ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Il Dipartimento di Scienze della Terra- “Sapienza” Università di Roma (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede e domicilio fiscale in Xxxx X.xx Xxxx Xxxx, 0 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
E
la Città Metropolitana di Roma Capitale (nel seguito denominata “Ente”) C.F. 80034390585 con sede e domicilio fiscale in Roma, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, Dott. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO
- che a partire dal 2005 l’Ente, all’epoca individuato come Provincia di Roma, ha avviato un programma di valutazione della suscettibilità da frana del proprio territorio;
- che negli anni successivi sono stati coperti settori distinti del territorio, per una superficie complessiva di oltre 1.000 Km2, pari a circa un quinto dell'intera estensione della attuale area metropolitana di Roma Capitale;
- che la conoscenza del territorio è presupposto fondamentale per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per uno sviluppo delle attività umane sostenibile e compatibile con l'ambiente naturale;
- che, nell’ambito delle attività di previsione prevenzione dei rischi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, risulta opportuno e razionale completare la valutazione sulla suscettibilità da frana, estendendolo a tutto il territorio metropolitano, integrando i risultati pregressi con i dati di nuova acquisizione;
- che i competenti Dipartimenti della Città Metropolitana di Roma Capitale (Dip. VI “Governo del territorio”; Dip. VII “Viabilità ed infrastrutture viarie”; Dip. VIII “Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica”) hanno formulato, in quanto titolari di compiti istituzionali connessi alla gestione di opere e infrastrutture, formale richiesta di collaborazione al Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” per attivare specifici programmi di previsione e prevenzione su vari temi, ed in particolare sulla valutazione della suscettività da frana del territorio metropolitano riguardo alla vulnerabilità di opere e infrastrutture di pertinenza dell’Ente;
- che appare fondamentale garantire un’omogeneità della metodologia scientifica dell'analisi territoriale;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore della valutazione della suscettibilità e pericolosità da frana e di previsione preliminare del rischio connesso;
- che le attività sopra descritte sono funzionali sia allo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile in capo alla Città metropolitana, sia allo sviluppo delle linee di ricerca applicata del Dipartimento;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Legge 241/90 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi, che sono ulteriormente dettagliati nell’Allegato Tecnico, di che costituisce parte integrante del presente accordo:
- Costruzioni di banche dati georeferenziate in ambiente GIS open source per la collezione di dati geo-ambientali riferiti al territorio metropolitano di competenza dell’Ente, ivi compresi i dati relativi alle porzioni del territorio già oggetto di valutazione di suscettibilità;
- Elaborazione di dataset geo-tematici a partire dalle informazioni raccolte ed archiviate negli appositi geodatabase di cui al punto precedente, anche al fine di armonizzare, in termini di risoluzione geometrica, le informazioni pregresse con quelle di nuova acquisizione;
- Sviluppo di una piattaforma WebGIS in ambiente open source per la condivisione dei dati in fase di elaborazione e per la successiva fase di disseminazione e diffusione dei risultati secondo le modalità previste dall’Ente;
- Implementazione di tecniche di statistica multivariata per la valutazione della predisposizione al dissesto per frana del territorio di competenza dell’Ente. In questo ambito saranno sperimentate, testate e validate diverse tecniche metodologiche, anche al fine di valutare quella che offre la migliore risposta in termini predittivi.
- Sperimentazione di tecniche GIS-based per la valutazione delle aree potenzialmente invase da frane a cinematica rapida.
- Applicazione di metodologie di overlay spaziale tra i risultati di cui ai punti precedenti e gli strati informativi relativi all’ubicazione di strutture e/o infrastrutture di interesse dell’Ente, al fine di valutarne l’esposizione al rischio da frana.
La collaborazione si articolerà per fasi come specificato nell’Allegato Tecnico.
ART. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate verrà attivato presso il Dipartimento un Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi dedicato agli specifici temi, da assegnare a soggetto idoneo da selezionarsi a cura del Dipartimento medesimo.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo. Il Dipartimento si impegna altresì a svolgere la supervisione scientifica ed il coordinamento del previsto Assegno di Ricerca.
ART. 4
L’Ente verserà al Dipartimento la quota complessiva di 30.000,00 € (euro trentamila/00), a copertura delle spese a sostegno delle attività di ricerca specificate nell’Allegato tecnico, con le seguenti modalità: € 15.000,00 alla conclusione della fase A; € 9.000,00 alla conclusione della fase B; € 6.000,00 al termine della fase C. Il tutto previa emissione dal parte del Dipartimento di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72.
Contestualmente per ciascuna fase verranno redatte e validate dai responsabili scientifici le relazioni previste al successivo articolo 9.
ART. 5
I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:
- per il Dipartimento, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
- per l’Ente, il Dott. Geol. Xxxxxxxx Xxxxxxx
ART. 6
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei risultati. Le parti convengono di organizzare congiuntamente, a conclusione del progetto, un convegno di presentazione dei risultati conseguiti.
ART. 7
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università o della Città Metropolitana di Roma Capitale per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e della Città Metropolitana di Roma Capitale.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 8
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.
ART. 9
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione e sui risultati parziali raggiunti a conclusione di ciascuna fase di attività, nonché una relazione conclusiva alla scadenza dell’accordo.
ART. 10
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 11
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L’utilizzo degli spazi della Xxxxxxxx xxxx disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 469/2010.
ART. 12
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 13
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 14
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione e le spese per l’imposta di bollo faranno carico alla parte richiedente.
ART. 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Roma, li 28 Dicembre 2017
L’ENTE IL DIPARTIMENTO
Il Dirigente del Servizio 3 Il Direttore del Dipartimento
del Dipartimento VI di Scienze della Terra
Dott. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
“Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).”