Linee guida per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto
Linee guida per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto
e per la comunicazione dei subcontratti
Appalti di lavori
S.C.R. Piemonte S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000, Xxxxxx (XX)
Sommario
1. PREMESSA 4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SUBAPPALTO 4
3. SUBAPPALTO, COTTIMO, SUB-CONTRATTO, CONTRATTO SIMILARE E LAVORATORI AUTONOMI 6
3.1 SUBAPPALTO 6
3.2 COTTIMO 7
3.3 CONTRATTI SIMILARI 8
3.4 SUB-CONTRATTI 9
3.4.1 FORNITURE CON POSA IN OPERA 10
3.4.2 NOLI A CALDO 12
3.5 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 12
3.6 LAVORATORI AUTONOMI 13
4. CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E DISTACCO DI MANODOPERA 13
4.1 CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE 13
4.2 DISTACCO DI MANODOPERA 14
5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE 14
5.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 15
5.1.1. PER TUTTI I SUBAPPALTI INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO RICHIESTO 15
5.1.2 SUBAPPALTI DI IMPORTO <150.000,00 16
5.1.3 SUBAPPALTI DI IMPORTO >150.000,00 16
5.2 ESAME E AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 17
5.2.1. Condizioni di cui alla procedura di gara 17
5.2.2. Quota subappaltabile o affidabile a cottimo 17
5.2.3. Divieto di subappalto “a cascata” 18
5.2.4. Possesso dei requisiti generali del subappaltatore 18
5.2.5. Qualificazione del subappaltatore 19
5.2.6. Ribasso praticato dall’Appaltatore 20
5.2.7. Tracciabilità dei flussi finanziari 20
5.2.8. Documentazione antimafia 21
5.2.9. Termini per il rilascio dell’autorizzazione 22
5.2.10. Conseguenze dell’assenza dell’autorizzazione 23
6. CONTROLLI IN CAPO AL DIRETTORE DEI LAVORI 23
7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AUTORIZZAZIONE 24
7.1. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 24
7.2. DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 25
7.2.1. Adempimenti in sede di emissione dei SAL 25
7.2.2. Pagamenti al subappaltatore 25
7.2.3. Certificato di Esecuzione dei Lavori (C.E.L.) 27
8. COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE 27
9. ADEMPIMENTI IN TERMINI DI SICUREZZZA 28
9.1. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 28
9.2. ESECUZIONE DI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN SPAZI CONFINATI 29
10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 30
11. ALLEGATI 30
1. PREMESSA
SCR Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.
L’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle opere in oggetto può avvenire soltanto mediante le procedure previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
L’appaltatore, successivamente alla stipulazione del contratto d’appalto, potrà richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione a subappaltare le categorie di lavori già precedentemente dichiarate in sede di offerta.
La Stazione Appaltante, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l’idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, rilascerà l’autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
Ai fini di cui sopra sono state redatte le presenti linee guida che hanno l’obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo, nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari al subappalto e quelle esonerate dall’obbligo autorizzativo e assoggettate alla sola comunicazione, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, per gli appalti regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le linee guida, unitamente a tutti i modelli ad esse allegati, sono disponibili sul sito web della Stazione appaltante e richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto posto a base di gara.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SUBAPPALTO
D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
X.X.XX. – Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016; aggiornate al X.Xxx. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;
D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai ensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” per le parti ancora in vigore;
D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”
Legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i. Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014,
n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003”;
D.P.R. 24 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” s.m.i.;
Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”;
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Deliberazione A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35;
Deliberazione A.V.C.P. 8 luglio 2010 n. 43;
Deliberazione A.V.C.P. 23 marzo 2011 n. 39;
Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013, n. 14;
Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013 n. 13;
Determinazione A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12;
Determinazione A.V.C.P. 16 ottobre 2002 n. 27;
Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003, n. 6;
Determinazione A.V.C.P. 13 marzo 2003 n.7;
Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003;
Parere A.V.C.P. 8 marzo 2012 n.38, Prec 244/11/L;
Parere A.V.C.P. 27 settembre 2012, AG/16/2012;
Parere A.V.C.P. 20 dicembre 2012, AG 25/2012;
Parere A.V.C.P. 19 dicembre 2013, AG 51/13;
Parere X.X.XX. 10 marzo 2017, n.208;
Parere X.X.XX. 23 aprile 2014 n.83;
Atto di Regolazione A.V.C.P. 31 gennaio 2001, n.5;
Manuale X.X.XX. sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, (aggiornamento del 14.11.2016);
Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 luglio 2006 prot. n. 25/1/0001565 (distacco di manodopera).
3. SUBAPPALTO, COTTIMO, SUB-CONTRATTO, CONTRATTO SIMILARE E LAVORATORI AUTONOMI
3.1 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del il D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Con il contratto di subappalto, infatti, l'Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale.
Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori, organizzando anch’egli manodopera, mezzi d’opera e fornendo i materiali necessari.
Viene considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto i “lavori” rientranti in una delle c ategorie previste dall’allegato A del D.P.R. 207/2010, e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248,
indipendentemente dalla specificazione utilizzata dall’Appaltatore nella declaratoria per descrivere le
attività, in quanto tali attività sono lavori e, come tali, sono destinati alla realizzazione di parte dell’opera
appaltata.
Tale interpretazione è supportata anche dalla lett. ll) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che precisa che l’appalto pubblico di lavori ha per oggetto l’esecuzione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’Allegato I del medesimo D.Lgs., e dalla successiva lett.) pp) che definisce l’opera come il risultato di un insieme di lavori; si può quindi concludere che, allorquando l’oggetto del sub-contratto sia l’esecuzione, da parte di un soggetto terzo, di lavori necessari a realizzare parte dell’opera, il negozio si configuri necessariamente come subappalto, ovvero quando l’oggetto del contratto di appalto di
lavori “trapassa” nell’oggetto del contratto di subappalto.
Inoltre una esaustiva individuazione delle prestazioni che sono classificabili come lavori è fornita dalla
A.V.C.P. (ora X.X.XX.) con la Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, che recita: “… le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000 [N.d.A. ora Allegato A del D.P.R. 270/2010 s.m.i.], qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'articolo 3 del D.P.R. 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 55/90 con esclusione del comma [N.d.A. ora comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.]”.
Infine, facendo riferimento a quanto sopra esposto, ed in particolare al fatto che il contratto di xxxxxxxxxx presenta la stessa natura giuridica di quello d’appalto e che quest’ultimo prevede che l’appaltatore fornisca l’organizzazione ed i mezzi (art. 1655 cod. civ.), nonché i materiali (art. 1658 cod. civ.), è opportuno precisare che il subappaltatore deve fornire oltre alla manodopera, anche tutti i mezzi ed i materiali necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del contratto di subappalto. Nel caso ciò avvenga solo in parte in quanto i mezzi e/o i materiali per realizzare la parte d’opera oggetto del contratto sono forniti, in tutto o in parte, al subappaltatore dall’Appaltatore, il sub-contratto andrebbe formalmente inquadrato come un contratto di cottimo (si veda il successivo par. 3.2).
Il subappalto di lavori è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., indipendentemente dall’importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all’importo del contratto d’appalto o dalla percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni e,
pertanto, l’Appaltatore dovrà richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita autorizzazione (Modello A - Subappalto, che si allega alla presente). I termini per l’autorizzazione decorreranno dalla data del ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione completa.
Si ricorda che il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Appaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto; subappaltatore: reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo).
Si rammenta, inoltre, che l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.1
Divieto di subappalto “a cascata”
L’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle lavorazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i contratti di forniture con posa in opera o per i noli a caldo, a meno che non rientrino tra i “contratti similari” di cui al paragrafo 3.3.
3 .2 COTTIMO
Ai sensi dell’art. 3 della lett. ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il c ottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori ad essa affidati e non all’importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore.
L’unica differenza tra il subappalto e il cottimo di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che emerge dalla lettura del citato art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies), è che, nel primo, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del sub-contratto (si veda la definizione di subappalto al par. 3.1), mentre nel secondo il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall’Appaltatore.
Non sussiste più, invece, alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in merito alla struttura dell’impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista “impresa subappaltatrice” e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore (e dell’appaltatore).
Sia il subappaltatore che il cottimista assumono nei confronti dell’Appaltatore l’obbligazione di eseguire a proprio rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.
1 Vedasi: art.105, comma 8, d.lgs. 50/2016 s.m.i. che asserisce: “8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.”. Parimenti vedasi l’art.1228 cod.civ., che dispone: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”; l’Appaltatore (il debitore) risponde della condotta dei terzi per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera.
In coerenza con quanto sopra esposto, come previsto dall’art.3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista deve essere condotta, da parte della Stazione appaltante, con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, ovvero al valore della parte d’opera che deve realizzare il cottimista, risultante dalla somma dell’importo oggetto del contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, comprensivo quindi dell’eventuale ribasso applicato dal cottimista) e del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d’opera forniti dall’Appaltatore.
Per consentire tale verifica l’Appaltatore, all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista.
Per le stesse motivazioni è il valore complessivo della parte d’opera che deve realizzare il cottimista, e non l’importo del solo contratto di cottimo, che va ad incidere sulla quota percentuale dei lavori subappaltabile. Conseguentemente il Certificato di Esecuzione Lavori attribuirà al cottimista l’importo complessivo della parte d’opera realizzata, comprensivo, quindi, anche del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d’opera, forniti dall’Appaltatore.
Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016
s.m.i. per il subappalto e, pertanto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, devono sussistere tutte le condizioni previste dal citato art. 105.
Si rammenta, inoltre, che, analogamente a quanto avviene per il subappalto, sono assoggettati al regime autorizzatorio tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale della manodopera impiegata o del valore del sub-contratto rispetto a quello del contratto di appalto.
