COMUNE DI LONGIANO
COMUNE DI LONGIANO
Provincia di Forlì - Cesena
Piazza Tre Martiri, n.8 - Tel.0000-000000 - Fax.0000-000000 xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx - e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO
2013
PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI LONGIANO
A seguito dell’autorizzazione alla sottoscrizione concessa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 163 del 21/11/2013 si procede alla sottoscrizione del contratto tra:
- la delegazione di parte pubblica
nelle persone del Segretario Generale dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e del Responsabile del Settore servizi finanziari e tributari xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
- i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali territoriali
R.S.U. XX.XX. territoriali
Longiano, 21/12/2013
Art. 1
Campo di applicazione e vigenza del contratto
1. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell’amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Il contratto riguarda il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 per gli istituti economici previsti e disciplinati dal CCNL di comparto da esso demandati al presente accordo e le relative risorse decentrate per l’anno 2013.
Art. 2
Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali
1. La materia resta regolata dalla Legge 12/6/1990, n. 146 così come modificata ed integrata dalla Legge 11/4/2000, n. 83 e dall’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 19/9/2002;
2. I Servizi essenziali saranno garantiti come disciplinato nell’accordo autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2003 (allegato 1 al presente C.C.D.I).
Art. 3 Banca delle ore
1. E’ confermata l’attuale disciplina dell’Istituto “Banca delle ore”, quale istituto innovativo introdotto dal CCNL 1998/2001 e CCNL 14/09/2000.
2. Nella banca delle ore ogni dipendente ha un proprio conto individuale ove confluiscono a richiesta specifica del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro di straordinario, preventivamente autorizzate, nel limite massimo di seguito stabilito.
3. Il limite massimo delle ore di lavoro straordinario debitamente autorizzato da accantonare nella Banca delle ore di cui all’art. 38 bis del Contratto Integrativo siglato in data 14/09/2000 è di n. 60 ore/anno per i dipendenti che svolgono attività esterna agli uffici (esecutori tecnici specializzati e polizia locale) e n. 36 ore/anno per gli altri dipendenti, ad esclusione del personale interessato dalla riduzione d’orario prevista all’art. 4 del presente contratto. Il limite massimo delle ore accantonabili viene riproporzionato per i lavoratori part-time dell’Ente.
4. Mensilmente il dipendente dichiarerà se intende destinare le ore maturate come straordinario nella banca delle ore oppure se le stesse devono essere poste in pagamento.
Art. 4 Riduzione orario di lavoro
1. Le parti danno atto che le figure interessate alla riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dell’art.22 del C.C.N.L. del 1.04.1999 sono costituite dal personale addetto alle mense scolastiche, così come individuato con delibera di G.C. 147 del 29/12/2003.
Art. 5 Straordinario
1. L’amministrazione si impegna a trasmettere alle RSU e alle XX.XX il prospetto di ripartizione delle ore di straordinario sulla base della proposta presentata dai settori. Il fondo potrà essere integrato sulla base di esigenze straordinarie e non preventivate.
Art. 6
Indennità contrattuali e indennità varie
A) Indennità di rischio
Ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e dell’art.41 del C.C.N.L. del 22.01.2004 vengono individuate le seguenti situazioni di rischio che danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio:
i. Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi;
ii. Esposizione diretta a gas di scarico, bitumi, vernici e simili; contatto o smaltimento di rifiuti di vario genere, materiale infetto, liquami; attività in presenza di impianti e linee elettriche, condutture di gas, impianti di riscaldamento e centrali termiche, materiali e attrezzature ustionanti;
iii. Esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici complessi, elettrici e/o a motore; all’impiego di attrezzature e strumenti o ad azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni, traumi o malattie (anche non permanenti);
iv. Esposizione al rumore ed alle vibrazioni in cantiere o officina.
L’indennità di rischio è attribuita a seguito di specifica attestazione del Responsabile di Settore competente, circa l’effettiva assegnazione di una prestazione lavorativa rischiosa in base ai criteri sopra individuati. L’eventuale modifica delle condizioni che hanno condotto alla attribuzione dell’indennità deve essere comunicata tempestivamente all’Ufficio Personale.
L’indennità viene corrisposta a consuntivo, sulla base delle attestazioni sopra indicate e dell’effettiva presenza in servizio del personale sopra indicato.
