PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI COAGULAZIONE
All. 465/2014 – All. 2
PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI COAGULAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE
Indice
NORMATIVA CONTRATTUALE 3
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 3
2. QUALITA’ RICHIESTA 3
3. NORME DI RIFERIMENTO 3
4. DURATA DEL CONTRATTO 3
5. CLAUSOLA DI ADESIONE 3
6. PRESTAZIONE RICHIESTA 4
7. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO 5
8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 5
9. APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE 6
10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE 6
11. AGGIORNAMENTI 6
12. COLLAUDO 6
13. MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO 7
14. GARANZIE E SCADENZE 7
15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 7
16. CONSEGNE 7
17. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO 8
18. RICEVIMENTO DELLA MERCE 9
19. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA 10
20. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 10
21. PENALITA’ 11
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
23. CESSIONE E SUBAPPALTO 12
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12
25. FORO COMPETENTE 12
Allegato 1: Capitolato Tecnico
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NORMATIVA CONTRATTUALE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato speciale disciplina il contratto di fornitura di “sistemi analitici per l’esecuzione di test di coagulazione” occorrenti al Laboratorio Analisi della S.C. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologie dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata Azienda).
2. QUALITA’ RICHIESTA
Con la stipulazione del contratto l’Azienda si pone l’obiettivo di utilizzare dispositivi e apparecchiature di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo dell’attività svolta dal Laboratorio suindicato.
3. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente capitolato, dai suoi allegati, dal contenuto dell’offerta, dagli artt. 1678
c.c. e seguenti, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
L’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta inoltre all’osservanza del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia e del Codice Etico aziendale, disponibili sul profilo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx cliccando sul menù principale Lavora con Noi – Bandi e Gare. Per l’accesso ai reparti dell’Azienda e a tutte le aree del presidio (compresi i piani interrati) l’impresa è tenuta a osservare le procedure e i regolamenti interni, e al recepimento dell’Informativa Rischi Generale disponibile sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata quinquennale con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di 30 giorni. E’ comunque facoltà dell’Azienda protrarre la durata del contratto, decurtando per intero la quota relativa alla locazione e mantenendo solo la quota relativa all’assistenza tecnica per la strumentazione, per un periodo non superiore a 365 giorni dalla sua naturale scadenza.
E’ altresì facoltà dell’Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico-terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che l’Impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati.
5. CLAUSOLA DI ADESIONE
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Durante il periodo di vigenza del contratto, le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e le Fondazioni IRCCS di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all’acquisto dei dispositivi aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.
L’adesione da parte delle ASST e delle Fondazioni IRCCS potrà comportare un aumento non superiore al 100% (cento %) del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura.
Le Aziende coinvolte sono:
• ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
• ASST Fatebenefratelli Sacco
• ASST Santi Paolo e Xxxxx
• ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO
• ASST Nord Milano
• ASST Rhodense
• ASST Ovest Milanese
• ASST Melegnano e della Martesana
• ASST di Lodi
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
• Fondazione IRCCS Neurologico Xxxxx Xxxxx
• Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
• ASST di Monza
6. PRESTAZIONE RICHIESTA
L’Impresa dovrà garantire:
- la consegna e l’installazione delle apparecchiature offerte;
- l’aggiornamento e il servizio di assistenza full risk;
- la disponibilità ottimale di tutti i dispositivi;
- il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto;
- strumentazione completa, corredata di quanto occorrente per l’uso previsto nel presente capitolato;
- materiale e accessori di consumo, comprese le parti di ricambio per la manutenzione ordinaria (continua e periodica) e straordinaria, e quanto altro necessario per la completezza dell’indagine diagnostica;
- assistenza tecnica comprendente il trasporto, l’installazione, gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria urgente;
- l’informazione sul corretto ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. A tale scopo l’Impresa dovrà garantire la presenza di personale di adeguata qualificazione per l’assistenza tecnica, nonché l'aggiornamento periodico
degli operatori sanitari riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti;
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- la fornitura a proprio carico dei reattivi necessari per la ripetizione del test a risultato dubbio o errato in caso di malfunzionamento dello strumento o dei kit, oltre all’applicazione degli adempimenti previsti dalle procedure di vigilanza;
- la fornitura dei nuovi prodotti omogenei a quelli oggetto di gara richiesti dall’Azienda, con documentazione di provata necessità di ammodernamento, allo stesso prezzo di quelli offerti;
- la fornitura di prodotti diversi da quelli oggetto di gara, su richiesta espressamente autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda, allo stesso ribasso effettuato in gara sui prezzi del listino allegato all’offerta (in caso di ribassi differenziati, si terrà conto della media ponderata in base alle quantità);
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi;
- l’ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.
7. TIPOLOGIA E FABBISOGNO PRESUNTO
La tipologia, le caratteristiche specifiche e il fabbisogno dei beni sono indicati nell’Allegato 1 – Capitolato tecnico.
Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa vigente in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio per la rispettiva classe di appartenenza, in funzione della destinazione d’uso.
Tutti i dispositivi medico diagnostici in vitro forniti all’Azienda dovranno rispondere pienamente ai requisiti previsti dalla Direttiva 98/79/CE recepita con D.Lgs. 8 settembre 2000 n. 332 e successivi aggiornamenti, in deroga a tale disposizione e in via transitoria, limitatamente ai casi in cui i dispositivi diagnostici proposti siano gli unici disponibili in commercio.
I fabbisogni annuali sono indicativi dell’attuale trend dei consumi; l’Impresa dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall’Azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. Nel caso in cui, nel corso del contratto, il fabbisogno occorrente dovesse essere superiore a quello indicato nel capitolato tecnico, sarà facoltà dell’Azienda in funzione dell’entità dell’incremento dei consumi, procedere, previo accordo con l’Impresa, a una revisione dei prezzi.
L’Azienda potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte dell’Impresa possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
8. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Impresa introduca in commercio nuovi dispositivi (o nuove apparecchiature) analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall’Azienda, l’Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di introdurre, anche a titolo gratuito, modifiche agli impianti, senza formale preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dell’Azienda.
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In caso di aggiornamento/sostituzione di apparecchiature, dovrà essere garantito l’interfacciamento ai sistemi informatici senza alcun onere per l’Azienda.
9. APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE
L’Impresa dovrà concedere in locazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, la strumentazione occorrente all’esecuzione degli esami. Nella locazione dovranno essere compresi l’assistenza tecnica full risk omnicomprensiva (parti di ricambio e/o deteriorabili e/o di consumo necessarie per le manutenzioni), la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’effettuazione delle verifiche di sicurezza secondo le vigenti norme CEI, i corsi di addestramento, l’aggiornamento hardware e software e tutte le attrezzature necessarie e complementari all’esecuzione del servizio, interfacciamento con il sistema gestionale del Laboratorio compreso, la cui verifica di funzionamento sarà parte integrante del collaudo definitivo. Le apparecchiature dovranno essere dotate di connessioni compatibili con gli impianti e le reti esistenti.
Le apparecchiature e/o attrezzature dovranno essere conformi alle specifiche richieste e consentire il pieno soddisfacimento degli obiettivi prefissati con il loro utilizzo.
Tutte le apparecchiature/attrezzature dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle norme comunitarie vigenti all’atto della consegna; nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti richiesti dalle novità normative durante l’esecuzione del contratto.
In particolare l’Impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d’uso necessarie a evitare il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo durante l’utilizzo della strumentazione in dotazione.
In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, l’Impresa dovrà stipulare e mantenere in vigore, a sua cura e spese, una o più polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni cagionati a persone, animali o cose durante l’esecuzione del contratto o, comunque, per fatti riconducibili al materiale fornito o alla posa in opera, con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Con l’espressione “persone” si intendono i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile detenuto dall’Azienda o da altri.
10. SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Si rimanda all’allegato tecnico.
11. AGGIORNAMENTI
Si rimanda all’allegato tecnico.
12. COLLAUDO
Si rimanda all’allegato tecnico. Si ribadisce comunque che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
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13. MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO
La modifica del codice e/o confezionamento del dispositivo aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall’Impresa con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell’Azienda (S.C. Approvvigionamenti previo parere favorevole della S.C. Farmacia).
Naturalmente l’Impresa dovrà produrre la documentazione tecnica e le certificazioni riferite al nuovo articolo.
In caso di incremento del numero di dispositivi contenuti in una confezione, l’Impresa dovrà concedere una riduzione del prezzo di vendita.
In ogni caso l’Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.
14. GARANZIE E SCADENZE
I prodotti forniti dovranno possedere, alla data della consegna, un periodo di validità residua non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.
In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la S.C. Farmacia; in questo caso l’Impresa assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell’Azienda.
15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
L’Impresa dovrà assicurare un adeguato corso di istruzione per il personale utilizzatore e per il personale della S.C. Ingegneria Clinica, fornendo il relativo programma (argomenti, insegnanti…). I corsi, su richiesta dell’Azienda, dovranno essere programmati anticipando, se richiesto, la consegna di alcune apparecchiature per consentire lo svolgimento di tale attività. Per quanto riguarda il corso rivolto al personale della S.C. Ingegneria Clinica, al termine dello stesso dovranno essere rilasciati attestati di partecipazione con autorizzazione al primo intervento.
16. CONSEGNE
L’Impresa dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l’evasione dell’ordine. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dall’Azienda, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine della
S.C. Farmacia; eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore solari.
Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla S.C. Farmacia per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l’Impresa dovrà comunicare con nota scritta, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
✓ numero d’ordine emesso dall’Azienda e descrizione dispositivo
✓ periodo previsto di indisponibilità
✓ causa dell’indisponibilità
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Nelle situazioni di carenza sopra indicate l’Impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Azienda l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell’Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND e la dichiarazione di assenza di lattice.
Di regola, salvo diversa indicazione sui buoni d’ordine, la consegna dovrà essere effettuata, “a terra”, con mezzi propri (sponda idraulica e transpallet) presso:
• Magazzino di Farmacia presso Polo Logistico Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8,00 alle ore 14,00
I beni dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l’imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti.
Il documento di trasporto dovrà riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
− data e numero di ordine della S.C. Farmacia;
− luogo di consegna della merce.
Nello stesso documento o in apposita scheda allegata dovranno inoltre essere specificati:
− lotto di produzione;
− data di scadenza;
− numero di confezioni consegnate per ogni lotto.
Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione. L’Impresa dovrà segnalare tempestivamente alla S.C. Farmacia comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche…), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.
Con uguale tempestività dovranno essere segnalati ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti. L’Impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.
17. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO
Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, tra l’altro, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto.
Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.
Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità, ove previsto.
I confezionamenti primari e secondari devono riportare all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti e l’indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.
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Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità multiple di peso non superiore ai 20 Kg e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/08.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentata e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. In ogni caso l’Azienda non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico.
Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall’Impresa a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.
18. RICEVIMENTO DELLA MERCE
La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione; in particolare, per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell’intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.
L’Impresa dovrà predisporre una dichiarazione, redatta su carta intestata, di presa visione dei luoghi di consegna, che dovrà essere controfirmata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Azienda. Tale documento dovrà essere infine trasmesso alla S.C. Approvvigionamenti.
Per le operazioni di scarico del materiale l’Impresa è tenuta a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, transpallet) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda. Non verranno accettate consegne di materiali assemblati su bancali sovrapposti.
L’Impresa dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al quale voglia eventualmente affidare l’attività di consegna delle merci.
Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettuate le verifiche indispensabili (numero d’ordine, numero di colli consegnati), rilascerà ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all’ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l’Azienda che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro quarantotto ore, salvo particolari casi d’urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.
Nell’attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell’Impresa senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancato ritiro entro trenta giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all’Impresa in porto assegnato tramite corriere. Nel caso in cui l’Impresa non proceda alla sostituzione della merce contestata, nei termini sopra indicati, l’Azienda potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l’Azienda ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.
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19. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall’Impresa.
Il prezzo offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale e dovrà essere garantito anche dopo la scadenza del contratto, prima della stipulazione di un nuovo accordo negoziale, salvo quanto indicato nell’art. 4. Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzini dell’Azienda ed essere comprensivo di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell’IVA.
Per i prodotti omogenei non offerti che potranno essere richiesti dall’Azienda, dovrà essere garantita dall’Impresa la stessa percentuale di sconto sui prezzi del listino allegato all’offerta praticata in gara per i dispositivi aggiudicati.
In presenza di più percentuali di ribasso praticate in relazione ai diversi lotti di partecipazione, l’Impresa non potrà applicare ribassi inferiori alla media degli sconti praticati in gara sui propri prezzi di listino.
20. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione delle apparecchiature in locazione sarà trimestrale posticipata. Nel caso di collaudo dell’apparecchiatura nella seconda metà del mese, la fatturazione della locazione e assistenza full risk dovrà decorrere dal mese successivo.
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà
provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali.
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L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.
21. PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale danno, l’Azienda si riserva a sua discrezione e senza formalità di applicare le seguenti penali:
- 500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi o per il collaudo;
- 200 euro per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per la manutenzione;
- 1.000 euro per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell’offerta e nel presente CSA. Identica penale di 1.000 euro verrà applicata in caso di mancata o incompleta ricezione entro i termini della documentazione richiesta dall’Azienda, con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto.
Nel caso in cui la durata delle riparazioni superi le 24 ore solari o multipli di tale unità, verrà addebitata una quota pari al numero di giornate di fermo-macchina moltiplicato per l’importo di € 1.500,00.
Nel caso in cui si verificassero difformità documentabili e non giustificabili tra i test effettivamente eseguiti e la capacità dichiarata in offerta riguardo al numero di confezioni occorrenti all’esecuzione degli esami richiesti per ogni lotto, l’Azienda procederà a trattenere dalle fatture dell’Impresa il prezzo cadauno-confezione contenuto nel listino ufficiale depositato in gara, moltiplicato per il numero delle confezioni aggiuntive necessarie all’esecuzione dell’attività.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
▪ ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna o il collaudo della strumentazione;
▪ n. 3 ritardi nelle consegne o nell’esecuzione del servizio di assistenza;
▪ n° 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti;
▪ in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
▪ subappalto non autorizzato;
▪ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
▪ n° 3 consegne incomplete;
▪ n° 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti;
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▪ inosservanza del codice etico e del patto d’integrità di cui all’art. 3 (norme di riferimento);
▪ violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 (aggiornamento tecnologico) e 13 (modifica codice/confezionamento); La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
23. CESSIONE E SUBAPPALTO
Si rinvia alla normativa vigente in materia.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
25. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
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