i servizi e le prestazioni che non risultano applicabili all’operatore dominante in ragione delle oggettive differenze strutturali e impiantistiche.
112. L’individuazione di tali servizi, tuttavia, è condizionata dalla necessità di contemperare due diverse esigenze. Da un lato, infatti, sussiste la necessità di esporre dati contabili accurati e dettagliati, dall’altro, occorre tenere in considerazione la complessità implementativa della misurazione e valorizzazione dei transfer charge al prezzo, che comporta per l’operatore dominante l’onere di adeguare i propri sistemi aziendali al fine di rilevare su tutto il territorio nazionale i volumi corrispondenti a ciascuna risorsa ceduta internamente.
113. Per l’individuazione dei servizi rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo, si propone di utilizzare i seguenti criteri:
23 Servizi SPM “prodotti” da un mercato wholesale e trasferiti ad un differente mercato wholesale ai fini della costruzione della catena del valore dei servizi propri di questo secondo mercato.
24 Servizi SPM wholesale, venduti agli OLO e necessari anche per la realizzazione dei servizi finali offerti alla clientela Retail di Telecom Italia.
a. Applicabilità dei servizi a TI Retail;
b. Superamento della soglia di materialità;
c. Rilevanza ai fini dell’equivalence.
114. Non rientrano nell’elenco dei servizi/prestazioni per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo quei servizi/prestazioni non fruiti da Telecom Italia Retail, in ragione delle differenze strutturali e impiantistiche (“servizi non applicabili”).
115. Data la complessità della gamma dell’offerta wholesale di Telecom Italia, si individua una “soglia di materialità”25 rispetto alla quale selezionare i servizi e le prestazioni rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge.
116. Per il calcolo della soglia di materialità, si assumono come Base di Riferimento Materialità (BRM) i ricavi conseguiti dalla vendita dei servizi agli OLO, al netto dei ricavi dei “servizi non applicabili”. Per ciascun mercato, si individuano BRM distinte per “canoni” e “contributi”.
117. I servizi ritenuti sopra soglia di materialità sono quelli che producono ricavi dalla vendita agli OLO superiore al 3,5% della base di calcolo della materialità.
118. La lista dei servizi forniti internamente di cui è opportuno evidenziare il transfer charge al prezzo, tuttavia, non deve escludere alcuni servizi e prestazioni che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (dunque classificati “sotto soglia di materialità”), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell’obbligo di equivalence oppure hanno una diffusione rilevante tra i servizi retail di TI non riscontrata per i servizi forniti agli OLO26.
119. Per completezza, occorre considerare che possono essere trasferiti internamente anche alcuni servizi per i quali non esiste un equivalente acquisto dagli OLO. In tali casi il prezzo di trasferimento interno del servizio deve essere determinato sulla base delle catene impiantistiche (analizzando funzionalità di rete e/o routing factor) e dei processi necessari alla loro produzione, valorizzati utilizzando i dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile. Il valore unitario del prezzo del servizio trasferito internamente è riportato nei contratti di servizio.
120. Per tali servizi le tabelle di dettaglio della contabilità regolatoria devono riportare le componenti/attività impiegate per la produzione del servizio con i
25 L’opportunità di introdurre tale soglia è confermata anche dall’analisi dei dati relativi al paniere di servizi wholesale relativo all’anno 2009, che mostrano un’elevata concentrazione della domanda di servizi wholesale da parte degli OLO su un numero ristretto di servizi/prestazioni presenti nelle Offerte di Riferimento.
26 I dati relativi al 2009 rivelano che l’utilizzo congiunto dei due criteri (materialità e rilevanza regolamentare) consente di estrarre i servizi trasferiti internamente in grado di rappresentare quasi il totale del valore economico dei trasferimenti interni, introducendo un errore trascurabile nella valorizzazione del transfer charge complessivo.
rispettivi coefficienti di utilizzo e costi unitari. Devono essere, altresì, evidenziati gli eventuali adjustment (Ca) relativi alla differenza fra il prezzo del servizio applicato nell’anno di riferimento (P) e il relativo costo unitario (C). I driver di allocazione dei costi devono essere documentati all’interno di note esplicative allegate alla contabilità regolatoria27. Allo stato attuale non è stato individuato nessun servizio con queste caratteristiche.
121. In Allegato 2, si riporta la lista dei servizi relativi a ciascun mercato/servizio di accesso all’ingrosso (Mercato 4, Mercato 5, Mercato 6 e WLR), selezionati sulla base dei criteri sopra esposti, con l’aggiunta delle cartoline d’utente POTS, ISDN BRA e ISDN PRA28.
122. Per ciascun elemento della lista è riportata esplicita indicazione in ordine ai criteri di selezione dei servizi sopra citati, vale a dire:
i. l’applicabilità o meno a Telecom Italia. Si riporta indicazione anche delle voci che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (classificati “sotto soglia di materialità”), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell’obbligo di equivalence;
ii. la percentuale di ricavi da OLO;
iii. le relazioni di trasferimento verso altri mercati wholesale e/o retail (in coerenza con quanto riportato in Allegato 1) ovvero la motivazione dell’esclusione dall’insieme delle voci valorizzate per cui è prevista la valorizzazione nel processo di calcolo dei transfer charge.
123. Ai fini contabili, dovrà essere calcolato il relativo transfer charge al prezzo per ciascun servizio cedente e per ciascun servizio ricevente, riportato nelle tabelle dell’Allegato 2, che soddisfi i criteri di selezione definiti sopra.
124. Per ciascuna relazione di trasferimento si riportano di seguito alcune considerazioni.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al Wholesale Line Rental (WLR). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al WLR dei servizi di full unbundling e unbundling dati.
Con riferimento al servizio di unbundling dati, attualmente non risultano erogati servizi WLR che acquisiscono risorse dal servizio di unbundling dati pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi WLR sul mercato che sfruttino risorse provenienti
27 Art.67, comma 9 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19, comma 8 della delibera n. 2/10/CONS
28 Cfr. punti 130 e ss. dello schema di provvedimento oggetto di consultazione.
dall’unbundling dati, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità con un successivo atto deliberativo.
Il WLR compone la propria catena del valore ricevendo, tramite transfer charge al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte dei servizi wholesale di full unbundling e co-locazione. Il servizio di WLR si completa poi con la fornitura alla clientela esterna ed interna (ossia OLO o Mercati 1a e 1b) delle cartoline di utente. I servizi WLR ricevono risorse da parte di:
o servizio di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti metalliche in rame (full ULL),
o servizio di co-locazione.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al mercato 5 dei servizi di full unbundling e unbundling dati, subloop unbundling e shared access.
Con riferimento al servizio di unbundling dati, attualmente non risultano erogati servizi del Mercato 5 che acquisiscano risorse dal servizio di unbundling dati pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi sul mercato che sfruttino risorse provenienti dall’unbundling dati, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità con un successivo atto deliberativo.
I servizi di accesso al Bitstream sia su rete ATM che su rete Ethernet utilizzano per la raccolta dell’utenza attestata al DSLAM o ai modem, i collegamenti in rame dedicati (ADSL dedicato o SHDSL) o condivisi (ADSL condiviso). I servizi di accesso ADSL e di accesso simmetrico nx2 Mbit/s ricevono quindi, tramite transfer charge al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte di:
o servizio di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
o servizio di co-locazione
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal Mercato 4 al Mercato 6 dei servizi di full unbundling e unbundling dati, subloop unbundling e shared access.
Con riferimento ai servizi di unbundling dati e shared access, attualmente non risultano risorse appartenenti a tali servizi acquisite
internamente dal Mercato 6. Pertanto la rendicontazione di tali trasferimenti non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell’introduzione di nuovi servizi appartenenti a tale mercato che sfruttino risorse provenienti dall’unbundling dati e dallo shared access, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità con un successivo atto deliberativo.
I servizi di accesso al terminating nelle velocità fino a 2 Mbit/s utilizzano per il collegamento con il cliente i collegamenti in rame e ricevono, quindi tramite transfer charge al prezzo risorse impiantistiche e processi di rete da parte di:
o servizi accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
o servizio di co-locazione.
• Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b). Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia al dettaglio “utilizzano” la catena produttiva del servizio wholesale WLR, che cede la propria catena impiantistica e di processo per la realizzazione del servizi finali rivolti alla clientela residenziale e non residenziale.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio. Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi a larga banda al dettaglio offerti da Telecom Italia alla propria clientela retail utilizzano le risorse produttive dei servizi bitstream venduti agli OLO (Mercato 5), nelle varie tecnologie di accesso (ADSL, SHDSL, SDH) e di trasporto (ATM ed Ethernet).
Per quanto concerne il trasferimento dal Mercato 5 al Mercato 6 (segmenti terminali di linee affittate), come previsto dall’articolo 57 della delibera 731/09/CONS, non si rileva attualmente la presenza sul mercato di servizi del Mercato 6 che necessitano l’acquisizione di risorse dal Mercato 5.
I servizi del Mercato 5 che effettuano transfer charge verso i servizi di accesso a larga banda al dettaglio sono i servizi di trasporto al nodo parent su rete ATM ed Ethernet.
Non effettuano trasferimenti interni, invece, i servizi relativi ai kit di consegna, in quanto non applicabili a TI che trasporta i dati sulla propria
rete, ed il servizio bitstream di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet, in quanto non è utilizzato.
• Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al dettaglio. Ai fini del calcolo dei transfer charge al prezzo è necessario definire le modalità di conversione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata appartenenti al “vecchio quadro regolamentare” (Collegamenti Diretti Wholesale o Circuiti Parziali) nei circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al “nuovo quadro regolamentare” (Circuiti Terminating). Tale metodologia di conversione è riportata nella sezione 4.1.
125. Ai fini della rappresentazione dei Contratti di servizio, Telecom Italia dovrà riportare negli stessi indicazione delle condizioni tecniche ed economiche per ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2, indipendentemente dal soddisfacimento o meno del criterio di selezione relativo alla materialità individuato al fine della loro rendicontazione in contabilità regolatoria.
D5. Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla definizione dei criteri di selezione delle voci di listino per la rendicontazione del transfer charge al prezzo?
Le osservazioni degli operatori
D.5.1. Telecom Italia condivide la metodologia proposta dall’Autorità in merito alla definizione dei criteri di selezione delle voci di listino per la rendicontazione del transfer charge al prezzo. Tuttavia, per alcuni servizi di ridotta significatività economica, la Società propone di introdurre delle convenzioni certificabili al fine della quantificazione dei dati, laddove non sia possibile una rilevazione puntuale degli stessi.
D.5.2. Con riferimento agli elementi oggetto di rendicontazione, Telecom Italia non condivide la previsione di dover implementare un transfer charge per gli Apparati in sede cliente, in quanto, ad opinione della Società, al di fuori del perimetro impiantistico dei servizi SMP e rientranti tra i servizi opzionali dell'Offerta di Riferimento acquisibili anche da terzi.