Il valore del contratto di subappalto o di cottimo rileva unicamente ai fini dell’eventuale abbreviazione dei tempi (15 o 30 giorni) connessi agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, così come previsto dal comma 18 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
3.3 CONTRATTI SIMILARI
Sono considerati contratti similari al subappalto quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori (pertanto che non rientrino in una delle categorie previste dall’allegato A del D.P.R. 207/2010) ma che hanno ad oggetto attività ovunque espletate che prevedono l’impiego di manodopera, come quelli di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto dell’appalto o se di importo superiore ai 100.000,00 euro, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo delle attività da sub-affidare. In tal caso il “contratto similare” è equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa, ferma la necessità della iscrizione alle “white list” ex dpcm 18 aprile 2013 smi del subappaltatore se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all’art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 s.m.i. elencate al successivo paragrafo 3.4.
Qualora le due condizioni non siano contemporaneamente soddisfatte, l’Appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi del quarto periodo del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto delle prestazioni, nonché i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 7 dell’art. 3 della Legge
n. 136/2010 s.m.i. e l’iscrizione alla “white list” ex dpcm 18 aprile 2013 smi del sub-contraente se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all’art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 smi (vedasi anche infra punto 3.4).
Per inquadrare correttamente la tipologia di prestazione che viene in rilievo, è sempre necessario valutare il grado di autonomia del sub-contraente rispetto all’Appaltatore. In altre parole, deve essere accertato se ci si trova dinanzi ad una vera e propria “sostituzione” del soggetto preposto alla realizzazione dell’opera – ovvero l’Appaltatore – con un soggetto terzo che assume a proprio rischio
l’esecuzione di parte di essa, o se invece la prestazione è meramente complementare e/o accessoria rispetto ai lavori condotti dall’Appaltatore. Nel primo caso il sub-contraente deve essere caratterizzato da idonea qualificazione e dal possesso di adeguati requisiti tecnici per poter realizzare l’opera e pertanto, deve essere necessariamente richiesta l’autorizzazione al subappalto per consentire alla Stazione appaltante di verificare tali requisiti nel corso dell’istruttoria propedeutica al rilascio dell’autorizzazione; nel secondo caso, invece, viene meno la necessità per il
sub-contraente di possedere i requisiti necessari alla realizzazione dell’opera in quanto egli è inserito nell’organizzazione dell’Appaltatore ed opera sotto il diretto controllo di quest’ultimo.
3.4 SUB-CONTRATTI
È considerato s ub-contratto un qualsiasi contratto di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, la cui prestazione non sia un lavoro (pertanto non rientri in una delle categorie previste dall’allegato A del
D.P.R. 207/2010), e se di importo inferiore al 2% dell’ammontare dei lavori oggetto dell’appalto o se di importo inferiore ai 100.000,00 euro o, qualora di importo superiore a tali soglie, l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell’importo delle attività da sub-affidare.
È pertanto considerato sub-contratto un contratto concernente la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
Importo subcontratto < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
Importo subcontratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
Per tali sub-contratti non è necessaria la richiesta di autorizzazione, ma la trasmissione, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., al Direttore Lavori, alla S.C.R. Piemonte S.p.A. e per conoscenza al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di una comunicazione con la completa indicazione del soggetto sub-contraente, dell’oggetto delle attività da sub-affidare e l’importo di tale sub-affidamento (Modello C - Sub-contratto, che si allega alla presente).
Nel caso in cui l’importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000 euro, l’Appaltatore dovrà dichiarare che l’incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo delle attività oggetto della comunicazione (Modello C – Sub-contratto). È sempre obbligatoria, inoltre, la trasmissione alla Stazione appaltante dei dati del subcontraente circa tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.. e l’iscrizione alle “white list” ex dpcm 18 aprile 2013 smi del sub-contraente se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all’art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 smi.
Per tali sub-contratti, inoltre, l’A.V.C.P. già con Determinazione 27 febbraio 2003 n. 6 ha comunque confermato che va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) il diritto- dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti:
“Infatti, l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione preventiva non può ovviamente intendersi come assenza di qualsiasi regola e quindi di potestà di controllo da parte degli organi dell’Amministrazione, poiché – pur mancando specifiche
indicazioni normative – deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia, esistendo altresì specifici obblighi di legge in capo ai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto tali da configurare indirettamente dei limiti anche nel ricorso ai sub-contratti (inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo) non classificabili come subappalti. Pertanto, va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti”
Il Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono, pertanto, chiedere all'Appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.
È richiesta pertanto la trasmissione ad S.C.R. Piemonte S.p.A. e al Direttore Lavori e per conoscenza al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di una comunicazione con la completa indicazione del nome del sub-contraente, del sub-contratto e dell’oggetto del servizio, nolo o fornitura affidati (oltre che per i sopra citati contratti di fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati al subappalto) per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti sub- contratti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- forniture, dirette o indirette, di materiale di inerti e di materiali da cava di prestito per movimento terra e relativo trasporto;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura materiale per allestimento cantiere;
- servizio di autotrasporto;
- servizio mensa in cantiere;
- servizio di pulizia;
- servizio di guardiania diurna e notturna di cantiere.
Per tale comunicazione si potrà utilizzare il Modello C- Comunicazione sub-contratti
3.4.1 FORNITURE CON POSA IN OPERA
La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l’installazione, ovvero la posa in opera.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che il contratto di fornitura con posa in opera è incentrato sulla prestazione del “dare”, potendolo quindi inquadrare come un contratto di vendita del manufatto o del prodotto che viene fornito, a differenza del contratto di appalto, e quindi di subappalto, in cui assume rilievo l’obbligazione del “fare”, ovvero del lavoro (Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 9 marzo 1983 n. 477/UL).
Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, i contratti di fornitura e posa in opera sono caratterizzati, rispetto all’appalto, ovvero ai lavori, non solo dalla prevalenza del bene fornito sull’attività lavorativa, ma anche dal fatto che nell’appalto il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall’Appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un’attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare. Nel caso del contratto di fornitura e posa in opera, pertanto, il produttore o commerciante
di un manufatto o prodotto ne realizza anche l’installazione, che non implica la trasformazione di materiali grezzi, quale prestazione accessoria di lavori eseguiti dall’Appaltatore.
Sulla distinzione tra subappalto e fornitura con posa in opera si è ripetutamente espressa la stessa A.V.C.P.. In particolare, l’A.V.C.P., nel già richiamato Atto di Regolazione 31 gennaio 2001 n.5 e nella Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, ha evidenziato che la differenza tra il contratto di appalto – ovvero di subappalto – e quello di compravendita – costituente invece il presupposto della fornitura – si correla alla prevalenza funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti (ovvero dell’Appaltatore e del sub-contraente), della prestazione relativa al trasferimento del bene (fornitura) piuttosto che della realizzazione di un’opera (lavoro).
Con la successiva Deliberazione 10 aprile 2013 n. 14, l’A.V.C.P. ha chiarito che nel contratto di fornitura con posa in opera l'elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, riguarda specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera.
Pertanto, secondo l’Autorità quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, non è consentito porre rilievo alla loro “fornitura” anche se di valore superiore al 50% in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma l’appalto non muta per questo la propria natura giuridica. Sulla base di tali considerazioni l’Autorità ha ritenuto, nello specifico caso in esame nella richiamata Deliberazione, che la realizzazione in officina di carpenteria metallica, la sua fornitura, ed il montaggio in cantiere esorbitano dalla causale contrattuale della semplice compravendita assumendo una prevalente funzione di “appalto di lavoro”, ancorché l’incidenza della manodopera sia inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto.
In precedenza, la stessa A.V.C.P. con Deliberazione 14 dicembre 2000 aveva affermato che la fornitura e posa in opera di serramenti e pavimenti rientra tra le attività che attengono alla realizzazione di un edificio, costituisce a tutti gli effetti "lavoro" e pertanto non può essere considerata lavorazione soggetta alla disciplina di cui all'art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55 relativa alle forniture con posa in opera in senso proprio.
Significativa è anche la Deliberazione 3 settembre 2008 n.35 con la quale l’ A.V.C.P. ha precisato che qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi è assimilabile al subappalto in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt’altro che accessorie e/o complementari, rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l’esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina “antimafia”, ma anche in possesso di idonea qualificazione.
In sintesi, l’elemento discriminante per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in opera, va individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o comunque, una modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione è quindi inquadrabile come fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attività sostanzialmente accessoria del bene fornito, senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La prestazione è invece inquadrabile come lavoro, e quindi subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d’uso.
Come precedentemente già precisato, inoltre, punto fermo nella valutazione da condurre per inquadrare una prestazione come fornitura con posa in opera o come lavoro, e quindi subappalto, è rappresentato dalla considerazione che, nel caso la prestazione rientri tra una delle attività di cui alle declaratorie dell’allegato A al d.P.R. 207/10 s.m.i. e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, la funzione caratterizzante da riconoscere necessariamente alla prestazione è da individuare nella realizzazione dell’opera, ovvero nel lavoro, che costituisce, quindi, l’oggetto principale del sub-contratto.
In altri termini, il legislatore, pur avendo descritto nelle declaratorie alcune prestazioni come forniture con posa in opera, le ha tuttavia qualificate come lavori, allo scopo evidentemente di garantire che i loro esecutori siano in possesso dei necessari requisiti di legge.
Si ricorda, inoltre, che l’Appaltatore non può frazionare una prestazione di fornitura con posa in opera al solo scopo di restare al di sotto dei limiti previsti comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/16 s.m.i., ed eludere, quindi, gli obblighi normativi correlati ai “contratti similari”.
3 .4.2 NOLI A CALDO
Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell’Appaltatore un mezzo d’opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente al funzionamento del mezzo.
Il contratto di nolo a caldo costituisce esplicazione dell’autonomia contrattuale dell’Appaltatore, al fine di acquisire la disponibilità di un macchinario, del quale sia sprovvisto, senza però deferire il suo utilizzo all’organizzazione di una impresa estranea, come avviene invece in caso di subappalto.
Il nolo a caldo è considerato dalla giurisprudenza un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili (art.1571 cod.civ.), in forza del quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Più precisamente, il nolo a caldo si configura quindi come un contratto caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una prestazione accessoria, rappresentata dall'attività dell'operatore di tale macchinario (A.V.C.P. Parere 8 marzo 2012 n.38).
