COMUNE DI TADASUNI
COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
xxx Xxx Xxxxxxx x.x. - 00000 Xxxxxxxx - CF 00074760950
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL RISTORANTE- PIZZERIA E ANNESSO PARCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG XEC19558C5.
CAPITOLATO D’APPALTO
Articolo 1 – Oggetto
Il Comune di Tadasuni intende affidare in concessione ai sensi dell'art.164 e seguenti del D.Lgs.50/2016 la gestione del ristorante-pizzeria e annesso parco, di proprietà comunale.
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti dal gestore nell’immobile denominato “ristorante- pizzeria del parco” che viene concesso dall’Amministrazione completo di arredi e attrezzature così come decritti nella documentazione (allegato 2).
Articolo 2 – Durata
La concessione ha la durata di anni 3 + 2 (tre più due), con decorrenza dalla data di avvio dell’attività e suddiviso secondo le seguenti modalità:
- 3 anni;
- 2 anni a seguito della verifica sull’andamento dell’attività e il rispetto degli accordi sottoscritti.
Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è altresì tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell’Ente concedente, nel caso di necessità dovute all’espletamento della gara ovvero in caso di accertata sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa adozione di apposito provvedimento.
Articolo 3 – Canone
Il canone mensile posto a base di gara e soggetto ad offerta in aumento è pari ad € 250,00 al netto di IVA, se dovuta. Tale canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate da versare entro il 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna s.p.a.
Il pagamento del canone di concessione decorre dalla data di avvio delle attività e, comunque non oltre il secondo mese dalla data di consegna dei locali.
Articolo 4 - Descrizione Immobile
L’immobile e l’annesso parco risultano ubicati in corso Impero, identificati al Catasto Terreni Foglio 3, mappali 124, 125, 126, 228, 230 e al Catasto Fabbricati Foglio 3, mappale 223.
La struttura coperta comprende:
• al piano terra per mq. 215,88 - 3 sale, di cui una adibita a bar, una cucina, un magazzino, uno spogliatoio, servizi per il personale e servizi per il pubblico; è inoltre presente una veranda scoperta di circa mq. 93;
• al sotto piano, con accesso da una scala esterna per mq. 64 – magazzino e locale tecnico. L’area del Parco comunale ha una superficie complessiva di circa mq. 10.000 con prato verde, roseto, fornita di impianto di irrigazione collegata ad un pozzo; una piccola parte dell’area risulta incolta. L’area del Parco comunale rimane aperta alla fruizione pubblica e non è da considerarsi di esclusiva pertinenza dei fruitori del ristorante-pizzeria.
Si allegano al presente capitolato le planimetrie dell’immobile (allegato 1).
Articolo 5 – Beni e vincolo di destinazione
L’immobile e i beni mobili di cui al citato allegato 2 verranno consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario in occasione della consegna del servizio e dell’immobile. Sui beni immobili e mobili permane per tutta
la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario pertanto non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.
Allo scadere della presente concessione i beni conferiti tornano in capo al Comune. L’immobile, gli arredi e attrezzature e in genere i beni mobili di proprietà del Comune, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.
I beni mobili, quali gli arredi e le attrezzature, nel caso di loro deterioramento, dovranno essere sostituiti con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi e attrezzature di pari qualità, che, alla fine del rapporto di gestione, rimarranno in proprietà dell’Amministrazione comunale, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa.
Al momento della formalizzazione del contratto, il concessionario si impegna a sottoscrivere l’accettazione espressa della clausola relativa al divieto di distogliere dall’attuale utilizzo gli arredi e le attrezzature indicate nel relativo inventario. Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con l’inventario di tutti i beni presenti.
Articolo 6 – Obblighi e oneri del concessionario
Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del ristorante-pizzeria e manutenzione parco; in particolare quelle relative al pagamento di imposte e tasse, all’energia elettrica, acqua, occorrenti per la funzionalità della struttura che il concessionario, a sue spese e carico, dovrà volturare a proprio nome entro 30 gg dalla firma del contratto.
Il concessionario dovrà mantenere l’immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia giornaliera nel rispetto delle norme igienico- sanitarie. Il concessionario si obbliga altresì, nel corso della gestione, a mantenere tutti i locali concessi, gli impianti e i beni durevoli in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d’arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.
Il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell’amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell’Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell’immobile concesso.