D.5.3. Alcuni Operatori alternativi non condividono l’orientamento dell’Autorità sui criteri di selezione. A giudizio di tali Operatori, la metodologia di calcolo dei transfer charge al prezzo sulla base del meccanismo delle quantità di scambio per i prezzi dei listini wholesale andrebbe applicata a tutti i servizi e per tutti i mercati senza alcuna esclusione.
D.5.4. A dire degli stessi Operatori solo la valorizzazione di tutti gli elementi trasferiti internamente, e non solo di quelli al di sopra di determinate soglie di selezione, consentirebbe un’efficace valutazione dell’applicazione di condizioni equivalenti nella fornitura dei servizi di accesso. Nello specifico, la previsione dei criteri di selezione individuati implicherebbe l’onere di monitorare periodicamente la soglia di materialità, di allineare costantemente le tabelle di relazione alle Offerte di Riferimento in vigore, oltreché il rischio di non tracciare i trasferimenti interni relativi a particolari categorie di servizi (ad esempio servizi clientela business).
D.5.5. Un altro Operatore valuta positivamente la previsione della valorizzazione del transfer charge per alcuni servizi che, benché rappresentino una percentuale trascurabile in termini di valore, hanno una valenza regolamentare rilevante ai fini dell’equivalence.
D.5.6. Per quanto riguarda i servizi trasferiti internamente per i quali non esiste un equivalente acquisto dagli OLO, di cui manca allo stato un riscontro, alcuni Operatori propongono di eliminare tale casistica. Diversamente, un Operatore condivide l’orientamento dell’Autorità e propone che ai fini del calcolo del trasferimento interno si faccia riferimento al miglior prezzo di mercato piuttosto che ai costi della contabilità regolatoria disponibile.
D.5.7. AIIP condivide - in linea di massima - i criteri proposti dall’Autorità in merito alla definizione dei criteri di selezione delle voci di listino per la rendicontazione del transfer charge al prezzo. In tal senso, propone però che il valore della soglia di materialità sia ridotto.
Le conclusioni dell’Autorità
D.5.8. Con riferimento alle osservazioni espresse in merito alla definizione dei criteri di selezione delle voci di listino per la rendicontazione del transfer charge al prezzo, l’Autorità precisa che, in aggiunta al criterio di applicabilità a Telecom Italia, l’utilizzo dei due criteri di materialità e di rilevanza regolamentare consente di estrarre i servizi acquisiti internamente in grado di rappresentare quasi il totale del valore economico dei servizi trasferibili.
D.5.9. L’Autorità conferma quanto riportato nel testo in consultazione, disponendo che Telecom Italia dovrà dare evidenza anche di eventuali servizi non venduti esternamente ma acquisiti internamente (punto 119 dello schema di provvedimento). Per ogni voce, a prescindere dalla soglia di materialità andranno compilate le tabelle di dettaglio dei costi e fornite le relative quantità. È modificato invece il punto 120 dello schema di provvedimento.
D.5.10. L’Autorità conferma quanto riportato nello schema di provvedimento e definisce la soglia di materialità pari al 3,5%. L’Autorità, a fronte di eventuali
nuove evidenze in merito all’andamento del mercato, potrà con atto esplicito disporre la modifica della suindicata soglia di materialità.
D.5.11. Con riferimento alle indicazioni relative alla compilazione dei Contratti di Servizio, di cui al punto 125 dello schema di provvedimento oggetto di consultazione, l’Autorità precisa che Telecom Italia dovrà fornire evidenza anche dei servizi e/o delle prestazioni per le quali non è soddisfatto il criterio di materialità.
D.5.12. Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nello schema di provvedimento, Telecom Italia, indipendentemente dal soddisfacimento o meno dei requisiti di selezione, dovrà trasmettere per ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2 indicazione delle “% Ricavi da OLO”, entro il mese di luglio di ogni anno successivo all’anno contabile di riferimento ovvero contestualmente alla consegna del documento di contabilità regolatoria all’Autorità, al fine di consentire il monitoraggio della materialità dei servizi venduti ad operatori terzi.
D.5.13. Infine, per quanto attiene agli elementi oggetto di rendicontazione, l’Autorità conferma la previsione inerente alla valorizzazione di un transfer charge per gli Apparati in sede cliente, in quanto rientranti tra i servizi dell'Offerta di Riferimento, per i quali l’operatore notificato detiene comunque un vantaggio competitivo nell’acquisizione e di conseguenza un obbligo di offerta.
D6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’individuazione delle relazioni di trasferimento individuate tra servizi wholesale e tra servizi wholesale e retail ?
Le osservazioni degli operatori
D.6.1. Telecom Italia condivide sostanzialmente il modello proposto dall’Autorità. La Società propone l’opportunità di integrare le relazioni individuate prevedendo:
i) per quanto riguarda le relazioni tra il servizio ULL e gli altri servizi wholesale, la cessione al servizio di Surcharge TP incluso nei Mercati 2, 3 ed ex 10, per quanto riguarda la quota di accessi OLO TP attestati su centrali aperte all’ULL; ii) per quanto riguarda le relazioni tra il servizio WLR e i corrispondenti servizi retail, la cessione del servizio WLR, oltre che verso i Mercati 1a e 1b, anche al servizio di Surcharge TP, per quanto riguarda il totale degli accessi retail TP e la quota di accessi OLO TP attestati su centrali chiuse all’ULL.
D.6.2. Infine, Telecom Italia segnala che il servizio di sub loop unbundling non risulta essere oggetto di trasferimento dal Mercato 4 al Mercato 5.
D.6.3. In generale, gli Operatori concordano con l’orientamento dell’Autorità proponendo alcune precisazioni in merito alle relazioni di trasferimento individuate nello schema di provvedimento.
D.6.4. Con riferimento al “Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso”, alcuni Operatori propongono di individuare anche i trasferimenti relativi ai circuiti sopra i 2 Mbps. Analoga osservazione è espressa anche per il “Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso ai servizi a Larga Banda all’ingrosso”.
D.6.5. Con riferimento al “Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al Dettaglio”, alcuni Operatori chiedono che sia meglio declinato quanto previsto nello schema di provvedimento. Gli Operatori propongono che nell’identificazione delle relazioni di trasferimento si tenga conto delle implicazioni oggettive connesse al processo di migrazione di cui alla delibera
n. 81/09/CIR anche per Telecom Italia. In altri termini, si chiede di accertare che Telecom Italia applichi alle proprie divisioni interne i prezzi dell’Offerta di riferimento Terminating solamente laddove abbia compiuto le migrazioni tecniche/amministrative necessarie.
D.6.6. Al riguardo, Telecom Italia propone che nel testo finale della delibera si indichi che nel calcolo del transfer charge si applicheranno le condizioni economiche del servizio Terminating equivalente al servizio fornito internamente, considerando che Telecom Italia ha effettuato per la quasi totalità dei circuiti una migrazione amministrativa, che non prevede oneri in capo all’operatore. Ciò vale a dire che la distanza in linea d’aria fatturata al cliente retail sarà esattamente uguale a quella che andrebbe fatturata come Terminating.
D.6.7. AIIP condivide complessivamente l’orientamento dell’Autorità. Tuttavia, relativamente al Trasferimento dai servizi a Larga Banda all’ingrosso ai servizi a Larga Banda al dettaglio, l’Associazione dichiara di non condividere la mancata previsione di un trasferimento interno per i Kit di consegna. Inoltre, AIIP non condivide la mancata identificazione - allo stato - di un trasferimento relativo al servizio di unbundling dati.
Le conclusioni dell’Autorità
D.6.8. Gli esiti della consultazione hanno fatto riscontrare un generalizzato consenso su quanto proposto dall’Autorità in merito alla rilevazione delle relazioni di trasferimento tra mercati wholesale e tra questi ultimi e i mercati retail.
D.6.9. Relativamente all’osservazione di Telecom Italia in merito alla valorizzazione di un trasferimento al servizio di Surcharge TP, disciplinato dalla delibera n. 179/10/CONS, l’Autorità conviene sull’opportunità di valorizzare in contabilità regolatoria la cessione verso tale servizio, in quanto lo stesso consente l’accesso alla rete fissa dalle postazioni di telefonia pubblica. In particolare, l’acquisizione interna di tale servizio presenta delle caratteristiche affini ai trasferimenti che interessano il servizio WLR. Tuttavia, i volumi relativi al mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica risultano essersi notevolmente ridotti negli ultimi anni a causa della crescente diffusione di altri strumenti di comunicazione, quali la telefonia mobile29. Per tale ragione, si ritiene opportuno snellire tale acquisizione interna assimilando la stessa ad una cessione dal Mercato 4 – dal servizio dal servizio di full unbundling - verso il Mercato 2, in particolare il servizio di Surcharge TP, per tutti gli accessi retail TP indipendentemente dallo stato della centrale, aperta o chiusa all’unbundling. Ciò vale a dire che il servizio di full unbundling ottiene dei ricavi figurativi dalla vendita al servizio di Surcharge TP (Mercato 2), oltre che dalla vendita interna degli altri servizi wholesale (cfr. Allegato 1 per il dettaglio dei servizi trasferiti internamente). In tal senso, sono modificati i punti 124 e 136 dello schema di provvedimento, nonché l’Allegato 1 e l’Allegato 2 dello schema di provvedimento posto in consultazione.
D.6.10. Con riferimento al trasferimento del servizio di subloop unbundling verso il Mercato 5, si evidenzia che tale scambio è previsto dalla delibera n. 731/09/CONS nell’ambito dell’obbligo di separazione contabile, in quanto è possibile dall’armadio di distribuzione la fornitura del servizio VDSL. Sebbene allo stato non sia prevista la fornitura interna di tale servizio, si conferma il trasferimento in parola nell’ottica di un possibile futuro sviluppo dello stesso.
D.6.11. Con riferimento alle osservazioni di alcuni Operatori circa la rendicontazione dei circuiti di velocità superiore ai 2 Mbps ai fini del calcolo del “Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5)” e del “Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6)”, l’Autorità precisa che l’indicazione dei trasferimenti da valorizzare è indicata nell’Allegato 2 allo schema di provvedimento, come modificato altresì dalla presente delibera. Nello specifico, il trasferimento dal Mercato 4 al Mercato 6 con velocità superiori a 2 Mbps viene realizzato su rete in fibra, pertanto tale trasferimento sarà declinato dall’Autorità con provvedimento esplicito a conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 498/10/CONS e successive.
29 Delibera n. 179/10/CONS, punto 103 della sintesi della consultazione pubblica.
D.6.12. Con riferimento alle osservazioni relative alla valorizzazione del “Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al dettaglio”, si osserva che nel calcolo del transfer charge si applicheranno le condizioni economiche del servizio Terminating equivalente al servizio fornito internamente, secondo le considerazioni espresse nel merito al quesito D.8. Tale metodologia tuttavia si applica ai circuiti per i quali Telecom Italia ha effettuato una migrazione amministrativa. Relativamente ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata la cui conversione dal “vecchio quadro regolatorio” al “nuovo quadro regolatorio” ha implicato una modifica del percorso fisico realizzato sulla rete, Telecom Italia darà evidenza separata nei transfer charge anche della quota di costo relativa a tale attività.