Pertanto, la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto va identificata nel fatto che nel nolo a caldo l’operatore specializzato, con il relativo mezzo, pur concorrendo all’obbligazione dell’Appaltatore, non si sostituisce all’Appaltatore stesso nell’esecuzione dell’opera, ma agisce esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che l’Appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l’opera (art. 1655 del Codice Civile).
Se, invece, l’intervento dell’operatore specializzato non è finalizzato esclusivamente al funzionamento del mezzo all’interno dell’organizzazione dell’Appaltatore e sotto la sua direzione ed il suo controllo diretto, ma consiste in una prestazione specialistica e, pertanto, l’operatore si sostituisce di fatto all’Appaltatore nell’esecuzione di una parte dell’opera, allora il contratto si configura quale subappalto.
3.5 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificiosamente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione
A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35).
In ogni caso, il divieto non opera in relazione all’ipotesi di affidamento, in regime di subappalto, di lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente, comunque nel limite massimo consentito.
In altri termini, l’Appaltatore qualificato per la categoria prevalente dei lavori può subappaltare a terzi specifiche lavorazioni ricomprese in tale categoria, anche mediante la stipula di una pluralità di contratti con diversi subappaltatori, ciascuno qualificato per la parte di lavorazioni che assume.
Parimenti, l’Appaltatore potrà subappaltare a terzi specifiche attività (frazionate) ricomprese nelle categorie scorporabili, sempre che possiedano la relativa qualificazione.
Si rammenta, altresì, che il divieto di frazionamento vige anche per le lavorazioni delle categorie c.d. “super-specializzate” S.I.O.S. (come individuate dal comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248), ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., salvo che ricorrano ragioni obiettive connesse al notevole contenuto tecnologico ed alla rilevante complessità tecnica dei lavori, attestate direttamente dalla Stazione appaltante.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’Appaltatore di subappaltare quota parte delle stesse solo nel limite previsto dall’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Detto limite non è da computarsi ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del d. lgs. n. 50/16.
3.6 LAVORATORI AUTONOMI
Il lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d’appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un’opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale.
Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e pertanto l’Appaltatore ha quindi l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del sub- affidamento.
Per delineare la qualifica di lavoratore autonomo rileva il possesso e la disponibilità da parte di quest’ultimo di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.
Occorre, quindi, constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'Appaltatore, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale, individuando la nozione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/responsabile dei lavori, a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente ed indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisionali la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (vedi allegato 17, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.).
4. CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E DISTACCO DI MANODOPERA
4.1 CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
Ai sensi della lett. c-bis) del comma 3 dell’at. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dell’Appaltatore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Tale articolo prevede espressamente che questi contratti siano depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4.2 DISTACCO DI MANODOPERA
L’istituto del distacco di personale presenta caratteristiche e presupposti diversi dall’istituto del subappalto. La distinzione tra i due istituti è rilevante al fine di verificare che il distacco non venga utilizzato per porre in essere, di fatto, un subappalto non autorizzato.
L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Quanto al requisito dell’interesse, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse inerente all’esercizio dell’attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale. In quest’ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata.
Quanto al requisito della temporaneità, è evidente che il distacco è temporalmente collegato al permanere dell’interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, potrà avere anche una lunga durata.
Vi è una sostanziale differenza con il contratto di subappalto di lavori pubblici e il distacco di manodopera: nel primo caso, infatti, le prestazioni rese dall’impresa subappaltatrice in favore dell’Appaltatore, che consistono nell’esecuzione di una parte dell’opera, sono regolate in virtù di uno specifico accordo contrattuale (subappalto), assoggettato ai limiti ed alle condizioni previste dalla legge (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).
Diverso è il caso di utilizzo da parte dell’Appaltatore di lavoratori dipendenti di un’altra impresa che, mediante accordo di “distacco” (e non in virtù di un contratto di subappalto), all’uopo autorizzato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, intervengono nel ciclo produttivo dell’Appaltatore stesso.
In quest’ultimo caso, infatti, si è in presenza di un rapporto di “collaborazione tra imprese”, che rimane del tutto estraneo alla disciplina del subappalto.
Ai fini del pagamento dei S.A.L. la Stazione appaltante procederà a richiedere il DURC dell’impresa distaccante.
5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE
L’appaltatore dovrà trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione apposita richiesta utilizzando l’allegato Modello A allegando copia della documentazione elencata nei paragrafi a seguire.
Nel caso di Raggruppamento Temporanea di Imprese (“R.T.I. “) la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dall’impresa mandataria.
Si precisa che nel caso gli operatori economici componenti l’R.T.I. abbiano formato una “società di esecuzione”, anche consortile2, saranno sempre i co-appaltatori in R.T.I. a dover chiedere l’autorizzazione al subappalto e ad assumersi le relative responsabilità, civili e penali sul punto. Stessa situazione si presenta per i sub-contratti che non sono tecnicamente dei subappalti.
2 In merito alla “società di esecuzione” si precisa che essa non riveste la figura di appaltatore. E’ un’altra impresa che funge da mezzo organizzatorio tra co-appaltatori o “strumento operativo delle imprese considerate uti singulae” per eseguire le opere in appalto. Infatti –e a prova di quanto detto- la “società di esecuzione”, proprio perché non è appaltatore, non può conseguire la qualificazione SOA. Solo gli appaltatori in R.T.I. possono esibire, ai fini dell’art. 79 del dpr 207/2010 le fatture emesse nei confronti della stazione appaltante.
In tutti i casi in cui si parla di “esecutore” e “subappaltatori” si devono intendere, rispettivamente e in caso di R.T.I., i co-appaltatori in R.T.I. (e non la società di esecuzione) e i sub-contraenti come “parti” di sub-contratti stipulati con i co-appaltatori
Nel caso di Consorzio stabile la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dal Consorzio.
5.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La richiesta di autorizzazione e i documenti allegati devono essere trasmessi a mezzo PEC al seguente indirizzo xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxx.xx.
Tutti modelli devono essere resi in conformità ai modelli allegati alle presenti linee guida, e dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante.
5.1.1. PER TUTTI I SUBAPPALTI INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO
RICHIESTO
richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall’impresa appaltatrice con l’indicazione del nome del subappaltatore, dell’importo del contratto (al netto dell’IVA, distinguendo la quota lavori e la quota oneri per la sicurezza) e dell’oggetto del lavoro che si intende subappaltare; tale richiesta deve essere redatta utilizzando - Modello A3;
dichiarazione sostitutiva del subappaltatore - Modello B;
tracciabilità dei flussi finanziari - Modello D
originale del c ontratto di subappalto (o copia autentica ai sensi di legge) o schema di contratto che deve contenere:
- la descrizione delle prestazioni da affidare in subappalto ed il relativo importo;
- la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi previsti dall’art. 3, Legge 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis medesima legge.
In caso di trasmissione - unitamente all’istanza di autorizzazione al subappalto - del contratto di subappalto in originale (o copia autentica ai sensi di legge) questo deve essere datato e sottoscritto dall’appaltatore e dal subappaltatore e deve necessariamente contenere la clausola condizionale sospensiva (secondo cui l'efficacia del contratto è soggetta all’ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima).4
Si ricorda che in caso di presentazione dello schema di contratto, il termine ultimo per il deposito dell’originale o della copia autentica presso S.C.R. Piemonte S.p.A. è di almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni (art. 105, comma 7, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)5.
3 Si ricorda che l’art.105, comma 14, primo e secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. asserisce:
“14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;”
4 Si ricorda che l’art.105, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. asserisce:
“7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”
5 Da intendersi come ulteriore “spatium deliberandi” in capo alla stazione appaltante.
5.1.2 SUBAPPALTI DI IMPORTO <150.000,00
documentazione di cui al punto 5.1.1;
dichiarazione sostitutiva sui nominativi per la comunicazione antimafia – Modello E
dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., completa dei necessari documenti a comprova di tali requisiti (contenuta nel modello B).
documenti a comprova requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/10:
o a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare
da comprovare mediante aa) certificati attestanti la regolare e buona esecuzione rilasciati da committenti privati attinenti a lavori similari con allegate le relative fatture quietanzate ovvero aaa) certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti pubblici secondo il modello dell’allegato B) del D.P.R. 207/2010 + aaaa) per i lavori sui beni mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricoli forestali riconducibili alla categoria OG13, attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalla autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti;
o b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
da comprovare mediante b) la presentazione dei modelli unici con dichiarazioni annuali IVA (per le SOCIETA' DI CAPITALI sono necessari i bilanci depositati) e bb) l'autodichiarazione nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i. di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta;
o c) adeguata attrezzatura tecnica
da comprovare mediante la presentazione di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato ai sensi di legge ed accompagnato da autocertificazione del legale rappresentante nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i. nonché dichiarazione resa dal legale rappresentante nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i. indicante nel dettaglio i beni, i mezzi e gli equipaggiamenti tecnici stabilmente in possesso (elenco attrezzatura).
Se l'impresa subappaltatrice è in possesso dell'attestazione SOA si consiglia di trasmetterla sempre in alternativa alla documentazione richiesta al punto 5.1.2.
5.1.3 SUBAPPALTI DI IMPORTO >150.000,00
documentazione di cui al punto 5.1.1;
certificato SOA in corso di validità;
dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente le generalità di tutti i soggetti elencati di cui al combinato disposto degli artt. 80, commi 2 e 3, del D Lgs. 50/2016 s.m.i., e 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti
pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) (modello F).
5.2 ESAME E AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’esame della richiesta prevede, oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la documentazione presentata, le verifiche di seguito elencate. Rimane inteso che l’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata solo nell’ipotesi in cui tutte le verifiche espletate daranno esito positivo.
Prima di avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve accertarsi che le verifiche seguenti possano avere esito positivo.
5.2.1. Condizioni di cui alla procedura di gara
Con riferimento alla procedura di gara dei lavori oggetto dell’appalto, la richiesta di subappalto può essere avanzata dall’Appaltatore solamente nell’ipotesi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1 - ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore abbia indicato già nell’offerta in gara i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo
2 - ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il subappaltore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
3 - ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso di appalto di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o, indipendentemente dall’importo, nel caso l’appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dal comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subappaltatore sia stato inserito dall’Appaltatore nella terna riferita alla specifica categoria nella quale rientrano le lavorazioni da sub- affidare indicata in sede di offerta.
