CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1
Definizioni
In aggiunta ai termini e alle espressioni definite nelle clausole del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati assumono il significato attribuito, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
Le Parti concordano nel riportare, di seguito, la definizione di alcuni termini utilizzati nel Contratto e negli altri documenti collegati.
SiGRADE SiGRADE S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0, Codice Fiscale, partita IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma 02499380349, R.E.A. 243617, capitale sociale Euro 120.000,00 i.v., in persona del suo Direttore Generale;
Cliente SiGRADE S.p.A.;
Clienti di SiGRADE i clienti a cui SiGRADE eroga i propri servizi;
Condizioni Generali il presente documento;
Condizioni Particolari il documento normativo che regola il rapporto contrattuale tra le Parti in modo specifico e caratterizzante l’attività richiesta al Fornitore. Le Condizioni Particolari contengono previsioni in aggiunta alle Condizioni Generali;
Contratto indica l’insieme di tutti i documenti regolanti il rapporto tra le Parti; sono parti del Contratto: le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari e gli Allegati delle stesse;
Fornitore il Fornitore indicato nel Contratto;
Parti indica il Fornitore e il Cliente;
Personale indica tutto il personale regolarmente assunto dal Fornitore e/o lavoratori terzi vincolati da forme di collaborazione conformi alla normativa di tempo in tempo vigente.
Art. 2
Prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle attività e dei servizi e/o di fornitura dei prodotti
2.1. I servizi e/o i prodotti forniti dal Fornitore sono specificati nel Contratto.
2.2. Il Fornitore realizzerà/fornirà i prodotti e/o i servizi affidati a regola d’arte, con propria organizzazione di mezzi, svolgendo ogni attività necessaria, in piena autonomia e con gestione a proprio rischio.
2.3. Il Fornitore rispetterà le procedure, gli standard di qualità e le caratteristiche tecniche suggerite dalla normale prassi degli affari relativamente ad attività quali quelle oggetto del servizio e/o del prodotto, nonché si obbliga ad eseguire questi ultimi con diligenza, professionalità, competenza e con la massima efficienza, muovendosi in conformità con le eventuali indicazioni di SiGRADE e nel rispetto di ogni previsione del Contratto, della legge e di ogni regolamento o disposizione anche amministrativa applicabile, anche in riferimento alla normativa sul diritto d’autore e in materia di protezione dei dati personali.
2.4. Il Fornitore garantisce di essere legittimo titolare e di essere in possesso dei regolari diritti di licenza d’uso del software da esso eventualmente utilizzato per dare esecuzione al Contratto.
2.5. Nessun rapporto diretto intercorrerà tra SiGRADE ed il Personale del Fornitore e quindi nessun potere di controllo SiGRADE potrà esercitare nei confronti dello stesso così come nessun potere disciplinare né di qualsiasi altro genere.
2.6. Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici di SiGRADE. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo
restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore.
2.7 Il Fornitore si impegna al rispetto di quanto definito nei documenti Manuale della Sicurezza messo a disposizione da SiGRADE.
Art. 3
Subappalto/Cessione del contratto
3.1. Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso scritto di SiGRADE, affidare - totalmente o parzialmente – a terzi l’esecuzione di uno dei servizi indicati nel Contratto. Qualora il Fornitore voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà comunicare a SiGRADE in via preventiva per iscritto il nominativo del subfornitore. Qualora vi sia stato il consenso scritto di SiGRADE, il Fornitore che si avvalga di terzi dovrà pretendere da questi ultimi l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto. In ogni caso di subappalto autorizzato da SiGRADE, il Fornitore rimarrà obbligato in via principale, e comunque in solido, con il subfornitore, nei confronti di SiGRADE per la corretta esecuzione delle attività subappaltate e per l’osservanza di tutti gli obblighi gravanti per legge sul subappaltatore. È espressamente vietato al subappaltatore di subappaltare a sua volta, in tutto o in parte, a terzi l’esecuzione di uno dei servizi indicati nel Contratto.
3.2. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto di SiGRADE. Xxxxx restando quanto sopra, nel caso in cui il Fornitore dovesse cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, è espressamente convenuto che questo rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto cessionario.
3.3. Il Fornitore non potrà cedere il credito/i derivante/i dal Contratto senza il previo consenso scritto di SiGRADE. La cessione del credito/i sopra detta dovrà riguardare unicamente prestazioni effettivamente erogate.
3.4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3. precedenti, SiGRADE avrà il diritto di risolvere il Contratto per grave inadempimento del Fornitore ex articolo 1456 c.c..
Art. 4
Termine di inizio e di ultimazione dei prodotti e/o dei servizi
I prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere iniziati, ultimati e consegnati nei termini indicati in Contratto; termini che fin d’ora, dovranno essere intesi come essenziali.