D.6.13. Per quanto concerne il Kit di consegna si conferma la non applicabilità a Telecom Italia di tale servizio. Per quanto concerne il servizio di unbundling dati, si considera il trasferimento in parola nell’ottica di un possibile futuro sviluppo dello stesso.
D.6.14. Infine, l’Autorità ha ritenuto di dover integrare le suddette Tabelle di relazione di cui all’Allegato 2 allo schema di provvedimento tenuto conto delle evidenze emerse in sede di consultazione nonché degli ulteriori approfondimenti interni.
D.6.15. E’ modificato in tal senso il punto 124 dello schema di provvedimento.
3.1.2 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
126. Al fine di permettere l’effettiva applicazione del principio di equivalence da parte di TI in termini anche di condizioni economiche di offerta, i prezzi di trasferimento interno sono valorizzati ad un prezzo equivalente a quello praticato agli altri Operatori nelle Offerte di Riferimento.
127. I transfer charge sono quindi ottenuti moltiplicando le quantità (Q) scambiate internamente per il prezzo unitario equivalente (P) incluso nei contratti di servizio.
128. Nel caso di coincidenza delle catene produttive (impianti + processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno agli OLO, il prezzo di trasferimento coincide con quello incluso nelle Offerte di Riferimento approvate per la vendita agli altri Operatori (POR), ossia P = POR.
129. Nel caso siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti
all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni adjustment (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento) secondo le modalità definite nelle presenti linee guida sulla base dei dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile all’atto della presentazione dei contratti di servizio (ossia, P = POR ± AOR). Gli AOR così identificati sono riportati nelle seguenti Linee Guida.
130. Nel caso dei servizi per i quali viene prevista l’esposizione dei transfer charge, come individuati in Allegato 2, allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) coincide con quello riportato nell’Offerta di Riferimento (POR), fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso retail, per i quali è stato individuato un specifico adjustment (AOR per WLR).
131. Per la valorizzazione del transfer charge da WLR verso i servizi di accesso retail nel caso di centrali chiuse all’ULL si adotta, come prezzo interno, il medesimo prezzo dell’offerta di riferimento del WLR formulata per gli OLO, mentre nel caso di centrali aperte all’ULL (nelle quali non è applicabile l’Offerta Riferimento del WLR formulata per gli OLO) si applica un prezzo interno di trasferimento valutato sulla base della catena impiantistica necessaria alla produzione del servizio ceduto:
- prezzo del servizio ULL (Singola Coppia e Doppia Coppia) venduto agli OLO;
- prezzo del servizio di Colocazione (Energia per Alimentazione e Condizionamento, Spazi, Facility e Security) venduto agli OLO;
- costo pieno della cartolina d’utente ricavato dall’ultima contabilità regolatoria, diversificato in base alla tecnologia di accesso30 (AOR per WLR).
132. Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della relazione di trasferimento tra WLR e fonia retail (figura 6).
30 Utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA.
Figura 6 – Relazioni di trasferimento interno fra WLR e fonia retail
Altri
Operatori
Altri Operatori
con accesso su centrali chiuse all’ULL
Vendita Servizi
Wholesale
Accesso Fonia
retail su centrali chiuse all’ULL
Vendita Servizi
Retail
TRANSFER CHARGE
al Prezzo da OR ULL
Vendita Servizi
Wholesale
ULL
TRANSFER CHARGE
al prezzo da OR WLR
WLR
COLOCAZIONE
TRANSFER CHARGE al
prezzo con valorizzazione catena impiantistica(1)
Clienti Retail
Residenziali e non Residenziali
Vendita Servizi
Wholesale
TRANSFER CHARGE
al Prezzo da OR Colocazione
Altri
Operatori
Accesso Fonia
retail su centrali aperte all’ULL
Vendita Servizi
Retail
(1) ULL + COLOCAZIONE + CARTOLINA D’UTENTE
133. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della catena produttiva nel caso dei trasferimenti interni da WLR vs accessi retail attestati a centrali aperte all’unbundling.
Figura 7 – Componenti del trasferimento interno dal WLR ai servizi di accesso al dettaglio su centrali aperte all’unbundling
D7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di determinare il prezzo equivalente
secondo le modalità suindicate?
Le osservazioni degli operatori
D.7.1. Telecom Italia condivide la metodologia esposta dall’Autorità secondo la quale, nel caso in cui siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni adjustment (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento).
D.7.2. La maggior parte degli Operatori concorda in generale con l’orientamento dell’Autorità. Nello specifico, due Operatori concordano sulla valorizzazione dei prezzi equivalenti sulla base dei prezzi di listino delle Offerte di Riferimento, pur proponendo che la valorizzazione di eventuali adjustment sia basata sul miglior prezzo di mercato.
D.7.3. Nel merito della valorizzazione dell’adjustment per il servizio WLR, alcuni Operatori puntualizzano che tale trasferimento andrebbe limitato esclusivamente alle aree non aperte all’ULL. Diversamente, si avrebbe un disallineamento tra il prezzo pagato dagli Operatori concorrenti e il prezzo orientato al costo pagato dalle divisioni commerciali di Telecom Italia. Inoltre, gli Operatori chiedono di precisare a quali condizioni economiche le divisioni commerciali di Telecom Italia trasferiscono internamente, ossia se le stesse siano o meno differenziate per tipologia di clientela ( residenziale e non residenziale).
D.7.4. AIIP condivide la metodologia esposta dall’Autorità.
Le conclusioni dell’Autorità
D.7.5. Con riferimento alle osservazioni di alcuni Operatori, l’Autorità precisa che la valorizzazione del transfer charge da WLR verso i servizi di accesso retail deriva dalla differenziazione della catena produttiva di fornitura del servizio.
D.7.6. Pertanto nell’identificazione dell’adjustment (AOR per WLR) si è previsto che: nel caso di aree non aperte all’ULL, il trasferimento interno sia valorizzato al prezzo dell’Offerta di Riferimento del WLR, distinto per tipologia di accesso e di clientela (residenziale e non residenziale); nel caso di aree aperte all’ULL, in quanto non disponibile il servizio WLR, sia applicato un prezzo interno di trasferimento valutato sulla base della catena impiantistica necessaria alla produzione del servizio ceduto. L’Autorità conferma quanto riportato nello schema di provvedimento.
3.1.3 Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici
134. Telecom Italia realizzerà un apposito sistema che registri le quantità (Q) ed i prezzi per la valorizzazione degli scambi interni relativi ai servizi SPM, limitatamente a quei servizi/prestazioni, riportati in Allegato 2, per i quali si richiede una rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria. Tale sistema produrrà un flusso verso la contabilità regolatoria, per consentire la produzione dell’evidenza contabile separata dei transfer charge. Le quantità (Q) rilevate per ciascun servizio “cedente” dovranno essere ripartire tra i rispettivi servizi “riceventi”, sulla base delle relazioni individuate in Allegato 2.
135. Nel sistema saranno rilevati:
- i volumi commerciali dei servizi oggetto di transfer charge verso i servizi retail oppure verso altri servizi SPM appartenenti a diversi mercati wholesale;
- i volumi tecnici caratteristici delle catene di produzione dei servizi SPM wholesale e quindi utilizzati anche dai servizi retail, che acquisiscono risorse da altri servizi SPM wholesale (es. spazi ed energia).
136. I volumi utilizzati per la valorizzazione del transfer charge saranno, relativamente ad ogni servizio oggetto di cessione interna, le quantità medie delle consistenze, suddivise per segmento di clientela. Si riporta di seguito il dettaglio per la determinazione dei volumi relativo a ciascuna relazione di trasferimento.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) al
Wholesale Line Rental (WLR).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso il WLR sono:
o le quantità commerciali vendute ai clienti finali retail (distinte per clientela residenziale e non residenziale) e per tipologia di accesso31, distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all’ULL);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio WLR (centrali chiuse all’ULL).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso il WLR sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie WLR
31 Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.
OLO. Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da TI / totale coppie appartenenti a TI).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento di una linea, moltiplicato per il totale di linee retail e WLR OLO. I KW installati per una linea sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) misurato per linea equivalente a 64Kbit/s su centrale SL. Il consumo di targa così individuato è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all’Ingrosso (Mercato 5).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni dei servizi di ULL e di Shared Access verso i servizi di accesso al bitstream in rame sono:
o le quantità commerciali di accessi retail vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi retail di accesso alla larga banda acquisiscono internamente dai servizi bitstream);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio
bitstream.
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso i servizi di accesso al bitstream in rame sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie bitstream attestate agli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o modem SHDSL). Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da Telecom / totale coppie appartenenti a Telecom).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento degli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o Modem SHDSL) cui sono attestati gli accessi retail e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati di accesso alla rete dati. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso all’Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso (Mercato 6).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso i servizi di terminating in rame sono:
o le quantità commerciali vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi di fornitura di linee affittate retail acquisiscono i servizi di Accesso dal terminating);
o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano i servizi di accesso al terminating.
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co- locazione verso i servizi di accesso al terminating in rame sono:
o Per gli Spazi: lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie retail e per il totale di coppie per terminating OLO attestate agli apparati utilizzati per realizzare l’accesso al terminating (MUX e Modem HDSL). Al fine di garantire il principio di equivalence, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da TI / totale coppie appartenenti a TI).
o Per l’Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento: i KW installati per l’alimentazione ed il condizionamento degli apparati utilizzati per realizzare l’accesso al terminating (MUX e Modem HDSL) cui sono attestati gli accessi retail e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati di accesso alla rete trasmissiva. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
• Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b).
Come indicato nei paragrafi precedenti, il prezzo da adottare nelle valorizzazioni dei transfer charge al prezzo dal WLR, verso i servizi al dettaglio dei mercati retail di accesso fonia, è effettuato considerando:
o un prezzo interno equivalente dedotto dall’offerta WLR, per il transfer charge da WLR verso accessi retail attestati su centrali chiuse all’ULL;
o un prezzo interno basato sulla catena impiantistica, per il transfer charge da WLR verso accessi retail attestati su centrali aperte all’ULL.
Stante tale approccio, al fine di valorizzare correttamente gli scambi interni, è necessario rilevare le quantità commerciali vendute ai clienti finali retail (residenziali e non), distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all’ULL). Tali quantità commerciali, cedute ai mercati di accesso fonia al dettaglio, sono costituite dalle consistenze di accessi retail. Le quantità commerciali così rilevate saranno attribuite alle centrali aperte o chiuse all’ULL in funzione della lista delle centrali WLR resa pubblica agli OLO.
Gli eventuali cambiamenti di “stato di centrale” saranno monitorati, mantenendo l’evidenza delle centrali che si apriranno all’ULL. Le quantità commerciali relative alle centrali che sono state oggetto di “cambio di stato” verranno rilevate e storicizzate nel sistema di valorizzazione dei transfer charge.
• Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all’Ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio.