In assenza anche di una sola delle condizioni sopra elencate, l’autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata
5.2.2. Quota subappaltabile o affidabile a cottimo
Ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la quota parte di lavori subappaltabile o che può essere affidata a cottimo non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto. Sul punto si ricorda che l’importo del contratto, così come quello delle singole categorie, è comprensivo dei costi della sicurezza (Parere X.X.XX. 23 aprile 2014 n.83).
Nel caso, quindi, l’importo delle lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto/cottimo superino complessivamente tale percentuale – considerando anche il cumulo con eventuali precedenti richieste di subappalto/cottimo già avanzate – l’autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata.
Nel caso in cui l’Appaltatore intenda fornire materiale, apparecchiature o mezzi d’opera al subappaltatore, allora deve avanzare una richiesta di autorizzazione al cottimo e deve dichiarare nella richiesta di autorizzazione (modello A) anche il valore di quanto intende fornire con riferimento all’importo del contratto di appalto. Questo valore è sommato a quello dell’importo oggetto del contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi dell’eventuale ribasso applicato dal cottimista) per l’individuazione dell’importo totale della parte d’opera da sub-affidare, ai fini della verifica del rispetto della quota subappaltabile.
Categoria Prevalente
Ai sensi della lettera oo-bis), del comma 1, dell’art.3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la “categoria prevalente” rappresenta la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato tra quelle costituenti l’appalto e indicate nei documenti di gara.
Categoria Scorporabile
Ai sensi della lettera oo-ter), del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2106 s.m.i., per “categoria scorporabile” si intende la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Le lavorazioni ricadenti in tali categorie sono subappaltabili al l00% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, a meno che non ricadano tra le categorie di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (cd. “superspecializzate”), e fermo restando il limite complessivo del 30% ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Categoria cd. “superspecializzata”
Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. una categoria deve intendersi “superspecializzata” se comprende opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.). L’elenco di tali categorie è definito dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248.
È considerato rilevante, ai fini della sussistenza di tali presupposti, che il valore di tali opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori. Per queste categorie, ai sensi del comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il subappalto è consentito solo nei limiti del 30% dell’importo delle opere ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 questo limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
5.2.3. Divieto di subappalto “a cascata”
L’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle lavorazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongano analogo divieto per i contratti di forniture con posa in opera o per i noli a caldo, a meno che non rientrino tra i “contratti similari” di cui al paragrafo 3.3.
5.2.4. Possesso dei requisiti generali del subappaltatore
Il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; a tal fine dovrà compilare il modello B.
Ai fini del completamento delle procedure autorizzative, visto l’art. 105, comma 7, Lgs. 50/2016 s.m.i., accertati i termini di legge previsti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto (30 gg per i subappalti d’importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o a € 100.000,00 e 15 gg per i subappalti d’importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o a € 100.000,00) e considerati i tempi di risposta degli Enti competenti ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai subappaltatori in merito al possesso dei requisiti generali non compatibili con i termini previsti per il rilascio delle autorizzazione e con le esigenze di gestione efficace e puntuale dei
xxxxxxxx, S.C.R. Piemonte S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti generali dei subappaltatori mediante acquisizione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da questi ultimi.
S.C.R. Piemonte S.p.A. compirà a campione le verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazione.
Il controllo a campione verrà effettuato su un subappaltatore ogni cinque richieste di autorizzazione al subappalto per singolo intervento per appalti il cui importo contrattuale sia pari o superiore ad
€ 1.000.000,00 e su un subappaltatore ogni tre richieste di autorizzazione al subappalto per singolo intervento per appalti il cui importo contrattuale sia inferiore ad € 1.000.000,00, restando fermo che i controlli potranno essere effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal caso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire ad S.C.R. Piemonte S.p.A. adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
5.2.5. Qualificazione del subappaltatore
La qualificazione che deve possedere il Subappaltatore per poter eseguire i lavori da sub-affidare dipende dall’importo di tali lavori (inferiore/pari o superiore a 150.000 Euro), in ragione di quanto previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e dall’art. 12 del Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 agosto 2017, n.154.
Si specifica che nel caso del cottimo, l’importo da prendere a riferimento per individuare in quale dei due casi si ricade (< oppure > ai 150.000,00 euro), non è quello del contratto di cottimo, che può risultare inferiore all’importo totale dei lavori da sub-affidare per effetto dell’eventuale fornitura da parte dell’Appaltatore di materiali e/o mezzi d’opera.
L’importo da assumere a riferimento per il cottimo, pertanto, è quello dell’importo totale dei lavori da sub-affidare desunto dal contratto di appalto, che comprende anche il valore dei materiali e/o mezzi d’opera forniti al cottimista direttamente dall’Appaltatore (modello A).
Per subappalti di importo < = 150.000 euro
In tal caso il Subappaltatore può attestare i requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori da sub-affidare con le seguenti modalità:
1 – producendo l’attestazione SOA con qualunque classifica per la categoria all’interno della quale il progetto appaltato inserisce i lavori da subappaltare;
2 – producendo l’attestazione SOA con qualunque classifica per una categoria diversa da quella all’interno della quale il progetto appaltato inserisce i lavori da subappaltare, ma la cui declaratoria comprende le lavorazioni appaltate (ad esempio: se il progetto posto a base di gara prevede la fornitura e posa in opera di serramenti e tale lavorazione è stata inserita all’interno della categoria di opere generali OG1, sarà possibile coprire il requisito di qualificazione per il subappalto della fornitura e posa in opera di serramenti con la categoria di opere specializzate OS6, la cui declaratoria include la fornitura e posa in opera di serramenti);
3 – producendo la documentazione prevista dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..
Nel caso in cui siano necessarie valutazioni tecniche in merito alla congruenza della categoria proposta o dei lavori analoghi) con i lavori da sub-affidare, compete al Responsabile del procedimento, con l’ausilio del Direttore dei Lavori, la determinazione finale sull’effettivo possesso del requisito.
Per subappalti di importo > 150.000 euro
Il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione nella categoria di contratto nella quale rientrano i lavori che dovrà realizzare, con una classifica tale per cui l’importo di tali lavori risulta inferiore all’importo della classifica incrementata di un quinto (ai sensi del comma 2 dell’art. 61 del
D.P.R. 207/2010 s.m.i.).
Il subappaltatore deve essere in possesso di tale qualificazione (categoria e classifica) all’atto della presentazione dell’autorizzazione al subappalto e la stessa deve permanere per l’intera durata del subappalto.
Si specifica che non è possibile coprire il requisito di qualificazione con una categoria diversa da quella all’interno della quale il progetto appaltato inserisce i lavori da subappaltare, ancorché tali lavori possano essere inquadrati anche nelle declaratorie di altre categorie speciali (ad esempio: se il progetto posto a base di gara prevede la fornitura e posa in opera di serramenti e tale lavorazione è stata inserita all’interno della categoria di opere generali OG1, non sarà possibile coprire il requisito di qualificazione per il subappalto della fornitura e posa in opera di serramenti con la categoria di opere specializzate OS6, ancorché la stessa includa anche la fornitura e posa in opera di serramenti).
5.2.6. Ribasso praticato dall’Appaltatore
L’Appaltatore, ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., deve applicare, per le lavorazioni affidate in subappalto/cottimo, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto d’appalto, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nello stesso contratto di appalto.
Inoltre, l’Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera delle lavorazioni affidate in subappalto/cottimo senza alcun ribasso.
Per la verifica del rispetto di quanto disposto dal comma 14 dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., saranno sentiti il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, anche avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 101, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Per la verifica degli oneri della sicurezza, che devono essere corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore senza alcun ribasso, sarà sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sempre ai sensi del comma 14 dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..
Si specifica che nel caso la documentazione fornita in sede di richiesta di autorizzazione sia ritenuta dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione insufficiente per giungere ad una definitiva determinazione in merito al ribasso effettivamente applicato al subappaltatore e/o ai costi della sicurezza e/o della manodopera delle lavorazioni, sarà richiesta all’Appaltatore la documentazione integrativa e necessaria per poter istruire la richiesta di subappalto, interrompendo così i termini per il rilascio dell’autorizzazione.
5.2.7. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore ed il subappaltatore devono provvedere alle comunicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei riguardi della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 s.m.i., compilando il modello allegato alle presenti linee guida (modello D) e devono inserire nel contratto di subappalto un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà la presenza di tale clausola, ai sensi del comma 9 del citato art. 3, Legge n. 136/10 s.m.i..
Si rammenta che detta clausola deve essere necessariamente inserita anche nei sub-contratti similari al subappalto (fornitura con posa in opera, cottimo, nolo “a caldo” e “a freddo”, ecc…) e nei sub- contratti assoggettati alla sola comunicazione ai sensi dell’art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5.2.8. Documentazione antimafia
La documentazione antimafia è costituita, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. dalla “comunicazione antimafia” e dall' “informazione antimafia”.
La “comunicazione antimafia” consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..
La “informazione antimafia” consiste invece nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., la Stazione appaltante deve acquisire l’informazione antimafia prima di autorizzare contratti di subappalto e di cottimo il cui valore sia superiore a 150.000 euro.
La Stazione appaltante, quando la richiesta di autorizzazione è relativa ad un importo superiore a
150.000 euro, acquisita dal subappaltatore o cottimista la dichiarazione sostitutiva contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all’art. 80, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i. con i relativi familiari conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) (modello F), provvede all’acquisizione dell’informazione antimafia.
L’acquisizione dell’informazione antimafia avviene tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 193/14 e - per le “attività sensibili” di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i. - previa consultazione dell’elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”), ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i. (D.P.C.M. 18 aprile 2013 come integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).
