Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e la Fondazione del World Economic Forum relativo allo statuto della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera
Concluso il Entrato in vigore il
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
la Fondazione del World Economic Forum,
dall’altro,
considerata la decisione del Consiglio federale svizzero del 17 dicembre 2014 relati- va allo statuto della Fondazione del World Economic Forum,
riconosciuto che, dalla sua fondazione nel 1971, le attività del World Economic Forum si sono notevolmente sviluppate e che, in particolare tramite la sua riunione annuale a Davos, il World Economic Forum ha assunto una dimensione mondiale e ottenuto un ampio riconoscimento tra gli Stati e le organizzazioni internazionali nel suo campo di attività,
considerato che, conformemente allo statuto della Fondazione, la missione del World Economic Forum è di riunire i dirigenti del mondo degli affari, dei Governi, del mondo accademico e della società nel suo complesso in una comunità che operi per il miglioramento dello stato del mondo,
constatato che il World Economic Forum, guidato dai principi della neutralità, dell’imparzialità e dell’integrità e dedito a un approccio che prende in considerazio- ne tutte le parti coinvolte, è diventato uno dei principali organismi internazionali della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato che persegue scopi di interesse pubblico,
tenuto conto del desiderio del World Economic Forum di contribuire al ruolo della Confederazione Svizzera come luogo di dialogo nel quadro delle relazioni tra i Governi, i rappresentanti delle imprese, altri attori del mondo degli affari e della società civile in generale,
desiderosi di confermare in un accordo lo statuto della Fondazione del World Eco- nomic Forum in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
RS ..........
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2015–...... 1
Privilegi e immunità. Accordo con la Fondazione del World RU 2015 Economic Forum
Art. 1 Capacità giuridica
Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera della Fon- dazione del World Economic Forum, fondazione di diritto svizzero costituita nel 1971, denominata qui di seguito World Economic Forum.
Art. 2 Libertà di azione
1 Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà di azione del World Economic Forum.
2 Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di di- scussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
Art. 3 Regime fiscale
1 Il World Economic Forum è esonerato dall’imposta federale diretta conformemen- te all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.
2 La Cassa pensioni del World Economic Forum è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e le donazioni conformemente all’articolo 80 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), nella misura in cui i suoi redditi e gli elementi del suo patrimonio siano destinati esclusivamente alla previdenza professionale.
Art. 4 Libera disposizione dei fondi
Il World Economic Forum può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari nonché disporne libe- ramente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 5 Personale straniero
Il Consiglio federale svizzero esonera il World Economic Forum dalle condizioni di ammissione degli stranieri stabilite dalla legge federale sugli stranieri, conforme- mente all’articolo 43 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa (OASA).
Art. 6 Cooperazione tra il World Economic Forum e la Confederazione
Il rafforzamento della cooperazione tra il World Economic Forum e la Confedera- zione sarà oggetto di un accordo separato tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il World Economic Forum, in linea in particolare con la politica dei buoni uffici della Svizzera e la promozione della politica svizzera di Stato ospite.
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Organizzazioni internazionali RU 2015
Art. 7 Prevenzione degli abusi
Il World Economic Forum e le autorità svizzere collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire abusi delle esenzioni e agevolazioni previste nel presente Accordo.
Art. 8 Sicurezza della Svizzera
1 È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.
2 Il World Economic Forum collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.
Art. 9 Assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero
Il World Economic Forum potrà avvalersi, all’uopo, dell’assistenza delle rappresen- tanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
Art. 10 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accor- do in seno all’amministrazione federale.
Art. 11 Composizione delle controversie
Le controversie tra le Parti del presente Accordo inerenti all’interpretazione o all’applicazione dello stesso sono composte mediante negoziati tra le Parti.
Art. 12 Revisione dell’Accordo
1 Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle Parti.
2 In tal caso, le due Parti concordano le modifiche che occorre apportare alle dispo- sizioni del presente Accordo.
Art. 13 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti con preavviso scritto di sei mesi.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Davos, il ..., in duplice copia, in lingua francese.
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Privilegi e immunità. Accordo con la Fondazione del World RU 2015 Economic Forum
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per la
Fondazione del World Economic Forum:
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