Le quantità commerciali per la cessione dei servizi di Accesso e Trasporto, relativi al Mercato 5, verso le corrispondenti offerte retail, saranno costituite dalle consistenze (accessi e banda) risultanti dai sistemi aziendali retail e relative ai servizi venduti alla clientela finale.
A tali quantità commerciali saranno associate tutte le quantità tecniche (tecnologia di accesso, linee condivise/dedicate, tecnologia di trasporto Ethernet o ATM, classe di servizio, tariffazione flat o consumo, banda condivisa o dedicata) necessarie alla valorizzazione dei servizi sulla base dell’offerta di riferimento formulata per gli OLO ed acquisite sul sistema di contabilità regolatoria.
Per quanto riguarda la cessione all’interno del servizio di trasporto al parent su rete ATM, è necessario esaminare la natura e le caratteristiche dei servizi retail per individuare la tipologia e il calcolo della banda oggetto di transfer charge :
o Mbyte consumati per le offerte a volume;
o minuti di traffico, per le offerte a tempo, convertiti in banda;
o Mbit/s configurati per la banda relativa alle offerte flat.
Per quanto riguarda la configurazione in rete della banda, si considererà:
o il modello di raccolta a banda condivisa (raccolta dei VC relativi a differenti accessi in un VP), per la banda relativa alla clientela con accesso asimmetrico;
o il modello di raccolta a banda dedicata (raccolta del VC per ogni accesso), per la banda relativa alla clientela con accesso simmetrico.
Il transfer charge del servizio di trasporto flat al Parent ATM verrà quindi valorizzato, in funzione del modello di raccolta adottato, facendo riferimento al dettaglio delle condizioni economiche esposte nell’Offerta di Riferimento, in cui è previsto un canone annuo per ogni Mbit/s configurato in banda garantita (MCR) ed un canone per ogni Mbit/s di banda eccedente la garantita (PCR-MCR).
Nel caso di modello a banda condivisa si dovranno quindi considerare i valori di banda MCR e (PCR-MCR) dei VP, mentre nel caso di modello a banda dedicata si prenderà in considerazione la semisomma dei valori UP e DOWN rispettivamente per l’MCR e per (PCR-MCR) dei singoli VC. I valori di MCR e PCR utilizzati saranno quelli riportati nelle normative tecnico commerciali dei relativi servizi retail.
Per i servizi a larga banda a consumo, il trasferimento interno del servizio di trasporto sarà valorizzato, coerentemente a quanto previsto nell’Offerta di Riferimento per gli OLO, sulla base del traffico espresso in Mbyte ricevuti e trasmessi. I volumi di Mbyte e dei minuti (per i servizi a tempo) saranno rilevati dai sistemi aziendali di Telecom Italia relativi ai servizi retail.
Per quanto riguarda la cessione all’interno del servizio di trasporto al Parent su rete Ethernet, la quantità da considerare sarà costituita dalla banda dinamica cumulata, calcolata in funzione delle specifiche commerciali definite per i singoli servizi retail .
• Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’Ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al Dettaglio.
Per quanto concerne la rilevazione delle quantità da considerare per i trasferimenti interni dei terminating si premette che nell’ambito dei lavori del gruppo di impegni n. 8 Telecom Italia ha comunicato una razionalizzazione dell’acquisizione delle quantità commerciali, consistente nel far confluire, in unico sistema informativo, i dati di consistenza dei Circuiti Diretti Retail, presenti in diversi sistemi di fatturazione. Le informazioni dettagliate, disponibili in questi ultimi, in termini di PARD (punti di accesso reti dati) attivazioni, disattivazioni, velocità, struttura, lunghezza trasmissiva in linea d’aria, ecc., sono funzionali sia alle necessità della Contabilità Regolatoria sia a quelle del calcolo del TC al prezzo. Nelle attività pianificate da TI sono incluse anche le elaborazioni da automatizzare, per produrre, a partire dalle
quantità dettagliate dei Circuiti Diretti Retail, i dati quantitativi necessari per i modelli di costing di Contabilità Regolatoria.
Per ciascun impianto e relative sedi, la classificazione delle informazioni è la seguente:
o tipo servizio: CDA - CDF - CDN – RPVD;
o ambito: punto-punto / multi punto urbano – interurbano;
o velocità: 9,6 - 19,2 - 64kb/s - Nx64 - 2Mb/s - 10 - 20 - 30Mb/s, ecc.;
o numero fili: 2 fili / 4 fili (per i CDA);
o stato impianto: attivato / attivato e cessato / attivato e variato, ecc.;
o numero sede/ codice IDBRE della centrale di attestazione/ codice lavoro/ sede partenza/ sede arrivo/ distanza km.
Per quanto riguarda le regole di conversione dei Circuiti Diretti Retail in terminating, con riferimento all’accesso, per i circuiti punto-punto / multi-punto, RPVD, si associa 1’accesso per terminating ad ogni sede- cliente.
Con riferimento al segmento di trasporto, per determinare esattamente le quantità di Terminating associate ai circuiti venduti, si procede nel modo seguente:
▪ per ogni circuito diretto (punto-punto, multi-punto, mono- terminato, ecc.) si individua inizialmente il Bacino Trasmissivo Regionale (BTR) a cui appartiene ciascuna sede-cliente del circuito considerato;
▪ successivamente, si individua il nodo di transito di competenza (per ogni sede-cliente) coincidente con il punto di consegna (PdC) di un equivalente terminating OLO;
▪ la distanza in linea d’aria, per la valorizzazione del transfer charge al prezzo, è quella tra la centrale di attestazione della sede cliente e la centrale in cui l’OLO raccoglierebbe l’equivalente terminating nel BTR considerato.
La soluzione metodologica in questione, basata sulla rilevazione puntuale dei Terminating a livello retail, presuppone, quindi, la costruzione di una matrice di distanze in linea d’aria, in cui, per ogni BTR, sono riportate le distanze tra ogni centrale del BTR considerato e la corrispondente centrale individuata per la consegna dei Terminating all’OLO. Tale soluzione richiede la realizzazione di strumenti per la gestione completa dei dati presenti nei sistemi di fatturazione, per la matrice delle distanze,
per la nuova “mappatura” dei terminating, correlati ai Circuiti Diretti Retail venduti.
In tal modo si individua per ogni sede-cliente di un Circuito Diretto Retail, il relativo terminating, con la specifica distanza trasmissiva in linea d’aria, necessaria per l’applicazione puntuale del prezzo OR. Quindi, per ogni sede cliente di un circuito retail si applica il canone di accesso relativo alla velocità di quest’ultimo ed il canone trasmissivo relativo (per la velocità considerata) alla distanza in linea d’aria specifica del terminating (associato alla sede cliente del circuito diretto di cui si tratta).
3.1.4 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
137. Eventuali proposte di modifica riferite ai trasferimenti interni derivanti dall’introduzione, modifica e/o eliminazione dei servizi, rispetto a quelli riportati in Allegato 2, o degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell’Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all’Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità con atto esplicito.
138. L’eventuale aggiunta di nuovi servizi e/o prestazioni all’interno dell’Offerta di Riferimento comporta l’introduzione simultanea degli stessi elementi anche all’interno dei contratti di servizio, valorizzando i relativi prezzi unitari secondo i criteri precedentemente esposti. Nel caso in cui l’Offerta di Riferimento così modificata sia approvata dall’Autorità, le tabelle di relazione di cui all’Allegato 2, dovranno essere integrate con atto esplicito dell’Autorità.
139. Le matrici di relazioni di cui all’Allegato 2 verranno altresì modificate con atto esplicito dell’Autorità ogni qualvolta l’Autorità riscontri delle variazioni in merito ai criteri di selezione individuati ai fini della rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria.
D8.
Si condivide l’orientamento dell’Autorità di rilevare i volumi commerciali e tecnici, ai fini della rilevazione delle quantità scambiate e della successiva valorizzazione del transfer charge,secondo la metodologia sopra descritta?
Le osservazioni degli operatori
D.8.1. I soggetti rispondenti hanno espresso un generale consenso, pur rilevando alcune precisazioni in merito all’orientamento dell’Autorità.
D.8.2. Con riferimento alla metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici, Telecom Italia ha proposto che ai fini della valorizzazione del trasferimento del servizio “Spazi di co-locazione”, si assuma a riferimento esclusivamente lo spazio standard di una coppia OLO e non anche di Telecom Italia. In tal senso, la formula di calcolo andrebbe modificata.
D.8.3. Inoltre, ai fini della valorizzazione del trasferimento del servizio di “Trasporto al nodo parent su rete ATM”, Telecom Italia ha proposto di rilevare esclusivamente la capacità totale di rete (”picco di banda”), anziché anche il valore di PCR necessario al calcolo della banda eccedente (PCR-MCR).
D.8.4. Nel caso del trasferimento del servizio di “Trasporto al nodo parent su rete Ethernet”, Telecom Italia propone di considerare la banda dinamica cumulata, calcolata “per famiglia di servizi” tenuto conto di profili medi di consumo, anziché in funzione delle specifiche commerciali definite per i singoli servizi retail.
D.8.5. A parere di alcuni Operatori andrebbero utilizzate le quantità di prestazioni erogate nell’anno piuttosto che le consistenze medie, indicando secondo quali criteri di allocazione le quantità concorrono alla definizione dei volumi rilevanti per la valorizzazione del transfer charge.
D.8.6. Un Operatore chiede che sia meglio precisata la modalità di calcolo dei volumi relativi alla valorizzazione del trasferimento del servizio “Spazi di co- locazione”.
D.8.7. Un Operatore propone di rilevare le quantità vendute internamente ed esternamente, sia in termini di volumi che di valore, distintamente tra clientela residenziale e business, distinguendo, in quest’ultimo caso, la clientela acquisita in ambito Gara e fornendo indicazione anche del ranking di appartenenza. Dovrebbe, quindi, a parere della Società, essere predisposta una apposita rendicontazione per ciascuna Gara.
D.8.8. Con riferimento alla metodologia dei volumi commerciali e tecnici, connessi alla valorizzazione del trasferimento del servizio “Spazi di co-locazione”, AIIP propone un correttivo, tenuto conto la maggiore efficienza allocativa di Telecom Italia (copertura di circa il 60-65% degli spazi di centrale).
D.8.9. Inoltre, AIIP condivide la metodologia esposta dall’Autorità e rileva l’opportunità di verificare “sul campo” la corrispondenza dei volumi commerciali delle divisioni commerciali di Telecom Italia.
Le conclusioni dell’Autorità
D.8.10. Con riferimento alle osservazioni dei soggetti rispondenti circa le modalità di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici, ai fini della valorizzazione del trasferimento del servizio “Spazi di co-locazione”, l’Autorità, nel confermare quanto espresso nello schema di provvedimento, precisa che in accordo con il principio di equivalence la formula di calcolo sarà data dal rapporto tra il “totale mq occupati da OLO” e il “totale coppie vendute a OLO”. In tal senso è modificato il punto 136 dello schema di provvedimento.