Da ultimo, si ricorda che l’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i., modificando il comma 52 dell’art. 1
della Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. “legge Anticorruzione”), impone alla Stazione appaltante l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., tramite la consultazione dell’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) per le sole attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, di cui al comma 53, dell’art. 1 della medesima Legge n. 190 (“attività sensibili”), di seguito riportate:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione per un subappalto o cottimo che include tra le lavorazioni anche una o più delle “attività sensibili” sopra elencate, è subordinato all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, della presenza dello stesso subappaltatore o cottimista nella “White list” della Prefettura della provincia in cui ha sede.
La Stazione appaltante non rilascerà l’autorizzazione al subappalto o cottimo per le attività sopra elencate in assenza dell’iscrizione del subappaltatore o cottimista nella “White list”, imposta obbligatoriamente dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.
Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i., l’iscrizione nell’elenco istituito presso le
Prefetture (cd. “White list”) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dell’autorizzazione di contratti di subappalto e di sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Si precisa altresì che l’obbligo di iscrizione nelle “White list” degli operatori economici imposto dal
D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste a prescindere dall’importo economico del sub-contratto e, quindi, riguarda anche i contratti di importo non superiore a € 150.000,00, che l’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. considera sottratti all’obbligo della documentazione antimafia.
Per le sole attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., è consentita la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la risposta-informativa della Prefettura non sia pervenuta nei termini previsti (30/45 gg.), ovvero in caso d’urgenza, salvo l’eventuale, successiva revoca della autorizzazione, in caso di riscontro negativo (art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i.).
In punto di comunicazione antimafia, fermo quanto previsto dall’art. 88 comma 4 bis e dall’art. 89 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., per le attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., l’autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del soggetto interessato, salvo poi essere revocata nell’ipotesi di sopravvenuta applicazione di una misura di prevenzione.
Qualora un subappaltatore abbia presentato domanda di iscrizione nelle “White list”, ma l’iter non sia stato ancora concluso dalla competente Prefettura, la Stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, previa consultazione della Banca dati nazionale della documentazione antimafia, come in ogni altra situazione ordinaria finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (Circolare 23
marzo 2016 prot. 25954 del Ministero degli Interni), salvo l’eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
L’art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che il Prefetto rilasci l’informazione antimafia entro 30
giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva.
Tale disciplina non si applica nei riguardi delle attività imprenditoriali “sensibili”, di cui all’art 53, Legge n.190/12 s.m.i. (c.d. “White list”).
5.2.9. Termini per il rilascio dell’autorizzazione
L’amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro:
1) 30 gg. dalla relativa richiesta, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa.
Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
2) 15 gg. dalla relativa richiesta, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa
Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
5.2.10. Conseguenze dell’assenza dell’autorizzazione
L’esistenza dell’autorizzazione al subappalto o cottimo è condizione indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze, sia sul piano penale che su quello civile:
Conseguenze penali
Le conseguenze di carattere penale sono descritte all’art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. che prevede, in caso di concessione di lavori in subappalto o cottimo senza l’autorizzazione della “Autorità” competente:
a) per l’Appaltatore: la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
b) per il subappaltatore/cottimista: la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
Conseguenze civili
Il contratto di subappalto stipulato in violazione dell’art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., e costituisce, nel contempo, grave inadempimento dell’Appaltatore che legittima la Stazione appaltante a richiedere la risoluzione del contratto in danno. Il contratto di subappalto non autorizzato, od anche l’esecuzione abusiva di opere in regime di subappalto per importi superiori al limite autorizzato, implica la nullità ab origine dell’affidamento del subappalto o, più esattamente, l’inefficacia fin dall’inizio del vincolo negoziale derivante dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la Stazione appaltante e l’Appaltatore, sia in quelli fra Appaltatore e subappaltatore. Le prestazioni rese in violazione del divieto suddetto si considerano, quindi, come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione anche dell’azione di arricchimento senza causa. Inoltre, il subappaltatore non potrà vantare alcun diritto al pagamento delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell’Appaltatore né a maggior ragione da parte della Stazione appaltante.
6. CONTROLLI IN CAPO AL DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori, a seguito del ricevimento della documentazione in oggetto, dovrà:
verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile:
- pari al 30% dell’importo contrattuale (categoria prevalente non SIOS + opere scorporabili non SIOS) ai sensi dell’art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- pari al 30% per le categorie di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (SIOS) ai sensi dell’art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
verificare che l’appaltatore pratichi, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
verificare che l’appaltatore corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all’affidamento di lavorazioni in subappalto.
esprimere parere sui lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel S.A.L. n.
………. / conto finale (modello G)
7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AUTORIZZAZIONE
Una volta ottenuta l’autorizzazione al subappalto/cottimo, o dopo la comunicazione effettuata in relazione ad un sub-contratto (ex art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l’Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti ad una serie di adempimenti, che di seguito sono riassunti.
Si ricorda, inoltre, che qualora nel corso dell’esecuzione del contratto di subappalto/cottimo dovessero intervenire modificazioni nell’assetto societario e gestionale dell’impresa subappaltatrice, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.
È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire una autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato e quindi debbano nuovamente essere verificati i requisiti di cui al comma 7, art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
7.1. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
L’Appaltatore, nel caso abbia allegato alla richiesta di autorizzazione uno schema del contratto di subappalto, entro il termine di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori affidati in subappalto), deve altresì depositare presso la Stazione appaltante il contratto originale (oppure una copia autenticata), a seguito del rilascio dell’autorizzazione e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del cod. civ. con il titolare del subappalto o del cottimo.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore e, per suo tramite, i
subappaltatori, devono trasmettere ad S.C.R. Piemonte S.p.A, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché al coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione delle opere, copia dei piani operativi della sicurezza verificati dall’Appaltatore ex art.97, comma 3, lett.b) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Ai sensi del comma 15 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello esposto all’esterno del cantiere, inserendovi il nominativo del subappaltatore.
7.2. DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli adempimenti cui l’Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti durante l’esecuzione dei lavori sono i seguenti:
7.2.1. Adempimenti in sede di emissione dei SAL
All’atto dell’emissione dello Stato d’Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) da parte del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore deve dichiarare la parte dei lavori rese da ciascun subappaltatore/cottimista e contabilizzate nello stesso S.A.L. compilando, per ciascuno di essi, l’apposito modello (modello G), nel quale deve essere indicato l’importo dei lavori eseguiti, suddivisi per ogni categoria, con riferimento agli importi del contratto di appalto e nel rispetto del contratto di subappalto autorizzato. Si precisa che tale modello dovrà essere integrato con l’importo degli eventuali materiali e/o mezzi d’opera forniti dall’Appaltatore. Inoltre, il modello dovrà riportare l’importo che il subappaltatore dovrà fatturare, con riferimento al contratto di subappalto, relativo alla parte di lavori indicata nello stesso modello.
Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dei Lavori.
L’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori/cottimisti costituisce presupposto indispensabile per poter procedere al pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di esito negativo dell’accertamento, la Stazione appaltante avvierà la procedura prevista per l’intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali preposti, ai sensi dei commi 9 e 10, dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..
Il subappaltatore deve obbligatoriamente riportare sulle fatture il Codice Unico di Progetto (CUP) (quando presente) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) del lavoro, indicati nella comunicazione di autorizzazione al subappalto.
Inoltre, il subappaltatore deve indicare sulla fattura esclusivamente uno dei conti correnti dedicati e indicati nella specifica comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto.
7.2.2. Pagamenti al subappaltatore
Il subappaltatore può essere pagato direttamente dalla Stazione appaltante, oppure dall’Appaltatore, come meglio di seguito dettagliato.
Pagamento da parte della Stazione appaltante
Il pagamento diretto del subappaltatore/cottimista da parte della Stazione appaltante avviene, ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei seguenti casi:
1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
I pagamenti diretti al subappaltatore da parte della Stazione appaltante sono effettuati, contestualmente al pagamento dell’Appaltatore, a seguito dell’emissione del certificato di pagamento e della conseguente presentazione delle relative fatture.
Il contratto di subappalto, pur potendo essere ricompreso nella categoria dei contratti derivati e subendo pertanto alcuni effetti dal contratto soprastante, mantiene comunque un elevato grado di
autonomia rispetto al contratto di appalto. Pertanto, non si crea tra la Stazione appaltante ed il subappaltatore alcun rapporto diretto di debito/credito6.
La fattura del subappaltatore per le prestazioni eseguite deve, pertanto, necessariamente essere intestata all’Appaltatore e, in nessun caso potrà essere intestata alla Stazione appaltante in quanto tra quest’ultima ed il subappaltatore stesso non esiste, come già sopra chiarito, alcun rapporto diretto di xxxxxx/credito.
Inoltre, le fatture devono riportare le coordinate bancarie indicate rispettivamente nel contratto d’appalto e nell’autorizzazione al subappalto.
Da un punto di vista operativo, nel caso in cui ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre l’obbligo di pagamento diretto al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema procedurale:
- emissione del S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato e/o contrattuali;
- emissione di un unico certificato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all’importo contabilizzato meno: precedenti acconti, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali.
- l’appaltatore deve trasmettere la propria fattura intestata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’intero importo del certificato di pagamento, corrispondente all’importo dichiarato nel modello G;
- unitamente alla trasmissione della fattura di cui sopra l’appaltatore dovrà produrre una dichiarazione, firmata anche da parte del subappaltatore, nella quale si attesti che in relazione alle prestazioni subappaltate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni. In tale dichiarazione l’Appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data del S.A.L. ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto di appalto e al contratto di subappalto e che l’importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
In caso di disaccordo/contenzioso fra l’Appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con l’ausilio del direttore della esecuzione, senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora.
Qualora l’Appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, S.C.R. Piemonte S.p.A. è liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità delle prestazioni su specifica indicazione del Direttore dei Lavori.
- emissione del provvedimento di liquidazione e del mandato di pagamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A..
Pagamento da parte dell’Appaltatore
Il pagamento del subappaltatore/cottimista da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., precedentemente elencati.
Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 13 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova dell’avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato di pagamento relativo ad un S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle lavorazioni contabilizzate nel S.A.L.
6 Prima della riforma l'ANAC (allora AVCP) ha più volte chiarito che il pagamento diretto della Stazione appaltante al subappaltatore deve essere correttamente qualificato in termini di delegazione di pagamento ex lege. In altri termini, il committente, debitore dell’Appaltatore, provvede a saldare pro quota il proprio debito pagando il creditore dell’Appaltatore, ovvero il subappaltatore (cfr. e.g. Deliberazione n. 157/2004; Parere AG26/12 del 7 marzo 2013; Parere AG30/11 del 10 novembre 2011). Non sorge, pertanto, alcun autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la Stazione appaltante, con la logica conseguenza che anche la fatturazione conserva le regole ordinarie (l’Appaltatore fattura alla Stazione appaltante e il subappaltatore fattura all’Appaltatore).
corrispondente alle lavorazioni svolte, il cui importo è stato indicato nel modello G relativo a tale S.A.L..
Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere dall’importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le lavorazioni rese da quest’ultimo e contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett. b) del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., provvede al pagamento diretto del subappaltatore.
Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dallo stesso e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
7.2.3. Certificato di Esecuzione dei Lavori (C.E.L.)
Il Certificato Esecuzione dei Lavori (C.E.L.) emesso dalla Stazione appaltante deve corrispondere in termini di categorie ed importi a quanto previsto nel bando di gara (o lettera di invito), nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
I subappaltatori possono, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 22 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., richiedere alla Stazione Appaltante l’emissione del Certificato Esecuzione dei Lavori relativo alle lavorazioni realmente eseguite. L’importo dei lavori riconosciuti ai subappaltatori/cottimisti nel Certificato Esecuzione dei Lavori è infatti quello delle parti d’opera da essi effettivamente realizzate, ovvero è pari al valore totale dei lavori sub-affidati desunto dal contratto di appalto, che pertanto comprende anche il valore dei materiali e/o mezzi d’opera forniti direttamente dall’Appaltatore.
La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 22 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., rilascia all’Appaltatore il Certificato Esecuzione dei Lavori, scomputando dal valore dell’appalto il valore e le categorie eseguite attraverso il subappalto, che sono riconosciuti ai rispettivi subappaltatori.
8. COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE
Nel caso in cui le prestazioni che l’Appaltatore intende affidare non siano qualificabili come subappalto o cottimo, annoverando in tale fattispecie anche i contratti cd. “similari”, non è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione.
In tal caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore deve comunque comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto:
- il nome del subcontraente;
- l’oggetto della prestazione affidata;
- l’importo del contratto.
La comunicazione di tali dati dovrà avvenire tramite lo specifico modello allegato alle presenti Linee Guida (modello C). Inoltre, alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- comunicazione del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D) ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/10 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva del subcontraente circa la insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del d.lgs. n.159/11 s.m.i. (modello F), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i..
Nell’ipotesi che i sub-contratti riguardino “attività sensibili” ex art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 s.m.i., l’operatore economico deve essere iscritto alle “white list”, come sopra indicato (punto. 3.4).
Si precisa che una comunicazione priva degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia.
La comunicazione dei dati (modello C), accompagnata da tutti i modelli sopra elencati, deve comunque avvenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività del subcontraente, anche per consentire l’attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. elencati al successivo paragrafo 9.1.
Al subcontraente sarà quindi consentito l’accesso all’area di cantiere decorsi 10 giorni dalla ricezione della documentazione, completa di tutti i modelli di cui sopra, da parte della Stazione appaltante.
Si evidenzia che l’ufficio di Direzione Lavori verificherà, in fase esecutiva, l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non rientranti nella fattispecie del subappalto, del cottimo o dei contratti similari assoggettati ad autorizzazione. Sul punto, si richiamano la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano - specificatamente - il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.
9. ADEMPIMENTI IN TERMINI DI SICUREZZZA
9.1. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e le linee guida ANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, art. 6, lett.e), il Responsabile del Procedimento, in qualità di Responsabile dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnico professionale di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, entreranno in cantiere.
A tal fine l’Appaltatore a corredo della istanza di autorizzazione al subappalto o della comunicazione deve allegare:
a. In caso di subappalto o subcontratto affidato ad un’impresa:
- autodichiarazione dell’Appaltatore circa la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i conformemente all’Allegato XVII al medesimo decreto;
- autodichiarazione dell’Appaltatore in qualità di impresa assegnataria ex art.89, comma 1, lett.i) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i circa la verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell’impresa esecutrice rispetto al proprio ai sensi dell’art. 97, comma 3 lett. b), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dell’esecutore;
- autodichiarazione dell’esecutore circa l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- dichiarazione dell’impresa di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
b. In caso di subappalto o subcontratto affidato ad un lavoratore autonomo:
- autodichiarazione dell’Appaltatore circa la verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i conformemente all’Allegato XVII al medesimo decreto;
- autodichiarazione del lavoratore autonomo circa l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e
s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestato inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.
La Stazione appaltante ai fini di cui sopra richiede mediante accesso alla banca dati il D.U.R.C. dell’esecutore e del lavoratore autonomo.
9.2. ESECUZIONE DI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN
SPAZI CONFINATI
Per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV punto 3 del medesimo decreto si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Si specifica che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione a dette attività lavorative non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
10.INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nell’ambito delle presenti Linee guida, che hanno l’obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari al subappalto e quelle esonerate dall’obbligo autorizzativo e assoggettate alla sola comunicazione, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, per gli appalti regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici che hanno partecipato ad una gara indetta da S.C.R. Piemonte S.p.A., e dati personali di soggetti correlati agli operatori economici subappaltatori e sub-contrattisti I dati oggetto di trattamento sono specificati nei modelli allegati alle presenti Linee guida e rientrano in quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.
Il Titolare del trattamento sarà S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/0000000 - e-mail xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – pec p xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.
I dati sono trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di autorizzazione al subappalto e verifica della comunicazione di sub-affidamento, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.
L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento del servizio; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.
00.XXXXXXXX
Xxxxxxxxx subappalto – Modello A
Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore – Modello B
Comunicazione sub-contratti – Modello C
Tracciabilità flussi finanziari – Modello D
Dichiarazione sostitutiva sui nominativi per l’informativa antimafia – Modello E
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia – Modello F
Lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel sal n / conto finale –
Modello G
Dichiarazione sostitutiva ex D. Lgs. 81/08/ e s.m.i. - Modello H
Modello A – Richiesta subappalto
T rasmessa a mezzo PEC S.C.R. Piemonte S.p.A. (RUP)
Xxxxx Xxxxxxx 00
00000, Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxx.xx
Direttore Lavori
E p.c. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Oggetto: Lavori di …………………………… CUP …………….CIG…………...
Richiesta di autorizzazione al subappalto
Il sottoscritto ................ nato a ............. il ............. in qualità di legale rappresentante dell'Impresa
................ con sede a .................in via .................... aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 50/2016 e s,.m.i.
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE (oppure) SUB-AFFIDARE A COTTIMO
a ll’operatore economico (qualora l’operatore economico indicato sia un Consorzio di cui all’art. 45 co.2 lett. b) e
c) del D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere specificata anche l’impresa consorziata esecutrice dei lavori oggetto di subappalto)
……………………………………………………………………………., di seguito detto “subappaltatore”, con sede legale in …..………………………..………, P.I./C.F
…..…….……………………………………,
le seguenti parti d’opera (indicare puntualmente, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le parti dell’opera da subappaltare):
1 - …………………………………………………………………………………………………
2 - …………………………………………………………………………………………………
3 - …………………………………………………………………………………………………
il cui valore complessivo con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, è pari a (indicare il valore complessivo delle parti d’opera con riferimento al prezzo contratto di appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto, comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature,
anche se forniti dall’appaltatore, ed inclusi anche i costi della sicurezza) Euro
…………………………………………………….
comprensivo dei costi della sicurezza pari a (specificare il valore complessivo degli oneri della sicurezza con riferimento al contratto di appalto) Euro …………………………………………………….
appartenenti alla categoria dell’appalto:
Tipo di Categoria: (indicare il tipo con X) □ prevalente
□ scorporabile
□ SIOS (comma 11 art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) Codice della Categoria (inserire codice OG – OS)
Il valore complessivo dei materiali, mezzi e apparecchiature che l’Appaltatore intende fornire al subappaltatore, con riferimento al prezzo del contratto di appalto è pari a (da compilare in
caso di cottimo) Euro.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
D I C H I A R A
A. ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, che7
(indicare con X l’alternativa dichiarata - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio questa dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti predisponendo un modello ad hoc)
non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c., con il subappaltatore.
di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore in quanto (specificare
la forma di controllo).
B. che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
C. che le parti d’opera da subappaltare sono state indicate nell’offerta ai sensi della lett. c) del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
D. che il valore complessivo delle parti d’opera da subappaltare con riferimento al prezzo del contratto di appalto è compreso nei limiti previsti dall’art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
E. di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell’osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
7 Nel caso in cui l’Appaltatore sia un RTI tutte le imprese individuali o società facenti parte del Raggruppamento dovranno dichiarare tale insussistenza o sussistenza.
