POLIZZA GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI "SOLE AMICO"
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POLIZZA GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI "SOLE AMICO"
Definizioni
SOMMARIO
Norme che regolano l'assicurazione in generale
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Art. 5 Efficacia dell'assicurazione Art. 6 Aggravamento del rischio Art. 7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Obblighi in caso di sinistro Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Art. 10 Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione Art. 11 Oneri fiscali
Art. 12 Limiti territoriali
Art. 13 Rinvio alle norme di legge
Sezione A) - Norme che regolano l'assicurazione Xxxxx Xxxxxxx
Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione Art. A.2 Esclusioni
Art. A.3 Delimitazioni
Art. A.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. A.5 Ispezione delle cose assicurate
Art. A.6 Obblighi in caso di sinistro Art. A.7 Esagerazione dolosa del danno
Art. A.8 Valore dell'impianto e determinazione del danno Art. A.9 Assicurazione parziale
Art. A.10 Procedura per la valutazione del danno Art. A.11 Mandato dei periti
Art. A.12 Limite massimo dell'indennizzo Art. A.13 Pagamento dell'indennizzo
Est. Gar. A1 Atti di terzi
Est. Gar. A2 Guasti macchine e fenomeno elettrico
Sezione B) - Norme che regolano l'assicurazione danni da Interruzione di Xxxxxxxxx
Art. B.1 Oggetto dell'assicurazione Art. B.2 Esclusioni
Art. B.3 Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio Art. B.4 Sospensione dell'assicurazione
Art. B.5 Periodo di indennizzo Est. Gar B.1 Autoconsumo
Sezione C) - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi
Art. C.1 Oggetto dell'assicurazione
Art. C.2 Gestione delle vertenze di danno Art. C.3 Esclusioni
Art. C.4 Persone non considerate terzi
Condizione Particolare A)
Definizioni
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Atti di Terzi: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina.
Autoconsumo: Il regime in cui tutta l’energia o una parte dell’energia prodotta dall’Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell’utilizzatore dell’Impianto stesso.
Conto Energia: nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto di Assistenza Tecnica:
accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decreto Ministeriale: Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45/2007 del 23/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
Eventi naturali: Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
Fenomeno elettrico: evento o causa esterna all’Impianto fotovoltaico che determina nell’Impianto stesso:
• corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
• variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
• sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
• arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'Impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Franchigia: la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell’Assicurato.
Franchigia Temporale:
la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
GR: Gestore della rete.
GSE: Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.).
Guasto Macchine: danni derivanti all’Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Impianto: Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori sistemi di allarme e antintrusione.
Indennizzo/ Risarcimento:
la somma dovuta dalla società in caso di Sinistro.
Inverter: dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
Polizza: il/i documento/i che provano l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: l'impresa assicuratrice.
Terrorismo: si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Norme che regolano l'Assicurazione in generale
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
Se sui medesimi beni e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sugli stessi beni per una o più delle stesse garanzie, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre Assicurazioni.
Art 3 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Art. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
a) L’Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal “Conto Energia”;
b) L’Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell’Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo.
Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile.
Art. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente può recedere dal contratto. Tale facoltà è concessa altresì alla Società.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e il recesso ha efficacia dopo 15 giorni dalla data di invio della stessa.
Nel caso di recesso dato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 10 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all’1% per ogni annualità, a partire da due anni.
Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione
Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio , ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di sessanta giorni.
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale – 2,5% quadrimestrale – 3% trimestrale.
Art. 11 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione è operante per i danni verificatisi nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx
Art. A.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all’Impianto assicurato, nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato, salvo quanto escluso.
Sono compresi i guasti causati all’Impianto assicurato per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di polizza.
Art. A.2 ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. i danni di:
5) Atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia, qualora attivata);
6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione;
7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell’Impianto (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia, qualora attivata);
9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell’impianto; vizio di prodotto;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
14) difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
18) montaggio o smontaggio di Impianti, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
20) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
21) dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
22) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell’Impianto assicurato;
23) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
24) mancato riaggancio automatico dell’Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
25) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
26) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
27) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi e/o ordinanze;
d. i danni a:
28) l’Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
29) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area in cui è installato l’Impianto.
Art. A.3 DELIMITAZIONI
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
Art. A.4 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. A.5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. A.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso (se tali garanzie sono operanti), fare, nei 5 giorni
successivi, dichiarazione scritta all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo;
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il Sinistro, l’Assicurazione resta sospesa limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. A.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. A.8 VALORE DELL’IMPIANTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
• nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’Impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
• nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b) , si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art. A.9 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell’Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo dell’Impianto stesso. .
Art. A.10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. A.11 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. A.6 - Obblighi in caso di Sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A.8 – Valore dell’Impianto e determinazione del danno;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. A.12 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia o dello Scoperto.
Art. A.13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell’importo dovuto con contestuale accordo con l’Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. A.2.c - Esclusioni, numero 21).
La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al primo comma del presente articolo, nel caso in cui esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo; in tal caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società ne accerterà il diritto stesso.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di Xxxxxxx)
Est. Gar. A1) ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)
A parziale deroga dell’art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di terzi.
Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l’indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando e rompendo gli appositi sostegni a cui l’Impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all’Indennizzo da furto o rapina.
L’efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:
- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l’Impianto deve essere situata ad un’altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3, 30 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,20 metri;
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione, di altezza non inferiore a 2,20 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all’Indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia Atti di Terzi.
Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
▪ tutte le viti o i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
▪ tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
▪ all’interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un “chip” che consenta il riconoscimento dell’inverter;
▪ l’Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.
L’assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50 %.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza.
Relativamente alla presente estensione di garanzia, la Società e il Contraente possono recedere in qualunque momento dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di Premio imponibile pagato e non goduto.
Est. Gar. A2) GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’art. A.2.b), Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno elettrico all’Impianto assicurato, collaudato e pronto all’uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Sono comunque esclusi i danni:
• agli Impianti in esercizio da oltre dieci anni e agli inverter in esercizio da oltre cinque anni;
• attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
• ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
• dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
• relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
• causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
• a moduli e componenti elettronici dell’Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
- controlli di funzionalità
- manutenzione preventiva
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Sezione B) - Norme che regolano l'Assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio
Art. B.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l’Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, nel luogo dove l’Impianto stesso è ubicato, a condizione che:
- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l’Impianto sia collegato alla rete;
- l’Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’Assicurazione un contratto di Assistenza Tecnica con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dell’Impianto stesso; la manutenzione prevista da tale Contratto deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;
e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni.
Art. B.2 ESCLUSIONI
La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:
1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’autorità;
4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.
La Società inoltre non indennizza:
5) penali, indennità o multe;
6) giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
9) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
11) difetto di rendimento dell’Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
12) mancato riaggancio automatico dell’Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. B.3 SOMMA ASSICURATA E DETERMINAZIONE DEL DANNO DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR e del valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell’impianto.
La determinazione del danno indiretto all’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.
L’Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di Polizza quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Xxxxxxx periodo di indennizzo.
Art. B.4 SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE
In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto.
Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.
Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.
Art. B.5 PERIODO DI INDENNIZZO
Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella scheda di Polizza, al netto della Franchigia temporale riportata nella scheda di Xxxxxxx.
ESTENSIONE DI GARANZIA
(valida soltanto se espressamente richiamata nella scheda di xxxxxxx)
Est. Gar. B1) AUTOCONSUMO
A parziale deroga dell’art. B.3, nel caso in cui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all’Autoconsumo.
L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati nella scheda di Polizza quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Xxxxxxx periodo di indennizzo.
Sezione C) - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi
Art. C.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all’uso dell’Impianto fotovoltaico.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. C.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Per quanto riguarda le spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. C.3 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
2) da impiego di impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
3) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
4) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
5) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguoni i lavori e alle cose esistenti nel’ambito di esecuzione degli stessi;
6) a condutture ed impianti sotterranei;
7) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
8) da furto;
9) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di impianti di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
10) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione degli impianti fotovoltaici;
11) provocati da soggetti diversi dalle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
12) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
13) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
14) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
15) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
16) derivanti da campi elettromagnetici;
17) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
18) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
Art. C. 4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione;
d) le Società o enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
CONDIZIONE PARTICOLARE A)
(valida soltanto se espressamente richiamata nella scheda di xxxxxxx)
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE IN ATTESA DELL’AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE
A parziale deroga della lettera a) dell’art. 5 – Efficacia dell’assicurazione, l’Assicurazione è efficace anche nel caso in cui l’Impianto assicurato sia fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete, ma non abbia ancora ricevuto l’ammissione alla tariffa incentivante da parte del GSE; tale efficacia in assenza dell’ammissione alla tariffa incentivante vale per un periodo massimo di 365 giorni successivi al collegamento alla rete.