Art. 5
Corrispettivo
5.1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi e/o la realizzazione dei prodotti oggetto del presente Contratto è determinato sulla base di una valutazione delle attività commissionate ed è indicato nel Contratto.
5.2. SiGRADE ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna definitiva nei termini pattuiti del prodotto e/o del servizio.
5.3. L'importo indicato nel Contratto si intende fisso ed invariabile e remunerativo - salvo altra indicazione indicata o allegata - delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile per fornire, eseguiti a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente Contratto.
5.4. I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo sono specificati nel Contratto. I pagamenti avverranno esclusivamente dietro presentazione di fattura. Alle fatture sulle quali deve essere presente il riferimento di contratto indicato da SiGRADE, deve essere allegata eventuale documentazione giustificativa e, se richiesta, eventuale copia dei documenti indicati nei singoli contratti particolari (es. verbali, rapporti, moduli di consegna, etc.) sottoscritti dalle parti.
Art. 6
Responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi e/o dei prodotti e inadempienza
6.1. Il Fornitore risponderà verso SiGRADE per qualsiasi inadempienza da lui derivante nella erogazione dei servizi e/o nella realizzazione del prodotto/i, nonché delle eventuali penali previste nel Contratto.
6.2. Il Fornitore risponderà verso SiGRADE per il mancato rispetto dei Livelli di servizio (SLA) previsti nel Contratto nella erogazione dei servizi. 6.3.
In caso di ripetute inadempienze e/o ritardi nell’erogazione dei servizi e/o ritardi nella realizzazione del prodotto/i, fatto salvo il risarcimento del danno, viene riconosciuta a SiGRADE la facoltà di:
- sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti connessi a quel servizio/i e/o a quel prodotto/i;
- accettare le prestazioni non corrette o non complete effettuando una corrispondente riduzione dei corrispettivi dovuti, che tenga conto delle spese affrontate per ovviare agli inadempimenti ed ai danni subiti;
- eseguire direttamente o far eseguire da terzi le prestazioni non corrette addebitando al Fornitore tutti i costi diretti o indiretti;
- risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto di SiGRADE al risarcimento del danno, qualora entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione il Fornitore non abbia conformato l’esecuzione del servizio e/o la realizzazione del prodotto/i alle condizioni contrattuali.
Art. 7
Penali per ritardata ultimazione dei lavori
7.1. Qualora i prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto non fossero ultimati entro il termine indicato, il Fornitore sarà obbligato al pagamento di una penale per ritardo così come indicata nel Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Qualora, a seguito della scadenza del termine essenziale previsto nel Contratto ex art. 1457
c.c., SiGRADE non sia interessata a fissare un nuovo termine per esigerne l’esecuzione, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7.2. Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di saldo finale e, in generale, su qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti della SiGRADE.
Art. 8
Assicurazione
8.1. Il Fornitore dichiara di aver stipulato con una primaria Compagnia Assicurativa una
polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi derivanti dal presente Contratto, compresa la responsabilità civile terzi (RCT/RCO) e civile professionale (RCP) del Fornitore, del Personale e dei sub-contraenti per eventuali danni arrecati a terzi, a SiGRADE e/o al personale di quest’ultima, con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti di SiGRADE. Su richiesta di SiGRADE, il Fornitore consegnerà a SiGRADE certificazione attestante la predetta polizza assicurativa, garantendo in ogni caso a SiGRADE la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla Compagnia Assicurativa.
8.2. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 che precede SiGRADE potrà chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 9
Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
9.1. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile e a quelli già regolati nelle presenti Condizioni Generali sub artt. 3.4, 6.3, 7.1, 8.2, SiGRADE potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax e/o PEC, da
inviarsi all’indirizzo del Fornitore, la risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) violazione degli obblighi di riservatezza;
b) violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
c) grave violazione di quanto previsto nel Codice Etico;
d) violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.
9.2. In caso di eventi incidenti negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, debitamente dimostrati e tali da porre in evidente pericolo l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti nel Contratto, ovvero in caso di sottoposizione del Fornitore ad una procedura fallimentare o ad un qualsiasi altro procedimento previsto dal
X.X. x. 000/0000, XxXXXXX potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax o PEC, al Fornitore.
Art. 10
Facoltà di recesso
10.1. SiGRADE si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori.
10.2. In caso di recesso da parte di SiGRADE, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle sole opere e servizi fino a quel momento realizzati, documentati e approvati da SiGRADE.