zona nella quale si svolgono i lavori ai sensi del comma 9 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
F. che per le parti d’opera affidate in subappalto sono stati utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto di appalto con ribasso non superiore al 20% ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio rappresentato nella colonna H dell’allegato modello D;
G. che per le parti d’opera affidate in subappalto sono corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
H. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’ultimo periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
I. nel caso non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, che si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro l’emissione di un certificato di pagamento le copie delle fatture quietanziate del subappaltatore intestate all’Appaltatore, con l’indicazione dei codici C.U.P. e C.I.G. e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e pertanto pagate con il precedente certificato di pagamento, pena la sospensione del pagamento;
J. che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
K. che, ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti d’opera da subappaltare: (indicare con X l’alternativa dichiarata)
rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
L. che, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., il subappaltatore: (punto da compilare indipendentemente dal fatto che l’attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. - indicare con X l’alternativa dichiarata)
è iscritto nella white list della Prefettura di …………………… con scadenza il
……………………. ;
ha richiesto l’iscrizione nella white list della Prefettura di ………………...… in data
…………...…. ;
non è iscritto nella white list;
M. che (indicare con X l’alternativa dichiarata)
allega il contratto in originale contenente la clausola in cui l’efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell’autorizzazione;
provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni;
ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza DICHIARA
A. di aver verificato, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 e del comma 3 dell’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l’idoneità tecnico – professionale del subappaltatore con i criteri di cui al punto 1 dello stesso, avendo accertato, in particolare, che: (i) l’oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla camera di commercio sia correlato alle lavorazioni da subappaltare;
(ii) che il subappaltatore ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; (iii) che il DURC del subappaltatore risulta regolare; (iv) che il subappaltatore ha dichiarato di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
B. di aver verificato i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell’impresa subappaltatrice sono congruenti con il proprio;
C. ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata)
di aver già trasmesso il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per l’esecuzione;
di impegnarsi a trasmettere il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per l’esecuzione, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore NON potranno avere inizio sino a che lo stesso Coordinatore per l’esecuzione non avrà verificato positivamente il piano operativo di sicurezza (POS), entro 15 giorni dalla sua ricezione;
DICHIARA infine
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Si allega quanto segue:
Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore e suoi allegati (Modello B);
Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D);
Dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia (modello E) (in caso di subappalti inferiori ad € 150.000,00 e nel caso in cui il subappaltatore non sia iscritto alla white list)
Dichiarazione sostitutiva sui nominativi per l’informativa antimafia (modello F) (in caso di subappalti pari o superiori ad € 150.000,00 e nel caso in cui il subappaltatore non sia iscritto alla white list)
Dichiarazione sostitutiva ex D. Lgs. 81/08/ e s.m.i. (modello H)
Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma digitale)
Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE
(a cura del subappaltatore/cottimista)
Il sottoscritto………………………………………………..., C.F ,
nato a ……..…………………………….. il , in qualità
di………………………………………….. del subappaltatore …..…………………….………….
con sede legale in…………………………………… P.I./C.F...…………………….............
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo avanzata dall’Appaltatore per le seguenti parti d’opera (indicare le stesse parti d’opera indicate dall’Appaltatore nel modello A):
1 - …………………………………………………………………………………………………
2 - …………………………………………………………………………………………………
3 - …………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
1. D ati relativi all’operatore economico subappaltatore
a) che il subappaltatore è iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ……………………….....................
con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo
……………………….....................................................
denominazione
……………………….........................................................................................................
forma giuridica
………………………........................................................................................................
oggetto sociale
……………………….........................................................................................................
data di iscrizione
……………………………………………………………………………..….………...
durata della ditta/data termine
……………………………………………………….……………………
sede legale
………………………………………………………………………………………………..
P.I./C.F.
..……………………....................................................................................................................
b) che le posizioni di iscrizione sono le seguenti:
INPS:
1. Matricola azienda ……………………………………
2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)
………………………………………………………..
INAIL
1. Codice ditta …………………………………………………………………
2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)
………………………………………………...………
CASSA EDILE
1. Codice Impresa ……………………………………………
2. Xxxxxx Xxxxx …………………………………………………
3. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)
………………………………………………………...
c) di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro (indicare con X l’alternativa dichiarata):
Edile
Edile con solo impiegati e tecnici e nessun operaio
Altro non edile …………………………………………………. (specificare il tipo di contratto)
d) che il proprio organico medio annuo è pari a ……………………. dipendenti, di cui
…………………….. saranno impiegati per le lavorazioni oggetto del subappalto a cui si riferisce la presente dichiarazione;
d) che, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore: (indicare con X l’alternativa dichiarata)
richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
NON richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
e) per gli effetti di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le definizioni di cui al punto aa), comma 1, art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore è: (indicare con X l’alternativa dichiarata)
una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro);
una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro);
una media impresa (meno di 250 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 50 milioni di Euro);
2. D .P.C.M. 11.05.1991 n. 187 - Composizione societaria (da compilare in caso di società
di capitali)
a) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la composizione societaria è la seguente:
Per i soci persone fisiche (tabella 1)
Nome e cognome | Xxxx e luogo di nascita | Indirizzo di residenza | Codice Fiscale | % sul capitale sociale |
Per i soci persone giuridiche (tabella 2)
Ragione Sociale | Sede legale | Partita Iva | Codice Fiscale | % sul capitale sociale |
b) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 (indicare con X l’alternativa dichiarata)
per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione;
esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione, intestati a
……………………………………………………………………………………………………..;
c) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 (indicare con X l’alternativa dichiarata)
nessun soggetto munito è munito di procura irrevocabile con diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno;
il Sig. …………………………………………………, nato a …………………… il ,
residente a………………………….. via è
munito di procura irrevocabile e ha esercitato / non ha esercitato (indicare l’alternativa) il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto.
3. M
otivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
che i soci8, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri, institori e procuratori generali), direttori tecnici sono di seguito elencati:
8 ogni socio in caso di società in nome collettivo; ogni socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; il socio unico persona fisica o ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società.
cognome e nome | codice fiscale | nato a | in data | carica ricoperta |
che:
□ i componenti del collegio sindacale/ consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato interno per il controllo sulla gestione, revisori, sono:
cognome e nome | codice fiscale | nato a | in data | carica ricoperta |
che
oppure [in alternativa]
□ non è presente un collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato interno per il controllo sulla gestione, non sono presenti revisori
□ i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2011 sono:
cognome e nome | codice fiscale | luogo e data di nascita | residenza | carica ricoperta |
oppure [in alternativa]
□ non è presente un organismo di vigilanza (OdV).
1) che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
□ l’Operatore Economico non è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli a rticoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;
oppure
□ l’Operatore Economico è sottoposto a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli a rticoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
DICHIARA, ALTRESÌ
2) ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in capo all’Operatore Economico, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, in particolare:
3.1) ai sensi di quanto previsto al dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.9:
3.1.1) nei propri confronti:
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
9 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
oppure
□ sussistono i provvedimenti10:
□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
per i reati
3.1.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre
10 Indicare tutte le condanne, xxx comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2) che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.2.1) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto;
3.2.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’a rticolo 84,
comma 4, del medesimo decreto
3.3) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.3.1) per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:
□ n on sono cessati dalla carica titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico;
oppure
□ s ono cessati dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico di seguito elencati
cognome e nome | codice fiscale | luogo e data di nascita | residenza | carica ricoperta |
e che11:
□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
oppure
□ sussistono in capo a12:
cognome e nome | codice fiscale | luogo e data di nascita | residenza | carica ricoperta |
11 Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, barrando una sola casella per l’ipotesi che interessano.
12 Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati.
le seguenti condizioni ostative13:
e che - in tal caso14:
□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
oppure
□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della condanna.
3.3.2) [In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:
cognome e nome | codice fiscale | luogo e data di nascita | residenza | carica ricoperta |
e che, per quanto a propria conoscenza:
□ non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
oppure
□ sussistono in capo a15:
13 Riportare il dispositivo della sentenza e la data.
14 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
15 Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati.
cognome e nome | codice fiscale | luogo e data di nascita | residenza | carica ricoperta |
le seguenti condizioni ostative16:
e che - in tal caso17:
□ l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
oppure
□ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della condanna.
3.4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
3.4.1) l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi18 definitivamente accertate19, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente:
Via
n. _ CAP TEL _ FAX
_ PEC
territoriale competente]
[indicare l’ufficio
16 Riportare il dispositivo della sentenza e la data.
17 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
18 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
19 Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministravi non più soggetti ad impugnazione.
[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e:
3.4.2) l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi20, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.
[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e
3.5) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.21:
a) l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) l’Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
c) l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.22;
d) che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
e) [nel caso di precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’a rticolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] che non si è
20 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.
21 L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
22 Nella nozione di gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
determinata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto23;
f) che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9,
comma 2, lettera c), X.Xxx. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 14,
D .Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f-bis) che l’operatore economico non presenta documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) che l’Operatore Economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h) che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'a rticolo 1 7 della legge 19 marzo 1990, n. 5524;
i) che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]
□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
□ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; sede Ufficio di competenza
_ Via
n. _ CAP TEL FAX PEC
[indicare l’ufficio territoriale competente]
l) che:
23 si precisa che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
24 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;
l.2) nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio
m) che: [barrare la sola casella che interessa]
□ n on sussiste alcuna situazioni di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ d i non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ d i essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di [indicare la denominazione dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3.6) che, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016: che l’operatore economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalto
4. Requisiti di ordine speciale
B di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da SOA regolarmente autorizzata nelle seguenti categorie e con le seguenti classifiche: (indipendentemente dalla categoria in cui ricadono le lavorazioni oggetto del subappalto, indicare tutte le categorie per le quali è qualificato il subappaltatore)
Tabella
Categoria | Classifica |
Si allega copia conforme all’originale dell’attestazione rilasciata dalla SOA
……………………………. in corso di validità;
B (solo nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione di qualificazione SOA e unicamente se il valore complessivo delle parti d’opera da subappaltare con riferimento al prezzo contratto di appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto e comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, comprese quelle fornite dall’Appaltatore, è pari o inferiori a 150.000 Euro)
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta al subappalto, non inferiore all’importo del subappalto;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta al subappalto;
adeguata attrezzatura tecnica.
A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:
…………………………………………………………………………...………………………
………… (documentazione obbligatoria per comprovare i requisiti dichiarati di cui al paragrafo 5.1.3. delle linee guida)
B (solo nel caso di Operatore Economico stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il presente subappalto in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:
………………………………………………………………… (documentazione obbligatoria)
5. Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari
che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
6. D ichiarazione finale
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore ogni eventuale variazione riguardante le dichiarazioni di cui alla presente.
Allegati
Attestazione SOA o documenti a compra dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 5.1.2 delle linee guida
Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma digitale)
MODELLO C - COMUNICAZIONE SUB – CONTRATTI
ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (a cura dell’Appaltatore)
Trasmessa a mezzo PEC | X.X.X. Xxxxxxxx X.x.X. (XXX) Xxxxx Xxxxxxx 00 | |
Direttore Lavori | ||
E p.c. | Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione |
Oggetto: Lavori di …………………………… CUP …………….CIG…………...