B) Indennità per specifiche responsabilità
I compensi previsti dall’art.17, comma 2 lett. F) e lett. I) del CCNL 1/4/99, così come integrato dall’art.36 del CCNL 22/1/2004, vengono riconosciuti al personale di categoria C e D non titolari di posizioni organizzative a cui sono conferite responsabilità di coordinamento di altri dipendenti o particolari responsabilità di procedimento, ai sensi della legge 241/90, individuate con il presente contratto:
- dipendenti di categoria C) ai quali è conferita la responsabilità di coordinamento di altri dipendenti e di organizzazione del lavoro degli stessi: euro 1.000,00.
- dipendenti di categoria D) titolari di funzioni specifiche e infungibili: euro 1.000,00;
- dipendenti di categoria D) ai quali è affidata la responsabilità di un ufficio e il coordinamento e l’organizzazione del lavoro di personale di livello inferiore: euro 1.000,00;
- personale di cat. C che svolge in modo prevalente le funzioni di stato civile, anagrafe, elettorale: euro 300,00 annui.
I compensi sopra indicati vengono riconosciuti ai soggetti interessati, previa verifica delle condizioni che ne legittimano il diritto, individuati dai responsabili di Settore con apposito atto che individua le funzioni assegnate e i criteri che giustificano la corresponsione dell’indennità.
C) Indennità maneggio valori
Le parti concordano di corrispondere una indennità di maneggio valori giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a chi svolge tali servizi. Si considerano i seguenti valori medi mensili dei valori maneggiati dagli agenti contabili dell’Ente:
Indennità di € 1,03: per maneggio di valori superiori a € 400,00 mensili; Indennità di € 0,50: per maneggio di valori superiore a € 200,00 mensili.
D) Risorse art. 15 comma 1 lettera k
Le risorse di cui all’art. 15 comma 1 lettera k fanno riferimento alle seguenti disposizioni di legge:
- Legge 11/02/1994 n. 109: disciplinata a livello decentrato così come previsto dall’Allegato 2;
- Decreto Lgs. 446/97: disciplinato a livello decentrato così come previsto dall’Allegato 3
REGOLAMENTO ALLEGATO 1
sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.
Art. 1 Oggetto.
Il presente regolamento disciplina l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12.06.1990 n.146, come modificata e integrata dalla legge 11.04.2000 n.83 e nell’accordo collettivo nazionale del 19/09/2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, individuando il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi gestiti dal Comune.
Art. 2 Prestazioni indispensabili e contingente personale
Nell’ambito di servizi essenziali di cui all’art.2, comma 1, dell’accordo collettivo nazionale 19/09/02, sono di seguito individuati le prestazioni indispensabili ed il contingente numerico di personale esonerato dallo sciopero:
SERVIZI ESSENZIALI
Stato Civile
Servizio Elettorale
Viabilità
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTE PERSONALE
Raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte
n.1 Istruttore amministrativo (Cat.C) oppure
n.1 Istruttore direttivo (Cat.D)
Attività prescritta in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
n.1 Istruttore amministrativo (cat.C) oppure
n.1 Istruttore direttivo (cat.D).
a) sgombero delle strade e piazze dalla neve e per assicurare lo scolo delle acque in corrispondenza della caditoie e delle bocche di lupo della rete fognaria :
b) in caso di piovaschi eccezionali: per assicurare il deflusso delle acque attraverso la pulizia della condotta interna della rete fognaria, così come in genere, per il ripristino della viabilità in tutti quei casi di grave pericolo o rischio per l’incolumità degli utenti della strada o dei cittadini in genere:
n.1 esecutore tecnico specializzato (Cat.B)
Servizio Polizia Municipale
Limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori
b) attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale
c) attività di pronto intervento
d) vigilanza casa municipale
e) assistenza al servizio “ viabilita’ “
n.1 agenti di PM (Cat. C) oppure Responsabile del Servizio PM (Cat. D)
Servizi del personale
Limitatamente all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese
n.1 istruttore amm.vo (Cat.C)
Art. 3 Procedure di attivazione dei contingenti minimi.
I Responsabili del funzionamento dei singoli Uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti dall’art.2, adottando per la scelta anche criteri di rotazione, ove possibile, con modalità che possano garantire i servizi sopra indicati.
I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile.
E’ fatto divieto ai Responsabili di Settore o Responsabili d’Ufficio di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di cui al comma precedente.
I Responsabili dovranno astenersi dall’assegnare prestazioni in lavoro straordinario al personale esonerato dallo sciopero ai sensi del presente accordo.
Il lavoratore immotivatamente assente o non reperibile nelle giornate di sciopero, nelle quali era tenuto a prestare opera lavorativa, verrà sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 4 modalità di effettuazione degli scioperi.
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.2, ne daranno comunicazione all’Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all’utenza, l’Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti, nelle forme indicate negli artt.4, comma 2 ed art.6 comma 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale 19/09/02, la durata e le modalità dell’azione di sciopero.
Analoga comunicazione sarà effettuata dall’Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.
Per l’indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa riferimento all’art.6 del predetto Accordo Collettivo.
ALL. 2
REGOLAMENTO
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
(Art. 18 Legge 11/02/1994 n. 109)
ART. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 della Legge n. 109 dell' 11/02/1994 e successive modificazioni di seguito denominata "Legge 109".
ART. 2
Finalità
1. Il fondo ha come scopo quello di premiare e incentivare l'impegno di natura professionale del personale di ruolo interno all’Ufficio Tecnico, come di seguito meglio specificato.
2. Nella definizione di Ufficio Tecnico sono ricompresi il Settore LL.PP.-PATRIMONIO ed il Settore URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE.
3. I progetti che accedono alla incentivazione di cui all’art.1 per l’area Lavori Pubblici sono i seguenti:
Progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e attività professionali inerenti:
- a)-lavori di nuova costruzione, ampliamento, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione di opere pubbliche di ogni tipologia e dimensione, lavori di bonifica e di tutela ambientale;
- b)-lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria programmata, ai sensi del successivo art.3, di opere pubbliche qualora comportino l’effettiva redazione di un progetto specifico, ai sensi della L.109/94, con relativa pertinente approvazione e indicazione dell’incentivo di competenza.
4. Gli atti di pianificazione che accedono all’incentivazione di cui all’art.1 per il settore Urbanistica edilizia privata ed ambiente sono i seguenti:
- Piani regolatori generali e relative varianti;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e relative varianti;
- Piani pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici;
- Piani per l’edilizia economica e popolare;
- Strumenti di programmazione urbanistica e di inquadramento operativo del P.R.G.;
- Regolamenti edilizi, loro varianti e R.U.E.;
- Programmi integrati e Accordi di Programma;
- Piani di recupero urbani od extraurbani;
- Individuazione delle zone di recupero e studi di fattibilità;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Piani di riqualificazione urbana o ambientale;
- Piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
- Piano generale del traffico urbano;
- Piani esecutivi del traffico;
- Piani particolareggiati del traffico;
- Piani strutturali e piani operativi comunali (POC);
- Piani del colore;
- Piani di settore urbanistico comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;
- Piani delle attività estrattive;
- Piani di risanamento acustico.
5. Sono escluse dalla incentivazione le attività istruttorie e di controllo ai piani attuativi privati. Sono pure escluse le attività di studio e ricerca che non siano direttamente collegate ad un procedimento concluso da una formale approvazione da parte di un organo istituzionale competente.
ART. 3
Costituzione del fondo incentivante
1. Il fondo è costituito:
a) per ciascuna opera o lavoro pubblico, da una somma in percentuale sull'importo posto a base di gara, stabilita con i criteri di cui al successivo comma 2 , pari al 2 %.
b) per ciascun atto di pianificazione, comunque denominato, redatto da dipendenti dell'amministrazione, da una somma pari al 30% della tariffa professionale Architetti e Ingegneri vigente al momento della determina dirigenziale di assegnazione incarichi.
2. Le percentuali da applicare agli importi posti a base di gara per stabilire le somme di cui al comma 1 lett. A) sono calcolate in funzione delle prestazioni effettivamente svolte all'interno (TAB. "A") secondo la seguente formula:
% sugli importi a base d'asta = 2% x Somma incidenze Tab. A relative alle prestazioni effettivamente svolte all'interno
TABELLA "A"
PRESTAZIONI SVOLTE (ATTIVITA’ SOGGETTE A INCENTIVO) | INCIDENZA |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 6% |
PROGETTO PRELIMINARE | 15% |
PROGETTO DEFINITIVO | 25% |
PROGETTO ESECUTIVO | 20% |
RESPONSABILE DEI LAVORI | 3% |
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE | 5% |
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | 25% |
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO | 1% |
TOTALE | 100% |
3. Qualora nell'ambito delle singole prestazioni di cui alla Tab. "A" pur svolte all'interno occorresse avvalersi di prestazioni specialistiche esterne quali ad esempio rilievi, relazione geotecnica-geologica, progettazioni strutturali o impiantistiche, consulenze, ecc..., le quote parti corrispondenti a tali prestazioni calcolate con riferimento alle tariffe professionali, costituiscono economie.
Le prestazioni specialistiche esterne di cui al precedente periodo si considerano economie limitatamente al peso che esse hanno all’interno di ogni singola voce di cui alla Tabella “A” (lavori pubblici), da valutare preventivamente a cura del Responsabile del procedimento in relazione alla complessità della prestazione esterna.
In via indicativa e in assenza di una più analitica determinazione per il singolo lavoro pubblico, le percentuali di riduzioni da applicare alle voci “progetto definitivo” e “progetto esecutivo” per prestazioni esterne sono indicate in:
a) progetti strutturali, ove necessari 20%
b) progetti impiantistici, ove necessari 20%
c) relazioni geologiche 2%
d) rilievi topografici e accatastamenti 5%
4. Nel caso degli atti di pianificazione di cui al comma 4 dell’art. 2 il calcolo della tariffa professionale sarà elaborata con riferimento alle sole prestazioni effettivamente prestate dal personale interno, non comprendendo eventuali prestazioni non espletabili con personale interno e affidate con determina a parte a professionisti esterni, quali relazioni geologiche, rilievi topografici , rilevazioni particolari ecc.
5.Nel caso in cui almeno tre delle attività soggette all’incentivo di cui alla Tabella A (tra cui vi sia il progetto definitivo) vengano affidate per intero a soggetti esterni, al responsabile del procedimento è attribuito comunque un incentivo pari 30% (trenta per cento) dell’ammontare totale del fondo incentivante.
6. Nel caso in cui per la realizzazione di un’opera pubblica o di un atto di pianificazione l’amministrazione intenda svolgere delle prestazioni previste all’art. 18 della Legge 109 col proprio ufficio tecnico congiuntamente a quello di altri enti, la quantificazione e la ripartizione dell’incentivo di cui al presente regolamento sarà stabilita in accordo tra gli enti pubblici interessati a mezzo di apposito atto approvato dai rispettivi organi esecutivi.
7. In sede di bilancio di previsione le somme di cui al c.1 lett. a) e le somme di cui al c. 1 lett. b) confluiscano figurativamente nel fondo incentivante la produttività di cui all’art.15 comma 1 lett.k del CCNL 1998/2001, ma vengono accantonate nei quadri economici dei singoli progetti.
8. L’incentivo di cui al comma 1 e conseguentemente tutte le somme assegnate ai dipendenti comunali ai sensi del presente Regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
9. Tutti i riferimenti alle norme nazionali o regionali vigenti in ordine alla costituzione e ammontare dell’incentivo, alle attività tecniche ammesse all’incentivo e alla suddivisione degli oneri accessori connessi alle erogazioni si intendono automaticamente modificati ed accordati alla eventuale modifica della suddetta normativa di riferimento.
ART. 4
Soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo
Individuazione delle figure di cui alle voci di Tab. "A" e di quelle incaricate della redazione degli atti di pianificazione
1. Si nomina, di norma prima della fase di predisposizione dei progetti preliminari di opere pubbliche, un responsabile del procedimento nell’ambito del proprio organico, in possesso dei requisiti fissati dall’art.7 del D.P.R. 554/99.
Analogamente si procede nel caso di necessità di predisposizioni di varianti o atti di pianificazione generale ed attuativa.
2. Il responsabile del Settore LL.PP. per ogni opera o lavoro pubblico previsto negli atti di programmazione e relative variazioni e in accordo ad essi determina, con proprio provvedimento:
a) l'attribuzione al personale assegnato al settore degli incarichi di cui alla TAB "A" che possono essere svolti all'interno dell'ufficio;
b) le attività, con riferimento alla TAB. "A", che saranno affidate all'esterno, nonché le attività specialistiche di cui all'art. 3, c.3;
c) l'assegnazione, in considerazione della complessità o dell'entità del lavoro, agli incaricati di cui alla lett. a), di uno o più collaboratori scelti fra il personale in forza al Settore o Settori attinenti; in questi casi dovranno essere espressamente indicati i compiti dei collaboratori.
3. Il responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente per ciascun atto di pianificazione previsto negli atti di programmazione e relative variazioni, la cui redazione sia stata, negli stessi atti di programmazione (P.O.G. o altri atti anche impliciti), prevista all'interno dell'ufficio, determina con proprio provvedimento:
a) l'attribuzione al personale in forza al Settore degli incarichi relativi alla redazione dei singoli atti di pianificazione;
b) le prestazioni specialistiche da affidare all'esterno;
c) l'assegnazione, in considerazione della complessità o dell'entità del lavoro agli incaricati di cui alla lett. b) di uno o più collaboratori scelti fra il personale in forza al Settore o Settori attinenti, in questi casi dovranno essere espressamente indicati i compiti dei collaboratori.
4. In via eccezionale possono essere affidati compiti di collaborazione a dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri settori previo parere favorevole dei responsabili interessati.
5. Ad uno stesso dipendente possono essere affidati più incarichi; dovrà, comunque, compatibilmente con la dotazione organica effettiva e le capacità professionali esistenti all'interno, essere osservato un principio di rotazione.
6. In caso di comportamenti omissivi o di inerzia nello svolgimento degli incarichi ricevuti da parte degli incaricati o dei loro collaboratori, il Capo Settore può adottare provvedimenti motivati di revoca previa messa in mora.
7. Il provvedimento di revoca comporta l'automatica esclusione dalle liquidazioni delle quote spettanti in relazione all'incarico oggetto della revoca.
ART. 5
Ripartizione del fondo
1. I responsabili dei Settori LL.PP. e Urbanistica nei propri provvedimenti, con cui attribuiscono al personale interno gli incarichi e individuano i loro collaboratori, dovranno indicare per ciascun nominativo le percentuali spettanti a ciascuno sulla base dei seguenti criteri:
A) Per le opere e i lavori pubblici saranno attribuite per intero agli incaricati le percentuali di cui alla TAB. "A" relativamente alle prestazioni svolte all'interno qualora non si siano avvalsi di collaboratori.
In caso si siano avvalsi di collaboratori una quota parte delle % di cui alla TAB "A" sarà riservata ai collaboratori. La quota destinata ai collaboratori può arrivare fino ad un massimo del 35% delle corrispondenti voci della TAB "A". L'entità della quota parte da destinare ai collaboratori e la suddivisione fra i medesimi è stabilita dal Capo Settore nei provvedimenti di cui all'art. 4 comma 2 in ragione del lavoro richiesto e in osservanza delle indicazioni di cui alla Tabella B allegata.
B) Per gli atti di pianificazione redatti all’interno al responsabile del procedimento spetterà il 5% e all’incaricato il 95% qualora non si sia avvalso di collaboratori.
Qualora gli incaricati della redazione degli atti di pianificazione siano più di uno la % del 95% va suddivisa e nel proprio provvedimento di cui al comma 1 il Capo Settore deve indicare la quota spettante a ciascuno in ragione del lavoro richiesto.
Qualora l’incaricato o gli incaricati si siano avvalsi di collaboratori una quota parte fino ad un massimo del 35% va ripartita fra i collaboratori. L’entità della quota parte da destinare ai collaboratori e la suddivisione è stabilita dal Capo Settore nei provvedimenti di cui all’art. 4 comma 3, in osservanza delle indicazioni di cui alla Tabella C allegata.
ART. 6
Liquidazione delle quote
1. Alla liquidazione delle quote del fondo di cui all’art. 3 si procede come segue:
a) per le quote spettanti ai progettisti, coordinatori per la progettazione e loro collaboratori dopo l’appalto dei lavori.
b) per le quote spettanti ai direttori dei lavori, responsabili lavori, collaudatori, dopo l’approvazione del certificato dell’avvenuto collaudo.
c) per le quote spettanti al Responsabile del procedimento: 50% dopo l’appalto dei lavori, il 50% al collaudo definitivo approvato.
2. Alla liquidazione del fondo costituito dal 30% della tariffa professionale degli atti pianificatori si procede:
a) per le quote spettanti ai progettisti ed ai loro collaboratori: 70% ad avvenuta adozione, 30% ad avvenuta approvazione degli enti sovraordinati;
b) le quote spettanti ai responsabili del procedimento, con le stesse percentuali e modalità di cui alla lettera a).
c)nel caso di procedimento di approvazione che si conclude con atto interno alla amministrazione comunale: 100% ad avvenuta approvazione.
3. Sono comunque fatte salve le disposizioni per progettazione interrotta di cui all’art. 9.
4. Alla liquidazione dei compensi provvede il settore tecnico competente con apposita determina sulla base degli atti di nomina dei beneficiari, la causale del beneficio, le modalità di calcolo del compenso e la fase realizzativa a cui si riferisce la liquidazione.
ART. 7
Copertura Assicurativa
1. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, questi devono essere muniti a loro volta di polizza a loro carico adeguata ai sensi della vigente normativa.
ART. 8
Modalità di svolgimento delle attività soggette ad incentivo
1. Le attività soggette ad incentivo dovranno essere svolte di norma negli uffici comunali durante l’orario di lavoro ordinario, fatti salvi i casi in cui sia necessario, in conseguenza della tipologia della prestazione ( es. direzione lavori), lo svolgimento fuori dall’orario ordinario.
2. Le attività soggette ad incentivo dovranno essere espletate di norma utilizzando i locali e le attrezzature tecnico-informatiche dell’amministrazione, salvo casi particolari da disciplinare formalmente; inoltre le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni strettamente indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.
ART. 9
Interruzione della progettazione in genere
1. Nel caso si interrompa l’iter progettuale di un’opera prevista o di un lavoro dal piano degli investimenti e successive modificazioni, non per causa dipendente dal progettista o dal nucleo di progettazione, l’Amministrazione Comunale liquiderà il compenso dovuto in relazione alle progettazioni regolarmente approvate.
2. Nel caso si interrompa l’iter progettuale di un atto di pianificazione previsto negli atti di programmazione e successive variazioni per cause non dipendenti dai tecnici incaricati, l’Amministrazione Comunale liquiderà comunque il compenso dovuto in relazione alle parti effettivamente svolte entro 3 mesi dalla loro consegna.
ART. 10
Norme finali e transitorie
1. Si dà atto che le modalità e criteri di ripartizione del fondo stabiliti nel presente regolamento potranno essere adeguati a seguito di chiarimenti legislativi o indirizzi giurisprudenziali consolidati, oppure in funzione di quanto emergerà in sede di contrattazione decentrata, fermo restando che tutti i riferimenti alle norme nazionali o regionali vigenti in ordine all’ ammontare dell’incentivo, alle attività tecniche ammesse all’incentivo e alla suddivisione degli oneri accessori tra dipendente e amministrazione connessi alle erogazioni si intendono automaticamente modificati ed accordati alla eventuale modifica della suddetta normativa di riferimento, senza necessità di una immediato aggiornamento del presente regolamento.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO INCENTIVI L. 109/94
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
TABELLA B: Ripartizione dell’incentivo tra i vari soggetti
SOGGETTI | QUOTA PARTE INCENTIVO | |
Responsabile del procedimento | Min 6%-Max 30% | |
Incaricato/i alla progettazione/d.l./collaudo ecc. | Secondo le % di cui alla tabella A | |
Collaboratori tecnici eventuali | Max 35% | complessivamente Max 35% |
Collaboratori amministrativi eventuali | Max 25% |
SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE
TABELLA C: Ripartizione dell’incentivo tra i vari soggetti-
SOGGETTI | QUOTA PARTE INCENTIVO | |
Responsabile del procedimento | 5% | |
Incaricato/i all’atto di pianificazione | Max 95% | |
Collaboratori tecnici eventuali | Max 35% | complessivamente Max 50% |
Collaboratori amministrativi eventuali | Max 25% |
Definizioni:
Ufficio Tecnico:
Nella definizione di Ufficio Tecnico sono ricompresi il Settore LL.PP.-PATRIMONIO ed il Settore URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE.
Responsabile del procedimento:
Si identifica generalmente nel Capo Settore, ed è il soggetto che interviene mediante l’espletamento di tutte le attività di proposta, verifica, accertamento, coordinamento, legittimazione, sovraintendenza e controllo ad esso demandati da leggi e regolamenti. Egli può assumere anche la funzione di incaricato alla progettazione/pianificazione, da solo o unitamente ad altri soggetti appositamente nominati.
Incaricato/i all’atto di pianificazione/progettazione/d.l./collaudo ecc.
Si identificano nel personale tecnico di categoria D abilitati alla progettazione, i quali redigono gli atti soggetti ad incentivo coordinando l’attività dei collaboratori eventualmente assegnati e assumendosi la responsabilità tecnica di quanto prodotto.
Collaboratori tecnici
Si identificano nel personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc…) che interviene nella redazione del progetto/d.l./atto pianificazione attraverso la predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, ecc) la partecipazione alla definizione delle scelte pianificatorie, le rilevazioni, le indagini necessarie in ausilio all’incaricato.
Collaboratori amministrativi
Si identificano nel personale amministrativo che collabora nella redazione del progetto/atto mediante l’attività amministrativa, le ricerche d’archivio e la predisposizione degli atti istruttori per le parti e gli espletamenti in cui non necessita una specifica competenza tecnico-professionale.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE ICI
Art. 1 – Ambiti di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/01/1999 e s.m, ai sensi dell’art. 3 comma 57 della legge 662/96 e dell’art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs 446/97 a favore del personale dell’Ufficio Tributi dell’Ente impegnato nell’attività di liquidazione ed accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Il presente Regolamento persegue la finalità di incentivare l’attività di accertamento e di liquidazione dell’ICI da parte dei dipendenti addetti all’Ufficio Tributi, al fine di potenziare, attraverso la destinazione dei predetti incentivi, la produttività, l’efficienza e l’efficacia del Servizio Tributi.
3. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di “Ufficio Tributi” del Comune di Longiano il personale del Settore Finanziario/Tributario, nonché le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altri settori dell’ente, eventualmente assegnato anche temporaneamente all’Ufficio Tributi in qualità di collaboratore nell’attività di liquidazione ed accertamento dell’ICI.
Art. 2 – Destinazione del fondo
1. Il fondo di cui all’articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente in qualità di collaboratore, dell’Ufficio Tributi del Comune di Longiano. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d’imposta, anche se titolare di posizione organizzativa, e gli altri dipendenti dell’Ufficio con mansioni di liquidazione e accertamento dell’evasione ICI, in proporzione al tempo dedicato alle attività sopra menzionate.
2. Tale fondo va a confluire nelle risorse che l’Ente destina annualmente alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
Art. 3 – Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell’evasione ICI
1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari a 3,70% delle somme regolarmente riscosse nell’anno precedente e altresì non contestate, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI, al netto di sanzioni e interessi.
2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell’Ufficio Tributi nell’ambito delle seguenti percentuali:
- responsabile d’imposta 25%
- personale dell’ufficio addetto all’accertamento 60%
(attività istruttoria, indagini catastali, immissione e bonifica dati, comunicazione agli utenti, ricevimento pubblico, gestione procedimento accertamento compreso eventuale contenzioso)
- collaboratori amministrativi 15%
(indagini collaterali, attività immissione dati ed altre attività di natura meramente amministrativa)
TOTALE 100%
Nel caso in cui venga eventualmente assegnato, anche temporaneamente, personale amministrativo o tecnico di altri settori, a questo spetterà una percentuale pari al 10% che verrà detratta dalla percentuale spettante al personale addetto all’accertamento.
3. Al responsabile d’imposta che collabora anche alle altre attività di accertamento e liquidazione spetta, oltre alla percentuale d’incentivo a lui destinata, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all’accertamento.
4. Il personale tecnico, per avere diritto alla corresponsione della quota di incentivo, deve espressamente essere assegnato all’ufficio tributi, anche temporaneamente, con un atto del capo settore in cui si specifica il tempo di assegnazione e le mansioni svolte relative all’accertamento catastale dei beni oggetto del controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell’evasione.
5. I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa.
6. La determina di ripartizione e di liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Settore Finanziario, è unica per l’anno di riferimento e, di norma è perfezionata entro il mese di aprile dell’anno successivo.
7. Le somme che costituiscono il fondo sono considerate al netto degli oneri riflessi a carico del Comune.
8. La somma liquidabile ad ogni persona che partecipa alla ripartizione del fondo relativo agli incentivi ICI non può essere annualmente superiore a €. 4.648,00 e complessivamente non può essere mai superato il tetto di euro 5.000,00.