D.8.11. Relativamente alle osservazioni di Telecom Italia sulle modalità di rilevazione dei volumi ai fini della valorizzazione del trasferimento del servizio di “Trasporto al nodo parent su rete ATM”, l’Autorità rileva che Telecom Italia è già tenuta a trasmettere tale dettaglio informativo ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, Allegato 31. Si conferma quanto espresso in merito nello schema di provvedimento.
D.8.12. Circa l’osservazione di Telecom Italia in merito alla rilevazione dei volumi ai fini della valorizzazione del trasferimento del servizio di “Trasporto al nodo parent su rete Ethernet”, l’Autorità ritiene che la banda Ethernet debba essere valutata sulla base delle specifiche commerciali definite per cluster di servizi omogenei (in termini di tipologia di clientela, distinta tra clientela residenziale e non residenziale, velocità di accesso e parametri di configurazione), rispettando i parametri definiti nell‘equivalente Offerta di Riferimento.
D.8.13. In merito all’osservazione inerente ai volumi si osserva che le quantità rilevate da Telecom Italia ai fini della valorizzazione dei transfer charge al prezzo devono essere le consistenze medie, rilevate su base mensile, suddivise per segmento di clientela, per quanto concerne i canoni, e le quantità di prestazioni erogate nell’anno, per quanto riguarda i contributi. Si modifica il punto 136 dello schema di provvedimento.
D.8.14. Con riferimento alle osservazioni espresse in merito al trasferimento dai Terminating ai segmenti terminali di linee affittate al dettaglio (cfr. le osservazioni degli operatori al quesito D.6), l’Autorità precisa che ai fini della predisposizione del modello di valutazione dei trasferimenti interni è stato elaborato un apposito sistema di valutazione dei circuiti retail di Telecom Italia, da cui emerge che i circuiti offerti alla clientela retail di Telecom Italia sono classificabili nelle seguenti due categorie principali:
i. Circuiti end to end: consentono il rilegamento di due sedi-cliente, o punti terminali di rete, attraverso un circuito diretto della velocità e tipologia richiesti dal cliente stesso. Le due sedi-cliente possono appartenere allo stesso BTR (Bacino Trasmissivo Regionale) o a due BTR differenti. In quest’ultimo caso il circuito al cliente finale comprenderà anche
l’utilizzo della tratta di rete back-bone di Telecom Italia (trasporto trunk);
ii. Circuiti mono-terminati: consentono il rilegamento di una sede cliente (punto terminale di rete) ad una centrale Telecom Italia e sono utilizzati, ad esempio, per fornire al cliente l’accesso alle reti dati di Telecom Italia; in genere, si tratta di circuiti attestati a nodi di accesso alle reti dati che si trovano nell’ambito della stessa BTR in cui si trova la sede cliente. Nell’eventuale caso in cui si individui la presenza di circuiti mono- terminati che colleghino la sede cliente ad un nodo dati appartenete ad un differente BTR, il circuito al cliente finale comprenderà anche l’utilizzo della tratta di rete back-bone di Telecom Italia (trasporto trunk).
D.8.15. Si è quindi individuata la catena del valore di tali servizi retail, ovvero la composizione di servizi wholesale del Mercato 6 indispensabili per la loro fornitura, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.
Tipologia Circuiti Retail | Servizi wholesale di Linee Affittate | Fattore di utilizzo |
Circuito end to end bi-terminato appartenente ad un BTR | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 2 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 132 |
Circuito end to end bi-terminato tra due BTR differenti | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 2 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 2 | |
TRASPORTO TRUNK33 | 1 |
Circuito mono-terminato appartenente ad un BTR | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 1 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 1 |
Circuito mono-terminato tra due BTR differenti34 | TERMINATING COMPONENTE ACCESSO | 1 |
TERMINATING COMPONENTE TRASPORTO | 1 | |
TRASPORTO TRUNK35 | 1 |
32 Il nodo di attestazione di Telecom Italia di una delle sedi-cliente coincide con un Nodo Trasmissivo Regionale (NTR) per la consegna dei circuiti retail. Si assume in questo caso che uno dei due terminating ha distanza zero per la componente di trasporto.
D.8.16. Per ciascun circuito retail di Telecom Italia, si individuano così le quantità (Q) di terminating cedute internamente ad esso associate.
D.8.17. Più precisamente, per determinare esattamente le quantità di terminating
associate ai circuiti ceduti alla clientela retail, si procede nel modo seguente:
o per le quantità di “Terminating componente Accesso”, attraverso il numero di PARD, ossia il numero di punti terminali di rete (sedi-cliente) interessati dai servizi di circuiti diretti retail rilevati a consuntivo nel periodo di riferimento;
o per le quantità di “Terminating componente Trasporto”, per ogni circuito diretto si individua:
▪ inizialmente il Bacino Trasmissivo Regionale (BTR) a cui appartiene ciascuna sede-cliente del circuito considerato;
▪ successivamente, si individua il nodo di transito di competenza (per ogni sede-cliente) coincidente con il punto di consegna (PdC) di un equivalente terminating OLO;
▪ la distanza in linea d’aria, per la valorizzazione del transfer charge al prezzo, è quella tra la prima centrale di attestazione della sede-cliente e la centrale in cui l’OLO raccoglierebbe l’equivalente terminating nel BTR considerato.
Per tener conto della presenza di circuiti che collegano due BTR differenti e che danno origine a due “Terminating componente Trasporto”, stante l’attuale indisponibilità sui sistemi di Telecom Italia di informazioni puntuali in merito, si definisce il numero di Terminating ceduto internamente, maggiorando la consistenza di circuiti retail, di ogni fascia di distanza, dell’incidenza percentuale di circuiti che attraversano il livello di rete back-bone. Il valore medio di tale percentuale, per tutte le velocità, è dedotto dalle analisi tecniche effettuate annualmente ai fini dell’elaborazione della Contabilità Regolatoria.
Oltre alle quantità, per valorizzare il transfer charge al prezzo secondo l’articolazione dei prezzi indicata nell’Offerta di Riferimento, è necessario rilevare anche la distanza della componente di trasporto dei circuiti Terminating. In particolare, è necessario distinguere i circuiti retail per velocità nelle corrispondenti fasce di distanza in cui si articola l’offerta dei Terminating wholesale.
Per il consuntivo 2010, che costituisce un versione sperimentale della metodologia da adottare per la valorizzazione del transfer charge al prezzo,
33 Il servizio di trasporto trunk non è oggetto di transfer charge al prezzo ma se ne tiene conto in fase di allocazione dei relativi costi.
34 Nell’eventuale caso di presenza di circuiti mono-terminati tra due BTR, si assume che il nodo di accesso alle reti dati, cui è collegata la sede cliente, sia co-locato nell’NTR di attestazione del trunk.
l’aggregazione degli stessi circuiti retail nelle fasce di distanza verrà realizzata mediante una fotografia aggiornata della distribuzione dei circuiti retail stessi e a ciascuna fascia verrà associata una distanza media calcolata sulla base delle effettive distanze dei circuiti.
Nei consuntivi successivi, invece, la distanza della componente trasporto di ciascun circuito sarà valutata in maniera puntuale, secondo le rilevazioni effettuate nell’anno di riferimento, ed a questa sarà applicata la corrispondente fascia tariffaria wholesale.
D.8.18. Una volta definite quindi le quantità di “Terminating componente Accesso” e “Terminating componente Trasporto”, nelle varie velocità, ed associata una distanza ad ognuno di essi, si procede alla valorizzazione sulla base delle tariffe dell’ Offerta di Riferimento wholesale corrispondente.
D.8.19. In merito alle procedure di modifica della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione degli stessi, di cui ai punti 137, 138 e 139 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, l’Autorità ritiene di inserire delle ulteriori precisazioni.
D.8.20. In tal senso, l’Autorità chiarisce che eventuali proposte di introduzione, modifica e/o eliminazione degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell’Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all’Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell’approvazione con atto esplicito da parte dell’Autorità.
D.8.21. Parimenti l’Autorità approverà con atto esplicito le modifiche alla soglia di materialità individuata ai fini della rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria.
D.8.22. Diversamente, l’Autorità disporrà con provvedimento dell’Ufficio di competenza l’introduzione di nuovi servizi trasferiti internamente nell’ambito delle relazioni di trasferimento individuate, nonché la loro modifica e/o eliminazione.
D.8.23. Infine, si precisa che le Tabelle di relazione tra servizi wholesale e tra servizi wholesale e retail, di cui all’Allegato 2 dovranno riportare, per ciascun anno di riferimento, l’indicazione di tutte le voci di listino indicate nelle Offerte di Riferimento in vigore. La valorizzazione dei trasferimenti interni, secondo le modalità definite dall’Autorità, dovrà essere implementata per gli elementi individuati dall’Autorità nel presente provvedimento ed eventuali successive modificazioni.
D.8.24. In tal senso l’Autorità ha provveduto ad aggiornare l’Allegato 2 di cui allo schema di provvedimento in consultazione alle Offerte di riferimento per l’anno 2011 pubblicate ai sensi delle delibere n. 88/11/CIR, n. 89/11/CIR e n. 90/11/CIR.
D.8.25. Sono modificati in tal senso i punti 137, 138 e 139 dello schema di provvedimento soggetto a consultazione.
3.2. Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
140. I transfer charge valorizzati al prezzo sono riportati nelle tabelle di dettaglio contenute all’interno della contabilità regolatoria nelle quali, per ciascuna delle relazioni di corrispondenza tra servizi SPM e Servizi Retail e tra servizi SPM differenti riportate nell’Allegato 2, saranno disponibili i dettagli informativi relativi a:
• Costo unitario di ciascun servizio/prestazione (C);
• Prezzo unitario equivalente (P) con l’evidenza dell’adjustment rispetto al costo (Ca);
• Quantità cedute (Q);
• Ricavi Interni (Q x P).
141. Tali dati sono ricavati come segue:
• il costo unitario (C) è ricavato dai prospetti di dettaglio di cui ai commi 6-12 dell’articolo 67 della delibera 731/09/CONS (nonché ai commi 6-12 dell’art. 19 della delibera 2/10/CONS, per il solo mercato 6);
• il prezzo unitario equivalente (P) è estratto dai contratti di servizio relativi all’esercizio in analisi ed è ottenuto applicando al prezzo corrispondente dell’offerta di riferimento (POR) l’eventuale adjustment basato sulla differente catena impiantistica (AOR);
• le quantità relative alle consistenze medie annue trasferite internamente ai servizi acquirenti nell’esercizio contabile di riferimento (Q).
D9. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di rendicontare i transfer charge al prezzo attraverso gli strumenti e le modalità descritte sopra?
Le osservazioni degli operatori
D.9.1. Telecom Italia condivide quanto proposto nello schema di provvedimento. Ai fini della rappresentazione del dettaglio dei transfer charge al prezzo, Telecom
Italia propone, per ciascun elemento oggetto di trasferimento interno, di rappresentare a livello elementare (voce di listino) il relativo prezzo e le quantità associate. Tale sotto-sistema andrà ad alimentare il sistema di contabilità regolatoria a livello di totale servizio SPM.