Comunicazione sub-contratto
Il sottoscritto ,
C.F…..…...……………………..……, nato a ……..……………………………..
il……….……….., in qualità di dell'Appaltatore
…..…………………….…………. con sede legale in……………………………………
P.I./C.F...…………………….............
COMUNICA
ai sensi del comma 2, dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che in data è stato stipulato con il subcontraente
..……..….……….………...................., con sede legale in ,
P.I./C.F , un subcontratto avente per oggetto
………………………………..……..……………………………………….. per l’importo di Euro
.....…………..…..…......... (XXX xxxxxxx), di cui euro per oneri della sicurezza,
e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
1. che l’oggetto del subcontratto non costituisce subappalto o cottimo;
2. che l’oggetto del subcontratto non è di importo superiore al 2 per cento dell’importo dell’appalto o di importo superiore a 100.000 euro e, contemporaneamente, l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell’importo del subcontratto;
3. che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data
………….…….. contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente …..………………..……….. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
4. che all’interno del subcontratto (indicare con X l’alternativa dichiarata)
NON rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.;
rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.;
5. che, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subcontraente: (punto da compilare indipendentemente dal fatto che l’attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. -– Nell’ambito dell’appalto è vietato il subcontratto con un subcontraente NON iscritto nella White List nel caso all’interno del subcontratto rientrino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - indicare con X l’alternativa dichiarata)
è iscritto nella white list della Prefettura di …………………… con scadenza il
……………………. ;
ha richiesto l’iscrizione nella white list della Prefettura di ………………...… in data
…………...…. ;
non è iscritto nella white list;
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.
DICHIARA
1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell’impresa sub-contraente e ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i conformemente all’Allegato XVII al medesimo decreto;
2. di aver verificato la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell’impresa esecutrice rispetto al proprio ai sensi dell’art. 97, comma 3 lett. b), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
3. di aver redatto il proprio piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento allo specifico cantiere e di averlo e di averlo trasmesso all’appaltatore, ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Allegati:
Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D);
Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull’assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (modello E);
Dichiarazione sostitutiva del subcontraente ex D. Lgs 81/08 e s.m.i. (modello H).
Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma digitale)
MODELLO D - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 (a cura del subappaltatore/cottimista/subcontraente)
Il sottoscritto………………………………………………..., C.F ,
nato a ……..…………………………….. il , in qualità
di del subappaltatore/subcontraente
…..…………………….……, con sede legale in P.I./C.F.
..……………………............. con riferimento: (indicare con X l’alternativa dichiarata)
alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall’Appaltatore relativa alle seguenti parti d’pera ;
alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto relativo a
………………..….…………;
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 x.000 x x.x.x.
XXXXXXXX
0 – che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancario/i / conto/i postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del subcontratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., è/sono il/i seguente:
Istituto Bancario/Poste Italiane S.p.A:
…………………………………………………………………………..
Agenzia di:
……………………………………………………………………………………………………… COD. IBAN:
2 – che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato indicato al x.xx 1 sono le seguenti:
sig , nato a
……..……….…...…………….…………, il , residente a
……………………..………………………………………………, C.F.
…………..………..……………., operante in qualità di …………….……....…………..
(specificare ruolo e poteri);
sig , nato a
……..……….…...…………….…………, il , residente a
……………………..………………………………………………, C.F.
…………..………..……………., operante in qualità di …………….……....…………..
(specificare ruolo e poteri);
3 – che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data
………………. contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente
………………..……….. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente dichiarazione.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma digitale)
MODELLO E - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(a cura del subappaltatore/cottimista/subcontraente)
Il sottoscritto………………………………………………..., C.F ,
nato a ……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del subcontraente …..……..………………….…..…, con sede legale in …………..……………………… P.I./C.F con
riferimento alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto relativo a
………………..….…………;
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
che l’elenco dei soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in sostituzione dei quali è resa la presente dichiarazione sostitutiva è:
Nome | Cognome | Codice Fiscale | Qualifica |
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)
NOTE per la compilazione del modello:
1 - i soggetti che devono essere indicati nel presente modello sono quelli individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
2 - I soggetti da indicare ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.
3 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all’art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.
MODELLO F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI NOMINATIVI PER L’INFORMATIVA ANTIMAFIA
di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 s.m.i.
(a cura del subappaltatore/cottimista/subcontraente)
Il sottoscritto………………………………………………..., C.F ,
nato a ……..…………………………….. il , in qualità
di del subappaltatore/subcontraente
…..…………………….……, con sede legale in P.I./C.F.
..……………………............. con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall’Appaltatore relativa alle seguenti parti d’pera:
…………………………………..………………………
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
a) che i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:
nome cognome | data di nascita | codice fiscale | qualifica/ruolo |
b) che i soggetti di cui all’art. 91 comma 5 del D. Lgs n. 159/2011e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:
nome cognome | data di nascita | codice fiscale | qualifica/ruolo |
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)
NOTE per la compilazione del modello:
1 - i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi familiari conviventi di maggiore età, sono quelli individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
2 - I soggetti da indicare ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.
3 – i familiari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri familiari conviventi di maggiore età.
4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all’art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.
MODELLO G - LAVORI ESEGUITI DAL SUBAPPALTATORE/COTTIMISTA E CONTABILIZZATI NEL SAL n.
………. / CONTO FINALE
(a cura dell’Appaltatore, da produrre all’atto dell’emissione del SAL e del conto finale)
Lavori di ……………………………..…………….. CUP ............................ CIG ……........................
Autorizzazione prot. n. ………… dd. ……..….. (riferimenti della S.A.), importo autorizzato Euro ……..…………..
(importo netto autorizzato del contratto di subappalto);
Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d’opera da subappaltare (1)
Il sottoscritto ………………………………………………..…, C.F…..…...…………………….., nato a
……..……………………………… il ……….………, in qualità di …………………………………………..
dell'Appaltatore ………………………………………………………………………….….. con sede legale in……………………………………P.I./C.F...…………………….....
DICHIARA
n. | Importo della parte d’opera subappaltata con riferimento ai prezzi del contratto d’appalto (oneri della sicurezza inclusi) | Descrizione della parte d’opera eseguita dal subappaltatore nel SAL | Importo della parte d’opera eseguita dal subappaltatore e contabilizzata nel SAL con riferimento ai prezzi del contratto d’appalto (inclusi oneri della sicurezza e eventuali materiali e/o mezzi d’opera forniti dall’appaltatore) | Importo da fatturare per la parte d’opera eseguita dal subappaltatore nel SAL con riferimento ai prezzi del contratto di subappalto (oneri della sicurezza inclusi) | Importo di eventuali ritenute di garanzia – da pagare al momento del saldo |
€ | € | € | |||
A | B | C | D | E | F |
N ota Bene:
1 – Nella colonna C deve essere inserita una sintetica descrizione delle lavorazioni contabilizzate nel SAL relative alla parte d’opera subappaltata.
5 - L’importo da indicare nella colonna D è pari al valore delle lavorazioni contabilizzate nel SAL e descritte nella colonna C, da quantificare con riferimento ai prezzi unitari del contratto di appalto in analogia con l’importo riportato nella colonna B. L’importo contiene anche il valore di eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d’opera che l’Appaltatore ha fornito al subappaltatore.
6 - L’importo da indicare nella colonna E – importo da FATTURARE per le lavorazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista e contabilizzate nel SAL - deve essere quantificato con riferimento ai prezzi del contratto di subappalto, che può presentare un importo diverso rispetto alla colonna D per effetto del ribasso applicato al subappaltatore e/o degli eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d’opera forniti dall’appaltatore e/o per le ritenute di garanzia previste dal contratto di subappalto da indicare nella colonna F; l’importo indicato deve corrispondere all’importo della fattura del subappaltatore e non deve contenere il valore di eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d’opera forniti dall’Appaltatore.
DICHIARA INOLTRE
- che le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto/cottimo sono in corso di esecuzione (oppure) sono state ultimate in data ;
- che per il SAL in oggetto i lavori realizzati dal subappaltatore/cottimista sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle pattuizioni del contratto di appalto;
- che alla data del SAL in oggetto, ai sensi del secondo periodo del comma 9, dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non risultano sussistere ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o cottimista;
- che alla data del SAL in oggetto sono state pagate le fatture del subappaltatore, di competenza di questo appaltatore, relativamente al SAL _. (solo nei casi previsti di pagamento da parte dell’Appaltatore)
Luogo e data
Firma leggibile dell’APPALTATORE
Firma leggibile del/i SUBAPPALTATORE/I
Il sottoscritto Direttore dei lavori, visti gli importi sopra dichiarati, non ha nulla da rilevare (oppure) rileva quanto segue ……………………………………………………..
Firma leggibile del DIRETTORE DEI LAVORI
MODELLO H – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBCONTRAEENTE
Comunicazione resa ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(a cura del subappaltatore/cottimista/subcontraente)
Il sottoscritto………………………………………………..., C.F ,
nato a ……..…………………………….. il , in qualità
di del subappaltatore/subcontraente
…..…………………….……, con sede legale in P.I./C.F.
..……………………............. con riferimento: (indicare con X l’alternativa dichiarata)
alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall’Appaltatore relativa alle seguenti parti d’pera ;
alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto relativo a
………………..….…………;
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.
DICHIARA
1 di essere iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
……………………….....................
con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo ……………………….....................................................
denominazione ……………………….........................................................................................................
forma giuridica ………………………........................................................................................................
oggetto sociale ……………………….........................................................................................................
data di iscrizione ……………………………………………………………………………..….………...
durata della ditta/data termine ……………………………………………………….……………………
sede legale ………………………………………………………………………………………………..
P.I./C.F. ..……………………....................................................................................................................
2 di possedere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., la cui data certa, richiesta dal comma 2 dell’art. 28 del X.Xxx. 81/2008 s.m.i., è il come si rileva dalla
copia del documento conforme all’originale qui allegata;
3 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’Allegato XVII del medesimo D.Lgs.;
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente dichiarazione.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.
Allegati:
DVR ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma digitale)