Art. 11
Banche Dati
11.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di SiGRADE la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno
escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
11.2. Il Fornitore durante la vigenza delle presenti Condizioni Generali è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
11.3. Il Fornitore non potrà fare copia delle banche dati di SiGRADE salvo espressa autorizzazione scritta di quest’ultima. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
11.4. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Fornitore dovrà restituire alla SiGRADE le banche dati (e/o dovrà distruggerle) qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, SiGRADE invierà richiesta scritta di riconsegna (e/o di distruzione) che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a SiGRADE di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 12
Sistema informativo
12.1. SiGRADE è e rimarrà esclusivo titolare di ogni diritto d’autore sul Sistema Informativo SiGRADE e su ogni altra opera intellettuale (analisi funzionale e/o tecnica, relazione, progetto, documentazione, programma, banca dati, ecc.) o invenzione dal medesimo prodotta. Il Fornitore, senza il preventivo assenso di SiGRADE, non potrà asportare, copiare, scaricare nessun programma a qualunque titolo presente o comunque in uso presso SiGRADE, salvo che non sia di sua proprietà.
12.2. Il Fornitore, ove ne abbia avuto conoscenza, si impegna per sé e per i propri dipendenti e eventuali subappaltatori a comunicare tempestivamente a SiGRADE la
sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, dei programmi software del Sistema Informativo SiGRADE. Alla scadenza del rapporto instaurato il Fornitore dovrà restituire a SiGRADE tutta la documentazione di quest’ultima e non potrà conservare copia, ove ciò non sia strettamente necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria.
Art. 13
Sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale
13.1. Il Fornitore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al puntuale rispetto delle normative in tema di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.
13.2. Il Fornitore si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro.
13.3. In particolare, il Fornitore si obbliga a:
- impartire ordini e istruzioni al Personale per ogni attività che assuma o possa assumere, anche solo potenzialmente, aspetti di pericolosità;
- fornire al Personale un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle attività svolte e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- esigere che il Personale utilizzi le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione, individuali e collettivi;
- assicurare contro gli infortuni il Personale adibito all’espletamento dell’oggetto del Contratto;
- non conferire deleghe in tema di sicurezza sul lavoro a soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
13.4. Nel caso di forniture impiantistiche, strutturali e attrezzature, il fornitore si obbliga a produrre su richiesta di SiGRADE, anche successivamente al perfezionamento del singolo contratto, ulteriore documentazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di sottoporre i beni oggetto della fornitura ad indagini campione presso consulenti di fiducia di SiGRADE al fine di verificare la conformità alle normative vigenti.
Art. 14
Obbligo di riservatezza
14.1. Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “Informazioni”), trasferite da SiGRADE al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
14.2. Il Fornitore si impegna, per sé e per il proprio Personale di cui si avvarrà per l'esecuzione del presente Contratto a conservare, anche dopo la cessazione di efficacia dello stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o Informazione che gli stessi avessero ad apprendere in occasione della realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto.
14.3. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente Contratto, per un periodo non superiore a 3 anni, e in ogni modo fino a quando le relative Informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio. È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente Contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
14.4. Alla scadenza del Contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le Informazioni/dati qualunque sia la forma o il supporto che li contiene. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, SiGRADE invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a SiGRADE di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 15
Protezione dati personali
15.1. Le Parti si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza di cui al Contratto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in particolare del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione
dei dati personali, nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, con riguardo, inter alia, al Provvedimento del Garante n. 192 del 12 maggio 2011, in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie e al Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 in materia di Amministratore di Sistema.
15.2. Le Parti tratteranno reciprocamente i rispettivi dati personali in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L’informativa dovuta in base alla normativa vigente è conosciuta dalle Parti, le quali si impegnano a non trattare dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto e per finalità diverse da quelle strettamente necessarie ai fini del Contratto e connesse agli obblighi di legge. In base a detta informativa, il Fornitore conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
15.3. Le Parti convengono che i dati personali, anche di terzi, reciprocamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito e in esecuzione del presente Contratto, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza previste
dalla medesima normativa, per le finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività delle Parti stesse.
15.4. Le Parti concordano che, ferme restando tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in relazione al tipo di trattamento che sarà effettuato, potranno alternativamente:
A) nominare incaricati (o persone autorizzate) al trattamento.
A tal fine, il Fornitore sarà tenuto e si impegna quindi a consegnare ai soggetti che tratteranno i dati medesimi la nomina a incaricato al trattamento, ed a consegnare a SiGRADE, dietro richiesta, copia delle stesse nomine, sottoscritte per accettazione, e/o l’elenco aggiornato dei soggetti nominati incaricati al trattamento. Il Fornitore si impegna altresì ad adottare e rispettare policy in materia di trattamento dei dati personali che assicurino un livello di protezione conforme a quello previsto dalla normativa vigente ed a collaborare con SiGRADE al fine di consentire a quest’ultima di rispettare le previsioni di legge, fornendo prontamente a SiGRADE ogni informazione che essa fosse a richiedere in relazione al rispetto delle previsioni della normativa vigente. Il Fornitore si impegna a rispettare, nel caso sia nominato incaricato con mansioni di amministratore di sistema, il Provvedimento del Garante in data 27 novembre 2008, recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema;
B) nominare sub-responsabile.
SiGRADE, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali a ciò autorizzato, con separato atto, nomina il Fornitore sub-responsabile esterno del trattamento dei dati personali per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, in collegamento, ai fini ed in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Nell’atto di nomina sono analiticamente specificati: la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le
modalità di trattamento nonché le direttive impartite da SiGRADE e le soluzioni informatiche per il tracciamento delle operazioni in conformità al Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 192 del 12 maggio 2011.
15.5. In caso di violazioni degli obblighi di cui sopra da parte del Fornitore (ovvero di suo dipendente, consulente, collaboratore o incaricato a qualsivoglia titolo), ogni conseguente responsabilità rimarrà in via esclusiva a carico del Fornitore stesso che si impegna a tenere SiGRADE manlevata ed indenne da qualsivoglia onere, costo, spesa o perdita, danno (diretto o indiretto) che sia derivato alla stessa SiGRADE.
Art. 16
Codice Etico
16.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che SiGRADE ha adottato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01 un Codice Etico atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; documenti consultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
16.2. Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto.
Art. 17
Marchi e segni distintivi
Al di fuori delle ipotesi in cui non sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore non potrà utilizzare in alcun modo e per alcuna finalità i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità di SiGRADE e/o del Gruppo, senza il preventivo consenso scritto di SiGRADE e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.
Art. 18
18.1. Al
Audit
fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di
riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, e di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali, SiGRADE ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati. SiGRADE ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Esterni, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni.
18.2. SiGRADE, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, SiGRADE avrà facoltà di recedere dal Contratto. Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Art. 19
Gestione delle controversie
Entrambe le Parti coopereranno in modo efficace, efficiente e professionale nella risoluzione di eventuali conflitti, problemi o dispute che sorgessero durante lo svolgimento del Contratto o dopo la cessazione dello stesso rispetto a qualsiasi aspetto attinente realizzazione del Prodotto/all’erogazione del Servizio e/o dell'interpretazione del Contratto medesimo.
Le Parti, pertanto, esperiranno un tentativo di risoluzione amichevole come segue:
- all’insorgere di una controversia, la Parte interessata dovrà comunicare per iscritto all’altra l’inconveniente;
- i Responsabili del Progetto di entrambe le Parti dovranno incontrarsi al più presto e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal sorgere dell’inconveniente, al fine di avviare il processo di analisi dell’inconveniente, con lo scopo di identificare la
soluzione dello stesso;
- se neppure questo fosse sufficiente a risolvere l’inconveniente entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, le Parti potranno ricorrere al Foro competente previsto nelle Condizioni Generali.
Art. 20
Domicilio delle parti
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto si riterrà valida e, dunque, produttiva di effetti solamente se inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto a SiGRADE Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx PR,
- quanto al Fornitore presso la sede indicata nel Contratto,
ovvero al diverso indirizzo e numero di telefax e/o PEC che ciascuna delle parti potrà successivamente comunicare all’altra, con lettera raccomandata a.r..
Art. 21
Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 22
Foro esclusivo
In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Art. 23
Disposizioni finali
23.1. Il presente Contratto (comprensivo dei suoi allegati), che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, non potrà essere modificato se non per atto scritto, a pena di nullità.
23.2. In caso di conflitto interpretativo tra i vari documenti formanti il Contratto, le Condizioni Particolari (ed i suoi allegati) prevarranno sulle Condizioni Generali (ed i suoi allegati).
23.3. Tutti i termini e scadenze indicate nelle presenti Condizioni Generali e/o nelle Condizioni Particolari, devono intendersi come termini essenziali.
23.4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali sia invalida o non eseguibile, le clausole rimanenti continueranno ad essere valide ed eseguibili, ove non si tratti di clausola centrale ed essenziale. Le Parti potranno accordarsi, secondo buona fede, per sostituire la clausola invalida o non Prot. n. ……. del ……. eseguibile con un’altra che, relativamente agli effetti economici, risulti coerente con la comune volontà delle Parti e il più possibile conforme alla disposizione ritenuta invalida o non eseguibile.
23.5. L’eventuale tolleranza, da parte di uno dei contraenti, di comportamenti della controparte in violazione di quanto previsto dal presente Contratto, non implica alcuna rinuncia, da parte dello stesso contraente, né ai diritti che gli derivano dal presente Contratto, né alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
23.6. Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto debitamente firmato.
Collecchio, lì …………………..
SiGRADE S.p.A. Il Fornitore
Il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli: art. 9.2 “Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva”; art. 10 “Facoltà di recesso”; art. 23 “Foro esclusivo”.
Collecchio, lì ………………….. Il Fornitore