Figura A – Proposta di TI su rappresentazione del transfer charge al prezzo
D.9.2. Telecom Italia, nei prospetti di dettaglio, fornirà il valore di costo unitario dei servizi SPM dell’accesso ed il corrispondente ricavo unitario medio, definito come somma delle valorizzazioni P * Q relative alle voci di listino facenti capo ad un singolo servizio SPM rapportato al totale delle quantità Q coinvolte.
D.9.3. Gli Operatori condividono – in linea di massima – l’orientamento dell’Autorità pur con le precisazioni espresse in merito alla individuazione degli elementi per i quali prevedere la valorizzazione dei transfer charge. Nel dettaglio, due Operatori propongono che la tabella di dettaglio sui transfer charge sia oggetto di pubblicazione. Gli Operatori, inoltre, osservano che le quantità da rendicontare dovrebbero coincidere con le consistenze effettive acquisite esternamente ed internamente nell’anno di riferimento e non indicare delle consistenze medie.
Le conclusioni dell’Autorità
D.9.4. Con riferimento alla proposta di rappresentazione dei transfer charge al prezzo, l’Autorità accoglie la proposta di Telecom Italia. Nel prospetto di dettaglio, Telecom Italia fornirà evidenza delle quantità prodotte di ciascun servizio fornito internamente (Q), dei prezzi unitari (P), nonché dei costi pertinenti (C), con
l’evidenza dell’adjustment rispetto al costo (Ca), secondo quanto illustrato nelle tabelle a seguire (Xxxxxxx A, B e C).
Tabella A - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al prezzo
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL PREZZO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato xx vs Mercato Wholesale e Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella B - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge al costo
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Servizi del Mercato xx vs Mercato Wholesale e Mercati Retail | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Costo unitario medio |
Unità di misura | … | … | … | … | … | … | |
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
SERVIZI MERCATO … | Quantità | ||||||
Ricavi Interni | |||||||
Totale Servizi | Quantità | ||||||
Ricavi Interni |
Tabella C - Struttura dei Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge – Differenza fra ricavi unitari e costi unitari
DETTAGLIO RICAVI INTERNI (TRANSFER CHARGE AL COSTO DEL MERCATO M XX)
Differenza Ricavi Unitari vs Costi Unitari del Mercato xx | Servizio 1 | Servizio 2 | … | … | Servizio N | Totale ricavi interni/ Quantità da Transfer Charge | |
Ricavo unitario medio | |||||||
Costo unitario medio |
D.9.5. Le suindicate modalità di rappresentazione sono suscettibili di eventuali variazioni all’esito della valutazione della contabilità sperimentale relativa all’esercizio 2010, onde migliorare la trasparenza delle informazioni veicolate.
D.9.6. Relativamente alla proposta di alcuni Operatori di rendere pubblici i prospetti di dettaglio sui transfer charge, l’Autorità rimanda a quanto disposto in materia di pubblicazione dei documenti contabili.
D.9.7. In merito alla rilevazione delle quantità (Q), si rimanda a quanto rappresentato al quesito D.8. In tal senso si modifica il punto 141 dello schema di provvedimento.
4. I CONTRATTI DI SERVIZIO
142. La stipula di appositi “contratti di servizio”35 tra “Open Access” e le direzioni commerciali di Telecom Italia si configura come uno strumento a disposizione della Autorità che integra e rafforza gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, ai fini della verifica dell’applicazione da parte di Telecom Italia dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all’ingrosso per i quali è notificata quale operatore avente Significativo Potere di Mercato.
143. Al riguardo, quanto previsto dal gruppo di impegni n. 8, ovvero dalle successive delibere dell’Autorità36, integra e sostituisce le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS37, nella misura in cui dispone che per la fornitura di servizi di accesso equivalenti ai servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) bitstream e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e
v) per la fornitura di segmenti terminali di linee affittate, Telecom Italia garantisca la fornitura dei servizi predetti alle proprie divisioni interne “attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche”. Peraltro, la normativa in materia dispone che: “Telecom Italia predispone, e sottopone all’approvazione dell’Autorità, in appositi contratti di servizio, i transfer charge corrispondenti ai servizi di accesso all’ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione Open Access − o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”.
144. La regolamentazione prevede, inoltre, che : “Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di provisioning, assurance e
35 Si chiarisce che nella presente proposta di Linee guida si intende per “contratto di servizio” l’”accordo interno” (anche “contratto interno”) che Telecom Italia è tenuta a stipulare e a comunicare all’Autorità, nei termini indicati agli articoli 55, comma 1, lett. a, e 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS, ovvero al punto 8.1 dell’Allegato A, alla delibera n. 718/08/CONS.
36 Cfr. art. 55, comma 1, lett. a, e art. 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS.
37 Cfr. art. 2, comma 2, lett. a: “L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano: che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’allegato C;”. All’allegato C suindicato, si dispone che “Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell’operatore notificato, relativi, tra l’altro, ai servizi di trasporto end- to –end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento [..]”.
disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell’offerta di riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all’Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento”.
4.1. Contenuto dei contratti di servizio
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
145. Per ciascuna Offerta di Riferimento relativa alla fornitura di servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) bitstream e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e v) di segmenti terminali di linee affittate, TI dovrà predisporre un apposito contratto di servizio contenente almeno i seguenti elementi:
(a) Oggetto del contratto;
(b) Durata, decorrenza, modifiche del contratto;
(c) Indicazione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi;
(d) Indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi;
(e) Indicazione dei Service Level Agreement di riferimento;
(f) Indicazione dei rappresentanti e delle funzioni di Telecom Italia stipulanti i contratti.
146. TI esplicita nei “contratti di servizio” le condizioni tecniche di fornitura dei servizi, dando altresì evidenza dei prezzi unitari (P) dei servizi offerti internamente38.
147. Come meglio precisato alla sezione 4.1.2 delle presenti Linea Guida, le condizioni economiche (P) rappresentano i prezzi unitari di fornitura interna dei servizi ─ equivalenti a quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente (POR) ─ per ciascuno dei servizi forniti internamente. Inoltre, nei
38 TI deve indicare il prezzo unitario e le condizioni tecniche dei servizi che soddisfano il criterio di “applicabilità interna”, secondo quanto riportato in Allegato 2.
contratti di servizio TI esplicita il valore unitario dell’eventuale adjustment di prezzo (AOR).
148. Allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) dovrà coincidere con quello riportato nell’Offerta di Riferimento, fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso retail (AOR per WLR).
149. Gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente sono quelli presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento corrispondente, corredati da congrue penali interne in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
150. Le funzioni retail che stipulano i contratti di servizio sono tutte quelle adibite alla commercializzazione dei servizi al dettaglio. Le stesse formulano le offerte al dettaglio sulla base dei prezzi dei servizi wholesale contenuti nei contratti di servizio.
D10. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le modalità sopra descritte?
Le osservazioni degli operatori
D10.1 Telecom Italia condivide la proposta dell’Autorità circa gli elementi costitutivi del Contratto di Servizio.
D10.2 Telecom Italia propone che venga considerata la possibilità anche per Telecom Italia Retail di usufruire di condizioni di offerta differenti (migliorative e/o integrative) rispetto alle condizioni generalizzate indicate nelle Offerte di riferimento in corso, in equivalenza rispetto a quanto concesso agli operatori concorrenti.
D10.3 La Società propone altresì che sia eliminata la disposizione del punto 150 dello schema di provvedimento, in quanto non coerente con quanto disposto dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 499/10/CONS in materia di replicabilità delle offerte commerciali di Telecom Italia.
D10.4 Gli Operatori condividono l’orientamento dell’Autorità circa la predisposizione di Contratti di Servizio secondo le modalità indicate nello schema di provvedimento. Più precisamente alcuni operatori ritengono che Telecom Italia debba predisporre un Contratto di Servizio per ciascun servizio acquistato internamente e non solo per ciascuna Offerta di Riferimento, a garanzia di una maggiore trasparenza in merito alla verifica dell’effettiva verifica di condizioni non discriminatorie. Un Operatore chiede che i Contratti di Servizio riportino un dettaglio almeno pari a quello delle Tabelle di relazione di cui all’Allegato 2
dello schema di provvedimento per ciascun servizio acquistato internamente. Gli Operatori chiedono che nei Contratti siano indicate anche le procedure di provisioning e assurance, secondo quanto formulato nel documento “Manuale delle procedure” costitutivo delle Offerte di Riferimento. Un Operatore propone che all’interno dei Contratti sia data evidenza anche dei termini di pagamento applicati a Telecom Italia.
D10.5 AIIP condivide l’orientamento dell’Autorità.
Le conclusioni dell’Autorità
D10.6 L’Autorità riscontra un generale apprezzamento da parte del mercato in merito alla predisposizione da parte di Telecom Italia di adeguati Contratti di Servizio secondo le modalità individuate nello schema di provvedimento, pur con le precisazioni suindicate.
D10.7 Con riferimento alla proposta di Telecom Italia circa la possibilità di poter usufruire di condizioni tecnico-economiche migliorative rispetto ai livelli di servizio individuati nelle Offerte di riferimento in vigore, si precisa che ai sensi delle delibera di analisi di mercato rilevante, Telecom Italia, in quanto operatore SMP, verticalmente integrato, è tenuta ad offrire agli operatori concorrenti condizioni tecnico-economiche almeno equivalenti (se non migliorative) rispetto a quelle praticate verso le proprie divisioni commerciali39. Ciò detto, l’Autorità conferma quanto espresso nello schema di provvedimento prevedendo che le condizioni tecnico-economiche indicate nei Contratti di Servizio siano quelle indicate nelle relative Offerte di riferimento per ciascuno dei servizi equivalenti acquisiti internamente, ovvero TI potrà introdurre delle migliorie rispetto a quanto previsto dalle Offerte di riferimento in vigore, nei limiti in cui tali condizioni siano estese a tutti gli operatori alternativi, al fine di consentire un effettivo level playing field.
D10.8 In merito alle osservazioni di TI sul punto 150 dello schema di provvedimento, l’Autorità precisa che già con delibera n. 731/09/CONS l’Autorità ha inteso prevedere lo strumento dei Contratti di Servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche dei servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali operanti sul mercato retail a valle.
D10.9 Con riferimento alle osservazioni degli Operatori, l’Autorità precisa che Telecom Italia predisporrà dei Contratti di Servizio che riportino gli equivalenti contenuti delle corrispondenti Offerte di Riferimento secondo quanto riportato al
39 Cfr. art. 45 comma 15 della delibera n. 731/09/CONS “Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione, (…), aggiorna le tempistiche di fornitura e di ripristino (…), garantendo comunque tempi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.”
punto 145 dello schema di provvedimento. Si chiarisce, rispetto a quanto posto in consultazione, che Telecom Italia dovrà indicare le funzioni cui si applicano i suddetti contratti di servizio. E’ in tal senso modificato il punto 145, lett. (f) dello schema di provvedimento posto in consultazione, secondo la seguente formulazione: “Indicazione delle funzioni di Telecom Italia cui si applicano i contratti”.
D10.10 Telecom Italia dovrà altresì dare evidenza dei prezzi unitari dei servizi trasferiti internamente secondo quanto specificato nelle matrici di corrispondenza dei servizi di cui all’Allegato 2 allo schema di provvedimento.
4.2. Tempi di fornitura dei contratti di servizio
151. Telecom Italia trasmette all’Autorità i contratti di servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Offerta di Riferimento corrispondente a ciascuno dei servizi forniti internamente, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
152. I contratti di servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente senza un atto deliberativo esplicito.
153. Ogni modifica a ciascuna Offerta di Riferimento, ripubblicata per effetto di disposizioni regolamentari, sarà automaticamente recepita – laddove applicabile
– dal contratto di servizio che sarà ritrasmesso all’Autorità con le relative variazioni.
154. Gli eventuali adjustment vengono valorizzati secondo le modalità individuate dall’Autorità nelle presenti Linee Guida (cfr. sezione “4.1.2” delle Linee guida)), o successivamente approvate (cfr. sezione “4.1.4” delle Linee guida), utilizzando i dati contabili disponibili più recenti e sono verificati dal revisore contabile.
155. Tali contratti hanno validità annuale a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data retroattivamente anche le eventuali modifiche a seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento corrispondente.
156. La verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà svolta dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.
157. Telecom Italia predispone e trasmette all’Autorità all’interno di appositi prospetti di dettaglio all’interno del documento di contabilità regolatoria (cfr. sezione “4.2” delle Linee guida) delle tabelle di dettaglio relative ai trasferimenti interni contenenti i prezzi unitari dei servizi forniti internamente – estratti dai
contratti di servizio - e le informazioni quantitative relative alle consistenze installate ed ai volumi dei servizi venduti nell’esercizio.
4.3. Pubblicazione dei contratti di servizio
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
158. TI pubblica i contratti di servizio sul proprio Portale Wholesale, contestualmente alla pubblicazione della relativa Offerta di Riferimento. A seguito dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, TI è tenuta a ripubblicare i contratti di servizio corrispondenti all’Offerta, recependo altresì le eventuali modifiche approvate dall’Autorità.
D11. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di imporre a Telecom Italia l’obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le tempistiche sopra descritte?
Le osservazioni degli operatori
D11.1 Telecom Italia condivide le tempistiche proposte dall’Autorità in merito alla trasmissione dei Contratti di Servizio. La Società chiede che analoghe tempistiche siano confermate anche per la presentazione dei KPI di controllo della parità di trattamento, previsti dalle delibere conclusive delle analisi dei mercati rilevanti; nel transitorio, Telecom Italia continuerà a trasmettere i KPI secondo le tempistiche individuate dalla delibera n. 152/02/CONS.
D11.2 A parere di Telecom Italia i Contratti di Servizio non dovrebbero essere resi pubblici, tenuto conto anche del carattere riservato di alcuni elementi. La Società propone altresì che la valutazione dei Contratti sia confinata nell’alveo delle competenze esclusive dell’Autorità. Peraltro, a parere di Telecom Italia, nel caso in cui l’Autorità confermasse il proprio orientamento in merito alla pubblicazione dei Contratti di Servizio stipulati dalle divisioni commerciali di Telecom Italia, concettualmente, per non discriminazione, sul Portale Wholesale dovrebbero essere pubblicati i contratti sottoscritti con Telecom Italia da ogni altro Operatore concorrente.
D11.3 Ciò detto, Telecom Italia propone che sia eliminata la previsione in merito alla nuova pubblicazione dei Contratti di Servizio a valle dell’approvazione e/o modifica delle rispettive Offerte di Riferimento, ritenendo sufficiente una trasmissione degli stessi all’Autorità.
D11.4 Telecom Italia propone una più puntuale definizione delle tempistiche di vigenza dei Contratti esplicitando che le condizioni economiche – tecniche saranno valide per le funzioni commerciali di Telecom Italia a partire dalla stessa data da cui decorreranno per gli operatori concorrenti.
D11.5 Infine, la Società chiede che l’Autorità indichi puntualmente le tempistiche entro le quali saranno valutati i Contratti di Servizio.
D11.6 Tutti gli Operatori condividono le tempistiche proposte dall’Autorità in merito alla trasmissione dei Contratti di Servizio. Gli Operatori chiedono che l’Autorità indichi le tempistiche entro le quali saranno valutati i Contratti, ritenendo altresì indispensabile che il procedimento di valutazione sia soggetto a consultazione.
D11.7 AIIP condivide le tempistiche proposte dall’Autorità in merito alla trasmissione e pubblicazione dei Contratti di Servizio.
Le conclusioni dell’Autorità
D11.8 Le risultanze della consultazione pubblica evidenziano una sostanziale condivisione da parte dei soggetti rispondenti dell’orientamento proposto dall’Autorità in merito alle tempistiche di produzione dei Contratti di Servizio.
D11.9 Con riferimento alle osservazioni rilevate da Telecom Italia circa le tempistiche di produzione della reportistica predisposta secondo il modello dell’allegato C della delibera n. 152/02/CONS, l’Autorità precisa che già all’art. 55, commi 6 e 7 della delibera n. 731/09/CONS è previsto che, al fine di consentire la verifica della non discriminazione, Telecom Italia presenti tale reportistica su base semestrale.
D11.10 In merito alla pubblicazione sul Portale Wholesale dei Contratti di servizio, nonché alla pubblicazione degli stessi a valle del recepimento di eventuali modifiche all’Offerta di riferimento corrispondente, l’Autorità conferma il proprio orientamento espresso nello schema di provvedimento, precisando che la pubblicazione delle informazioni avverrà nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. Tali Contratti infatti, secondo quanto specificato al punto D.10.9, conterranno il medesimo livello informativo delle Offerte di riferimento che sono pubbliche.
D11.11 Con riferimento ai Contratti di Servizio relativi all’anno 2011, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia dovrà pubblicare i suddetti contratti, recependo le presenti disposizioni. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia dovrà pubblicare i Contratti di Servizio relativi all’anno 2012. E’ modificato in tal senso il punto 162 dello schema di provvedimento posto in consultazione.
D11.12 Sul periodo di vigenza dei Contratti, l’Autorità conferma il proprio orientamento, precisando che il periodo di vigenza dei Contratti sarà corrispondente a quello delle Offerte di Riferimento equivalenti. Di conseguenza è modificato il punto 155 dello schema di provvedimento.
D11.13 Infine, l’Autorità, nel confermare l’orientamento espresso al punto 152 dello schema di provvedimento puntualizza i Contratti di Servizio si intendono automaticamente approvati dall’Autorità contestualmente all’approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente. In altri termini, le tempistiche, quindi, saranno coincidenti e non si prevede, salvo eccezioni, un procedimento di approvazione ad hoc.
5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME
5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali
159. L’art. 14 della delibera n. 731/09/CONS e l’art. 13 della delibera n. 2/10/CONS, “Presentazione e verifica della contabilità regolatoria”, stabiliscono che Telecom Italia invii annualmente all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili corredate dai prospetti di dettaglio in cui figurano i transfer charge al prezzo40. L’Autorità incarica un soggetto indipendente (Revisore) di certificare la conformità della contabilità regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente.
160. I medesimi articoli prevedono, inoltre, che le disposizioni in materia di separazione contabile e contabilità dei costi oggetto del gruppo di impegni n. 8 siano implementate a partire dall’esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, si prevede anche che, per l’esercizio 2010, Telecom Italia affianchi alla contabilità regolatoria redatta secondo la metodologia precedente una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni.
161. Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire all’Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente all’Offerta di Riferimento, i contratti di servizio secondo le modalità e le tempistiche individuate alla precedente sezione 4.
162. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento finale di linee guida, Telecom Italia presenta all’Autorità i contratti di servizio relativi all’anno 2011, secondo le modalità individuate nelle presenti linee guida, da utilizzare come input della prima contabilità regolatoria redatta secondo le nuove disposizioni.
163. Il revisore al fine di verificare la contabilità regolatoria avrà a disposizione il bilancio di esercizio approvato, da cui la stessa contabilità regolatoria deriva; le modalità di valutazione dell’adjustment di prezzo relativi al WLR individuato nelle presenti linee guida (AOR per WLR) ed eventuali altri adjustment approvati successivamente dall’Autorità; infine, rispetto alla reportistica standard avrà a disposizione all’interno della contabilità regolatoria i prospetti di dettaglio41 relativi alla fornitura interna dei servizi (transfer charge).
164. Il revisore provvederà alla verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo (AOR) sulla base di quanto definito nelle presenti linee guida (sezione 4.1.2).
40 Cfr. sezione 4.2
41 Cfr. sezione 4.2
5.2 Tempi di implementazione per il Mercato 6
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
165. Per ciò che riguarda i servizi terminating oggetto del Mercato 6, nell’ambito del gruppo di monitoraggio impegni è emersa l’impossibilità di adottare, sin dal 2011, il nuovo modello di contabilità regolatoria. Infatti, per quanto riguarda i servizi legati agli attuali circuiti terminating sono in corso di attuazione le migrazioni42 definite nella delibera n. 81/09/CIR.
166. Per tale motivo si ritiene opportuno rinviare per i soli servizi del Mercato 6 l’adozione dei transfer charge al prezzo all’anno contabile 2012, utilizzando il 2011 come trial non soggetto a revisione.
D12. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere l’applicazione delle presenti linee guida per i soli servizi del Mercato 6 secondo le tempistiche sopra indicate?
Le osservazioni degli operatori
D12.1 I soggetti rispondenti alla consultazione concordano sulle tempistiche di presentazione dei documenti contabili (Contabilità Regolatoria) entro 60 giorni dall’ approvazione del Bilancio civilistico da parte di Telecom Italia. Telecom Italia propone che il periodo di 60 giorni sia esteso a 180 giorni dall’approvazione del Bilancio civilistico.
D12.2 Alcuni Operatori propongono che le attività di certificazione della contabilità regolatoria avvengano contestualmente al processo di revisione del Bilancio. Pertanto, Telecom Italia dovrebbe, entro 60 giorni dall’ approvazione del Bilancio civilistico (e certificazione della Contabilità Regolatoria), trasmettere i documenti contabili certificati all’Autorità, provvedendo nel contempo alla loro pubblicazione.
D12.3 Un operatore propone che l’Autorità, acquisito da Telecom Italia il documento di Contabilità Regolatoria nei termini definiti, avvii un procedimento di consultazione pubblica in merito e, solo successivamente in esito alla consultazione, avvii il procedimento di revisione mediante la nomina di un organismo indipendente. A valle della verifica del revisore, l’Autorità pubblicherà la Contabilità Regolatoria come eventualmente modificata da
42 Rispetto alla precedente definizione di mercato contenuta nella delibera n. 45/06/CONS.
Telecom Italia a valle delle indicazioni del revisore, tenuto conto delle opinioni degli operatori.
D12.4 Con riferimento alle tempistiche relative all’implementazione delle presenti Linee Guida al Mercato 6, a fronte degli approfondimenti condotti su indicazione dell’Autorità, Telecom Italia ha confermato la propria disponibilità a predisporre un pro-forma 2010 anche per il Mercato 6, in modo da procedere ad una piena implementazione della nuova metodologia per la totalità dei mercati dell’accesso per il 2011.
D12.5 Alcuni Operatori hanno espresso parere favorevole alla proposta di implementare l’applicazione delle presenti linee guida per i soli servizi del Mercato 6 a partire dall’esercizio contabile 2012. Diversamente, alcuni Operatori ritengono che le tempistiche di implementazione relative al Mercato 6 debbano coincidere con quelle previste per l’implementazione negli altri mercati, al fine di assicurare massima coerenza ai dati contenuti in contabilità regolatoria e, dunque, una più corretta ed esaustiva verifica della valorizzazione dei trasferimenti interni in tutti i mercati oggetto degli Impegni. Un Operatore propone, inoltre, che l’Autorità renda pubblica la contabilità redatta in via sperimentale.
D12.6 AIIP non condivide l’orientamento dell’Autorità e ritiene che le tempistiche e le modalità di implementazione previste per il Mercato 6 debbano coincidere con quelle previste per l’implementazione negli altri mercati.
D12.7 L’Associazione Italiana Revisori contabili (ASSIREVI) propone che sia puntualmente indicato nel testo del provvedimento finale se la verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo spettante al revisore debba essere esplicitata in un’apposita relazione o se possa rientrare nell’ambito delle attività svolte dal revisore incaricato ai fini dell’emissione del proprio giudizio professionale sulla contabilità regolatoria nel suo complesso.
Le conclusioni dell’Autorità
D12.8 In merito alle osservazioni espresse da alcuni Operatori sulle tempistiche relative alle attività di trasmissione dei documenti contabili da parte di Telecom Italia e di certificazione degli stessi da parte del soggetto indipendente incaricato dall’Autorità, si ribadisce che le stesse sono già disciplinate puntualmente dalle relative analisi dei mercati. L’Autorità pertanto conferma quanto riportato in merito nello schema di provvedimento.
D12.9 In merito alla richiesta di rendere pubblica la contabilità redatta in via sperimentale, l’Autorità precisa che la stessa risponde all’esigenza di verifica interna circa le funzionalità del nuovo schema di contabilità, definito in un
procedimento oggetto di consultazione pubblica, che andrà a regime per l’anno 2011, i cui dati saranno resi trasparenti nei termini individuati di seguito alla sezione 5.3.
D12.10 Con riferimento puntuale alle tempistiche relative all’implementazione delle presenti Linee Guida al Mercato 6, l’Autorità sulla base degli esiti degli approfondimenti svolti, tenuto conto delle posizioni emerse nell’ambito della consultazione pubblica, dispone che anche per il Mercato 6, per l’esercizio 2010, Telecom Italia affianchi alla contabilità regolatoria redatta secondo la metodologia precedente una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni.
D12.11 Le nuove disposizioni in materia di separazione contabile e contabilità dei costi saranno implementate a partire dall’esercizio contabile 2011. E’ di conseguenza rimossa la sezione 5.2 dello schema di provvedimento.
D12.12 Limitatamente al Mercato 6, tenuto conto delle tempistiche delle migrazioni di cui alla delibera n. 81/09/CIR, Telecom Italia dovrà predisporre per l’esercizio 2011 un conto economico e rendiconto patrimoniale, con evidenza dei trasferimenti interni valorizzati al costo, anche per i servizi CDN Wholesale, Circuiti parziali ed infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione venduti agli OLO sulla base dell’Offerta di Riferimento approvata con delibera n. 54/11/CIR dell’Autorità.
D12.13 Relativamente alle tempistiche di presentazione della contabilità sperimentale per l’anno 2010, l’Autorità dispone che Telecom Italia trasmetta entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento finale apposita documentazione all’Autorità.
D12.14 Infine, riguardo al rilievo dell’Associazione Italiana Revisori contabili (ASSIREVI), si precisa che la verifica della corretta valorizzazione degli adjustment di prezzo dovrà essere esplicitata dal Revisore nell’ambito di un’apposita relazione. E’ modificato il tal senso il punto 164 dello schema di provvedimento.
5.3 Pubblicazione della contabilità regolatoria
Le valutazioni dell’Autorità di cui alla Delibera n. 2/11/CONS
167. A valle della verifica da parte del revisore43, l’Autorità rende pubblici i prospetti contabili in coerenza con quanto pubblicato all’esito della revisione della contabilità regolatoria 2007, di cui alla delibera n. 666/09/CONS, tenuto conto
43 Art. 14, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS e art. 13, comma 5 della delibera n. 2/10/CONS.
dell’evoluzione regolamentare attinente agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
168. In aggiunta, l’Autorità propone di rendere pubblici anche i prospetti relativi alla
c.d. “Vista dell’accesso”, e le tabelle di dettaglio44, contenenti i costi unitari e gli adjustment per la valorizzazione al prezzo dei trasferimenti interni, di cui al punto 102 del presente documento.
169. Inoltre, l’Autorità pubblica la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi.
170. È pubblicata altresì annualmente una dichiarazione di conformità al sistema, in ottemperanza all’art. 50 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
D13. Si richiede di fornire le proprie valutazioni in merito alle informazioni da pubblicare all’esito della revisione.
Le osservazioni degli operatori
D13.1 Telecom Italia ritiene che la pubblicazione dei documenti di contabilità regolatoria debba definirsi in assoluta continuità con quanto previsto dalla delibera n. 666/09/CONS. In particolare, la Società ritiene che le previsioni di cui ai punti 158 e 168 dello schema di provvedimento configurino un’indebita estensione degli obblighi di pubblicazione vigenti.
D13.2 Con riferimento alla pubblicazione dei documenti di “Conto economico” e “Rendiconto del capitale”, Telecom Italia propone che siano pubblicati esclusivamente le informazioni relative al totale dei mercati, senza dare pubblica evidenza dei costi/ricavi relativi ai singoli servizi rientranti nei mercati stessi.
D13.3 Con riferimento alla predisposizione dei prospetti di dettaglio, Telecom Italia propone che i prospetti di dettaglio “Componenti e attività - dettaglio costi” così come “Ribaltamento dei costi Componenti e Attività Vs Servizi” non siano resi pubblici. Parimenti, la Società ritiene che non siano pubblicati i “Prospetti di Valorizzazione dei Transfer Charge”, nonché i “Prospetti dei Volumi”.
D13.4 In ogni caso, a parere della Società, prima della pubblicazione dei documenti di contabilità regolatoria, Telecom Italia dovrebbe aver accesso – in via esclusiva, integralmente e con congruo anticipo - alle relazioni del revisore in virtù del diritto di predisporre per tempo ogni iniziativa anche comunicazionale verso i mercati finanziari.
44 Articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19 della delibera n. 2/10/CONS.
D13.5 Gli Operatori condividono l’orientamento proposto dall’Autorità in merito alle informazioni da pubblicare all’esito della revisione. In dettaglio, un Operatore accoglie positivamente quanto previsto al punto 102 dello schema di provvedimento, ritenendo che la previsione dell' adjustment per la valorizzazione al prezzo (Ca) sia garanzia di una maggiore trasparenza sulla differenza tra i prezzi e i costi totali per la produzione dei servizi/prodotti.
D13.6 In aggiunta, due Operatori propongono che sia data evidenza puntuale al mercato della metodologia utilizzata nell’allocazione dei costi e dei ricavi, nonché del capitale impiegato ai singoli servizi o prodotti, richiamando a titolo di confronto l’esperienza inglese.
D13.7 AIIP condivide l’orientamento dell’Autorità e chiede che tali informazioni siano rese pubbliche mediante accesso on-line
Le conclusioni dell’Autorità
D13.8 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia circa la pubblicazione dei Contratti di Servizio, l’Autorità conferma il proprio orientamento espresso nello schema di provvedimento, richiamando quanto rappresentato al punto D11.10.
D13.9 In merito alla pubblicazione dei documenti contabili, si precisa che come indicato nell’allegato 37 della delibera n. 731/09/CONS (cfr. delibera n. 1/10/CONS) si prevede la pubblicazione delle scritture contabili di sintesi − conti economici e rendiconti del capitale impiegato − dei Mercati 4, 5, 6 e del servizio WLR. Inoltre, in continuità con le disposizioni contenute nella delibera
n. 152/02/CONS riguardo alla pubblicazione dei dati di contabilità regolatoria45 e coerentemente con quanto pubblicato per gli esercizi 2005-2009 (cfr. delibere nn. 666/09/CONS, 162/11/CONS e 424/11/CONS) si prevede la pubblicazione della struttura − senza i valori economici − dei restanti conti economici e dei rendiconti del capitale impiegato relativi ai servizi appartenenti a ciascun mercato, nonché degli ulteriori elementi di dettaglio riportati di seguito.
D13.10 Per il Mercato 4 sono resi pubblici i costi unitari mensili dei collegamenti venduti agli OLO e a Telecom Italia, nonché i costi associati alle singole componenti/attività da cui gli stessi derivano (vale a dire le righe denominate rispettivamente “canone singola coppia”, “canone doppia coppia” e “canone SA” della tabella contenente i servizi venduti agli OLO di cui all’Allegato 29 della delibera n. 731/09/CONS e le righe denominate “canone coppia POTS”, “canone accesso XDSL singola coppia”, “canone accesso XDSL doppia coppia”, “canone coppia ISDN BRA”, “canone coppia ISDN PRA”e “canone XDSL su coppia POTS attiva”).
45 Cfr. allegato B alla delibera n. 152/02/CONS.
D13.11 Inoltre, sono pubblicati per il Mercato 4 i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti ai mercati a valle.
D13.12 Per il Mercato 5, 6 e WLR sono resi pubblici i ricavi complessivi derivanti dai trasferimenti verso i mercati a valle.
D13.13 Inoltre, per completezza, al fine di dare evidenza al mercato dei costi sottostanti la produzione dei servizi e del capitale impiegato, si ritiene opportuno pubblicare le tabelle relative alla “Vista dell’Accesso”, ad esclusione della colonna relativa al “Costo per immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita” in quanto trattasi di un elemento di dettaglio riservato alle valutazioni di competenza dell’Autorità in materia di regolazione dei prezzi. Si conferma, inoltre, quanto proposto al comma 169 dello schema di provvedimento posto in consultazione in ordine alla pubblicazione del documento metodologico contenente le regole adottate per la ripartizione delle categorie principali di costi fra i vari mercati. Si accoglie invece la richiesta di Telecom di non pubblicare gli ulteriori elementi di dettaglio di cui agli articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e all’art. 19 della delibera n. 2/10/CONS nonché gli adjustment per la valorizzazione al prezzo dei trasferimenti interni, di cui al punto 102 del presente documento.
D13.14 In tal senso, è modificata la sezione 5.3 dello schema di provvedimento, punti 167 e 168.