È inoltre a carico del concessionario la manutenzione del Parco comunale. Il concessionario si obbliga al non utilizzo di diserbanti e fertilizzanti chimici, ma esclusivamente all’utilizzo di prodotti e strategie rispettose dell’ambiente.
La manutenzione minima richiesta consiste in:
• n°16 sfalci prato all’anno; fornitura e posa del concime nei periodi idonei; innaffiamento; pulizia delle erbacce infestanti con divieto di utilizzo diserbanti chimici in tutta l’area;
• potatura straordinaria rose e piante entro il primo anno;
• potatura ordinaria rose e piante 1 volta l’anno.
Dell’esecuzione della manutenzione il concessionario si obbliga a darne comunicazione scritta, da trasmettere al Comune anche via e-mail entro un tempo congruo e non oltre 15 giorni dall’effettuazione.
Articolo 7 - Manutenzione - Conduzione degli impianti tecnologici
Il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla gestione completa e continuativa della struttura. E’ a carico del concessionario la conduzione e manutenzione ordinaria del fabbricato e degli impianti tecnologici, comprese le aree di pertinenza e le dotazioni di attrezzature e arredi, sollevando da ogni responsabilità e onere l’Amministrazione comunale, ed eseguendo tutte le opere che si rendessero necessarie a mantenere in efficienza la struttura. In caso di rottura o malfunzionamento delle attrezzature, degli arredi e impianti il concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla loro riparazione/sostituzione, previo accordo con il Comune, salvo i casi urgenti e improcrastinabili; gli stessi rimarranno di proprietà del Comune.
A seguito dell’aggiudicazione della gara ed entro 60 giorni dalla stipula del contratto, il Comune effettuerà, a sua cura e a sue spese, i lavori di manutenzione e tinteggiatura dei locali oggetto della concessione.
E’ a carico del concessionario la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici da effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa.
Nell’ambito della manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà assicurare l’esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.). Rimangono inoltre a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria individuati nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e nei piani di sicurezza ed emergenza di cui al successivo art. 8 ancorché relativi a situazioni preesistenti all’inizio della gestione.
Il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. La segnalazione dovrà riportare nel dettaglio la descrizione dell’intervento da eseguire, supportata da una verifica dei tecnici delle ditte specializzate allo scopo incaricate dal concessionario per la conduzione e gli interventi manutentivi di propria competenza.
Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa della urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d’autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione dei medesimi.
Articolo 8 - Adempimenti in materia di sicurezza
Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del Comune di Tadasuni da ogni e qualsiasi responsabilità.
Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che dovrà essere trasmesso a seguito della consegna dei locali e prima dell’avvio delle attività.
E’ a carico del concessionario l’acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, ecc. in relazione all’attività da espletare. Il concessionario si obbliga altresì al rispetto della normativa di sicurezza, igienicosanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell’immobile e degli impianti.
Articolo 9 - Gestione
Il concessionario si assume l’obbligo e la responsabilità di gestire la struttura oggetto del bando di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono a carico del concessionario in particolare:
- la promozione del ristorante-pizzeria oggetto del presente capitolato speciale e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tal fine;
- la fornitura di indicazioni e suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socioculturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici e sul miglior utilizzo del tempo libero nel territorio.
Articolo 10 – Modalità di esplicazione delle principali attività inerenti la gestione del servizio
Le attività principali esplicate nella gestione del servizio sono costituite da:
- Ristorante;
- Pizzeria;
- Ulteriori attività offerte in sede di gara.
Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza, garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico - sanitarie, di sicurezza e relative alla gestione di ristoranti-pizzeria.
Articolo 11 – Orari
Il ristorante-pizzeria è aperto negli orari indicati nell’offerta prodotta in sede di gara.
Articolo 12 – Utilizzo da parte del Comune
L’amministrazione si riserva di utilizzare l’area per un massimo di 5 manifestazioni l’anno, comunicate al concessionario con congruo anticipo. Per tale utilizzo nulla è dovuto dall’amministrazione al concessionario.
Articolo 13 – Personale
Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara.
Trattandosi di affidamento nell’ambito dell’articolo 19 della legge regionale n°37/1998, il personale da impiegare dovrà essere residente nel Comune di Tadasuni, a meno che nello stesso Comune non sia presente e disponibile la professionalità richiesta.
Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale e il Comune. Il concessionario è altresì obbligato a fornire al Comune gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica.
Il concessionario deve altresì garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 20.
