BRASILE
BRASILE
ACCORDO DI EMIGRAZIONE FRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE
ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE
Firma: Roma 9 dicembre 1960
Ratifica: legge 2 marzo 1965 n. 509
G.U. del 23 aprile 1963, n. 109 Entrata in vigore: 26 febbraio 1965
(omissis)
Previdenza Sociale Art. 37
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell’altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest’ultima.
Art. 38
Il Brasile e l’Italia concordano - entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi - di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli arte. 39 e 40.
1. Qualora l’emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terrà conto del periodi di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.
2. La concessione dei benefici di cui al presente articolo avrà luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.
Art. 39
La concessione delle prestazioni relative all’assicurazione malattia ai familiari dell’emigrato che rimangono nel Paese di origine avrà luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti Istituti del Paese di origine.
Art. 40
I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un’attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l’assistenza per la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l’invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.
Art. 41
Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un’attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti.
Paragrafo unico. – Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.
Art. 42
Xxx l’emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell’emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.
Art. 43
Le Autorità competenti dei due Paesi concorderanno le modalità di attuazione delle norme previste nel presente accordo in materia di previdenza sociale.
(omissis)