Articolo 14 – Materiale di consumo
Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione dell’intero complesso sono a carico del concessionario.
Articolo 15 – Responsabilità civile e penale e assicurazioni
Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi.
L’Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori.
Rimane stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l’Amministrazione comunale. Il concessionario ha la piena responsabilità sia civile che penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi.
Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all’ambiente, alle persone e aIle cose nell’esecuzione delle attività oggetto di concessione. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune di Tadasuni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune di Tadasuni per danni causati alle strutture e impianti in dotazione.
Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell’impianto durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione. A favore del concedente, a partire dalla messa in esercizio dell’attività, il concessionario deve provvedere alla stipula di apposita polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all’opera e agli impianti in esercizio, alle attrezzature–arredi ivi contenute, atti vandalici e responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il
massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al valore di € 600.000,00. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario. La polizza su citata dovrà indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della concessione.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune. Copia di dette polizze deve essere consegnata al Comune annualmente.
Articolo 16 – Cauzioni
Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della concessione e pertanto pari ad € 300,00 da prodursi con le modalità e termini di cui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016.
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, contenente le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi art. 1944 c.c.;
- sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell’ente concedente;
- durata fino alla data di scadenza della concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo;
- impossibilità di opporre all’Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del concessionario;
- rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.
La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale.
La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Tadasuni.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del Comune che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 17 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull’attività svolta dal concessionario rispetto alla gestione del ristorante-pizzeria e dell’annesso parco, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione e/o in sede di resoconto annuale, verificando l’osservanza da parte dell’aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato e di quelli contenuti nel contratto.
A tal fine il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione dell’immobile, dei mobili e delle attrezzature concessi, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte dei clienti.
Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, in particolare in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, alla cura degli arredi e in genere dei beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal
Comune, pena l’adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.
Articolo 18 – Penali
Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:
- ritardo/non esecuzione della manutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 5.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- cattiva conservazione e mancata manutenzione beni mobili e immobili - da € 100,00 ad € 5.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione - € 10,00/die per ogni giorno di ritardo;
- violazione alle norme igienico sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature e degli arredi - da € 100,00 ad € 5.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- inadempienze sul progetto di gestione riguardanti -
a) programmi di chiusura e apertura della struttura: € 10,00/die per ogni giorno di chiusura oltre il programma offerto;
b) proposte aggiuntive offerte per la manutenzione del parco: da € 50,00 fino ad un max € 3.000,00 in caso di non rispetto di quanto offerto.
La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere nel termine da assegnare trascorso il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il concessionario di presentare proprie osservazioni e giustificazioni entro i 15 gg. successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni del concessionario, comporterà la diretta applicazione delle predette penali, il cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo.
Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata.
L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità.
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.
Articolo 19 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto
E’ facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC nei seguenti casi:
a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori nonché nel caso di situazioni contrarie all’ordine e alla morale pubblica;
g) per l’uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;
h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;
i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;
j) applicazione di penali globali pari all’importo annuo del canone offerto;
k) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre tre mesi di ritardo;
l) perdita dei requisiti per la gestione del servizio quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;
m) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;
n) cessione anche parziale del contratto salvo i casi previsti al successivo art. 21;
o) per protrarsi del mancato pagamento della polizza All Risks di cui al precedente articolo 15.
In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti.
E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di decadenza.
Articolo 20 – Revoca della concessione
La concessione può essere sempre revocata da parte del Comune di Tadasuni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso al concessionario non spetta alcun risarcimento.
Articolo 21 - Divieto di Subconcessione
E' vietata la subconcessione anche parziale del servizio attinente la gestione propria del ristorante- pizzeria, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Tadasuni.
Non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale.
Articolo 22 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario.
Articolo 23 - Foro competente
Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il foro competente e quello di Oristano. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 24 – Elezione del Domicilio
Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali della convenzione Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Tadasuni, presso la struttura affidata.
Articolo 25 –Pubblicazione del bando, termini e modalità
In ordine alle modalità di pubblicazione e termini si dispone quanto segue:
- il bando di gara e l’avviso sui risultati della procedura verranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Tadasuni, sul sito Internet del Comune e sul sito Internet della Regione Sardegna.
Articolo 26 - D.Lgs. 196/2003: informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s’informano i concorrenti alla presente gara che:
- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Tadasuni;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Articolo 27 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx.